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Document 52016AP0400

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2016, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD))

OJ C 215, 19.6.2018, p. 272–296 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/272


P8_TA(2016)0400

Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2016, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 215/55)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114 ,

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Di conseguenza, le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale dell'Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l'Unione e le sanzioni che possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro che irroga la sanzione.

(2)

Le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale dell'Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l'Unione e le sanzioni che possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro che irroga la sanzione , il che comporta possibili perdite erariali per gli Stati membri e distorsioni dei flussi commerciali .

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide sulla gestione ottimale dell'unione doganale, ma impedisce anche la realizzazione di condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell'unione doganale in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali.

(3)

Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide sulla gestione ottimale dell'unione doganale e sulla trasparenza necessaria a garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda il modo in cui le diverse autorità doganali trattano le infrazioni , ma impedisce anche la realizzazione di condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell'unione doganale , che già sono sottoposti a regolamentazioni diverse in tutta l'Unione, in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È opportuno stilare un elenco dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa doganale dell'Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali devono essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva non determina se è opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative o penali in relazione a tali infrazioni doganali.

(6)

È opportuno che la presente direttiva stili un elenco dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa doganale dell'Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali dovrebbero essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva prevede che gli Stati membri applichino sanzioni non penali in relazione a tali infrazioni doganali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La prima categoria di comportamento deve comprendere le infrazioni doganali basate sulla responsabilità oggettiva, che non prevede alcun elemento di colpa, considerando il carattere oggettivo degli obblighi in questione e il fatto che le persone che sono tenute a rispettarli non possono ignorare la loro esistenza e il loro carattere vincolante.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

La seconda e la terza categoria di comportamento devono comprendere le infrazioni doganali commesse, rispettivamente, per negligenza o intenzionalmente, qualora tale elemento soggettivo debba essere stabilito perché sussista la responsabilità.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un errore delle autorità doganali non deve essere considerato un'infrazione doganale.

(10)

Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un errore delle autorità doganali , come previsto dal codice, non deve essere considerato un'infrazione doganale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale di sanzioni che corrispondano alle diverse categorie di infrazioni doganali e alla loro gravità . Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti.

(12)

Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale di sanzioni che corrispondano alla gravità delle infrazioni doganali. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Soltanto nei casi in cui le infrazioni gravi non sono connesse ai dazi evasi bensì al valore delle merci in questione, ad esempio nel caso di infrazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale o a merci oggetto di divieti o restrizioni, le autorità doganali dovrebbero basare la sanzione imposta sul valore delle merci.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un'infrazione doganale deve essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari riguardanti l'infrazione doganale. Gli Stati membri possono stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. L'avvio o la continuazione del procedimento devono essere preclusi alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l'applicazione di una sanzione deve essere di tre anni.

(13)

Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un'infrazione doganale deve essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari riguardanti la stessa infrazione doganale o da un atto della persona responsabile dell'infrazione . Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. Qualsiasi procedimento dovrebbe essere prescritto, indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione, alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l'applicazione di una sanzione deve essere di tre anni.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del principio ne bis in idem.

(14)

Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del principio ne bis in idem , che significa che lo stesso reato non può essere punito due volte .

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

L'obiettivo generale della presente direttiva è assicurare l'efficace attuazione della legislazione doganale dell'Unione. Tuttavia, il quadro giuridico previsto dalla presente direttiva non permette un approccio integrato in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda la supervisione, il controllo e lo svolgimento di indagini. La Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tali aspetti, compresa l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni legislative.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

La presente direttiva mira a rafforzare la cooperazione doganale ravvicinando le normative nazionali sulle sanzioni doganali. Poiché attualmente le tradizioni giuridiche degli Stati membri differiscono in maniera sensibile, la totale armonizzazione in questo ambito è impossibile.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La presente direttiva istituisce un quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede sanzioni per tali infrazioni.

1.   La presente direttiva mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e a definire il quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede l'imposizione di sanzioni non penali per tali infrazioni ravvicinando le disposizioni stabilite per legge, regolamentazione o misura amministrativa negli Stati membri .

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La presente direttiva riguarda gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei partner commerciali dell'Unione europea nonché dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per istituire un mercato interno omogeneo ed efficace che nel contempo faciliti gli scambi e garantisca la certezza.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Infrazioni e sanzioni doganali

Principi generali

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6.

1.    Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 nel rigoroso rispetto del principio ne bis in idem .

 

Gli Stati membri provvedono affinché gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 costituiscano un'infrazione doganale qualora siano commessi per negligenza o intenzionalmente.

 

Gli Stati membri possono prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata.

 

2.     Ai fini della presente direttiva:

 

a)

le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa per negligenza, vale a dire che la persona responsabile non ha dato prova di ragionevole diligenza nel controllo delle proprie operazioni o ha adottato misure palesemente insufficienti per evitare il verificarsi delle circostanze che hanno dato origine all'infrazione, quando il rischio che esse si verifichino è ragionevolmente prevedibile;

 

b)

le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, vale a dire che l'atto od omissione è stato compiuto dalla persona responsabile nella consapevolezza che tale atto od omissione costituiva un'infrazione, o con l'intenzione premeditata e deliberata di violare la normativa doganale;

 

c)

gli errori o i vizi materiali non costituiscono un'infrazione doganale a meno che non sia chiaro da tutte le circostanze che sono stati commessi per negligenza o intenzionalmente.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Agevolazione degli scambi

 

Per rispettare gli obblighi dell'Unione emananti dall'accordo di agevolazione degli scambi dell'OMC, gli Stati membri si coordinano per istituire un sistema di cooperazione che comprenda tutti gli Stati membri. Tale sistema è finalizzato a coordinare gli indicatori chiave di prestazione delle sanzioni doganali (analisi del numero di ricorsi, tasso di recidiva, ecc.), diffondere le migliori prassi tra i servizi doganali (efficienza dei controlli e delle sanzioni, riduzione dei costi amministrativi, ecc.), trasmettere le esperienze degli operatori economici e creare un legame tra di essi, monitorare l'efficacia delle attività dei servizi doganali ed effettuare un lavoro statistico sulle infrazioni commesse da imprese provenienti da paesi terzi. All'interno del sistema di cooperazione, tutti gli Stati membri sono informati tempestivamente delle indagini sulle infrazioni doganali e le infrazioni accertate in modo tale da agevolare gli scambi commerciali, evitare l'immissione di beni illeciti sul mercato interno e migliorare l'efficienza dei controlli.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Infrazioni doganali con responsabilità oggettiva

Infrazioni doganali

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa :

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali:

a)

mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice;

a)

mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice;

b)

mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti di sostegno conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice;

b)

mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti di sostegno conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice;

c)

mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 127 del codice, una notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all'articolo 133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 158 del codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all'articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all'articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all'articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione conformemente all'articolo 274 del codice;

c)

mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 127 del codice, una notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all'articolo 133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 158 del codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all'articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all'articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all'articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione conformemente all'articolo 274 del codice;

d)

mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all'articolo 51 del codice;

d)

mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all'articolo 51 del codice;

e)

sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice;

e)

sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice;

f)

sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l'articolo 158, paragrafo 3, e l'articolo 242 del codice;

f)

sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l'articolo 158, paragrafo 3, e l'articolo 242 del codice;

g)

mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione, dell'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, del codice, o dell'obbligo di informare le autorità doganali qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all'articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice;

g)

mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione, dell'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, del codice, o dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all'articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice e in merito all'ubicazione delle merci ;

h)

mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell'obbligo di introdurre dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del codice;

h)

mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell'obbligo di introdurre dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del codice;

i)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un regime doganale, dell'obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali conformemente all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 163, paragrafo 2, del codice;

i)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un regime doganale, dell'obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali conformemente all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 163, paragrafo 2, del codice;

j)

mancato rispetto, da parte dell'operatore economico responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice;

j)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o della persona che custodisce le merci in altri luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali, responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice;

k)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell'obbligo di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione del regime in questione conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, e all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice;

k)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell'obbligo di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione del regime in questione conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, e all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice;

l)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, dell'obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, del codice;

l)

mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, dell'obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, del codice;

m)

rimozione o distruzione dei contrassegni d'identificazione apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto senza l'autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del codice;

m)

rimozione o distruzione dei contrassegni d'identificazione apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto senza l'autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del codice;

n)

mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, dell'obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato conformemente all'articolo 257 del codice;

n)

mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, dell'obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato conformemente all'articolo 257 del codice;

o)

mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, dell'obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato conformemente all'articolo 262 del codice;

o)

mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, dell'obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato conformemente all'articolo 262 del codice;

p)

costruzione di un immobile in una zona franca senza l'approvazione delle autorità doganali conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, del codice;

p)

costruzione di un immobile in una zona franca senza l'approvazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, del codice;

q)

mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all'articolo 108 del codice.

q)

mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all'articolo 108 del codice;

 

q bis)

mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di fornire, in risposta a una richiesta delle autorità doganali, i documenti e le informazioni richiesti, in una forma appropriata ed entro un periodo di tempo ragionevole, nonché tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice;

 

q ter)

mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice;

 

q quater)

mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice;

 

q quinquies)

mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice;

 

q sexies)

scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice;

 

q septies)

magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148 del codice;

 

q octies)

mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice;

 

q nonies)

fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice;

 

q decies)

ricorso, da parte di un operatore economico, a informazioni inaccurate o incomplete o a documenti non autentici, inaccurati o non validi al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:

i)

per diventare un operatore economico autorizzato conformemente all'articolo 38 del codice,

ii)

per utilizzare una dichiarazione semplificata conformemente all'articolo 166 del codice,

iii)

per avvalersi di altre semplificazioni doganali conformemente agli articoli 177, 179, 182 e 185 del codice, o

iv)

per vincolare le merci a regimi speciali conformemente all'articolo 211 del codice;

 

q undecies)

introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice;

 

q duodecies)

trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice;

 

q terdecies)

acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui alle lettere q quinquies) e q undecies) del presente articolo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Infrazioni doganali commesse per negligenza

 

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi per negligenza:

 

a)

mancato rispetto, da parte dell'operatore economico responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice;

 

b)

mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di fornire alle autorità doganali tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice;

 

c)

mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice;

 

d)

mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice;

 

e)

mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare alle autorità doganali le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 139 del codice;

 

f)

mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice;

 

g)

mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci introdotte in una zona franca conformemente all'articolo 245 del codice;

 

h)

mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 267, paragrafo 2, del codice;

 

i)

scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice;

 

j)

magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148;

 

k)

mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice.

 

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Infrazioni doganali commesse intenzionalmente

 

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi intenzionalmente:

 

a)

fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice;

 

b)

ricorso, da parte di un operatore economico, a false dichiarazioni o a qualsiasi altro mezzo irregolare al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:

i)

per diventare un operatore economico autorizzato conformemente all'articolo 38 del codice,

ii)

per utilizzare una dichiarazione semplificata conformemente all'articolo 166 del codice,

iii)

per avvalersi di altre semplificazioni doganali conformemente agli articoli 177, 179, 182 e 185 del codice,

iv)

per vincolare le merci a regimi speciali conformemente all'articolo 211 del codice;

 

c)

introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice;

 

d)

mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice;

 

e)

mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice;

 

f)

trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice;

 

g)

acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui all'articolo 4, lettera f), e alla lettera c) del presente articolo.

 

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 costituiscano un'infrazione doganale.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, costituiscano un'infrazione doganale.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 , lettere b ) o  c ), costituisca un'infrazione doganale.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 3 , lettere q decies ) o  q undecies ), costituisca un'infrazione doganale.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Errore delle autorità doganali

Errore delle autorità doganali

Gli atti o le omissioni di cui agli articoli da 3 a 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali.

Gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali , conformemente all'articolo 119 del codice, e le autorità doganali sono responsabili nel caso in cui gli errori provochino danni .

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo:

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un'infrazione doganale per conto di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Ai fini della presente direttiva, per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o degli enti pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è di lieve entità

 

1.     Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 è di lieve entità, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo, ossia nel momento in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti applicabili, incluse le seguenti:

 

a)

il fatto che l'infrazione sia stata commessa per negligenza;

 

b)

il fatto che le merci in questione non siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice;

 

c)

il fatto che l'infrazione non incida, o incida solo lievemente, sull'importo dei dazi doganali da pagare;

 

d)

l'effettiva collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti durante il procedimento;

 

e)

la divulgazione volontaria dell'infrazione da parte della persona responsabile, a condizione che l'infrazione non sia ancora oggetto di attività di indagine di cui la persona responsabile dell'infrazione è a conoscenza;

 

f)

la capacità della persona responsabile dell'infrazione di dimostrare di compiere sforzi significativi per allinearsi alla legislazione doganale dell'Unione, dando prova di un elevato livello di controllo delle proprie operazioni, ad esempio attraverso un sistema di conformità;

 

g)

il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia una piccola o media impresa senza alcuna precedente esperienza in questioni inerenti alle dogane.

 

2.     Le autorità competenti ritengono che un'infrazione sia di lieve entità solo qualora in relazione alla medesima non vi siano fattori aggravanti di cui all'articolo 8 ter.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

 

Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è grave

 

1.     Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 o 6 è grave, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo, ossia nel momento in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le seguenti circostanze pertinenti applicabili:

 

a)

il fatto che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente;

 

b)

il fatto che l'infrazione persista per un lungo periodo di tempo, il che riflette l'intenzione di perpetuarla;

 

c)

il fatto che un'infrazione simile o correlata alla stessa persista o venga ripetuta, vale a dire che sia commessa più volte;

 

d)

il fatto che l'infrazione abbia un impatto significativo sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione evasi;

 

e)

il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice;

 

f)

il fatto che la persona responsabile dell'infrazione rifiuti di collaborare o di collaborare pienamente con l'autorità competente;

 

g)

il fatto che la persona responsabile dell'infrazione abbia commesso infrazioni in precedenza.

 

2.     Le violazioni di cui all'articolo 3, lettere f), g), p), q decies) e q undecies), costituiscono, per loro natura, violazioni gravi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3

Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali di lieve entità

Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 entro i seguenti limiti:

1.    Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 ritenute di lieve entità in conformità dell'articolo 8 bis, in aggiunta al recupero dei dazi evasi, entro i seguenti limiti:

a)

quando l'infrazione riguarda merci specifiche , una pena pecuniaria di importo compreso fra l'1 % e il 5 % del valore delle merci ;

a)

quando l'infrazione è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 70  % dei dazi evasi ;

b)

quando l'infrazione non riguarda merci specifiche , una pena pecuniaria di importo compreso fra 150 e 7 500 EUR.

b)

quando l'infrazione non è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di un importo massimo di 7 500 EUR.

 

2.     Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4

 

Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4 entro i seguenti limiti:

 

a)

quando l'infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 15 % del valore delle merci;

 

b)

quando l'infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo di 22 500 EUR.

 

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6

Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali gravi

Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 entro i seguenti limiti:

1.    Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 ritenute gravi in conformità dell'articolo 8 ter, in aggiunta al recupero dei dazi evasi, entro i seguenti limiti:

a)

quando l'infrazione riguarda merci specifiche , una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 30 % del valore delle merci ;

a)

quando l'infrazione è connessa ai dazi evasi , una pena pecuniaria di importo compreso tra il 70  % e il 140 % dei dazi evasi ;

 

a bis)

quando l'infrazione doganale non è connessa ai dazi evasi bensì al valore delle merci, una pena pecuniaria di importo compreso tra il 15 % e il 30 % del valore delle merci;

b)

quando l'infrazione non riguarda merci specifiche , una pena pecuniaria di un importo massimo di 45 000 EUR.

b)

quando l'infrazione non è connessa ai dazi evasi né al valore delle merci , una pena pecuniaria di importo compreso tra 7 500 EUR e 45 000 EUR.

 

2.     Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis e all'articolo 8 ter, paragrafo 1.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Altre sanzioni non penali applicabili alle infrazioni gravi

 

1.     Oltre alle sanzioni di cui all'articolo 11, e in conformità del codice, gli Stati membri possono imporre le seguenti sanzioni non pecuniarie nei casi in cui sia stata commessa un'infrazione grave:

 

a)

confisca permanente o temporanea delle merci;

 

b)

sospensione di un'autorizzazione concessa.

 

2.     Conformemente al codice, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative alla concessione dello status di operatore economico autorizzato vengano revocate nel caso di un'infrazione grave o ripetuta della legislazione doganale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Riesame

 

1.     L'importo delle sanzioni pecuniarie applicabili a norma degli articoli 9 e 11 è oggetto di riesame da parte della Commissione, assieme alle autorità competenti degli Stati membri, cinque anni dopo … [la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Scopo della procedura di riesame è di garantire che l'importo delle sanzioni pecuniarie applicate nell'ambito dell'Unione doganale sia più convergente al fine di armonizzarne il funzionamento.

 

2.     La Commissione pubblica annualmente le sanzioni applicate dagli Stati membri alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6.

 

3.     Gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3) .

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 quater

 

Transazione

 

Gli Stati membri garantiscono la possibilità di una transazione, vale a dire di una procedura che permetta alle autorità competenti di stipulare un accordo con la persona responsabile dell'infrazione per risolvere un caso di infrazione doganale in alternativa all'avvio o alla conclusione di un procedimento giudiziario, in cambio dell'accettazione di una sanzione immediatamente esecutiva da parte di tale persona.

 

Tuttavia, una volta avviato il procedimento giudiziario, le autorità competenti possono raggiungere un accordo transattivo solo con il consenso dell'autorità giudiziaria.

 

La Commissione fornisce orientamenti sulle procedure di transazione per garantire che la persona responsabile di un'infrazione possa usufruire della transazione nel rispetto del principio della parità di trattamento e in maniera trasparente, e che qualsiasi transazione conclusa includa la pubblicazione dell'esito della procedura.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti

 

Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

 

a)

la gravità e la durata dell'infrazione;

 

b)

il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia un operatore economico autorizzato;

 

c)

l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione evaso;

 

d)

il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice o che rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica;

 

e)

il livello di collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti;

 

f)

precedenti infrazioni commesse dalla persona responsabile dell'infrazione.

 

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Conformità

 

Gli Stati membri garantiscono che gli orientamenti e le pubblicazioni sulla conformità e il mantenimento della conformità con la legislazione doganale dell'Unione siano messi a disposizione delle parti interessate in un formato facilmente accessibile, comprensibile e aggiornato.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Prescrizione

Prescrizione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'avvio del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'interruzione .

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione o per effetto di un atto da parte della persona responsabile dell'infrazione . Il termine di prescrizione continua a decorrere il giorno in cui l'interruzione viene a termine .

4.   Gli Stati membri provvedono affinché sia preclusa la possibilità di avviare proseguire un procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da  3 a 6 una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2.

4.    Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia prescritto qualsiasi procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui all'articolo 3 6, indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo .

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

6.   Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.

6.   Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 16 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.

Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.  L'obiettivo della cooperazione tra Stati membri è di accrescere l'efficacia dei controlli doganali sulle merci e armonizzare le procedure all'interno dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 16 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione vigila sulla cooperazione fra gli Stati membri per creare indicatori chiave di prestazione applicabili ai controlli e alle sanzioni doganali, sulla diffusione delle migliori prassi e sul coordinamento della formazione dei funzionari doganali.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Sequestro

Sequestro

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto o altri strumenti utilizzati per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6. Qualora, in seguito all'imposizione di una sanzione, lo Stato membro confischi tali merci in via permanente, può decidere di distruggerle, riutilizzarle o riciclarle, se del caso.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 18 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli altri elementi dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione, come la supervisione, il controllo e l'indagine, corredata, se del caso, da una proposta legislativa per integrare la presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Relazioni presentate dagli Stati membri

 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici riguardanti le infrazioni e le sanzioni imposte a seguito di tali infrazioni, al fine di permettere alla Commissione di valutare l'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni sono fornite annualmente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione può avvalersi di tali dati in fase di revisione della presente direttiva al fine di ottenere un migliore ravvicinamento dei sistemi sanzionatori nazionali.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0239/2016).

(2)   Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)   Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


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