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Document 52016AE0719

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno» [COM(2015) 627 final — 2015/0284 (COD)]

OJ C 264, 20.7.2016, p. 86–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 264/86


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno»

[COM(2015) 627 final — 2015/0284 (COD)]

(2016/C 264/11)

Relatore:

Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Il Consiglio, in data 8 gennaio 2016, e il Parlamento europeo, in data 21 gennaio 2016, hanno deciso, conformemente al disposto dell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno

[COM(2015) 627 final — 2015/0284 (COD)].

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 aprile 2016.

Alla sua 516a sessione plenaria, dei giorni 27 e 28 aprile 2016 (seduta del 27 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 162 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato apprezza l’iniziativa della Commissione volta ad affrontare la cosiddetta «portabilità transfrontaliera». Essenzialmente, la portabilità transfrontaliera consiste nel permettere agli utenti e ai consumatori che accedono legalmente a servizi audiovisivi online nel loro Stato di residenza, di continuare a usufruire di questi servizi quando si recano temporaneamente in un altro Stato membro dell’UE.

1.2

Il Comitato è inoltre d’accordo sull’utilizzo di un regolamento per disciplinare la portabilità, in quanto si tratta di un’attività transfrontaliera. Sembra altresì logico introdurre un periodo di vacatio legis, trascorso il quale siano considerate inapplicabili le clausole restrittive della portabilità incluse nei contratti esistenti. In quest’ottica, si ritiene che sei mesi costituiscano un arco di tempo ragionevole affinché i fornitori dei servizi interessati possano adeguare i loro sistemi di offerta in funzione della nuova situazione.

1.3

Il CESE ritiene necessario stabilire in modo chiaro il concetto di «Stato membro di residenza» dell’abbonato, in modo che gli altri Stati membri dell’UE possano essere considerati, per definizione, i paesi in cui gli abbonati possono temporaneamente soggiornare. Il mero riferimento alla residenza abituale di cui all’articolo 2 potrebbe non essere sufficiente, e sarebbe quindi necessario valutare altri criteri relativi alla transitorietà, all’ambiente di vita ecc. (redigendo un elenco non esaustivo di indicatori), per dare un valore concreto al legame temporale basato sulla residenza. In ogni caso, secondo il Comitato, quando si è clienti o abbonati a un servizio e l’utente risulta legato a uno Stato membro identificato attraverso il suo indirizzo IP, la connessione a Internet o un altro indicatore equivalente, bisognerebbe garantire la portabilità transfrontaliera.

1.4

Per quanto riguarda la natura e le condizioni dei servizi portabili, è chiaro che la proposta prende in esame tali servizi, siano essi a pagamento o gratuiti, anche se in quest’ultimo caso si aggiunge la condizione della «verifica» dello Stato membro di residenza. Per quanto riguarda in particolare i servizi gratuiti, il Comitato ritiene che bisognerebbe garantire la portabilità di tali servizi quando lo Stato membro sia «verificabile», ossia quando possa essere verificato, purché questo non implichi un costo aggiuntivo per il prestatore.

1.5

Nella parte dispositiva andrebbe stabilito espressamente che qualsiasi impoverimento o degrado dell’offerta che si ripercuota sulle prestazioni, sul catalogo e sull’accessibilità in termini di dispositivi e numero di utenti sarà considerato inadempimento del servizio. Occorre inoltre garantire una qualità minima di accesso, almeno quella che può essere considerata standard o di riferimento nello Stato membro di soggiorno temporaneo ed è disponibile tramite le linee locali, allo scopo di evitare pratiche e condizioni abusive di sovrapprezzo per l’accesso garantito standard o della classe «premium». Limitarsi a informare l’utente del livello di qualità di cui potrà usufruire non può essere considerato sufficiente. Tali obblighi devono essere espressamente enunciati negli articoli e non solo nei considerando del regolamento.

2.   Introduzione

2.1

Il documento del 15 luglio 2014 sugli orientamenti politici per la Commissione europea indicava come priorità numero 2 la creazione di un «mercato unico digitale connesso» e su tale base è stata adottata la Strategia per il mercato unico digitale in Europa  (1). Il CESE ha accolto favorevolmente questa priorità (2) ritenendo che possa dare un nuovo impulso a una politica digitale nell’Unione europea.

2.2

Concretamente, la Commissione proponeva tra l’altro di «impedire i geoblocchi ingiustificati», affinché i consumatori e le imprese possano godere di tutti i benefici del mercato unico in termini di scelta e di prezzi più bassi.

2.3

La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) ha recentemente adottato un aggiornamento dei principi direttivi dell’ONU per la protezione dei consumatori, con l’intento di rinnovarli alla luce degli ultimi sviluppi tecnologici, compreso il commercio elettronico e il cosiddetto «consumo digitale», nel cui contesto occorrerebbe rafforzare la tutela della vita privata online e includere il principio secondo cui i consumatori hanno diritto a una protezione equa.

2.4

Nella messa a punto della suddetta strategia del mercato unico digitale, la Commissione ha anche adottato una comunicazione relativa alla modernizzazione delle norme sul diritto d’autore e sui contratti per le vendite online e la fornitura di contenuti digitali, in merito alla quale il CESE esprimerà a tempo debito il proprio punto di vista.

2.5

Nel medesimo contesto si inserisce la proposta di regolamento sulla «portabilità transfrontaliera», concetto che indica la possibilità, per l’utente di un servizio di contenuti online di uno Stato membro dell’UE, di accedere a tali contenuti quando si sposta temporaneamente in un altro Stato membro. Tale portabilità è considerata un importante passo in avanti verso un ampliamento dell’accesso degli utenti ai contenuti audiovisivi, in cui la Commissione ravvisa un obiettivo essenziale per lo sviluppo della strategia del mercato unico digitale.

2.6

La difficoltà o l’impossibilità per i cittadini europei abbonati ai suddetti servizi di continuare ad accedervi quando si trovano in un altro Stato membro, non è dovuta a ragioni tecnologiche, ma a un blocco geografico connesso alle prassi di concessione in licenza da parte dei titolari dei diritti o alle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi. La portabilità transfrontaliera ha risentito anche dell’alto costo del roaming per i consumatori e gli utenti europei, cui porrà termine una proposta adottata dalla Commissione.

3.   Contenuto della proposta

3.1

L’obiettivo principale della proposta di regolamento in esame, formulato nel suo articolo 1, è garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. Vale a dire che ogni utente dell’UE che riceva legalmente tali contenuti nel suo paese di residenza potrà accedervi anche quando si trova temporaneamente in un altro Stato membro.

3.2

L’articolo 2 contiene definizioni riguardanti la natura del servizio e i soggetti coinvolti: «abbonato», «consumatore», «Stato membro di residenza», «temporaneamente presente», «servizio di contenuti online», «portabile». Riguardo ai servizi di contenuti online viene precisato che può trattarsi di servizi di media audiovisivi o servizi che forniscono accesso a opere, altri materiali protetti, o trasmissioni di organismi di radiodiffusione. Tali servizi possono essere prestati in modo lineare o su richiesta, con o senza pagamento da parte dell’utente.

3.3

L’articolo 3 della proposta dispone che l’obbligo, previsto per i fornitori di servizi portabili, di consentire la loro portabilità in altri Stati non implica che debbano essere mantenuti i livelli di qualità offerti nello Stato membro di residenza, salvo nel caso in cui il fornitore si impegni espressamente a farlo. Il fornitore dovrà tuttavia informare gli abbonati in merito alla qualità della prestazione.

3.4

L’articolo 4 stabilisce che la prestazione di un servizio online, l’accesso ad esso e la sua fruizione si considerano come avvenuti nello Stato di residenza, anche ai fini della disciplina in materia di audiovisivo, proprietà intellettuale e protezione dei dati.

3.5

L’articolo 5 sancisce l’inapplicabilità delle disposizioni contrattuali, pattuite tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi o tra questi ultimi e i loro clienti, che siano in contrasto con l’obbligo di portabilità transfrontaliera. I titolari dei diritti potranno richiedere che il fornitore di servizi si avvalga di strumenti, che dovranno essere ragionevoli e proporzionati, per verificare che il servizio sia prestato conformemente al regolamento.

3.6

L’articolo 6 dispone che il trattamento dei dati personali degli abbonati sia effettuato conformemente alla normativa europea in materia (direttive 95/46/CE e 2002/58/CE) (3).

3.7

L’articolo 7 prevede che il regolamento si applichi non solo ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche, retroattivamente, a quelli già stipulati e ai diritti acquisiti prima della data di applicazione del regolamento nel caso in cui riguardino la prestazione del servizio, l’accesso allo stesso o la sua fruizione.

3.8

L’articolo 8 stabilisce che il regolamento diventerà applicabile sei mesi dopo la sua pubblicazione.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il Comitato apprezza l’iniziativa della Commissione volta ad affrontare la cosiddetta «portabilità transfrontaliera», vale a dire — essenzialmente — permettere agli utenti e ai consumatori di accedere ai servizi di contenuti audiovisivi online a cui sono abbonati in uno Stato membro dell’UE quando si recano temporaneamente in un altro Stato membro.

4.2

Il CESE ritiene che questa misura sia importante, nel quadro della strategia della Commissione volta all’attuazione del mercato unico digitale, in quanto elimina gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi e alla libera concorrenza tra imprese. Oltre a trattare aspetti commerciali, essa può rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, facilitando l’integrazione dei diversi gruppi della società civile organizzata.

4.3

In tale contesto, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 9 dicembre scorso si ripropone di eliminare gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera, obbligando i fornitori a garantire tale portabilità quando i servizi in questione vi si prestino sotto il profilo giuridico e siano portabili nel rispettivo mercato nazionale.

4.4

La scelta dello strumento giuridico (regolamento) sarebbe giustificata dalla dimensione sovranazionale dell’attività da regolamentare e dalla necessità di un’applicazione simultanea e secondo modalità analoghe in tutti gli Stati membri. La proposta si allinea al disposto dell’articolo 56 del TFUE, che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

4.5

Il CESE considera pertinente la base giuridica prescelta, relativa al mercato interno (articolo 114 del TFUE), data la portata e la natura intrinsecamente transfrontaliere dei servizi cui si riferisce la proposta di regolamento e l’esigenza di coerenza con altre politiche dell’Unione, specie per quanto riguarda gli aspetti culturali (articolo 167 del TFUE) e la protezione dei consumatori (articolo 169 del TFUE). È importante che la proposta sia interpretata conformemente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, alla libertà di espressione e alla libertà d’impresa.

4.6

La proposta include i contenuti distribuiti da organismi di radiodiffusione o da fornitori di servizi della società dell’informazione, in modo lineare o su richiesta, forniti mediante download, streaming o qualsiasi altra tecnica, da grandi imprese o PMI, a pagamento (abbonamento) o gratuitamente, in quest’ultimo caso a condizione che lo Stato membro di residenza dell’utente registrato venga verificato (ad esempio attraverso l’indirizzo IP o la connessione Internet). Altri beni e servizi oggetto di transazione transfrontaliera, che si avvalgono di contenuti puramente audiovisivi solo in maniera accessoria, non rientrerebbero nel campo di applicazione del regolamento.

4.7

La proposta mira quindi a soddisfare in modo più efficace le aspettative e le esigenze dei cittadini nel contesto digitale, garantendo loro, quando si spostano da uno Stato membro all’altro, la fruizione dei contenuti audiovisivi cui hanno legalmente accesso. Essa è intesa inoltre a conciliare lo sviluppo del mercato dei contenuti audiovisivi con il mantenimento di un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti (i diritti d’autore e quelli connessi, compresi i diritti relativi alla trasmissione di avvenimenti di grande importanza e di notizie).

4.8

La Commissione ricorda, a tale proposito, i benefici che l’iniziativa può garantire sia ai richiedenti che, nel lungo periodo, ai fornitori. Nella relazione introduttiva della proposta viene sottolineato che la portabilità transfrontaliera, oltre a contribuire a promuovere gli interessi dei consumatori, comporta vantaggi di vario tipo per i titolari di diritti di creazione, interpretazione ed esecuzione, e per quanti eseguono attività di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione di contenuti audiovisivi, poiché offre loro una maggiore certezza giuridica e una maggiore capacità di soddisfare le richieste dell’utenza.

4.9

In ogni caso, per quanto riguarda i fornitori e i titolari, la Commissione, rispondendo di certo alle preoccupazioni espresse da questi segmenti del mercato durante il periodo di consultazione pubblica, pone l’accento in particolare sui loro diritti e sulle loro attività. Viene quindi specificato che la proposta non influisce in modo sostanziale sulla concessione in licenza dei diritti né sui modelli di attività d’affari; che essa, rendendo inapplicabili le clausole contrattuali in contrasto con l’obbligo di assicurare la portabilità, non obbligherà a rinegoziare i contratti di licenza; che (per quanto riguarda i settori dei contenuti audiovisivi e dei contenuti sportivi premium) la portabilità non estende la gamma di utenti del servizio e non mette di per sé in discussione l’esclusività territoriale delle licenze.

4.10

Nella parte dispositiva della proposta — precisamente, all’articolo 5, paragrafo 2 — bisognerebbe stabilire, oltre alla ragionevolezza e proporzionalità dei mezzi impiegati per verificare che il servizio di contenuti online sia fornito adeguatamente, che tali «strumenti efficaci» devono rispettare o risultare conformi ai principi e diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali dovrebbero essere espressamente specificati.

4.11

La prestazione del servizio attraverso la portabilità transfrontaliera è equiparata a quella fornita nel paese di residenza; si tratta, quindi, di una finzione giuridica che riguarda il diritto d’autore e i diritti connessi, la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione o il riutilizzo, il catalogo di contenuti, i dispositivi previsti, il numero di utenti permessi e la gamma di funzionalità. Sarebbe opportuno specificare che va in ogni caso rispettata la neutralità tecnologica. Andrebbero inoltre chiariti il campo di applicazione e le definizioni della proposta di regolamento, specialmente per quanto concerne la definizione dell’ambito soggettivo, che deve in ogni caso essere basato su criteri chiari e identificabili, essendo tali criteri necessari per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della norma.

4.11.1

Tuttavia, tale obbligo:

è limitato o subordinato al rispetto di talune condizioni di proporzionalità nei casi in cui si ritiene che possa dar luogo a costi sproporzionati per i fornitori di servizi. L’obbligo di garantire la portabilità non vige pertanto per i servizi il cui fornitore non verifica lo Stato membro di residenza dei propri abbonati,

inoltre viene limitato l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti dei titolari,

soprattutto, non vengono imposte misure volte a garantire nello Stato di soggiorno temporaneo un livello di qualità - nella prestazione di servizi di contenuti online - che sia simile a quello offerto nello Stato di residenza, a meno di un esplicito impegno in tal senso da parte del prestatore di servizi; la qualità non dovrebbe essere tuttavia inferiore a quella disponibile quando si accede alle linee locali nel paese di soggiorno temporaneo. L’argomentazione addotta è che questa garanzia di qualità potrebbe implicare costi aggiuntivi sproporzionati per i prestatori di servizi, se si tiene conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la capacità e le infrastrutture di telecomunicazione.

4.12

In relazione a quest’ultimo punto, la combinazione tra - da un lato - la deroga all’obbligo di garantire uno standard di qualità e - dall’altro - la possibilità di offrire servizi premium che garantirebbero tale qualità in cambio di un sovrapprezzo potrebbe incentivare talune pratiche abusive da parte dei prestatori di servizi, che consisterebbero nel ridurre o degradare la qualità del servizio di base e nel convertire il contenuto quasi in un prodotto di base, mentre il profitto viene associato alla tariffa chiesta per il servizio. Nella parte dispositiva della proposta bisognerebbe quanto meno indicare esplicitamente che la qualità offerta non dovrebbe in ogni caso essere inferiore a quella disponibile quando si accede alle linee locali nel paese di soggiorno temporaneo.

4.13

Va infine segnalata l’intenzione della Commissione di applicare il regolamento con effetto retroattivo. Questo comporta, per quanto riguarda gli accordi negoziati in passato dalle parti, che le clausole e le condizioni in contrasto con la portabilità o volte a limitarla sono considerate nulle. In forma complementare, vengono promossi gli accordi tra le suddette parti per l’attuazione del principio della portabilità transfrontaliera.

4.14

Il CESE propone una nuova definizione di servizio «parzialmente portabile», da applicare ai servizi on line qualitativamente sensibili nei casi in cui la bassa qualità di Internet renda i servizi di contenuti online inutilizzabili per gli abbonati in particolari zone. Un’applicazione simile di tale termine è stata presentata a pagina 8 della valutazione d’impatto (4).

Bruxelles, 27 aprile 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  COM(2015) 192 final.

(2)  GU C 71 del 24.2.2016, pag. 65.

(3)  GU C 281 del 23.11.1995, pag. 31 e GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(4)  SWD(2015) 270 final.


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