EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0341
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)
/* COM/2014/0341 final - 2014/0174 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) /* COM/2014/0341 final - 2014/0174 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
dell'Unione sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la
Commissione ha deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si
tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di
codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di
garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza
del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994,
per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti
di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 3286/94
del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure
comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire
l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali
internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici
dell’Organizzazione mondiale del commercio[3].
Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la
sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che
riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini
dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue
ufficiali, del regolamento (CE) n. 3286/94 e degli strumenti di modifica
dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea,
attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata
assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e
la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II
del regolamento codificato. ê 3286/94
(adattato) 2014/0174 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce le procedure Ö dell’Unione Õ nel settore della
politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ nell'ambito delle
norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli
auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207(2) Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 3286/94[6] ha subito varie e
sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 3286/94 cons. 1 (2) La politica commerciale
comune deve essere fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto
riguarda la difesa commerciale. ê 3286/94 cons. 4
(adattato) (3) Risulta necessario Ö stabilire Õ procedure Ö dell’Unione Õ per garantire
l'effettivo esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ nel quadro delle norme
commerciali internazionali. ê 3286/94 cons. 5
(adattato) (4) Le norme commerciali
internazionali sono anzitutto quelle istituite sotto gli auspici dell'Ö Organizzazione
mondiale del commercio Õ «OMC» e specificate
negli allegati dell'accordo OMC, ma possono essere anche quelle specificate in
qualsiasi altro accordo di cui Ö l’Unione Õ sia parte e che
specifichi norme applicabili agli scambi tra Ö l’Unione Õ e paesi terzi. È opportuno
indicare chiaramente a quale tipo di accordi si riferisce l'espressione «norme
commerciali internazionali». ê 3286/94 cons. 6
(adattato) (5) Le procedure Ö dell’Unione Õ di cui sopra devono
basarsi su un meccanismo giuridico previsto dal diritto Ö dell’Unione Õ che sia totalmente
trasparente e che garantisca che la decisione di appellarsi ai diritti Ö dell’Unione Õ ai sensi delle norme
commerciali internazionali sia presa sulla base di un'analisi giuridica e di
informazioni oggettive attendibili. ê 3286/94 cons. 7
(adattato) (6) Scopo di tale meccanismo è
fornire gli strumenti procedurali per chiedere che le istituzioni Ö dell’Unione Õ reagiscano agli
ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da paesi terzi che recano pregiudizio
o incidono negativamente sugli scambi in altro modo, a condizione che esista un
diritto di agire, in relazione a tali ostacoli, ai sensi delle norme commerciali
internazionali applicabili. ê 3286/94 cons. 8
(adattato) (7) Il diritto degli Stati membri
di fare ricorso a tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare la loro possibilità
di sollevare lo stesso problema o problemi analoghi attraverso altre procedure Ö dell’Unione Õ esistenti, in
particolare dinanzi al comitato istituito dall'articolo Ö 207(3) Õ del trattato. ê 3286/94 cons. 9
(adattato) (8) Si dovrebbe tener conto del
ruolo istituzionale del comitato istituito dall'articolo Ö 207(3) Õ del trattato nella
formulazione di pareri per le istituzioni Ö dell’Unione Õ in relazione a tutte
le questioni di politica commerciale. Pertanto, detto comitato dovrebbe essere
tenuto al corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché possa considerare
le loro conseguenze politiche più generali. ê 3286/94 cons.
11 (adattato) (9) È opportuno Ö stabilire Õ che Ö l’Unione Õ è tenuta ad agire
nell'osservanza dei suoi obblighi internazionali e, quando detti obblighi
derivino da accordi, a mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi che
tali accordi hanno lo scopo di istituire. ê 3286/94 cons.
12 (adattato) (10) È altresì opportuno Ö stabilire Õ che qualsiasi misura
presa secondo le procedure in questione dovrebbe anche essere conforme agli
obblighi internazionali Ö dell’Unione Õ e non pregiudicare
in casi non contemplati dal presente regolamento altre misure che potrebbero
essere adottate direttamente in base all'articolo Ö 207 Õ del trattato. ê 3286/94 cons. 13
(adattato) (11) Sarebbe opportuno Ö stabilire Õ anche le norme
procedurali a cui attenersi nel procedimento d'esame previsto dal presente
regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle
autorità Ö dell’Unione Õ e delle parti
interessate, nonché le condizioni alle quali queste ultime possono avere
accesso alle informazioni e chiedere di essere tenute al corrente circa i fatti
e le considerazioni essenziali risultanti dal procedimento d'esame. ê 3286/94 cons.
14 (adattato) (12) Ove agisca a norma del
presente regolamento, Ö l’Unione Õ deve tener presente
la necessità di procedere in modo rapido ed efficace mediante l'applicazione
della procedura decisionale prevista dal Ö presente Õ regolamento. ê 3286/94 cons.
15 (adattato) (13) Spetta alla Commissione agire
in relazione agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da paesi terzi,
nell'ambito dei diritti e degli obblighi internazionali Ö dell’Unione Õ , unicamente quando
gli interessi Ö dell’Unione Õ richiedano un
intervento. Pertanto, nel valutare tali interessi, la Commissione dovrebbero
tenere in debito conto nei loro procedimenti dei pareri espressi da tutte le
parti interessate. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4 (adattato) (14) L'attuazione delle procedure
d'esame previste da Ö questo Õ regolamento richiede
condizioni uniformi per l'adozione di decisioni sullo svolgimento di tali
procedure d'esame e di misure derivanti dalla stessa. Tali misure dovrebbero
essere adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio[8]. (15) Per sospendere gli esami in
corso, dati gli effetti che tali misure hanno e la loro logica sequenziale in
relazione all'adozione di misure, è opportuno ricorrere alla procedura
consultiva. (16) Il Parlamento europeo e il
Consiglio dovrebbero essere tenuti informati degli sviluppi in virtù del
presente regolamento, così da poter prendere in considerazione le loro
implicazioni politiche più ampie. (17) Inoltre, nei casi in cui un
accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una
controversia derivante da un ostacolo al commercio, occorre svolgere negoziati
a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del
trattato, ê 3286/94
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ö Oggetto Õ Il presente regolamento Ö stabilisce Õ le procedure Ö dell’Unione Õ in materia di
politica commerciale comune per garantire l'esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ ai sensi delle norme
commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli
auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio Ö «OMC» Õ che, nell'osservanza
degli obblighi e delle procedure internazionali vigenti, consentono di: a) reagire agli ostacoli agli scambi
che incidono sul mercato Ö dell’Unione Õ al fine di eliminare
il conseguente pregiudizio; b) reagire agli ostacoli agli scambi
che incidono sul mercato di un paese terzo al fine di eliminare i conseguenti
effetti negativi sugli scambi. Tali procedure si applicano in particolare
all'apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure
internazionali di risoluzione delle controversie nel settore della politica
commerciale comune. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento Ö , si applicano
le seguenti definizioni Õ : a) per «ostacoli agli scambi» si
intende qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in
relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un
diritto di agire; tale diritto di agire esiste quando le norme commerciali
internazionali vietano esplicitamente una pratica o riconoscono ad un'altra
parte danneggiata da una pratica il diritto di chiedere che siano eliminati gli
effetti della pratica in questione; b) per «diritti Ö dell’Unione Õ» si intendono i
diritti di cui Ö l’Unione Õ può avvalersi, in
materia di commercio internazionale, ai sensi delle norme commerciali
internazionali; in questo contesto, per «norme commerciali internazionali» si
intendono anzitutto le norme istituite sotto gli auspici dell'OMC e specificate
negli allegati dell'accordo OMC, ma esse possono essere anche quelle
specificate in qualsiasi altro accordo di cui Ö l’Unione Õ sia parte e che
specifichi norme applicabili agli scambi tra Ö l’Unione Õ e i paesi terzi; c) per «pregiudizio» si intende
qualsiasi pregiudizio rilevante che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia
di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a un'industria Ö dell’Unione Õ sul mercato Ö dell’Unione Õ; d) per «effetti negativi sugli scambi»
si intendono gli effetti Ö negativi Õ che un ostacolo agli
scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio,
a imprese Ö dell’Unione Õ sul mercato di
qualsiasi paese terzo, e che hanno un effetto notevole sull'economia Ö dell’Unione Õ, di una regione Ö dell’Unione Õ o di un settore di
attività economica ivi esistente; il fatto che il denunciante risenta di tali
effetti negativi non si considera di per sé sufficiente a giustificare l'avvio
di qualsiasi azione da parte delle istituzioni Ö dell’Unione Õ; e) per «industria Ö dell’Unione Õ» si intende: i) l'insieme dei produttori o dei
prestatori Ö dell’Unione Õ: –
di prodotti o servizi identici o simili al prodotto
o servizio che forma oggetto di un ostacolo agli scambi o –
di prodotti o servizi direttamente concorrenti con
tale prodotto o servizio, o –
che sono consumatori o trasformatori del prodotto
oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di un ostacolo agli
scambi, o ii) l'insieme dei produttori o prestatori la
cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della
produzione Ö dell’Unione Õ totale dei prodotti
o servizi corrispondenti; tuttavia, –
quando taluni produttori o prestatori sono collegati
agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto
o servizio assertivamente oggetto di ostacoli agli scambi, l'espressione
«industria Ö dell’Unione Õ», può essere
interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori; –
in circostanze particolari, i produttori o
prestatori di una regione Ö dell’Unione Õ possono essere
considerati come rappresentanti l'industria Ö dell’Unione Õ se la loro
produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del
prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui
è situata la regione, purché l'effetto dell'ostacolo agli scambi sia
concentrato in tale o tali Stati membri. f) per «impresa Ö dell’Unione Õ » si intende una
società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e
che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo
stabilimento principale Ö nell’Unione Õ, Ö la quale
è Õ direttamente
connessa alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto
dell'ostacolo agli scambi. g) per «servizi» si intendono quei
servizi per i quali possono essere conclusi Ö dall’Unione Õ accordi
internazionali sulla base dell'articolo Ö 207 Õ del trattato. 2. Ai fini del presente regolamento, il
concetto di «prestatori di servizi» nel contesto dell'espressione «industria Ö dell’Unione Õ », definita ai sensi
del paragrafo 1, punto 5 di questo articolo, e dell'espressione « Ö impresa
dell’Unione Õ», definita ai sensi
del paragrafo 1, lettera f), lascia impregiudicato il carattere non
commerciale che la prestazione di qualsiasi particolare servizio può avere in
base alla legislazione o alla normativa di uno Stato membro. Articolo 3 Denuncia a nome dell'industria Ö dell’Unione Õ 1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni
associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un'industria
Ö dell’Unione Õ che ritiene di aver
subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi che incidono sul mercato Ö dell’Unione Õ può presentare una
denuncia per iscritto. 2. La denuncia Ö contiene Õ sufficienti elementi
di prova relativi all'ostacolo agli scambi commerciali nonché al conseguente
pregiudizio. Quest'ultimo Ö viene Õ dimostrato sulla
base dell'elenco dimostrativo di fattori indicati all'articolo 11. Articolo 4 Denuncia
a nome di imprese Ö dell’Unione Õ ê 125/2008 art. 1
(adattato) 1. Ogni impresa Ö dell’Unione Õ nonché ogni
associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o
più imprese Ö dell’Unione Õ e che ritiene che tali
imprese Ö dell’Unione Õ abbiano subito
effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono
sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto. ê 3286/94
(adattato) 2. La denuncia Ö contiene Õ sufficienti elementi
di prova relativi all'esistenza degli ostacoli agli scambi e ai conseguenti
effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi Ö vengono Õ dimostrati, ove appropriato,
sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicato all'articolo 11. Articolo 5 Procedura di denuncia 1. La denuncia Ö di cui agli
articoli 3 e 4 Õ è presentata alla
Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri. 2. La denuncia può essere ritirata, nel qual
caso il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario
all'interesse Ö dell’Unione Õ. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 1) 3. Quando si constata che la denuncia non
fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di
un'inchiesta, il denunciante ne viene informato. La Commissione informa gli Stati membri
qualora decida che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per
giustificare l'avvio di un'inchiesta. ê 3286/94
(adattato) 4. La Commissione decide non appena possibile
l'apertura di una procedura Ö dell’Unione Õ d'esame a seguito di
una denuncia presentata conformemente agli articoli 3 o 4. La
decisione viene presa entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia. Ö Tale Õ periodo può essere
sospeso, su richiesta o con il consenso del denunciante, per consentire
l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini
di una completa valutazione della validità delle sue ragioni. Articolo 6 Ö Richiesta Õ di uno Stato
membro 1. Gli Stati membri possono chiedere alla
Commissione l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1. 2. A sostegno della loro richiesta essi
forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti in merito agli
ostacoli agli scambi e, se del caso, agli effetti da essi derivanti. Qualora
siano necessari elementi di prova relativi al pregiudizio o agli effetti
negativi sugli scambi, tali elementi Ö vengono Õ forniti, ove
appropriato, sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicati
all'articolo 11. 3. La Commissione informa senza indugio gli
altri Stati membri delle richieste presentate. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 2) (adattato) 4. Quando si constata che la Ö richiesta Õ non fornisce
elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo
Stato membro in questione ne viene informato. La Commissione informa gli Stati membri
qualora decida che la Ö richiesta Õ non fornisce
elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta. ê 3286/94
(adattato) 5. La Commissione decide non appena possibile
l'apertura di una procedura Ö dell’Unione Õ d'esame a seguito di
una richiesta presentata da uno Stato membro a norma Ö di questo Õ articolo. La
decisione viene presa entro 45 giorni Ö dalla richiesta Õ. Ö Tale Õ periodo può essere
sospeso, su richiesta o con il consenso dello Stato membro ricorrente, per
consentire l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente
necessarie ai fini di una completa valutazione della validità del caso
presentato dal medesimo Stato membro. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 3) (adattato) Articolo 7 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato «comitato». Esso è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Ö Articolo 8 Õ Ö Informazioni
al Parlamento europeo e al Consiglio Õ La Commissione trasmette al Parlamento europeo
e al Consiglio le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, per
consentire loro di esaminare eventuali implicazioni più ampie per la politica
commerciale comune. ê 3286/94
(adattato) Articolo 9 Procedura d'esame Ö dell’Unione Õ ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 4) 1. Se la Commissione ritiene che esistano
elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura
d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione: a) annuncia l'apertura di una procedura
d'esame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; nell'annuncio si
indicano il prodotto o servizio e i paesi interessati, si riassumono le
informazioni ricevute, si precisa che ogni informazione utile deve essere
comunicata alla Commissione; si stabilisce il termine entro il quale le parti
interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente
al paragrafo 5; b) informa ufficialmente i
rappresentanti del paese o dei paesi oggetto della procedura, con i quali, se
necessario, possono tenersi consultazioni; c) effettua l'esame a livello di
Unione, in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione informa gli Stati membri
qualora decida che la denuncia fornisce elementi di prova sufficienti per
giustificare l'avvio di un'inchiesta. ê 3286/94
(adattato) 2. Se necessario, la Commissione: a) ricerca ogni informazione che reputa
necessaria e procede alla verifica di queste informazioni presso importatori,
operatori, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali,
previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate. b) effettua inchieste sul territorio dei
paesi terzi, a condizione che il governo dei paesi in questione, ufficialmente
informato, non Ö abbia
sollevato Õ obiezioni entro un
termine ragionevole. Nella sua inchiesta la Commissione è assistita
da funzionari dello Stato membro sul cui territorio si effettuano le verifiche,
ove detto Stato lo chieda. 3. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione, su richiesta della stessa e secondo le modalità da essa stabilite,
qualsiasi informazione necessaria per l'esame. 4. I denuncianti, gli esportatori e gli
importatori interessati, nonché i rappresentanti del paese o dei paesi
esportatori o importatori interessati, possono: a) prendere visione di tutte le
informazioni ad essa fornite, tranne i documenti ad uso interno della Commissione
e delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la
tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 10 e
siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d'esame; gli interessati
presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando
le informazioni desiderate; b) chiedere di essere informati dei
fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dalla procedura d'esame. 5. La Commissione può sentire le parti
interessate. Queste ultime debbono essere sentite, quando lo richiedano per
iscritto entro il termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
Ö dell’Unione
europea Õ e quando dimostrino
di essere parti direttamente interessate all'esito della procedura. 6. Per permettere il raffronto delle tesi
opposte e degli eventuali argomenti di confutazione, la Commissione dà alle
parti direttamente interessate che lo chiedano l'occasione di incontrarsi.
Offrendo tale opportunità, essa tiene conto dei desiderata delle parti nonché
della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni.
Nessuna delle parti è tenuta ad assistere ad un incontro e la mancata presenza
di una parte non è pregiudizievole alla sua posizione. 7. Quando le informazioni richieste dalla
Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta
viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base
dei dati disponibili. 8. Terminato l'esame, la Commissione sottopone
una relazione al comitato. La relazione Ö viene Õ presentata di norma
entro i cinque mesi successivi all'avviso di apertura, salvo quando la
complessità dell'esame induca la Commissione a portare tale termine a sette
mesi. Articolo 10 Trattamento riservato 1. Le informazioni ricevute in applicazione
del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il
quale sono state richieste. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 5) 2. La Commissione e gli Stati membri, inclusi
i loro funzionari, sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa
di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in
applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una
parte di una procedura d'esame. ê 3286/94
(adattato) Ciascuna richiesta di trattamento riservato
deve indicare le ragioni per cui l'informazione è riservata ed essere
accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione
dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione. 3. L'informazione Ö viene Õ considerata
riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze
negative rilevanti per chi ha fornito l'informazione o ne costituisce la fonte. 4. Quando si ritiene che una domanda intesa ad
ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha
fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la
pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere
conto di tali informazioni. 5. Il presente articolo non osta alla
pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità Ö dell’Unione Õ ed in particolare
dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese a norma del presente
regolamento. Tale pubblicazione Ö tiene Õ conto del legittimo
interesse delle parti interessate a non vedere divulgati i loro segreti
d'affari. Articolo 11 Elementi
di prova 1. L'esame del pregiudizio deve basarsi, ove
appropriato, sui fattori seguenti: a) il volume delle importazioni o delle
esportazioni Ö dell’Unione Õ interessate,
soprattutto quando sono aumentate o diminuite in misura notevole, in termini
assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in
questione; b) i prezzi dei concorrenti
dell'industria Ö dell’Unione Õ , soprattutto per
determinare se, Ö nell’Unione Õ o sui mercati terzi,
si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati
dall'industria Ö dell’Unione Õ ; c) il conseguente impatto
sull'industria Ö dell’Unione Õ , quale risulta
dalle tendenze di taluni fattori economici, quali: la produzione,
l'utilizzazione degli impianti, le riserve, le vendite, la quota di mercato, i
prezzi (ossia il calo dei prezzi o l'impossibilità di rialzi di prezzo che si
sarebbero altrimenti verificati), i profitti, la remunerazione del capitale,
gli investimenti, l'occupazione. 2. Quando è asserita l'esistenza di una
minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente
prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale
pregiudizio. A questo proposito, si può tener anche conto dei seguenti fattori: a) il tasso d'incremento delle
esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti
Ö dell’Unione Õ ; b) la capacità d'esportazione del paese
d'origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire
prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità
siano destinate al mercato di cui alla lettera a). 3. Il pregiudizio causato da altri fattori
che, singolarmente o combinati, esercitano anch'essi un'influenza sfavorevole
su un'industria Ö dell’Unione Õ non deve essere
attribuito alle pratiche in questione. 4. Qualora sia asserita l'esistenza di effetti
negativi sugli scambi, la Commissione esamina l'impatto di tali effetti
negativi sull'economia Ö dell’Unione Õ o di una regione Ö dell’Unione Õ o su un settore
dell'attività economica ivi svolta. A tal fine la Commissione può tener conto,
ove opportuno, del tipo di fattori di cui sopra ai paragrafi 1 e 2.
Effetti negativi sugli scambi possono sorgere, tra l'altro, in situazioni in
cui le correnti di scambio relative a un prodotto o servizio siano impedite,
intralciate o deviate in seguito ad un qualsiasi ostacolo agli scambi, oppure
da situazioni in cui ostacoli agli scambi abbiano compromesso in misura
notevole la fornitura di fattori di produzione, ad esempio pezzi e componenti o
materie prime, alle imprese Ö dell’Unione Õ . Quando è asserita
l'esistenza di una minaccia di effetti negativi sugli scambi, la Commissione
esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare
possa trasformarsi in reali effetti negativi sugli scambi. 5. Nell'esaminare gli elementi di prova
relativi agli effetti negativi sugli scambi, la Commissione tiene altresì conto
delle disposizioni, dei principi o delle pratiche che regolano il diritto di
agire nel quadro delle pertinenti norme commerciali internazionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). 6. La Commissione esamina quindi qualsiasi
altro elemento di prova pertinente contenuto nella denuncia oÖ nella richiesta Õ . A tale riguardo,
l'elenco dei fattori e le indicazioni richiamati precedentemente ai paragrafi
da 1 a 5 non sono esaurienti, né possono necessariamente uno o
diversi di tali fattori e indicazioni fornire elementi decisivi quanto
all'esistenza di un pregiudizio o di effetti negativi sugli scambi. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 6) (adattato) Articolo 12 Chiusura e sospensione del
procedimento 1. Qualora dalla procedura d'esame condotta
conformemente all'articolo 9 risulti che non è necessario intraprendere
un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa
dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 7, paragrafo 3. 2. Qualora, al termine di una procedura
d'esame condotta conformemente all'articolo 8, il paese terzo o i paesi
terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto
necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere
inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva
di cui all'articolo 7, paragrafo 2 . La Commissione controlla l'applicazione di
dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può
richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario. Quando le misure del paese terzo o dei paesi
terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state
correttamente applicate, oppure la Commissione abbia motivi per crederlo o quando
non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione
come previsto Ö al secondo
comma Õ, la Commissione ne
informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base
all'esito dell'inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, saranno adottate misure
conformemente all'articolo 14, paragrafo 2. 3. Qualora, dopo una procedura d'esame condotta
conformemente all'articolo 9, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo
una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il
modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo
agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi
interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o
dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che
delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, e i negoziati sono condotti conformemente alle disposizioni
dell'articolo 207 del trattato. ê 3286/1994
(adattato) Articolo 13 Adozione di misure di politica
commerciale 1. Qualora, a meno che la situazione di fatto
e di diritto sia tale da non richiedere una procedura d'esame, risulti da detta
procedura che un'azione è necessaria nell'interesse Ö dell’Unione Õ per garantire
l'esercizio dei diritti Ö dell’Unione Õ nel quadro delle
norme commerciali internazionali, al fine di eliminare il pregiudizio o gli
effetti negativi sugli scambi derivanti da ostacoli agli scambi introdotti o
mantenuti da paesi terzi, le misure del caso sono disposte secondo la procedura
di cui all'articolo 14. 2. Quando gli obblighi internazionali Ö dell’Unione Õ le prescrivono di
seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di
risoluzione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono decise
solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi
risultati. In particolare, quando Ö l’Unione Õ abbia chiesto ad un
organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure
appropriate per l'attuazione dei risultati di una procedura internazionale di
risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale Ö dell’Unione Õ eventualmente
necessarie in seguito a tale autorizzazione sono conformi alla raccomandazione
del suddetto organo di conciliazione. 3. Possono essere adottate tutte le misure di
politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure
internazionali esistenti, in particolare: a) la sospensione o la revoca di
qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale, b) l'aumento dei dazi doganali
esistenti o l'istituzione di qualsiasi altro onere all'importazione, c) l'instaurazione di restrizioni
quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di
importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese
terzo interessato. 4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e
pubblicate nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione
europea Õ. Alla pubblicazione
viene altresì riconosciuto valore di notifica ai paesi e alle parti
direttamente interessati. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 7) (adattato) Articolo 14 Procedure
decisionali 1. Quando l'Unione, a seguito di una denuncia
ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 4, o di Ö una richiesta Õ ai sensi
dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o
di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo
svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono prese dalla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri
qualora decida di avviare, condurre o concludere procedure internazionali
formali di consultazione o di risoluzione delle controversie. 2. Qualora l'Unione, avendo operato
conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, debba decidere in merito
a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 12,
paragrafo 2, terzo comma o dell'articolo 13, essa delibera senza
indugio a norma dell'articolo 207 del trattato e, se del caso, secondo le Ö altre Õ procedure
applicabili. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 4, pt. 8) Articolo 15 Relazione La Commissione include informazioni
sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale
sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale
presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[9]. ê 3286/94
(adattato) Articolo 16 Disposizioni
generali Il presente
regolamento non si applica nei casi contemplati da altre normative esistenti
nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via
complementare alle: a) regolamentazioni relative
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di
attuazione; b) normative specifiche adottate a
norma dell'articolo Ö 352 Õ del trattato,
applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Esso lascia impregiudicate altre misure che
possono essere adottate a norma dell'articolo Ö 207 Õ del trattato, nonché
le procedure Ö dell’Unione Õ per trattare le
questioni relative agli ostacoli sugli scambi sollevate dagli Stati membri in
seno al comitato istituito dall'articolo Ö 207 Õ del trattato. ê 356/1995 art.1
(adattato) Article 17 Ö Abrogazione Õ Il regolamento (CE) n. Ö 3286/94 Õ è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato Ö si
intendono Õ fatti al presente
regolamento Ö e si leggono secondo
la tavola di concordanza di cui all’allegato II Õ . Articolo 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore Ö il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea Õ . ê Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritta nel programma legislativo per il 2014. [4] Allegato I della presente proposta. [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. [6] Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del
22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore
della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti
della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in
particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale
del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71). [7] V. allegato I. [8] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [9] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
(GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). é ALLEGATO I Regolamento abrogato ed elenco delle
sue modificazioni successive Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71) || || || Regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3) || || Regolamento (CE) n. 125/2008 del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2008, pag. 1) || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 4 dell’allegato _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 3286/94 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a) Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima parte dell'alinea || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), alinea Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda parte dell'alinea || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), alinea Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, primo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo trattino Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), secondo trattino Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), terzo trattino Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, alinea || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), alinea Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), primo trattino Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), secondo trattino Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) Articolo 2, paragrafo 7 || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 8 || Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) Articoli da 3 a 6 || Articoli da 3 a 6 Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 8 Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera a) Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera b) Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, alinea e lettera a) Articolo 8, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, alinea e lettera b) Articolo 8, paragrafi da 5 a 8 || Articolo 9, paragrafi da 5 a 8 Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 10, paragrafo 2, primo comma Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 10 || Articolo 11 Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 12, paragrafo 2, primo comma Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma Articolo 11, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma Articolo 11, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 12 || Articolo 13 Articolo 13 || Articolo 14 Articolo 13 bis || Articolo 15 Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea || Articolo 16, primo comma, alinea Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino || Articolo 16, primo comma, lettera a) Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino || Articolo 16, primo comma, lettera b) Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 16, secondo comma Articolo 15, paragrafo 2, prima frase || Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2, seconda frase || Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 16 || Articolo 18 –– || Allegato I –– || Allegato II _____________