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Document 52014PC0373
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of an Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on reciprocal access to fishing in the Skagerrak
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak
/* COM/2014/0373 final - 2014/0189 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak /* COM/2014/0373 final - 2014/0189 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Un accordo tra la Danimarca, la Norvegia e la
Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel
Kattegat è stato firmato il 19 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 7
agosto 1967. Questo accordo, che integrava l'accordo bilaterale del 1980
in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia, garantiva a questi
tre paesi un accesso reciproco per l'esercizio della pesca fino a una
distanza di 4 miglia nautiche dalle loro rispettive linee di base nello
Skagerrak e nel Kattegat, ovvero nelle acque tra il Mare del Nord e
il Mar Baltico. Inoltre, l'accordo stabiliva che, per tali attività di pesca,
la zona in questione fosse considerata alto mare. L'accordo disciplinava
pertanto le relazioni tra gli Stati di bandiera, da un lato, e i rispettivi
Stati costieri, dall'altro. L'accordo del 1966 era un semplice accordo,
che teneva conto della particolare situazione geografica dello Skagerrak e del
Kattegat per quanto riguarda la pesca e riconosceva che, per motivi di ordine
pratico, era opportuno consentire un sistema di accesso semplice a quella
che è essenzialmente una zona marina molto limitata. Per questo motivo, l'accordo del
1966 comprendeva solo tre articoli, il primo dei quali definiva la zona
in questione, mentre il secondo definiva i diritti di accesso e la volontà
di armonizzare le regolamentazioni tecniche. Dall'adesione della Danimarca e della Svezia
all'UE, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, la Commissione è responsabile
della gestione dell'accordo per conto di questi due Stati membri. Le
consultazioni sul sistema istituito dall'accordo si sono svolte parallelamente
alle consultazioni tenutesi nell'ambito dell'accordo bilaterale del 1980
in materia di pesca. L'accordo del 1966 è rimasto in vigore per un
periodo iniziale di 35 anni fino al 2002 ed è stato successivamente
prorogato per due periodi quinquennali fino al 2012. L'accordo poteva essere
denunciato da una delle parti mediante un preavviso di tre anni prima
della data di scadenza di ciascun periodo di cinque anni. A fronte dei più recenti sviluppi nel diritto
internazionale della pesca e, in particolare, a seguito dell'adozione
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo
delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995, la Norvegia ha ritenuto
che l'accordo esistente non fosse conforme alle attuali disposizioni del
diritto del mare. La Norvegia ha espresso particolare preoccupazione in
merito alla disposizioni in materia di controllo. Ha ritenuto inoltre che l'accordo
non rispettasse i principi della normale giurisdizione degli Stati
costieri, a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare, e non fosse conforme ai moderni principi di conservazione e di
gestione. Il 29 luglio 2009, il ministero degli Esteri
norvegese ha formalmente informato la Danimarca, governo depositario dell'accordo,
dell'intenzione di porvi fine con una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 3, dell'accordo. Di conseguenza, l'accordo del 1966 è scaduto
il 7 agosto 2012. In seguito la Norvegia ha avviato negoziati
formali con la Commissione, a nome dell'Unione europea, allo scopo di definire
un nuovo accordo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak
e nel Kattegat. L'accordo è stato siglato il 24 ottobre 2013,
nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle
relative disposizioni di altri accordi da essa derivanti. Il nuovo accordo continuerà a garantire alle
navi di Danimarca, Norvegia e Svezia l'accesso esclusivo alle rispettive acque
al di là delle 4 miglia nautiche a partire dalle linee di base. Grazie
ad esso, i due Stati membri e la Norvegia manterranno il diritto di
accesso reciproco alle rispettive acque delle altre parti nello Skagerrak e
le attività di pesca ivi esercitate potranno essere regolamentate da rigorose
misure di conservazione e di gestione. Inoltre, l'accordo consentirà di
disporre di misure di controllo conformi ai principi della normale
giurisdizione degli Stati costieri, come già avviene per la pesca nel Mare del
Nord. Per garantire alle navi dell'UE la continuità
dell'accesso per l'esercizio della pesca, il nuovo accordo dovrebbe essere
applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a
decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente proposta intende autorizzare la
firma di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco
accesso alle zone di pesca nello Skagerrak. 2014/0189 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il
Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello
Skagerrak IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Un accordo di vicinato tra la
Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca
nello Skagerrak e nel Kattegat è stato firmato il 19 dicembre 1966 ed è entrato
in vigore il 7 agosto 1967. (2) L'accordo di vicinato garantiva
ai tre paesi il reciproco accesso per l'esercizio della pesca nella zona
entro le 4 miglia nautiche dalle loro linee di base nello Skagerrak e nel
Kattegat e stabiliva che, per tali attività di pesca, la zona in questione
fosse considerata alto mare e, in quanto tale, soggetta alla giurisdizione
dello Stato di bandiera in questioni come il controllo. (3) Dall'adesione della Danimarca
e della Svezia all'UE, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, la Commissione
è responsabile della gestione dell'accordo per conto di questi due Stati
membri. (4) Il 29 luglio 2009, il
ministero degli Esteri norvegese ha notificato alla Danimarca, governo
depositario dell'accordo, l'intenzione di porre fine all'accordo con
una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3,
dell'accordo; pertanto l'accordo del 1966 è scaduto il 7 agosto 2012. (5) Il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare con il Regno di Norvegia, a nome dell'Unione
europea, un nuovo accordo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello
Skagerrak e nel Kattegat. (6) In seguito a tali negoziati,
il 24 ottobre 2013 è stato siglato un nuovo accordo. (7) Per garantire alle navi dell'UE
la continuità dell'accesso per l'esercizio della pesca, il nuovo accordo
dovrebbe essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due
anni a decorrere dalla data della firma, in attesa
della sua entrata in vigore. (8) È opportuno firmare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul
reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak, con riserva della sua
conclusione. Il testo dell'accordo è allegato alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione. Articolo 3 In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo
può essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni
a decorrere dalla data della firma. Articolo 4 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione
europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca
nello Skagerrak Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
sul reciproco accesso alle
zone di pesca nello Skagerrak
per le navi battenti
bandiera danese, norvegese e svedese. L'Unione europea e il Regno di Norvegia, in
seguito "le parti", RICHIAMANDO le disposizioni della convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, in seguito "la
convenzione", RICORDANDO l'accordo in materia di pesca tra
la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 27
febbraio 1980, in seguito "l'accordo del 1980"; VISTA la scadenza, il 7 agosto 2012, della
convenzione tra Danimarca, Norvegia e Svezia sul reciproco accesso alle
zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat del 19 dicembre 1966; CONSAPEVOLI delle tradizionali attività di
pesca danesi, norvegesi e svedesi nello Skagerrak; DESIDEROSE DI mantenere il reciproco accesso
delle navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese per l'esercizio della
pesca nello Skagerrak nelle zone al di là delle quattro miglia
nautiche a partire dalle rispettive linee di base degli altri Stati citati,
nelle loro acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla
giurisdizione di pesca; CONSIDERANDO l'importanza del rispetto, da
parte dei pescherecci, delle leggi, dei regolamenti e delle misure di
controllo ed esecuzione adottate dai rispettivi Stati costieri, in conformità
alle disposizioni della convenzione, dell'accordo del 1980 e
del presente accordo, al fine di garantire la conservazione e lo
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche nello Skagerrak, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo
1 Il presente accordo si applica a una zona
dello Skagerrak delimitata, a ovest, da una linea retta che va dal faro di
Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea retta che va dal faro
di Skagen al faro di Tislarna, nelle parti delle acque territoriali e
nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca di Danimarca,
Norvegia e Svezia, che si estendono al di là delle quattro miglia nautiche
(1 miglio nautico = 1,852 metri) dalle linee di base da cui viene misurata l'ampiezza
delle acque territoriali. Articolo
2 Nelle zone stabilite all'articolo 1
ciascuna delle parti si impegna, in base alla propria giurisdizione
di pesca, in conformità alla convenzione e conformemente alla propria normativa
applicabile, ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte delle navi
battenti bandiera danese, norvegese e svedese, fatte salve le pertinenti
disposizioni dell'accordo del 1980 e in conformità alle assegnazioni delle
possibilità di pesca concordate dalle parti. Articolo
3 Le parti collaborano al fine di stabilire,
nella misura del possibile, norme e regolamenti armonizzati in materia di pesca
nelle zone di cui all'articolo 1. Articolo
4 Le parti stabiliscono di consultarsi su
questioni relative all'applicazione e all'adeguato funzionamento del presente
accordo o qualora sorga una controversia in merito alla sua interpretazione. Articolo
5 Il presente accordo non pregiudica altri
accordi riguardanti l'esercizio della pesca da parte delle navi di una parte
nella zona soggetta alla giurisdizione di pesca dell'altra parte. Articolo
6 Fatto salvo l'articolo 1, il presente accordo
si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione
europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni
ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia. Articolo
7 Il presente accordo entra in vigore alla data
di ricevimento dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad
opera delle parti, delle procedure interne necessarie
per la sua entrata in vigore. Articolo
8 Il presente accordo resta in vigore fino al 1°
gennaio 2022. Qualora non venga denunciato da una delle parti mediante
notifica trasmessa almeno un anno prima della scadenza di detto periodo,
l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di sei anni,
salvo denuncia notificata almeno un anno prima della fine di ciascun
periodo di sei anni. Articolo
9 In attesa della sua entrata in vigore, il
presente accordo può essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo
di due anni a decorrere dalla data della firma. Articolo
10 Il presente accordo è redatto in duplice copia
in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese,
francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e
norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di conflitto o di controversia
fa fede il testo in lingua inglese.