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Document 52016IP0384

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sull'attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari regolamento (CE) n. 1935/2004 (2015/2259(INI))

OJ C 215, 19.6.2018, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/57


P8_TA(2016)0384

Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sull'attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari regolamento (CE) n. 1935/2004 (2015/2259(INI))

(2018/C 215/11)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1),

visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (2),

visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3),

vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, realizzata nel maggio 2016 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (4),

visti gli atti del seminario dal titolo ''Food Contact Materials — How to Ensure Food Safety and Technological Innovation in the Future?«(Materiali a contatto con i prodotti alimentari — Come garantire in futuro la sicurezza alimentare e l'innovazione tecnologica?)», svoltosi il 26 gennaio 2016 presso il Parlamento europeo (5),

vista la relazione della Commissione sullo stato delle conoscenze in materia di tossicità delle miscele (State of the Art Report on Mixture Toxicity) (6),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Effetti combinati delle sostanze chimiche — Miscele chimiche» (COM(2012)0252),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio «Ambiente» il 22 dicembre 2009 sugli effetti combinati delle sostanze chimiche (7),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'UE in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (8), che riconosce, tra l'altro, la necessità di contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche e di affrontare i problemi di sicurezza legati ai perturbatori endocrini in tutta la pertinente legislazione dell'Unione,

vista la valutazione dello stato delle conoscenze scientifiche sulle sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina nel 2012 («State of the science of endocrine disrupting chemicals — 2012»), preparata per il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (9),

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (10) («il regolamento REACH»),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0237/2016),

A.

considerando che il regolamento (CE) n. 1935/2004 («il regolamento quadro») stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari, al fine di poter escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche;

B.

considerando che l'allegato I del regolamento quadro elenca 17 materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MCA), che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche;

C.

considerando che dei 17 di cui sopra, solo 4 materiali sono soggetti a misure specifiche a livello di UE: le materie plastiche (comprese quelle riciclate), le ceramiche, la cellulosa rigenerata e i materiali attivi e intelligenti;

D.

considerando che è fortemente necessario rivedere talune misure specifiche dell'UE, in particolare la direttiva 84/500/CEE del Consiglio sulle ceramiche;

E.

considerando che per gli altri 13 materiali elencati nell'allegato I gli Stati membri conservano la possibilità di adottare disposizioni nazionali;

F.

considerando che, per gli altri MCA, molti Stati membri hanno già introdotto o stanno elaborando misure diverse; che per le misure nazionali il principio del riconoscimento reciproco non funziona e non è pertanto possibile assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno né l'elevato livello di protezione della salute previsti dal regolamento quadro e dai trattati;

G.

considerando che i materiali non disciplinati da misure specifiche dell'UE possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e determinare una perdita di fiducia da parte dei consumatori, incertezza giuridica e maggiori costi di conformità per gli operatori — che spesso si ripercuotono sui consumatori a valle nella filiera — e ostacolano in tal modo la competitività e l'innovazione; che, secondo la valutazione, dell'attuazione a livello europeo realizzata nel maggio 2016 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), esiste un ampio consenso tra tutte le parti interessate in merito al fatto che la mancanza di misure uniformi nuoce alla salute pubblica, alla tutela dell'ambiente e al buon funzionamento del mercato interno;

H.

considerando che i principi del «legiferare meglio» non dovrebbero ritardare misure volte a evitare o ridurre conseguenze potenzialmente gravi o irreversibili per la salute umana e/o per l'ambiente, come impone il principio di precauzione sancito dai trattati dell'UE;

I.

considerando che gli interferenti endocrini e le sostanze genotossiche negli MCA sono particolarmente problematici sia per la salute pubblica che per l'ambiente; che le proprietà genotossiche e di interferenza con il sistema endocrino non possono essere previste in maniera affidabile a partire dalla composizione chimica e pertanto è necessario incoraggiare l'esecuzione di biotest come misura facoltativa di preallarme per garantire la sicurezza degli MCA chimicamente complessi; che si dovrebbe incoraggiare la ricerca sulla messa a punto di test analitici e tossicologici per garantire valutazioni della sicurezza degli MCA rigorose ed efficaci sotto il profilo dei costi, a beneficio dei consumatori, dell'ambiente e dei fabbricanti;

J.

considerando che anche i microorganismi deleteri (patogeni o responsabili del deterioramento) che possono essere presenti come contaminanti negli MCA e i biocidi che possono, di conseguenza, essere utilizzati per ridurne il numero, rappresentano un rischio per la salute pubblica;

K.

considerando che taluni alimenti sono a contatto per lunghi periodi con svariati materiali di imballaggio;

L.

considerando che, tramite un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sull'uso degli MCA, si potrebbe garantire meglio la salute dei consumatori e ridurre l'impatto ambientale degli MCA e dei materiali di imballaggio;

M.

considerando che un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sull'uso degli MCA, compreso il regolamento REACH, contribuirebbe a un'economia circolare più efficace;

N.

considerando che le misure specifiche dovrebbero basarsi su dati scientifici; che restano diverse incognite dal punto di vista scientifico e sono quindi necessarie ulteriori ricerche;

O.

considerando che, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la nanotecnologia e i nanomateriali rappresentano un nuovo sviluppo tecnologico e gli MCA sono uno dei settori in cui si utilizzano nanomateriali; che le proprietà specifiche dei nanomateriali potrebbero influenzare i loro profili tossicocinetici e tossicologici, ma che le informazioni disponibili al riguardo sono limitate; che vi sono anche incertezze derivanti dalla difficoltà di caratterizzare, rilevare e misurare i nanomateriali negli alimenti e nelle matrici biologiche e dalla limitata disponibilità di dati tossicologici e metodi di prova;

P.

considerando che le valutazioni del rischio per la salute e l'ambiente a livello di UE si limitano attualmente alla valutazione delle singole sostanze e ignorano le condizioni di vita reale in cui avviene l'esposizione combinata e cumulativa derivante da diverse vie di esposizione e tipi di prodotti, detta anche «effetto cocktail» o «effetto miscela»;

Q.

considerando che, secondo una raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'OMS del 2009 (11), le valutazioni dell'esposizione dovrebbero riguardare la popolazione generale ed anche gruppi critici che sono vulnerabili o che ci si attende abbiano un livello di esposizione più elevato rispetto alla popolazione generale (ad esempio, neonati e bambini);

R.

considerando che la rintracciabilità degli MCA dovrebbe essere garantita in tutte le fasi della filiera per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità;

S.

considerando che l'etichettatura è uno strumento molto diretto ed efficace per informare il consumatore sulle caratteristiche di un prodotto;

T.

considerando che un approccio orizzontale alle sostanze in tutti i settori economici assicura alle imprese coerenza legislativa e prevedibilità;

U.

considerando che la messa a punto metodi di prova uniformi a livello di UE per tutti gli MCA contribuirebbe a un livello più elevato di tutela della salute e dell'ambiente in tutta l'Unione;

V.

considerando che l'introduzione di un controllo di sicurezza per gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari potrebbe rappresentare una possibilità per integrare determinate misure specifiche;

Attuazione della normativa dell'UE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: successi e lacune

1.

riconosce che il regolamento quadro costituisce una base giuridica solida, i cui obiettivi continuano a essere pertinenti;

2.

sottolinea che, mentre è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'adozione di misure specifiche per i 13 materiali non ancora regolamentati a livello di UE, tutte le parti interessate rilevano carenze nell'attuazione e nell'effettivo rispetto della normativa vigente;

3.

attende con interesse il prossimo riesame, da parte del Centro comune di ricerca della Commissione, delle disposizioni nazionali adottate dagli Stati membri relativamente ai materiali non armonizzati; invita la Commissione a utilizzare tale riesame come punto di partenza per elaborare le misure necessarie;

4.

raccomanda alla Commissione che, nel mettere a punto le misure necessarie, tenga conto della valutazione dell'attuazione a livello europeo condotta dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo e delle misure nazionali esistenti e in corso di elaborazione;

5.

sottolinea che, data la larga diffusione dei materiali di cui sopra nel mercato dell'UE e il rischio che questi comportano per la salute umana, e anche al fine di salvaguardare il mercato unico degli MCA e degli alimenti, la Commissione dovrebbe dare priorità immediata all'elaborazione di misure specifiche dell'UE per carta, cartone, vernici e rivestimenti, metalli e leghe, inchiostri da stampa e adesivi;

6.

sottolinea che è necessario prestare particolare attenzione ai materiali destinati a venire a contatto, diretto o indiretto, con i prodotti alimentari, che presentano un rischio di migrazione più elevato, ad esempio i materiali utilizzati per contenere liquidi e alimenti ricchi di grassi, e ai materiali che sono a contatto con i prodotti alimentari per un periodo di tempo prolungato;

7.

ritiene che l'adozione di nuove misure specifiche a livello di UE incoraggerebbe gli operatori del settore a sviluppare MCA sicuri, riutilizzabili e riciclati, contribuendo in tal modo agli sforzi dell'Unione in direzione dell'obiettivo di una migliore economia circolare; sottolinea che ciò richiederebbe una migliore tracciabilità e la graduale eliminazione delle sostanze presenti negli MCA che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana;

8.

sottolinea, al riguardo, che l'utilizzo di MCA fabbricati con prodotti riciclati e il riutilizzo di MCA non dovrebbero comportare un aumento del numero di contaminanti e/o residui nel prodotto finale;

9.

è convinto che, alla luce dell'accento posto dall'UE sulla transizione verso un'economia circolare, si dovrebbero sviluppare migliori sinergie tra il regolamento quadro sugli MCA e l'economia circolare, che dovrebbero includere misure specifiche a livello di UE per la carta e il cartone riciclati; osserva che esiste un limite al numero di volte che i prodotti di carta e cartone riciclati possono essere riutilizzati ed è pertanto necessaria una fornitura costante di fibre legnose fresche;

10.

sostiene, dato il rischio di migrazione degli oli minerali nei prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti di carta e cartone a contatto con gli alimenti, e in attesa dell'adozione di misure specifiche e di un possibile divieto degli oli minerali negli inchiostri, ulteriori ricerche volte a prevenire tale migrazione;

11.

sostiene l'aumento degli obiettivi di riciclaggio e di riutilizzo per tutti i materiali che figurano nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596); ricorda tuttavia alla Commissione che gli obiettivi di riciclaggio e riutilizzo devono essere accompagnati da adeguate misure di controllo per garantire la sicurezza dei materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari;

12.

sottolinea la difficile posizione delle piccole e medie imprese nella filiera, dal momento che esse, in mancanza di disposizioni legislative, non sono in grado di ottenere o trasmettere informazioni che garantiscano la sicurezza dei loro prodotti;

13.

considera essenziale che gli Stati membri coinvolgano tutte le parti interessate nel processo, nel momento in cui vengono proposti requisiti di sicurezza specifici per gli MCA;

14.

riconosce che l'attuale paradigma per la valutazione della sicurezza degli MCA è insufficiente, dal momento che, in generale, il ruolo di tali materiali e oggetti nella contaminazione dei prodotti alimentari è sottovalutato e che mancano informazioni sull'esposizione umana;

Valutazione del rischio

15.

è conscio dell'importanza del ruolo che l'EFSA svolge nella valutazione del rischio delle sostanze da utilizzare negli MCA disciplinati da misure specifiche; è consapevole dei costi della valutazione del rischio di una specifica sostanza e delle risorse limitate dell'EFSA; invita pertanto la Commissione ad aumentare l'entità del finanziamento erogato all'EFSA, in considerazione del lavoro aggiuntivo conseguente all'aumentata necessità di valutazioni del rischio, come descritto in dettaglio di seguito;

16.

invita l'EFSA e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a rafforzare la collaborazione e il coordinamento, al fine di utilizzare in maniera efficace i mezzi a disposizione per una valutazione completa;

17.

riconosce che, al fine di valutare correttamente i rischi degli MCA, è necessario prendere in considerazione sia le sostanze utilizzate per la loro produzione e trasformazione sia le sostanze aggiunte non intenzionalmente («NIAS», non-intentionally added substances), tra cui le impurità di sostanze aggiunte intenzionalmente e altre sostanze derivanti da reazioni chimiche; riconosce che, a tal fine, le sostanze di partenza devono essere chiaramente segnalate all'EFSA e alle autorità competenti degli Stati membri; sottolinea quindi l'importanza della cooperazione tra gli organismi scientifici e tra i laboratori, e valuta positivamente la volontà dell'EFSA di concentrarsi maggiormente sui materiali e gli oggetti finiti e sul processo di produzione, piuttosto che sulle sostanze utilizzate;

18.

sottolinea l'importanza di ulteriori studi scientifici sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente in quanto, diversamente dalle sostanze pericolose, la loro identità e struttura spesso non sono note, specialmente per le plastiche;

19.

invita la Commissione a riesaminare i dati per quanto riguarda: i) le attuali ipotesi sulla migrazione di sostanze attraverso barriere funzionali; ii) la soglia di concentrazione di 10 ppb per le sostanze che migrano nei prodotti alimentari utilizzata da alcune imprese e autorità competenti per decidere quali sostanze chimiche valutare dal punto di vista del rischio; iii) la misura in cui le barriere funzionali divengono meno efficaci nel corso di lunghi periodi di conservazione, dal momento che potrebbero soltanto rallentare la migrazione; iv) le ipotesi attuali sulla dimensione molecolare che influenza l'assorbimento chimico attraverso l'intestino;

20.

invita l'EFSA e la Commissione a estendere il concetto di gruppi vulnerabili alle donne in gravidanza e allattamento e a includere gli effetti potenziali di un'esposizione in basse dosi e le dosi-risposte non monotone nei criteri di valutazione di rischi;

21.

si rammarica che l'EFSA, nella sua attuale procedura di valutazione del rischio, non prenda in considerazione il cosiddetto «effetto cocktail» o l'effetto di esposizioni multiple, concomitanti e cumulative agli MCA e ad altre fonti, che possono causare effetti avversi anche se i livelli delle singole sostanze nella miscela sono bassi, e la esorta a farlo in futuro; esorta altresì la Commissione a tenere conto di tale effetto, anche su lunghi periodi, nel determinare i limiti di migrazione considerati sicuri per la salute umana;

22.

chiede ulteriori studi scientifici sull'interazione tra diverse sostanze chimiche;

23.

si rammarica inoltre del fatto che l'EFSA non prende ancora in considerazione la possibile esistenza di microorganismi deleteri negli MCA; esorta il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'EFSA a esaminare la questione dei microrganismi presenti negli MCA elaborando un parere dell'EFSA al riguardo;

24.

rileva che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono compresi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 (12) (regolamento sui biocidi), dal momento che i biocidi possono essere presenti nei materiali a contatto con i prodotti alimentari per mantenerne la superficie priva di contaminazione microbica (disinfettanti) e per avere un effetto conservante sugli alimenti (conservanti); osserva tuttavia che i diversi tipi di biocidi presenti negli MCA sono regolamentati da quadri giuridici diversi e che, a seconda del tipo di biocida, la valutazione del rischio deve essere effettuata dall'ECHA o dall'EFSA, oppure da entrambe le agenzie;

25.

invita la Commissione ad assicurare la coerenza tra il regolamento sugli MCA e quello sui biocidi e a chiarire i ruoli dell'ECHA e dell'EFSA al riguardo; invita inoltre la Commissione a lavorare a un approccio armonizzato e consolidato per la valutazione globale e l'autorizzazione delle sostanze utilizzate come biocidi negli MCA, al fine di evitare sovrapposizioni, incertezze giuridiche e duplicazioni degli sforzi;

26.

invita l'EFSA a considerare il fatto che nel 2009 gli stabilimenti di produzione alimentare erano stati identificati dal Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) come uno dei luoghi critici che favoriscono lo sviluppo di batteri resistenti agli antibiotici e ai biocidi; sottolinea pertanto che anche gli MCA contenenti biocidi potrebbero contribuire alla comparsa di batteri resistenti agli antibiotici negli esseri umani;

27.

sottolinea che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari rappresentano una fonte significativa di esposizione umana a sostanze chimiche che destano preoccupazione, compresi i composti perfluorurati (PFC) e gli interferenti endocrini, quali ftalati e bisfenoli, che sono stati correlati a malattie croniche nonché a problemi riproduttivi, disturbi metabolici, allergie e problemi nello sviluppo neurologico; osserva che la migrazione di tali sostanze chimiche desta particolare preoccupazione negli MCA, dato il loro potenziale di arrecare danni persino in dosi estremamente basse;

28.

osserva con preoccupazione i maggiori effetti sulla salute che possono avere le sostanze utilizzate negli MCA sui neonati e i bambini;

29.

invita la Commissione a colmare il divario in materia di valutazione della sicurezza esistente tra il regolamento REACH e la legislazione relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, assicurando che le imprese effettuino valutazioni di sicurezza, in relazione alla salute umana, dell'esposizione alle sostanze chimiche utilizzate negli MCA durante la produzione, l'utilizzo e la distribuzione; ritiene che tale aspetto dovrebbe essere chiarito nel regolamento (CE) n. 1935/2004;

30.

invita la Commissione a garantire un migliore coordinamento e un approccio più coerente tra il regolamento REACH e la legislazione in materia di MCA, in particolare per quanto riguarda le sostanze classificate nell'ambito di REACH come CMR (categorie 1A, 1B e 2) o come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC — substances of very high concern), e a garantire che le sostanze nocive gradualmente eliminate in virtù del regolamento REACH siano eliminate anche per gli MCA; sottolinea che, al fine di poter escludere qualsiasi pericolo per la salute pubblica, la Commissione deve periodicamente informare e aggiornare il Parlamento e il Consiglio qualora determinate sostanze che destano preoccupazione (ad esempio, SVHC, CMR, sostanze chimiche bioaccumulative o talune categorie di inteferenti endocrini) e che sono vietate o gradualmente eliminate in virtù del regolamento REACH o di altre normative siano ancora utilizzate negli MCA; invita la Commissione a considerare la possibilità di identificare il bisfenolo A (BPA) come una delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti;

31.

prende atto della pubblicazione, da parte della Commissione, il 15 giugno 2016 dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi utilizzati nei biocidi e nei prodotti fitosanitari; sottolinea tuttavia la necessità di criteri orizzontali per tutti i prodotti, compresi gli MCA, e invita la Commissione a presentarli senza indugio; chiede che detti criteri, una volta adottati, siano presi in considerazione nella procedura di valutazione del rischio degli MCA;

32.

rileva che, seguendo il recente parere dell'EFSA, la Commissione ha infine annunciato l'intenzione di introdurre un limite di migrazione di 0,05 mg/kg per il BPA per gli imballaggi e i contenitori in plastica, così come per le vernici e i rivestimenti utilizzati per i contenitori in metallo; chiede tuttavia di vietare il BPA in tutti gli MCA visto che varie rivalutazioni dell'EFSA nell'arco dello scorso decennio non hanno efficacemente affrontato tutte le preoccupazioni in materia di salute e che l'EFSA rivaluterà (13) ancora una volta i rischi connessi al BPA nel 2017, a seguito della pubblicazione di una relazione secondo la quale l'attuale dose giornaliera tollerabile non protegge il feto o i neonati dagli effetti del BPA sul sistema immunitario e raccomanda di consigliare ai consumatori di ridurre la propria esposizione al BPA proveniente dagli alimenti e da altre fonti;

33.

riconosce, sulla base della relazione scientifica e strategica 2015 del Centro comune di ricerca della Commissione, il problema dei metalli pesanti che migrano negli alimenti; prende atto che la Commissione sta esaminando i limiti di piombo e cadmio nella direttiva 84/500/CEE del Consiglio sulle ceramiche; esorta vivamente la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda limiti più bassi per il rilascio di cadmio e piombo, e si rammarica che la revisione della direttiva 84/500/CEE non sia ancora stata discussa in sede di Parlamento e di Consiglio;

34.

sostiene le iniziative di ricerca e innovazione volte a sviluppare nuove sostanze da utilizzare negli MCA, di cui sia stata dimostrata la sicurezza per la salute umana; sottolinea tuttavia che, per il momento, le alternative più sicure non dovrebbero includere il bisfenolo S (BPS) come sostituto del bisfenolo A (BPA), dal momento che può avere un profilo tossicologico simile a quello del BPA (14);

35.

sostiene, in particolare, ulteriori ricerche sui nanomateriali, dato che la scienza è ancora incerta sugli effetti e la capacità di migrazione di tali materiali e sui loro effetti sulla salute umana; ritiene pertanto che i nanomateriali debbano essere soggetti a un'autorizzazione d'uso non soltanto nei materiali plastici, ma in tutti gli MCA, e che non debbano essere valutati soltanto in blocco;

36.

rileva che gli ostacoli al mercato, in particolare le richieste di autorizzazione a titolo di disposizioni nazionali diverse, riducono le opportunità di miglioramento della sicurezza alimentare tramite l'innovazione;

Tracciabilità

37.

ritiene che la dichiarazione di conformità possa essere uno strumento efficace per garantire che gli MCA siano conformi a tutte le norme in materia, e raccomanda che tutti gli MCA, armonizzati o meno, siano accompagnati da una dichiarazione di conformità e dalla documentazione appropriata, come già accade per gli MCA per i quali sono state adottate misure specifiche; è del parere che le condizioni d'uso dovrebbero essere rispecchiate più fedelmente nelle dichiarazioni di conformità pertinenti;

38.

si rammarica tuttavia del fatto che, anche quando sono obbligatorie, le dichiarazioni di conformità non sono sempre disponibili ai fini dell'applicazione della regolamentazione e che, quando sono disponibili, non presentano sempre una qualità tale da renderle una fonte affidabile di documentazione della conformità;

39.

chiede che la tracciabilità e la conformità degli MCA importati da paesi terzi siano rafforzate tramite l'obbligo di fornire documenti identificativi e dichiarazioni di conformità corretti e completi; sottolinea che gli MCA devono essere conformi alle norme dell'UE, in modo da salvaguardare la salute pubblica e garantire una concorrenza leale;

40.

invita la Commissione a istituire un'etichettatura obbligatoria relativa alla presenza intenzionale di nanomateriali negli MCA e a istituire un'etichettatura obbligatoria della composizione degli MCA utilizzati per i prodotti biologici e i prodotti destinati a gruppi critici;

Conformità, applicazione e controlli

41.

esprime la sua preoccupazione per la forte disomogeneità del livello di applicazione della legislazione in materia di MCA nell'UE; sottolinea l'importanza di elaborare orientamenti dell'UE per gli MCA, che contribuirebbero a un'attuazione armonizzata e uniforme e a una migliore applicazione della regolamentazione negli Stati membri; sottolinea a tal fine l'importanza di condividere i dati tra gli Stati membri; ritiene che altre opzioni strategiche non legislative quali l'esperienza di autovalutazione del settore dovrebbero fare da complemento alle misure volte a migliorare l'applicazione del regolamento quadro sugli MCA;

42.

ritiene che un'ulteriore armonizzazione dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari possa portare a un livello uniformemente elevato di protezione della salute pubblica;

43.

raccomanda di introdurre norme uniformi a livello di UE per i test analitici in funzione di ciascun materiale e oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, al fine di garantire che le imprese e le autorità competenti di tutta l'UE li testino con lo stesso metodo; osserva che l'introduzione di metodi uniformi per i test garantirebbe lo stesso trattamento degli MCA in tutto il mercato interno, garantendo in tal modo standard di controllo migliori e livelli di protezione più elevati;

44.

sottolinea che spetta a ciascuno Stato membro controllare le imprese che producono o importano MCA; si rammarica tuttavia che alcuni Stati membri non impongano alle imprese l'obbligo di registrare la propria attività economica, consentendo loro in tal modo di eludere i controlli di conformità; invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri che ancora non hanno provveduto impongano a tutte le imprese che producono o importano MCA l'obbligo di registrare ufficialmente la propria attività economica conformemente alla revisione del regolamento (CE) n. 882/2004; riconosce l'esistenza di meccanismi di registrazione adeguati in numerosi Stati membri, che possono servire da esempi di migliori pratiche;

45.

invita gli Stati membri ad aumentare la frequenza e l'efficienza dei controlli ufficiali, in funzione del rischio di non conformità e dei rischi sanitari associati, tenendo conto della quantità di prodotto alimentare, del consumatore cui è destinato e del lasso di tempo in cui esso è stato a contatto con il materiale o l'oggetto in questione, nonché del tipo di materiale e oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, della temperatura e di qualsiasi altro fattore pertinente;

46.

insiste sulla necessità che gli Stati membri garantiscano di disporre del personale e delle attrezzature necessarie per effettuare controlli uniformi, rigorosi e sistematici, nonché di prevedere un sistema di sanzioni dissuasive per i casi di non conformità, conformemente alla revisione del regolamento (CE) n. 882/2004;

47.

sottolinea la necessità di una collaborazione e di un coordinamento migliori tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, al fine di eliminare i rischi per la salute in maniera rapida ed efficace;

48.

invita la Commissione a esaminare ulteriormente l'approccio basato su un controllo di sicurezza degli oggetti prefabbricati destinati a venire a contatto i prodotti alimentari o altre procedure di autorizzazione per gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

49.

accoglie con favore la piattaforma della Commissione «Better Training for Safer Food» (Una migliore formazione per alimenti più sicuri) e suggerisce di ampliarne le attività;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

(3)  GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(4)  PE 581.411

(5)  PE 578.967

(6)  Kortenkamp 2009. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf

(7)  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2017820%202009%20INIT

(8)  Settimo programma di azione per l'ambiente: GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1386

(9)  http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

(10)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(11)  Recenti sviluppi nella valutazione dei rischi delle sostanze chimiche e il loro impatto potenziale sulla valutazione della sicurezza delle sostanze utilizzate nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — EFSA Journal 2016; 14(1):4357 28 pag. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357

(12)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(13)  https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997

(14)  Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), parere su un fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al bisfenolo A, pag. 13. http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf


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