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Document 52014PC0373

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak

/* COM/2014/0373 final - 2014/0189 (NLE) */

52014PC0373

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak /* COM/2014/0373 final - 2014/0189 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Un accordo tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat è stato firmato il 19 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 7 agosto 1967. Questo accordo, che integrava l'accordo bilaterale del 1980 in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia, garantiva a questi tre paesi un accesso reciproco per l'esercizio della pesca fino a una distanza di 4 miglia nautiche dalle loro rispettive linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat, ovvero nelle acque tra il Mare del Nord e il Mar Baltico. Inoltre, l'accordo stabiliva che, per tali attività di pesca, la zona in questione fosse considerata alto mare. L'accordo disciplinava pertanto le relazioni tra gli Stati di bandiera, da un lato, e i rispettivi Stati costieri, dall'altro.

L'accordo del 1966 era un semplice accordo, che teneva conto della particolare situazione geografica dello Skagerrak e del Kattegat per quanto riguarda la pesca e riconosceva che, per motivi di ordine pratico, era opportuno consentire un sistema di accesso semplice a quella che è essenzialmente una zona marina molto limitata. Per questo motivo, l'accordo del 1966 comprendeva solo tre articoli, il primo dei quali definiva la zona in questione, mentre il secondo definiva i diritti di accesso e la volontà di armonizzare le regolamentazioni tecniche.

Dall'adesione della Danimarca e della Svezia all'UE, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, la Commissione è responsabile della gestione dell'accordo per conto di questi due Stati membri. Le consultazioni sul sistema istituito dall'accordo si sono svolte parallelamente alle consultazioni tenutesi nell'ambito dell'accordo bilaterale del 1980 in materia di pesca.

L'accordo del 1966 è rimasto in vigore per un periodo iniziale di 35 anni fino al 2002 ed è stato successivamente prorogato per due periodi quinquennali fino al 2012. L'accordo poteva essere denunciato da una delle parti mediante un preavviso di tre anni prima della data di scadenza di ciascun periodo di cinque anni.

A fronte dei più recenti sviluppi nel diritto internazionale della pesca e, in particolare, a seguito dell'adozione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995, la Norvegia ha ritenuto che l'accordo esistente non fosse conforme alle attuali disposizioni del diritto del mare. La Norvegia ha espresso particolare preoccupazione in merito alla disposizioni in materia di controllo. Ha ritenuto inoltre che l'accordo non rispettasse i principi della normale giurisdizione degli Stati costieri, a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e non fosse conforme ai moderni principi di conservazione e di gestione.

Il 29 luglio 2009, il ministero degli Esteri norvegese ha formalmente informato la Danimarca, governo depositario dell'accordo, dell'intenzione di porvi fine con una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo. Di conseguenza, l'accordo del 1966 è scaduto il 7 agosto 2012.

In seguito la Norvegia ha avviato negoziati formali con la Commissione, a nome dell'Unione europea, allo scopo di definire un nuovo accordo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. L'accordo è stato siglato il 24 ottobre 2013, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle relative disposizioni di altri accordi da essa derivanti.

Il nuovo accordo continuerà a garantire alle navi di Danimarca, Norvegia e Svezia l'accesso esclusivo alle rispettive acque al di là delle 4 miglia nautiche a partire dalle linee di base. Grazie ad esso, i due Stati membri e la Norvegia manterranno il diritto di accesso reciproco alle rispettive acque delle altre parti nello Skagerrak e le attività di pesca ivi esercitate potranno essere regolamentate da rigorose misure di conservazione e di gestione. Inoltre, l'accordo consentirà di disporre di misure di controllo conformi ai principi della normale giurisdizione degli Stati costieri, come già avviene per la pesca nel Mare del Nord.

Per garantire alle navi dell'UE la continuità dell'accesso per l'esercizio della pesca, il nuovo accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta intende autorizzare la firma di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak.

2014/0189 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Un accordo di vicinato tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat è stato firmato il 19 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 7 agosto 1967.

(2)       L'accordo di vicinato garantiva ai tre paesi il reciproco accesso per l'esercizio della pesca nella zona entro le 4 miglia nautiche dalle loro linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat e stabiliva che, per tali attività di pesca, la zona in questione fosse considerata alto mare e, in quanto tale, soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera in questioni come il controllo.

(3)       Dall'adesione della Danimarca e della Svezia all'UE, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, la Commissione è responsabile della gestione dell'accordo per conto di questi due Stati membri.

(4)       Il 29 luglio 2009, il ministero degli Esteri norvegese ha notificato alla Danimarca, governo depositario dell'accordo, l'intenzione di porre fine all'accordo con una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo; pertanto l'accordo del 1966 è scaduto il 7 agosto 2012.

(5)       Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Regno di Norvegia, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat.

(6)       In seguito a tali negoziati, il 24 ottobre 2013 è stato siglato un nuovo accordo.

(7)       Per garantire alle navi dell'UE la continuità dell'accesso per l'esercizio della pesca, il nuovo accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

(8)       È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo può essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak

Accordo

tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak  per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese.

L'Unione europea e il Regno di Norvegia, in seguito "le parti",

RICHIAMANDO le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, in seguito "la convenzione",

RICORDANDO l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 27 febbraio 1980, in seguito "l'accordo del 1980";

VISTA la scadenza, il 7 agosto 2012, della convenzione tra Danimarca, Norvegia e Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat del 19 dicembre 1966;

CONSAPEVOLI delle tradizionali attività di pesca danesi, norvegesi e svedesi nello Skagerrak;

DESIDEROSE DI mantenere il reciproco accesso delle navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese per l'esercizio della pesca nello Skagerrak nelle zone al di là delle quattro miglia nautiche a partire dalle rispettive linee di base degli altri Stati citati, nelle loro acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca;

CONSIDERANDO l'importanza del rispetto, da parte dei pescherecci, delle leggi, dei regolamenti e delle misure di controllo ed esecuzione adottate dai rispettivi Stati costieri, in conformità alle disposizioni della convenzione, dell'accordo del 1980 e del presente accordo, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche nello Skagerrak,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo si applica a una zona dello Skagerrak delimitata, a ovest, da una linea retta che va dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea retta che va dal faro di Skagen al faro di Tislarna, nelle parti delle acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca di Danimarca, Norvegia e Svezia, che si estendono al di là delle quattro miglia nautiche (1 miglio nautico = 1,852 metri) dalle linee di base da cui viene misurata l'ampiezza delle acque territoriali.

Articolo 2

Nelle zone stabilite all'articolo 1 ciascuna delle parti si impegna, in base alla propria giurisdizione di pesca, in conformità alla convenzione e conformemente alla propria normativa applicabile, ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo del 1980 e in conformità alle assegnazioni delle possibilità di pesca concordate dalle parti.

Articolo 3

Le parti collaborano al fine di stabilire, nella misura del possibile, norme e regolamenti armonizzati in materia di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Le parti stabiliscono di consultarsi su questioni relative all'applicazione e all'adeguato funzionamento del presente accordo o qualora sorga una controversia in merito alla sua interpretazione.

Articolo 5

Il presente accordo non pregiudica altri accordi riguardanti l'esercizio della pesca da parte delle navi di una parte nella zona soggetta alla giurisdizione di pesca dell'altra parte.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 1, il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia.

Articolo 7

Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad opera delle parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 8

Il presente accordo resta in vigore fino al 1° gennaio 2022. Qualora non venga denunciato da una delle parti mediante notifica trasmessa almeno un anno prima della scadenza di detto periodo, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata almeno un anno prima della fine di ciascun periodo di sei anni.

Articolo 9

In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo può essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma.

Articolo 10

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di conflitto o di controversia fa fede il testo in lingua inglese.

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