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Document 52014PC0102

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

/* COM/2014/0102 final - 2014/0053 (NLE) */

52014PC0102

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea /* COM/2014/0102 final - 2014/0053 (NLE) */


RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea:

i)       proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

La presente proposta è presentata unitamente a una:

ii)      proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri;

iii)     raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione del protocollo, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Ai sensi dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, quest’ultima aderisce agli accordi internazionali, firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, è stato firmato il 24 giugno 1994. L’accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.

Una decisione del Consiglio del 14 settembre 2012[1] ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati per concludere i protocolli pertinenti. I negoziati con la Federazione russa si sono conclusi con successo. La Federazione russa e il SEAE hanno approvato il testo del protocollo nelle rispettive note verbali del 4 settembre e del 24 settembre. Questo scambio di note verbali, chiesto dalla Federazione russa, ha sostituito la sigla del protocollo.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’Unione europea a fornire la versione facente fede dell’accordo nella nuova lingua ufficiale dell’UE.

Il protocollo contiene una clausola in cui si specifica che l’accordo è modificato in seguito all’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013.

L’accordo di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa mira in particolare a promuovere il commercio e gli investimenti, compresi gli scambi di servizi di trasporto, e definisce un quadro per una cooperazione globale, esclusivamente economica, finanziaria e tecnica, in diversi settori. Secondo le basi giuridiche procedurali applicabili, il protocollo deve pertanto essere firmato e concluso dall’Unione europea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, da una parte, e degli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 212 del TFUE, dall’altra.

La Commissione considera soddisfacenti i risultati dei negoziati e chiede al Consiglio:

– di autorizzare la firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e l’applicazione provvisoria di un protocollo di adesione all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

Il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare tale protocollo.

2014/0053 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 207 e l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione della Repubblica di Croazia all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra[2] (“l’accordo”) deve essere approvata tramite un protocollo allegato all’accordo. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.

(2)       Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati[3]. I negoziati con la Federazione russa si sono conclusi con successo, come confermato nello scambio di note del 24 settembre 2013.

(3)       Il protocollo deve essere firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua successiva conclusione.

(4)       La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.

(5)       In considerazione dell’adesione della Croazia all’Unione il 1° luglio 2013, il protocollo deve essere approvato in via provvisoria a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è autorizzata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori del medesimo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma del suo articolo 4, a decorrere dal 1° luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati ai fini dell’adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l’Unione europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

[2]               GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

[3]               Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati ai fini dell’adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l’Unione europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in appresso “gli Stati membri”,

L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

da una parte,

E

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall’altra,

in appresso denominate collettivamente “le Parti”,

CONSIDERANDO CHE l’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, in appresso “l’accordo”, è stato firmato a Corfù il 24 giugno 1994;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’adesione della Croazia all’accordo deve essere approvata tramite un protocollo allegato al medesimo;

VISTA l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce all’accordo in qualità di Parte. La Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 21 maggio 1997, entrato in vigore il 1° dicembre 2000, del protocollo dell’accordo del 27 aprile 2004, entrato in vigore il 1° marzo 2005, e del protocollo dell’accordo del 23 aprile 2007, entrato in vigore il 1° maggio 2008.

ARTICOLO 2

Dopo la firma del presente protocollo, l’Unione trasmette la versione in lingua croata dell’accordo, l’atto finale e tutti i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 21 maggio 1997, del 27 aprile 2004 e del 23 aprile 2007, agli Stati membri e alla Federazione russa. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

ARTICOLO 4

1.           Il presente protocollo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

2.           Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

3.           Il presente protocollo si applica in via provvisoria dopo 15 giorni dalla data della firma.

4.           Il presente protocollo si applica alle relazioni tra le Parti nell’ambito dell’accordo a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Fatto a …, addì …

PER L’UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI

PER LA FEDERAZIONE RUSSA

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