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Document 52014PC0341

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)

/* COM/2014/0341 final - 2014/0174 (COD) */

52014PC0341

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) /* COM/2014/0341 final - 2014/0174 (COD) */


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 3286/94 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 3286/94 (adattato)

2014/0174 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le procedure Ö dell’Unione Õ nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo Ö 207(2) Õ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1)       Il regolamento (CE) n. 3286/94[6] ha subito varie e sostanziali modifiche[7]. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

ê 3286/94 cons. 1

(2)       La politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale.

ê 3286/94 cons. 4 (adattato)

(3)       Risulta necessario Ö stabilire Õ procedure Ö dell’Unione Õ per garantire l'effettivo esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ nel quadro delle norme commerciali internazionali.

ê 3286/94 cons. 5 (adattato)

(4)       Le norme commerciali internazionali sono anzitutto quelle istituite sotto gli auspici dell'Ö Organizzazione mondiale del commercio Õ «OMC» e specificate negli allegati dell'accordo OMC, ma possono essere anche quelle specificate in qualsiasi altro accordo di cui Ö l’Unione Õ sia parte e che specifichi norme applicabili agli scambi tra Ö l’Unione Õ e paesi terzi. È opportuno indicare chiaramente a quale tipo di accordi si riferisce l'espressione «norme commerciali internazionali».

ê 3286/94 cons. 6 (adattato)

(5)       Le procedure Ö dell’Unione Õ di cui sopra devono basarsi su un meccanismo giuridico previsto dal diritto Ö dell’Unione Õ che sia totalmente trasparente e che garantisca che la decisione di appellarsi ai diritti Ö dell’Unione Õ ai sensi delle norme commerciali internazionali sia presa sulla base di un'analisi giuridica e di informazioni oggettive attendibili.

ê 3286/94 cons. 7 (adattato)

(6)       Scopo di tale meccanismo è fornire gli strumenti procedurali per chiedere che le istituzioni Ö dell’Unione Õ reagiscano agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da paesi terzi che recano pregiudizio o incidono negativamente sugli scambi in altro modo, a condizione che esista un diritto di agire, in relazione a tali ostacoli, ai sensi delle norme commerciali internazionali applicabili.

ê 3286/94 cons. 8 (adattato)

(7)       Il diritto degli Stati membri di fare ricorso a tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare la loro possibilità di sollevare lo stesso problema o problemi analoghi attraverso altre procedure Ö dell’Unione Õ esistenti, in particolare dinanzi al comitato istituito dall'articolo Ö 207(3) Õ del trattato.

ê 3286/94 cons. 9 (adattato)

(8)       Si dovrebbe tener conto del ruolo istituzionale del comitato istituito dall'articolo Ö 207(3) Õ del trattato nella formulazione di pareri per le istituzioni Ö dell’Unione Õ in relazione a tutte le questioni di politica commerciale. Pertanto, detto comitato dovrebbe essere tenuto al corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché possa considerare le loro conseguenze politiche più generali.

ê 3286/94 cons. 11 (adattato)

(9)       È opportuno Ö stabilire Õ che Ö l’Unione Õ è tenuta ad agire nell'osservanza dei suoi obblighi internazionali e, quando detti obblighi derivino da accordi, a mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi che tali accordi hanno lo scopo di istituire.

ê 3286/94 cons. 12 (adattato)

(10)     È altresì opportuno Ö stabilire Õ che qualsiasi misura presa secondo le procedure in questione dovrebbe anche essere conforme agli obblighi internazionali Ö dell’Unione Õ e non pregiudicare in casi non contemplati dal presente regolamento altre misure che potrebbero essere adottate direttamente in base all'articolo Ö 207 Õ del trattato.

ê 3286/94 cons. 13 (adattato)

(11)     Sarebbe opportuno Ö stabilire Õ anche le norme procedurali a cui attenersi nel procedimento d'esame previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle autorità Ö dell’Unione Õ e delle parti interessate, nonché le condizioni alle quali queste ultime possono avere accesso alle informazioni e chiedere di essere tenute al corrente circa i fatti e le considerazioni essenziali risultanti dal procedimento d'esame.

ê 3286/94 cons. 14 (adattato)

(12)     Ove agisca a norma del presente regolamento, Ö l’Unione Õ deve tener presente la necessità di procedere in modo rapido ed efficace mediante l'applicazione della procedura decisionale prevista dal Ö presente Õ regolamento.

ê 3286/94 cons. 15 (adattato)

(13)     Spetta alla Commissione agire in relazione agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da paesi terzi, nell'ambito dei diritti e degli obblighi internazionali Ö dell’Unione Õ , unicamente quando gli interessi Ö dell’Unione Õ richiedano un intervento. Pertanto, nel valutare tali interessi, la Commissione dovrebbero tenere in debito conto nei loro procedimenti dei pareri espressi da tutte le parti interessate.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4 (adattato)

(14)     L'attuazione delle procedure d'esame previste da Ö questo Õ regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di decisioni sullo svolgimento di tali procedure d'esame e di misure derivanti dalla stessa. Tali misure dovrebbero essere adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[8].

(15)     Per sospendere gli esami in corso, dati gli effetti che tali misure hanno e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva.

(16)     Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti informati degli sviluppi in virtù del presente regolamento, così da poter prendere in considerazione le loro implicazioni politiche più ampie.

(17)     Inoltre, nei casi in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, occorre svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato,

ê 3286/94 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ö Oggetto Õ

Il presente regolamento Ö stabilisce Õ le procedure Ö dell’Unione Õ in materia di politica commerciale comune per garantire l'esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ ai sensi delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio Ö «OMC» Õ che, nell'osservanza degli obblighi e delle procedure internazionali vigenti, consentono di:

a)           reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato Ö dell’Unione Õ al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;

b)           reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi.

Tali procedure si applicano in particolare all'apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure internazionali di risoluzione delle controversie nel settore della politica commerciale comune.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento Ö , si applicano le seguenti definizioni Õ :

a)           per «ostacoli agli scambi» si intende qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire; tale diritto di agire esiste quando le norme commerciali internazionali vietano esplicitamente una pratica o riconoscono ad un'altra parte danneggiata da una pratica il diritto di chiedere che siano eliminati gli effetti della pratica in questione;

b)           per «diritti Ö dell’Unione Õ» si intendono i diritti di cui Ö l’Unione Õ può avvalersi, in materia di commercio internazionale, ai sensi delle norme commerciali internazionali; in questo contesto, per «norme commerciali internazionali» si intendono anzitutto le norme istituite sotto gli auspici dell'OMC e specificate negli allegati dell'accordo OMC, ma esse possono essere anche quelle specificate in qualsiasi altro accordo di cui Ö l’Unione Õ sia parte e che specifichi norme applicabili agli scambi tra Ö l’Unione Õ e i paesi terzi;

c)           per «pregiudizio» si intende qualsiasi pregiudizio rilevante che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a un'industria Ö dell’Unione Õ sul mercato Ö dell’Unione Õ;

d)           per «effetti negativi sugli scambi» si intendono gli effetti Ö negativi Õ che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a imprese Ö dell’Unione Õ sul mercato di qualsiasi paese terzo, e che hanno un effetto notevole sull'economia Ö dell’Unione Õ, di una regione Ö dell’Unione Õ o di un settore di attività economica ivi esistente; il fatto che il denunciante risenta di tali effetti negativi non si considera di per sé sufficiente a giustificare l'avvio di qualsiasi azione da parte delle istituzioni Ö dell’Unione Õ;

e)           per «industria Ö dell’Unione Õ» si intende:

i)       l'insieme dei produttori o dei prestatori Ö dell’Unione Õ:

– di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio che forma oggetto di un ostacolo agli scambi o

– di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio, o

– che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di un ostacolo agli scambi,

         o

ii)      l'insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della produzione Ö dell’Unione Õ totale dei prodotti o servizi corrispondenti; tuttavia,

– quando taluni produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto o servizio assertivamente oggetto di ostacoli agli scambi, l'espressione «industria Ö dell’Unione Õ», può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori;

– in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione Ö dell’Unione Õ possono essere considerati come rappresentanti l'industria Ö dell’Unione Õ se la loro produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata la regione, purché l'effetto dell'ostacolo agli scambi sia concentrato in tale o tali Stati membri.

f)            per «impresa Ö dell’Unione Õ » si intende una società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo stabilimento principale Ö nell’Unione Õ, Ö la quale è Õ direttamente connessa alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto dell'ostacolo agli scambi.

g)           per «servizi» si intendono quei servizi per i quali possono essere conclusi Ö dall’Unione Õ accordi internazionali sulla base dell'articolo Ö 207 Õ del trattato.

2. Ai fini del presente regolamento, il concetto di «prestatori di servizi» nel contesto dell'espressione «industria Ö dell’Unione Õ », definita ai sensi del paragrafo 1, punto 5 di questo articolo, e dell'espressione « Ö impresa dell’Unione Õ», definita ai sensi del paragrafo 1, lettera f), lascia impregiudicato il carattere non commerciale che la prestazione di qualsiasi particolare servizio può avere in base alla legislazione o alla normativa di uno Stato membro.

Articolo 3

Denuncia a nome dell'industria Ö dell’Unione Õ

1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un'industria Ö dell’Unione Õ che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi che incidono sul mercato Ö dell’Unione Õ può presentare una denuncia per iscritto.

2. La denuncia Ö contiene Õ sufficienti elementi di prova relativi all'ostacolo agli scambi commerciali nonché al conseguente pregiudizio. Quest'ultimo Ö viene Õ dimostrato sulla base dell'elenco dimostrativo di fattori indicati all'articolo 11.

Articolo 4

Denuncia a nome di imprese Ö dell’Unione Õ

ê 125/2008 art. 1 (adattato)

1. Ogni impresa Ö dell’Unione Õ nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese Ö dell’Unione Õ e che ritiene che tali imprese Ö dell’Unione Õ abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto.

ê 3286/94 (adattato)

2. La denuncia Ö contiene Õ sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza degli ostacoli agli scambi e ai conseguenti effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi Ö vengono Õ dimostrati, ove appropriato, sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicato all'articolo 11.

Articolo 5

Procedura di denuncia

1. La denuncia Ö di cui agli articoli 3 e 4 Õ è presentata alla Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri.

2. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all'interesse Ö dell’Unione Õ.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 1)

3. Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

ê 3286/94 (adattato)

4. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura Ö dell’Unione Õ d'esame a seguito di una denuncia presentata conformemente agli articoli 3 o 4. La decisione viene presa entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia. Ö Tale Õ periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso del denunciante, per consentire l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della validità delle sue ragioni.

Articolo 6

Ö Richiesta Õ di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.

2. A sostegno della loro richiesta essi forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti in merito agli ostacoli agli scambi e, se del caso, agli effetti da essi derivanti. Qualora siano necessari elementi di prova relativi al pregiudizio o agli effetti negativi sugli scambi, tali elementi Ö vengono Õ forniti, ove appropriato, sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicati all'articolo 11.

3. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri delle richieste presentate.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 2) (adattato)

4. Quando si constata che la Ö richiesta Õ non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la Ö richiesta Õ non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

ê 3286/94 (adattato)

5. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura Ö dell’Unione Õ d'esame a seguito di una richiesta presentata da uno Stato membro a norma Ö di questo Õ articolo. La decisione viene presa entro 45 giorni Ö dalla richiesta Õ. Ö Tale Õ periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso dello Stato membro ricorrente, per consentire l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della validità del caso presentato dal medesimo Stato membro.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 3) (adattato)

Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato «comitato». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ö Articolo 8 Õ

Ö Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio Õ

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, per consentire loro di esaminare eventuali implicazioni più ampie per la politica commerciale comune.

ê 3286/94 (adattato)

Articolo 9

Procedura d'esame Ö dell’Unione Õ

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 4)

1. Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione:

a)           annuncia l'apertura di una procedura d'esame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; nell'annuncio si indicano il prodotto o servizio e i paesi interessati, si riassumono le informazioni ricevute, si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; si stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;

b)           informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi oggetto della procedura, con i quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;

c)           effettua l'esame a livello di Unione, in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

ê 3286/94 (adattato)

2. Se necessario, la Commissione:

a)           ricerca ogni informazione che reputa necessaria e procede alla verifica di queste informazioni presso importatori, operatori, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate.

b)           effettua inchieste sul territorio dei paesi terzi, a condizione che il governo dei paesi in questione, ufficialmente informato, non Ö abbia sollevato Õ obiezioni entro un termine ragionevole.

Nella sua inchiesta la Commissione è assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio si effettuano le verifiche, ove detto Stato lo chieda.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa e secondo le modalità da essa stabilite, qualsiasi informazione necessaria per l'esame.

4. I denuncianti, gli esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti del paese o dei paesi esportatori o importatori interessati, possono:

a)           prendere visione di tutte le informazioni ad essa fornite, tranne i documenti ad uso interno della Commissione e delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 10 e siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d'esame; gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando le informazioni desiderate;

b)           chiedere di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dalla procedura d'esame.

5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime debbono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto entro il termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione europea Õ e quando dimostrino di essere parti direttamente interessate all'esito della procedura.

6. Per permettere il raffronto delle tesi opposte e degli eventuali argomenti di confutazione, la Commissione dà alle parti direttamente interessate che lo chiedano l'occasione di incontrarsi. Offrendo tale opportunità, essa tiene conto dei desiderata delle parti nonché della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni. Nessuna delle parti è tenuta ad assistere ad un incontro e la mancata presenza di una parte non è pregiudizievole alla sua posizione.

7. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.

8. Terminato l'esame, la Commissione sottopone una relazione al comitato. La relazione Ö viene Õ presentata di norma entro i cinque mesi successivi all'avviso di apertura, salvo quando la complessità dell'esame induca la Commissione a portare tale termine a sette mesi.

Articolo 10

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 5)

2. La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame.

ê 3286/94 (adattato)

Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3. L'informazione Ö viene Õ considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi ha fornito l'informazione o ne costituisce la fonte.

4. Quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni.

5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità Ö dell’Unione Õ ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese a norma del presente regolamento. Tale pubblicazione Ö tiene Õ conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 11

Elementi di prova

1. L'esame del pregiudizio deve basarsi, ove appropriato, sui fattori seguenti:

a)           il volume delle importazioni o delle esportazioni Ö dell’Unione Õ interessate, soprattutto quando sono aumentate o diminuite in misura notevole, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in questione;

b)           i prezzi dei concorrenti dell'industria Ö dell’Unione Õ , soprattutto per determinare se, Ö nell’Unione Õ o sui mercati terzi, si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dall'industria Ö dell’Unione Õ ;

c)           il conseguente impatto sull'industria Ö dell’Unione Õ , quale risulta dalle tendenze di taluni fattori economici, quali: la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le riserve, le vendite, la quota di mercato, i prezzi (ossia il calo dei prezzi o l'impossibilità di rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati), i profitti, la remunerazione del capitale, gli investimenti, l'occupazione.

2. Quando è asserita l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale pregiudizio. A questo proposito, si può tener anche conto dei seguenti fattori:

a)           il tasso d'incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti Ö dell’Unione Õ ;

b)           la capacità d'esportazione del paese d'origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al mercato di cui alla lettera a).

3. Il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano anch'essi un'influenza sfavorevole su un'industria Ö dell’Unione Õ non deve essere attribuito alle pratiche in questione.

4. Qualora sia asserita l'esistenza di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina l'impatto di tali effetti negativi sull'economia Ö dell’Unione Õ o di una regione Ö dell’Unione Õ o su un settore dell'attività economica ivi svolta. A tal fine la Commissione può tener conto, ove opportuno, del tipo di fattori di cui sopra ai paragrafi 1 e 2. Effetti negativi sugli scambi possono sorgere, tra l'altro, in situazioni in cui le correnti di scambio relative a un prodotto o servizio siano impedite, intralciate o deviate in seguito ad un qualsiasi ostacolo agli scambi, oppure da situazioni in cui ostacoli agli scambi abbiano compromesso in misura notevole la fornitura di fattori di produzione, ad esempio pezzi e componenti o materie prime, alle imprese Ö dell’Unione Õ . Quando è asserita l'esistenza di una minaccia di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reali effetti negativi sugli scambi.

5. Nell'esaminare gli elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi, la Commissione tiene altresì conto delle disposizioni, dei principi o delle pratiche che regolano il diritto di agire nel quadro delle pertinenti norme commerciali internazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

6. La Commissione esamina quindi qualsiasi altro elemento di prova pertinente contenuto nella denuncia oÖ nella richiesta Õ . A tale riguardo, l'elenco dei fattori e le indicazioni richiamati precedentemente ai paragrafi da 1 a 5 non sono esaurienti, né possono necessariamente uno o diversi di tali fattori e indicazioni fornire elementi decisivi quanto all'esistenza di un pregiudizio o di effetti negativi sugli scambi.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 6) (adattato)

Articolo 12

Chiusura e sospensione del procedimento

1. Qualora dalla procedura d'esame condotta conformemente all'articolo 9 risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Qualora, al termine di una procedura d'esame condotta conformemente all'articolo 8, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2 .

La Commissione controlla l'applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario.

Quando le misure del paese terzo o dei paesi terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure la Commissione abbia motivi per crederlo o quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione come previsto Ö al secondo comma Õ, la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all'esito dell'inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, saranno adottate misure conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Qualora, dopo una procedura d'esame condotta conformemente all'articolo 9, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e i negoziati sono condotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 207 del trattato.

ê 3286/1994 (adattato)

Articolo 13

Adozione di misure di politica commerciale

1. Qualora, a meno che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una procedura d'esame, risulti da detta procedura che un'azione è necessaria nell'interesse Ö dell’Unione Õ per garantire l'esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ nel quadro delle norme commerciali internazionali, al fine di eliminare il pregiudizio o gli effetti negativi sugli scambi derivanti da ostacoli agli scambi introdotti o mantenuti da paesi terzi, le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all'articolo 14.

2. Quando gli obblighi internazionali Ö dell’Unione Õ le prescrivono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di risoluzione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono decise solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi risultati. In particolare, quando Ö l’Unione Õ abbia chiesto ad un organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure appropriate per l'attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale Ö dell’Unione Õ eventualmente necessarie in seguito a tale autorizzazione sono conformi alla raccomandazione del suddetto organo di conciliazione.

3. Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare:

a)           la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale,

b)           l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altro onere all'importazione,

c)           l'instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese terzo interessato.

4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione europea Õ. Alla pubblicazione viene altresì riconosciuto valore di notifica ai paesi e alle parti direttamente interessati.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 7) (adattato)

Articolo 14

Procedure decisionali

1. Quando l'Unione, a seguito di una denuncia ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 4, o di Ö una richiesta Õ ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono prese dalla Commissione.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di avviare, condurre o concludere procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie.

2. Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma o dell'articolo 13, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato e, se del caso, secondo le Ö altre Õ procedure applicabili.

ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 4, pt. 8)

Articolo 15

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[9].

ê 3286/94 (adattato)

Articolo 16

Disposizioni generali

Il presente regolamento non si applica nei casi contemplati da altre normative esistenti nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via complementare alle:

a)           regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di attuazione;

b)           normative specifiche adottate a norma dell'articolo Ö 352 Õ del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Esso lascia impregiudicate altre misure che possono essere adottate a norma dell'articolo Ö 207 Õ del trattato, nonché le procedure Ö dell’Unione Õ per trattare le questioni relative agli ostacoli sugli scambi sollevate dagli Stati membri in seno al comitato istituito dall'articolo Ö 207 Õ del trattato.

ê 356/1995 art.1 (adattato)

Article 17

Ö Abrogazione Õ

Il regolamento (CE) n. Ö 3286/94 Õ è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato Ö si intendono Õ fatti al presente regolamento Ö e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II Õ .

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore Ö il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Õ .

ê

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3]               Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

[4]               Allegato I della presente proposta.

[5]               GU C [...] del [...], pag. [...].

[6]               Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

[7]               V. allegato I.

[8]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[9]               Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71) || ||

|| Regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3) ||

|| Regolamento (CE) n. 125/2008 del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2008, pag. 1) ||

|| Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 4 dell’allegato

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3286/94 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima parte dell'alinea || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), alinea

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda parte dell'alinea || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), alinea

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, primo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, alinea || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), alinea

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 7 || Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articoli da 3 a 6 || Articoli da 3 a 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, alinea e lettera a)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, alinea e lettera b)

Articolo 8, paragrafi da 5 a 8 || Articolo 9, paragrafi da 5 a 8

Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 10 || Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12 || Articolo 13

Articolo 13 || Articolo 14

Articolo 13 bis || Articolo 15

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea || Articolo 16, primo comma, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino || Articolo 16, primo comma, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino || Articolo 16, primo comma, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 16, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2, prima frase || Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, seconda frase || Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 16 || Articolo 18

–– || Allegato I

–– || Allegato II

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