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Document 52015IR1690
Opinion of the European Committee of the Regions — Review of the ‘Audiovisual Media Services’ Directive
Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi»
Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi»
GU C 423 del 17.12.2015, pp. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/30 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi»
(2015/C 423/06)
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I. OSSERVAZIONI GENERALI
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,
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1. |
ritiene opportuno procedere ad una revisione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), tenuto conto della costante evoluzione degli sviluppi tecnologici, della situazione geopolitica e delle relative ripercussioni sulle modalità di produzione, diffusione e consumo dei media audiovisivi; |
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2. |
insiste sull'importanza di mantenere un riferimento esplicito alla diversità culturale in quanto principio fondamentale della direttiva sugli SMA, tenuto conto in particolare dell'adesione dell'Unione europea alla convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; osserva in proposito che il PSM (Servizio Pubblico Media) regionale — rappresentato in Europa da Circom — fornisce tale servizio, lanciando notiziari e programmi molto prossimi ai territori ed anche alle comunità di lingue minoritarie; |
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3. |
sottolinea la necessità di perseguire politiche a favore del pluralismo dei mezzi di informazione, della protezione delle libertà individuali e del rispetto degli standard internazionali, valori garanti della democrazia; osserva che occorre adottare nuove iniziative volte a garantire l'indipendenza e il pluralismo della stampa in quanto elementi portanti della democrazia regionale e locale; |
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4. |
afferma che è pertinente tener conto della dimensione regionale nella direttiva sugli SMA, in particolare allo scopo di valorizzare le identità culturali europee, le coproduzioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea e le innovazioni creative locali; |
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5. |
mette l'accento sulla potenza economica dell'industria culturale, sulla sua forte capacità di creazione di valore e sul suo potenziale in termini di posti di lavoro di qualità in settori economici emergenti; |
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6. |
condivide l'intento della Commissione europea, espresso nel Libro verde Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori, di garantire «un accesso quanto più ampio possibile a contenuti europei diversificati e la più ampia scelta di offerte di qualità elevata», e sottolinea al riguardo la necessità di una regolamentazione che disciplini l'accessibilità del PSM (Servizio Pubblico Media) regionale, per conoscere in particolare lo scopo e l'entità dei servizi offerti; |
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7. |
si compiace che la Commissione, nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale, dichiari di voler aggiornare la legislazione sui diritti d'autore e garantire il giusto equilibrio tra gli interessi dei creatori e quelli degli utenti, con l'obiettivo di promuovere l'accesso alla cultura e la diversità culturale; |
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8. |
insiste sull'utilità del sistema duale che contraddistingue il settore audiovisivo europeo, in virtù del quale soggetti pubblici e privati possono coesistere in maniera stimolante, e sottolinea l'importanza di favorire un finanziamento pubblico permanente e sufficiente degli operatori audiovisivi pubblici da parte degli Stati membri, in modo tale da consentire a tali operatori di svolgere i loro compiti di servizio pubblico, che si tratti di servizi lineari o non lineari, e di farlo nel pieno rispetto delle normative UE applicabili al finanziamento delle emittenti di servizio pubblico; |
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9. |
ribadisce l'importanza di un'efficace regolamentazione degli SMA, la quale presuppone in particolare una reale cooperazione tra le autorità di regolamentazione e l'indipendenza di queste ultime rispetto sia ai poteri pubblici che ai vari soggetti del settore audiovisivo e ai partiti politici; |
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10. |
insiste sulla funzione di coesione sociale — di fondamentale importanza per la cittadinanza europea — che svolgono i media audiovisivi europei; |
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11. |
ritiene necessario estendere il campo di applicazione della direttiva sugli SMA in modo tale da coprire anche i contenuti audiovisivi che non rientrano tra quelli «comparabili ai servizi televisivi»; |
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
Campo di applicazione della direttiva
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12. |
ritiene che nel campo di applicazione della direttiva sugli SMA debbano rientrare tutti i tipi di fornitori di contenuti audiovisivi, compresi quelli che ospitano contenuti generati dagli utenti; |
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13. |
raccomanda di valutare l'opportunità di creare nuove categorie di fornitori di servizi, i quali ai sensi della direttiva vanno considerati dei distributori di servizi, indipendentemente dalla piattaforma di diffusione utilizzata; |
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14. |
nell'eventualità che vengano create nuove categorie di fornitori di servizi, sottolinea l'importanza che queste nuove categorie siano assoggettate a talune disposizioni della direttiva, a seconda della natura specifica dell'attività svolta; |
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15. |
osserva che, una volta superata la fase della scelta del programma, che il servizio sia lineare o non lineare, la situazione di visione dei contenuti in cui viene a trovarsi il consumatore è simile; di conseguenza, occorre adattare il trattamento differenziato riservato dalla direttiva sugli SMA ai servizi lineari e a quelli non lineari in materia di tutela dei minori e di comunicazione commerciale; |
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16. |
invita la Commissione europea a chiarire meglio il concetto di «responsabilità editoriale» che figura nella direttiva in vigore e che definisce l'attività di un fornitore di SMA, affinché tale concetto comprenda sia la responsabilità di produzione del servizio sia la responsabilità giuridica associata a quest'ultima; |
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17. |
chiede che, nel dispositivo della direttiva, venga operata una netta distinzione tra le norme applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi che esercitano il pieno controllo editoriale sui servizi e i programmi proposti e quelle applicabili ai fornitori di servizi che non esercitano un controllo editoriale di questo tipo, come i distributori di servizi e i servizi over-the-top (OTT) compresi i motori di ricerca, i social network, gli aggregatori di contenuti, o anche i servizi di commercio elettronico, i portali o i servizi di condivisione online; |
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18. |
fa presente che i media locali e regionali sono sempre più sotto pressione. L'informazione locale e regionale rischia di scomparire. Per promuovere lo sviluppo di contenuti informativi locali e regionali e favorire il pluralismo della stampa occorre creare un quadro giuridico che consenta di instaurare partenariati pubblico-privati. |
Valutazione del principio del paese di origine
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19. |
sulla scorta di quanto affermato in un parere sul tema Il cinema europeo nell'era digitale (1), si pronuncia a favore di un esame del principio del paese di origine sancito dalla direttiva sugli SMA che tenga conto, in particolare, degli aspetti di certezza giuridica necessari allo sviluppo di soggetti del settore audiovisivo europeo. Occorre pertanto valutare l'opportunità di tenere conto anche del cosiddetto «principio del paese di destinazione» vigente in alcuni Stati membri, nella misura in cui tale principio non venga ad inficiare quello del paese di origine; |
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20. |
ritiene, al pari del Parlamento europeo nella sua Risoluzione del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza, che sia opportuno adeguare le norme del diritto dell'UE alle realtà di Internet e dell'ambiente digitale, soprattutto per quanto riguarda le imprese che offrono contenuti audiovisivi online e che cercano di sottrarsi all'imposizione fiscale in taluni Stati membri stabilendo la loro sede in paesi con un livello di tassazione molto basso; |
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21. |
esorta a rafforzare ed estendere (in particolare ai servizi non lineari) l'attuale meccanismo in vigore, previsto dall'articolo 4 della direttiva sugli SMA, volto ad evitare l'elusione delle disposizioni europee e nazionali; |
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22. |
ritiene opportuno esigere che i fornitori di servizi di media audiovisivi che sono stabiliti al di fuori dell'UE ma che si rivolgono al pubblico dell'UE si registrino o nominino un rappresentante in uno Stato membro (ad esempio, il principale paese a cui si rivolgono); |
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23. |
ritiene che il primo criterio in base al quale un fornitore di SMA sia da ritenersi collegato ad un determinato Stato membro debba essere il criterio della sede di attività, cioè il luogo in cui la maggior parte dell'organico del fornitore in questione è occupata nelle attività di SMA; |
Accessibilità
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24. |
nel riconoscere la crescente importanza dei servizi OTT — definiti come una modalità di distribuzione di contenuti attraverso Internet e senza altra intermediazione da parte dei provider di Internet a parte quella del trasporto dei dati — e la loro funzione sempre più rilevante di interfaccia tra i cittadini e i contenuti audiovisivi, sottolinea l'utilità di un'effettiva regolamentazione di tali servizi, per garantire l'accesso a un'offerta di informazione pluralistica e la diversità dei contenuti audiovisivi; |
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25. |
ritiene assolutamente necessario assicurarsi che i produttori di contenuti audiovisivi locali e regionali godano di parità di accesso agli utenti, anche nel caso in cui tali contenuti siano diffusi da aggregatori; |
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26. |
è dell'avviso che questo principio di parità di accesso agli utenti da parte dei produttori di contenuti audiovisivi locali e regionali debba essere un principio guida della riflessione delle istituzioni europee; |
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27. |
esorta ad adottare disposizioni tese a garantire che i servizi OTT e i provider di Internet, così come i fornitori di servizi di telecomunicazioni, non possano in alcun modo privilegiare i loro propri contenuti o i contenuti di loro scelta allorché operano in qualità di distributori di SMA, in particolare al fine di promuovere la diversità culturale. Il punto fondamentale è che occorre rispettare pienamente e garantire l'integrità e la qualità del segnale di un canale di programma trasmesso da un'emittente; |
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28. |
allo scopo di garantire l'efficacia dei principi di diversità culturale e di pluralismo dei mezzi di informazione, dichiara che la ricerca e la selezione di contenuti audiovisivi non possono in alcun caso essere subordinate ad interessi economici; |
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29. |
in occasione della revisione della direttiva, chiede di fare in modo che vengano adottate le misure necessarie al rispetto dell'integralità dei contenuti, per rispetto sia degli autori dei contenuti che dei consumatori; |
Geoblocco (o «blocco geografico»)
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30. |
considera l'equo compenso degli autori di contenuti audiovisivi una condizione indispensabile da non rimettere in discussione; |
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31. |
ritiene che, in un universo digitale convergente, occorra garantire una catena di valori stimolante per la creazione audiovisiva europea; |
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32. |
ritiene che i contenuti audiovisivi regionali e locali sviluppati e finanziati dal settore pubblico debbano essere disponibili in tutta l'UE. Gli ostacoli digitali che impediscono tale diffusione devono essere eliminati; |
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33. |
esorta la Commissione europea a tener presente nella riflessione sul geoblocco dei contenuti audiovisivi la specificità culturale di questi ultimi; |
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34. |
allo stesso modo, invita la Commissione europea ad adottare le misure necessarie per sostenere i produttori di contenuti audiovisivi europei e i distributori europei e nazionali; |
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35. |
ritiene che il principio di territorialità dei diritti d'autore debba essere mantenuto, in quanto tale meccanismo ha dato prova di efficacia nel garantire una remunerazione agli autori e promuovere una creazione audiovisiva europea di qualità; |
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36. |
è favorevole all'introduzione della portabilità dei diritti da parte degli utenti di SMA e, in particolare, di una portabilità dei diritti connessi agli abbonamenti audiovisivi, il che consentirebbe a detti utenti di accedere ai servizi di cui usufruiscono nei rispettivi paesi quando viaggiano in altri paesi dell'Unione europea; |
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37. |
chiede inoltre di rivolgere particolare attenzione alle minoranze linguistiche e culturali dell'Unione europea, su cui le politiche di geoblocco hanno un'incidenza poiché impediscono alle popolazioni interessate di avere accesso a degli SMA nella loro lingua; |
Opere europee e indipendenti
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38. |
incoraggia vivamente l'insieme dei soggetti del settore audiovisivo europeo a privilegiare lo sviluppo di contenuti di elevata qualità, in modo da rendere più attraente l'offerta europea di servizi lineari e non lineari; |
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39. |
insiste sull'importanza di rendere effettiva l'applicazione della direttiva sugli SMA, la quale raccomanda di «adottare le misure […] per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, specialmente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta», anche a livello regionale; |
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40. |
per quanto riguarda i servizi lineari e non lineari, raccomanda di incoraggiare gli Stati membri a introdurre e attuare dei meccanismi di contributo finanziario per sostenere tutta la catena audiovisiva, compresa la produzione delle opere europee, come previsto attualmente, in forma facoltativa, per i servizi non lineari dall'articolo 13 della direttiva, e inclusi inoltre l'acquisto dei diritti di tali opere e la loro promozione; |
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41. |
perseguendo lo stesso obiettivo di promozione delle opere e dei programmi europei di qualità, ritiene necessarie misure più ambiziose volte all'armonizzazione di tale promozione sia per i servizi lineari che per i servizi non lineari; |
Protezione dei consumatori
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42. |
raccomanda di mantenere i principi fondamentali di protezione dei consumatori nei confronti delle comunicazioni commerciali e di concentrare le nuove disposizioni da adottare nel quadro della convergenza sullo spazio dedicato alla visione dei programmi; |
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43. |
richiama l'attenzione della Commissione europea sulle strategie e pratiche pubblicitarie innovative messe a punto per i servizi non lineari e intese a rafforzare l'efficacia dei messaggi diffusi, e sui potenziali pericoli che esse comportano per quanto concerne la protezione dei consumatori, della loro privacy e dei loro dati personali; |
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44. |
chiede pertanto l'adozione di un corpus coerente e unitario di misure intese a garantire la protezione dei consumatori di SMA lineari e non lineari; |
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45. |
osserva che occorre continuare a prestare particolare attenzione all'articolazione tra le questioni connesse all'apparente gratuità, all'accessibilità e alla qualità dei contenuti e i rischi che minacciano le libertà individuali dei cittadini, compresi quelli legati all'utilizzo dei loro dati personali; |
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46. |
sottolinea come la promozione di un'alfabetizzazione digitale sempre più estesa e consapevole rafforzi le capacità di controllo e di prevenzione dei cittadini e delle loro rappresentanze sul pericolo di svuotamento, ai livelli economico-commerciale e culturale, delle particolarità e delle articolazioni territoriali, a favore di una omogeneizzazione dell'offerta di SMA egemonizzata da chi detiene il potere della rete; |
Tutela dei minori
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47. |
raccomanda di adottare una regolamentazione omogenea dei programmi potenzialmente nocivi per i minori, indipendentemente dalla modalità di accesso a tali programmi e dal canale di trasmissione, sia per un servizio lineare che per uno non lineare; mette in evidenza che nella maggior parte dei PSM europei — sia nazionali che regionali — i programmi e gli spazi di trasmissione dedicati ai minori sono disciplinati da un contratto o dalla normativa; |
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48. |
chiede che siano introdotti degli incentivi a favore di contenuti appositamente progettati per i minori e adatti a tale pubblico, nonché che vengano promossi partenariati nell'ambiente digitale tra operatori audiovisivi e il settore dell'educazione. L'utilizzo delle diverse forme di media sociali, di contenuti digitali, di servizi informativi ecc. dovrebbe essere inserito nei programmi didattici affinché i giovani ne acquisiscano la padronanza già in una fase precoce; |
Alfabetizzazione mediatica
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49. |
invoca maggiori attività di promozione dei contenuti di alfabetizzazione mediatica, in particolare per quanto riguarda i nuovi media. Raccomanda l'impiego giudizioso di tutti i media disponibili, sia digitali che analogici, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini e garantire la loro piena partecipazione alla società dei media; |
Informazione online
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50. |
ritiene opportuno avviare una disamina approfondita in merito all'opportunità di includere nel campo di applicazione della direttiva alcuni elementi dell'informazione online (video) e i servizi di scaricamento di contenuti (download-to-rent e download-to-own), in particolare riesaminando la definizione di «servizio di media audiovisivo»; |
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51. |
osserva che il mandato di negoziato sul TTIP prevede espressamente che «l'accordo non deve contenere disposizioni che potrebbero pregiudicare la diversità culturale o linguistica dell'Unione o dei suoi Stati membri, in particolare nel settore della cultura, né impedire all'Unione e agli Stati membri di mantenere le politiche e le misure esistenti a sostegno del settore della cultura, considerato lo status speciale di tale settore nell'UE e negli Stati membri»; |
Regolamentazione
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52. |
sostiene che la direttiva sugli SMA dovrà sancire i principi adottati dall'ERGA (il Gruppo di regolatori europei per i servizi di media audiovisivi) nella sua dichiarazione fondatrice, menzionando quindi «l'individuazione, a livello europeo, di caratteristiche comuni che tutti gli organi di regolamentazione dovrebbero possedere» in termini di indipendenza, processi decisionali e nomine trasparenti, di competenza ed esperienza, di efficacia dei poteri di esecuzione, di meccanismi di risoluzione delle controversie e di revisione delle decisioni dei regolatori da parte di un potere giurisdizionale. |
Bruxelles, 13 ottobre 2015
Il Presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA
(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014IR3660&from=EN