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Document 52016PC0452

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

COM/2016/0452 final - 2016/0209 (CNS)

Strasburgo, 5.7.2016

COM(2016) 452 final

2016/0209(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione europea sta portando avanti un programma ambizioso contro l'evasione e l'elusione fiscali, al fine di garantire una tassazione più equa e più efficace nell'UE. Il miglioramento della trasparenza fiscale costituisce un elemento fondamentale di questo programma. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nel rafforzamento della trasparenza fiscale e della cooperazione tra le amministrazioni fiscali in tutta l'UE. Gli Stati membri hanno concordato nuove norme per lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali 1 e sulle rendicontazioni in materia fiscale paese per paese delle multinazionali 2 . Nell'aprile 2016 la Commissione ha inoltre proposto alle grandi multinazionali di rendere pubblico un determinato insieme di dati di natura fiscale paese per paese. Per quanto riguarda i conti delle persone fisiche, nel gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova normativa europea che prevede che le autorità fiscali degli Stati membri procedano ad uno scambio automatico di informazioni sui conti finanziari detenuti all'estero. Tale normativa contribuirà a evitare la dissimulazione di fondi offshore per sottrarsi al fisco.

Alcune fughe di notizie recentemente diffuse dai media, che hanno rivelato un occultamento di fondi offshore su larga scala, confermano l'importanza del programma dell'UE sulla trasparenza fiscale. Hanno inoltre messo in evidenza i settori in cui devono ancora essere adottati provvedimenti per rafforzare il quadro UE e internazionale in materia di trasparenza. In particolare, è emerso che per identificare ed affrontare l'evasione fiscale in modo efficace le autorità fiscali hanno bisogno di un accesso più ampio alle informazioni sui titolari effettivi degli enti intermediari e ad altre informazioni pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela,.

La dichiarazione del G20 del 18 aprile invita il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il forum globale sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali a presentare proposte iniziali per migliorare l'attuazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto riguarda la disponibilità di informazioni sulla titolarità effettiva e il loro scambio a livello internazionale.

Nella loro dichiarazione del 14 aprile 2016, i cinque ministri delle finanze dell'UE presenti al G20 hanno posto l'accento sulla lotta contro l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro. In particolare, la dichiarazione ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'effettiva e rapida attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (in appresso "standard globale"). Inoltre, ha illustrato le sfide da affrontare riguardo alla disponibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva e ha evidenziato le caratteristiche comuni tra riciclaggio di denaro, evasione fiscale e pratiche finanziarie illecite.

La direttiva 2014/107/UE (in appresso "la direttiva"), che modifica la direttiva 2011/16/UE (in appresso "la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa") è stata adottata nel 2014 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 in 27 Stati membri e il 1° gennaio 2017 in Austria. Tale direttiva applica lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (all'interno dell'UE. In quanto tale, garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

La direttiva, inoltre, prevede che, qualora il titolare del conto sia una struttura intermediaria (ossia un'entità non finanziaria passiva), le istituzioni finanziarie esaminino tale entità e individuino e segnalino le persone che ne esercitano il controllo (i beneficiari effettivi in termini di lotta contro il riciclaggio del denaro 3 ). Tale elemento importante nell'applicazione della direttiva comporta una tappa basata interamente sulle informazioni in materia di antiriciclaggio per l'identificazione delle persone che esercitano il controllo.

Senza l'accesso da parte delle autorità fiscali a tali informazioni in materia di antiriciclaggio, l'efficacia del monitoraggio delle istituzioni finanziarie in relazione all'applicazione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa sarebbe ridotta in misura significativa. In assenza di tali informazioni, le autorità in questione non saranno in grado di monitorare, verificare e confermare se le istituzioni finanziarie applicano adeguatamente la direttiva e identificano correttamente e segnalano le persone che esercitano il controllo delle strutture intermediarie.

Pertanto, l'obiettivo di questa iniziativa è consentire alle autorità fiscali di avere un accesso sistematico alle informazioni in materia di antiriciclaggio per lo svolgimento delle loro funzioni di monitoraggio della corretta applicazione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa da parte delle istituzioni finanziarie.

L'accesso delle amministrazioni fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Anche quando l'accesso viene concesso, le autorità spesso incontrano ancora notevoli ostacoli che limitano l'efficacia del loro lavoro contro l'elusione e l'evasione fiscali. Le modifiche della quarta direttiva antiriciclaggio, di cui al paragrafo successivo, sono importanti per migliorare l'identificazione di attività di riciclaggio di denaro, corruzione, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali. Le autorità fiscali dovrebbero avere accesso a tali informazioni anche per ottimizzare la loro capacità di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali. La Commissione propone pertanto che tale accesso sia concesso attraverso la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, che costituisce il quadro di riferimento di molte altre misure dell'UE in materia di trasparenza fiscale.

La concessione di tale accesso riguarda questioni organizzative interne degli Stati membri e non comporta alcuna dichiarazione o altri obblighi amministrativi da parte di soggetti interessati esterni. Qualsiasi onere potenziale supplementare per le istituzioni finanziarie che devono presentare informazioni in materia di antiriciclaggio alle autorità fiscali nel corso di controlli, esami e revisioni contabili dovrebbe:

i) essere direttamente connesso alla vigilanza degli obblighi già esistenti, il cui impatto sugli oneri amministrativi è stato già preso in considerazione quando tali obblighi sono stati stabiliti,

ii) basarsi sui singoli casi in funzione della situazione rilevata durante i controlli, esami e revisioni contabili;

iii) rientrare sempre nel contesto globale dei controlli, esami e revisioni contabili dell'adempimento di tutti gli obblighi in vigore per l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione ai sensi della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e non solo nel contesto relativo alle persone che esercitano il controllo/i beneficiari effettivi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Modifiche della quarta direttiva antiriciclaggio (COM(2016) 450)

Nel suo piano d'azione per il rafforzamento della lotta contro il finanziamento del terrorismo, adottato il 2 febbraio 2016, la Commissione si è impegnata a proporre, nel primo semestre del 2016, modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio 4 per rafforzare ulteriormente le norme contro il finanziamento del terrorismo. La necessità di rafforzare ulteriormente le norme antiriciclaggio al fine di rafforzare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva ha anche indotto la Commissione a proporre modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio dopo l'analisi delle opzioni strategiche in una seconda parte della valutazione d'impatto di tali modifiche.

Le modifiche della quarta direttiva antiriciclaggio riconoscono i legami esistenti tra l'antiriciclaggio e l'evasione fiscale e le sfide che si pongono a livello mondiale. Tali modifiche si basano sulle sinergie chiare tra l'adeguata verifica della clientela eseguita a norma della quarta direttiva antiriciclaggio e l'adeguata verifica della clientela eseguita a norma della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa.

Analogamente, il fatto che le informazioni in materia di antiriciclaggio siano chiaramente identificabili e disponibili in virtù di disposizioni specifiche della quarta direttiva antiriciclaggio offre la possibilità di rinvii diretti a tali disposizioni, senza che le istituzioni finanziarie debbano fornire nuovamente tali informazioni a norma della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa.

Le due proposte sono presentate insieme alla comunicazione pubblicata lo stesso giorno (COM(2016) 451).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta modifica la direttiva 2011/16/UE 5 , già modificata dalla direttiva 2014/107/UE 6 , dalla direttiva 2015/2376/UE 7 e dalla direttiva 2016/881/UE 8 , introducendo una disposizione che consente l'accesso da parte delle autorità fiscali a specifiche informazioni in materia di antiriciclaggio a fini fiscali.

Le modifiche sono contenute nell'articolo 1 della presente proposta. In particolare:

L'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE è integrato dal paragrafo 1 bis che consente l'accesso, da parte delle autorità fiscali, alle misure di attuazione, ai documenti e alle informazioni relative alla titolarità effettiva e all'adeguata verifica della clientela, nel quadro della quarta direttiva antiriciclaggio. Il paragrafo è aggiunto all'articolo generale 22 relativo agli obblighi specifici degli Stati membri, piuttosto che all'articolo specifico 8, paragrafo 3 bis, relativo allo scambio automatico. Ciò è dovuto al fatto che lo scambio automatico genererà inevitabilmente scambi di informazioni su richiesta e scambi spontanei per quanto riguarda la qualità e la completezza delle informazioni scambiate automaticamente. Può anche condurre a ulteriori indagini incentrate, ad esempio, sui conti o su altre attività che non sono state oggetto di scambio automatico. I diritti di accesso delle autorità fiscali diventerebbero altrimenti necessari anche nell'ambito di tali scambi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'oggetto di tali modifiche rientra nella stessa base giuridica della direttiva 2011/16/UE, vale a dire l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rendono necessario tale ravvicinamento.

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni in termini di capacità degli Stati membri di monitorare adeguatamente l'attuazione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tutti gli Stati membri dell'UE sono concessi i diritti di accesso necessari.

Proporzionalità

I problemi evidenziati con lee recenti rivelazioni hanno messo in luce il fatto che gli evasori fiscali e i loro facilitatori mirano sempre ai regimi di trasparenza più deboli e sfruttano le vulnerabilità della loro applicazione. Al fine di limitare tali possibilità e garantire condizioni di parità tra gli Stati membri, è necessario definire un insieme comune di norme che consenta alle autorità fiscali di assolvere i propri obblighi di controllo.

La presente proposta costituisce pertanto la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato. Di conseguenza, le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Scelta dell'atto giuridico

Le competenze di controllo sono direttamente connesse alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa. Pertanto, le disposizioni che conferiscono tali competenze di controllo devono essere integrate nella medesima direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le modifiche possono riguardare soltanto le modalità organizzative interne delle amministrazioni degli Stati membri e non riguardano le parti interessate esterne.

Stati membri

Nella loro dichiarazione del 14 aprile 2016, cinque Stati membri hanno sottolineato l'importanza di un'efficace e rapida attuazione dello standard globale, attuata tramite la direttiva, e delle relative sfide in materia di antiriciclaggio. Ad oggi, tutti gli altri Stati membri hanno aderito a tale dichiarazione.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto delle modifiche della quarta direttiva antiriciclaggio contiene un'analisi approfondita nella sezione "5.4 Informazioni insufficienti per alcune autorità pubbliche". L'opzione prescelta sottoposta al comitato per il controllo normativo è "Chiarimenti per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali".

Come spiegato in precedenza, mentre le modifiche della quarta direttiva antiriciclaggio sono importanti per il fatto che il lavoro delle autorità fiscali è fondamentale per l'identificazione e la segnalazione di altri presunti reati gravi quali la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sarebbe opportuno disciplinare tramite una direttiva fiscale l'accesso da parte delle autorità fiscali ad informazioni per i propri fini come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, in particolare ai fini della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e della sua corretta applicazione.

Diritti fondamentali

In base all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali.

L'impatto di un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva e delle relative procedure di adeguata verifica nei confronti della clientela sottostante è stato analizzato dal punto di vista del rispetto dell'articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale) della Carta. Tenendo conto del fatto che le nuove misure riguardano i dati personali, la concessione dell'accesso è l'unico modo mediante il quale le autorità fiscali possono verificare non soltanto le informazioni che vengono loro comunicate, ma anche che la persona soggetta ad imposta è il vero beneficiario effettivo, fornendo loro strumenti strategici per combattere la frode e l'evasione fiscale.

Inoltre, le amministrazioni fiscali sono già soggette a obblighi di segretezza. Le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni rientrerebbero nell'ambito di applicazione di detti obblighi di segretezza e sarebbero soggette alle tutele necessarie. L'articolo 25 della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa si riferisce alla normativa sulla protezione dei dati ai fini della cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nonché alla raccolta e all'uso dei dati raccolti dalle entità obbligate e provenienti da queste ultime.

In tal senso, le misure proposte, pur interferendo potenzialmente con i diritti fondamentali alla vita privata, inclusa la riservatezza delle comunicazioni, nonché la tutela della vita privata e dei dati personali, sono necessarie e proporzionate per garantire il buon funzionamento dei sistemi fiscali e il monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi ad opera di tutte le parti interessate.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2016/0209 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 9 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2011/16/UE 11 , modificata dalla direttiva 2014/107/UE 12 si applica dal 1° gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1º gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali (in appresso "lo standard globale") in seno all'Unione. In quanto tale, garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

(2)Inoltre, la direttiva 2011/16/UE prevede che, qualora il titolare del conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento importante nell'applicazione della direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenute a norma della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 per l'identificazione dei beneficiari effettivi.

(3)Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni in materia di antiriciclaggio. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie applicano correttamente la direttiva 2011/16/UE identificando e segnalando correttamente i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

(4)È pertanto necessario garantire alle autorità fiscali l'accesso alle informazioni, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE.

(5)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la presente direttiva stabilisce che l'accesso ai dati personali da parte delle autorità fiscali debba essere previsto dalla normativa, ciò non presuppone necessariamente l'adozione di un atto da parte del Parlamento, fatto salvo l'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale normativa dovrebbe essere chiara e precisa e la sua applicazione dovrebbe essere chiara e prevedibile per coloro che vi sono soggetti, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(6)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e il suo effettivo monitoraggio in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)L'adeguata verifica della clientela svolta da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE è già iniziata e i primi scambi devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita entro il 1º gennaio 2017.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

____________________________

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.)"

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1.
(2) GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8.
(3) Rif.: Sezione VIII, punto D.5 dell'allegato I della direttiva 2014/107/UE.
(4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(5) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2014, pag. 1).
(8) Direttiva 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).
(9) GU C , del , pag. .
(10) GU C , del , pag. .
(11) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(13) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
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