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Document 52015XX0228(01)

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominant formulato nella riunione del 17 ottobre 2014 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero (LIBOR in CHF) — Relatore: Paesi Bassi

OJ C 72, 28.2.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/7


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominant formulato nella riunione del 17 ottobre 2014 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero

(LIBOR in CHF)

Relatore: Paesi Bassi

(2015/C 72/05)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale descritto nei due progetti di decisione costituisca un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione contenuta nei due progetti di decisione e relativa al prodotto e alla portata geografica degli accordi e/o pratiche concordate.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese di cui ai due progetti di decisione abbiano partecipato a tali infrazioni, come descritto negli stessi progetti di decisione.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’oggetto degli accordi e/o pratiche concordate per le due infrazioni descritte nei due progetti di decisione fosse la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate descritti nei due progetti di decisione fossero tali da poter avere ripercussioni rilevanti sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle infrazioni descritte nei due progetti di decisione.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda i destinatari dei due progetti di decisione.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’imposizione di ammende ai destinatari dei due progetti di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per entrambi i progetti di decisione.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende per entrambi i progetti di decisione.

11.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende per entrambi i progetti di decisione.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole per entrambi i progetti di decisione.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione per entrambe le decisioni.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi finali delle ammende per entrambi le decisioni.

15.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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