EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52015XX0228(01)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant position given at its meeting of 17 October 2014 concerning a preliminary draft decision relating to Case AT.39924 — Swiss Franc Interest Rate Derivatives (CHF LIBOR) — Rapporteur: Netherlands
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominant formulato nella riunione del 17 ottobre 2014 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero (LIBOR in CHF) — Relatore: Paesi Bassi
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominant formulato nella riunione del 17 ottobre 2014 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero (LIBOR in CHF) — Relatore: Paesi Bassi
OJ C 72, 28.2.2015, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/7 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominant formulato nella riunione del 17 ottobre 2014 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero
(LIBOR in CHF)
Relatore: Paesi Bassi
(2015/C 72/05)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale descritto nei due progetti di decisione costituisca un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione contenuta nei due progetti di decisione e relativa al prodotto e alla portata geografica degli accordi e/o pratiche concordate. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese di cui ai due progetti di decisione abbiano partecipato a tali infrazioni, come descritto negli stessi progetti di decisione. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’oggetto degli accordi e/o pratiche concordate per le due infrazioni descritte nei due progetti di decisione fosse la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate descritti nei due progetti di decisione fossero tali da poter avere ripercussioni rilevanti sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle infrazioni descritte nei due progetti di decisione. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda i destinatari dei due progetti di decisione. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’imposizione di ammende ai destinatari dei due progetti di decisione. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per entrambi i progetti di decisione. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende per entrambi i progetti di decisione. |
11. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende per entrambi i progetti di decisione. |
12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole per entrambi i progetti di decisione. |
13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione per entrambe le decisioni. |
14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi finali delle ammende per entrambi le decisioni. |
15. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |