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Document 52014PC0043

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE

/* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */

52014PC0043

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE /* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Dall’inizio della crisi finanziaria l’Unione europea (di seguito “l’Unione”) e i suoi Stati membri hanno attuato una profonda revisione della regolamentazione e della vigilanza finanziaria.

Nel settore bancario l’Unione ha avviato una serie di riforme per creare un sistema finanziario più sicuro, più solido, più trasparente e responsabile che lavori per l’economia e la società nel suo insieme. Resta un dato di fatto che il settore bancario dell’Unione è di vaste dimensioni sotto il profilo sia assoluto (42 900 miliardi di EUR) che relativo (circa il 350% del PIL dell’UE): vi sono singole grandi banche dell’Unione che in termini di attività hanno un valore grosso modo simile o vicino al PIL del paese di origine e pertanto sono ancora troppo grandi per fallire, troppo grandi per essere salvate e troppo complesse per risolverne le crisi.

In questo contesto, nel novembre 2011 il commissario Barnier ha annunciato l’istituzione di un gruppo di esperti di alto livello (HLEG) sotto la presidenza di Erkki Liikanen, governatore della Banca di Finlandia, con il mandato di valutare la necessità di una riforma strutturale del settore bancario dell’Unione[1]. Nell’ottobre 2012 il gruppo ha presentato una relazione nella quale indica come necessaria, a fianco delle riforme in atto, una ristrutturazione del settore bancario e raccomanda di introdurre l’obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione ad alto rischio in un soggetto giuridico distinto all’interno del gruppo bancario. La separazione sarebbe obbligatoria solo quando le attività in questione detenute dalle banche siano pari a una quota significativa della loro attività globale[2]. Il 3 luglio 2013 il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza una relazione di iniziativa intitolata “Riforma della struttura del settore bancario dell’UE”[3], in cui è auspicata l’adozione di misure di riforma strutturale a livello di Unione per rispondere alle preoccupazioni riguardanti le banche “troppo grandi per fallire”[4].

La presente proposta rappresenta una parte importante della risposta dell’Unione al dilemma delle banche “troppo grandi per fallire” ed intende impedire che nel sistema bancario dell’Unione si concretizzino i rischi residui non gestiti. Essa porrà un freno alla dilatazione artificiale dei bilanci delle banche, in particolare all’espansione delle attività di carattere puramente speculativo, riducendo in tal modo il rischio che i contribuenti debbano intervenire per salvare le banche in difficoltà e limitando i costi e la complessità delle misure di risoluzione delle crisi eventualmente necessarie. Essa è inoltre un importante complemento della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (“BRRD”)[5].

Le riforme strutturali non sono state finora presenti nel programma internazionale di riforme concordato dal G20. In un certo numero di giurisdizioni del mondo sono state tuttavia adottate o proposte misure di questo tipo. Negli ultimi anni alcuni Stati membri hanno avviato iniziative di riforma (Germania, Francia, Regno Unito e Belgio). Gli Stati Uniti hanno adottato recentemente la cosiddetta “regola Volcker”, che vieta alle banche l’attività di negoziazione per conto proprio. Le organizzazioni internazionali hanno inoltre chiesto un dibattito a livello mondiale sulle strutture bancarie e sui modelli di business. Visto il proliferare delle iniziative di riforma in materia, e al fine di evitare che in merito alle banche operanti a livello internazionale vengano adottate misure che si sovrappongono o sono tra loro incompatibili, in occasione dell’ultimo vertice di San Pietroburgo i leader del G20 hanno invitato il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) a valutare la coerenza internazionale e le implicazioni per la stabilità finanziaria mondiale delle riforme strutturali nel settore bancario. La presente proposta tiene debitamente conto delle iniziative di coordinamento internazionali emergenti e della necessità di prevenire le possibilità di arbitraggio regolamentare.

Il regolamento proposto è accompagnato e direttamente collegato ad un secondo regolamento proposto inteso ad affrontare un’altra fonte di contagio finanziario: vale a dire l’interconnessione tra i partecipanti al mercato, incluse le banche sistemiche, dovuta a legami opachi derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli. Il Libro verde sul sistema bancario ombra, presentato dalla Commissione il 19 marzo 2012[6], riconosce che il rafforzamento della regolamentazione bancaria potrebbe spingere una parte consistente delle attività bancarie al di là dei confini del sistema bancario tradizionale, ovvero nel “sistema bancario ombra” definito come il sistema di intermediazione creditizia che comporta entità ed attività esterne al normale sistema bancario[7]. Il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul sistema bancario ombra[8] in cui ha messo in luce l’esigenza di garantire una maggiore trasparenza della struttura e delle attività degli enti finanziari, nonché la necessità che le autorità di vigilanza siano a conoscenza del livello delle attività, ad esempio dei contratti di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di concessione di titoli in prestito, del sistema bancario ombra. Il 4 settembre 2013, nella sua comunicazione sul sistema bancario ombra[9], la Commissione ha sottolineato che il rafforzamento della trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, ad esempio dei contratti di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di concessione di titoli in prestito, di altre operazioni equivalenti e del reimpegno delle garanzie reali sarà essenziale per monitorare i rischi derivanti dall’interconnessione, dall’eccesso di leva finanziaria e dai comportamenti prociclici.

La parte restante della presente relazione si limita alla presentazione della proposta sulla separazione strutturale degli enti creditizi.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate in numerose occasioni. L’HLEG ha incontrato una serie di parti interessate nel corso del suo mandato e ha organizzato una consultazione pubblica destinata a banche, clienti corporate e clienti al dettaglio e alle loro associazioni[10]. Anche la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica delle parti interessate nell’ottobre 2012[11]. La riforma strutturale del settore bancario e la necessità di un’azione coordinata a livello di Unione sono state oggetto di discussione anche con gli Stati membri.

Nel corso della preparazione della valutazione d’impatto la Commissione ha organizzato nella primavera 2013 un’ulteriore consultazione pubblica delle parti interessate, nella quale invitava le banche a modellizzare l’impatto di diversi tipi di riforme strutturali[12]. Le 500 risposte alla consultazione hanno messo in evidenza le divisioni tra le banche, da un lato, e i consumatori e i soggetti finanziari diversi dalle banche dall’altro. Le prime si sono espresse a stragrande maggioranza contro la separazione strutturale, mentre i secondi erano in gran parte a favore. I pareri di altre categorie erano più equilibrati.

Nel marzo 2013 è stato istituito un gruppo direttivo interservizi sulla riforma strutturale delle banche, di cui fanno parte rappresentanti delle direzioni generali COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST, MARKT, SG, SJ, TAXUD e del CCR, che si è riunito in marzo, aprile e settembre 2013 e ha sostenuto il lavoro sulla valutazione d’impatto.

Il progetto di valutazione è stato presentato al comitato per la valutazione d’impatto (IAB) della Commissione il 19 settembre 2013 e discusso il 16 ottobre 2013. Il 18 ottobre 2013 l’IAB ha raccomandato in particolare: i) di migliorare la descrizione del problema e lo scenario di base; ii) di descrivere e spiegare meglio le opzioni di riforma; iii) di migliorare la valutazione degli impatti e la dimostrazione dell’efficacia delle opzioni di riforma scelte; iv) di presentare meglio i pareri delle parti in causa; e v) di aggiungere un glossario. I servizi della Commissione hanno ripresentato una valutazione d’impatto rivista il 18 dicembre 2013, unitamente ad un documento distinto nel quale spiegano all’IAB come sono state recepite le sue raccomandazioni. L’IAB ha successivamente emesso un parere positivo il 15 gennaio 2014, pur raccomandando ulteriori miglioramenti e chiedendo in particolare di rafforzare l’analisi della motivazione delle misure proposte, delle opzioni di riforma alternative, dell’impatto e dei pareri delle parti in causa per quanto riguarda le misure di riforma in materia di trasparenza introdotte soltanto nella valutazione finale. L’IAB ha inoltre raccomandato di rafforzare ulteriormente la presentazione delle opzioni di riforma strutturale e la valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle opzioni di riforma scelte. La versione finale della valutazione d’impatto ha notevolmente ampliato l’analisi delle misure di riforma in materia di trasparenza e ha esaminato ulteriormente le altre due raccomandazioni dell’IAB.

Per quanto riguarda i costi e i benefici complessivi della presente proposta, la valutazione d’impatto si è basata su un’analisi qualitativa e una modellizzazione quantitativa. Essa ha concluso che le sovvenzioni implicite sono notevoli, per quanto dipendano dalle dimensioni della banca e dal suo livello di interconnessione. Pur tenendo debitamente conto dei vantaggi derivanti dalla pluralità di modelli bancari esistenti in Europa, la presente proposta intende garantire il delicato equilibrio tra la prevenzione dei rischi sistemici e il finanziamento di una crescita economica sostenibile.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica e sussidiarietà

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l’instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno.

Norme uniformi sulla struttura delle banche rafforzeranno la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione, miglioreranno l’integrazione dei mercati finanziari, faciliteranno la risoluzione ordinata delle crisi e il risanamento del gruppo, potenzieranno la prestazione transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in altri Stati membri, ridurranno le distorsioni della concorrenza e impediranno l’arbitraggio regolamentare.

Alcuni Stati membri hanno proposto o adottato misure di riforma strutturale per il sistema bancario nazionale. Le incoerenze tra legislazioni nazionali che non perseguono gli stessi obiettivi politici in modo compatibile ed equivalente con i meccanismi previsti dal presente regolamento aumentano le probabilità di distorsione dei movimenti di capitale e delle decisioni di investimento. Senza un approccio a livello dell’Unione le banche saranno costrette ad adeguare la loro struttura e il loro funzionamento agli ordinamenti nazionali, rendendo il sistema ancora più complesso e frammentato.

Le incoerenze nelle legislazioni nazionali vanificherebbero altresì gli sforzi compiuti per disporre di un corpus unico di norme applicabili in tutto il mercato interno; inoltre pregiudicherebbero la creazione di un’Unione bancaria effettiva, in quanto ridurrebbero l’efficacia del meccanismo di vigilanza unico (SSM)[13] e del futuro meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM)[14]. Le incoerenze renderebbero anche la gestione degli istituti transfrontalieri più difficile e costosa.

L’armonizzazione a livello di Unione prevista dal presente regolamento può garantire che i gruppi bancari dell’Unione, molti dei quali operano in diversi Stati membri, siano disciplinati da un quadro comune di requisiti strutturali, che garantisca la parità di condizioni, riduca la complessità normativa, eviti costi indebiti di messa in conformità per le attività transfrontaliere, promuova l’ulteriore integrazione del mercato dell’Unione e contribuisca all’eliminazione delle possibilità di arbitraggio regolamentare.

In linea con l’obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno, lo Stato membro che ha già adottato norme che vietano agli enti creditizi che raccolgono i depositi dei privati cittadini e delle PMI di intraprendere attività di investimento per conto proprio e di possedere attività per la negoziazione può chiedere alla Commissione di accordare una deroga alle disposizioni di cui al capo III (“separazione di talune attività di negoziazione”) per gli enti creditizi soggetti alle norme nazionali compatibili con le disposizioni di tale capo. Ciò permetterebbe agli Stati membri che si ritiene abbiano già applicato misure “superequivalenti” di evitare di dover allineare a queste disposizioni del regolamento norme nazionali già efficaci, con i costi che ne conseguirebbero. Per non compromettere la finalità o il buon funzionamento del mercato interno, le norme nazionali devono perseguire gli stessi obiettivi della presente proposta e le disposizioni nazionali legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa devono assicurare che l’ente creditizio rispetti requisiti giuridicamente vincolanti compatibili con la presente proposta.

Il regolamento proposto tiene debitamente conto della rapida evoluzione dei mercati finanziari e dell’innovazione finanziaria, nonché dello sviluppo dei quadri di regolamentazione e di vigilanza dell’Unione. Al fine di assicurare una vigilanza effettiva e coerente e l’elaborazione di un corpus unico di norme nel settore bancario, la presente proposta assegna un ruolo importante all’Autorità bancaria europea (ABE). L’ABE sarà consultata dalle autorità competenti in sede di adozione di talune decisioni previste nella presente proposta, preparerà progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e presenterà relazioni alla Commissione. Ciò è particolarmente importante per le situazioni di cui agli articoli 9, 10, 13 e 21.

3.2.        Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del TUE, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Il regolamento proposto vieta ai grandi enti creditizi e ai gruppi bancari dell’Unione di svolgere attività di negoziazione per conto proprio e alcune attività collegate.

La separazione della proprietà è potenzialmente lo strumento di riforma strutturale più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di facilitare la risoluzione delle crisi e limitare l’azzardo morale, i conflitti di interessi e un’allocazione inefficiente del capitale e delle risorse. I benefici potenziali derivanti dal divieto delle attività di negoziazione per conto proprio sarebbero particolarmente elevati in termini di attenuazione dei rischi, della complessità, dell’interconnessione e dei conflitti di interesse. Tuttavia, alla luce delle sfide derivanti dalla difficoltà di distinguere tra attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione simili, in particolare l’attività di supporto agli scambi (market making), una definizione restrittiva delle attività soggette al divieto rafforza la proporzionalità della misura. L’esclusione delle piccole banche dall’ambito di applicazione del divieto è giustificata a causa degli effetti sproporzionati che esso potrebbe comportare qualora tali banche fossero costrette a cedere parti dei loro portafogli.

Il regolamento proposto impone inoltre all’autorità competente di procedere ad una verifica sistematica di talune altre attività, in particolare le attività di supporto agli scambi, gli investimenti e l’esercizio della funzione di promotore in cartolarizzazioni nonché la negoziazione di taluni prodotti derivati. Sono queste le attività individuate come le attività per le quali è particolarmente elevato il rischio che vengano svolte attività di negoziazione per conto proprio in violazione del divieto e che potrebbero causare rischi per la stabilità dell’ente creditizio di base e del sistema finanziario dell’Unione. All’autorità competente è concesso il potere di richiederne la separazione. Questo potere non si esplica tramite una misura generale: spetta all’autorità decidere caso per caso, utilizzando una serie di parametri armonizzati. Soltanto in determinate circostanze, quando i rischi superano i livelli da definire utilizzando parametri armonizzati, l’autorità competente è tenuta ad imporre la separazione. Questo approccio è considerato proporzionato, in quanto impone la separazione soltanto a determinate condizioni, e a seguito di un esame approfondito dell’impatto di tali attività sul profilo di rischio e sul comportamento dell’ente creditizio di base.

Il regolamento proposto è mirato a grandi enti creditizi e gruppi bancari. Dato che il suo scopo principale è far fronte ai rischi sistemici residui nel sistema finanziario dell’Unione, estendere le misure a tutti gli enti creditizi sarebbe sproporzionato e potrebbe portare a costi ingiustificati, in particolare per i piccoli enti creditizi.

Gli enti creditizi che si trovano al di sotto delle soglie della presente proposta di regolamento non sono soggetti alle misure strutturali previste. Gli Stati membri o le autorità competenti possono tuttavia decidere di imporre misure analoghe anche per gli enti creditizi più piccoli.

Il regolamento proposto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

3.3.        Spiegazione dettagliata della proposta

La presente sezione delinea brevemente le principali componenti del presente regolamento.

3.3.1.     Obiettivi e oggetto della separazione strutturale

Il regolamento proposto mira a rafforzare la stabilità finanziaria dell’Unione mediante la riforma strutturale delle grandi banche, completando in tal modo le riforme della regolamentazione finanziaria già intraprese a livello dell’Unione. L’articolo 1 delinea la finalità e gli obiettivi alla base della riforma.

L’articolo 2 definisce l’oggetto, che è quello di stabilire norme sulle modifiche strutturali da apportare alle banche “troppo grandi per fallire”, che impongono il divieto di negoziazione per conto proprio e la potenziale separazione di talune attività di negoziazione.

3.3.2.     Ambito di applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento proposto si applica alle banche che soddisfano taluni criteri e superano determinate soglie:

(1) gli obblighi si applicano alle banche europee considerate di importanza sistemica globale;

(2) gli obblighi si applicano alle banche che superano le seguenti soglie per tre anni consecutivi: a) le attività totali della banca superano i 30 miliardi di EUR[15]; e b) le attività e passività per la negoziazione totali della banca superano i 70 miliardi di EUR oppure il 10% delle sue attività totali.

Gli articoli 22 e 23 forniscono ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo delle attività di negoziazione (ai fini del riesame dell’autorità competente in vista di una possibile separazione dall’ente creditizio). Dato che le riforme strutturali sono incentrate sulle attività bancarie, l’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce che, per quanto riguarda i conglomerati finanziari, le attività delle imprese di assicurazione e delle imprese non finanziarie non devono essere incluse nel calcolo.

Il regolamento proposto si applicherà agli enti creditizi dell’Unione e alle loro imprese madri nell’UE, alle loro filiazioni e succursali, anche se situate in paesi terzi. Esso si applicherà anche alle succursali e filiazioni situate nell’Unione di banche aventi sede in paesi terzi. Questo ampio ambito di applicazione territoriale è motivato dall’esigenza di garantire condizioni eque ed evitare il trasferimento di attività al di fuori dell’Unione per eludere gli obblighi previsti dal regolamento. Le filiazioni estere di banche dell’Unione e le succursali situate nell’UE di banche estere potrebbero tuttavia essere esentate se soggette a norme equivalenti in materia di separazione delle attività (articoli 4 e 27). L’articolo 4, paragrafo 2, prevede un’altra possibilità di esenzione: alle autorità di vigilanza è riconosciuto il potere di esentare dalla separazione le filiazioni estere di gruppi aventi una struttura geografica decentrata autonoma, che perseguono una strategia di risoluzione delle crisi di tipo “Multiple Point of Entry”.

Applicando l’obbligo di separazione in tutto il gruppo societario mondiale indipendentemente dall’ubicazione geografica, è eliminata la possibilità per le banche di eludere la separazione spostando determinate attività al di fuori dell’Unione. Inoltre, abbinando all’ampio ambito di applicazione territoriale un regime di equivalenza per i paesi terzi si attenuano le possibili preoccupazioni extraterritoriali delle giurisdizioni dei paesi terzi. Imponendo alle banche estere di separare le loro operazioni nell’Unione, è garantita altresì la parità di condizioni nel mercato interno ed è pertanto minimizzato il rischio di concorrenza sleale.

3.3.3.     Divieto di attività di negoziazione per conto proprio (capo II)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento proposto stabilisce che un ente creditizio ed entità appartenenti allo stesso gruppo non devono svolgere attività di negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari e merci. Per quanto i dati omogenei a livello di Unione sulle attività bancarie specifiche siano scarsi, quelli disponibili indicano che l’attività di negoziazione per conto proprio rappresenta una parte limitata dei bilanci delle banche[16]. Dagli stessi dati emerge inoltre tuttavia che tali negoziazioni erano di livello significativo prima della crisi e che, in assenza di un intervento regolamentare, non vi è alcuna garanzia che non aumentino nuovamente in futuro.

È difficile definire le attività di negoziazione per conto proprio e distinguerle dalle attività di supporto agli scambi. A norma dell’articolo 5, punto 4, che definisce le negoziazioni per conto proprio in maniera restrittiva, sarebbero vietate le attività di desk, unità, divisioni o singoli trader dirette specificamente ad assumere posizioni per realizzare un profitto per conto proprio, senza alcuna connessione con l’attività al servizio della clientela o la copertura del rischio dell’entità.

L’articolo 6, paragrafo 2, chiarisce che gli enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, quali definiti agli articoli 3 e 4, non sono coperti da tale divieto laddove gestiscano strutture dedicate all’acquisto e alla vendita di strumenti del mercato monetario ai fini della gestione delle disponibilità liquide. Anche la negoziazione di titoli di Stato dell’Unione è esentata dal divieto (articolo 6, paragrafo 2, lettera a)) per prevenire possibili conseguenze negative in questi mercati di vitale importanza. Si tratta di un’esenzione speculare a quella di cui beneficiano le negoziazioni di titoli di Stato in relazione alla valutazione delle attività (articolo 8, paragrafo 2).

Sebbene in linea di principio il divieto di attività di negoziazione per conto proprio potrebbe estendersi a tutte le banche, si propone di applicarlo solo alle banche di cui all’articolo 3. Per impedire che il divieto venga aggirato, ad esempio acquisendo la proprietà o investendo in fondi speculativi, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dispone che le banche soggette al divieto di negoziazione per conto proprio non possano neppure investire o detenere azioni in fondi speculativi (o certificati/derivati ad essi connessi) o in entità che svolgono attività di negoziazione per conto proprio o che sono promotori di fondi speculativi. I fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria – soprattutto i fondi di private equity, per il venture capitale e per l’imprenditoria sociale – sono esentati da tale divieto in ragione del loro ruolo di sostegno al finanziamento dell’economia reale (articolo 6, paragrafo 3). Gli enti creditizi soggetti a questi divieti potranno continuare a fornire servizi bancari/di custodia ai fondi speculativi.

3.3.4.     Potenziale separazione di talune attività di negoziazione (capo III)

Le banche svolgono una serie di altre attività di negoziazione e di investment banking, inclusi le attività di supporto agli scambi, la concessione di prestiti a fondi per il venture capital e a fondi di private equity, l’investimento e l’esercizio della funzione di promotore in cartolarizzazioni rischiose, la vendita e la negoziazione di derivati, ecc. I gruppi bancari potranno continuare a svolgere tali attività a discrezione dell’autorità competente, la quale sarà tenuta ad esaminare le attività di negoziazione e avrà il potere (nonché l’obbligo in determinate circostanze) di imporre la separazione di un sottoinsieme di attività (attività di supporto agli scambi, cartolarizzazioni rischiose, derivati complessi) se sono superati alcuni parametri. L’obiettivo è evitare il rischio che le banche eludano il divieto di cui all’articolo 6 svolgendo attività di negoziazione per conto proprio in maniera nascosta e che le attività di negoziazione non vietate diventino troppo consistenti o ad alta leva finanziaria. Il principio fondamentale del regolamento proposto è che le entità che all’interno dei gruppi bancari effettuano la raccolta di depositi possono esercitare queste attività solo fintanto che l’autorità competente non decida che esse debbano essere svolte da un’entità distinta dedicata alla negoziazione.

3.3.4.1.  Attività soggette a separazione

Le attività di negoziazione sono definite all’articolo 8 in modo ampio come attività diverse dalla raccolta di depositi coperti da sistemi di garanzia dei depositi, dalla concessione di prestiti, dai servizi di pagamento al dettaglio e da un certo numero di altre attività. L’articolo 8, paragrafo 2, esenta inoltre i titoli di Stato dell’Unione dall’obbligo di essere oggetto di esame e dal potere di separazione. Tale esenzione è coerente con il fattore di ponderazione del rischio dello 0% attualmente previsto dal regolamento e dalla direttiva sui requisiti patrimoniali[17] (“CRR”/”CRDIV”). L’articolo 8, paragrafo 3, stabilisce tuttavia che mediante atti delegati la Commissione possa estendere la portata dell’esenzione ai titoli di amministrazioni di paesi terzi conformi a determinate condizioni.

3.3.4.2.  Obbligo di riesame delle attività

Il regolamento proposto imporrà alle autorità competenti di esaminare le attività di negoziazione delle banche che superano le soglie, con particolare attenzione a tre attività che o sono particolarmente affini alla negoziazione per conto proprio e pertanto offrono una potenziale “copertura” per tali attività (attività di supporto agli scambi) o hanno avuto un ruolo chiave durante la crisi finanziaria (attività di investimento e funzione di promotore in cartolarizzazioni rischiose e la negoziazione di derivati diversi da quelli espressamente autorizzati ai fini di una gestione prudente del rischio). Le autorità competenti valuteranno tali attività sulla base di alcuni parametri da adeguare sulla base dei dati della vigilanza. I parametri riguardano le dimensioni relative, l’effetto leva, la complessità, la redditività, il rischio di mercato connesso, nonché l’interconnessione (articolo 9, paragrafo 2). Per garantire che tali parametri siano misurati e applicati in maniera uniforme, l’articolo 9, paragrafo 4, affida all’ABE il compito di elaborare una norma tecnica di attuazione che verrà adottata dalla Commissione.

3.3.4.3.  Potere di separazione

L’articolo 10, paragrafo 1, stabilisce che le autorità competenti devono imporre la separazione se le attività di negoziazione delle banche (attività di supporto agli scambi, investimenti e funzione di promotore in cartolarizzazioni rischiose e la negoziazione di alcuni derivati) e i rischi collegati superano determinate soglie e soddisfano talune condizioni relative ai parametri. Se la banca dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che tali attività non pongono in pericolo la stabilità finanziaria dell’Unione, tenendo conto degli obiettivi del regolamento proposto, l’autorità competente può decidere di non imporne la separazione.

L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce che l’autorità competente può imporre la separazione di una particolare attività di negoziazione se ritiene che essa minacci la stabilità finanziaria della banca o dell’Unione, tenuto conto degli obiettivi del regolamento proposto.

L’autorità competente deve consultare l’ABE prima di prendere le decisioni di cui all’articolo 10 e deve comunicarle la sua decisione finale.

L’articolo 10, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare il livello da non superare per ciascun parametro e le condizioni per l’avvio della procedura, tra cui il numero di parametri che devono essere superati perché scatti l’obbligo di separazione. Inoltre alla Commissione viene conferito il potere di specificare quale tipo di cartolarizzazioni non sia considerato una minaccia per la stabilità finanziaria in base a un elenco di criteri e possa pertanto essere realizzato da un ente creditizio di base.

3.3.4.4.  Gestione dei rischi propri delle banche (“gestione delle disponibilità liquide”)

L’articolo 11, paragrafo 1, chiarisce che, qualora vi sia separazione, le banche che effettuano raccolta di depositi restano comunque autorizzate a gestire il proprio rischio. Tuttavia, considerando che la gestione delle disponibilità liquide può dare luogo ad attività di negoziazione per conto proprio e dato che la gestione della liquidità comporta l’assunzione di talune posizioni speculative, dovrebbero applicarsi alcune disposizioni di salvaguardia.

3.3.4.5.  Fornitura di servizi di gestione del rischio ai clienti

L’articolo 12 chiarisce che l’ente creditizio di base continua a poter vendere taluni prodotti di gestione del rischio (ad esempio i derivati) a clienti che non siano enti finanziari o bancari. La vendita di strumenti derivati ai clienti espone tuttavia la banca a più rischi, che potrebbero rendere più complessa la risoluzione delle sue crisi, e sarà pertanto soggetta a diversi gradi di salvaguardia e controllo. Per ovviare a tali rischi, è previsto che i derivati su tassi di interesse, cambi, crediti, quote di emissione e merci ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale possano essere venduti dall’ente creditizio di base a clienti non finanziari, imprese di assicurazione ed enti pensionistici aziendali o professionali, ma solo a copertura del rischio di tasso di interesse, di cambio e di credito, del rischio sulle posizioni in merci o del rischio inerente alle quote di emissione ed entro i massimali per il conseguente rischio di posizione. Il riconoscimento di taluni derivati incoraggia inoltre le banche a standardizzarli ed è pertanto in linea con gli obiettivi politici del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (“EMIR”)[18].

3.3.4.6.  Norme sulla separazione delle attività di negoziazione

Se le predette attività di negoziazione di cui le autorità competenti impongono la separazione restano all’interno del gruppo bancario, devono essere trasferite ad un soggetto giuridico distinto (“entità dedicata alla negoziazione”). I legami giuridici, economici, di governance e operativi di tale soggetto con il resto del gruppo dovrebbero essere limitati per garantire che la separazione sia efficace. L’articolo 13, paragrafo 3, stabilisce che in caso di separazione il gruppo deve essere organizzato in sottogruppi funzionali omogenei costituiti da un lato dagli enti creditizi di base e dall’altro dalle entità dedicate alla negoziazione. L’articolo 13, paragrafi da 5 a 13, del regolamento proposto fissa le condizioni che si applicano per garantire una netta separazione in termini giuridici, economici, di governance e operativi. Dopo la separazione i requisiti prudenziali contenuti in tali articoli devono applicarsi su base individuale o subconsolidata ai rispettivi sottogruppi.

Inoltre l’articolo 13, paragrafo 11, prevede deroghe al CRR per quanto riguarda l’esenzione da determinati requisiti per garantire che i requisiti prudenziali (fondi propri, liquidità ed informativa) si applichino su base subconsolidata ai rispettivi sottogruppi. I gruppi costituiti da società mutue e cooperative, istituti di risparmio o simili svolgono attività di negoziazione rischiose e pertanto sono soggetti ai requisiti della presente proposta. Tali enti hanno tuttavia un assetto proprietario ed una struttura economica molto specifici e svolgono un ruolo importante nel finanziamento dell’economia locale e regionale. Imporre alcune delle norme relative alla separazione potrebbe richiedere l’introduzione di cambiamenti di ampia portata della struttura organizzativa di tali entità. Se tali cambiamenti dovessero imporre loro di cambiare completamente la loro identità societaria potrebbero essere sproporzionati rispetto ai benefici. L’autorità competente può pertanto decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o diritti di voto in un’entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l’autorità competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l’ente creditizio di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi rischi.

Un altro aspetto fondamentale della separazione economica tra l’ente creditizio di base e l’entità dedicata alla negoziazione è rappresentato dalle restrizioni in materia di grandi esposizioni. Gli articoli da 14 a 17 stabiliscono di conseguenza norme al riguardo, che hanno per oggetto le esposizioni sia intra che extra-gruppo, sia individuali che aggregate.

3.3.4.7.  Piano di separazione

Prima dell’effettiva separazione delle attività di negoziazione, le banche interessate sono tenute a presentare un “piano di separazione” alle autorità competenti. L’articolo 18 dispone che il piano debba essere approvato dall’autorità competente, la quale ha la possibilità di imporre modifiche, se del caso, oppure definisce essa stessa un piano di separazione in caso di inazione della banca.

3.3.4.8.  Cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle crisi

La BRRD prevede che nell’ambito della pianificazione della risoluzione delle crisi le autorità di risoluzione delle crisi possano imporre alle banche l’obbligo di effettuare modifiche strutturali (ad esempio alla loro struttura giuridica e organizzativa) se ritengono che vi siano ostacoli all’effettiva risoluzione della crisi. Sebbene il regolamento proposto persegua una gamma più ampia di obiettivi oltre alla risoluzione delle crisi, è necessario garantire che le rispettive autorità siano in collegamento tra loro. L’articolo 19 prevede di conseguenza che se un’autorità competente decide di imporre la separazione deve comunicarlo alle autorità di risoluzione delle crisi (articolo 19, paragrafo 1) e tenere conto di qualsiasi loro valutazione in corso o preesistente sulla possibilità di risoluzione delle crisi ai sensi degli articoli 13 e 13 bis della BRRD. Allo stesso modo l’autorità di risoluzione delle crisi deve tener conto dell’eventuale comunicazione di una decisione di separazione da parte di un’autorità competente quando valuta la possibilità di risolvere la crisi di un ente.

3.3.4.9.  Attività vietate all’entità dedicata alla negoziazione

L’articolo 20 prevede che all’entità dedicata alla negoziazione sia vietato l’esercizio di talune attività. Si tratta della raccolta di depositi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi e della prestazione di servizi di pagamento al dettaglio quali definiti nella direttiva sui servizi di pagamento[19].

3.3.4.10.          Deroga

Considerando che il regolamento proposto stabilisce norme uniformi in merito alla finalità, agli obiettivi e agli strumenti della riforma strutturale delle banche nel mercato interno, l’articolo 21 prevede la possibilità di deroga agli obblighi di separazione di cui al capo III per gli enti creditizi soggetti a norme nazionali di effetto equivalente alle disposizioni di tale capo. La deroga sarà concessa dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato dopo che esso ha ottenuto il parere positivo dell’autorità competente responsabile per la vigilanza delle banche per le quali è richiesta la deroga. Per soddisfare i requisiti per l’ottenimento della deroga, le norme nazionali di rango primario devono essere state adottate prima del 29 gennaio 2014 e rispettare i criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1. Ciò significa che l’obiettivo delle norme nazionali, il loro ambito d’applicazione materiale e le disposizioni riguardanti la separazione giuridica, economica e di governance dell’ente che effettua la raccolta di depositi devono essere simili a quelli della proposta di regolamento.

3.3.5.     Conformità: entità e autorità competenti (capo V)

La maggior parte delle banche coperte dall’articolo 3 opera in diversi paesi tramite succursali o filiazioni. Esse sono pertanto soggette alla vigilanza di diverse autorità, sia nel paese di origine (impresa madre, filiazioni in diversi Stati membri) che nel paese ospitante (succursali). Al fine di garantire che le riforme strutturali siano applicate in modo efficace ed efficiente a livello di gruppo, l’articolo 26 dà l’ultima parola nelle decisioni di separazione strutturale all’autorità di vigilanza capofila responsabile per il gruppo consolidato. È questo l’approccio scelto da alcune proposte di riforma nazionali. Prima di prendere qualsiasi decisione, l’autorità di vigilanza capofila deve consultare l’autorità di vigilanza del paese di origine delle filiazioni significative del gruppo.

3.3.6.     Rapporti con i paesi terzi (capo VI)

L’articolo 27 prevede l’adozione di atti delegati riguardanti il riconoscimento dell’equivalenza delle riforme strutturali di paesi terzi che soddisfano determinate condizioni.

3.3.7.     Sanzioni e misure amministrative (capo VII)

Il capo VII riflette le politiche orizzontali vigenti nel settore dei servizi finanziari in materia di sanzioni e misure. Esso definisce un approccio comune in merito alle principali violazioni del regolamento proposto e stabilisce le sanzioni e le misure amministrative che le autorità competenti dovrebbero avere il potere di applicare per le principali violazioni.

3.3.8.     Relazioni e riesame (capo VIII)

L’adozione della presente proposta introdurrebbe la prima serie di norme di separazione strutturale applicabili alle banche a livello di Unione. È pertanto importante valutare se tali norme risultano un mezzo efficace ed efficiente per conseguire la finalità e gli obiettivi delle riforme strutturali. A tal fine l’ultimo capo delinea una serie di settori in cui la Commissione riesaminerà la disciplina in termini sia generali che specifici (articolo 34). Per esempio il riesame si concentrerà sull’applicazione delle soglie, l’applicazione e l’efficacia del divieto previsto dall’articolo 6, l’ambito delle attività soggette al riesame e l’idoneità e l’applicazione dei parametri.

3.3.9.     Calendario

Di seguito sono indicate le principali date relative all’adozione e all’attuazione delle disposizioni fondamentali della presente proposta, partendo dal presupposto che il testo definitivo del regolamento sarà adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro giugno 2015:

· la Commissione adotta gli atti delegati necessari per l’esecuzione delle disposizioni fondamentali entro il 1º gennaio 2016;

· l’elenco delle banche coperte e delle banche soggette a deroga è pubblicato entro il 1º luglio 2016 e successivamente ogni anno;

· il divieto della negoziazione per conto proprio entra in vigore il 1º gennaio 2017;

· le disposizioni relative alla separazione delle attività di negoziazione degli enti creditizi entrano in vigore il 1° luglio 2018.

4.           Incidenza sul bilancio

L’incidenza finanziaria e sul bilancio della presente proposta sono indicate nella scheda finanziaria legislativa allegata.

2014/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[20], visto il parere della Banca centrale europea[21],

sentito il garante europeo della protezione dei dati[22],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       il sistema finanziario dell’Unione comprende oltre 8 000 banche di dimensioni diverse e con varie strutture societarie e modelli di business, alcune delle quali appartengono a grandi gruppi che svolgono una gamma di attività molto estesa. Tali gruppi comprendono una rete complessa di soggetti giuridici e di relazioni intragruppo e sono strettamente collegati tra loro tramite l’assunzione e l’erogazione di prestiti interbancari e i mercati dei derivati. L’impatto dell’eventuale fallimento di questi grandi banche può essere estremamente diffuso e significativo.

(2)       La crisi finanziaria ha dimostrato l’interconnessione delle banche dell’Unione e il rischio che essa comporta per il sistema finanziario. Ne consegue che fino ad oggi risolvere le crisi bancarie è stato un compito arduo, che ha riguardato interi gruppi bancari e non solo le singole parti in dissesto e che si è dovuto ricorrere in misura significativa al sostegno pubblico.

(3)       Dall’inizio della crisi finanziaria l’Unione e i suoi Stati membri hanno avviato una revisione radicale della regolamentazione e della vigilanza bancaria, realizzando i primi passi verso l’Unione bancaria. Di fronte alla gravità della crisi finanziaria e alla necessità di assicurare che le crisi di tutte le banche possano essere risolte, occorreva valutare se erano necessarie altre misure per ridurre ulteriormente la probabilità e l’impatto del fallimento delle banche più grandi e più complesse. Un gruppo di esperti ad alto livello (“HLEG”) presieduto da Erkki Liikanen è stato incaricato di tale valutazione. Tale gruppo ha raccomandato di introdurre, per le banche più grandi e più complesse, l’obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione ad alto rischio trasferendole ad un soggetto giuridico distinto all’interno del gruppo bancario.

(4)       Il programma di riforme della regolamentazione bancaria in corso di attuazione rafforzerà in maniera significativa la resilienza sia delle singole banche che del settore bancario nel suo complesso. Tuttavia un sottogruppo limitato di gruppi bancari più grandi e più complessi dell’Unione continuano ad essere troppo grandi per fallire, troppo grandi per essere salvati e troppo complessi per la gestione, la vigilanza e la risoluzione delle crisi. Le riforme strutturali sono quindi un importante complemento alle altre iniziative e misure di regolamentazione, in quanto consentirebbero di affrontare più direttamente le problematiche della complessità intragruppo, delle sovvenzioni intragruppo e degli incentivi all’assunzione eccessiva di rischi. Un certo numero di Stati membri ha adottato o intende adottare misure per introdurre riforme strutturali dei rispettivi sistemi bancari.

(5)       Il 3 luglio 2013 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a prevedere un approccio basato su principi in materia di riforma strutturale del settore bancario europeo.

(6)       La base giuridica del presente regolamento è l’articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno.

(7)       Le incongruenze tra legislazioni nazionali che non perseguono gli stessi obiettivi in modo compatibile con i meccanismi previsti dal presente regolamento e con risultati equivalenti aumentano le probabilità che le decisioni dei partecipanti al mercato sui movimenti di capitale ne risentano negativamente; le divergenze normative e pratiche potrebbero infatti aumentare significativamente i costi operativi degli enti creditizi operanti a livello transfrontaliero determinando un’allocazione meno efficiente delle risorse e del capitale rispetto ad una situazione in cui le norme vigenti sono simili e coerenti. Per le stesse ragioni, quando i partecipanti al mercato decidono dove e come prestare servizi finanziari transfrontalieri, l’esistenza di norme diverse e incoerenti sarà uno svantaggio di cui terranno conto e che potrebbe anche involontariamente incentivare l’arbitraggio geografico. La circolazione dei capitali e la prestazione di servizi transfrontalieri sono elementi essenziali per il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione. Senza un’impostazione comune a livello di Unione gli enti creditizi saranno costretti ad adeguare la loro struttura e le loro operazioni in funzione del paese in cui operano, rendendo il sistema ancora più complesso e frammentato.

(8)       La discrepanza tra le legislazioni nazionali vanifica altresì gli sforzi di introdurre un corpus unico di norme applicabile in tutto il mercato interno. Una tale evoluzione avrebbe anche l’effetto di limitare l’efficacia del meccanismo di vigilanza unico[23] (SSM) in quanto la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe applicare agli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza un insieme di norme diverse e incoerenti, il che accrescerebbe i costi e la complessità della vigilanza. Le divergenze e le potenziali incompatibilità tra le legislazioni nazionali rendono inoltre più difficile e costosa la gestione degli enti creditizi transfrontalieri che sono tenuti a rispettare tali legislazioni. Analogamente il meccanismo unico di risoluzione delle crisi[24] (SRM) dovrebbe risolvere le crisi di enti creditizi soggetti a requisiti nazionali potenzialmente difformi per quanto riguarda la loro struttura organizzativa ed operativa.

(9)       L’armonizzazione a livello di Unione può garantire che i gruppi bancari dell’Unione, molti dei quali operano in diversi Stati membri, siano soggetti ad una disciplina comune in materia di requisiti strutturali, che consentirebbe di prevenire distorsioni della concorrenza, ridurre la complessità normativa, evitare costi indebiti di messa in conformità per le attività transfrontaliere, promuovere l’ulteriore integrazione del mercato dell’Unione e contribuire all’eliminazione delle possibilità di arbitraggio regolamentare.

(10)     In linea con l’obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere possibile concedere ad un ente creditizio la deroga alle disposizioni sulla separazione di talune attività di negoziazione se prima del 29 gennaio 2014 lo Stato membro ha adottato norme nazionali di rango primario (compreso il diritto derivato adottato successivamente) che vietano agli enti creditizi che raccolgono depositi da privati cittadini e da piccole e medie imprese (PMI) di negoziare investimenti per conto proprio e di possedere attività per la negoziazione. È opportuno pertanto che lo Stato membro abbia la facoltà di chiedere alla Commissione di accordare la deroga alle disposizioni sulla separazione di talune attività di negoziazione all’ente creditizio soggetto alle norme nazionali compatibili con tali disposizioni. Gli Stati membri che si sono già dotati di norme di rango primario i cui effetti sono equivalenti a quelli del presente regolamento e con esso compatibili potrebbero così evitare di dover allineare norme già efficaci. Per non compromettere l’obiettivo o il funzionamento del mercato interno, le norme nazionali e le relative disposizioni di applicazione, di esecuzione e di vigilanza devono poter garantire che gli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti alle disposizioni del presente regolamento e con esse compatibili. Spetterebbe all’autorità competente preposta alla vigilanza dell’ente creditizio soggetto alle norme nazionali in questione fornire un parere da accludere alla richiesta di deroga.

(11)     A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1024/2013[25] del Consiglio, la BCE ha il potere di assolvere i compiti di vigilanza collegati a cambiamenti strutturali richiesti ad enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell’Unione per le autorità competenti.

(12)     Il presente regolamento intende ridurre l’eccessiva assunzione di rischi e la rapida crescita dei bilanci, le difficoltà di risoluzione delle crisi, i problemi di monitoraggio, i conflitti di interesse, le distorsioni della concorrenza e una cattiva allocazione del capitale. Esso intende anche proteggere gli enti che svolgono attività che meritano una rete di sicurezza pubblica rispetto alle perdite derivanti da altre attività. Le norme necessarie dovrebbero pertanto contribuire a far sì che le banche si riconcentrino sul loro ruolo fondamentale di servizio all’economia reale, ed evitare che il capitale bancario sia allocato in misura eccessiva alla negoziazione a scapito dell’erogazione di prestiti all’economia non finanziaria.

(13)     Il presente regolamento si applicherà soltanto agli enti creditizi e ai gruppi con attività di negoziazione che superano le soglie stabilite nel regolamento stesso. Ciò è in linea con l’obiettivo di concentrarsi esplicitamente su un sottogruppo limitato di gruppi bancari più grandi e più complessi che nonostante gli altri atti legislativi restano troppo grandi per fallire, troppo grandi da salvare e troppo complessi da gestire e vigilare e perché ne possano essere risolte le crisi. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi soltanto agli enti creditizi ed ai gruppi dell’Unione che sono ritenuti di importanza sistemica globale o superano in termini di attività di negoziazione o di dimensione assoluta determinate soglie relative e assolute basate sulla contabilità. Gli Stati membri o le autorità competenti possono però decidere di imporre misure analoghe anche agli enti creditizi più piccoli.

(14)     L’ambito di applicazione territoriale del presente regolamento dovrebbe essere ampio in modo da impedire distorsioni della concorrenza e prevenire l’elusione. Tuttavia, se le filiazioni di imprese madri nell’UE situate in paesi terzi o le succursali UE di enti creditizi aventi sede in paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette a misure che, a giudizio della Commissione, hanno effetto equivalente a quelle contenute nel presente regolamento, dovrebbero essere esentate. Le autorità competenti dovrebbero avere altresì la facoltà di esentare le filiazioni estere di gruppi aventi l’impresa madre nell’UE se queste sono autonome e il loro fallimento avrebbe effetti limitati per il gruppo nel suo insieme.

(15)     Agli enti creditizi e alle entità appartenenti allo stesso gruppo dovrebbe essere vietato acquistare e vendere strumenti finanziari e merci per conto proprio, in quanto tale attività ha un valore aggiunto limitato o nullo per il bene pubblico ed è intrinsecamente rischiosa.

(16)     È difficile distinguere tra attività di negoziazione per conto proprio e attività di supporto agli scambi (market making). Per superare questa difficoltà, il divieto di attività di negoziazione per conto proprio dovrebbe essere limitato ai desk, alle unità, alle divisioni o ai singoli trader che si dedicano specificamente a tali attività. Le banche non dovrebbero poter eludere il divieto ricorrendo o beneficiando di investimenti in entità non bancarie che svolgono attività di negoziazione per conto proprio.

(17)     Per garantire che le entità soggette al divieto di negoziazione per conto proprio possano continuare a contribuire al finanziamento dell’economia, è opportuno autorizzarle ad investire nei fondi contenuti in un elenco chiuso, che dovrebbe comprendere i fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria, i fondi europei per il venture capital, i fondi europei per l’imprenditoria sociale e i fondi di investimento europei a lungo termine. Per assicurare che tali fondi non compromettano la sostenibilità e la solidità finanziaria degli enti creditizi che vi investono, è essenziale che i FIA chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria in cui gli enti creditizi possono investire siano gestiti da gestori di FIA autorizzati e sottoposti a vigilanza in conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[26], e che tali FIA siano stabiliti nell’Unione o in caso contrario che siano commercializzati nell’Unione secondo le norme di tale direttiva.

(18)     Le entità soggette al divieto di negoziazione per conto proprio dovrebbero essere autorizzate ad utilizzare il proprio capitale per effettuare investimenti nel quadro della gestione delle loro disponibilità liquide. La gestione delle disponibilità liquide dovrebbe essere un’attività la cui finalità è preservare il valore del capitale proprio ripartendo il rischio di credito tra molteplici controparti e massimizzandone la liquidità. Nel gestire la propria liquidità, le entità soggette al divieto della negoziazione per conto proprio non dovrebbero perseguire l’obiettivo di realizzare rendimenti superiori ai tassi del mercato monetario, utilizzando come parametro di riferimento il tasso di rendimento di un titolo di Stato di alta qualità a tre mesi.

(19)     Per attività equivalenti alle disponibilità liquide si intendono strumenti che di norma sono negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, i commercial paper, le accettazioni bancarie, le short-term note o le quote o le azioni dei fondi del mercato monetario regolamentati. In linea con il divieto delle vendite allo scoperto, un ente creditizio dovrebbe detenere le attività equivalenti alle disponibilità liquide prima di essere in grado di venderle.

(20)     Le politiche di remunerazione che incoraggiano l’eccessiva assunzione di rischi possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi delle banche. Integrando le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione vigenti in materia, le disposizioni in materia di remunerazione dovrebbero contribuire a prevenire l’elusione del divieto di attività di negoziazione per conto proprio. Analogamente dovrebbero limitare eventuali attività di negoziazione per conto proprio residue o nascoste svolte dagli enti creditizi di base nel quadro di una gestione prudente del rischio.

(21)     L’organo di amministrazione delle entità soggette al divieto di attività di negoziazione per conto proprio dovrebbe garantire il rispetto di tale divieto.

(22)     Oltre alla negoziazione per conto proprio, i grandi enti creditizi svolgono numerose altre attività di negoziazione, come le attività di supporto agli scambi, l’emissione, gli investimenti e la funzione di promotore in cartolarizzazioni rischiose o la strutturazione, l’organizzazione o l’esecuzione di operazioni in strumenti derivati complessi. Anche se spesso connesse ai servizi prestati ai clienti, tali attività di negoziazione possono dar adito a preoccupazioni. Considerando tuttavia la natura potenzialmente utile di tali attività, non dovrebbero essere soggette ad un divieto diretto, bensì dovrebbero restare oggetto di una valutazione ex post da parte dell’autorità competente e potenzialmente dell’obbligo di separazione dal resto delle attività del gruppo.

(23)     Se, in sede di valutazione delle attività di negoziazione, l’autorità competente conclude che esse superano determinati parametri in termini di dimensioni relative, leva finanziaria, complessità, redditività, rischio di mercato associato, nonché interconnessione, essa dovrebbe imporne la separazione dall’ente creditizio di base a meno che esso possa dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che tali attività non costituiscono una minaccia per la sua stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo complesso, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento.

(24)     Esistono preoccupazioni in particolare per quanto riguarda l’attività di supporto agli scambi. La risoluzione della crisi di una banca può essere ostacolata dalla presenza di attività di negoziazione e di un consistente portafoglio di strumenti finanziari all’interno di un grande gruppo bancario, in quanto in un processo di risoluzione delle crisi le singole posizioni di negoziazione sono trattate allo stesso modo a prescindere dal fatto che derivino da attività di supporto agli scambi per conto della clientela oppure da speculazioni. Inoltre, i market maker sono interconnessi con altri grandi gruppi bancari. Essi possono anche essere esposti ad un notevole rischio di controparte e il funzionamento pratico dell’attività di supporto agli scambi può variare in relazione ai diversi strumenti finanziari e modelli di mercato. Per tale ragione si dovrebbe prestare particolare attenzione a tali attività in sede di valutazione da parte dell’autorità competente.

(25)     Alcune attività che implicano cartolarizzazioni hanno portato gli enti creditizi ad accumulare rapidamente rischi, a concentrarli nel settore ad alto indebitamento (leveraged sector), ad accrescere in particolare l’affidamento al debito a breve termine tra gli intermediari finanziari e a rendere gli intermediari finanziari molto più interconnessi. Salvo se la cartolarizzazione soddisfa taluni criteri minimi per poter essere considerata di qualità elevata, gli enti creditizi restano esposti ad un rischio di liquidità significativo. Inoltre, gli investimenti in prodotti cartolarizzati rischiosi possono dar luogo ad un’interconnessione tra gli enti finanziari che ostacola una risoluzione ordinata e tempestiva delle crisi. Di conseguenza tali attività dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione in sede di valutazione da parte dell’autorità competente.

(26)     Per garantire un’effettiva separazione in termini giuridici, economici, di governance e operativi, gli enti creditizi di base e le entità dedicate alla negoziazione dovrebbero rispettare le norme in materia di capitale, liquidità e grandi esposizioni sulla base del sottogruppo funzionale. Essi dovrebbero avere una forte governance indipendente e organi di amministrazione separati.

(27)     I gruppi costituiti da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi hanno un particolare struttura proprietaria ed economica. Imporre alcune delle norme relative alla separazione potrebbe richiedere l’introduzione di cambiamenti di ampia portata della struttura organizzativa di tali entità, i cui costi potrebbero essere sproporzionati rispetto ai benefici. Nella misura in cui tali gruppi rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, l’autorità competente può pertanto decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o diritti di voto in un’entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l’autorità competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l’ente creditizio di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi rischi.

(28)     I limiti applicabili alle grandi esposizioni mirano a proteggere gli enti creditizi contro il rischio di subire perdite a causa di un’eccessiva concentrazione su un cliente o un gruppo di clienti connessi. L’applicazione di tali restrizioni tra le parti separate all’interno dell’ente creditizio o del gruppo, nonché tra l’ente creditizio di base e le entità esterne che svolgono attività di negoziazione, è parte integrante del presente regolamento. In ogni caso, nonostante i limiti alle singole grandi esposizioni, il loro valore aggregato può essere comunque considerevole. Tali limiti dovrebbero pertanto essere integrati da un limite al valore aggregato delle grandi esposizioni. Al fine di limitare l’applicazione della rete di sicurezza pubblica alle attività oggetto di separazione e distinguere chiaramente le attività di un’entità dedicata alla negoziazione da quelle dell’ente creditizio di base, è opportuno vietare alle entità dedicate alla negoziazione di raccogliere depositi coperti dal sistema di garanzia. Tale divieto non dovrebbe impedire lo scambio di garanzie reali strettamente legate alle loro attività di negoziazione. Tuttavia, al fine di non chiudere una fonte supplementare di credito, occorre consentire all’entità dedicata alla negoziazione di concedere crediti a tutti i clienti. Inoltre, si dovrebbe prevedere che l’entità dedicata alla negoziazione possa fornire servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento all’ingrosso, ma non servizi di pagamento al dettaglio.

(29)     Indipendentemente dalla separazione, l’ente creditizio di base dovrebbe avere la facoltà di gestire il proprio rischio. Alcune attività di negoziazione dovrebbero pertanto essere autorizzate nella misura in cui siano mirate alla gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding) dell’ente creditizio di base e non sollevino preoccupazioni per la sua stabilità finanziaria. Nella stessa ottica, gli enti creditizi di base dovrebbero essere in grado di fornire ai loro clienti alcuni servizi di gestione del rischio indispensabili. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire senza esporre l’ente creditizio di base a inutili rischi e senza mettere a repentaglio la sua stabilità finanziaria. Le attività di copertura ammissibili ai fini della gestione prudente del proprio rischio e della prestazione di servizi di gestione del rischio ai clienti possono, ma non necessariamente devono, essere contabilizzate secondo le norme sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura degli International Financial Reporting Standard.

(30)     Per rafforzare l’efficacia del processo decisionale previsto dal presente regolamento e per garantire nella misura più ampia possibile che vi sia coerenza tra le misure strutturali imposte ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva [BRRD] e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[27], le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero cooperare strettamente in tutte le circostanze sulla base dei poteri loro conferiti dal diritto pertinente dell’Unione. Il dovere di cooperazione dovrebbe coprire tutte le fasi della procedura che porta alla decisione definitiva dell’autorità competente di imporre misure strutturali.

(31)     La separazione ha un notevole impatto sulla struttura giuridica, organizzativa ed operativa dei gruppi bancari. Per assicurare che essa sia attuata in modo effettivo ed efficace e per evitare che avvenga lungo confini geografici, occorre che le decisioni siano prese a livello di gruppo dall’autorità di vigilanza su base consolidata, dopo aver consultato le autorità competenti delle filiazioni più importanti del gruppo bancario, se del caso.

(32)     Al fine di promuovere la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutti i partecipanti al mercato, l’Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe pubblicare e mantenere aggiornato sul suo sito web l’elenco degli enti creditizi e dei gruppi soggetti agli obblighi riguardanti il divieto di attività di negoziazione per conto proprio e la separazione di talune attività di negoziazione.

(33)     Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale e per l’applicazione del presente regolamento richiede il trattamento di dati personali, tali dati dovrebbero essere pienamente tutelati dal quadro giuridico dell’Unione. In particolare, i dati personali dovrebbero essere conservati dall’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati[28].

(34)     La separazione comporta cambiamenti della struttura giuridica, organizzativa e operativa dei gruppi bancari interessati che a loro volta provocano dei costi. Al fine di limitare il rischio che tali costi siano trasferiti ai clienti e concedere agli enti creditizi il tempo necessario per dare esecuzione in maniera ordinata ad una decisione di separazione, la separazione non dovrebbe essere immediatamente applicabile al momento dell’entrata in vigore del regolamento, bensì dovrebbe applicarsi a decorrere dal [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

(35)     La prestazione della totalità o di una parte dei servizi o attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale da parte di diverse entità di cui al presente regolamento, a seguito di cambiamenti strutturali imposti ad enti creditizi grandi, complessi e interconnessi, dovrebbe avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Se il presente regolamento prevede ulteriori restrizioni alla capacità di tali entità di prestare servizi di investimento rispetto a quelle definite nella direttiva 2004/39/CE, è opportuno che prevalgano le disposizioni del presente regolamento. La prestazione di tali servizi o attività di investimento è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, ad eccezione che per gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE.

(36)     La Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi al fine di esplorare soluzioni di assistenza reciproca per garantire la coerenza tra le disposizioni del presente regolamento e gli obblighi vigenti nei paesi terzi. A tal fine la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo, comprese le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa, è equivalente al presente regolamento.

(37)     Per assicurare l’osservanza da parte delle entità soggette al presente regolamento degli obblighi da esso derivanti e per assicurare che ricevano un trattamento analogo in tutta l’Unione, dovrebbero essere previste sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e misure amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri per l’applicazione, pubblicazione, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative.

(38)     Al fine di specificare gli obblighi di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE per quanto concerne i seguenti elementi non essenziali: ampliare l’elenco dei tipi di titoli di amministrazioni pubbliche che non dovrebbero essere vietati ai sensi dell’articolo 6 e che le autorità competenti non devono controllare o prendere in considerazione in vista di una possibile separazione; fissare i limiti e le condizioni pertinenti alle quali un’autorità competente deve presumere che alcune attività di negoziazione debbano essere separate; ampliare l’elenco degli strumenti autorizzati per la gestione del rischio proprio dell’ente creditizio; ampliare l’elenco degli strumenti che un ente creditizio può negoziare per gestire i rischi dei clienti; calcolare il limite oltre il quale i derivati non possono essere venduti né iscritti nel bilancio di un ente creditizio di base; le grandi esposizioni e la portata del riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; modificare le componenti del concetto di “attività di negoziazione” utilizzate per stabilire le condizioni di applicazione del capo II e del capo III del presente regolamento; specificare i tipi di cartolarizzazioni che non costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria di un ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione; i criteri di valutazione dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(39)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni degli articoli 21 e 27, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(40)     È opportuno che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l’armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’ABE, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche, l’ABE dovrebbe garantire l’applicazione di procedure amministrative e di segnalazione efficienti.

(41)     È opportuno che, mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], la Commissione adotti norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE per quanto riguarda la metodologia di misurazione e applicazione dei parametri relativi al calcolo della soglia oltre la quale dovrebbe avere luogo la separazione delle attività di negoziazione. La Commissione e l’ABE dovrebbero garantire che tali norme possano essere applicate da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all’ampiezza e alla complessità di tali enti e delle loro attività.

(42)     Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del TFUE e in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE per quanto riguarda la metodologia per il calcolo dell’importo delle attività di negoziazione svolte da enti creditizi e gruppi, il modello uniforme di comunicazione dell’importo totale e delle componenti delle attività di negoziazione di enti creditizi e imprese madri nell’UE e la determinazione delle procedure e delle forme di scambio di informazioni con l’ABE sulle sanzioni.

(43)     In ottemperanza al principio di proporzionalità, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di enti creditizi grandi, complessi e interconnessi è necessario ed appropriato stabilire norme sul divieto dell’attività di negoziazione per conto proprio e sulla separazione di alcune attività di negoziazione. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(44)     La libertà d’impresa conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali è riconosciuta dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito “la Carta”). Ciascuna persona all’interno dell’Unione ha il diritto di avviare o proseguire un’attività senza essere sottoposto a discriminazioni o restrizioni inutili. Inoltre, il diritto alla proprietà di azioni è protetto dall’articolo 17 della Carta. Gli azionisti hanno il diritto di possedere, utilizzare e cedere i beni di loro proprietà e di non essere privati di tali beni contro la loro volontà. Il divieto di attività di negoziazione per conto proprio e la separazione di talune attività di negoziazione previsti dal presente regolamento possono pregiudicare la libertà d’impresa, nonché i diritti di proprietà degli azionisti, che in tale situazione non possono disporre liberamente dei loro beni.

(45)     Le limitazioni in materia di libertà d’impresa e diritti degli azionisti dovrebbero essere conformi all’articolo 52 della Carta. L’interferenza nei diritti non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza il divieto o la separazione delle attività di negoziazione dovrebbero essere imposti soltanto quando siano nell’interesse pubblico in quanto promuovono il buon funzionamento del mercato bancario dell’Unione e la stabilità finanziaria. Agli azionisti interessati da tali provvedimenti non dovrebbe essere impedito di far valere gli altri loro diritti legali, quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(46)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa e il rispetto del principio ne bis in idem. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(47)     Per garantire alle entità interessate dal divieto della negoziazione per conto proprio il tempo necessario per conformarvisi, il presente regolamento prevede che il divieto si applichi [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento]. Analogamente, le procedure previste dal presente regolamento riguardo alle disposizioni che danno luogo ad una decisione dell’autorità competente che impone la separazione delle attività di negoziazione dall’ente creditizio di base e le procedure da applicare ai gruppi in seguito all’adozione di tale decisione sono complesse e richiedono tempo non solo per la loro applicazione, ma anche perché le misure possano essere attuate in maniera responsabile e sostenibile. È quindi opportuno che tali disposizioni si applichino [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento mira a prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di entità grandi, complesse e interconnesse del sistema finanziario, in particolare enti creditizi, e a conseguire i seguenti obiettivi:

(a) ridurre l’eccessiva assunzione di rischio all’interno dell’ente creditizio;

(b) eliminare conflitti di interessi significativi tra le varie parti dell’ente creditizio;

(c) evitare la cattiva allocazione delle risorse e incoraggiare l’erogazione di prestiti all’economia reale;

(d) contribuire a garantire condizioni di concorrenza non falsate per tutti gli enti creditizi nell’ambito del mercato interno;

(e) ridurre l’interconnessione nel settore finanziario che comporta il rischio sistemico;

(f) facilitare modalità efficaci di gestione, monitoraggio e vigilanza dell’ente creditizio;

(g) agevolare la risoluzione ordinata delle crisi e il risanamento del gruppo.

Articolo 2

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

(a) il divieto della negoziazione per conto proprio;

(b) la separazione di talune attività di negoziazione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

(a) agli enti creditizi o alle imprese madri nell’UE, comprese tutte le relative succursali e filiazioni indipendentemente dal luogo in cui siano ubicate, qualora siano identificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale in applicazione dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE;

(b) alle seguenti entità che abbiano per tre anni consecutivi attività totali di almeno 30 miliardi di EUR e attività di negoziazione pari ad almeno 70 miliardi di EUR o al 10% delle loro attività totali:

i)       enti creditizi stabiliti nell’Unione che non siano né imprese madri né filiazioni, comprese tutte le relative succursali a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

ii)      imprese madri nell’UE, comprese tutte le succursali e filiazioni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate, qualora una delle entità del gruppo sia un ente creditizio stabilito nell’Unione;

iii)     succursali UE di enti creditizi stabiliti in paesi terzi.

Articolo 4

Esclusione dall’ambito di applicazione

2.           Il presente regolamento non si applica:

(a) alle succursali UE di enti creditizi stabiliti in paesi terzi se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente conformemente all’articolo 27, paragrafo 1;

(b) alle filiazioni di imprese madri nell’UE stabilite in paesi terzi se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente conformemente all’articolo 27, paragrafo 1;

(c) alle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE.

3.           In aggiunta al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può esentare dagli obblighi di cui al capo III le filiazioni di imprese madri nell’UE stabilite in paesi terzi in cui non vi sono norme giudicate equivalenti a quelle di cui agli articoli da 10 a 16 e all’articolo 20, se tale autorità ha accertato che:

(a) vi è una strategia di risoluzione delle crisi concordata tra l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo nell’Unione e l’autorità del paese terzo ospitante;

(b) la strategia di risoluzione delle crisi per la filiazione dell’impresa madre nell’UE stabilita in un paese terzo non ha un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono stabilite l’impresa madre nell’UE e altre entità del gruppo.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1.           “ente creditizio”: l’ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[31];

2.           “gruppo”: un’impresa madre e le sue filiazioni;

3.           “risoluzione della/delle crisi”: la risoluzione della/delle crisi quale definita all’articolo 2, punto 1, della direttiva [BRRD];

4.           “negoziazione per conto proprio”: impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all’unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l’attività effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell’entità dovuto all’attività effettiva o prevista per conto del cliente, tramite l’utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente all’assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web;

5.           “impresa madre nell’UE”: impresa madre situata in uno Stato membro che non sia filiazione di un’altra impresa situata in uno Stato membro;

6.           “filiazione”: l’impresa figlia quale definita all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32];

7.           “autorità competente”: l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

8.           “ente”: l’ente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

9.           “impresa madre”: l’impresa madre quale definita all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE, che può essere un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista e una società di partecipazione mista;

10.         “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari quali definiti all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

11.         “organo di amministrazione”: l’organo di gestione quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE o l’organo equivalente quando l’entità in questione non è un ente;

12.         “attività di supporto agli scambi (market making)”: impegno di un ente finanziario a provvedere alla liquidità del mercato su base regolare e continuativa, comunicando quotazioni di acquisto e di vendita con riferimento ad un determinato strumento finanziario o, nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo gli ordini avviati da clienti o in seguito a richieste di negoziazione di clienti, ma in entrambi i casi senza essere esposto ad un rischio di mercato rilevante;

13.         “promotore”: il promotore quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;

14.         “cartolarizzazione”: la cartolarizzazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;

15.         “negoziazione di derivati”: acquisto o vendita di derivati;

16.         “ente creditizio di base”: ente creditizio che quanto meno raccoglie depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE[33];

17.         “merce”: la merce quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione[34];

18.         “entità del gruppo”: soggetto giuridico facente parte di un gruppo;

19.         “soggetto finanziario”: soggetto che rientra in una delle seguenti categorie:

– soggetti del settore finanziario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013;

– fondi di investimento alternativi (FIA) di tipo chiuso che non ricorrono alla leva finanziaria quali definiti nella direttiva 2011/61/UE se tali FIA sono stabiliti nell’Unione o, in caso contrario, sono commercializzati nell’Unione conformemente all’articolo 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[35], fondi per il venture capital qualificati quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], fondi qualificati per l’imprenditoria sociale quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013[37] e FIA autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) conformemente al regolamento (UE) n. [XXX/XXXX][38];

– OICVM quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE[39];

– società veicolo per la cartolarizzazione quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013;

20.         “PMI”: impresa che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

21.         “attività di investimento per conto proprio”: acquisto, vendita, sottoscrizione o collocamento di titoli o investimenti su base contrattuale per conto proprio;

22.         “autorità di vigilanza su base consolidata”: autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del regolamento (UE) n. 575/2013 su un’impresa madre nell’UE e sulle sue filiazioni.

CAPO II

Attività vietate

Articolo 6

Divieto di talune attività di negoziazione

1.           Le entità di cui all’articolo 3 non possono:

(a) svolgere attività di negoziazione per conto proprio;

(b) con capitale proprio o preso a prestito e all’unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio:

i)       acquisire o detenere quote o azioni di FIA quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii)      investire in strumenti derivati, certificati, indici o qualsiasi altro strumento finanziario il cui rendimento è collegato ad azioni o quote di FIA;

iii)     detenere quote o azioni di un’entità che svolge attività di negoziazione per conto proprio o acquisisce quote o azioni di FIA.

2.           Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica:

(a) agli strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali di Stati membri o da entità di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b) se un’entità di cui all’articolo 3 soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)       utilizza il proprio capitale nel quadro dei suoi processi di gestione delle disponibilità liquide;

ii)      detiene, acquista, vende o acquisisce o cede in altro modo esclusivamente disponibilità liquide o attività equivalenti. Le attività equivalenti alle disponibilità liquide devono essere investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del capitale proprio, prontamente convertibili in una quantità nota di denaro, soggetti a un rischio non significativo di variazione di valore, di durata non superiore a 397 giorni e con un rendimento non superiore al tasso di rendimento di un titolo di Stato di tre mesi di qualità elevata.

3.           Le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). non si applicano ai FIA di tipo chiuso che non ricorrono alla leva finanziaria quali definiti nella direttiva 2011/61/UE se tali FIA sono stabiliti nell’Unione o, in caso contrario, sono commercializzati nell’Unione conformemente all’articolo 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE, ai fondi per il venture capital qualificati quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013, ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 e ai FIA autorizzati come ELTIF conformemente al regolamento (UE) n. [XXX/XXXX].

4.           L’organo di amministrazione di ciascuna entità di cui all’articolo 3 garantisce che gli obblighi previsti al paragrafo 1 siano rispettati.

5.           Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano a decorrere da [OP: inserire la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

6.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per esentare dal divieto di cui al paragrafo 1, lettera a):

(a) gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), emessi da amministrazioni di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b) gli strumenti finanziari emessi dalle amministrazioni regionali degli Stati membri alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Norme sulla remunerazione

Fatte salve le norme in materia di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, la politica di remunerazione delle entità di cui all’articolo 3 è concepita e attuata in modo tale da non incoraggiare o ricompensare, direttamente o indirettamente, l’esecuzione di attività vietate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, da parte di qualsiasi membro del personale.

CAPO III

Separazione di talune attività di negoziazione

Articolo 8

Ambito delle attività

1.           Ai fini del presente capo si intendono per attività di negoziazione attività diverse dalle seguenti:

(a) raccolta di depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[40];

(b) operazioni di prestito, ivi inclusi credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting);

(c) leasing finanziario;

(d) servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[41];

(e) emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (come travellers’ cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nella lettera d);

(f) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking, custodia e amministrazione di valori mobiliari;

(g) servizi di informazione commerciale;

(h) affitto di cassette di sicurezza;

(i) emissione di moneta elettronica.

2.           Gli obblighi del presente capo non si applicano all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali di Stati membri o da entità di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 al fine di esentare strumenti finanziari

(a) diversi da quelli di cui al paragrafo 2 emessi da amministrazioni di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b) emessi da amministrazioni regionali di Stati membri alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 9

Obbligo di esame delle attività

1.           L’autorità competente valuta le attività di negoziazione, in particolare le attività di supporto agli scambi, gli investimenti e la funzione di promotore in cartolarizzazioni, nonché le negoziazioni di derivati diversi da quelli ammessi a norma degli articoli 11 e 12 delle seguenti entità:

(a) enti creditizi di base stabiliti nell’Unione che non siano né imprese madri né filiazioni, comprese tutte le relative succursali a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

(b) imprese madri nell’UE, comprese tutte le succursali e filiazioni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate, qualora una delle entità del gruppo sia un ente creditizio di base stabilito nell’Unione;

(c) succursali UE di enti creditizi stabiliti in paesi terzi.

2.           Nell’eseguire la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente utilizza i seguenti parametri:

(a) l’entità relativa delle attività per la negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e le attività totali;

(b) l’effetto leva delle attività per la negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e il capitale primario di classe 1;

(c) l’importanza relativa del rischio di controparte, misurata dividendo il valore equo dei derivati per il totale delle attività per la negoziazione;

(d) la complessità relativa dei derivati per la negoziazione, misurata dividendo le attività derivate per la negoziazione di livello 2 e di livello 3 per i derivati per la negoziazione e le attività per la negoziazione;

(e) la consistenza relativa delle entrate dell’attività di negoziazione, misurata dividendo tali entrate per le entrate nette totali;

(f) l’importanza relativa del rischio di mercato, misurata calcolando la differenza tra attività e passività per la negoziazione in valore assoluto e dividendola per la media semplice tra attività e passività per la negoziazione;

(g) l’interconnessione, misurata con la metodologia di cui all’articolo 131, paragrafo 18, della direttiva 2013/36/UE;

(h) il rischio di credito e di liquidità derivanti dagli impegni e dalle garanzie fornite dall’ente creditizio di base.

3.           L’autorità competente conclude la sua valutazione entro il [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] e successivamente procede a valutazioni su base regolare, almeno una volta all’anno.

4.           L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di misurazione dei parametri e, se del caso, i dettagli dei parametri di cui al paragrafo 2 e della loro misurazione sulla base di dati prudenziali. I progetti di norme tecniche di regolamentazione forniscono inoltre all’autorità competente una metodologia che garantisca modalità uniformi di misurazione e applicazione dei parametri.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 1 mese dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 10

Potere dell’autorità competente di imporre ad un ente creditizio di base di non svolgere determinate attività

1.           Qualora l’autorità competente concluda che, sulla base della valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, i limiti e le condizioni relativi ai parametri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), e specificati nell’atto delegato di cui al paragrafo 5 sono rispettati e perciò ritenga che vi sia una minaccia per la stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla conclusione di detta valutazione essa avvia la procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma.

2.           Quando i limiti e le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, l’autorità competente può comunque dare inizio alla procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, terzo comma, se conclude, sulla base della valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che attività di negoziazione, ad eccezione delle negoziazioni di derivati diversi da quelli consentiti a norma degli articoli 11 e 12, svolte dall’ente creditizio di base rappresentano una minaccia per la sua stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 1.

3.           L’autorità competente comunica le sue conclusioni di cui al paragrafo 1 o 2 all’ente creditizio di base e gli fornisce l’opportunità di presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla data della comunicazione.

A meno che l’ente creditizio di base dimostri, entro il termine di cui al primo comma e con soddisfazione dell’autorità competente, che le ragioni che hanno portato alle conclusioni non sono giustificate, l’autorità competente adotta nei suoi confronti una decisione e gli impone di non svolgere le attività di negoziazione specificate in tali conclusioni. L’autorità competente indica i motivi della sua decisione e li rende pubblici.

Ai fini del paragrafo 1, anche quando l’autorità competente decide di consentire all’ente creditizio di base di svolgere tali attività di negoziazione indica i motivi di tale decisione e li rende pubblici.

Ai fini del paragrafo 2, quando l’autorità competente decide di consentire all’ente creditizio di base di svolgere attività di negoziazione, adotta a tale fine una decisione nei suoi confronti.

Prima di adottare qualsiasi decisione di cui al presente paragrafo, l’autorità competente consulta l’ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sul potenziale impatto di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell’Unione e sul funzionamento del mercato interno. L’autorità competente informa inoltre l’ABE della sua decisione finale.

L’autorità competente adotta la decisione finale entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni scritte di cui al primo comma.

4.           Le decisioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, sono soggette a riesame da parte dell’autorità competente ogni 5 anni.

5.           Entro il [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 6 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 35 per:

(a) specificare per quanto riguarda i parametri:

(a) il limite pertinente per ciascuno dei parametri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) ad h), oltre il quale il livello di rischio dell’attività di negoziazione in questione è considerato individualmente significativo;

(ii) le condizioni, incluso il numero di parametri che devono superare il limite pertinente e in quale combinazione, perché l’autorità competente avvii la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

(iii) la specificazione delle condizioni di cui al punto ii) comprende l’indicazione del livello del rischio significativo aggregato dell’attività di negoziazione interessata derivante dal fatto che diversi parametri superano i limiti pertinenti di cui al punto i);

(b) specificare quale tipo di cartolarizzazione non è considerato una minaccia per la stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme con riferimento a ciascuno dei seguenti aspetti:

i)       le caratteristiche strutturali, come la trasformazione delle scadenze incorporate e la semplicità della struttura;

ii)      la qualità delle attività sottostanti e le caratteristiche delle relative garanzie reali;

iii)     le caratteristiche in materia di quotazione e trasparenza della cartolarizzazione e delle attività sottostanti;

iv)     la robustezza e la qualità dei processi di collocamento.

Articolo 11

Gestione prudente del proprio rischio

1.           L’ente creditizio di base che è stato oggetto di una decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, può svolgere attività di negoziazione nella misura in cui l’unica finalità perseguita è la gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding).

Nel quadro della gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding), per coprire il rischio globale del suo bilancio l’ente creditizio di base può utilizzare solo derivati su tassi di interesse, su cambi e su crediti ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale. L’ente creditizio di base dimostra all’autorità di vigilanza competente che l’attività di copertura è finalizzata a ridurre, e riduce o attenua significativamente, in modo documentabile, rischi specifici e identificabili di posizioni individuali o aggregate dell’ente.

2.           Fatte salve le norme in materia di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, la politica di remunerazione applicabile al personale dell’ente creditizio di base incaricato delle attività di copertura:

(a) mira a prevenire attività di negoziazione per conto proprio residue o nascoste, anche dissimulate sotto forma di gestione del rischio o in altro modo;

(b) riflette i legittimi obiettivi di copertura dell’ente creditizio di base nel suo complesso e garantisce che la remunerazione accordata non sia direttamente rapportata agli utili derivanti da tali attività, bensì tenga conto della loro efficacia globale nel ridurre o attenuare il rischio.

L’organo di amministrazione garantisce che la politica di remunerazione dell’ente creditizio di base sia in linea con le disposizioni di cui al primo comma, agendo sulla base del parere del comitato dei rischi qualora tale comitato sia stato istituito in conformità all’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 del presente regolamento per aggiungere agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 altri strumenti finanziari, compresi altri tipi di derivati, in particolare quelli soggetti agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[42], al fine di tenere conto degli strumenti finanziari che hanno lo stesso effetto sulla stabilità finanziaria di quelli menzionati al paragrafo 1 ai fini di una gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding).

Articolo 12

Fornitura di servizi di gestione del rischio ai clienti

1.           L’ente creditizio di base che sia stato oggetto di una decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, può vendere derivati su tassi di interesse, su cambi, su crediti, su quote di emissione e su merci ammissibili alla compensazione tramite controparte centrale e quote di emissione a suoi clienti non finanziari, a soggetti finanziari di cui all’articolo 5, punto 19, secondo e terzo trattino, a imprese di assicurazione e ad enti pensionistici aziendali o professionali quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l’unico scopo della vendita è la copertura del rischio di tasso di interesse, del rischio di cambio, del rischio di credito, del rischio sulle posizioni in merci o del rischio inerente alle quote di emissione;

(b) i requisiti di fondi propri dell’ente creditizio di base a fronte del rischio di posizione inerente ai derivati e alle quote di emissione non superano una percentuale del suo requisito patrimoniale a fronte del rischio complessivo da specificare in un atto delegato della Commissione conformemente al paragrafo 2.

Quando il requisito di cui alla lettera b) non è rispettato, i derivati e le quote di emissione non possono né essere venduti dall’ente creditizio di base né essere registrati sul suo stato patrimoniale.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 35 al fine di:

(a) consentire che altri strumenti finanziari diversi da quelli di cui al paragrafo 1, in particolare quelli soggetti agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, siano venduti ai tipi di clienti di cui al paragrafo 1 del presente articolo a fini di copertura del rischio;

(b) specificare la percentuale dei requisiti di fondi propri dell’ente creditizio di base al di sopra della quale i derivati e le quote di emissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere venduti e registrati nello stato patrimoniale dell’ente.

Articolo 13

Norme sulle entità del gruppo separate

1.           Quando un’autorità competente ha deciso in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, che un ente creditizio di base non può svolgere determinate attività di negoziazione e l’ente in questione appartiene ad un gruppo, le attività di negoziazione da separare possono essere svolte solo da un’entità del gruppo che sia giuridicamente, economicamente e operativamente separata dall’ente creditizio di base (“entità dedicata alla negoziazione”).

2.           Quando l’entità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, ha deciso di sua iniziativa di separare attività di negoziazione di cui all’articolo 9 dall’ente creditizio di base e ha ricevuto l’approvazione del suo piano di separazione conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, gli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 13 del presente articolo e agli articoli da 14 a 17 e all’articolo 20 si applicano alle entità separate.

3.           L’impresa madre nell’UE garantisce che un gruppo comprendente enti creditizi di base ed entità dedicate alla negoziazione sia strutturato in modo tale che su base subconsolidata siano creati due sottogruppi distinti e che gli enti creditizi di base appartengano esclusivamente ad uno di essi.

4.           L’impresa madre nell’UE dell’ente creditizio di base garantisce nella misura necessaria che l’ente creditizio di base possa continuare a svolgere le sue attività in caso di insolvenza dell’entità dedicata alla negoziazione.

5.           L’ente creditizio di base non detiene strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità dedicata alla negoziazione.

Nonostante il primo comma l’autorità competente può decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l’autorità competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l’ente creditizio di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi rischi.

Un ente creditizio di base che non sia né un ente creditizio centrale né un ente creditizio regionale non può in alcun caso essere autorizzato a detenere direttamente strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità dedicata alla negoziazione.

Prima di adottare una decisione a norma del presente paragrafo, l’autorità competente consulta l’ABE.

L’autorità competente comunica la sua decisione all’ABE, la quale pubblica un elenco degli enti ai quali è stato applicato il presente paragrafo.

6.           L’ente creditizio di base e l’entità dedicata alla negoziazione emettono il loro debito su base individuale o subconsolidata a condizione che ciò non sia in contrasto con il piano di risoluzione delle crisi approvato dalla pertinente autorità di risoluzione delle crisi in conformità alla direttiva [BRRD].

7.           Per l’ente creditizio di base tutti i contratti e le altre operazioni conclusi con l’entità dedicata alla negoziazione sono altrettanto favorevoli dei contratti e delle operazioni comparabili con o riguardanti entità non appartenenti allo stesso sottogruppo.

8.           La maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente creditizio di base è composta da persone che non sono membri dell’organo di amministrazione dell’entità dedicata alla negoziazione e viceversa. Nessun membro dell’organo di amministrazione dell’ente creditizio di base o dell’entità dedicata alla negoziazione esercita una funzione esecutiva in entrambe le entità, ad eccezione del responsabile della gestione dei rischi dell’impresa madre.

9.           L’organo di amministrazione dell’ente creditizio di base, dell’entità dedicata alla negoziazione e delle loro imprese madri ha il dovere di supportare gli obiettivi della separazione.

10.         Conformemente al diritto nazionale applicabile, il nome o la denominazione dell’entità dedicata alla negoziazione e dell’ente creditizio di base sono tali da consentire al pubblico di identificare facilmente quale sia l’entità dedicata alla negoziazione e quale sia l’ente creditizio di base.

11.         Gli enti strutturalmente separati rispettano gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alle parti da sei a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

12.         In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte otto dello stesso regolamento si applicano su base subconsolidata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

13.         In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di cui alla parte sei dello stesso regolamento si applicano su base subconsolidata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 14

Limiti riguardanti le grandi esposizioni intragruppo

1.           Ai fini del calcolo del limite per le grandi esposizione intragruppo di cui al paragrafo 2, tutte le entità appartenenti allo stesso sottogruppo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, sono considerate come un unico cliente o un unico gruppo di clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.           Quando a norma del presente capo sono state imposte misure, l’ente creditizio di base non assume un’esposizione intragruppo superiore al 25 per cento del suo capitale ammissibile verso un’entità non appartenente al medesimo sottogruppo. Il limite riguardante l’esposizione intragruppo si applica su base subconsolidata e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 15

Limiti riguardanti le grandi esposizioni extra-gruppo

1.           Oltre a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono state imposte misure a norma del presente capo l’ente creditizio di base non può assumere:

(a) una grande esposizione verso un soggetto finanziario superiore al 25% del suo capitale ammissibile. Tale limite si applica su base individuale e subconsolidata e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 16 del presente regolamento;

(b) grandi esposizioni verso soggetti finanziari che superino in totale il 200% del suo capitale ammissibile. Tale limite si applica su base individuale e subconsolidata e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 16 del presente regolamento.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per adattare il livello del limite delle grandi esposizioni aggregate extra-gruppo di cui al paragrafo 1, lettera b), in linea con il grado di riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito.

Articolo 16

Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Oltre alle disposizioni degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono state imposte misure a norma del presente capo, al calcolo dei valori delle esposizioni ai fini del rispetto dei limiti in materia di grandi esposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano restrizioni per quanto riguarda il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per specificare in che misura le tecniche di attenuazione del rischio di credito, inclusi i tipi di protezione del credito ammissibile e i relativi limiti, siano riconosciute ai fini del primo comma, nell’intento di garantire che esse funzionino se i rischi si concretizzano e vi possa essere recupero effettivo della protezione del credito.

Articolo 17

Deroga alle disposizioni transitorie per le grandi esposizioni

A titolo di eccezione all’articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le deroghe ivi previste non si applicano alle esposizioni assunte dagli enti creditizi di base che sono stati oggetto di misure strutturali in conformità al presente regolamento.

Articolo 18

Piano di separazione

1.           Quando l’autorità competente ha deciso in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, che l’ente creditizio di base non può svolgere determinate attività di negoziazione, tale ente o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE presenta un piano di separazione all’autorità competente entro 6 mesi a decorrere dalla data della decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.

Analogamente, quando l’entità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, ha deciso di separare dall’ente creditizio di base attività di negoziazione coperte dall’obbligo di esame di cui all’articolo 9, essa presenta un piano che specifichi nel dettaglio la separazione all’inizio del periodo di valutazione di cui all’articolo 9. Il piano contiene almeno le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

2.           Il piano di separazione spiega dettagliatamente le modalità della separazione.

Tale piano contiene almeno i seguenti elementi:

(a) gli attivi e le attività che saranno separati dall’ente creditizio di base;

(b) i dettagli sulle modalità di applicazione delle norme di cui all’articolo 13;

(c) un calendario per la separazione.

3.           L’autorità competente valuta i piani di cui ai paragrafi 1 e 2 ed entro sei mesi dalla relativa presentazione adotta una decisione con la quale approva il piano o richiede che sia modificato.

4.           Se l’autorità competente richiede modifiche al piano di separazione l’ente creditizio di base o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE ripresenta il piano con i necessari adeguamenti entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità.

5.           L’autorità competente adotta una decisione con la quale approva o rifiuta il piano entro un mese dalla ripresentazione. Qualora l’autorità competente rifiuti il piano, entro un mese dalla data del rifiuto adotta una decisione con la quale stabilisce un piano per la separazione con gli adeguamenti necessari.

6.           Quando l’ente creditizio di base o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE non presenta un piano di separazione come richiesto al paragrafo 1, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 l’autorità competente adotta una decisione con la quale stabilisce un piano per la separazione.

7.           Quando l’ente creditizio di base o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE non ripresenta il piano di separazione con le modifiche richieste dall’autorità competente, quest’ultima adotta una decisione con la quale stabilisce un piano per la separazione entro un mese dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, primo comma.

8.           L’ente creditizio di base o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE dimostra all’autorità competente di aver attuato il piano approvato.

9.           L’organo di amministrazione di un ente creditizio o di un’impresa madre nell’UE garantisce che il piano di separazione sia attuato conformemente a quanto approvato dall’autorità competente.

Articolo 19

Cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi

1.           Prima di adottare la decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, l’autorità competente ne informa la pertinente autorità di risoluzione delle crisi designata conformemente all’articolo 3 della direttiva [BRRD].

2.           Quando effettua la valutazione di cui all’articolo 9 e quando impone all’ente creditizio di base di non svolgere determinate attività in conformità all’articolo 10, l’autorità competente tiene conto di eventuali valutazioni della possibilità di risoluzione delle crisi in corso o preesistenti ad opera della pertinente autorità di risoluzione delle crisi a norma degli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD].

3.           L’autorità competente coopera con la pertinente autorità di risoluzione delle crisi e scambia con essa le informazioni rilevanti ritenute necessarie per l’esercizio delle sue funzioni.

4.           L’autorità competente garantisce la coerenza delle misure imposte a norma del presente capo con le misure imposte a norma dell’articolo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [SRM], degli articoli 13, 13 bis, 14 e 15 della direttiva [BRRD] e dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 20

Attività vietate per l’entità dedicata alla negoziazione

L’entità dedicata alla negoziazione non può

(a) raccogliere depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE, ad eccezione dei casi in cui detti depositi riguardano lo scambio di garanzie relative alle attività di negoziazione;

(b) fornire servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE connessi alle attività di cui alla lettera a), tranne nel caso in cui detti servizi di pagamento siano accessori e strettamente necessari per lo scambio di garanzie relative alle attività di negoziazione.

Articolo 21

Deroga agli obblighi di cui al capo III

1.           Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga agli obblighi del presente capo agli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI che sono soggetti a norme nazionali adottate prima del 29 gennaio 2014 conformi ai requisiti seguenti:

(a) hanno lo scopo di prevenire lo stress finanziario o il fallimento e il rischio sistemico di cui all’articolo 1;

(b) impediscono agli enti creditizi che raccolgono depositi ammissibili di privati cittadini e PMI di svolgere l’attività regolamentata di investimento per conto proprio e possedere attività per la negoziazione; tuttavia, esse possono prevedere limitate eccezioni per consentire all’ente creditizio che raccoglie depositi di privati cittadini e PMI di realizzare attività di attenuazione del rischio ai fini della gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding) e di fornire servizi limitati di gestione del rischio ai clienti;

(c) se l’ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI appartiene ad un gruppo, garantiscono che esso sia giuridicamente separato dalle entità del gruppo che svolgono l’attività regolamentata di investimento per conto proprio o possiedono attività per la negoziazione, specificando quanto segue:

i)       l’ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI è in grado di prendere decisioni indipendentemente dalle altre entità del gruppo;

ii)      l’ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI ha un organo di amministrazione indipendente dalle altre entità del gruppo e dall’ente creditizio stesso;

iii)     l’ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI è soggetto a requisiti patrimoniali e di liquidità a proprio titolo;

iv)     l’ente creditizio che raccoglie depositi ammissibili di privati cittadini e PMI non può concludere contratti o operazioni con altre entità del gruppo a condizioni dissimili da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 7.

2.           Lo Stato membro che desidera ottenere una deroga per un ente creditizio soggetto alle norme nazionali in questione invia alla Commissione una richiesta di deroga, corredata di un parere positivo emesso dall’autorità competente per la vigilanza dell’ente creditizio oggetto della richiesta. Tale richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle norme nazionali e specifica gli enti creditizi per i quali è chiesta la deroga. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la richiesta di deroga, comunica entro un mese allo Stato membro richiedente che è soddisfatta delle informazioni.

Entro cinque mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma la Commissione adotta una decisione di esecuzione, dopo aver consultato l’ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sull’impatto potenziale di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell’Unione e sul funzionamento del mercato interno, con la quale dichiara le norme nazionali non incompatibili con il presente capo e concede una deroga agli enti creditizi specificati nella richiesta di cui al paragrafo 1. Ove intenda dichiarare le norme nazionali incompatibili e non concedere la deroga, la Commissione illustra le proprie obiezioni in dettaglio e fornisce allo Stato membro richiedente la possibilità di presentare osservazioni scritte entro un mese dalla data di comunicazione delle obiezioni della Commissione. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione la Commissione adotta una decisione di esecuzione con la quale concede o rifiuta la deroga.

Quando le norme nazionali sono modificate, lo Stato membro comunica le modifiche alla Commissione. La Commissione può rivedere la decisione di esecuzione di cui al terzo comma.

Quando le norme nazionali dichiarate non incompatibili con il presente capo non si applicano più a un ente creditizio cui è stata concessa una deroga ai requisiti del presente capo, la deroga a tale ente creditizio è revocata.

La Commissione comunica le sue decisioni all’ABE. L’ABE pubblica un elenco degli enti creditizi ai quali è stata concessa una deroga conformemente al presente articolo. L’elenco è tenuto costantemente aggiornato.

CAPO IV

Entità soggette agli obblighi di cui ai capi II e III

Articolo 22

Norme in materia di calcolo delle soglie

1.           Ai fini dell’articolo 3, lettera b), punto ii), il calcolo delle soglie si basa sui conti consolidati dell’impresa madre nell’UE.

2.           Ai fini dell’articolo 3, lettera b), punto iii), il calcolo delle soglie si basa sulle attività realizzate nell’UE.

3.           Le attività e le passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altre imprese non finanziarie non sono incluse nel calcolo.

4.           Entro [OP: inserire la data precisa corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] l’autorità competente individua gli enti creditizi e i gruppi soggetti al presente regolamento conformemente all’articolo 3 e ne dà immediata comunicazione all’ABE.

Dopo aver ricevuto la comunicazione dall’autorità competente l’ABE pubblica immediatamente l’elenco di cui al primo comma. L’elenco è tenuto costantemente aggiornato.

Articolo 23

Calcolo delle attività di negoziazione

1.           Ai fini dell’articolo 3, le attività di negoziazione sono calcolate come segue conformemente alla disciplina contabile applicabile.

Attività di negoziazione = (TSA + TSL + DA + DL)/2, dove:

(a) le attività per la negoziazione costituite da titoli (Trading Securities Assets – TSA) sono attività facenti parte di un portafoglio gestito come un tutto unico e per le quali ci sono indicazioni di uno schema recente effettivo di presa di profitto a breve termine, escluse le attività derivate;

(b) le passività per la negoziazione costituite da titoli (Trading Securities Liabilities – TSL) sono passività assunte con l’intenzione di riacquistarle a breve termine facenti parte di un portafoglio gestito come un tutto unico e per le quali ci sono indicazioni di uno schema recente effettivo di presa di profitto a breve termine, escluse le passività derivate;

(c) le attività derivate (Derivative Assets – DA) sono derivati con valori di sostituzione positivi non identificati come derivati di copertura o derivati incorporati;

(d) le passività derivate (Derivative Liabilities – DL) sono derivati con valori di sostituzione negativi non identificati come strumenti di copertura.

2.           Le attività e le passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altre imprese non finanziarie non sono incluse nel calcolo delle attività di negoziazione.

3.           L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire la metodologia di calcolo delle attività di negoziazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle differenze esistenti tra le discipline contabili applicabili.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [OP: inserire la data esatta corrispondente ad 1 mese dopo la data di pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.           Alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 35, le componenti delle attività di negoziazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere da a) a d), per tenere conto delle modifiche della disciplina contabile applicabile.

Articolo 24

Presentazione all’autorità competente delle informazioni sulle attività di negoziazione

1.           Le entità di cui all’articolo 3 presentano all’autorità competente, per la prima volta [OP: inserire la data esatta corrispondente a 9 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] e successivamente su base annua, le informazioni pertinenti relative all’importo complessivo delle attività di negoziazione e delle relative componenti, come disposto all’articolo 23, paragrafo 1.

2.           L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il modello uniforme per la segnalazione di cui al paragrafo 1 e le istruzioni per l’uso del modello.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [OP: inserire la data esatta corrispondente ad un mese dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO V

Conformità

Sezione uno

Entità

Articolo 25

Obblighi delle entità soggette al presente regolamento

1.           Le entità soggette al presente regolamento adottano adeguate misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità al presente regolamento.

2.           Le entità soggette al presente regolamento forniscono all’autorità competente tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le informazioni necessarie per la valutazione basata su parametri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, per la valutazione della loro conformità al presente regolamento. Dette entità assicurano inoltre che i meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili da esse messe in atto consentano in ogni momento il controllo della loro conformità al presente regolamento.

3.           Le entità soggette al presente regolamento registrano tutte le operazioni e documentano i sistemi e i processi utilizzati ai fini del presente regolamento in maniera tale da consentire all’autorità competente di controllare in ogni momento la conformità al presente regolamento.

Sezione due

Autorità competenti

Articolo 26

Poteri e doveri delle autorità competenti

1.           Nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti esercitano i poteri loro conferiti a norma della pertinente normativa dell’Unione.

2.           L’autorità competente sorveglia le attività delle entità soggette al presente regolamento e valuta e assicura su base continuativa la conformità al presente regolamento.

3.           Le autorità competenti hanno il potere di imporre ad un’impresa madre nell’UE che non è un’entità regolamentata ma che ha almeno una filiazione che è un’entità regolamentata di assicurare che le sue filiazioni regolamentate si conformino al presente regolamento.

4.           Ai fini del presente regolamento, l’autorità di vigilanza su base consolidata è considerata l’autorità competente con riguardo a tutte le entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo dell’impresa madre nell’UE e che sono soggette al presente regolamento.

Quando la filiazione di un’impresa madre nell’UE è stabilita in un altro Stato membro ed è soggetta alla vigilanza di un’autorità diversa da quella cui è soggetta l’impresa madre nell’UE e detta filiazione è significativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, l’autorità di vigilanza su base consolidata consulta l’autorità competente dello Stato membro d’origine della filiazione significativa in merito alle decisioni che l’autorità di vigilanza su base consolidata è tenuta ad adottare ai sensi del presente regolamento.

CAPO VI

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 27

Equivalenza del quadro giuridico dei paesi terzi

1.           Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui stabilisce:

(a) che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa di un paese terzo garantiscono che gli enti creditizi e le imprese madri nel paese terzo soddisfano requisiti vincolanti equivalenti a i requisiti stabiliti dall’articolo 6, dagli articoli da 10 a 16 e dall’articolo 20;

(b) che il quadro giuridico del paese terzo prevede un efficace sistema equivalente di riconoscimento delle misure strutturali previste dal quadro giuridico nazionale dei paesi terzi.

2.           La Commissione può modificare o revocare la decisione se le condizioni sulla base delle quali è stata presa non sono più soddisfatte.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 del presente regolamento per stabilire i criteri per valutare se il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo è equivalente al presente regolamento.

La Commissione adotta l’atto delegato entro [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

4.           L’ABE conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato considerato equivalente al presente regolamento conformemente ai paragrafi da 1 a 3. Tali accordi specificano almeno il regime minimo di scambio delle informazioni tra autorità competenti pertinenti di entrambe le giurisdizioni.

CAPO VII

Sanzioni e misure amministrative

Articolo 28

Sanzioni e misure amministrative

1.           Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 26 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e altre misure amministrative in relazione almeno alle seguenti violazioni:

(a) la violazione del divieto di cui all’articolo 6;

(b) la manipolazione delle informazioni da presentare ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.

Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure amministrative a carico degli enti creditizi e delle entità del gruppo, comprese le società di partecipazione mista, le imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri prevedono che in caso di violazione le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

2.           Le sanzioni e misure amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3.           Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1 assicurano che siano adottate misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie nell’ambito della loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni dell’articolo 6 e per la manipolazione delle informazioni da presentare ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, nonché di fornire le stesse informazioni ad altre autorità competenti e all’ABE, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e, se del caso, con l’ABE ai fini del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di agevolare l’esercizio dei loro poteri sanzionatori.

4.           Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:

(a) l’ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento illegittimo e di non reiterarlo;

(b) la restituzione dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

(c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

(d) la revoca o la sospensione dell’autorizzazione;

(e) l’interdizione temporanea delle persone fisiche ritenute responsabili dall’esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di cui all’articolo 3;

(f) in caso di violazioni ripetute, l’interdizione permanente delle persone fisiche ritenute responsabili dall’esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di cui all’articolo 3;

(g) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

(h) con riguardo alle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria massima di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(i) con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 10 per cento del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo, e che esse possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo.

5.           Entro [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE le disposizioni relative al paragrafo 1. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all’ABE le eventuali modifiche successive.

Articolo 29

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzioni

1.           Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

(c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo in caso di persona giuridica o il reddito annuo in caso di persona fisica;

(d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

(e) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

(f) precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

(g) misure adottate dalla persona responsabile della violazione per evitarne la ripetizione;

(h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Articolo 30

Segnalazione delle violazioni

1.           L’autorità competente mette in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione delle violazioni reali o potenziali di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

2.           I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

(a) procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni e per darvi seguito, tra cui l’istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni;

(b) protezione adeguata delle persone impiegate in base ad un contratto di lavoro che segnalano violazioni o che sono accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamenti ingiusti;

(c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione sia della persona fisica che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza sulla loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dalla legislazione nazionale nel quadro di indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.           Gli Stati membri impongono ai datori di lavoro di disporre di procedure interne adeguate perché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

4.           Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari per le persone che segnalano informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento, da concedere ai sensi della normativa nazionale, se dette persone non sono tenute da un preesistente dovere di natura legale o contrattuale a segnalare tali informazioni, purché le informazioni siano nuove e portino all’imposizione di sanzioni amministrative o all’adozione di altre misure per una violazione del presente regolamento o di una sanzione penale.

Articolo 31

Scambio di informazioni con l’ABE

1.           Le autorità competenti comunicano annualmente all’ABE informazioni aggregate in merito a tutte le misure e sanzioni amministrative da esse imposte ai sensi dell’articolo 28. L’ABE pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2.           Le autorità competenti degli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, forniscono annualmente all’ABE dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L’ABE pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

3.           L’autorità competente che rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e pecuniarie, le altre misure e le sanzioni penali ne dà contestuale comunicazione all’ABE.

4.           L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 32

Pubblicazione delle decisioni

1.           Fatto salvo il terzo comma, l’autorità competente pubblica le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure per la violazione dell’articolo 6 e per la manipolazione delle segnalazioni di informazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione.

Le informazioni pubblicate ai sensi del primo comma specificano almeno il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona oggetto della decisione.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Se, a seguito di una valutazione caso per caso, l’autorità competente ritiene che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica oggetto della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sarebbe sproporzionata o che tale pubblicazione potrebbe compromettere un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti:

(a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a quando i motivi del rinvio cessano di esistere;

(b) pubblica la decisione in forma anonima e secondo modalità conformi al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l’effettiva protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima cesseranno di esistere;

(c) non pubblica la decisione, se ritiene che la pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non sia sufficiente a garantire:

i)       che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

ii)      la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure ritenute di natura minore.

2.           Quando la decisione è impugnabile dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo nazionale o dinanzi ad altra autorità, l’autorità competente pubblica immediatamente anche sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull’esito del ricorso. Sono pubblicate, inoltre, le decisioni di annullamento delle decisioni impugnabili.

3.           L’autorità competente assicura che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano disponibili sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito web dell’autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

CAPO VIII

Relazioni e riesame

Articolo 33

Relazioni dell’ABE

L’ABE, in cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), prepara le seguenti relazioni, che trasmette alla Commissione entro [OP: inserire la data esatta corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento]:

(a) una relazione sul possibile limite dei parametri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), e i tipi di cartolarizzazione che secondo l’ABE non rappresentano un pericolo per la stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione;

(b) una relazione per illustrare se altri tipi di derivati e di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dovrebbero essere inclusi ai fini della gestione prudente del rischio proprio dell’ente creditizio di base;

(c) una relazione per illustrare se possa essere autorizzata la vendita alla clientela, a scopo di copertura, di altri strumenti finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e la percentuale dei requisiti di fondi propri al di sopra della quale i derivati non possono essere venduti conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 34

Riesame

La Commissione controlla regolarmente l’effetto delle norme stabilite dal presente regolamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e la loro incidenza sulla stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’evoluzione delle strutture di mercato nonché dello sviluppo e delle attività delle entità disciplinate dal presente regolamento, e formula proposte appropriate. Il riesame riguarda in particolare l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 3, l’applicazione e l’efficacia del divieto di cui all’articolo 6, l’ambito delle attività di cui all’articolo 8 e l’adeguatezza dei parametri di cui all’articolo 9. Entro il 1º gennaio 2020, e successivamente a cadenza regolare, la Commissione, tenuto conto del parere delle autorità competenti, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle questioni di cui sopra, se del caso corredata di una proposta legislativa.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 35

Esercizio dei poteri delegati

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 16, secondo comma, all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di cui all’articolo 38.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 16, secondo comma, all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 16, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 27, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore, ad eccezione dell’articolo 6, che si applica [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento], e degli articoli da 13 a 18 e dell’articolo 20, che si applicano [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[43]

Mercato interno – mercati finanziari

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

ý La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari degli investitori e dei partecipanti al mercato.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Alla luce dei summenzionati obiettivi generali, il regolamento mira a prevenire i rischi sistemici, lo stress finanziario o il fallimento delle grandi banche complesse e interconnesse e a raggiungere una serie di obiettivi:

· ridurre l’eccessiva assunzione di rischio all’interno dell’ente creditizio;

· eliminare conflitti di interessi significativi tra le varie parti dell’ente creditizio;

· evitare la cattiva allocazione delle risorse e incoraggiare l’erogazione di prestiti all’economia reale;

· assicurare condizioni di concorrenza non falsate per tutti gli enti nell’ambito del mercato interno;

· ridurre l’interconnessione nel settore finanziario che comporta il rischio sistemico;

· facilitare modalità efficaci di gestione, monitoraggio e vigilanza dell’ente creditizio; e

· agevolare la risoluzione ordinata delle crisi e il risanamento del gruppo.

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Riduzione dell’eccessiva assunzione di rischio all’interno dell’ente creditizio;

riduzione dei conflitti di interessi tra le varie parti dell’ente creditizio;

riduzione della cattiva allocazione delle risorse e maggiore erogazione di prestiti all’economia reale;

minore distorsione della concorrenza nel mercato interno;

riduzione dell’interconnessione nel settore finanziario;

modalità più efficaci di gestione, monitoraggio e vigilanza dell’ente creditizio;

risoluzione delle crisi e risanamento più ordinati dei gruppi bancari più grandi e più complessi.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Tra gli indicatori pertinenti per la valutazione della proposta potrebbero rientrare:

· numero e dimensioni delle banche soggette all’obbligo di separazione strutturale;

· allocazione delle attività all’entità dedicata alla raccolta dei depositi o all’entità dedicata alla negoziazione;

· volumi delle operazioni, differenziali o liquidità nei mercati pertinenti;

· andamento delle quote di mercato delle banche soggette a separazione strutturale;

· concentrazione del mercato in attività soggette a separazione strutturale;

· entrata di nuovi operatori nelle attività soggette a separazione strutturale;

· andamento della redditività delle banche soggette a separazione strutturale;

· dati sulle dimensioni delle sovvenzioni pubbliche implicite;

· dati sui vantaggi per le banche troppo grandi per fallire in termini di costi di finanziamento (funding);

· dati sulle attività di negoziazione e di prestito della banche troppo grandi per fallire.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Dall’inizio della crisi finanziaria l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno attuato una profonda revisione della regolamentazione e della vigilanza bancaria.

Nel settore bancario l’UE ha avviato una serie di riforme per accrescere la resilienza delle banche e ridurre gli effetti di possibili fallimenti bancari, con l’obiettivo di creare un sistema finanziario più sicuro, più solido, più trasparente e responsabile che opera a vantaggio dell’economia e della società nel loro complesso (cfr. in particolare il nuovo regolamento e la nuova direttiva sui requisiti patrimoniali (CRR/CRDIV), nonché le proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario (BRRD)).

Tuttavia, il settore bancario dell’UE e singole banche continuano a essere grandi in termini sia assoluti che relativi. Le banche più grandi sono quelle che operano maggiormente in attività di negoziazione complesse e sono più attive a livello transfrontaliero mediante un numero elevatissimo di soggetti giuridici.

Diversi Stati membri dell’UE e paesi terzi hanno pertanto compiuto un ulteriore passo avanti e hanno adottato, o stanno per adottare, riforme strutturali del proprio settore bancario per trovare una soluzione al problema degli istituti finanziari più grandi e più complessi. Anche le istituzioni internazionali, quali il G20, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici hanno sottolineato l’importanza di tali riforme per quanto riguarda, ad esempio, la risoluzione delle crisi, e hanno auspicato un ampio dibattito a livello mondiale sui modelli di business delle banche.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Alla luce di questi sviluppi, vi è urgente necessità di agire a livello dell’UE. Le riforme nazionali, nonostante perseguano in linea di massima la stessa finalità, differiscono nei dettagli. Una tale situazione rischia di falsare le decisioni di stabilimento, perché le banche troppo grandi per fallire potrebbero decidere di trasferire o di impiantare le loro attività in un altro Stato membro. Una risposta comune dell’UE sarebbe quindi più efficace. La necessità di norme uniformi è particolarmente importante per l’Unione bancaria, per facilitare i compiti di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico e le azioni di risoluzione delle crisi del meccanismo di risoluzione unico.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.a.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’UE ha già avviato una serie di riforme per accrescere la resilienza delle banche e ridurre la probabilità di fallimenti bancari e il relativo impatto. Queste riforme includono misure volte a potenziare la solvibilità delle banche (requisiti patrimoniali e di liquidità del pacchetto CRR/CRDIV); misure per rafforzare la risolvibilità delle crisi delle banche (la proposta di BRRD); misure per migliorare la garanzia dei depositi (revisione della direttiva sui regimi di garanzia dei depositi); misure per migliorare la trasparenza, per affrontare i rischi legati ai derivati e per migliorare le infrastrutture di mercato (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR, e relative revisioni della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID). Inoltre, al fine di spezzare il circolo vizioso tra rischio sovrano e rischio bancario e ripristinare la fiducia nell’euro e nel sistema bancario, la Commissione europea ha invitato a compiere ulteriori passi verso la realizzazione dell’Unione bancaria, sulla base del corpus unico di norme che saranno applicabili a tutte le banche in tutta l’UE. Questa comprende un meccanismo di vigilanza unico e un meccanismo di risoluzione unico, che saranno obbligatori per i membri della zona euro, ma aperti alla partecipazione volontaria per tutti gli altri Stati membri.

Nonostante questo programma di riforme di ampia portata, occorrono ulteriori misure per ridurre la probabilità di fallimenti delle banche troppo grandi per fallire e il relativo impatto. Si tratta di misure che raccolgono sostegno a livello mondiale, come dimostrano le recenti dichiarazioni rese dai leader e dai ministri del G20.

Per quanto riguarda l’impatto dei fallimenti, l’attuazione della BRRD spianerà la strada alla risoluzione ordinata delle crisi delle banche UE normali e pertanto ridurrà sensibilmente l’impatto dei fallimenti di tali banche sulle finanze pubbliche. Impegnativo sarà l’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti delle banche troppo grandi per fallire, dati i loro bilanci e le loro strutture societarie particolarmente estesi, complessi e integrati. Di conseguenza, il sostegno pubblico, di cui viene certamente ridotta la possibilità di eventuale concessione, potrebbe non venire completamente eliminato se i poteri non saranno applicati pienamente in tutti i casi. L’impatto del fallimento di una banca grande e complessa può essere ancora significativo. Tutto questo spiega perché gli operatori di mercato ritengano che le sovvenzioni implicite permangano ancora e chiedano maggiore chiarezza per quanto riguarda potenziali misure strutturali aggiuntive. La riforma strutturale aumenterà le opzioni a disposizione delle autorità per affrontare il fallimento dei grandi gruppi bancari. Aumentando la credibilità di una risoluzione ordinata delle crisi, sarà anche possibile migliorare ex ante la disciplina di mercato e le dinamiche di bilancio delle banche. Le riforme strutturali potrebbero accrescere l’efficacia dei nuovi poteri conferiti dalla BRRD nei riguardi delle banche troppo grandi per fallire, perché le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero occuparsi di bilanci separati, segregati e semplificati. In tal modo si agevola il controllo e la valutazione delle diverse entità di un gruppo bancario e si estende la gamma di opzioni a disposizione delle autorità di risoluzione delle crisi. Le misure aggiuntive per le banche troppo grandi per fallire sarebbero in linea con il principio di proporzionalità della BRRD.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

ý Proposta/iniziativa di durata illimitata

Entrata in vigore e inizio dell’applicazione previsti per il 2015/2017 con introduzione del divieto di negoziazione per conto proprio a decorrere dal gennaio 2017 e dell’obbligo di separazione a decorrere dal luglio 2018.

1.7.        Modalità di gestione previste[44]

Dal bilancio 2014

¨ Gestione diretta a opera della Commissione

– ¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨  a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

ý Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione:

– ¨ a paesi terzi o organismi da essi designati;

– ¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ a organismi di diritto pubblico;

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’ABE è un’agenzia di regolazione operante sotto la supervisione della Commissione.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La proposta prevede che la Commissione proceda a scadenza regolare al riesame dell’efficacia delle misure proposte.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Per quanto riguarda l’uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determinerà nuovi rischi che non siano già coperti dall’attuale quadro di controllo interno dell’ABE.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

n.a.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.a.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all’ABE saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L’ABE aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’ABE.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall’ABE e presso il personale responsabile della loro allocazione.

Gli articoli 64 e 65 del regolamento che istituisce l’ABE contengono le disposizioni in materia di esecuzione e controllo del bilancio dell’ABE e le disposizioni finanziarie applicabili.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

|| Diss./Non diss. ([45]) || di paesi EFTA[46] || di paesi candidati[47] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1.a || 12,0302 Autorità bancaria europea (ABE) || DISS || SÌ || SÌ || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

La presente iniziativa legislativa avrà la seguente incidenza sulle spese:

· assunzione di due nuovi agenti temporanei (AT) all’ABE (2 AT a partire dal gennaio 2016) - Cfr. l’allegato per maggiori informazioni sulle loro funzioni e sulle modalità di calcolo dei loro costi (di cui il 40% sarà finanziato dall’UE e il 60% dagli Stati membri);

· i nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi dell’UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. In particolare le risorse necessarie all’Autorità per lo svolgimento delle nuove funzioni saranno coerenti e compatibili con la programmazione delle risorse umane e finanziarie dell’ABE stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013) 519).

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1a Crescita intelligente e inclusiva - Coesione economica, sociale e territoriale

DG: MARKT || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

12.0302 Autorità bancaria europea (ABE) || Impegni || (1) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Pagamenti || (2) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[48] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1.a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Pagamenti || =5+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[49] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || ||

Pagamenti || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– ý  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo[50] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO[51] 1… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ý  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[52] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[53] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || || ||

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ý  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[54] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[55] || - in sede || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei ||

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ý  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– Le risorse necessarie all’ABE per l’esercizio delle nuove funzioni sono coerenti e compatibili con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e con la programmazione delle risorse umane e finanziarie dell’ABE stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013) 519).

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[56].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Stati membri || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[57]

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Articolo …………. || || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Allegato alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE

Stima per l’ABE

La proposta della Commissione contiene disposizioni in virtù delle quali l’ABE è chiamata a elaborare quattro atti delegati e sei norme tecniche che dovrebbero assicurare l’attuazione uniforme in tutta l’UE delle disposizioni di natura altamente tecnica.

La Commissione dovrebbe adottare le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE per quanto riguarda la metodologia per la misurazione e l’applicazione uniformi dei parametri relativi al calcolo della soglia oltre la quale dovrebbe scattare la separazione delle attività di negoziazione. La Commissione e l’ABE dovrebbero garantire che tali norme possano essere applicate da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, alle dimensioni e alla complessità di tali enti e delle loro attività. Inoltre, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE per quanto riguarda la metodologia di calcolo dell’importo delle attività di negoziazione svolte da enti creditizi e imprese madri e il modello uniforme di comunicazione dell’importo totale e delle componenti delle attività di negoziazione di enti creditizi e imprese madri. Il lavoro previsto richiede riunioni bilaterali e multilaterali con i portatori di interesse, l’analisi e la valutazione delle opzioni e la redazione dei documenti di consultazione, le consultazioni pubbliche dei portatori di interesse, l’istituzione e la gestione di gruppi di esperti permanenti costituiti da rappresentanti delle autorità di vigilanza degli Stati membri, l’istituzione e la gestione di gruppi di esperti ad hoc, l’analisi delle risposte alle consultazioni, l’elaborazione di analisi costi/benefici e la redazione del testo giuridico.

Si è ipotizzato che il regolamento entrerà in vigore alla fine del 2015. Pertanto l’ABE avrà bisogno di risorse aggiuntive solo a partire dal 2016. Saranno necessari due posti di agente temporaneo per svolgere a lungo termine i compiti necessari:

atti delegati della Commissione:

· parametri: livello di presunzione relativa, numero;

· offerta di prodotti per la gestione del rischio: massimale superato il quale i prodotti di gestione del rischio devono essere offerti dalle entità di negoziazione;

· norme in materia di separazione - grandi esposizioni: tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito;

· ambito territoriale: criteri di equivalenza;

norme tecniche della Commissione:

· divieto di negoziazione per conto proprio: metodologia di calcolo delle attività di negoziazione ai fini della soglia generale;

· divieto di negoziazione per conto proprio: modello uniforme di comunicazione delle attività di negoziazione;

· separazione, parametri: misurazione e applicazione uniformi;

· informazioni soggette all’obbligo di segnalazione ed entrata in vigore;

· registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni;

· autorità che hanno accesso ai dati dei repertori di dati sulle negoziazioni.

Stima delle risorse aggiuntive:

· si presume che i due posti aggiuntivi saranno posti di agente temporaneo di gruppo funzionale e di grado AD7;

· i costi salariali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;

· il coefficiente di correzione della remunerazione per Londra è 1,344;

· i costi di missione sono stimati a 10 000 EUR;

· i costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) sono stimati a 12 700 EUR.

Il metodo di calcolo dell’aumento del bilancio necessario per i prossimi tre anni figura in modo più dettagliato nella tabella che segue. Il calcolo riflette la circostanza che il bilancio dell’Unione finanzia il 40% dei costi.

Tipologia di costo || Calcolo || Importo (in migliaia)

2016 || 2017 || 2018 || Totale

Spese di personale || || || || ||

11 Stipendi e indennità || =2 x 132 x1,344 || 355 || 355 || 355 || 1 064

12 Spese relative all’assunzione || =2 x 13 || 25 || || || 25

13 Spese di missione || =2 x 10 || 20 || 20 || 20 || 60

Totale spese di personale || || 400 || 375 || 375 || 1 150

|| || || || ||

Di cui contributo dell’Unione (40%) || || 160 || 150 || 150 || 460

Di cui contributo degli Stati membri (60%) || || 240 || 225 || 225 || 690

[1]               Per il mandato e l’elenco dei membri, cfr.: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/mandate_en.pdf

[2]               Il gruppo ha raccomandato tra l’altro 2) che l’obbligo di separazione delle attività aggiuntive possa essere necessario in funzione dei piani di risanamento e risoluzione; 3) l’uso del bail-in come strumento di risoluzione delle crisi; 4) la revisione dei requisiti patrimoniali relativi alle attività per la negoziazione e ai prestiti connessi a proprietà immobiliari; e 5) misure intese a rafforzare la governance e il controllo delle banche al fine di rafforzare la vigilanza sulle banche e la disciplina di mercato.

[3]               Parlamento europeo (McCarthy 2013). Riforma della struttura del settore bancario dell’UE, 2013/2021 (INI).

[4]               Con “troppo grandi per fallire” si intende anche “troppo importanti per fallire”, “troppo interconnesse per fallire” e “troppo complesse per fallire”. Cfr. anche Commissione europea (2013b).

[5]               Direttiva xx/xxxx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/27/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L --xxx).

[6]               COM(2012) 102 final, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_en.pdf.

[7]               Questa definizione è ripresa dalla relazione dell’FSB del 27 ottobre 2011 sul rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf.

[8]               P7_TA(2012)0427, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0427&language=IT.

[9]               Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario”, COM(2013) 614 final.

[10]             Consultazione dell’HLEG sulla riforma della struttura del settore bancario dell’UE, maggio/giugno 2012. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/banking_sector_en.htm. L’HLEG ha ricevuto 83 risposte, la grande maggioranza delle quali provenienti da banche ed altri enti finanziari, seguiti da clienti al dettaglio e dalle loro associazioni e, infine, dai clienti corporate.

[11]             Consultazione sulle raccomandazioni dell’HLEG sulla struttura del settore bancario dell’UE, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking_en.htm. Delle 89 risposte ricevute, quasi la metà proveniva dal settore bancario.

[12]             “Consultation by the Commission on the Structural Reform of the Banking Sector,” http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm. I servizi della Commissione hanno ricevuto oltre 500 risposte provenienti da banche e altri enti finanziari, clienti corporate, investitori e autorità pubbliche, nonché da associazioni di consumatori e singoli cittadini (rispettivamente 439 e 11).

[13]             Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

[14]             Istituito dall’[SRM].

[15]             Questa è la soglia utilizzata per identificare gli “enti significativi” nel regolamento (UE) n. 1024/2013.

[16]             Si veda l’allegato 6 della valutazione d’impatto.

[17]             Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1); direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

[18]             Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

[19]             Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[20]             GU C […] del […], pag. […].

[21]             GU C […] del […], pag. […].

[22]             GU C […] del […], pag. […].

[23]             Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

[24]             Istituito dall’[SRM].

[25]             Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

[26]             Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

[27]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

[28]             Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[29]             Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

[30]             Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[31]             Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[32]             Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

[33]             Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

[34]             Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

[35]             Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

[36]             Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

[37]             Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

[38]             Regolamento (UE) xx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L xx/xx).

[39]             Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

[40]             Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31/5/1994, pag. 5).

[41]             Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[42]             Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

[43]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[44]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[45]             Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[46]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[47]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[48]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[49]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[50]             I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[51]             Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”

[52]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[53]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[54]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[55]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[56]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[57]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

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