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Document 52016PC0025

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

COM/2016/025 final - 2016/010 (CNS)

Bruxelles, 28.1.2016

COM(2016) 25 final

2016/0010(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 si sottolinea che “occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell’UE”. Dal dicembre 2014 la Commissione ha compiuto rapidamente i primi passi verso un approccio a livello dell’UE. Nel frattempo l’OCSE ha concluso i lavori per la definizione di norme e standard globali in tal senso.

La presente direttiva, che modifica la direttiva 2011/16/UE del Consiglio nel quadro del pacchetto della Commissione contro l’elusione fiscale, risponde alla priorità politica della lotta contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Essa risponde altresì alle richieste del Parlamento europeo. Inoltre, essa è in linea con le iniziative annunciate nel piano d’azione della Commissione su un regime più equo per l’imposta societaria (COM(2015) 302) per affrontare l’elusione fiscale.

La pianificazione fiscale è tradizionalmente considerata una pratica legittima dalle imprese, dal momento che per ridurre il loro debito d’imposta queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole. Questo tipo di pianificazione fiscale “aggressiva” può assumere molteplici forme, permettendo, ad esempio, di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre o eludere l’ammontare delle imposte dovute. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (ad esempio, la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio, i redditi non sono tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza).

A differenza delle piccole e medie imprese o dei singoli contribuenti, i gruppi di imprese multinazionali si trovano in una posizione tale da renderle in grado di sfruttare le lacune nelle legislazioni fiscali nazionali e internazionali trasferendo gli utili da un paese all’altro al fine di ridurre le imposte dovute.

Con la crisi finanziaria ed economica mondiale degli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza che è necessario far sì che tutti i contribuenti paghino la giusta quota di imposte. L’aumento delle entrate fiscali che ne dovrebbe derivare contribuirebbe alla riduzione del disavanzo pubblico a beneficio di tutti.

In tale contesto, le autorità fiscali hanno bisogno di informazioni pertinenti e complete sulla struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne con le parti correlate dei gruppi di imprese multinazionali. La presente direttiva impone requisiti di trasparenza ai gruppi di imprese multinazionali al fine di lottare contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Essa prevede che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano alcune informazioni, tra cui i ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali. Tali informazioni permetteranno alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose attraverso modifiche della normativa o adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali. Una maggiore trasparenza dovrebbe anche spingere i gruppi di imprese multinazionali a pagare la propria parte di tasse nel paese in cui realizzano gli utili.

I nuovi obblighi di trasparenza dovrebbero garantire di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. I gruppi di imprese multinazionali dell’UE non dovrebbero, in linea di principio, essere obbligati a presentare tali informazioni a tutti gli Stati membri dell’UE in cui operano, ma solo alle autorità fiscali del paese di residenza. La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo aver ricevuto la rendicontazione paese per paese, condividano le informazioni con gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionale sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte relativamente ad attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Per garantire un adeguato bilanciamento tra gli oneri di informativa e il vantaggio per le amministrazioni fiscali, saranno obbligati a presentare la rendicontazione paese per paese solo i gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi consolidati complessivi risultino pari o superiori a 750 000 000 EUR. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) stima che circa l’85-90 per cento di gruppi di imprese multinazionali sarà escluso dal requisito, ma la rendicontazione paese per paese sarà comunque presentata da gruppi di imprese multinazionali che controllano circa il 90 per cento dei ricavi delle imprese.

Oggi più che mai, la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri è fondamentale per combattere l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. La normativa dell’UE prevede la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri, e definisce una serie di strumenti per aiutarli a cooperare nell’ambito della riscossione dei tributi loro dovuti, anche mediante lo scambio di informazioni. Tuttavia l’UE deve continuare a rafforzare la cooperazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La direttiva 77/799/CEE del Consiglio 1 è stata la prima risposta all’esigenza da parte degli Stati membri di una maggiore assistenza reciproca nel settore della fiscalità. Essa è stata sostituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (“DAC”) 2 , intesa ad aumentare l’efficacia della precedente direttiva. Negli ultimi anni questa direttiva è stata modificata dalla direttiva 2014/107/UE (“DAC2”) e dalla direttiva UE 2015/2376 (“DAC3”), mettendo così a disposizione delle autorità fiscali ulteriori strumenti per combattere la frode e l’evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva nel settore dei conti finanziari, dei ruling fiscali e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Lo scopo della presente proposta è garantire che la direttiva 2011/16/UE continui ad assicurare una cooperazione amministrativa completa ed efficace tra le amministrazioni fiscali prevedendo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese.

La presente direttiva è in linea con gli sviluppi internazionali. Il 5 ottobre 2015 l’OCSE ha presentato la sua relazione finale sul piano d’azione sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (“Base Erosion and Profit Shifting”, BEPS), un’importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 15-16 novembre 2015 il pacchetto dell’OCSE è stato approvato anche dai leader del G20. Il lavoro sull’azione 13 del piano d’azione BEPS dell’OCSE si è tradotto in una serie di standard per la comunicazione di informazioni sulle posizioni dei gruppi di imprese multinazionali in materia di prezzi di trasferimento, compreso il masterfile, il fascicolo locale e la rendicontazione paese per paese. La direttiva contribuisce ad attuare all’interno dell’Unione le rendicontazioni paese per paese.

La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati contenuti nelle relazioni finali per le 15 azioni BEPS. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri recepiscano gli impegni politici in materia di BEPS nei loro sistemi nazionali in modo coerente e sufficientemente coordinato. Questa dovrebbe essere la strada da seguire per massimizzare gli effetti positivi per il mercato interno nel suo complesso. In caso contrario un’attuazione unilaterale per quanto concerne il BEPS potrebbe provocare conflitti tra le politiche nazionali e nuovi ostacoli nel mercato interno, che continuerebbe a essere frammentato in 28 componenti e a soffrire di squilibri e altre distorsioni.

La presente iniziativa mira a raggiungere un certo grado di uniformità nell’attuazione dell’azione 13 del BEPS in tutta l’UE. La direttiva intende inoltre promuovere una concorrenza leale tra i vari operatori del settore e, in ultima analisi, tutelare la base imponibile degli Stati membri dell’UE.

La proposta è stata specificamente concepita per consentire uno scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese in base alle norme vigenti della direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all’utilizzo di formulari tipo.

L’impegno della Commissione a presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione per paese trova riscontro anche nel suo programma di lavoro per il 2016 3 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Pacchetto sulla trasparenza fiscale (COM(2015) 136)

Il pacchetto comprendeva due elementi principali: i) una proposta per introdurre lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne i relativi ruling fiscali e ii) l’annuncio che la Commissione stava valutando l’opportunità di introdurre ulteriori obblighi per quanto riguarda la divulgazione al pubblico di informazioni relative all’imposta sulle società.

La presente proposta non osta a che la Commissione decida in futuro di proporre l’imposizione di obblighi di informativa al pubblico per le imprese.

Piano d’azione della Commissione su un regime più equo per l’imposta societaria (COM(2015) 302)

La presente proposta è in linea con le iniziative annunciate nel piano d’azione per affrontare il problema dell’elusione fiscale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta modifica la direttiva 2011/16/UE quale modificata dalla direttiva 2014/107/UE 4 e dalla direttiva UE 2015/2376 del Consiglio 5 mediante l’introduzione di un obbligo specifico per lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese.

Le modifiche sono contenute nell’articolo 1 della proposta. In particolare:

L’articolo 3 (definizioni) è modificato.

L’articolo 8 bis bis prevede che gli Stati membri obblighino i gruppi di imprese multinazionali a comunicare le informazioni pertinenti (rendicontazione paese per paese) e che procedano quindi allo scambio automatico delle informazioni ricevute con gli altri Stati membri interessati.

L’articolo 20, paragrafo 6, fa riferimento al formulario tipo da utilizzare per lo scambio e l’articolo 21, paragrafo 7, prevede le modalità pratiche.

È aggiunto un nuovo articolo 25 bis sulle sanzioni.

È aggiunto un nuovo allegato contenente le definizioni applicabili alla proposta, gli obblighi per i gruppi di imprese multinazionali e i modelli per lo scambio di informazioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’oggetto di tali modifiche rientra nella stessa base giuridica della direttiva 2011/16/UE, vale a dire l’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L’articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento.

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, l’UE deve garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra le PMI, i gruppi di imprese multinazionali di paesi terzi e quelli dell’UE. Svolgendo attività a livello transfrontaliero, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo tutte le imprese multinazionali, siano esse appartenenti a gruppi dell’UE o a gruppi di paesi terzi, dovrebbero essere soggette all’obbligo di informativa. L’assenza di tale elemento ridurrebbe l’efficacia di questa iniziativa nel conseguire l’obiettivo ultimo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

L’accesso da parte degli Stati membri alla rendicontazione paese per paese può pertanto essere conseguito efficacemente solo attraverso un’azione a livello dell’Unione. L’obiettivo di garantire che tutti gli Stati membri ricevano le rendicontazioni paese per paese non può essere adeguatamente realizzato mediante un’azione non coordinata attuata individualmente dai singoli Stati membri. Occorre inoltre adottare un approccio comune e vincolante per quanto concerne lo scambio di informazioni che potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. È opportuno tenere conto del fatto che, poiché i gruppi di imprese multinazionali generalmente operano in più Stati membri, l’elemento transfrontaliero è connaturato all’azione proposta.

Proporzionalità

Il problema specifico che richiede una risposta politica è la mancanza di trasparenza sulle strutture societarie che hanno una rilevanza transfrontaliera e un importante livello di attività; questa mancanza di trasparenza genera effetti negativi soprattutto per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno. La risposta politica è limitata ai gruppi di imprese multinazionali che operano in più Stati, sia all’interno dell’Unione europea che in giurisdizioni extra-UE. La proposta costituisce pertanto la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato. Essa si basa inoltre sullo scambio automatico di informazioni di base, che consente a ogni Stato membro in cui opera una società di ricevere informazioni. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

Scelta dello strumento

La presente proposta permetterà di ampliare ulteriormente l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni (“SAI”) all’interno dell’UE. Un’iniziativa a livello dell’Unione è necessaria sia dal punto di vista del mercato interno sia in termini di efficacia ed efficienza:

   un’iniziativa dell’Unione assicura un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l’Unione in materia di scambio automatico di informazioni nel mercato interno. Questo permetterebbe di adottare un approccio unico in materia di comunicazione in tutti gli Stati membri, consentendo quindi di ridurre i costi a carico delle amministrazioni fiscali e delle imprese;

   uno strumento giuridico dell’Unione garantirebbe anche certezza alle amministrazioni fiscali e alle società dell’UE;

   uno strumento giuridico dell’Unione contribuirebbe allo sviluppo dello standard internazionale per lo scambio automatico delle informazioni contenute nelle rendicontazioni paese per paese, come discusso e approvato dell’OCSE;

   uno strumento giuridico dell’Unione basato sulla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (“DAC”) comporterebbe l’utilizzo di strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare la comunicazione delle informazioni nell’ambito della suddetta direttiva. Ai sensi della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, gli Stati membri dell’Unione condividono informazioni in formati specifici utilizzando uno specifico canale di comunicazione. Tali formati potrebbero facilmente essere ampliati in modo da essere utilizzabili anche per i nuovi elementi di cui è proposta l’inclusione. Poiché gli Stati membri hanno investito tempo e denaro considerevoli per mettere a punto tali formati, il loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di realizzare economie di scala.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Consultazioni nell’ambito del piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale e delle relative raccomandazioni (COM(2012) 722) e di altri consessi    

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione 6 in cui accoglieva con favore il piano d’azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d’azione e sottolineava che l’Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l’elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere il 17 aprile 2013 7 , dichiarandosi favorevole al piano d’azione della Commissione e sostenendone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l’evasione fiscale.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell’ambito del gruppo “Codice di condotta” al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del gruppo “Codice di condotta” sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni. 8  

La maggior parte degli Stati membri sono membri dell’OCSE e hanno partecipato a lunghe e approfondite discussioni sulle azioni BEPS, anche per quanto concerne gli aspetti tecnici, tra il 2013 e il 2015. L’OCSE ha organizzato ampie consultazioni pubbliche con le parti interessate su ciascuna delle azioni BEPS. Inoltre la Commissione ha discusso internamente e con gli esperti dell’OCSE diversi argomenti inerenti al BEPS, in particolare nei casi in cui vi erano dubbi circa la compatibilità di alcune idee e/o soluzioni proposte con il diritto dell’UE.

Nella seconda metà del 2014 la presidenza italiana del Consiglio ha lanciato l’idea di una “tabella di marcia dell’UE sul BEPS” e la presidenza ha promosso la coerenza con le iniziative parallele dell’OCSE, nel rispetto del diritto dell’UE. Tale impostazione è stata approvata dal gruppo di lavoro ad alto livello “Questioni fiscali” e portata avanti dalle presidenze successive. Le discussioni sulla tabella di marcia dell’UE sul BEPS sono proseguite nel 2015. L’obiettivo era contribuire al dibattito dell’OCSE e spianare la strada a un’armoniosa attuazione delle future raccomandazioni dell’OCSE, tenendo conto delle specificità dell’UE.

La consultazione pubblica della Commissione in materia di trasparenza fiscale ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sui diversi aspetti della trasparenza delle imprese, in particolare in relazione alla rendicontazione paese per paese. Le possibili opzioni presentate vertevano principalmente sulle informazioni fornite dalle imprese al pubblico, ma includevano anche lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali, come previsto dall’azione 13 del BEPS. La Commissione ha ricevuto in totale 422 risposte, la maggior parte delle quali ha fornito un utile feedback per quanto concerne le misure di trasparenza fiscale, pubbliche e non. Per quanto riguarda l’azione 13 del BEPS, sebbene le imprese non abbiano sostenuto lo scambio di tali informazioni tra le autorità fiscali, la maggior parte degli altri partecipanti si è espressa a favore.

Stati membri

La presente direttiva tiene conto degli sviluppi internazionali intervenuti a livello dell’OCSE e dei suoi lavori sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), a cui partecipa la maggior parte degli Stati membri dell’UE. A questi lavori ha preso parte intensamente anche la Commissione europea; ampie consultazioni hanno interessato altre giurisdizioni e parti interessate.

Valutazione d’impatto

Dopo la relazione sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, pubblicata all’inizio del 2013, e l’approvazione del cosiddetto piano d’azione sul BEPS da parte dei leader del G20 nel settembre 2013, l’OCSE ha lavorato intensamente per 2 anni, giungendo nel novembre 2015 a presentare 13 relazioni. Queste relazioni prevedono standard internazionali nuovi o potenziati e misure concrete per aiutare i paesi ad affrontare il tema del BEPS. In questo contesto, i membri dell’OCSE/G20 si sono impegnati a favore di questo pacchetto completo e della sua coerente attuazione.

Molti Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, hanno avviato, per alcuni settori anche con grande urgenza, il recepimento nel diritto nazionale dei risultati del progetto BEPS. Ciò premesso, è particolarmente importante raggiungere con rapidità un accordo sulle norme per il coordinamento dell’attuazione delle conclusioni in materia di BEPS nell’UE. Dato il serio rischio di frammentazione del mercato interno che potrebbe derivare da azioni unilaterali e non coordinate da parte degli Stati membri, con la presente proposta la Commissione presenta soluzioni per ottenere coerenza e un certo grado di uniformità nell’attuazione dell’azione 13 del BEPS in tutta l’UE.

La Commissione ha compiuto ogni sforzo possibile per rispondere contemporaneamente sia all’urgenza di agire che alla necessità di evitare che il funzionamento del mercato interno sia compromesso da misure unilaterali adottate dagli Stati membri, membri o non membri dell’OCSE, che potrebbero agire per proprio conto, o dall’inazione degli altri Stati membri. La possibilità di proporre strumenti giuridici non vincolanti era stata presa in considerazione, ma è stata scartata perché ritenuta inadeguata a garantire un approccio coordinato.

Al fine di fornire analisi ed elementi di prova aggiornati, la presente proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta un’ampia panoramica dei lavori accademici e dei dati economici disponibili per quanto riguarda il trasferimento degli utili e l’erosione della base imponibile. Il documento, basato su studi recenti, condotti tra gli altri dall’OCSE, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, mette in evidenza gli incentivi e i meccanismi più comuni che, secondo le relazioni dell’OCSE, sono legati alla pianificazione fiscale aggressiva. Esso riassume le conclusioni di un riesame approfondito dei meccanismi chiave per la pianificazione fiscale aggressiva sulla base delle analisi per Stato membro effettuate nel 2015 per conto della Commissione. Inoltre il documento mette in evidenza come l’attuazione dell’azione 13 del BEPS attraverso la presente proposta sia complementare ad altre iniziative volte ad attuare nell’UE le relazioni BEPS dell’OCSE e a contribuire al raggiungimento di un livello minimo comune di tutela contro l’elusione fiscale.

In questo contesto, la valutazione d’impatto della presente proposta non è stata effettuata per il forte legame con il lavoro svolto dall’OCSE in materia di BEPS, in particolare per quanto concerne l’azione 13; perché il documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce un considerevole corpus di dati e di analisi; perché le parti interessate sono state ampiamente coinvolte nelle consultazioni riguardo agli elementi tecnici delle norme proposte in una fase precedente e, soprattutto, per la richiesta urgente di un’azione coordinata nell’UE in questa materia che costituisce una priorità politica a livello internazionale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’impatto della proposta sul bilancio dell’UE, presentato nella scheda finanziaria che accompagna la proposta, sarà coperto dalle risorse disponibili. I costi connessi ai nuovi strumenti informatici per facilitare la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri sarebbero finanziati dal programma FISCALIS 2020 di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013, che prevede un sostegno finanziario per le attività volte a migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nell’UE.

2016/0010 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, paragrafo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 9 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue: 

(1)Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall’evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 22 maggio 2013, ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell’Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

(2)Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando le imprese multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei gruppi di imprese multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i gruppi di imprese multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali. Questa situazione pone dunque un problema per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno.

(3)Le autorità fiscali dell’Unione necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell’Unione che nei paesi extraunionali, dei gruppi di imprese multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.

(4)Una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i gruppi di imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

(5)La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione europea (DPT UE) offre già ai gruppi di imprese multinazionali dell’Unione un metodo per fornire informazioni alle autorità fiscali sulle proprie operazioni commerciali su scala mondiale e sulle politiche in materia di prezzi di trasferimento (masterfile), oltre che informazioni sulle operazioni concrete dell’impresa locale (fascicolo locale). Attualmente però la DPT UE non prevede alcun meccanismo per la fornitura delle rendicontazioni paese per paese.

(6)Nella rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l’importo delle entrate, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un’indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.

(7)Al fine di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più efficiente e di ridurre gli oneri amministrativi per i gruppi di imprese multinazionali, l’obbligo di informativa dovrebbe applicarsi soltanto ai gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi consolidati annui siano superiori a un determinato importo. La direttiva dovrebbe garantire che siano raccolte e messe a disposizione delle amministrazioni fiscali le stesse informazioni, in maniera tempestiva e in tutta l’Unione.

(8)Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno l’Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali unionali e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell’Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all’obbligo di informativa.

(9)Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva; dovrebbero garantire che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

(10)Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno è necessario garantire che gli Stati membri adottino norme coordinate sugli obblighi di trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali.

(11)Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori. Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo di applicazione per prevedere lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri.

(12)Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazione paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, a cui dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di imprese multinazionale.

(13)Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i gruppi di imprese multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. Il 19 luglio 2013 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il piano d’azione sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (piano d’azione BEPS), un’importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 5 ottobre 2015 l’OCSE ha presentato le relazioni finali, che sono state approvate dai ministri delle finanze del G20. Nel corso delle riunioni del 15 e 16 novembre 2015 il pacchetto dell’OCSE è stato approvato anche dai leader del G20.

(14)Il lavoro sull’azione 13 del piano d’azione BEPS si è tradotto in una serie di standard per la comunicazione di informazioni sui gruppi di imprese multinazionali, in particolare il masterfile, il fascicolo locale e la rendicontazione paese per paese. È pertanto opportuno tener conto degli standard dell’OCSE nello stabilire le norme sulla rendicontazione paese per paese.

(15)L’azione dell’Unione nell’ambito della rendicontazione paese per paese dovrebbe continuare a prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi a livello dell’OCSE. Nell’attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero utilizzare la relazione finale 2015 sull’azione 13 del progetto dell’OCSE/G20 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, redatta dall’OCSE, sia come fonte illustrativa o interpretativa della presente direttiva che per assicurare coerenza nell’applicazione di quest’ultima negli Stati membri.

(16)È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’articolo 20, paragrafo 6, e dell’articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(17)Al fine di migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba effettuare adattamenti simili al proprio sistema, lo scambio di informazioni dovrebbero avvenire tramite la rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall’Unione. Le modalità pratiche necessarie per il potenziamento del sistema dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

(18)L’ambito dello scambio obbligatorio di informazioni dovrebbe quindi essere esteso per comprendere lo scambio automatico delle informazioni della rendicontazione paese per paese.

(19)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

(20)Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) La direttiva 2011/16/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)    L’articolo 3 è così modificato:

(a)il punto 9 è sostituito dal seguente:

“9. “scambio automatico”:

a) ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

b) ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate di cui alle lettere a) e b) del presente punto;”

(b)è aggiunto il seguente secondo comma:

“Nel contesto dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis e dell’allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III.”

2)    Nella sezione II del capo II è inserito il seguente articolo 8 bis bis:

“Articolo 8 bis bis

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese

 

1.    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Entità Madre Principale di un Gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità Notificante, in conformità della sezione II dell’allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d’Imposta di Riferimento entro 12 mesi dall’ultimo giorno del Periodo d’Imposta di Riferimento del Gruppo di Imprese Multinazionale conformemente alla sezione II dell’allegato III.

2.    L’autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4.

3.    La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul Gruppo di Imprese Multinazionale:

   a)    informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il Gruppo di Imprese Multinazionale;

b)    l’identificazione di ogni Entità Costitutiva del Gruppo di Imprese Multinazionale, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità Costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata l’Entità Costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali dell’Entità Costitutiva.

4.    La comunicazione avviene entro 15 mesi dall’ultimo giorno del Periodo d’Imposta del Gruppo di Imprese Multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d’Imposta del Gruppo di Imprese Multinazionale che ha inizio il 1º gennaio 2016 o in data successiva.

5.    L’articolo 17, paragrafo 4, non si applica alle informazioni scambiate a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.”;

3)    All’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

   “6. Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all’articolo 8 bis bis si effettua utilizzando il formulario tipo contenuto nell’allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio entro il 31 dicembre 2016. Essi non ostano a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all’articolo 8 bis bis in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione. Tuttavia tali accordi linguistici possono prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”;

4)    All’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

   “6. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”;

5)    All’articolo 23 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8,bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”;

6)    È inserito il seguente articolo 25 bis:

“Articolo 25 bis

Sanzioni

   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relativamente all’articolo 8 bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 31 dicembre 2016 e comunicano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.”

7)    L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Procedura di comitato

1.    La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)     Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;    

8)    È aggiunto l’allegato III, il cui testo figura nell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE

per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 11  

14

14,03

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 12  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un approccio più equo alla fiscalità. Di conseguenza uno dei settori chiave di attività nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 è costituito dal miglioramento della trasparenza del sistema di imposizione delle imprese.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

L’obiettivo specifico del programma FISCALIS è sostenere la lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l’attuazione della legislazione dell’Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

In primo luogo, lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sulle rendicontazioni paese per paese significa che tutti gli Stati membri saranno in grado di valutare adeguatamente se i gruppi multinazionali attuino pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e potranno reagire di conseguenza.

In secondo luogo, il fatto che vi sia una maggiore trasparenza dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sulle rendicontazioni paese per paese può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiose e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta sarà disciplinata dalle disposizioni nella direttiva che essa modifica (direttiva 2011/16) per la comunicazione, da parte degli Stati membri, su base annuale, di una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La presente proposta prevede che gli Stati membri, dopo aver ricevuto la rendicontazione paese per paese, condividano le informazioni con gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionale sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

1.5.2.Valore aggiuntivo dell’intervento dell’Unione europea

Un’iniziativa dell’Unione assicura un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l’Unione in materia di scambio automatico di informazioni nel mercato interno. Questo permetterebbe di adottare un approccio unico in materia di comunicazione in tutti gli Stati membri, consentendo quindi di ridurre i costi a carico delle amministrazioni fiscali e delle imprese.

Uno strumento giuridico dell’Unione garantirebbe anche certezza alle amministrazioni fiscali e alle imprese all’interno dell’UE, contribuirebbe allo sviluppo dello standard internazionale per lo scambio automatico delle informazioni sulle rendicontazioni paese per paese, come discusso e approvato in sede di OCSE e comporterebbe l’utilizzo di strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare la comunicazione delle informazioni nell’ambito della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri dell’Unione condividono informazioni in formati specifici utilizzando uno specifico canale di comunicazione. Questi formati potrebbero facilmente essere ampliati in modo da essere utilizzabili anche per i nuovi elementi di cui è proposta l’inclusione. Poiché gli Stati membri hanno investito tempo e denaro considerevoli per mettere a punto tali formati, il loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di realizzare economie di scala.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali che si applica in altri settori fiscali, come quello dei redditi da risparmio, ha portato a buoni risultati. Oggi lo scambio automatico è riconosciuto a livello mondiale come il migliore strumento di cui dispongono le amministrazioni fiscali per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE), le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell’ambito di tale direttiva potranno essere utilizzati ai fini della presente proposta.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

La proposta avrà effetto a decorrere dal 1º gennaio 2017

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 13  

 Gestione diretta a opera della Commissione

☒a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione; il programma Fiscalis 2020 è gestito in gestione diretta

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Per quanto concerne la gestione nulla cambierebbe ai sensi della presente proposta. A norma dell’articolo 21 della direttiva 2011/16/UE, la Commissione, nell’ambito della procedura di comitato con gli Stati membri, elabora i formati per lo scambio di informazioni. Per quanto riguarda la rete CCN necessaria per consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni, mentre gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di informazioni in questione mediante la rete CCN.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nel quadro del programma FISCALIS si applicano le seguenti disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni:

le attività preparatorie necessarie per questa iniziativa e per altre azioni e attività di formazione comuni formano oggetto di monitoraggio regolare attraverso i contributi raccolti presso i partecipanti e i responsabili dell’azione. I contributi sono raccolti tramite formulari tipo e integrati negli indicatori stabiliti nel quadro di valutazione del programma Fiscalis 2020. Altre spese connesse allo scambio di informazioni sono soggette a monitoraggio secondo il meccanismo descritto nella sezione 1.4.4 e consolidato nell’ambito del quadro di valutazione del programma.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

I rischi potenziali per l’attuazione dell’iniziativa con il sostegno del programma Fiscalis 2020 riguardano:

l’attuazione dell’accordo di sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e i paesi candidati;

l’esecuzione dei contratti di appalto conclusi nell’ambito del programma.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L’impostazione del sistema di controllo interno è identica a quella del programma Fiscalis 2020, che coprirà tutte le spese operative dell’iniziativa.

Gli elementi principali della strategia di controllo applicata sono:

per i contratti di appalto:

vengono applicate le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario. I contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d’oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L’iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all’occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una “lettera di accettazione”.

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell’unità Risorse umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di rassicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100% dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell’unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo “casuale” al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazioni dell’ordinatore sottodelegato

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l’esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all’attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell’obiettivo del 2% e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste.

I costi complessivi connessi all’attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell’ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano l’1,6% dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa.

Si ritiene che la strategia di controllo del programma sia in grado di ridurre praticamente a zero il rischio di non conformità e sia commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2) nell’ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell’ambito del presente regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero
1A Competitività per la crescita e l’occupazione

Diss./Non diss 14 .

di paesi EFTA 15

di paesi candidati 16

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

14.0301 (Miglioramento dell’operatività dei sistemi fiscali)

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione…...….]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1A Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: TAXUD

Anno
2016 17

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 14.0301

Impegni

1)

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

Pagamenti

2)

0

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(2a)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 18  

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Numero della linea di bilancio

3)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE degli stanziamenti
per la DG TAXUD

Impegni

=1+1a +3

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

Pagamenti

=2+2a

+3

0

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

Pagamenti

5)

0

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1A
del quadro
finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

Pagamenti

=5+ 6

0

0,300

0,300

0,300

0,050

0,050

1000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

5)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

=5+ 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno 2020

TOTALE

DG: TAXUD

• Risorse umane

0,528

0,528

0,528

0,528

0,528

2,640

• Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,150

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,558

0,558

0,558

0,558

0,558

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,558

0,558

0,558

0,558

0,558

2,790

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2016 19

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno 2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,858

0,858

0,858

0,608

0,608

3,790

Pagamenti

0,558

0,858

0,858

0,858

0,608

0,50

3,790

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

2020

TOTALE

RISULTATI

Tipo 20

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 21 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

NOTA:

I risultati positivi che dovrebbero derivare dalla presente proposta sono i seguenti: i) gli Stati membri riceveranno informazioni sulle entità in materia fiscale, disponendo così degli elementi necessari per effettuare verifiche mirate; ii) la misura può costituire per il grande pubblico un passo concreto per garantire che tutti i contribuenti paghino la loro giusta quota di tasse; iii) le società potrebbero limitare le loro strutture di pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri avranno maggiori oneri amministrativi direttamente collegati alla fornitura di informazioni sulle rendicontazioni paese per paese; tuttavia, poiché le rendicontazioni saranno elaborate dalle entità, i costi dovrebbero essere limitati.

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 22

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,528

0,528

0,528

0,528

0,528

Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,558

0,558

0,558

0,558

0,558

esclusa la RUBRICA 5 23
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,558

0,558

0,558

0,558

0,558

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2016

Anno
2017

Anno 2018

Anno 2019

2020

•Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

.

.

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

.

.

10 01 05 01 (ricerca diretta)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

.

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 24

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

.

XX 01 04 yy  25

- in sede

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- nelle delegazioni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

.

XX01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Altre linee di bilancio (specificare)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE

4

4

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli SM; (in funzione delle discussioni con gli Stati membri) lavori su formulari, formati informatici e repertorio centrale; ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico

Personale esterno

N.A.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 26

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

(1) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
(2) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
(3) http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm  
(4) GU L 359 del 16 dicembre 2014.
(5) GU L 332 del 18 dicembre 2015.
(6)

   Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) — 2013/2060 (INI).

(7)

   Parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale COM(2012) 722 final (Relazione Dandea) – CESE 101/2013.

(8) Per accedere alle relazioni pubbliche del gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)” cliccare qui .
(9) GU C , , pag. .
(10) GU C , , pag. .
(11) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(12) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(13) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(14) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(15) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(16) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(17) Il 2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(18) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(19) Il 2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(20) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(21) Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.
(22) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(23) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(25) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(26) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 28.1.2016

COM(2016) 25 final

ALLEGATO

della

proposta di direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale


ALLEGATO

della

proposta di direttiva del Consiglio

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

“ALLEGATO III

Regole di trasmissione per i Gruppi di imprese multinazionali

SEZIONE I

DEFINIZIONI

1. “Gruppo”: insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, il quale è pertanto tenuto a redigere il Bilancio Consolidato a fini di informativa finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di rischio di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica.

2. “Impresa”: qualsiasi forma di conduzione di attività commerciali da parte di qualsiasi persona di cui all’articolo 3, punto 11, lettere (b), (c) e (d).

3. “Gruppo di Imprese Multinazionali”: Gruppo, diverso da un Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso, che comprende due o più imprese aventi residenza fiscale in giurisdizioni diverse, oppure un’impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione in un’altra giurisdizione.

4. “Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso”: gruppo i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun Periodo d’Imposta, dal gennaio 2015 sono inferiori a 750 000 000 EUR, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 000 000 EUR, nel periodo d’imposta immediatamente precedente al Periodo d’Imposta di Riferimento, come indicato nel Bilancio Consolidato relativo a tale Periodo d’Imposta precedente.

5. “Entità Costitutiva”:

a) un’unità aziendale distinta di un Gruppo di Imprese Multinazionali che è inclusa nel Bilancio Consolidato di tale gruppo a fini di informativa finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni del Gruppo di Imprese Multinazionali al capitale di rischio di tale unità aziendale fossero negoziate in una borsa valori pubblica;

b) un’unità aziendale che è esclusa dal Bilancio Consolidato del Gruppo di Imprese Multinazionali unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza;

c) ciascuna stabile organizzazione di un’unità aziendale distinta del Gruppo di Imprese Multinazionali che rientra in quanto previsto al punto a) o b), purché l’unità aziendale rediga un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini dell’informativa finanziaria o a fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione.

6. “Entità Notificante”: l’Entità Costitutiva che è tenuta a presentare, per conto del Gruppo di Imprese Multinazionali, una rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. L’Entità Notificante può essere l’Entità Madre Principale, l’Entità Madre Supplente o qualsiasi entità di cui alla sezione II, punto 1.

7. “Entità Madre Principale”: Entità Costitutiva di un Gruppo di Imprese Multinazionali che soddisfa i seguenti criteri:

a) essa detiene, direttamente o indirettamente, in una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali, un interesse tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o vi sarebbe tenuta se le sue partecipazioni al capitale di rischio fossero negoziate in una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

b) nel Gruppo di Imprese Multinazionali non vi è nessun’altra Entità Costitutiva che detenga, direttamente o indirettamente, un interesse ai sensi della lettera a) nell’Entità Costitutiva di cui sopra.

8. “Entità Madre Supplente”: Entità Costitutiva del Gruppo di Imprese Multinazionali nominata da detto gruppo quale unica sostituta dell’Entità Madre Principale ai fini della presentazione della rendicontazione paese per paese nella giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Costitutiva per conto del Gruppo di Imprese Multinazionali qualora si verifichi una o più delle condizioni di cui alla sezione II, punto 1, lettera b).

9. “Periodo d’Imposta”: periodo contabile annuale in relazione al quale l’Entità Madre Principale del Gruppo di Imprese Multinazionali redige il bilancio.

10. “Periodo d’Imposta di Riferimento”: Periodo d’Imposta i cui risultati, finanziario ed operativo, sono riportati nella rendicontazione paese per paese di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3.

11. “Accordo Qualificante tra Autorità Competenti”: accordo tra i rappresentanti autorizzati di uno Stato membro dell’UE e una giurisdizione non-UE che sono parti di un accordo internazionale e che richiede lo scambio automatico di rendicontazioni paese per paese per paese tra le giurisdizioni delle parti.

12. “Accordo Internazionale”: la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione fiscale bilaterale o multilaterale, o qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui è parte lo Stato membro e le cui disposizioni forniscano la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni.

13. “Bilancio Consolidato”: il bilancio di un Gruppo di Imprese Multinazionali nel quale le attività, le passività, gli utili, i costi e i flussi di cassa dell’Entità Madre Principale e delle Entità Costitutive sono presentati come quelli di un’unica entità economica.

14. “Omissione Sistematica”: il concetto si applica solo a una giurisdizione al di fuori dell’Unione nella quale è in vigore un Accordo Qualificante tra Autorità Competenti concluso con uno Stato membro, ma che (per ragioni diverse da quanto previsto dall’accordo) ha sospeso lo scambio automatico di informazioni o ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente a uno Stato membro le rendicontazioni paese per paese in suo possesso relative a Gruppi di Imprese Multinazionali che hanno Entità Costitutive in tale Stato membro.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI NOTIFICA

1. Un’Entità Costitutiva residente in uno Stato membro che non sia l’Entità Madre Principale di un Gruppo di Imprese Multinazionali presenta la rendicontazione paese per paese per quanto riguarda il Periodo d’Imposta di Riferimento di un Gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un’Entità Costitutiva laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)l’entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro;

(b)quando si presenta una delle condizioni seguenti:

i.    l’Entità Madre Principale del Gruppo di Imprese Multinazionali non è obbligata a presentare una rendicontazione paese per paese per paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

ii.    la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Principale ha in vigore un Accordo Internazionale di cui lo Stato membro è parte, ma alla data di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per il deposito della rendicontazione paese per paese per il periodo d’imposta di Riferimento non è in vigore un Accordo Qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte;

iii.    vi è stata un’Omissione Sistematica della giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Principale che è stata notificata dallo Stato membro all’Entità Costitutiva residente a fini fiscali nello Stato membro.

Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell’Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d’imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all’articolo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all’obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione. Lo Stato membro, a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell’Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

2. In deroga al punto 1, se si verificano una o più delle condizioni di cui al punto 1, lettera b, un’entità descritta al punto 1 non è tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese per nessun periodo d’imposta di Riferimento qualora il Gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un’Entità Costitutiva metta a disposizione una rendicontazione paese per paese a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, relativamente a tale periodo d’imposta attraverso un’Entità Madre Supplente che presenti la rendicontazione paese per paese all’autorità fiscale della giurisdizione in cui è residente a fini fiscali alla data di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, o in data precedente, e che, nel caso in cui l’Entità Madre Supplente sia residente a fini fiscali in una giurisdizione al di fuori dell’Unione, soddisfi le seguenti condizioni:

a)    la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Supplente richiede la presentazione di rendicontazioni paese per paese in conformità delle prescrizioni dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 3;

b)    la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Supplente ha in vigore un Accordo Qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte alla data di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d’Imposta di Riferimento;

c)    la giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Supplente non ha notificato allo Stato membro un’Omissione Sistematica;

d)    alla giurisdizione di residenza fiscale dell’Entità Madre Supplente è stato notificato, da parte dell’Entità Costitutiva residente a fini fiscali nella sua giurisdizione, conformemente al punto 3, che essa è l’Entità Madre Supplente;

e)    allo Stato membro è stata fornita una notifica conformemente al punto 4.

3. Gli Stati membri chiedono a ciascuna Entità Costitutiva di un Gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio di notificare allo Stato membro se essa è l’Entità Madre Principale, l’Entità Madre Supplente o l’Entità Costitutiva di cui al punto 1, entro l’ultimo giorno del Periodo d’Imposta di Riferimento di tale Gruppo di Imprese Multinazionali.

4. Gli Stati membri chiedono, ove un’Entità Costitutiva di un Gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio non sia né l’Entità Madre Principale né l’Entità Madre Supplente né l’Entità Costitutiva di cui al punto 1, che essa informi lo Stato membro dell’identità e della residenza fiscale dell’Entità Notificante entro l’ultimo giorno del Periodo d’Imposta di Riferimento di tale Gruppo di Imprese Multinazionali.

5. La rendicontazione paese per paese specifica la valuta in cui sono espressi gli importi indicati nella relazione.



SEZIONE III

Rendicontazione paese per paese

A. Modello di rendicontazione paese per paese

Tabella 1. Panoramica della distribuzione degli utili, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali:
Periodo d’imposta interessato:
Valuta utilizzata:

Giurisdizione fiscale

Ricavi

Utili (Perdite)
al lordo delle imposte sul reddito

Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Imposte sul reddito maturate - anno in corso

Capitale dichiarato

Utili
non distribuiti

Numero di addetti

Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Parte non correlata

Parte correlata

Totale



Tabella 2 Elenco di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali:
Periodo d’imposta interessato:

Giurisdizione fiscale

Entità Costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

Attività Principali

Ricerca e sviluppo

Detenzione o gestione
dei diritti di proprietà
intellettuale

Acquisti o appalti

Fabbricazione o produzione

Vendite, commercializzazione
o distribuzione

Servizi di amministrazione, gestione o assistenza

Prestazione di servizi a parti non correlate

Finanziamento interno del gruppo

Servizi finanziari regolamentati

Assicurazioni

Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale

Inattiva

Altro1

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tabella 3: Informazioni supplementari



Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali:

Periodo d’imposta interessato:

Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione succinta che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese

B. Istruzioni generali per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1. Obiettivo

Il modello serve per segnalare la distribuzione del reddito, delle imposte e delle attività di un Gruppo di Imprese Multinazionali sulla base della giurisdizione fiscale.

2. Trattamento delle succursali e delle stabili organizzazioni

I dati relativi alla stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e non con riferimento alla giurisdizione di residenza fiscale dell’unità aziendale di cui tale stabile organizzazione fa parte. Le informazioni comunicate nella giurisdizione di residenza fiscale riguardo all’unità aziendale di cui fa parte la stabile organizzazione non comprendono i dati finanziari relativi alla stabile organizzazione.

3. Periodo di riferimento del modello annuale

Il modello si riferisce al periodo d’imposta dell’impresa multinazionale notificante. Per le Entità Costitutive il modello deve contenere in modo coerente una delle seguenti tipologie di informazioni, a discrezione dell’impresa multinazionale notificante:

a) informazioni relative al periodo d’imposta delle pertinenti Entità Costitutive che termina alla stessa data del periodo d’imposta dell’impresa multinazionale notificante, o che termina entro i 12 mesi precedenti tale data;

b) informazioni relative a tutte le pertinenti Entità Costitutive segnalate per il periodo d’imposta dell’impresa multinazionale notificante.

4. Fonte dei dati

Per la compilazione del modello l’impresa multinazionale notificante deve utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti di dati. L’impresa multinazionale notificante può scegliere di usare i dati provenienti dalle proprie relazioni di sintesi, dai bilanci obbligatori di entità separate, dai bilanci previsti dalla normativa o dalla contabilità relativa alla gestione interna. Non è necessario conciliare le dichiarazioni relative ai ricavi, agli utili e alle imposte indicate nel modello con quanto riportato nel bilancio consolidato. Se come base per la segnalazione si utilizzano i bilanci obbligatori, tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta funzionale dichiarata dell’impresa multinazionale notificante applicando il tasso di cambio medio per l’anno indicato nella sezione “Informazioni supplementari” del modello. Non è però necessario effettuare adeguamenti per quanto concerne le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

L’impresa multinazionale notificante deve fornire una breve descrizione delle fonti dei dati utilizzati per compilare il modello nella sezione “Informazioni supplementari” dello stesso. Nel caso in cui da un anno all’altro venga modificata la fonte dei dati utilizzati, l’impresa multinazionale notificante deve esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella sezione “Informazioni supplementari” del modello.

C. Istruzioni specifiche per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1. Panoramica della distribuzione degli utili, delle imposte e delle attività imprenditoriali per giurisdizione fiscale (tabella 1)

1.1. Giurisdizione fiscale

Nella prima colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali sono residenti a fini fiscali. Si definisce giurisdizione fiscale una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia di bilancio. Per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali che l’impresa multinazionale notificante non ritiene essere residenti in nessuna giurisdizione fiscale ai fini dell’imposizione è necessario inserire una riga a parte. Qualora un’Entità Costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l’Entità Costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale.

1.2. Ricavi

Nelle tre colonne del modello sotto la rubrica “Ricavi”, l’impresa multinazionale notificante deve inserire le seguenti informazioni:

a) la somma dei ricavi di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate;

b) la somma dei ricavi di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti;

c) il totale delle somme di cui ai punti a) e b).

I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di scorte e di proprietà, da servizi, diritti, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre Entità Costitutive che sono considerati come dividendi nella giurisdizione fiscale del contribuente.

1.3. Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

Nella quinta colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.

1.4. Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Nella sesta colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare l’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d’imposta da tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le tasse versate in contanti dall’Entità Costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte operate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all’Entità Costitutiva. Pertanto se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.

1.5. Imposte sul reddito maturate (anno in corso)

Nella settima colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l’anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all’anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d’imposta incerti.

1.6. Capitale dichiarato

Nell’ottava colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall’entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari.

1.7. Utili non distribuiti

Nella nona colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall’entità giuridica a cui queste fanno capo.

1.8. Numero di addetti

Nella decima colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno, di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell’anno oppure essere calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l’anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all’altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell’Entità Costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all’altro.

1.9. Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Nell’undicesima colonna del modello l’impresa multinazionale notificante deve indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

2. Elenco di tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale (tabella 2)

2.1. Entità Costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

L’impresa multinazionale notificante deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto 2 delle istruzioni generali per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l’entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.

2.2. Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

L’impresa multinazionale notificante deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l’Entità Costitutiva dell’impresa multinazionale, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.

2.3. Attività Principali

L’impresa multinazionale notificante deve precisare la natura dell’attività principale (o delle attività principali) che l’Entità Costitutiva porta avanti nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso.”

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