EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IP0382

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI))

OJ C 355, 20.10.2017, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 355/17


P8_TA(2015)0382

Iniziativa dei cittadini europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI))

(2017/C 355/03)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (A7-0350/2010),

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini,

vista l'audizione pubblica del 26 febbraio 2015 sull'iniziativa dei cittadini, organizzata dalla commissione per gli affari costituzionali congiuntamente alla commissione per le petizioni,

visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento dal titolo: «European Citizens» Initiative — First lessons of implementation" (iniziativa dei cittadini europei — primi insegnamenti tratti dall'attuazione), pubblicato nel 2014,

vista la decisione del Mediatore europeo, del 4 marzo 2015, che chiude l'indagine di propria iniziativa relativa alla Commissione (OI/9/2013/TN),

visto lo studio realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo nel febbraio 2015, dal titolo «Implementation of the European Citizens» Initiative" (attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei),

vista la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei,

visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le petizioni e della commissione giuridica (A8-0284/2015),

A.

considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è un nuovo diritto politico dei cittadini, nonché uno strumento unico e innovativo per la definizione dell'agenda per la democrazia partecipativa nell'Unione europea, che consente ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nei progetti e nei processi che li riguardano, e il cui potenziale deve essere senza dubbio sfruttato al massimo e valorizzato in misura significativa per ottenere i migliori risultati e per incoraggiare il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione a partecipare all'ulteriore sviluppo del processo di integrazione europea; che il rafforzamento della legittimità democratica delle istituzioni deve essere uno degli obiettivi prioritari dell'UE;

B.

considerando che è necessario valutare in modo approfondito l'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011, a tre anni dalla sua entrata in vigore il 1o aprile 2012, al fine di individuare eventuali carenze e proporre soluzioni realizzabili per un suo tempestivo riesame;

C.

considerando che l'esperienza insegna che la maggioranza degli organizzatori di ICE ha incontrato una serie di difficoltà sia pratiche che giuridiche nella costituzione di un'ICE e che in più occasioni gli organizzatori di ICE respinte hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia e al Mediatore europeo contro la decisione della Commissione di non registrare le loro iniziative; che pertanto le regole devono essere concepite in modo tale da rendere tali iniziative quanto più possibile accessibili ai cittadini e agli organizzatori;

D.

considerando che il Parlamento è l'unico organo dell'Unione europea eletto direttamente e in quanto tale rappresenta, per definizione, i cittadini dell'UE;

E.

considerando che diverse istituzioni, ONG, gruppi di riflessione e gruppi della società civile hanno preso in esame le varie carenze nell'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 sull'iniziativa dei cittadini e nell'organizzazione delle ICE e proposto numerosi miglioramenti, indicando in molte occasioni quali aspetti del regolamento necessitino di urgente modifica;

F.

considerando che le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento, per quanto attiene in particolare all'istituzione di un sistema di raccolta per via elettronica e alla certificazione dello stesso da parte di un'autorità competente in uno Stato membro, lasciano agli organizzatori, nella maggior parte dei casi, meno di 12 mesi per raccogliere le firme necessarie;

G.

considerando che la presentazione alla Commissione di un'iniziativa che ha riscosso successo, una volta scaduto il periodo previsto per la raccolta delle firme, non è soggetta ad alcun limite di tempo specifico e che ciò è fonte di confusione e incertezza sia per le istituzioni che per il pubblico;

1.

valuta positivamente l'iniziativa dei cittadini europei quale definita all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale che consente ai cittadini di interagire direttamente con le istituzioni dell'UE e partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche e della legislazione europee e che fa da complemento al loro diritto di presentare petizioni al Parlamento e di fare ricorso al Mediatore europeo;

2.

sottolinea il fatto che l'ICE è il primo strumento di democrazia partecipativa che conferisce ai cittadini dell'UE il diritto, sulla base di almeno un milione di dichiarazioni di sostegno provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE, di prendere l'iniziativa, rafforzando così questa loro nuova prerogativa politica, e chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta adeguata sugli argomenti per i quali i cittadini reputano che un atto legislativo sia necessario per attuare i trattati;

3.

sottolinea che l'ICE rappresenta un'opportunità eccezionale di cui i cittadini dispongono per individuare e definire le proprie aspirazioni e chiedere un intervento a livello di Unione e che occorre incoraggiarla e sostenerla con tutti i mezzi a disposizione; riconosce tuttavia che vi sono carenze significative che devono essere affrontate e risolte al fine di rendere l'ICE più efficace; sottolinea che qualsiasi ulteriore valutazione di tale strumento dovrebbe essere volta a conseguire la massima facilità di utilizzo, dato che si tratta di un mezzo fondamentale per collegare i cittadini d'Europa all'UE; sottolinea inoltre che l'uso della propria lingua madre è un diritto civico e invita quindi la Commissione e gli Stati membri a esplorare le alternative al fine di offrire la possibilità di ricorrervi in tutte le attività connesse con l'ICE, in quanto ciò incoraggia la partecipazione del cittadino; pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare il pubblico sull'ICE, deplorando nel contempo la limitata conoscenza di tale strumento tra i cittadini dell'UE; invita a tal fine l'UE a organizzare campagne pubblicitarie e promozionali per dare all'ICE maggiore rilievo nei media e presso il pubblico;

4.

sottolinea inoltre che l'impegno civico tra i giovani è fondamentale per il futuro di tutte le democrazie e invita la Commissione a trarre insegnamenti dalle esperienze nazionali di ICE pienamente riuscite;

5.

considera essenziale che i cittadini possano contribuire all'esercizio delle prerogative legislative dell'Unione e partecipare direttamente all'avvio di proposte legislative;

6.

pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare il pubblico sull'ICE affinché essa possa essere uno strumento efficace di partecipazione democratica; esorta la Commissione e gli Stati membri, a tal proposito, a massimizzare i loro sforzi di comunicazione in merito allo strumento in questione, allo scopo di richiamare l'attenzione sulla sua esistenza presso il maggior numero possibile di cittadini, incoraggiandoli a parteciparvi attivamente;

7.

invita la Commissione a utilizzare tutti i canali di comunicazione pubblica a fini di sensibilizzazione e ad adottare le misure necessarie per garantirne la trasparenza e facilitare la comunicazione relativa alle ICE in corso, ad esempio attraverso la creazione di applicazioni che forniscano informazioni, notifiche e possibilità di firmare online; sottolinea che la partecipazione attiva dei cittadini alle ICE dipende essenzialmente anche dalla loro pubblicizzazione negli Stati membri e suggerisce pertanto che i parlamenti nazionali degli Stati membri menzionino l'ICE nei loro siti web ufficiali;

8.

osserva che oltre 6 milioni di cittadini dell'UE hanno partecipato a un'ICE, che vi sono state 51 richieste di avvio di iniziative, delle quali soltanto tre, segnatamente le iniziative «Right2Water», «One of us» e «Stop Vivisection», sono state dichiarate ricevibili, e che sei organizzatori di ICE respinte, pari al 30 % del totale di ICE non accolte, hanno contestato il rifiuto della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia europea, il che dimostra che resta ancora molto da fare affinché l'ICE realizzi il suo pieno potenziale; segnala le varie difficoltà pratiche incontrate dagli organizzatori da quando il regolamento è entrato in vigore nell'aprile 2012 e il fatto che il numero di iniziative è in calo;

9.

chiede alla Commissione di fornire quanto prima, mediante il centro di contatto Europe Direct, orientamenti adeguati ed esaustivi, soprattutto di natura giuridica, agli organizzatori delle ICE, in modo che siano a conoscenza delle possibilità a loro disposizione e non propongano erroneamente iniziative che manifestamente non rientrano nelle competenze della Commissione e non soddisfano i requisiti giuridici di ammissibilità; chiede che si prenda in considerazione la possibilità di istituire un altro organo indipendente incaricato di fornire consulenza; osserva tuttavia che, ai sensi del trattato di Lisbona, le questioni sollevate dalle ICE possono non corrispondere interamente alle competenze della Commissione; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire presso le sue rappresentanze in ciascuno Stato membro un ufficio specifico incaricato di fornire tutte le informazioni, la consulenza e il sostegno necessari per le ICE;

10.

sottolinea inoltre che un ufficio specifico per le ICE potrebbe anche contribuire a sensibilizzare il pubblico e i media in merito a esse; invita quindi la Commissione a promuovere le ICE quale strumento ufficiale dell'UE per raggiungere tale obiettivo; sottolinea che tale misura potrebbe altresì contribuire a superare la reticenza dei cittadini riguardo alla necessità di fornire i propri dati personali per sostenere una ICE;

11.

chiede che vengano fornite linee guida più dettagliate sull'interpretazione delle basi giuridiche e maggiori informazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati in ciascuno Stato membro in cui gli organizzatori conducano campagne, per garantire loro certezza giuridica, nonché sulla possibilità degli organizzatori di contrarre polizze assicurative a prezzi accessibili;

12.

lamenta la carenza di informazioni chiare sullo strumento dell'ICE nelle fasi iniziali, che ha portato a un'idea generale erronea sulla sua natura e ha generato frustrazione dinanzi ai primi casi di ICE respinte dalla Commissione; ricorda che lo strumento dovrebbe essere semplice, chiaro, facilmente utilizzabile e ampiamente pubblicizzato; sottolinea che la Commissione dovrebbe incoraggiare e sostenere i rappresentanti eletti a livello nazionale e locale affinché diano impulso a questo incremento di visibilità delle ICE;

13.

sostiene inoltre la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE affinché tale strumento sia utilizzato in modo adeguato nella definizione dell'agenda; manifesta preoccupazione circa il potenziale conflitto d'interessi, dal momento che la Commissione stessa ha la responsabilità esclusiva di svolgere il controllo dell'ammissibilità, e chiede che tale situazione sia affrontata adeguatamente in futuro; osserva nel contempo, tuttavia, che la trasparenza e la responsabilità dovrebbero essere un obiettivo per tutte le parti interessate onde mantenere chiarezza per quanto riguarda le attività dei cittadini;

14.

invita la Commissione, a tale proposito, a prendere in considerazione il Parlamento anche in quanto decisore, soprattutto in quanto è l'unica istituzione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini dell'UE;

15.

sottolinea che, conformemente ai termini dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, qualora rifiuti di registrare un'ICE, «la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione»; riconosce, a questo proposito, i numerosi reclami di organizzatori che lamentano di non aver ricevuto informazioni dettagliate ed esaustive sulle ragioni del rifiuto dell'iniziativa; invita la Commissione a motivare dettagliatamente la decisione di rifiuto di una ICE se essa a suo parere «esula manifestamente dalla competenza della Commissione» e allo stesso tempo a informare gli organizzatori, per iscritto e in modo tale da facilitarne il lavoro, in merito alle pertinenti considerazioni giuridiche, che dovrebbero essere rese pienamente pubbliche in nome della trasparenza, così che la validità e la completa obiettività di questi elementi possano essere sottoposte a un controllo giuridico, riducendo quanto più possibile la discrezionalità della Commissione quale giudice e parte nell'esame dell'ammissibilità di un'iniziativa, e che gli organizzatori possano decidere se rivedere la propria ICE per ripresentarla in una versione modificata;

16.

invita la Commissione a valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa nel caso in cui l'ICE non rientri interamente nelle sue competenze; la invita a dare agli organizzatori, al momento della registrazione, un'indicazione su quale parte potrebbe essere registrata, riconoscendo che il dialogo e il coordinamento con gli organizzatori dell'ICE sono essenziali durante l'intera durata del processo, e le chiede di informare il Parlamento europeo della sua decisione riguardo alla registrazione dell'ICE; la invita inoltre a studiare delle modalità per deferire all'autorità competente, a livello nazionale o regionale, le iniziative o le parti di iniziative che non rientrano nell'ambito delle sue competenze;

17.

mette in rilievo l'importanza della tecnologia come strumento per incoraggiare la partecipazione dei cittadini; invita la Commissione a migliorare la facilità d'uso del suo software per la raccolta delle firme per via elettronica, a rendere tale software accessibile alle persone con disabilità, a offrire in permanenza l'uso gratuito dei suoi server per il deposito delle firme raccolte per via elettronica, attingendo a risorse esistenti del bilancio dell'UE, e a semplificare e rivedere le specifiche tecniche per la raccolta elettronica delle firme in modo che gli indirizzi di posta elettronica possano essere raccolti, su base non obbligatoria, sulla stessa schermata del modulo di dichiarazione di sostegno, ma conservati in una banca dati distinta;

18.

ritiene che, se rivisto, lo strumento ICE abbia le potenzialità per coinvolgere il pubblico e per promuovere il dialogo tra i cittadini e tra questi e le istituzioni dell'UE; sottolinea la necessità di collegare la raccolta delle firme per via elettronica ai pertinenti nuovi strumenti per le campagne sui media sociali e digitali, sull'esempio di altre fortunate piattaforme per campagne online;

19.

invita la Commissione a riconsiderare il collegamento automatico fra la registrazione di un'ICE e l'inizio del periodo di 12 mesi entro il quale si possono raccogliere le espressioni di sostegno, in modo che possano essere gli organizzatori stessi dell'ICE a decidere quando iniziare tale raccolta;

20.

invita la Commissione ad esortare gli Stati membri a utilizzare lo strumento ICE di convalida delle dichiarazioni di sostegno, sviluppato nell'ambito del programma ISA (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee);

21.

sottolinea che, nell'ambito degli strumenti disponibili per rafforzare la democrazia partecipativa in tutta l'Unione, gli strumenti informatici dovrebbero essere messi a disposizione anche delle regioni, consentendo così un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle questioni pubbliche;

22.

accoglie con grande favore l'offerta del Comitato economico e sociale europeo di tradurre gratuitamente i testi delle ICE, in modo da ridurre il costo dell'organizzazione di un'ICE;

23.

invita a una maggiore cooperazione interistituzionale a livello dell'UE, come pure a livello nazionale e locale, nel fornire informazioni e assistenza agli organizzatori delle ICE nel corso del trattamento delle stesse; invita a migliorare il sito web multilingue dell'ICE gestito dalla Commissione e a mettere a punto un insieme di linee guida unico, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, sui diritti e gli obblighi degli organizzatori delle ICE e sulle procedure amministrative che si applicano nel corso dell'intero processo;

24.

chiede che in futuro sia istituito uno sportello unico, fisico e online, che si occupi in permanenza di fornire informazioni, servizi di traduzione e assistenza tecnica, giuridica e politica per le ICE, e ritiene che esso potrebbe utilizzare le risorse esistenti del punto di contatto situato al Centro di contatto «Europa in diretta» nonché delle rappresentanze della Commissione e degli Uffici d'informazione del Parlamento negli Stati membri; ritiene che tale assetto avvicinerebbe il progetto dell'ICE ai cittadini;

25.

considera troppo complicato per gli organizzatori fornire a sostegno delle ICE, nei 28 Stati membri, dati personali diversi sulla base delle varie disposizioni nazionali, come prevede il regolamento (UE) n. 211/2011, e chiede che si introduca una procedura uniforme per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno, modificando l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 in modo da standardizzare la natura dei dati raccolti negli Stati membri; incoraggia la Commissione a proseguire i negoziati con gli Stati membri al fine di ridurre il numero dei requisiti relativi ai dati, eliminando quindi il requisito del numero d'identità personale e rendendo più semplice il soddisfacimento dei requisiti, e ricorda che un'ICE, più che contenere proposte vincolanti, è piuttosto uno strumento di partecipazione e di definizione dell'agenda; suggerisce di prendere in considerazione l'istituzione di una cittadinanza digitale dell'UE e, in attesa che sia istituita, raccomanda di predisporre una soluzione temporanea al fine di risolvere i problemi attualmente causati dalla registrazione multipla; invita pertanto la Commissione ad esaminare con urgenza tale questione nell'ambito della sua agenda digitale;

26.

invita la Commissione a modificare l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2011 e a raccomandare agli Stati membri di abbassare da 18 a 16 anni l'età richiesta per dichiarare il proprio sostegno e partecipare a un'ICE, età che non deve essere legata al diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo, dando così in particolare ai giovani la possibilità di partecipare attivamente a far avanzare il progetto europeo;

27.

riconosce il delicato problema della responsabilità personale degli organizzatori riguardo alla protezione dei dati nella raccolta dei dati personali dei firmatari e propone di ridurre la quantità di dati richiesti e di riformulare l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 211/2011, sulla responsabilità, per chiarire che la responsabilità personale non è illimitata; propone, a tale scopo, che il comitato dei cittadini possa acquisire personalità giuridica e che si tragga ispirazione dall'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, in modo da stabilire che gli organizzatori sono responsabili solo per atti «illecit[i] e post[i] in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza»;

28.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rendere i requisiti per la raccolta dei dati più agevoli e più armonizzati; invita le autorità nazionali competenti a informare periodicamente le commissioni per gli affari europei dei rispettivi parlamenti nazionali riguardo alle ICE in corso che abbiano già raccolto un numero significativo di firme; esorta la Commissione a proporre una revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 al fine di garantire ai cittadini la possibilità di firmare un'ICE nel paese di residenza;

29.

esprime preoccupazione per il fatto che, dal 2012, solo 3 delle 31 ICE registrate hanno raggiunto la fase finale; fa rilevare che il drastico calo del numero di nuove iniziative è una conseguenza dei requisiti eccessivi e dell'inutile complessità del sistema; si duole del mancato impatto legislativo e dello scoraggiante seguito dato dalla Commissione alle iniziative che hanno avuto buon esito; esprime il suo disaccordo con la Commissione circa il fatto che l'attuazione del regolamento abbia consentito di realizzare in pieno il potenziale delle ICE; sottolinea che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere l'ICE e rafforzare la fiducia dei cittadini in questo strumento;

30.

chiede alla Commissione di rivedere la formulazione dell'articolo 10, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011, in modo che una ICE che abbia avuto buon esito possa avere un seguito adeguato; sollecita la Commissione a iniziare l'elaborazione di un atto giuridico, per ogni ICE andata a buon fine, entro 12 mesi dall'emanazione di un parere positivo;

31.

ritiene che, allo scopo di mettere in risalto la dimensione politica delle ICE, le audizioni pubbliche previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011 dovrebbero essere strutturate in modo da consentire agli organizzatori di avviare un dialogo con i deputati al Parlamento europeo e i funzionari competenti della Commissione; sottolinea che le audizioni sulle ICE dovrebbero essere organizzate sotto l'egida di una commissione «neutrale», che non sia competente per il merito dell'oggetto dell'ICE, in termini di contenuto, e ritiene inoltre che dovrebbero sempre parteciparvi esperti esterni;

32.

esorta il Parlamento e le sue commissioni, qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta legislativa entro il periodo di 12 mesi, a esercitare ove necessario il loro diritto a norma dell'articolo 225 TFUE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta appropriata; ritiene che nell'esercizio di tale diritto la commissione competente del Parlamento debba tenere conto del contenuto di una ICE che ha avuto buon esito e consultare gli organizzatori dell'ICE in un'altra audizione; chiede che il suo regolamento sia modificato di conseguenza;

33.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di fornire sostegno finanziario per le ICE attingendo a risorse esistenti del bilancio dell'UE per il tramite di programmi europei quali «Europa per i cittadini» e «Diritti, uguaglianza e cittadinanza», ivi inclusa la possibilità di finanziare programmi radiotelevisivi promozionali, tenendo presente che va garantita l'uguaglianza fra i cittadini, che vi è una reale necessità di sostegno finanziario per l'organizzazione delle ICE e che a tale scopo sono stati presentati numerosi emendamenti al bilancio UE;

34.

invita la Commissione a contrastare, adottando tutte le precauzioni possibili, il furto — anche tramite strumenti internet — di informazioni sensibili relative ai firmatari, specialmente se gestite sotto forma di dato aggregato;

35.

è lieto di aver ricevuto la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'ICE e la decisione OI/9/2013/TN del Mediatore europeo, e invita la Commissione a garantire, in sede di revisione di questo strumento, che siano attuati tutti i provvedimenti giuridici appropriati al fine di assicurare un seguito adeguato a ogni ICE che si considera completata con successo; chiede pertanto alla Commissione, alla luce delle varie carenze emerse, di presentare il prima possibile una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione;

36.

chiede alle istituzioni dell'UE di svolgere l'indispensabile attività di comunicazione mediante una campagna informativa sull'ICE;

37.

invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento delle ICE in corso, in modo che il Parlamento — nell'ambito del suo impegno nei confronti dei cittadini dell'Unione — possa verificare se lo strumento stia funzionando con tutta l'efficacia possibile; sottolinea che il processo dell'ICE dovrà essere costantemente migliorato sulla base dell'esperienza pratica acquisita e dovrà inoltre conformarsi alle sentenze che pronuncerà la Corte di giustizia;

38.

raccomanda che si utilizzi ogni canale di comunicazione disponibile, in particolare le piattaforme mediatiche sociali e digitali di tutte le pertinenti istituzioni dell'UE, per lo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione in corso, con il coinvolgimento degli uffici e delle rappresentanze dell'UE nonché delle autorità nazionali; invita la Commissione a fornire supporto per lo sviluppo di uno programma software open source per dispositivi mobili specifico per le ICE; si rallegra del fatto che alcune ICE siano riuscite ad avere un impatto a livello locale;

39.

ritiene che per garantire un uso corretto di questo strumento di democrazia partecipativa da parte dei cittadini, e per impedire che interessi privati possano abusarne, sia essenziale accrescere la trasparenza e migliorare la qualità dei controlli sul finanziamento e il patrocinio delle ICE;

40.

rileva l'importante ruolo svolto dal Mediatore europeo nell'indagare sul trattamento, da parte della Commissione, delle ICE che le sono presentate, e in particolare sui casi di rifiuto di registrazione di un'ICE;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Top