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Document 52014PC0102
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
/* COM/2014/0102 final - 2014/0053 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea /* COM/2014/0102 final - 2014/0053 (NLE) */
RELAZIONE La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico per la firma di un protocollo dell’accordo di partenariato e di
cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea: i) proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo a nome dell’Unione
europea e dei suoi Stati membri. La presente proposta è presentata unitamente a
una: ii) proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi
Stati membri; iii) raccomandazione di decisione del
Consiglio che approva la conclusione del protocollo, da parte della Commissione
europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Ai sensi dell’atto di
adesione della Repubblica di Croazia, quest’ultima aderisce agli accordi
internazionali, firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri,
mediante un protocollo allegato agli accordi stessi. L’accordo di partenariato e di cooperazione
che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, è stato firmato il 24 giugno 1994.
L’accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1997. Una decisione del
Consiglio del 14 settembre 2012[1]
ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi
interessati per concludere i protocolli pertinenti. I negoziati con la
Federazione russa si sono conclusi con successo. La Federazione russa e il SEAE
hanno approvato il testo del protocollo nelle rispettive note verbali del 4
settembre e del 24 settembre. Questo scambio di note verbali, chiesto
dalla Federazione russa, ha sostituito la sigla del protocollo. La proposta di protocollo
include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell’accordo e impegna
l’Unione europea a fornire la versione facente fede dell’accordo nella nuova
lingua ufficiale dell’UE. Il protocollo contiene una clausola in cui si
specifica che l’accordo è modificato in seguito all’entrata in vigore del
trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013. L’accordo di partenariato e di cooperazione
con la Federazione russa mira in particolare a promuovere il commercio e gli
investimenti, compresi gli scambi di servizi di trasporto, e definisce un
quadro per una cooperazione globale, esclusivamente economica, finanziaria e
tecnica, in diversi settori. Secondo le basi giuridiche procedurali
applicabili, il protocollo deve pertanto essere firmato e concluso dall’Unione
europea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della
Repubblica di Croazia, da una parte, e degli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207
e 212 del TFUE, dall’altra. La Commissione considera soddisfacenti i
risultati dei negoziati e chiede al Consiglio: –
di autorizzare la firma, a nome dell’Unione europea
e dei suoi Stati membri, e l’applicazione provvisoria di un protocollo di adesione
all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione
russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea. Il Parlamento europeo sarà invitato ad
approvare tale protocollo. 2014/0053 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo
dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione
russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo
207 e l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, visto l’atto di adesione della Repubblica di
Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 6,
paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione
della Repubblica di Croazia all’accordo di partenariato e di cooperazione che
istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Federazione russa, dall’altra[2]
(“l’accordo”) deve essere approvata tramite un protocollo allegato all’accordo.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione, a tale adesione
deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di
un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati
membri, e dei paesi terzi interessati. (2) Il 14 settembre 2012 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi
interessati[3].
I negoziati con la Federazione russa si sono conclusi con successo, come
confermato nello scambio di note del 24 settembre 2013. (3) Il protocollo deve essere
firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua
successiva conclusione. (4) La conclusione del protocollo
è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di
competenza della Comunità europea dell’energia atomica. (5) In considerazione dell’adesione
della Croazia all’Unione il 1° luglio 2013, il protocollo deve essere approvato
in via provvisoria a decorrere da tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma del protocollo dell’accordo di
partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è
autorizzata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della
conclusione del suddetto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con
riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai
negoziatori del medesimo. Articolo 3 Il protocollo è applicato in via provvisoria,
a norma del suo articolo 4, a decorrere dal 1° luglio 2013, in attesa
che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di
negoziati ai fini dell’adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l’Unione
europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o
organizzazioni internazionali, in vista dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio). [2] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. [3] Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di
negoziati ai fini dell’adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l’Unione
europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o
organizzazioni internazionali, in vista dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio). PROTOCOLLO
DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,
per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, Parti contraenti del trattato sull’Unione
europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in appresso “gli Stati
membri”, L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, da una
parte, E LA FEDERAZIONE RUSSA, dall’altra, in appresso denominate collettivamente “le
Parti”, CONSIDERANDO CHE l’accordo di partenariato e
di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, in appresso “l’accordo”,
è stato firmato a Corfù il 24 giugno 1994; CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011; CONSIDERANDO CHE, a norma dell’articolo 6,
paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di
Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica, l’adesione della Croazia all’accordo deve essere
approvata tramite un protocollo allegato al medesimo; VISTA l’adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea il 1° luglio 2013, HANNO
CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO
1 La Repubblica di Croazia aderisce all’accordo
in qualità di Parte. La Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla
stregua degli altri Stati membri, del testo dell’accordo e delle dichiarazioni
comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale
firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 21 maggio 1997,
entrato in vigore il 1° dicembre 2000, del protocollo dell’accordo del 27
aprile 2004, entrato in vigore il 1° marzo 2005, e del protocollo
dell’accordo del 23 aprile 2007, entrato in vigore il 1° maggio 2008.
ARTICOLO
2 Dopo la firma del presente protocollo, l’Unione
trasmette la versione in lingua croata dell’accordo, l’atto finale e tutti i
documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 21 maggio 1997,
del 27 aprile 2004 e del 23 aprile 2007, agli Stati membri e alla Federazione
russa. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente
protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente
articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara,
spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese,
croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese. ARTICOLO
3 Il presente protocollo costituisce parte
integrante dell’accordo. ARTICOLO
4 1. Il presente protocollo è approvato
dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano
reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea. 2. Il presente protocollo entra in
vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo
strumento di approvazione. 3. Il presente protocollo si applica in
via provvisoria dopo 15 giorni dalla data della firma. 4. Il presente protocollo si applica
alle relazioni tra le Parti nell’ambito dell’accordo a decorrere dalla data di
adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. ARTICOLO
5 Il presente protocollo è redatto in duplice
esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca,
inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese,
maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari
sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente
protocollo, Fatto a …, addì … PER L’UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA
ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI PER LA FEDERAZIONE RUSSA