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Document 52014PC0043
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on structural measures improving the resilience of EU credit institutions
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE
/* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE /* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Dall’inizio della crisi finanziaria l’Unione
europea (di seguito “l’Unione”) e i suoi Stati membri hanno attuato una
profonda revisione della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Nel settore bancario l’Unione ha avviato una
serie di riforme per creare un sistema finanziario più sicuro, più solido, più
trasparente e responsabile che lavori per l’economia e la società nel suo
insieme. Resta un dato di fatto che il settore bancario dell’Unione è di vaste
dimensioni sotto il profilo sia assoluto (42 900 miliardi di EUR) che
relativo (circa il 350% del PIL dell’UE): vi sono singole grandi banche dell’Unione
che in termini di attività hanno un valore grosso modo simile o vicino al PIL
del paese di origine e pertanto sono ancora troppo grandi per fallire, troppo
grandi per essere salvate e troppo complesse per risolverne le crisi. In questo contesto, nel novembre 2011 il
commissario Barnier ha annunciato l’istituzione di un gruppo di esperti di alto
livello (HLEG) sotto la presidenza di Erkki Liikanen, governatore della Banca
di Finlandia, con il mandato di valutare la necessità di una riforma
strutturale del settore bancario dell’Unione[1].
Nell’ottobre 2012 il gruppo ha presentato una relazione nella quale indica come
necessaria, a fianco delle riforme in atto, una ristrutturazione del settore
bancario e raccomanda di introdurre l’obbligo di separare le attività di
negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione ad alto rischio
in un soggetto giuridico distinto all’interno del gruppo bancario. La
separazione sarebbe obbligatoria solo quando le attività in questione detenute
dalle banche siano pari a una quota significativa della loro attività globale[2]. Il 3 luglio 2013 il
Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza una relazione di iniziativa
intitolata “Riforma della struttura del settore bancario dell’UE”[3], in cui è auspicata l’adozione
di misure di riforma strutturale a livello di Unione per rispondere alle
preoccupazioni riguardanti le banche “troppo grandi per fallire”[4]. La presente proposta rappresenta una parte
importante della risposta dell’Unione al dilemma delle banche “troppo grandi
per fallire” ed intende impedire che nel sistema bancario dell’Unione si
concretizzino i rischi residui non gestiti. Essa porrà un freno alla
dilatazione artificiale dei bilanci delle banche, in particolare all’espansione
delle attività di carattere puramente speculativo, riducendo in tal modo il
rischio che i contribuenti debbano intervenire per salvare le banche in
difficoltà e limitando i costi e la complessità delle misure di risoluzione
delle crisi eventualmente necessarie. Essa è inoltre un importante complemento
della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle
crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (“BRRD”)[5]. Le riforme strutturali non sono state finora
presenti nel programma internazionale di riforme concordato dal G20. In un
certo numero di giurisdizioni del mondo sono state tuttavia adottate o proposte
misure di questo tipo. Negli ultimi anni alcuni Stati membri hanno avviato
iniziative di riforma (Germania, Francia, Regno Unito e Belgio). Gli Stati
Uniti hanno adottato recentemente la cosiddetta “regola Volcker”, che vieta
alle banche l’attività di negoziazione per conto proprio. Le organizzazioni
internazionali hanno inoltre chiesto un dibattito a livello mondiale sulle
strutture bancarie e sui modelli di business. Visto il proliferare delle
iniziative di riforma in materia, e al fine di evitare che in merito alle
banche operanti a livello internazionale vengano adottate misure che si
sovrappongono o sono tra loro incompatibili, in occasione dell’ultimo vertice
di San Pietroburgo i leader del G20 hanno invitato il Consiglio per la
stabilità finanziaria (FSB) a valutare la coerenza internazionale e le
implicazioni per la stabilità finanziaria mondiale delle riforme strutturali
nel settore bancario. La presente proposta tiene debitamente conto delle
iniziative di coordinamento internazionali emergenti e della necessità di
prevenire le possibilità di arbitraggio regolamentare. Il regolamento proposto è accompagnato e
direttamente collegato ad un secondo regolamento proposto inteso ad affrontare
un’altra fonte di contagio finanziario: vale a dire l’interconnessione tra i
partecipanti al mercato, incluse le banche sistemiche, dovuta a legami opachi
derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli. Il Libro verde sul
sistema bancario ombra, presentato dalla Commissione il 19 marzo 2012[6], riconosce che il rafforzamento
della regolamentazione bancaria potrebbe spingere una parte consistente delle
attività bancarie al di là dei confini del sistema bancario tradizionale,
ovvero nel “sistema bancario ombra” definito come il sistema di intermediazione
creditizia che comporta entità ed attività esterne al normale sistema bancario[7]. Il 20 novembre 2012 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul sistema bancario ombra[8] in cui ha messo in luce
l’esigenza di garantire una maggiore trasparenza della struttura e delle
attività degli enti finanziari, nonché la necessità che le autorità di
vigilanza siano a conoscenza del livello delle attività, ad esempio dei
contratti di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di concessione
di titoli in prestito, del sistema bancario ombra. Il 4 settembre 2013, nella
sua comunicazione sul sistema bancario ombra[9],
la Commissione ha sottolineato che il rafforzamento della trasparenza delle
operazioni di finanziamento tramite titoli, ad esempio dei contratti di vendita
con patto di riacquisto e delle operazioni di concessione di titoli in
prestito, di altre operazioni equivalenti e del reimpegno delle garanzie reali
sarà essenziale per monitorare i rischi derivanti dall’interconnessione, dall’eccesso
di leva finanziaria e dai comportamenti prociclici. La parte restante della presente relazione si
limita alla presentazione della proposta sulla separazione strutturale degli
enti creditizi. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le parti interessate sono state consultate in
numerose occasioni. L’HLEG ha incontrato una serie di parti interessate nel
corso del suo mandato e ha organizzato una consultazione pubblica destinata a
banche, clienti corporate e clienti al dettaglio e alle loro
associazioni[10].
Anche la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica delle parti
interessate nell’ottobre 2012[11].
La riforma strutturale del settore bancario e la necessità di un’azione
coordinata a livello di Unione sono state oggetto di discussione anche con gli
Stati membri. Nel corso della preparazione della valutazione
d’impatto la Commissione ha organizzato nella primavera 2013 un’ulteriore
consultazione pubblica delle parti interessate, nella quale invitava le banche
a modellizzare l’impatto di diversi tipi di riforme strutturali[12]. Le 500 risposte alla
consultazione hanno messo in evidenza le divisioni tra le banche, da un lato, e
i consumatori e i soggetti finanziari diversi dalle banche dall’altro. Le prime
si sono espresse a stragrande maggioranza contro la separazione strutturale,
mentre i secondi erano in gran parte a favore. I pareri di altre categorie
erano più equilibrati. Nel marzo 2013 è stato istituito un gruppo
direttivo interservizi sulla riforma strutturale delle banche, di cui fanno
parte rappresentanti delle direzioni generali COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST,
MARKT, SG, SJ, TAXUD e del CCR, che si è riunito in marzo, aprile e settembre 2013
e ha sostenuto il lavoro sulla valutazione d’impatto. Il progetto di valutazione è stato presentato
al comitato per la valutazione d’impatto (IAB) della Commissione il 19
settembre 2013 e discusso il 16 ottobre 2013. Il 18 ottobre 2013 l’IAB ha
raccomandato in particolare: i) di migliorare la descrizione del problema e lo
scenario di base; ii) di descrivere e spiegare meglio le opzioni di riforma;
iii) di migliorare la valutazione degli impatti e la dimostrazione dell’efficacia
delle opzioni di riforma scelte; iv) di presentare meglio i pareri delle parti
in causa; e v) di aggiungere un glossario. I servizi della Commissione hanno
ripresentato una valutazione d’impatto rivista il 18 dicembre 2013, unitamente
ad un documento distinto nel quale spiegano all’IAB come sono state recepite le
sue raccomandazioni. L’IAB ha successivamente emesso un parere positivo il 15
gennaio 2014, pur raccomandando ulteriori miglioramenti e chiedendo in
particolare di rafforzare l’analisi della motivazione delle misure proposte,
delle opzioni di riforma alternative, dell’impatto e dei pareri delle parti in
causa per quanto riguarda le misure di riforma in materia di trasparenza
introdotte soltanto nella valutazione finale. L’IAB ha inoltre raccomandato di
rafforzare ulteriormente la presentazione delle opzioni di riforma strutturale
e la valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle opzioni di riforma scelte.
La versione finale della valutazione d’impatto ha notevolmente ampliato l’analisi
delle misure di riforma in materia di trasparenza e ha esaminato ulteriormente
le altre due raccomandazioni dell’IAB. Per quanto riguarda i costi e i benefici
complessivi della presente proposta, la valutazione d’impatto si è basata su un’analisi
qualitativa e una modellizzazione quantitativa. Essa ha concluso che le
sovvenzioni implicite sono notevoli, per quanto dipendano dalle dimensioni
della banca e dal suo livello di interconnessione. Pur tenendo debitamente
conto dei vantaggi derivanti dalla pluralità di modelli bancari esistenti in
Europa, la presente proposta intende garantire il delicato equilibrio tra la
prevenzione dei rischi sistemici e il finanziamento di una crescita economica
sostenibile. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica e
sussidiarietà La
base giuridica della presente proposta è l’articolo 114, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione
di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l’instaurazione
e il buon funzionamento del mercato interno. Norme
uniformi sulla struttura delle banche rafforzeranno la stabilità finanziaria
all’interno dell’Unione, miglioreranno l’integrazione dei mercati finanziari,
faciliteranno la risoluzione ordinata delle crisi e il risanamento del gruppo,
potenzieranno la prestazione transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in
altri Stati membri, ridurranno le distorsioni della concorrenza e impediranno l’arbitraggio
regolamentare. Alcuni
Stati membri hanno proposto o adottato misure di riforma strutturale per il
sistema bancario nazionale. Le incoerenze tra legislazioni nazionali che non
perseguono gli stessi obiettivi politici in modo compatibile ed equivalente con
i meccanismi previsti dal presente regolamento aumentano le probabilità di
distorsione dei movimenti di capitale e delle decisioni di investimento. Senza
un approccio a livello dell’Unione le banche saranno costrette ad adeguare la
loro struttura e il loro funzionamento agli ordinamenti nazionali, rendendo il
sistema ancora più complesso e frammentato. Le
incoerenze nelle legislazioni nazionali vanificherebbero altresì gli sforzi
compiuti per disporre di un corpus unico di norme applicabili in tutto
il mercato interno; inoltre pregiudicherebbero la creazione di un’Unione
bancaria effettiva, in quanto ridurrebbero l’efficacia del meccanismo di
vigilanza unico (SSM)[13]
e del futuro meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM)[14]. Le
incoerenze renderebbero anche la gestione degli istituti transfrontalieri più
difficile e costosa. L’armonizzazione a livello di Unione
prevista dal presente regolamento può garantire che i gruppi bancari dell’Unione,
molti dei quali operano in diversi Stati membri, siano disciplinati da un
quadro comune di requisiti strutturali, che garantisca la parità di condizioni,
riduca la complessità normativa, eviti costi indebiti di messa in conformità
per le attività transfrontaliere, promuova l’ulteriore integrazione del mercato
dell’Unione e contribuisca all’eliminazione delle possibilità di arbitraggio
regolamentare. In linea con l’obiettivo di
contribuire al funzionamento del mercato interno, lo Stato membro che ha già
adottato norme che vietano agli enti creditizi che raccolgono i depositi dei
privati cittadini e delle PMI di intraprendere attività di investimento per
conto proprio e di possedere attività per la negoziazione può chiedere alla
Commissione di accordare una deroga alle disposizioni di cui al capo III (“separazione
di talune attività di negoziazione”) per gli enti creditizi soggetti alle norme
nazionali compatibili con le disposizioni di tale capo. Ciò permetterebbe agli
Stati membri che si ritiene abbiano già applicato misure “superequivalenti” di
evitare di dover allineare a queste disposizioni del regolamento norme
nazionali già efficaci, con i costi che ne conseguirebbero. Per non
compromettere la finalità o il buon funzionamento del mercato interno, le norme
nazionali devono perseguire gli stessi obiettivi della presente proposta e le
disposizioni nazionali legislative, di vigilanza e in materia di controllo del
rispetto della normativa devono assicurare che l’ente creditizio rispetti
requisiti giuridicamente vincolanti compatibili con la presente proposta. Il regolamento proposto tiene
debitamente conto della rapida evoluzione dei mercati finanziari e dell’innovazione
finanziaria, nonché dello sviluppo dei quadri di regolamentazione e di
vigilanza dell’Unione. Al fine di assicurare una vigilanza effettiva e coerente
e l’elaborazione di un corpus unico di norme nel settore bancario, la
presente proposta assegna un ruolo importante all’Autorità bancaria europea
(ABE). L’ABE sarà consultata dalle autorità competenti in sede di adozione di
talune decisioni previste nella presente proposta, preparerà progetti di norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, e presenterà relazioni alla
Commissione. Ciò è particolarmente importante per le situazioni di cui agli articoli
9, 10, 13 e 21. 3.2. Proporzionalità In virtù del principio di proporzionalità
sancito dall’articolo 5 del TUE, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione
devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei
trattati. Il regolamento proposto vieta ai grandi enti
creditizi e ai gruppi bancari dell’Unione di svolgere attività di negoziazione
per conto proprio e alcune attività collegate. La separazione della proprietà è
potenzialmente lo strumento di riforma strutturale più efficace ai fini del
conseguimento degli obiettivi specifici di facilitare la risoluzione delle
crisi e limitare l’azzardo morale, i conflitti di interessi e un’allocazione
inefficiente del capitale e delle risorse. I benefici potenziali derivanti dal
divieto delle attività di negoziazione per conto proprio sarebbero
particolarmente elevati in termini di attenuazione dei rischi, della
complessità, dell’interconnessione e dei conflitti di interesse. Tuttavia, alla
luce delle sfide derivanti dalla difficoltà di distinguere tra attività di
negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione simili, in
particolare l’attività di supporto agli scambi (market making), una
definizione restrittiva delle attività soggette al divieto rafforza la proporzionalità
della misura. L’esclusione delle piccole banche dall’ambito di applicazione del
divieto è giustificata a causa degli effetti sproporzionati che esso potrebbe
comportare qualora tali banche fossero costrette a cedere parti dei loro
portafogli. Il regolamento proposto impone inoltre all’autorità
competente di procedere ad una verifica sistematica di talune altre attività,
in particolare le attività di supporto agli scambi, gli investimenti e l’esercizio
della funzione di promotore in cartolarizzazioni nonché la negoziazione di
taluni prodotti derivati. Sono queste le attività individuate come le attività
per le quali è particolarmente elevato il rischio che vengano svolte attività
di negoziazione per conto proprio in violazione del divieto e che potrebbero
causare rischi per la stabilità dell’ente creditizio di base e del sistema
finanziario dell’Unione. All’autorità competente è concesso il potere di
richiederne la separazione. Questo potere non si esplica tramite una misura
generale: spetta all’autorità decidere caso per caso, utilizzando una serie di
parametri armonizzati. Soltanto in determinate circostanze, quando i rischi
superano i livelli da definire utilizzando parametri armonizzati, l’autorità
competente è tenuta ad imporre la separazione. Questo approccio è considerato
proporzionato, in quanto impone la separazione soltanto a determinate
condizioni, e a seguito di un esame approfondito dell’impatto di tali attività
sul profilo di rischio e sul comportamento dell’ente creditizio di base. Il regolamento proposto è mirato a grandi enti
creditizi e gruppi bancari. Dato che il suo scopo principale è far fronte ai
rischi sistemici residui nel sistema finanziario dell’Unione, estendere le
misure a tutti gli enti creditizi sarebbe sproporzionato e potrebbe portare a
costi ingiustificati, in particolare per i piccoli enti creditizi. Gli enti creditizi che si trovano al di sotto
delle soglie della presente proposta di regolamento non sono soggetti alle
misure strutturali previste. Gli Stati membri o le autorità competenti possono
tuttavia decidere di imporre misure analoghe anche per gli enti creditizi più
piccoli. Il regolamento proposto rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad
un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato
conformemente a detti diritti e principi. 3.3. Spiegazione dettagliata della
proposta La presente sezione delinea brevemente le
principali componenti del presente regolamento. 3.3.1. Obiettivi e oggetto della
separazione strutturale Il regolamento proposto mira a rafforzare la
stabilità finanziaria dell’Unione mediante la riforma strutturale delle grandi
banche, completando in tal modo le riforme della regolamentazione finanziaria
già intraprese a livello dell’Unione. L’articolo 1 delinea la finalità e
gli obiettivi alla base della riforma. L’articolo 2 definisce l’oggetto, che è
quello di stabilire norme sulle modifiche strutturali da apportare alle banche “troppo
grandi per fallire”, che impongono il divieto di negoziazione per conto proprio
e la potenziale separazione di talune attività di negoziazione. 3.3.2. Ambito di applicazione L’articolo 3 stabilisce che il
regolamento proposto si applica alle banche che soddisfano taluni criteri e
superano determinate soglie: (1)
gli obblighi si applicano alle banche europee
considerate di importanza sistemica globale; (2)
gli obblighi si applicano alle banche che superano
le seguenti soglie per tre anni consecutivi: a) le attività totali della banca
superano i 30 miliardi di EUR[15];
e b) le attività e passività per la negoziazione totali della banca superano i 70
miliardi di EUR oppure il 10% delle sue attività totali. Gli articoli 22 e 23 forniscono ulteriori
dettagli sulle modalità di calcolo delle attività di negoziazione (ai fini del
riesame dell’autorità competente in vista di una possibile separazione dall’ente
creditizio). Dato che le riforme strutturali sono incentrate sulle attività
bancarie, l’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce che, per quanto
riguarda i conglomerati finanziari, le attività delle imprese di assicurazione
e delle imprese non finanziarie non devono essere incluse nel calcolo. Il regolamento proposto si applicherà agli
enti creditizi dell’Unione e alle loro imprese madri nell’UE, alle loro
filiazioni e succursali, anche se situate in paesi terzi. Esso si applicherà
anche alle succursali e filiazioni situate nell’Unione di banche aventi sede in
paesi terzi. Questo ampio ambito di applicazione territoriale è motivato dall’esigenza
di garantire condizioni eque ed evitare il trasferimento di attività al di
fuori dell’Unione per eludere gli obblighi previsti dal regolamento. Le
filiazioni estere di banche dell’Unione e le succursali situate nell’UE di
banche estere potrebbero tuttavia essere esentate se soggette a norme
equivalenti in materia di separazione delle attività (articoli 4 e 27). L’articolo 4,
paragrafo 2, prevede un’altra possibilità di esenzione: alle autorità di
vigilanza è riconosciuto il potere di esentare dalla separazione le filiazioni
estere di gruppi aventi una struttura geografica decentrata autonoma, che
perseguono una strategia di risoluzione delle crisi di tipo “Multiple Point
of Entry”. Applicando l’obbligo di separazione in tutto
il gruppo societario mondiale indipendentemente dall’ubicazione geografica, è
eliminata la possibilità per le banche di eludere la separazione spostando
determinate attività al di fuori dell’Unione. Inoltre, abbinando all’ampio
ambito di applicazione territoriale un regime di equivalenza per i paesi terzi
si attenuano le possibili preoccupazioni extraterritoriali delle giurisdizioni
dei paesi terzi. Imponendo alle banche estere di separare le loro operazioni
nell’Unione, è garantita altresì la parità di condizioni nel mercato interno ed
è pertanto minimizzato il rischio di concorrenza sleale. 3.3.3. Divieto di attività di
negoziazione per conto proprio (capo II) L’articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento proposto stabilisce che un ente creditizio ed entità appartenenti
allo stesso gruppo non devono svolgere attività di negoziazione per conto
proprio in strumenti finanziari e merci. Per quanto i dati omogenei a livello di
Unione sulle attività bancarie specifiche siano scarsi, quelli disponibili
indicano che l’attività di negoziazione per conto proprio rappresenta una parte
limitata dei bilanci delle banche[16].
Dagli stessi dati emerge inoltre tuttavia che tali negoziazioni erano di
livello significativo prima della crisi e che, in assenza di un intervento
regolamentare, non vi è alcuna garanzia che non aumentino nuovamente in futuro. È difficile definire le attività di
negoziazione per conto proprio e distinguerle dalle attività di supporto agli
scambi. A norma dell’articolo 5, punto 4, che definisce le
negoziazioni per conto proprio in maniera restrittiva, sarebbero vietate le
attività di desk, unità, divisioni o singoli trader dirette
specificamente ad assumere posizioni per realizzare un profitto per conto
proprio, senza alcuna connessione con l’attività al servizio della clientela o
la copertura del rischio dell’entità. L’articolo 6, paragrafo 2, chiarisce
che gli enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del
regolamento, quali definiti agli articoli 3 e 4, non sono coperti da tale
divieto laddove gestiscano strutture dedicate all’acquisto e alla vendita di
strumenti del mercato monetario ai fini della gestione delle disponibilità
liquide. Anche la negoziazione di titoli di Stato dell’Unione è esentata dal
divieto (articolo 6, paragrafo 2, lettera a)) per prevenire
possibili conseguenze negative in questi mercati di vitale importanza. Si
tratta di un’esenzione speculare a quella di cui beneficiano le negoziazioni di
titoli di Stato in relazione alla valutazione delle attività (articolo 8,
paragrafo 2). Sebbene in linea di principio il divieto di
attività di negoziazione per conto proprio potrebbe estendersi a tutte le
banche, si propone di applicarlo solo alle banche di cui all’articolo 3.
Per impedire che il divieto venga aggirato, ad esempio acquisendo la proprietà
o investendo in fondi speculativi, l’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), dispone che le banche soggette al divieto di negoziazione per
conto proprio non possano neppure investire o detenere azioni in fondi
speculativi (o certificati/derivati ad essi connessi) o in entità che svolgono
attività di negoziazione per conto proprio o che sono promotori di fondi
speculativi. I fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria –
soprattutto i fondi di private equity, per il venture capitale e
per l’imprenditoria sociale – sono esentati da tale divieto in ragione del loro
ruolo di sostegno al finanziamento dell’economia reale (articolo 6,
paragrafo 3). Gli enti creditizi soggetti a questi divieti potranno
continuare a fornire servizi bancari/di custodia ai fondi speculativi. 3.3.4. Potenziale separazione di
talune attività di negoziazione (capo III) Le banche svolgono una serie di altre attività
di negoziazione e di investment banking, inclusi le attività di supporto
agli scambi, la concessione di prestiti a fondi per il venture capital e
a fondi di private equity, l’investimento e l’esercizio della funzione
di promotore in cartolarizzazioni rischiose, la vendita e la negoziazione di
derivati, ecc. I gruppi bancari potranno continuare a svolgere tali attività a
discrezione dell’autorità competente, la quale sarà tenuta ad esaminare le
attività di negoziazione e avrà il potere (nonché l’obbligo in determinate
circostanze) di imporre la separazione di un sottoinsieme di attività (attività
di supporto agli scambi, cartolarizzazioni rischiose, derivati complessi) se
sono superati alcuni parametri. L’obiettivo è evitare il rischio che le banche
eludano il divieto di cui all’articolo 6 svolgendo attività di
negoziazione per conto proprio in maniera nascosta e che le attività di
negoziazione non vietate diventino troppo consistenti o ad alta leva
finanziaria. Il principio fondamentale del regolamento proposto è che le entità
che all’interno dei gruppi bancari effettuano la raccolta di depositi possono
esercitare queste attività solo fintanto che l’autorità competente non decida
che esse debbano essere svolte da un’entità distinta dedicata alla
negoziazione. 3.3.4.1. Attività soggette a separazione Le attività di negoziazione sono definite all’articolo 8
in modo ampio come attività diverse dalla raccolta di depositi coperti da
sistemi di garanzia dei depositi, dalla concessione di prestiti, dai servizi di
pagamento al dettaglio e da un certo numero di altre attività. L’articolo 8,
paragrafo 2, esenta inoltre i titoli di Stato dell’Unione dall’obbligo di
essere oggetto di esame e dal potere di separazione. Tale esenzione è coerente
con il fattore di ponderazione del rischio dello 0% attualmente previsto dal
regolamento e dalla direttiva sui requisiti patrimoniali[17] (“CRR”/”CRDIV”). L’articolo 8,
paragrafo 3, stabilisce tuttavia che mediante atti delegati la Commissione
possa estendere la portata dell’esenzione ai titoli di amministrazioni di paesi
terzi conformi a determinate condizioni. 3.3.4.2. Obbligo di riesame delle
attività Il regolamento proposto imporrà alle autorità
competenti di esaminare le attività di negoziazione delle banche che superano
le soglie, con particolare attenzione a tre attività che o sono particolarmente
affini alla negoziazione per conto proprio e pertanto offrono una potenziale “copertura”
per tali attività (attività di supporto agli scambi) o hanno avuto un ruolo
chiave durante la crisi finanziaria (attività di investimento e funzione di
promotore in cartolarizzazioni rischiose e la negoziazione di derivati diversi
da quelli espressamente autorizzati ai fini di una gestione prudente del
rischio). Le autorità competenti valuteranno tali attività sulla base di alcuni
parametri da adeguare sulla base dei dati della vigilanza. I parametri
riguardano le dimensioni relative, l’effetto leva, la complessità, la
redditività, il rischio di mercato connesso, nonché l’interconnessione
(articolo 9, paragrafo 2). Per garantire che tali parametri siano
misurati e applicati in maniera uniforme, l’articolo 9, paragrafo 4,
affida all’ABE il compito di elaborare una norma tecnica di attuazione che
verrà adottata dalla Commissione. 3.3.4.3. Potere di separazione L’articolo 10, paragrafo 1,
stabilisce che le autorità competenti devono imporre la separazione se le
attività di negoziazione delle banche (attività di supporto agli scambi,
investimenti e funzione di promotore in cartolarizzazioni rischiose e la
negoziazione di alcuni derivati) e i rischi collegati superano determinate
soglie e soddisfano talune condizioni relative ai parametri. Se la banca
dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che tali attività non
pongono in pericolo la stabilità finanziaria dell’Unione, tenendo conto degli
obiettivi del regolamento proposto, l’autorità competente può decidere di non
imporne la separazione. L’articolo 10, paragrafo 2,
stabilisce che l’autorità competente può imporre la separazione di una
particolare attività di negoziazione se ritiene che essa minacci la stabilità
finanziaria della banca o dell’Unione, tenuto conto degli obiettivi del
regolamento proposto. L’autorità competente deve consultare l’ABE
prima di prendere le decisioni di cui all’articolo 10 e deve comunicarle
la sua decisione finale. L’articolo 10, paragrafo 5,
conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare
il livello da non superare per ciascun parametro e le condizioni per l’avvio
della procedura, tra cui il numero di parametri che devono essere superati
perché scatti l’obbligo di separazione. Inoltre alla Commissione viene
conferito il potere di specificare quale tipo di cartolarizzazioni non sia
considerato una minaccia per la stabilità finanziaria in base a un elenco di
criteri e possa pertanto essere realizzato da un ente creditizio di base. 3.3.4.4. Gestione dei rischi propri
delle banche (“gestione delle disponibilità liquide”) L’articolo 11, paragrafo 1,
chiarisce che, qualora vi sia separazione, le banche che effettuano raccolta di
depositi restano comunque autorizzate a gestire il proprio rischio. Tuttavia,
considerando che la gestione delle disponibilità liquide può dare luogo ad
attività di negoziazione per conto proprio e dato che la gestione della liquidità
comporta l’assunzione di talune posizioni speculative, dovrebbero applicarsi
alcune disposizioni di salvaguardia. 3.3.4.5. Fornitura di servizi di
gestione del rischio ai clienti L’articolo 12 chiarisce che l’ente
creditizio di base continua a poter vendere taluni prodotti di gestione del
rischio (ad esempio i derivati) a clienti che non siano enti finanziari o
bancari. La vendita di strumenti derivati ai clienti espone tuttavia la banca a
più rischi, che potrebbero rendere più complessa la risoluzione delle sue
crisi, e sarà pertanto soggetta a diversi gradi di salvaguardia e controllo.
Per ovviare a tali rischi, è previsto che i derivati su tassi di interesse,
cambi, crediti, quote di emissione e merci ammissibili alla compensazione
tramite controparte centrale possano essere venduti dall’ente creditizio di
base a clienti non finanziari, imprese di assicurazione ed enti pensionistici
aziendali o professionali, ma solo a copertura del rischio di tasso di
interesse, di cambio e di credito, del rischio sulle posizioni in merci o del
rischio inerente alle quote di emissione ed entro i massimali per il
conseguente rischio di posizione. Il riconoscimento di taluni derivati
incoraggia inoltre le banche a standardizzarli ed è pertanto in linea con gli
obiettivi politici del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (“EMIR”)[18]. 3.3.4.6. Norme sulla separazione delle
attività di negoziazione Se le predette attività di negoziazione di cui
le autorità competenti impongono la separazione restano all’interno del gruppo
bancario, devono essere trasferite ad un soggetto giuridico distinto (“entità
dedicata alla negoziazione”). I legami giuridici, economici, di governance
e operativi di tale soggetto con il resto del gruppo dovrebbero essere limitati
per garantire che la separazione sia efficace. L’articolo 13,
paragrafo 3, stabilisce che in caso di separazione il gruppo deve essere
organizzato in sottogruppi funzionali omogenei costituiti da un lato dagli enti
creditizi di base e dall’altro dalle entità dedicate alla negoziazione. L’articolo 13,
paragrafi da 5 a 13, del regolamento proposto fissa le condizioni che si
applicano per garantire una netta separazione in termini giuridici, economici,
di governance e operativi. Dopo la separazione i requisiti prudenziali
contenuti in tali articoli devono applicarsi su base individuale o
subconsolidata ai rispettivi sottogruppi. Inoltre l’articolo 13, paragrafo 11,
prevede deroghe al CRR per quanto riguarda l’esenzione da determinati requisiti
per garantire che i requisiti prudenziali (fondi propri, liquidità ed
informativa) si applichino su base subconsolidata ai rispettivi sottogruppi. I
gruppi costituiti da società mutue e cooperative, istituti di risparmio o
simili svolgono attività di negoziazione rischiose e pertanto sono soggetti ai
requisiti della presente proposta. Tali enti hanno tuttavia un assetto
proprietario ed una struttura economica molto specifici e svolgono un ruolo
importante nel finanziamento dell’economia locale e regionale. Imporre alcune
delle norme relative alla separazione potrebbe richiedere l’introduzione di
cambiamenti di ampia portata della struttura organizzativa di tali entità. Se
tali cambiamenti dovessero imporre loro di cambiare completamente la loro
identità societaria potrebbero essere sproporzionati rispetto ai benefici. L’autorità
competente può pertanto decidere di consentire agli enti creditizi di base che
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 3,
lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere
strumenti di capitale o diritti di voto in un’entità dedicata alla negoziazione
nel caso in cui l’autorità competente ritiene che la detenzione di tali
strumenti di capitale o diritti di voto sia indispensabile per il funzionamento
del gruppo e che l’ente creditizio di base abbia preso misure sufficienti per
attenuare adeguatamente i relativi rischi. Un altro aspetto fondamentale della
separazione economica tra l’ente creditizio di base e l’entità dedicata alla
negoziazione è rappresentato dalle restrizioni in materia di grandi
esposizioni. Gli articoli da 14 a 17 stabiliscono di conseguenza norme al
riguardo, che hanno per oggetto le esposizioni sia intra che extra-gruppo, sia
individuali che aggregate. 3.3.4.7. Piano di separazione Prima dell’effettiva separazione delle
attività di negoziazione, le banche interessate sono tenute a presentare un “piano
di separazione” alle autorità competenti. L’articolo 18 dispone che il
piano debba essere approvato dall’autorità competente, la quale ha la
possibilità di imporre modifiche, se del caso, oppure definisce essa stessa un
piano di separazione in caso di inazione della banca. 3.3.4.8. Cooperazione tra le autorità
competenti e le autorità di risoluzione delle crisi La BRRD prevede che nell’ambito della
pianificazione della risoluzione delle crisi le autorità di risoluzione delle
crisi possano imporre alle banche l’obbligo di effettuare modifiche strutturali
(ad esempio alla loro struttura giuridica e organizzativa) se ritengono che vi
siano ostacoli all’effettiva risoluzione della crisi. Sebbene il regolamento
proposto persegua una gamma più ampia di obiettivi oltre alla risoluzione delle
crisi, è necessario garantire che le rispettive autorità siano in collegamento
tra loro. L’articolo 19 prevede di conseguenza che se un’autorità
competente decide di imporre la separazione deve comunicarlo alle autorità di
risoluzione delle crisi (articolo 19, paragrafo 1) e tenere conto di
qualsiasi loro valutazione in corso o preesistente sulla possibilità di
risoluzione delle crisi ai sensi degli articoli 13 e 13 bis della BRRD.
Allo stesso modo l’autorità di risoluzione delle crisi deve tener conto dell’eventuale
comunicazione di una decisione di separazione da parte di un’autorità
competente quando valuta la possibilità di risolvere la crisi di un ente. 3.3.4.9. Attività vietate all’entità
dedicata alla negoziazione L’articolo 20 prevede che all’entità
dedicata alla negoziazione sia vietato l’esercizio di talune attività. Si
tratta della raccolta di depositi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi
e della prestazione di servizi di pagamento al dettaglio quali definiti nella
direttiva sui servizi di pagamento[19]. 3.3.4.10. Deroga Considerando che il regolamento proposto
stabilisce norme uniformi in merito alla finalità, agli obiettivi e agli strumenti
della riforma strutturale delle banche nel mercato interno, l’articolo 21
prevede la possibilità di deroga agli obblighi di separazione di cui al capo
III per gli enti creditizi soggetti a norme nazionali di effetto equivalente
alle disposizioni di tale capo. La deroga sarà concessa dalla Commissione su
richiesta dello Stato membro interessato dopo che esso ha ottenuto il parere
positivo dell’autorità competente responsabile per la vigilanza delle banche
per le quali è richiesta la deroga. Per soddisfare i requisiti per l’ottenimento
della deroga, le norme nazionali di rango primario devono essere state adottate
prima del 29 gennaio 2014 e rispettare i criteri di cui all’articolo 21,
paragrafo 1. Ciò significa che l’obiettivo delle norme nazionali, il loro
ambito d’applicazione materiale e le disposizioni riguardanti la separazione
giuridica, economica e di governance dell’ente che effettua la raccolta
di depositi devono essere simili a quelli della proposta di regolamento. 3.3.5. Conformità: entità e autorità
competenti (capo V) La maggior parte delle banche coperte dall’articolo 3
opera in diversi paesi tramite succursali o filiazioni. Esse sono pertanto
soggette alla vigilanza di diverse autorità, sia nel paese di origine (impresa
madre, filiazioni in diversi Stati membri) che nel paese ospitante
(succursali). Al fine di garantire che le riforme strutturali siano applicate
in modo efficace ed efficiente a livello di gruppo, l’articolo 26 dà l’ultima
parola nelle decisioni di separazione strutturale all’autorità di vigilanza
capofila responsabile per il gruppo consolidato. È questo l’approccio scelto da
alcune proposte di riforma nazionali. Prima di prendere qualsiasi decisione, l’autorità
di vigilanza capofila deve consultare l’autorità di vigilanza del paese di
origine delle filiazioni significative del gruppo. 3.3.6. Rapporti con i paesi terzi
(capo VI) L’articolo 27 prevede
l’adozione di atti delegati riguardanti il riconoscimento dell’equivalenza
delle riforme strutturali di paesi terzi che soddisfano determinate condizioni. 3.3.7. Sanzioni e misure
amministrative (capo VII) Il capo VII riflette le
politiche orizzontali vigenti nel settore dei servizi finanziari in materia di
sanzioni e misure. Esso definisce un approccio comune in merito alle principali
violazioni del regolamento proposto e stabilisce le sanzioni e le misure
amministrative che le autorità competenti dovrebbero avere il potere di
applicare per le principali violazioni. 3.3.8. Relazioni e riesame (capo
VIII) L’adozione della presente proposta
introdurrebbe la prima serie di norme di separazione strutturale applicabili
alle banche a livello di Unione. È pertanto importante valutare se tali norme
risultano un mezzo efficace ed efficiente per conseguire la finalità e gli
obiettivi delle riforme strutturali. A tal fine l’ultimo capo delinea una serie
di settori in cui la Commissione riesaminerà la disciplina in termini sia
generali che specifici (articolo 34). Per esempio il riesame si
concentrerà sull’applicazione delle soglie, l’applicazione e l’efficacia del
divieto previsto dall’articolo 6, l’ambito delle attività soggette al riesame e
l’idoneità e l’applicazione dei parametri. 3.3.9. Calendario Di seguito sono indicate le principali date
relative all’adozione e all’attuazione delle disposizioni fondamentali della
presente proposta, partendo dal presupposto che il testo definitivo del
regolamento sarà adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro giugno 2015: ·
la Commissione adotta gli atti delegati necessari
per l’esecuzione delle disposizioni fondamentali entro il 1º gennaio 2016; ·
l’elenco delle banche coperte e delle banche
soggette a deroga è pubblicato entro il 1º luglio 2016 e successivamente
ogni anno; ·
il divieto della negoziazione per conto proprio
entra in vigore il 1º gennaio 2017; ·
le disposizioni relative alla separazione delle
attività di negoziazione degli enti creditizi entrano in vigore il 1° luglio 2018. 4. Incidenza sul bilancio L’incidenza finanziaria e sul bilancio della
presente proposta sono indicate nella scheda finanziaria legislativa allegata. 2014/0020 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere
la resilienza degli enti creditizi dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[20],
visto il parere della Banca centrale europea[21], sentito il garante europeo della protezione
dei dati[22], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) il sistema finanziario dell’Unione
comprende oltre 8 000 banche di dimensioni diverse e con varie strutture
societarie e modelli di business, alcune delle quali appartengono a
grandi gruppi che svolgono una gamma di attività molto estesa. Tali gruppi
comprendono una rete complessa di soggetti giuridici e di relazioni intragruppo
e sono strettamente collegati tra loro tramite l’assunzione e l’erogazione di
prestiti interbancari e i mercati dei derivati. L’impatto dell’eventuale
fallimento di questi grandi banche può essere estremamente diffuso e
significativo. (2) La crisi finanziaria ha
dimostrato l’interconnessione delle banche dell’Unione e il rischio che essa
comporta per il sistema finanziario. Ne consegue che fino ad oggi risolvere le
crisi bancarie è stato un compito arduo, che ha riguardato interi gruppi
bancari e non solo le singole parti in dissesto e che si è dovuto ricorrere in
misura significativa al sostegno pubblico. (3) Dall’inizio della crisi
finanziaria l’Unione e i suoi Stati membri hanno avviato una revisione radicale
della regolamentazione e della vigilanza bancaria, realizzando i primi passi
verso l’Unione bancaria. Di fronte alla gravità della crisi finanziaria e alla
necessità di assicurare che le crisi di tutte le banche possano essere risolte,
occorreva valutare se erano necessarie altre misure per ridurre ulteriormente
la probabilità e l’impatto del fallimento delle banche più grandi e più
complesse. Un gruppo di esperti ad alto livello (“HLEG”) presieduto da Erkki
Liikanen è stato incaricato di tale valutazione. Tale gruppo ha raccomandato di
introdurre, per le banche più grandi e più complesse, l’obbligo di separare le
attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione ad
alto rischio trasferendole ad un soggetto giuridico distinto all’interno del
gruppo bancario. (4) Il programma di riforme della
regolamentazione bancaria in corso di attuazione rafforzerà in maniera
significativa la resilienza sia delle singole banche che del settore bancario
nel suo complesso. Tuttavia un sottogruppo limitato di gruppi bancari più
grandi e più complessi dell’Unione continuano ad essere troppo grandi per
fallire, troppo grandi per essere salvati e troppo complessi per la gestione,
la vigilanza e la risoluzione delle crisi. Le riforme strutturali sono quindi
un importante complemento alle altre iniziative e misure di regolamentazione,
in quanto consentirebbero di affrontare più direttamente le problematiche della
complessità intragruppo, delle sovvenzioni intragruppo e degli incentivi all’assunzione
eccessiva di rischi. Un certo numero di Stati membri ha adottato o intende
adottare misure per introdurre riforme strutturali dei rispettivi sistemi
bancari. (5) Il 3 luglio 2013 il
Parlamento europeo ha invitato la Commissione a prevedere un approccio basato
su principi in materia di riforma strutturale del settore bancario europeo. (6) La base giuridica del
presente regolamento è l’articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di
ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione
e il buon funzionamento del mercato interno. (7) Le incongruenze tra
legislazioni nazionali che non perseguono gli stessi obiettivi in modo
compatibile con i meccanismi previsti dal presente regolamento e con risultati
equivalenti aumentano le probabilità che le decisioni dei partecipanti al
mercato sui movimenti di capitale ne risentano negativamente; le divergenze
normative e pratiche potrebbero infatti aumentare significativamente i costi
operativi degli enti creditizi operanti a livello transfrontaliero determinando
un’allocazione meno efficiente delle risorse e del capitale rispetto ad una
situazione in cui le norme vigenti sono simili e coerenti. Per le stesse ragioni,
quando i partecipanti al mercato decidono dove e come prestare servizi
finanziari transfrontalieri, l’esistenza di norme diverse e incoerenti sarà uno
svantaggio di cui terranno conto e che potrebbe anche involontariamente
incentivare l’arbitraggio geografico. La circolazione dei capitali e la
prestazione di servizi transfrontalieri sono elementi essenziali per il
corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione. Senza un’impostazione
comune a livello di Unione gli enti creditizi saranno costretti ad adeguare la
loro struttura e le loro operazioni in funzione del paese in cui operano,
rendendo il sistema ancora più complesso e frammentato. (8) La discrepanza tra le
legislazioni nazionali vanifica altresì gli sforzi di introdurre un corpus
unico di norme applicabile in tutto il mercato interno. Una tale evoluzione
avrebbe anche l’effetto di limitare l’efficacia del meccanismo di vigilanza
unico[23] (SSM) in quanto la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe applicare
agli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza un insieme di norme diverse e
incoerenti, il che accrescerebbe i costi e la complessità della vigilanza. Le
divergenze e le potenziali incompatibilità tra le legislazioni nazionali
rendono inoltre più difficile e costosa la gestione degli enti creditizi
transfrontalieri che sono tenuti a rispettare tali legislazioni. Analogamente
il meccanismo unico di risoluzione delle crisi[24]
(SRM) dovrebbe risolvere le crisi di enti creditizi soggetti a requisiti
nazionali potenzialmente difformi per quanto riguarda la loro struttura
organizzativa ed operativa. (9) L’armonizzazione a livello di
Unione può garantire che i gruppi bancari dell’Unione, molti dei quali operano
in diversi Stati membri, siano soggetti ad una disciplina comune in materia di
requisiti strutturali, che consentirebbe di prevenire distorsioni della
concorrenza, ridurre la complessità normativa, evitare costi indebiti di messa
in conformità per le attività transfrontaliere, promuovere l’ulteriore
integrazione del mercato dell’Unione e contribuire all’eliminazione delle
possibilità di arbitraggio regolamentare. (10) In linea con l’obiettivo di
contribuire al funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere possibile
concedere ad un ente creditizio la deroga alle disposizioni sulla separazione
di talune attività di negoziazione se prima del 29 gennaio 2014 lo Stato membro
ha adottato norme nazionali di rango primario (compreso il diritto derivato
adottato successivamente) che vietano agli enti creditizi che raccolgono
depositi da privati cittadini e da piccole e medie imprese (PMI) di negoziare
investimenti per conto proprio e di possedere attività per la negoziazione. È
opportuno pertanto che lo Stato membro abbia la facoltà di chiedere alla
Commissione di accordare la deroga alle disposizioni sulla separazione di
talune attività di negoziazione all’ente creditizio soggetto alle norme
nazionali compatibili con tali disposizioni. Gli Stati membri che si sono già
dotati di norme di rango primario i cui effetti sono equivalenti a quelli del
presente regolamento e con esso compatibili potrebbero così evitare di dover
allineare norme già efficaci. Per non compromettere l’obiettivo o il
funzionamento del mercato interno, le norme nazionali e le relative
disposizioni di applicazione, di esecuzione e di vigilanza devono poter
garantire che gli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e
PMI rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti alle
disposizioni del presente regolamento e con esse compatibili. Spetterebbe all’autorità
competente preposta alla vigilanza dell’ente creditizio soggetto alle norme
nazionali in questione fornire un parere da accludere alla richiesta di deroga. (11) A norma dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1024/2013[25] del Consiglio, la BCE ha il potere di assolvere i compiti di vigilanza
collegati a cambiamenti strutturali richiesti ad enti creditizi per prevenire
lo stress finanziario o il fallimento nei casi previsti espressamente dal
pertinente diritto dell’Unione per le autorità competenti. (12) Il presente regolamento
intende ridurre l’eccessiva assunzione di rischi e la rapida crescita dei
bilanci, le difficoltà di risoluzione delle crisi, i problemi di monitoraggio,
i conflitti di interesse, le distorsioni della concorrenza e una cattiva
allocazione del capitale. Esso intende anche proteggere gli enti che svolgono
attività che meritano una rete di sicurezza pubblica rispetto alle perdite
derivanti da altre attività. Le norme necessarie dovrebbero pertanto
contribuire a far sì che le banche si riconcentrino sul loro ruolo fondamentale
di servizio all’economia reale, ed evitare che il capitale bancario sia
allocato in misura eccessiva alla negoziazione a scapito dell’erogazione di
prestiti all’economia non finanziaria. (13) Il presente regolamento si
applicherà soltanto agli enti creditizi e ai gruppi con attività di
negoziazione che superano le soglie stabilite nel regolamento stesso. Ciò è in
linea con l’obiettivo di concentrarsi esplicitamente su un sottogruppo limitato
di gruppi bancari più grandi e più complessi che nonostante gli altri atti
legislativi restano troppo grandi per fallire, troppo grandi da salvare e
troppo complessi da gestire e vigilare e perché ne possano essere risolte le
crisi. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi
soltanto agli enti creditizi ed ai gruppi dell’Unione che sono ritenuti di
importanza sistemica globale o superano in termini di attività di negoziazione
o di dimensione assoluta determinate soglie relative e assolute basate sulla
contabilità. Gli Stati membri o le autorità competenti possono però decidere di
imporre misure analoghe anche agli enti creditizi più piccoli. (14) L’ambito di applicazione
territoriale del presente regolamento dovrebbe essere ampio in modo da impedire
distorsioni della concorrenza e prevenire l’elusione. Tuttavia, se le
filiazioni di imprese madri nell’UE situate in paesi terzi o le succursali UE
di enti creditizi aventi sede in paesi terzi che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente regolamento sono soggette a misure che, a giudizio
della Commissione, hanno effetto equivalente a quelle contenute nel presente
regolamento, dovrebbero essere esentate. Le autorità competenti dovrebbero
avere altresì la facoltà di esentare le filiazioni estere di gruppi aventi l’impresa
madre nell’UE se queste sono autonome e il loro fallimento avrebbe effetti
limitati per il gruppo nel suo insieme. (15) Agli enti creditizi e alle
entità appartenenti allo stesso gruppo dovrebbe essere vietato acquistare e
vendere strumenti finanziari e merci per conto proprio, in quanto tale attività
ha un valore aggiunto limitato o nullo per il bene pubblico ed è
intrinsecamente rischiosa. (16) È difficile distinguere tra
attività di negoziazione per conto proprio e attività di supporto agli scambi (market
making). Per superare questa difficoltà, il divieto di attività di
negoziazione per conto proprio dovrebbe essere limitato ai desk, alle
unità, alle divisioni o ai singoli trader che si dedicano specificamente
a tali attività. Le banche non dovrebbero poter eludere il divieto ricorrendo o
beneficiando di investimenti in entità non bancarie che svolgono attività di
negoziazione per conto proprio. (17) Per garantire che le entità
soggette al divieto di negoziazione per conto proprio possano continuare a
contribuire al finanziamento dell’economia, è opportuno autorizzarle ad
investire nei fondi contenuti in un elenco chiuso, che dovrebbe comprendere i
fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi che non ricorrono alla leva
finanziaria, i fondi europei per il venture capital, i fondi europei per
l’imprenditoria sociale e i fondi di investimento europei a lungo termine. Per
assicurare che tali fondi non compromettano la sostenibilità e la solidità
finanziaria degli enti creditizi che vi investono, è essenziale che i FIA
chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria in cui gli enti creditizi
possono investire siano gestiti da gestori di FIA autorizzati e sottoposti a
vigilanza in conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio[26],
e che tali FIA siano stabiliti nell’Unione o in caso contrario che siano
commercializzati nell’Unione secondo le norme di tale direttiva. (18) Le entità soggette al divieto
di negoziazione per conto proprio dovrebbero essere autorizzate ad utilizzare
il proprio capitale per effettuare investimenti nel quadro della gestione delle
loro disponibilità liquide. La gestione delle disponibilità liquide dovrebbe
essere un’attività la cui finalità è preservare il valore del capitale proprio
ripartendo il rischio di credito tra molteplici controparti e massimizzandone
la liquidità. Nel gestire la propria liquidità, le entità soggette al divieto
della negoziazione per conto proprio non dovrebbero perseguire l’obiettivo di
realizzare rendimenti superiori ai tassi del mercato monetario, utilizzando
come parametro di riferimento il tasso di rendimento di un titolo di Stato di
alta qualità a tre mesi. (19) Per attività equivalenti alle
disponibilità liquide si intendono strumenti che di norma sono negoziati sul
mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i
certificati di deposito, i commercial paper, le accettazioni bancarie,
le short-term note o le quote o le azioni dei fondi del mercato
monetario regolamentati. In linea con il divieto delle vendite allo scoperto,
un ente creditizio dovrebbe detenere le attività equivalenti alle disponibilità
liquide prima di essere in grado di venderle. (20) Le politiche di remunerazione
che incoraggiano l’eccessiva assunzione di rischi possono compromettere la
gestione sana ed efficace dei rischi delle banche. Integrando le disposizioni
pertinenti del diritto dell’Unione vigenti in materia, le disposizioni in
materia di remunerazione dovrebbero contribuire a prevenire l’elusione del
divieto di attività di negoziazione per conto proprio. Analogamente dovrebbero
limitare eventuali attività di negoziazione per conto proprio residue o
nascoste svolte dagli enti creditizi di base nel quadro di una gestione
prudente del rischio. (21) L’organo di amministrazione
delle entità soggette al divieto di attività di negoziazione per conto proprio
dovrebbe garantire il rispetto di tale divieto. (22) Oltre alla negoziazione per
conto proprio, i grandi enti creditizi svolgono numerose altre attività di
negoziazione, come le attività di supporto agli scambi, l’emissione, gli
investimenti e la funzione di promotore in cartolarizzazioni rischiose o la
strutturazione, l’organizzazione o l’esecuzione di operazioni in strumenti
derivati complessi. Anche se spesso connesse ai servizi prestati ai clienti,
tali attività di negoziazione possono dar adito a preoccupazioni. Considerando
tuttavia la natura potenzialmente utile di tali attività, non dovrebbero essere
soggette ad un divieto diretto, bensì dovrebbero restare oggetto di una
valutazione ex post da parte dell’autorità competente e potenzialmente
dell’obbligo di separazione dal resto delle attività del gruppo. (23) Se, in sede di valutazione
delle attività di negoziazione, l’autorità competente conclude che esse
superano determinati parametri in termini di dimensioni relative, leva
finanziaria, complessità, redditività, rischio di mercato associato, nonché
interconnessione, essa dovrebbe imporne la separazione dall’ente creditizio di
base a meno che esso possa dimostrare, con soddisfazione dell’autorità
competente, che tali attività non costituiscono una minaccia per la sua
stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo
complesso, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento. (24) Esistono preoccupazioni in
particolare per quanto riguarda l’attività di supporto agli scambi. La
risoluzione della crisi di una banca può essere ostacolata dalla presenza di
attività di negoziazione e di un consistente portafoglio di strumenti
finanziari all’interno di un grande gruppo bancario, in quanto in un processo
di risoluzione delle crisi le singole posizioni di negoziazione sono trattate
allo stesso modo a prescindere dal fatto che derivino da attività di supporto
agli scambi per conto della clientela oppure da speculazioni. Inoltre, i market
maker sono interconnessi con altri grandi gruppi bancari. Essi possono
anche essere esposti ad un notevole rischio di controparte e il funzionamento
pratico dell’attività di supporto agli scambi può variare in relazione ai
diversi strumenti finanziari e modelli di mercato. Per tale ragione si dovrebbe
prestare particolare attenzione a tali attività in sede di valutazione da parte
dell’autorità competente. (25) Alcune attività che implicano
cartolarizzazioni hanno portato gli enti creditizi ad accumulare rapidamente
rischi, a concentrarli nel settore ad alto indebitamento (leveraged sector),
ad accrescere in particolare l’affidamento al debito a breve termine tra gli intermediari
finanziari e a rendere gli intermediari finanziari molto più interconnessi.
Salvo se la cartolarizzazione soddisfa taluni criteri minimi per poter essere
considerata di qualità elevata, gli enti creditizi restano esposti ad un
rischio di liquidità significativo. Inoltre, gli investimenti in prodotti
cartolarizzati rischiosi possono dar luogo ad un’interconnessione tra gli enti
finanziari che ostacola una risoluzione ordinata e tempestiva delle crisi. Di
conseguenza tali attività dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione
in sede di valutazione da parte dell’autorità competente. (26) Per garantire un’effettiva
separazione in termini giuridici, economici, di governance e operativi,
gli enti creditizi di base e le entità dedicate alla negoziazione dovrebbero
rispettare le norme in materia di capitale, liquidità e grandi esposizioni
sulla base del sottogruppo funzionale. Essi dovrebbero avere una forte governance
indipendente e organi di amministrazione separati. (27) I gruppi costituiti da società
mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi hanno un particolare
struttura proprietaria ed economica. Imporre alcune delle norme relative alla
separazione potrebbe richiedere l’introduzione di cambiamenti di ampia portata
della struttura organizzativa di tali entità, i cui costi potrebbero essere
sproporzionati rispetto ai benefici. Nella misura in cui tali gruppi rientrano
nell’ambito di applicazione del regolamento, l’autorità competente può pertanto
decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i requisiti
di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b), del
regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o diritti
di voto in un’entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l’autorità
competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di
voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l’ente creditizio
di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi
rischi. (28) I limiti applicabili alle
grandi esposizioni mirano a proteggere gli enti creditizi contro il rischio di
subire perdite a causa di un’eccessiva concentrazione su un cliente o un gruppo
di clienti connessi. L’applicazione di tali restrizioni tra le parti separate
all’interno dell’ente creditizio o del gruppo, nonché tra l’ente creditizio di
base e le entità esterne che svolgono attività di negoziazione, è parte
integrante del presente regolamento. In ogni caso, nonostante i limiti alle
singole grandi esposizioni, il loro valore aggregato può essere comunque
considerevole. Tali limiti dovrebbero pertanto essere integrati da un limite al
valore aggregato delle grandi esposizioni. Al fine di limitare l’applicazione
della rete di sicurezza pubblica alle attività oggetto di separazione e
distinguere chiaramente le attività di un’entità dedicata alla negoziazione da
quelle dell’ente creditizio di base, è opportuno vietare alle entità dedicate
alla negoziazione di raccogliere depositi coperti dal sistema di garanzia. Tale
divieto non dovrebbe impedire lo scambio di garanzie reali strettamente legate
alle loro attività di negoziazione. Tuttavia, al fine di non chiudere una fonte
supplementare di credito, occorre consentire all’entità dedicata alla
negoziazione di concedere crediti a tutti i clienti. Inoltre, si dovrebbe
prevedere che l’entità dedicata alla negoziazione possa fornire servizi di
pagamento, di compensazione e di regolamento all’ingrosso, ma non servizi di
pagamento al dettaglio. (29) Indipendentemente dalla
separazione, l’ente creditizio di base dovrebbe avere la facoltà di gestire il
proprio rischio. Alcune attività di negoziazione dovrebbero pertanto essere
autorizzate nella misura in cui siano mirate alla gestione prudente del
capitale, della liquidità e dei finanziamenti (funding) dell’ente
creditizio di base e non sollevino preoccupazioni per la sua stabilità
finanziaria. Nella stessa ottica, gli enti creditizi di base dovrebbero essere
in grado di fornire ai loro clienti alcuni servizi di gestione del rischio
indispensabili. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire senza esporre l’ente creditizio
di base a inutili rischi e senza mettere a repentaglio la sua stabilità
finanziaria. Le attività di copertura ammissibili ai fini della gestione
prudente del proprio rischio e della prestazione di servizi di gestione del
rischio ai clienti possono, ma non necessariamente devono, essere
contabilizzate secondo le norme sulla contabilizzazione delle operazioni di
copertura degli International Financial Reporting Standard. (30) Per rafforzare l’efficacia del
processo decisionale previsto dal presente regolamento e per garantire nella
misura più ampia possibile che vi sia coerenza tra le misure strutturali
imposte ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1024/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva [BRRD] e della
direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[27], le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione delle
crisi dovrebbero cooperare strettamente in tutte le circostanze sulla base dei
poteri loro conferiti dal diritto pertinente dell’Unione. Il dovere di
cooperazione dovrebbe coprire tutte le fasi della procedura che porta alla
decisione definitiva dell’autorità competente di imporre misure strutturali. (31) La separazione ha un notevole
impatto sulla struttura giuridica, organizzativa ed operativa dei gruppi
bancari. Per assicurare che essa sia attuata in modo effettivo ed efficace e
per evitare che avvenga lungo confini geografici, occorre che le decisioni
siano prese a livello di gruppo dall’autorità di vigilanza su base consolidata,
dopo aver consultato le autorità competenti delle filiazioni più importanti del
gruppo bancario, se del caso. (32) Al fine di promuovere la
trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutti i partecipanti al
mercato, l’Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe pubblicare e mantenere
aggiornato sul suo sito web l’elenco degli enti creditizi e dei gruppi soggetti
agli obblighi riguardanti il divieto di attività di negoziazione per conto
proprio e la separazione di talune attività di negoziazione. (33) Nella misura in cui la
comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale e per l’applicazione
del presente regolamento richiede il trattamento di dati personali, tali dati
dovrebbero essere pienamente tutelati dal quadro giuridico dell’Unione. In
particolare, i dati personali dovrebbero essere conservati dall’autorità
competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in
vigore sulla protezione dei dati[28]. (34) La separazione comporta
cambiamenti della struttura giuridica, organizzativa e operativa dei gruppi
bancari interessati che a loro volta provocano dei costi. Al fine di limitare
il rischio che tali costi siano trasferiti ai clienti e concedere agli enti
creditizi il tempo necessario per dare esecuzione in maniera ordinata ad una
decisione di separazione, la separazione non dovrebbe essere immediatamente
applicabile al momento dell’entrata in vigore del regolamento, bensì dovrebbe
applicarsi a decorrere dal [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18
mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento]. (35) La prestazione della totalità
o di una parte dei servizi o attività di investimento come occupazione o
attività abituale a titolo professionale da parte di diverse entità di cui al
presente regolamento, a seguito di cambiamenti strutturali imposti ad enti
creditizi grandi, complessi e interconnessi, dovrebbe avvenire in conformità
alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[29]. Se il presente regolamento prevede ulteriori restrizioni alla
capacità di tali entità di prestare servizi di investimento rispetto a quelle
definite nella direttiva 2004/39/CE, è opportuno che prevalgano le disposizioni
del presente regolamento. La prestazione di tali servizi o attività di
investimento è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi delle
disposizioni della direttiva 2004/39/CE, ad eccezione che per gli enti
creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE. (36) La Commissione dovrebbe
cooperare con le autorità dei paesi terzi al fine di esplorare soluzioni di
assistenza reciproca per garantire la coerenza tra le disposizioni del presente
regolamento e gli obblighi vigenti nei paesi terzi. A tal fine la Commissione
dovrebbe essere in grado di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo,
comprese le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo
del rispetto della normativa, è equivalente al presente regolamento. (37) Per assicurare l’osservanza da
parte delle entità soggette al presente regolamento degli obblighi da esso
derivanti e per assicurare che ricevano un trattamento analogo in tutta l’Unione,
dovrebbero essere previste sanzioni e misure amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e misure amministrative previste dal
presente regolamento dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti
essenziali quanto a destinatari, criteri per l’applicazione, pubblicazione,
poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie
amministrative. (38) Al fine di specificare gli
obblighi di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del
TFUE per quanto concerne i seguenti elementi non essenziali: ampliare l’elenco
dei tipi di titoli di amministrazioni pubbliche che non dovrebbero essere
vietati ai sensi dell’articolo 6 e che le autorità competenti non devono
controllare o prendere in considerazione in vista di una possibile separazione;
fissare i limiti e le condizioni pertinenti alle quali un’autorità competente
deve presumere che alcune attività di negoziazione debbano essere separate;
ampliare l’elenco degli strumenti autorizzati per la gestione del rischio
proprio dell’ente creditizio; ampliare l’elenco degli strumenti che un ente
creditizio può negoziare per gestire i rischi dei clienti; calcolare il limite
oltre il quale i derivati non possono essere venduti né iscritti nel bilancio
di un ente creditizio di base; le grandi esposizioni e la portata del
riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;
modificare le componenti del concetto di “attività di negoziazione” utilizzate
per stabilire le condizioni di applicazione del capo II e del capo III del
presente regolamento; specificare i tipi di cartolarizzazioni che non
costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria di un ente creditizio
di base o per il sistema finanziario dell’Unione; i criteri di valutazione dell’equivalenza
del quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (39) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, con particolare
riferimento alle disposizioni degli articoli 21 e 27, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. (40) È opportuno che le norme
tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l’armonizzazione e la
tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione.
È efficace e opportuno che l’ABE, in quanto organismo dotato di competenze
tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione di progetti
di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte
politiche. Nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche, l’ABE dovrebbe
garantire l’applicazione di procedure amministrative e di segnalazione
efficienti. (41) È opportuno che, mediante atti
delegati a norma dell’articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli
da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio[30], la Commissione adotti norme tecniche di regolamentazione elaborate
dall’ABE per quanto riguarda la metodologia di misurazione e applicazione dei
parametri relativi al calcolo della soglia oltre la quale dovrebbe avere luogo
la separazione delle attività di negoziazione. La Commissione e l’ABE
dovrebbero garantire che tali norme possano essere applicate da tutti gli enti
interessati in maniera proporzionale alla natura, all’ampiezza e alla
complessità di tali enti e delle loro attività. (42) Alla Commissione dovrebbe
essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione ai sensi
dell’articolo 291 del TFUE e in conformità all’articolo 15 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE
per quanto riguarda la metodologia per il calcolo dell’importo delle attività
di negoziazione svolte da enti creditizi e gruppi, il modello uniforme di
comunicazione dell’importo totale e delle componenti delle attività di
negoziazione di enti creditizi e imprese madri nell’UE e la determinazione
delle procedure e delle forme di scambio di informazioni con l’ABE sulle
sanzioni. (43) In ottemperanza al principio
di proporzionalità, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di prevenire il
rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di enti creditizi
grandi, complessi e interconnessi è necessario ed appropriato stabilire norme
sul divieto dell’attività di negoziazione per conto proprio e sulla separazione
di alcune attività di negoziazione. Il presente regolamento si limita a quanto
indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all’articolo
5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. (44) La libertà d’impresa
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali è
riconosciuta dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (di seguito “la Carta”). Ciascuna persona all’interno dell’Unione ha il
diritto di avviare o proseguire un’attività senza essere sottoposto a
discriminazioni o restrizioni inutili. Inoltre, il diritto alla proprietà di
azioni è protetto dall’articolo 17 della Carta. Gli azionisti hanno il
diritto di possedere, utilizzare e cedere i beni di loro proprietà e di non
essere privati di tali beni contro la loro volontà. Il divieto di attività di
negoziazione per conto proprio e la separazione di talune attività di
negoziazione previsti dal presente regolamento possono pregiudicare la libertà
d’impresa, nonché i diritti di proprietà degli azionisti, che in tale
situazione non possono disporre liberamente dei loro beni. (45) Le limitazioni in materia di
libertà d’impresa e diritti degli azionisti dovrebbero essere conformi all’articolo 52
della Carta. L’interferenza nei diritti non dovrebbe essere eccessiva. Di
conseguenza il divieto o la separazione delle attività di negoziazione
dovrebbero essere imposti soltanto quando siano nell’interesse pubblico in
quanto promuovono il buon funzionamento del mercato bancario dell’Unione e la
stabilità finanziaria. Agli azionisti interessati da tali provvedimenti non
dovrebbe essere impedito di far valere gli altri loro diritti legali, quali il
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. (46) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta,
in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il
diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d’impresa, il diritto di
proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il
diritto alla difesa e il rispetto del principio ne bis in idem. Il
presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e
principi. (47) Per garantire alle entità
interessate dal divieto della negoziazione per conto proprio il tempo
necessario per conformarvisi, il presente regolamento prevede che il divieto si
applichi [OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo la
pubblicazione del presente regolamento]. Analogamente, le procedure
previste dal presente regolamento riguardo alle disposizioni che danno luogo ad
una decisione dell’autorità competente che impone la separazione delle attività
di negoziazione dall’ente creditizio di base e le procedure da applicare ai
gruppi in seguito all’adozione di tale decisione sono complesse e richiedono
tempo non solo per la loro applicazione, ma anche perché le misure possano
essere attuate in maniera responsabile e sostenibile. È quindi opportuno che
tali disposizioni si applichino [OP: introdurre la data esatta
corrispondente a 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 Obiettivi Il presente regolamento mira a prevenire il
rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di entità grandi,
complesse e interconnesse del sistema finanziario, in particolare enti
creditizi, e a conseguire i seguenti obiettivi: (a)
ridurre l’eccessiva assunzione di rischio all’interno
dell’ente creditizio; (b)
eliminare conflitti di interessi significativi tra
le varie parti dell’ente creditizio; (c)
evitare la cattiva allocazione delle risorse e
incoraggiare l’erogazione di prestiti all’economia reale; (d)
contribuire a garantire condizioni di concorrenza
non falsate per tutti gli enti creditizi nell’ambito del mercato interno; (e)
ridurre l’interconnessione nel settore finanziario
che comporta il rischio sistemico; (f)
facilitare modalità efficaci di gestione,
monitoraggio e vigilanza dell’ente creditizio; (g)
agevolare la risoluzione ordinata delle crisi e il
risanamento del gruppo. Articolo 2 Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme
riguardanti: (a)
il divieto della negoziazione per conto proprio; (b)
la separazione di talune attività di negoziazione. Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica alle seguenti entità: (a)
agli enti creditizi o alle imprese madri nell’UE,
comprese tutte le relative succursali e filiazioni indipendentemente dal luogo
in cui siano ubicate, qualora siano identificati come enti a rilevanza
sistemica a livello globale in applicazione dell’articolo 131 della
direttiva 2013/36/UE; (b)
alle seguenti entità che abbiano per tre anni
consecutivi attività totali di almeno 30 miliardi di EUR e attività di
negoziazione pari ad almeno 70 miliardi di EUR o al 10% delle loro
attività totali: i) enti creditizi stabiliti nell’Unione che
non siano né imprese madri né filiazioni, comprese tutte le relative succursali
a prescindere dal luogo in cui sono ubicate; ii) imprese madri nell’UE, comprese tutte le
succursali e filiazioni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate, qualora
una delle entità del gruppo sia un ente creditizio stabilito nell’Unione; iii) succursali UE di enti creditizi
stabiliti in paesi terzi. Articolo 4 Esclusione dall’ambito di applicazione 2. Il presente regolamento non
si applica: (a)
alle succursali UE di enti creditizi stabiliti in
paesi terzi se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente
conformemente all’articolo 27, paragrafo 1; (b)
alle filiazioni di imprese madri nell’UE stabilite
in paesi terzi se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente
conformemente all’articolo 27, paragrafo 1; (c)
alle entità di cui all’articolo 2,
paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE. 3. In aggiunta al paragrafo 1,
lettera b), l’autorità competente può esentare dagli obblighi di cui al capo
III le filiazioni di imprese madri nell’UE stabilite in paesi terzi in cui non vi sono norme giudicate equivalenti a
quelle di cui agli articoli da 10 a 16 e all’articolo 20, se tale autorità ha
accertato che: (a)
vi è una strategia di risoluzione delle crisi
concordata tra l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo nell’Unione
e l’autorità del paese terzo ospitante; (b)
la strategia di risoluzione delle crisi per la
filiazione dell’impresa madre nell’UE stabilita in un paese terzo non ha un
effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro o degli Stati
membri in cui sono stabilite l’impresa madre nell’UE e altre entità del gruppo. Articolo 5 Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende
per: 1. “ente creditizio”: l’ente
creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[31]; 2. “gruppo”: un’impresa madre e
le sue filiazioni; 3. “risoluzione della/delle
crisi”: la risoluzione della/delle crisi quale definita all’articolo 2,
punto 1, della direttiva [BRRD]; 4. “negoziazione per conto
proprio”: impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni
in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire
o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all’unico scopo di realizzare
un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l’attività
effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell’entità
dovuto all’attività effettiva o prevista per conto del cliente, tramite l’utilizzo
di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente
all’assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso
mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web;
5. “impresa madre nell’UE”:
impresa madre situata in uno Stato membro che non sia filiazione di un’altra impresa
situata in uno Stato membro; 6. “filiazione”: l’impresa
figlia quale definita all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio[32]; 7. “autorità competente”: l’autorità
competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del
regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la BCE in conformità al regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio; 8. “ente”: l’ente quale definito
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; 9. “impresa madre”: l’impresa
madre quale definita all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE,
che può essere un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società
di partecipazione finanziaria mista e una società di partecipazione mista; 10. “strumenti finanziari”: gli
strumenti finanziari quali definiti all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE; 11. “organo di amministrazione”: l’organo
di gestione quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della
direttiva 2013/36/UE o l’organo equivalente quando l’entità in questione non è
un ente; 12. “attività di supporto agli
scambi (market making)”: impegno di un ente finanziario a provvedere
alla liquidità del mercato su base regolare e continuativa, comunicando quotazioni
di acquisto e di vendita con riferimento ad un determinato strumento
finanziario o, nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo gli ordini
avviati da clienti o in seguito a richieste di negoziazione di clienti, ma in
entrambi i casi senza essere esposto ad un rischio di mercato rilevante; 13. “promotore”: il promotore
quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013; 14. “cartolarizzazione”: la
cartolarizzazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del
regolamento (UE) n. 575/2013; 15. “negoziazione di derivati”:
acquisto o vendita di derivati; 16. “ente creditizio di base”:
ente creditizio che quanto meno raccoglie depositi coperti dal sistema di
garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE[33]; 17. “merce”: la merce quale
definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione[34]; 18. “entità del gruppo”: soggetto
giuridico facente parte di un gruppo; 19. “soggetto finanziario”:
soggetto che rientra in una delle seguenti categorie: –
soggetti del settore finanziario quali definiti all’articolo
4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013; –
fondi di investimento alternativi (FIA) di tipo
chiuso che non ricorrono alla leva finanziaria quali definiti nella direttiva 2011/61/UE
se tali FIA sono stabiliti nell’Unione o, in caso contrario, sono
commercializzati nell’Unione conformemente all’articolo 35 o 40 della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[35], fondi per il venture
capital qualificati quali definiti all’articolo 3, lettera b),
del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], fondi qualificati per
l’imprenditoria sociale quali definiti all’articolo 3, lettera b),
del regolamento (UE) n. 346/2013[37] e FIA autorizzati come fondi di investimento
europei a lungo termine (ELTIF) conformemente al regolamento (UE) n. [XXX/XXXX][38]; –
OICVM quali definiti all’articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE[39]; –
società veicolo per la cartolarizzazione quali
definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013; 20. “PMI”: impresa che occupa meno
di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR; 21. “attività di investimento per
conto proprio”: acquisto, vendita, sottoscrizione o collocamento di titoli o
investimenti su base contrattuale per conto proprio; 22. “autorità di vigilanza su base
consolidata”: autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza
su base consolidata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 48,
del regolamento (UE) n. 575/2013 su un’impresa madre nell’UE e sulle sue
filiazioni. CAPO II Attività vietate Articolo 6 Divieto di talune attività di
negoziazione 1. Le entità di cui all’articolo 3
non possono: (a)
svolgere attività di negoziazione per conto
proprio; (b)
con capitale proprio o preso a prestito e all’unico
scopo di realizzare un profitto per conto proprio: i) acquisire o detenere quote o azioni di
FIA quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2011/61/UE; ii) investire in strumenti derivati,
certificati, indici o qualsiasi altro strumento finanziario il cui rendimento è
collegato ad azioni o quote di FIA; iii) detenere quote o azioni di un’entità che
svolge attività di negoziazione per conto proprio o acquisisce quote o azioni
di FIA. 2. Il divieto di cui al
paragrafo 1, lettera a), non si applica: (a)
agli strumenti finanziari emessi da amministrazioni
centrali di Stati membri o da entità di cui all’articolo 117, paragrafo 2,
e all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013; (b)
se un’entità di cui all’articolo 3 soddisfa
tutte le condizioni seguenti: i) utilizza il proprio capitale nel quadro
dei suoi processi di gestione delle disponibilità liquide; ii) detiene, acquista, vende o acquisisce o
cede in altro modo esclusivamente disponibilità liquide o attività equivalenti.
Le attività equivalenti alle disponibilità liquide devono essere investimenti
altamente liquidi detenuti nella valuta di base del capitale proprio,
prontamente convertibili in una quantità nota di denaro, soggetti a un rischio
non significativo di variazione di valore, di durata non superiore a 397 giorni
e con un rendimento non superiore al tasso di rendimento di un titolo di Stato
di tre mesi di qualità elevata. 3. Le restrizioni di cui al
paragrafo 1, lettera b). non si applicano ai FIA di tipo chiuso che non
ricorrono alla leva finanziaria quali definiti nella direttiva 2011/61/UE se
tali FIA sono stabiliti nell’Unione o, in caso contrario, sono commercializzati
nell’Unione conformemente all’articolo 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE, ai
fondi per il venture capital qualificati quali definiti all’articolo 3,
lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013, ai fondi qualificati
per l’imprenditoria sociale quali definiti all’articolo 3,
lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 e ai FIA autorizzati
come ELTIF conformemente al regolamento (UE) n. [XXX/XXXX]. 4. L’organo di amministrazione
di ciascuna entità di cui all’articolo 3 garantisce che gli obblighi
previsti al paragrafo 1 siano rispettati. 5. Gli obblighi di cui ai
paragrafi da 1 a 4 si applicano a decorrere da [OP: inserire la data esatta
corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento]. 6. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per esentare
dal divieto di cui al paragrafo 1, lettera a): (a)
gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui
al paragrafo 2, lettera a), emessi da amministrazioni di paesi terzi che
applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle
vigenti nell’Unione alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di
ponderazione del rischio dello 0% a norma dell’articolo 115 del
regolamento (UE) n. 575/2013; (b)
gli strumenti finanziari emessi dalle
amministrazioni regionali degli Stati membri alle esposizioni verso le quali è
attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell’articolo 115
del regolamento (UE) n. 575/2013. Articolo 7 Norme sulla remunerazione Fatte salve le norme in materia di
remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, la politica di remunerazione
delle entità di cui all’articolo 3 è concepita e attuata in modo tale da non
incoraggiare o ricompensare, direttamente o indirettamente, l’esecuzione di
attività vietate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, da parte di qualsiasi
membro del personale. CAPO III Separazione di talune attività di
negoziazione Articolo 8 Ambito delle attività 1. Ai fini del presente capo si
intendono per attività di negoziazione attività diverse dalle seguenti: (a)
raccolta di depositi coperti dal sistema di
garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[40]; (b)
operazioni di prestito, ivi inclusi credito al
consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito
pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting); (c)
leasing finanziario; (d)
servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4,
punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[41]; (e)
emissione e gestione di altri mezzi di pagamento
(come travellers’ cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale
attività non rientra nella lettera d); (f)
servizi di intermediazione finanziaria del tipo money
broking, custodia e amministrazione di valori mobiliari; (g)
servizi di informazione commerciale; (h)
affitto di cassette di sicurezza; (i)
emissione di moneta elettronica. 2. Gli obblighi del presente
capo non si applicano all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari emessi
da amministrazioni centrali di Stati membri o da entità di cui all’articolo 117,
paragrafo 2, e all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 al fine di
esentare strumenti finanziari (a)
diversi da quelli di cui al paragrafo 2 emessi da
amministrazioni di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e
regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione alle esposizioni
verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a
norma dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013; (b)
emessi da amministrazioni regionali di Stati membri
alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del
rischio dello 0% a norma dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013. Articolo 9 Obbligo di esame delle attività 1. L’autorità competente valuta
le attività di negoziazione, in particolare le attività di supporto agli
scambi, gli investimenti e la funzione di promotore in cartolarizzazioni,
nonché le negoziazioni di derivati diversi da quelli ammessi a norma degli
articoli 11 e 12 delle seguenti entità: (a)
enti creditizi di base stabiliti nell’Unione che
non siano né imprese madri né filiazioni, comprese tutte le relative succursali
a prescindere dal luogo in cui sono ubicate; (b)
imprese madri nell’UE, comprese tutte le succursali
e filiazioni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate, qualora una delle
entità del gruppo sia un ente creditizio di base stabilito nell’Unione; (c)
succursali UE di enti creditizi stabiliti in paesi
terzi. 2. Nell’eseguire la valutazione
di cui al paragrafo 1, l’autorità competente utilizza i seguenti parametri: (a)
l’entità relativa delle attività per la
negoziazione ovvero il rapporto tra tali attività e le attività totali; (b)
l’effetto leva delle attività per la negoziazione
ovvero il rapporto tra tali attività e il capitale primario di classe 1; (c)
l’importanza relativa del rischio di controparte,
misurata dividendo il valore equo dei derivati per il totale delle attività per
la negoziazione; (d)
la complessità relativa dei derivati per la
negoziazione, misurata dividendo le attività derivate per la negoziazione di
livello 2 e di livello 3 per i derivati per la negoziazione e le attività per
la negoziazione; (e)
la consistenza relativa delle entrate dell’attività
di negoziazione, misurata dividendo tali entrate per le entrate nette totali; (f)
l’importanza relativa del rischio di mercato,
misurata calcolando la differenza tra attività e passività per la negoziazione
in valore assoluto e dividendola per la media semplice tra attività e passività
per la negoziazione; (g)
l’interconnessione, misurata con la metodologia di
cui all’articolo 131, paragrafo 18, della direttiva 2013/36/UE; (h)
il rischio di credito e di liquidità derivanti
dagli impegni e dalle garanzie fornite dall’ente creditizio di base. 3. L’autorità competente
conclude la sua valutazione entro il [OP: introdurre la data esatta
corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] e
successivamente procede a valutazioni su base regolare, almeno una volta all’anno. 4. L’ABE elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di misurazione
dei parametri e, se del caso, i dettagli dei parametri di cui al paragrafo 2 e
della loro misurazione sulla base di dati prudenziali. I progetti di norme
tecniche di regolamentazione forniscono inoltre all’autorità competente una
metodologia che garantisca modalità uniformi di misurazione e applicazione dei
parametri. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il [OP: introdurre la data esatta
corrispondente a 1 mese dopo la pubblicazione del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 10 Potere dell’autorità competente di
imporre ad un ente creditizio di base di non svolgere determinate attività 1. Qualora l’autorità competente
concluda che, sulla base della valutazione di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, i limiti e le condizioni relativi ai parametri di cui all’articolo
9, paragrafo 2, lettere da a) a h), e specificati nell’atto delegato di cui al
paragrafo 5 sono rispettati e perciò ritenga che vi sia una minaccia per la
stabilità finanziaria dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario
dell’Unione nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 1,
entro e non oltre due mesi dalla conclusione di detta valutazione essa avvia la
procedura che conduce a una decisione di cui al paragrafo 3, secondo comma. 2. Quando i limiti e le
condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti, l’autorità competente
può comunque dare inizio alla procedura che conduce a una decisione di cui al
paragrafo 3, terzo comma, se conclude, sulla base della valutazione di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, che attività di negoziazione, ad eccezione delle negoziazioni
di derivati diversi da quelli consentiti a norma degli articoli 11 e 12,
svolte dall’ente creditizio di base rappresentano una minaccia per la sua
stabilità finanziaria o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo
complesso, tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 1. 3. L’autorità competente
comunica le sue conclusioni di cui al paragrafo 1 o 2 all’ente creditizio di
base e gli fornisce l’opportunità di presentare osservazioni scritte entro due
mesi dalla data della comunicazione. A meno che l’ente
creditizio di base dimostri, entro il termine di cui al primo comma e con
soddisfazione dell’autorità competente, che le ragioni che hanno portato alle
conclusioni non sono giustificate, l’autorità competente adotta nei suoi
confronti una decisione e gli impone di non svolgere le attività di negoziazione
specificate in tali conclusioni. L’autorità competente indica i motivi della
sua decisione e li rende pubblici. Ai fini del
paragrafo 1, anche quando l’autorità competente decide di consentire all’ente
creditizio di base di svolgere tali attività di negoziazione indica i motivi di
tale decisione e li rende pubblici. Ai fini del
paragrafo 2, quando l’autorità competente decide di consentire all’ente
creditizio di base di svolgere attività di negoziazione, adotta a tale fine una
decisione nei suoi confronti. Prima di adottare
qualsiasi decisione di cui al presente paragrafo, l’autorità competente
consulta l’ABE sui motivi alla base della decisione prevista e sul potenziale
impatto di tale decisione sulla stabilità finanziaria dell’Unione e sul funzionamento
del mercato interno. L’autorità competente informa inoltre l’ABE della sua
decisione finale. L’autorità
competente adotta la decisione finale entro due mesi dal ricevimento delle
osservazioni scritte di cui al primo comma. 4. Le decisioni di cui al
paragrafo 3, secondo comma, sono soggette a riesame da parte dell’autorità
competente ogni 5 anni. 5. Entro il [OP: introdurre la
data esatta corrispondente a 6 mesi dopo la pubblicazione del presente
regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 35
per: (a)
specificare per quanto riguarda i parametri: (a)
il limite pertinente per ciascuno dei parametri di
cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) ad h), oltre il quale
il livello di rischio dell’attività di negoziazione in questione è considerato
individualmente significativo; (ii)
le condizioni, incluso il numero di parametri che
devono superare il limite pertinente e in quale combinazione, perché l’autorità
competente avvii la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 1; (iii)
la specificazione delle condizioni di cui al punto
ii) comprende l’indicazione del livello del rischio significativo aggregato
dell’attività di negoziazione interessata derivante dal fatto che diversi
parametri superano i limiti pertinenti di cui al punto i); (b)
specificare quale tipo di cartolarizzazione non è
considerato una minaccia per la stabilità finanziaria dell’ente creditizio di
base o per il sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme con riferimento a
ciascuno dei seguenti aspetti: i) le caratteristiche strutturali, come la
trasformazione delle scadenze incorporate e la semplicità della struttura; ii) la qualità delle attività sottostanti e
le caratteristiche delle relative garanzie reali; iii) le caratteristiche in materia di
quotazione e trasparenza della cartolarizzazione e delle attività sottostanti; iv) la robustezza e la qualità dei processi
di collocamento. Articolo 11 Gestione prudente del proprio rischio 1. L’ente creditizio di base che
è stato oggetto di una decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3,
può svolgere attività di negoziazione nella misura in cui l’unica finalità
perseguita è la gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei
suoi finanziamenti (funding). Nel quadro della
gestione prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi
finanziamenti (funding), per coprire il rischio globale del suo bilancio
l’ente creditizio di base può utilizzare solo derivati su tassi di interesse,
su cambi e su crediti ammissibili alla compensazione tramite controparte
centrale. L’ente creditizio di base dimostra all’autorità di vigilanza
competente che l’attività di copertura è finalizzata a ridurre, e riduce o
attenua significativamente, in modo documentabile, rischi specifici e
identificabili di posizioni individuali o aggregate dell’ente. 2. Fatte salve le norme in
materia di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, la politica di
remunerazione applicabile al personale dell’ente creditizio di base incaricato
delle attività di copertura: (a)
mira a prevenire attività di negoziazione per conto
proprio residue o nascoste, anche dissimulate sotto forma di gestione del
rischio o in altro modo; (b)
riflette i legittimi obiettivi di copertura dell’ente
creditizio di base nel suo complesso e garantisce che la remunerazione
accordata non sia direttamente rapportata agli utili derivanti da tali
attività, bensì tenga conto della loro efficacia globale nel ridurre o
attenuare il rischio. L’organo di
amministrazione garantisce che la politica di remunerazione dell’ente
creditizio di base sia in linea con le disposizioni di cui al primo comma,
agendo sulla base del parere del comitato dei rischi qualora tale comitato sia
stato istituito in conformità all’articolo 76, paragrafo 3, della
direttiva 2013/36/UE. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 del
presente regolamento per aggiungere agli strumenti finanziari di cui al
paragrafo 1 altri strumenti finanziari, compresi altri tipi di derivati, in
particolare quelli soggetti agli obblighi di cui all’articolo 11 del
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[42], al fine di tenere conto degli strumenti finanziari che hanno lo
stesso effetto sulla stabilità finanziaria di quelli menzionati al paragrafo 1
ai fini di una gestione prudente del capitale, della liquidità e dei
finanziamenti (funding). Articolo 12 Fornitura di servizi di gestione del
rischio ai clienti 1. L’ente creditizio di base che
sia stato oggetto di una decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3,
può vendere derivati su tassi di interesse, su cambi, su crediti, su quote di
emissione e su merci ammissibili alla compensazione tramite controparte
centrale e quote di emissione a suoi clienti non finanziari, a soggetti
finanziari di cui all’articolo 5, punto 19, secondo e terzo trattino, a
imprese di assicurazione e ad enti pensionistici aziendali o professionali
quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a)
l’unico scopo della vendita è la copertura del
rischio di tasso di interesse, del rischio di cambio, del rischio di credito,
del rischio sulle posizioni in merci o del rischio inerente alle quote di
emissione; (b)
i requisiti di fondi propri dell’ente creditizio di
base a fronte del rischio di posizione inerente ai derivati e alle quote di
emissione non superano una percentuale del suo requisito patrimoniale a fronte
del rischio complessivo da specificare in un atto delegato della Commissione
conformemente al paragrafo 2. Quando il requisito
di cui alla lettera b) non è rispettato, i derivati e le quote di emissione non
possono né essere venduti dall’ente creditizio di base né essere registrati sul
suo stato patrimoniale. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 35 al fine di: (a)
consentire che altri strumenti finanziari diversi
da quelli di cui al paragrafo 1, in particolare quelli soggetti agli obblighi
di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, siano
venduti ai tipi di clienti di cui al paragrafo 1 del presente articolo a fini
di copertura del rischio; (b)
specificare la percentuale dei requisiti di fondi
propri dell’ente creditizio di base al di sopra della quale i derivati e le
quote di emissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono
essere venduti e registrati nello stato patrimoniale dell’ente. Articolo 13 Norme sulle entità del gruppo separate 1. Quando un’autorità competente
ha deciso in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, che un ente
creditizio di base non può svolgere determinate attività di negoziazione e l’ente
in questione appartiene ad un gruppo, le attività di negoziazione da separare
possono essere svolte solo da un’entità del gruppo che sia giuridicamente,
economicamente e operativamente separata dall’ente creditizio di base (“entità
dedicata alla negoziazione”). 2. Quando l’entità di cui all’articolo
9, paragrafo 1, ha deciso di sua iniziativa di separare attività di
negoziazione di cui all’articolo 9 dall’ente creditizio di base e ha
ricevuto l’approvazione del suo piano di separazione conformemente alla
procedura di cui all’articolo 18, gli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 13
del presente articolo e agli articoli da 14 a 17 e all’articolo 20 si applicano
alle entità separate. 3. L’impresa madre nell’UE
garantisce che un gruppo comprendente enti creditizi di base ed entità dedicate
alla negoziazione sia strutturato in modo tale che su base subconsolidata siano
creati due sottogruppi distinti e che gli enti creditizi di base appartengano
esclusivamente ad uno di essi. 4. L’impresa madre nell’UE dell’ente
creditizio di base garantisce nella misura necessaria che l’ente creditizio di
base possa continuare a svolgere le sue attività in caso di insolvenza dell’entità
dedicata alla negoziazione. 5. L’ente creditizio di base non
detiene strumenti di capitale o diritti di voto di un’entità dedicata alla
negoziazione. Nonostante il primo comma l’autorità competente
può decidere di consentire agli enti creditizi di base che soddisfano i
requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a) o b),
del regolamento (UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di capitale o
diritti di voto di un’entità dedicata alla negoziazione nel caso in cui l’autorità
competente ritiene che la detenzione di tali strumenti di capitale o diritti di
voto sia indispensabile per il funzionamento del gruppo e che l’ente creditizio
di base abbia preso misure sufficienti per attenuare adeguatamente i relativi
rischi. Un ente creditizio di base che non sia né un ente
creditizio centrale né un ente creditizio regionale non può in alcun caso
essere autorizzato a detenere direttamente strumenti di capitale o diritti di
voto di un’entità dedicata alla negoziazione. Prima di adottare una decisione a norma del
presente paragrafo, l’autorità competente consulta l’ABE. L’autorità competente comunica la sua decisione all’ABE,
la quale pubblica un elenco degli enti ai quali è stato applicato il presente
paragrafo. 6. L’ente creditizio di base e l’entità
dedicata alla negoziazione emettono il loro debito su base individuale o
subconsolidata a condizione che ciò non sia in contrasto con il piano di
risoluzione delle crisi approvato dalla pertinente autorità di risoluzione
delle crisi in conformità alla direttiva [BRRD]. 7. Per l’ente creditizio di base
tutti i contratti e le altre operazioni conclusi con l’entità dedicata alla
negoziazione sono altrettanto favorevoli dei contratti e delle operazioni
comparabili con o riguardanti entità non appartenenti allo stesso sottogruppo. 8. La maggioranza dei membri
dell’organo di amministrazione dell’ente creditizio di base è composta da
persone che non sono membri dell’organo di amministrazione dell’entità dedicata
alla negoziazione e viceversa. Nessun membro dell’organo di amministrazione
dell’ente creditizio di base o dell’entità dedicata alla negoziazione esercita
una funzione esecutiva in entrambe le entità, ad eccezione del responsabile
della gestione dei rischi dell’impresa madre. 9. L’organo di amministrazione
dell’ente creditizio di base, dell’entità dedicata alla negoziazione e delle
loro imprese madri ha il dovere di supportare gli obiettivi della separazione. 10. Conformemente al diritto
nazionale applicabile, il nome o la denominazione dell’entità dedicata alla
negoziazione e dell’ente creditizio di base sono tali da consentire al pubblico
di identificare facilmente quale sia l’entità dedicata alla negoziazione e
quale sia l’ente creditizio di base. 11. Gli enti strutturalmente
separati rispettano gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alle
parti da sei a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della
direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata in conformità al paragrafo 3 del
presente articolo. 12. In deroga all’articolo 6,
paragrafo 1, e all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013,
gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte otto dello stesso
regolamento si applicano su base subconsolidata in conformità al paragrafo 3
del presente articolo. 13. In deroga all’articolo 6,
paragrafo 4, e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013,
gli obblighi di cui alla parte sei dello stesso regolamento si applicano su
base subconsolidata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. Articolo 14 Limiti riguardanti le grandi esposizioni
intragruppo 1. Ai fini del calcolo del
limite per le grandi esposizione intragruppo di cui al paragrafo 2, tutte
le entità appartenenti allo stesso sottogruppo ai sensi dell’articolo 13,
paragrafo 3, sono considerate come un unico cliente o un unico gruppo di
clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del
regolamento (UE) n. 575/2013. 2. Quando a norma del presente
capo sono state imposte misure, l’ente creditizio di base non assume un’esposizione
intragruppo superiore al 25 per cento del suo capitale ammissibile verso un’entità
non appartenente al medesimo sottogruppo. Il
limite riguardante l’esposizione intragruppo si applica su base subconsolidata
e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito e delle
esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013
e all’articolo 16 del presente regolamento. Articolo 15 Limiti riguardanti le grandi esposizioni
extra-gruppo 1. Oltre a rispettare le
disposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 575/2013, quando sono state imposte misure a norma del presente capo l’ente
creditizio di base non può assumere: (a)
una grande esposizione verso un soggetto
finanziario superiore al 25% del suo capitale ammissibile. Tale limite si
applica su base individuale e subconsolidata e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione
del rischio di credito e delle esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403
del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 16 del presente
regolamento; (b)
grandi esposizioni verso soggetti finanziari che
superino in totale il 200% del suo capitale ammissibile. Tale limite si applica
su base individuale e subconsolidata e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione
del rischio di credito e delle esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403
del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 16 del presente regolamento. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per
adattare il livello del limite delle grandi esposizioni aggregate extra-gruppo
di cui al paragrafo 1, lettera b), in linea con il grado di riconoscimento dell’attenuazione
del rischio di credito. Articolo 16 Tecniche di attenuazione del rischio di
credito Oltre alle disposizioni degli articoli da 399 a 403
del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono state imposte misure a norma
del presente capo, al calcolo dei valori delle esposizioni ai fini del rispetto
dei limiti in materia di grandi esposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
presente regolamento si applicano restrizioni per quanto riguarda il
riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per specificare in
che misura le tecniche di attenuazione del rischio di credito, inclusi i tipi
di protezione del credito ammissibile e i relativi limiti, siano riconosciute
ai fini del primo comma, nell’intento di garantire che esse funzionino se i
rischi si concretizzano e vi possa essere recupero effettivo della protezione
del credito. Articolo 17 Deroga alle disposizioni transitorie per
le grandi esposizioni A titolo di eccezione all’articolo 493,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le deroghe ivi previste non
si applicano alle esposizioni assunte dagli enti creditizi di base che sono
stati oggetto di misure strutturali in conformità al presente regolamento. Articolo 18 Piano di separazione 1. Quando l’autorità competente
ha deciso in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, che l’ente
creditizio di base non può svolgere determinate attività di negoziazione, tale
ente o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE presenta un piano di
separazione all’autorità competente entro 6 mesi a decorrere dalla data della
decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma. Analogamente, quando l’entità di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, ha deciso di separare dall’ente creditizio di base attività
di negoziazione coperte dall’obbligo di esame di cui all’articolo 9, essa
presenta un piano che specifichi nel dettaglio la separazione all’inizio del
periodo di valutazione di cui all’articolo 9. Il piano contiene almeno le
informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo. 2. Il piano di separazione
spiega dettagliatamente le modalità della separazione. Tale piano contiene
almeno i seguenti elementi: (a)
gli attivi e le attività che saranno separati dall’ente
creditizio di base; (b)
i dettagli sulle modalità di applicazione delle
norme di cui all’articolo 13; (c)
un calendario per la separazione. 3. L’autorità competente valuta
i piani di cui ai paragrafi 1 e 2 ed entro sei mesi dalla relativa
presentazione adotta una decisione con la quale approva il piano o richiede che
sia modificato. 4. Se l’autorità competente
richiede modifiche al piano di separazione l’ente creditizio di base o, se del
caso, la sua impresa madre nell’UE ripresenta il piano con i necessari
adeguamenti entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità. 5. L’autorità competente adotta
una decisione con la quale approva o rifiuta il piano entro un mese dalla
ripresentazione. Qualora l’autorità competente rifiuti il piano, entro un mese
dalla data del rifiuto adotta una decisione con la quale stabilisce un piano
per la separazione con gli adeguamenti necessari. 6. Quando l’ente creditizio di
base o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE non presenta un piano di separazione
come richiesto al paragrafo 1, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui
al paragrafo 1 l’autorità competente adotta una decisione con la quale
stabilisce un piano per la separazione. 7. Quando l’ente creditizio di
base o, se del caso, la sua impresa madre nell’UE non ripresenta il piano di
separazione con le modifiche richieste dall’autorità competente, quest’ultima
adotta una decisione con la quale stabilisce un piano per la separazione entro
un mese dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, primo comma. 8. L’ente creditizio di base o,
se del caso, la sua impresa madre nell’UE dimostra all’autorità competente di
aver attuato il piano approvato. 9. L’organo di amministrazione
di un ente creditizio o di un’impresa madre nell’UE garantisce che il piano di
separazione sia attuato conformemente a quanto approvato dall’autorità
competente. Articolo 19 Cooperazione tra le autorità competenti
e le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi 1. Prima di adottare la
decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, l’autorità competente ne
informa la pertinente autorità di risoluzione delle crisi designata
conformemente all’articolo 3 della direttiva [BRRD]. 2. Quando effettua la
valutazione di cui all’articolo 9 e quando impone all’ente creditizio di
base di non svolgere determinate attività in conformità all’articolo 10, l’autorità
competente tiene conto di eventuali valutazioni della possibilità di
risoluzione delle crisi in corso o preesistenti ad opera della pertinente
autorità di risoluzione delle crisi a norma degli articoli 13 e 13 bis
della direttiva [BRRD]. 3. L’autorità competente coopera
con la pertinente autorità di risoluzione delle crisi e scambia con essa le
informazioni rilevanti ritenute necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. 4. L’autorità competente
garantisce la coerenza delle misure imposte a norma del presente capo con le
misure imposte a norma dell’articolo 13, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1024/2013, dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento
(UE) n. [SRM], degli articoli 13, 13 bis, 14 e 15 della direttiva
[BRRD] e dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE. Articolo 20 Attività vietate per l’entità dedicata
alla negoziazione L’entità dedicata alla negoziazione non può (a)
raccogliere depositi coperti dal sistema di
garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE, ad eccezione dei casi
in cui detti depositi riguardano lo scambio di garanzie relative alle attività
di negoziazione; (b)
fornire servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4,
punto 3, della direttiva 2007/64/CE connessi alle attività di cui
alla lettera a), tranne nel caso in cui detti servizi di pagamento siano
accessori e strettamente necessari per lo scambio di garanzie relative alle
attività di negoziazione. Articolo 21 Deroga agli obblighi di cui al capo III 1. Su richiesta di uno Stato
membro, la Commissione può concedere una deroga agli obblighi del presente capo
agli enti creditizi che raccolgono depositi di privati cittadini e PMI che sono
soggetti a norme nazionali adottate prima del 29 gennaio 2014
conformi ai requisiti seguenti: (a)
hanno lo scopo di prevenire lo stress finanziario o
il fallimento e il rischio sistemico di cui all’articolo 1; (b)
impediscono agli enti creditizi che raccolgono
depositi ammissibili di privati cittadini e PMI di svolgere l’attività
regolamentata di investimento per conto proprio e possedere attività per la
negoziazione; tuttavia, esse possono prevedere limitate eccezioni per
consentire all’ente creditizio che raccoglie depositi di privati cittadini e
PMI di realizzare attività di attenuazione del rischio ai fini della gestione
prudente del suo capitale, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (funding)
e di fornire servizi limitati di gestione del rischio ai clienti; (c)
se l’ente creditizio che raccoglie depositi
ammissibili di privati cittadini e PMI appartiene ad un gruppo, garantiscono
che esso sia giuridicamente separato dalle entità del gruppo che svolgono l’attività
regolamentata di investimento per conto proprio o possiedono attività per la
negoziazione, specificando quanto segue: i) l’ente creditizio che raccoglie depositi
ammissibili di privati cittadini e PMI è in grado di prendere decisioni
indipendentemente dalle altre entità del gruppo; ii) l’ente creditizio che raccoglie depositi
ammissibili di privati cittadini e PMI ha un organo di amministrazione
indipendente dalle altre entità del gruppo e dall’ente creditizio stesso; iii) l’ente creditizio che raccoglie depositi
ammissibili di privati cittadini e PMI è soggetto a requisiti patrimoniali e di
liquidità a proprio titolo; iv) l’ente creditizio che raccoglie depositi
ammissibili di privati cittadini e PMI non può concludere contratti o
operazioni con altre entità del gruppo a condizioni dissimili da quelle di cui
all’articolo 13, paragrafo 7. 2. Lo Stato membro che desidera
ottenere una deroga per un ente creditizio soggetto alle norme nazionali in
questione invia alla Commissione una richiesta di deroga, corredata di un
parere positivo emesso dall’autorità competente per la vigilanza dell’ente creditizio
oggetto della richiesta. Tale richiesta contiene tutte le informazioni
necessarie per la valutazione delle norme nazionali e specifica gli enti
creditizi per i quali è chiesta la deroga. Se la Commissione ritiene di non
essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato
membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando
di quali informazioni supplementari necessiti. Quando la
Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per
valutare la richiesta di deroga, comunica entro un mese allo Stato membro
richiedente che è soddisfatta delle informazioni. Entro cinque mesi
dalla comunicazione di cui al secondo comma la Commissione adotta una decisione
di esecuzione, dopo aver consultato l’ABE sui motivi alla base della decisione
prevista e sull’impatto potenziale di tale decisione sulla stabilità
finanziaria dell’Unione e sul funzionamento del mercato interno, con la quale
dichiara le norme nazionali non incompatibili con il presente capo e concede
una deroga agli enti creditizi specificati nella richiesta di cui al paragrafo 1.
Ove intenda dichiarare le norme nazionali incompatibili e non concedere la
deroga, la Commissione illustra le proprie obiezioni in dettaglio e fornisce
allo Stato membro richiedente la possibilità di presentare osservazioni scritte
entro un mese dalla data di comunicazione delle obiezioni della Commissione.
Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione la Commissione
adotta una decisione di esecuzione con la quale concede o rifiuta la deroga. Quando le norme
nazionali sono modificate, lo Stato membro comunica le modifiche alla
Commissione. La Commissione può rivedere la decisione di esecuzione di cui al
terzo comma. Quando le norme
nazionali dichiarate non incompatibili con il presente capo non si applicano
più a un ente creditizio cui è stata concessa una deroga ai requisiti del
presente capo, la deroga a tale ente creditizio è revocata. La Commissione
comunica le sue decisioni all’ABE. L’ABE pubblica un elenco degli enti
creditizi ai quali è stata concessa una deroga conformemente al presente
articolo. L’elenco è tenuto costantemente aggiornato. CAPO IV Entità soggette agli obblighi di cui ai
capi II e III Articolo 22 Norme in materia di calcolo delle soglie 1. Ai fini dell’articolo 3,
lettera b), punto ii), il calcolo delle soglie si basa sui conti
consolidati dell’impresa madre nell’UE. 2. Ai fini dell’articolo 3,
lettera b), punto iii), il calcolo delle soglie si basa sulle attività
realizzate nell’UE. 3. Le attività e le passività
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altre imprese non
finanziarie non sono incluse nel calcolo. 4. Entro [OP: inserire la
data precisa corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento]
l’autorità competente individua gli enti creditizi e i gruppi soggetti al
presente regolamento conformemente all’articolo 3 e ne dà immediata
comunicazione all’ABE. Dopo aver ricevuto
la comunicazione dall’autorità competente l’ABE pubblica immediatamente l’elenco
di cui al primo comma. L’elenco è tenuto costantemente aggiornato. Articolo 23 Calcolo delle attività di negoziazione 1. Ai fini dell’articolo 3,
le attività di negoziazione sono calcolate come segue conformemente alla
disciplina contabile applicabile. Attività di
negoziazione = (TSA + TSL + DA + DL)/2, dove: (a)
le attività per la negoziazione costituite da
titoli (Trading Securities Assets – TSA) sono attività facenti parte di
un portafoglio gestito come un tutto unico e per le quali ci sono indicazioni
di uno schema recente effettivo di presa di profitto a breve termine, escluse
le attività derivate; (b)
le passività per la negoziazione costituite da
titoli (Trading Securities Liabilities – TSL) sono passività assunte con
l’intenzione di riacquistarle a breve termine facenti parte di un portafoglio
gestito come un tutto unico e per le quali ci sono indicazioni di uno schema
recente effettivo di presa di profitto a breve termine, escluse le passività
derivate; (c)
le attività derivate (Derivative Assets –
DA) sono derivati con valori di sostituzione positivi non identificati come
derivati di copertura o derivati incorporati; (d)
le passività derivate (Derivative Liabilities
– DL) sono derivati con valori di sostituzione negativi non identificati come
strumenti di copertura. 2. Le attività e le passività
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altre imprese non
finanziarie non sono incluse nel calcolo delle attività di negoziazione. 3. L’ABE elabora progetti di
norme tecniche di attuazione per stabilire la metodologia di calcolo delle attività
di negoziazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle differenze esistenti
tra le discipline contabili applicabili. L’ABE presenta i
progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [OP:
inserire la data esatta corrispondente ad 1 mese dopo la data di pubblicazione
del presente regolamento]. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di modificare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 35,
le componenti delle attività di negoziazione di cui al presente articolo,
paragrafo 1, lettere da a) a d), per tenere conto delle modifiche della
disciplina contabile applicabile. Articolo 24 Presentazione all’autorità competente
delle informazioni sulle attività di negoziazione 1. Le entità di cui all’articolo
3 presentano all’autorità competente, per la prima volta [OP: inserire la
data esatta corrispondente a 9 mesi dopo la pubblicazione del presente
regolamento] e successivamente su base annua, le informazioni pertinenti
relative all’importo complessivo delle attività di negoziazione e delle
relative componenti, come disposto all’articolo 23, paragrafo 1. 2. L’ABE elabora progetti di
norme tecniche di attuazione per stabilire il modello uniforme per la
segnalazione di cui al paragrafo 1 e le istruzioni per l’uso del modello. L’ABE presenta i
progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [OP:
inserire la data esatta corrispondente ad un mese dopo la pubblicazione del
presente regolamento]. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. CAPO V Conformità Sezione uno Entità Articolo 25 Obblighi delle entità soggette al
presente regolamento 1. Le entità soggette al
presente regolamento adottano adeguate misure per permettere alle autorità
competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità al
presente regolamento. 2. Le entità soggette al
presente regolamento forniscono all’autorità competente tutte le informazioni
necessarie, ivi comprese le informazioni necessarie per la valutazione basata
su parametri di cui all’articolo 9, paragrafo 2, per la valutazione della loro conformità
al presente regolamento. Dette entità assicurano inoltre che i meccanismi di
controllo interno e le procedure amministrative e contabili da esse messe in
atto consentano in ogni momento il controllo della loro conformità al presente
regolamento. 3. Le entità soggette al
presente regolamento registrano tutte le operazioni e documentano i sistemi e i
processi utilizzati ai fini del presente regolamento in maniera tale da
consentire all’autorità competente di controllare in ogni momento la conformità
al presente regolamento. Sezione due Autorità competenti Articolo 26 Poteri e
doveri delle autorità competenti 1. Nell’esecuzione dei compiti
loro assegnati ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti
esercitano i poteri loro conferiti a norma della pertinente normativa dell’Unione. 2. L’autorità competente
sorveglia le attività delle entità soggette al presente regolamento e valuta e
assicura su base continuativa la conformità al presente regolamento. 3. Le autorità competenti hanno
il potere di imporre ad un’impresa madre nell’UE che non è un’entità
regolamentata ma che ha almeno una filiazione che è un’entità regolamentata di
assicurare che le sue filiazioni regolamentate si conformino al presente
regolamento. 4. Ai fini del presente
regolamento, l’autorità di vigilanza su base consolidata è considerata l’autorità
competente con riguardo a tutte le entità del gruppo che appartengono allo
stesso gruppo dell’impresa madre nell’UE e che sono soggette al presente
regolamento. Quando la
filiazione di un’impresa madre nell’UE è stabilita in un altro Stato membro ed
è soggetta alla vigilanza di un’autorità diversa da quella cui è soggetta l’impresa
madre nell’UE e detta filiazione è significativa ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, l’autorità di
vigilanza su base consolidata consulta l’autorità competente dello Stato membro
d’origine della filiazione significativa in merito alle decisioni che l’autorità
di vigilanza su base consolidata è tenuta ad adottare ai sensi del presente
regolamento. CAPO VI Rapporti con i paesi terzi Articolo 27 Equivalenza del quadro giuridico dei
paesi terzi 1. Su richiesta dell’autorità
competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o di propria iniziativa, la
Commissione può adottare atti di esecuzione in cui stabilisce: (a)
che le disposizioni legislative, di vigilanza e in
materia di controllo del rispetto della normativa di un paese terzo
garantiscono che gli enti creditizi e le imprese madri nel paese terzo
soddisfano requisiti vincolanti equivalenti a i requisiti stabiliti dall’articolo
6, dagli articoli da 10 a 16 e dall’articolo 20; (b)
che il quadro giuridico del paese terzo prevede un
efficace sistema equivalente di riconoscimento delle misure strutturali
previste dal quadro giuridico nazionale dei paesi terzi. 2. La Commissione può modificare
o revocare la decisione se le condizioni sulla base delle quali è stata presa
non sono più soddisfatte. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 del
presente regolamento per stabilire i criteri per valutare se il quadro
giuridico e di vigilanza del paese terzo è equivalente al presente regolamento. La Commissione
adotta l’atto delegato entro [OP: introdurre la data esatta corrispondente a
24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento]. 4. L’ABE conclude accordi di
cooperazione con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi il cui
quadro giuridico e di vigilanza è stato considerato equivalente al presente
regolamento conformemente ai paragrafi da 1 a 3. Tali accordi specificano
almeno il regime minimo di scambio delle informazioni tra autorità competenti
pertinenti di entrambe le giurisdizioni. CAPO VII Sanzioni e misure amministrative Articolo 28 Sanzioni e misure amministrative 1. Fatti salvi i poteri di
vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 26 e il diritto
degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai
sensi del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il
potere di imporre sanzioni e altre misure amministrative in relazione almeno
alle seguenti violazioni: (a)
la violazione del divieto di cui all’articolo 6; (b)
la manipolazione delle informazioni da presentare
ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1. Gli Stati membri
prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e
misure amministrative a carico degli enti creditizi e delle entità del gruppo,
comprese le società di partecipazione mista, le imprese di assicurazione o di
riassicurazione. Quando le
disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati
membri prevedono che in caso di violazione le autorità competenti abbiano il
potere di imporre sanzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto
nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone
responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale. 2. Le sanzioni e misure
amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e
dissuasive. 3. Gli Stati membri che hanno
scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui
al paragrafo 1 assicurano che siano adottate misure appropriate che consentano
alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in
collegamento con le autorità giudiziarie nell’ambito della loro giurisdizione
al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai
procedimenti penali avviati per possibili violazioni dell’articolo 6 e per la
manipolazione delle informazioni da presentare ai sensi dell’articolo 24,
paragrafo 1, nonché di fornire le stesse informazioni ad altre autorità
competenti e all’ABE, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare
vicendevolmente e, se del caso, con l’ABE ai fini del paragrafo 1. Le autorità
competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati
membri al fine di agevolare l’esercizio dei loro poteri sanzionatori. 4. Gli Stati membri,
conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il
potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure
per le violazioni di cui al paragrafo 1: (a)
l’ingiunzione diretta alla persona responsabile
della violazione di porre termine al comportamento illegittimo e di non
reiterarlo; (b)
la restituzione dei profitti realizzati e delle
perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; (c)
un richiamo pubblico indicante la persona
responsabile e la natura della violazione; (d)
la revoca o la sospensione dell’autorizzazione; (e)
l’interdizione temporanea delle persone fisiche
ritenute responsabili dall’esercizio di funzioni dirigenziali nelle entità di
cui all’articolo 3; (f)
in caso di violazioni ripetute, l’interdizione
permanente delle persone fisiche ritenute responsabili dall’esercizio di
funzioni dirigenziali nelle entità di cui all’articolo 3; (g)
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad
almeno il triplo dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate
grazie alla violazione, se possono essere determinati; (h)
con riguardo alle persone fisiche, la sanzione
amministrativa pecuniaria massima di almeno 5 000 000 EUR o, negli
Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta
nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; (i)
con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni
amministrative pecuniarie massime di almeno il 10 per cento del fatturato
complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili
approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa
madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati
ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da
considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito
corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli
ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione
dell’impresa madre capogruppo. Gli Stati membri possono prevedere che alle
autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al
presente paragrafo, e che esse possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e
sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo. 5. Entro [OP: introdurre la
data esatta corrispondente a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE le
disposizioni relative al paragrafo 1. Essi provvedono a comunicare
immediatamente alla Commissione e all’ABE le eventuali modifiche successive. Articolo 29 Esercizio dei poteri di vigilanza e
sanzioni 1. Gli Stati membri assicurano
che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre
misure, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze
pertinenti, tra cui, se del caso: (a)
la gravità e la durata della violazione; (b)
il grado di responsabilità della persona
responsabile della violazione; (c)
la capacità finanziaria della persona responsabile
della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo in
caso di persona giuridica o il reddito annuo in caso di persona fisica; (d)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite
evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere
determinati; (e)
il livello di cooperazione che la persona
responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità
competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei
profitti realizzati o delle perdite evitate; (f)
precedenti violazioni da parte della persona
responsabile della violazione; (g)
misure adottate dalla persona responsabile della
violazione per evitarne la ripetizione; (h)
le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione. Articolo 30 Segnalazione delle violazioni 1. L’autorità competente mette
in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione delle violazioni
reali o potenziali di cui all’articolo 28, paragrafo 1. 2. I meccanismi di cui al
paragrafo 1 includono almeno: (a)
procedure specifiche per il ricevimento delle
segnalazioni delle violazioni e per darvi seguito, tra cui l’istituzione di
canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni; (b)
protezione adeguata delle persone impiegate in base
ad un contratto di lavoro che segnalano violazioni o che sono accusate di
violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamenti
ingiusti; (c)
protezione dei dati personali sia della persona che
segnala la violazione sia della persona fisica che si sospetta abbia commesso
la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza sulla loro identità, in
tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni
previste dalla legislazione nazionale nel quadro di indagini o successivi
procedimenti giudiziari. 3. Gli Stati membri impongono ai
datori di lavoro di disporre di procedure interne adeguate perché i loro
dipendenti possano segnalare le violazioni di cui all’articolo 28,
paragrafo 1. 4. Gli Stati membri possono
prevedere incentivi finanziari per le persone che segnalano informazioni
pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento, da
concedere ai sensi della normativa nazionale, se dette persone non sono tenute
da un preesistente dovere di natura legale o contrattuale a segnalare tali
informazioni, purché le informazioni siano nuove e portino all’imposizione di
sanzioni amministrative o all’adozione di altre misure per una violazione del
presente regolamento o di una sanzione penale. Articolo 31 Scambio di informazioni con l’ABE 1. Le autorità competenti
comunicano annualmente all’ABE informazioni aggregate in merito a tutte le
misure e sanzioni amministrative da esse imposte ai sensi dell’articolo 28.
L’ABE pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale. 2. Le autorità competenti degli
Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni
delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, forniscono
annualmente all’ABE dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini
penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L’ABE pubblica le suddette
informazioni in una relazione annuale. 3. L’autorità competente che
rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e pecuniarie, le altre misure
e le sanzioni penali ne dà contestuale comunicazione all’ABE. 4. L’ABE elabora progetti di
norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo
scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di
attuazione alla Commissione entro [OP: introdurre la data esatta corrispondente
a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15
del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 32 Pubblicazione delle decisioni 1. Fatto salvo il terzo comma, l’autorità
competente pubblica le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o
delle altre misure per la violazione dell’articolo 6 e per la
manipolazione delle segnalazioni di informazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 28,
paragrafo 1, sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la
persona oggetto della decisione. Le informazioni
pubblicate ai sensi del primo comma specificano almeno il tipo e la natura
della violazione e l’identità della persona oggetto della decisione. Il primo e il
secondo comma non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura
investigativa. Se, a seguito di
una valutazione caso per caso, l’autorità competente ritiene che la
pubblicazione dell’identità della persona giuridica oggetto della decisione, o
dei dati personali di una persona fisica, sarebbe sproporzionata o che tale
pubblicazione potrebbe compromettere un’indagine in corso o la stabilità dei
mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti: (a)
rinvia la pubblicazione della decisione fino a
quando i motivi del rinvio cessano di esistere; (b)
pubblica la decisione in forma anonima e secondo
modalità conformi al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l’effettiva
protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la
pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il
quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima
cesseranno di esistere; (c)
non pubblica la decisione, se ritiene che la
pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non sia sufficiente a
garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei
mercati finanziari; ii) la proporzionalità della pubblicazione
delle decisioni rispetto a misure ritenute di natura minore. 2. Quando la decisione è
impugnabile dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo nazionale o
dinanzi ad altra autorità, l’autorità competente pubblica immediatamente anche
sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull’esito
del ricorso. Sono pubblicate, inoltre, le decisioni di annullamento delle
decisioni impugnabili. 3. L’autorità competente
assicura che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano
disponibili sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la
pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito
web dell’autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme
applicabili in materia di protezione dei dati. CAPO VIII Relazioni e riesame Articolo 33 Relazioni dell’ABE L’ABE,
in cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), prepara le seguenti relazioni, che trasmette alla Commissione entro [OP:
inserire la data esatta corrispondente a 12 mesi dopo la pubblicazione del presente
regolamento]: (a)
una relazione sul possibile limite dei parametri di
cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), e i tipi di cartolarizzazione
che secondo l’ABE non rappresentano un pericolo per la stabilità finanziaria
dell’ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell’Unione; (b)
una relazione per illustrare se altri tipi di
derivati e di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, dovrebbero essere inclusi ai fini della gestione prudente del
rischio proprio dell’ente creditizio di base; (c)
una relazione per illustrare se possa essere
autorizzata la vendita alla clientela, a scopo di copertura, di altri strumenti
finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e
la percentuale dei requisiti di fondi propri al di sopra della quale i derivati
non possono essere venduti conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera
b). Articolo 34 Riesame La
Commissione controlla regolarmente l’effetto delle norme stabilite dal presente
regolamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1
e la loro incidenza sulla stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione,
tenendo conto dell’evoluzione delle strutture di mercato nonché dello sviluppo
e delle attività delle entità disciplinate dal presente regolamento, e formula
proposte appropriate. Il riesame riguarda in particolare l’applicazione delle
soglie di cui all’articolo 3, l’applicazione e l’efficacia del divieto di
cui all’articolo 6, l’ambito delle attività di cui all’articolo 8 e l’adeguatezza
dei parametri di cui all’articolo 9. Entro il 1º gennaio 2020, e
successivamente a cadenza regolare, la Commissione, tenuto conto del parere
delle autorità competenti, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sulle questioni di cui sopra, se del caso corredata di una proposta
legislativa. CAPO IX Disposizioni finali Articolo 35 Esercizio dei poteri delegati 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10,
paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo
15, paragrafo 2, all’articolo 16, secondo comma, all’articolo 23, paragrafo 4,
e all’articolo 27, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un
periodo indeterminato a decorrere dalla data di cui all’articolo 38. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10,
paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo
15, paragrafo 2, all’articolo 16, secondo comma, all’articolo 23, paragrafo 4,
e all’articolo 27, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo
10, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12,
paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 16, secondo
comma, dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 27, paragrafo 3, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 36 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica dalla data di entrata in
vigore, ad eccezione dell’articolo 6, che si applica [OP: introdurre la data
esatta corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento],
e degli articoli da 13 a 18 e dell’articolo 20, che si applicano [OP:
introdurre la data esatta corrispondente a 36 mesi dopo la pubblicazione del
presente regolamento]. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi
dell’UE 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[43] Mercato interno – mercati finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ý La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Contribuire a ridurre i rischi per la
stabilità finanziaria e a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari degli
investitori e dei partecipanti al mercato. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Alla luce dei summenzionati obiettivi
generali, il regolamento mira a prevenire i rischi sistemici, lo stress finanziario
o il fallimento delle grandi banche complesse e interconnesse e a raggiungere
una serie di obiettivi: ·
ridurre l’eccessiva assunzione di rischio all’interno
dell’ente creditizio; ·
eliminare conflitti di interessi significativi tra
le varie parti dell’ente creditizio; ·
evitare la cattiva allocazione delle risorse e
incoraggiare l’erogazione di prestiti all’economia reale; ·
assicurare condizioni di concorrenza non falsate
per tutti gli enti nell’ambito del mercato interno; ·
ridurre l’interconnessione nel settore finanziario
che comporta il rischio sistemico; ·
facilitare modalità efficaci di gestione,
monitoraggio e vigilanza dell’ente creditizio; e ·
agevolare la risoluzione ordinata delle crisi e il
risanamento del gruppo. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Riduzione dell’eccessiva assunzione di rischio
all’interno dell’ente creditizio; riduzione dei conflitti di interessi tra le
varie parti dell’ente creditizio; riduzione della cattiva allocazione delle
risorse e maggiore erogazione di prestiti all’economia reale; minore distorsione della concorrenza nel
mercato interno; riduzione dell’interconnessione nel settore
finanziario; modalità più efficaci di gestione,
monitoraggio e vigilanza dell’ente creditizio; risoluzione delle crisi e risanamento più
ordinati dei gruppi bancari più grandi e più complessi. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. Tra gli indicatori pertinenti per la
valutazione della proposta potrebbero rientrare: ·
numero e dimensioni delle banche soggette all’obbligo
di separazione strutturale; ·
allocazione delle attività all’entità dedicata alla
raccolta dei depositi o all’entità dedicata alla negoziazione; ·
volumi delle operazioni, differenziali o liquidità
nei mercati pertinenti; ·
andamento delle quote di mercato delle banche
soggette a separazione strutturale; ·
concentrazione del mercato in attività soggette a
separazione strutturale; ·
entrata di nuovi operatori nelle attività soggette
a separazione strutturale; ·
andamento della redditività delle banche soggette a
separazione strutturale; ·
dati sulle dimensioni delle sovvenzioni pubbliche
implicite; ·
dati sui vantaggi per le banche troppo grandi per
fallire in termini di costi di finanziamento (funding); ·
dati sulle attività di negoziazione e di prestito
della banche troppo grandi per fallire. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Dall’inizio della crisi finanziaria l’Unione
europea e i suoi Stati membri hanno attuato una profonda revisione della
regolamentazione e della vigilanza bancaria. Nel settore bancario l’UE ha avviato una serie
di riforme per accrescere la resilienza delle banche e ridurre gli effetti di
possibili fallimenti bancari, con l’obiettivo di creare un sistema finanziario
più sicuro, più solido, più trasparente e responsabile che opera a vantaggio
dell’economia e della società nel loro complesso (cfr. in particolare il nuovo
regolamento e la nuova direttiva sui requisiti patrimoniali (CRR/CRDIV), nonché
le proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel
settore bancario (BRRD)). Tuttavia, il settore bancario dell’UE e
singole banche continuano a essere grandi in termini sia assoluti che relativi.
Le banche più grandi sono quelle che operano maggiormente in attività di
negoziazione complesse e sono più attive a livello transfrontaliero mediante un
numero elevatissimo di soggetti giuridici. Diversi Stati membri dell’UE e paesi terzi
hanno pertanto compiuto un ulteriore passo avanti e hanno adottato, o stanno
per adottare, riforme strutturali del proprio settore bancario per trovare una
soluzione al problema degli istituti finanziari più grandi e più complessi.
Anche le istituzioni internazionali, quali il G20, il Consiglio per la
stabilità finanziaria (FSB), la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo
monetario internazionale e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economici hanno sottolineato l’importanza di tali riforme per quanto riguarda,
ad esempio, la risoluzione delle crisi, e hanno auspicato un ampio dibattito a
livello mondiale sui modelli di business delle banche. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Alla luce di questi sviluppi, vi è urgente
necessità di agire a livello dell’UE. Le riforme nazionali, nonostante
perseguano in linea di massima la stessa finalità, differiscono nei dettagli.
Una tale situazione rischia di falsare le decisioni di stabilimento, perché le
banche troppo grandi per fallire potrebbero decidere di trasferire o di impiantare
le loro attività in un altro Stato membro. Una risposta comune dell’UE sarebbe
quindi più efficace. La necessità di norme uniformi è particolarmente
importante per l’Unione bancaria, per facilitare i compiti di vigilanza del
meccanismo di vigilanza unico e le azioni di risoluzione delle crisi del
meccanismo di risoluzione unico. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe n.a. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti L’UE ha già avviato una serie di riforme per
accrescere la resilienza delle banche e ridurre la probabilità di fallimenti
bancari e il relativo impatto. Queste riforme includono misure volte a
potenziare la solvibilità delle banche (requisiti patrimoniali e di liquidità
del pacchetto CRR/CRDIV); misure per rafforzare la risolvibilità delle crisi
delle banche (la proposta di BRRD); misure per migliorare la garanzia dei depositi
(revisione della direttiva sui regimi di garanzia dei depositi); misure per
migliorare la trasparenza, per affrontare i rischi legati ai derivati e per
migliorare le infrastrutture di mercato (regolamento sulle infrastrutture del
mercato europeo, EMIR, e relative revisioni della direttiva sui mercati degli
strumenti finanziari, MiFID). Inoltre, al fine di spezzare il circolo vizioso
tra rischio sovrano e rischio bancario e ripristinare la fiducia nell’euro e nel
sistema bancario, la Commissione europea ha invitato a compiere ulteriori passi
verso la realizzazione dell’Unione bancaria, sulla base del corpus unico
di norme che saranno applicabili a tutte le banche in tutta l’UE. Questa
comprende un meccanismo di vigilanza unico e un meccanismo di risoluzione
unico, che saranno obbligatori per i membri della zona euro, ma aperti alla
partecipazione volontaria per tutti gli altri Stati membri. Nonostante questo programma di riforme di
ampia portata, occorrono ulteriori misure per ridurre la probabilità di
fallimenti delle banche troppo grandi per fallire e il relativo impatto. Si
tratta di misure che raccolgono sostegno a livello mondiale, come dimostrano le
recenti dichiarazioni rese dai leader e dai ministri del G20. Per quanto riguarda l’impatto dei fallimenti,
l’attuazione della BRRD spianerà la strada alla risoluzione ordinata delle
crisi delle banche UE normali e pertanto ridurrà sensibilmente l’impatto dei
fallimenti di tali banche sulle finanze pubbliche. Impegnativo sarà l’esercizio
dei poteri di risoluzione nei confronti delle banche troppo grandi per fallire,
dati i loro bilanci e le loro strutture societarie particolarmente estesi,
complessi e integrati. Di conseguenza, il sostegno pubblico, di cui viene
certamente ridotta la possibilità di eventuale concessione, potrebbe non venire
completamente eliminato se i poteri non saranno applicati pienamente in tutti i
casi. L’impatto del fallimento di una banca grande e complessa può essere
ancora significativo. Tutto questo spiega perché gli operatori di mercato
ritengano che le sovvenzioni implicite permangano ancora e chiedano maggiore
chiarezza per quanto riguarda potenziali misure strutturali aggiuntive. La
riforma strutturale aumenterà le opzioni a disposizione delle autorità per
affrontare il fallimento dei grandi gruppi bancari. Aumentando la credibilità
di una risoluzione ordinata delle crisi, sarà anche possibile migliorare ex
ante la disciplina di mercato e le dinamiche di bilancio delle banche. Le
riforme strutturali potrebbero accrescere l’efficacia dei nuovi poteri
conferiti dalla BRRD nei riguardi delle banche troppo grandi per fallire,
perché le autorità di risoluzione delle crisi dovrebbero occuparsi di bilanci
separati, segregati e semplificati. In tal modo si agevola il controllo e la valutazione
delle diverse entità di un gruppo bancario e si estende la gamma di opzioni a
disposizione delle autorità di risoluzione delle crisi. Le misure aggiuntive
per le banche troppo grandi per fallire sarebbero in linea con il principio di
proporzionalità della BRRD. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ý Proposta/iniziativa di durata illimitata Entrata in vigore e inizio dell’applicazione
previsti per il 2015/2017 con introduzione del divieto di negoziazione per
conto proprio a decorrere dal gennaio 2017 e dell’obbligo di separazione a
decorrere dal luglio 2018. 1.7. Modalità di gestione previste[44] Dal bilancio 2014 ¨ Gestione diretta
a opera della Commissione –
¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
–
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ý Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione: –
¨ a paesi terzi o organismi da essi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui
al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni L’ABE è un’agenzia di regolazione operante
sotto la supervisione della Commissione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni La proposta prevede che la Commissione proceda
a scadenza regolare al riesame dell’efficacia delle misure proposte. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Per quanto riguarda l’uso giuridico,
economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta,
è previsto che essa non determinerà nuovi rischi che non siano già coperti dall’attuale
quadro di controllo interno dell’ABE. 2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema
di controllo interno istituito n.a. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore n.a. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione
e qualsiasi altra attività illegale, all’ABE saranno applicate senza
restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini
svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L’ABE aderisce all’accordo interistituzionale
del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea
e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne
effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta
immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale
dell’ABE. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e
gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la
Corte dei conti e l’OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco
presso i beneficiari dei fondi versati dall’ABE e presso il personale
responsabile della loro allocazione. Gli articoli 64 e 65 del regolamento che
istituisce l’ABE contengono le disposizioni in materia di esecuzione e
controllo del bilancio dell’ABE e le disposizioni finanziarie applicabili. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione || Diss./Non diss. ([45]) || di paesi EFTA[46] || di paesi candidati[47] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1.a || 12,0302 Autorità bancaria europea (ABE) || DISS || SÌ || SÌ || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione 3.2. Incidenza prevista sulle
spese La presente iniziativa legislativa avrà la
seguente incidenza sulle spese: ·
assunzione di due nuovi agenti temporanei (AT) all’ABE
(2 AT a partire dal gennaio 2016) - Cfr. l’allegato per maggiori informazioni
sulle loro funzioni e sulle modalità di calcolo dei loro costi (di cui il 40%
sarà finanziato dall’UE e il 60% dagli Stati membri); ·
i nuovi compiti verranno svolti con le risorse
umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel
rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi
dell’UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. In
particolare le risorse necessarie all’Autorità per lo svolgimento delle nuove
funzioni saranno coerenti e compatibili con la programmazione delle risorse
umane e finanziarie dell’ABE stabilita dalla recente comunicazione al
Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e
finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013) 519). 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1a Crescita intelligente e inclusiva - Coesione economica, sociale e territoriale DG: MARKT || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 12.0302 Autorità bancaria europea (ABE) || Impegni || (1) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Pagamenti || (2) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[48] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1.a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Pagamenti || =5+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[49] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[50] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[51] 1… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi
–
ý La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[52] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[53] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
ý La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[54] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[55] || - in sede || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
Le risorse necessarie all’ABE per l’esercizio delle
nuove funzioni sono coerenti e compatibili con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 e con la programmazione delle risorse umane e finanziarie
dell’ABE stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al
Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie
decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013) 519). –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[56]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Stati membri || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[57] 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Articolo …………. || || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. Allegato alla scheda
finanziaria legislativa per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle misure strutturali volte ad
accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE Stima per l’ABE La
proposta della Commissione contiene disposizioni in virtù delle quali l’ABE è
chiamata a elaborare quattro atti delegati e sei norme tecniche che dovrebbero
assicurare l’attuazione uniforme in tutta l’UE delle disposizioni di natura
altamente tecnica. La
Commissione dovrebbe adottare le norme tecniche di regolamentazione elaborate
dall’ABE per quanto riguarda la metodologia per la misurazione e l’applicazione
uniformi dei parametri relativi al calcolo della soglia oltre la quale dovrebbe
scattare la separazione delle attività di negoziazione. La Commissione e l’ABE
dovrebbero garantire che tali norme possano essere applicate da tutti gli enti
interessati in maniera proporzionale alla natura, alle dimensioni e alla
complessità di tali enti e delle loro attività. Inoltre, la Commissione
dovrebbe adottare, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche di attuazione
elaborate dall’ABE per quanto riguarda la metodologia di calcolo dell’importo
delle attività di negoziazione svolte da enti creditizi e imprese madri e il
modello uniforme di comunicazione dell’importo totale e delle componenti delle attività
di negoziazione di enti creditizi e imprese madri. Il lavoro previsto richiede
riunioni bilaterali e multilaterali con i portatori di interesse, l’analisi e
la valutazione delle opzioni e la redazione dei documenti di consultazione, le
consultazioni pubbliche dei portatori di interesse, l’istituzione e la gestione
di gruppi di esperti permanenti costituiti da rappresentanti delle autorità di
vigilanza degli Stati membri, l’istituzione e la gestione di gruppi di esperti
ad hoc, l’analisi delle risposte alle consultazioni, l’elaborazione di
analisi costi/benefici e la redazione del testo giuridico. Si è
ipotizzato che il regolamento entrerà in vigore alla fine del 2015. Pertanto l’ABE
avrà bisogno di risorse aggiuntive solo a partire dal 2016. Saranno necessari
due posti di agente temporaneo per svolgere a lungo termine i compiti
necessari: atti delegati della Commissione: ·
parametri: livello di presunzione relativa, numero; ·
offerta di prodotti per la gestione del rischio:
massimale superato il quale i prodotti di gestione del rischio devono essere offerti
dalle entità di negoziazione; ·
norme in materia di separazione - grandi
esposizioni: tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito; ·
ambito territoriale: criteri di equivalenza; norme tecniche della Commissione: ·
divieto di negoziazione per conto proprio:
metodologia di calcolo delle attività di negoziazione ai fini della soglia
generale; ·
divieto di negoziazione per conto proprio: modello
uniforme di comunicazione delle attività di negoziazione; ·
separazione, parametri: misurazione e applicazione
uniformi; ·
informazioni soggette all’obbligo di segnalazione
ed entrata in vigore; ·
registrazione dei repertori di dati sulle
negoziazioni; ·
autorità che hanno accesso ai dati dei repertori di
dati sulle negoziazioni. Stima delle risorse aggiuntive: ·
si presume che i due posti aggiuntivi saranno posti
di agente temporaneo di gruppo funzionale e di grado AD7; ·
i costi salariali medi per le diverse categorie di
personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG; ·
il coefficiente di correzione della remunerazione
per Londra è 1,344; ·
i costi di missione sono stimati a 10 000 EUR; ·
i costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo,
visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di
trasloco, ecc.) sono stimati a 12 700 EUR. Il metodo di calcolo dell’aumento del bilancio
necessario per i prossimi tre anni figura in modo più dettagliato nella tabella
che segue. Il calcolo riflette la circostanza che il bilancio dell’Unione
finanzia il 40% dei costi. Tipologia di costo || Calcolo || Importo (in migliaia) 2016 || 2017 || 2018 || Totale Spese di personale || || || || || 11 Stipendi e indennità || =2 x 132 x1,344 || 355 || 355 || 355 || 1 064 12 Spese relative all’assunzione || =2 x 13 || 25 || || || 25 13 Spese di missione || =2 x 10 || 20 || 20 || 20 || 60 Totale spese di personale || || 400 || 375 || 375 || 1 150 || || || || || Di cui contributo dell’Unione (40%) || || 160 || 150 || 150 || 460 Di cui contributo degli Stati membri (60%) || || 240 || 225 || 225 || 690 [1] Per il mandato e l’elenco dei membri, cfr.: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/mandate_en.pdf [2] Il gruppo ha raccomandato tra l’altro 2) che l’obbligo
di separazione delle attività aggiuntive possa essere necessario in funzione
dei piani di risanamento e risoluzione; 3) l’uso del bail-in come
strumento di risoluzione delle crisi; 4) la revisione dei requisiti
patrimoniali relativi alle attività per la negoziazione e ai prestiti connessi
a proprietà immobiliari; e 5) misure intese a rafforzare la governance e
il controllo delle banche al fine di rafforzare la vigilanza sulle banche e la
disciplina di mercato. [3] Parlamento europeo (McCarthy 2013). Riforma della
struttura del settore bancario dell’UE, 2013/2021 (INI). [4] Con “troppo grandi per fallire” si intende anche “troppo
importanti per fallire”, “troppo interconnesse per fallire” e “troppo complesse
per fallire”. Cfr. anche Commissione europea (2013b). [5] Direttiva xx/xxxx/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le
direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/27/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L --xxx). [6] COM(2012) 102 final,
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_en.pdf. [7] Questa definizione è ripresa dalla relazione dell’FSB
del 27 ottobre 2011 sul rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione
del sistema bancario ombra,
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf. [8] P7_TA(2012)0427,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0427&language=IT. [9] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo “Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di
rischio nel settore finanziario”, COM(2013) 614 final. [10] Consultazione dell’HLEG sulla riforma della struttura del
settore bancario dell’UE, maggio/giugno 2012. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/banking_sector_en.htm.
L’HLEG ha ricevuto 83 risposte, la grande maggioranza delle quali provenienti
da banche ed altri enti finanziari, seguiti da clienti al dettaglio e dalle
loro associazioni e, infine, dai clienti corporate. [11] Consultazione sulle raccomandazioni dell’HLEG sulla struttura
del settore bancario dell’UE, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking_en.htm.
Delle 89 risposte ricevute, quasi la metà proveniva dal settore bancario. [12] “Consultation by the Commission on the Structural
Reform of the Banking Sector,” http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm. I servizi della Commissione hanno ricevuto
oltre 500 risposte provenienti da banche e altri enti finanziari, clienti corporate,
investitori e autorità pubbliche, nonché da associazioni di consumatori e
singoli cittadini (rispettivamente 439 e 11). [13] Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio,
del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). [14] Istituito dall’[SRM]. [15] Questa è la soglia utilizzata per identificare gli “enti
significativi” nel regolamento (UE) n. 1024/2013. [16] Si veda l’allegato 6 della valutazione d’impatto. [17] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013,
pag. 1); direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013,
pag. 338). [18] Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). [19] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319
del 5.12.2007, pag. 1). [20] GU C […] del […], pag. […]. [21] GU C […] del […], pag. […]. [22] GU C […] del […], pag. […]. [23] Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio,
del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). [24] Istituito dall’[SRM]. [25] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15
ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). [26] Direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui
gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE
e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. [27] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [28] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001,
pag. 1). [29] Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004,
pag. 1). [30] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza
(Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga
la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). [31] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [32] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante
modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del
29.6.2013, pag. 19). [33] Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994,
pag. 5). [34] Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10
agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia
di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle
operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari
alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva
(GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). [35] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti
(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1). [36] Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital
(GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1). [37] Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria
sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18). [38] Regolamento (UE) xx/xxxx del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L
xx/xx). [39] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009,
pag. 32). [40] Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135
del 31/5/1994, pag. 5). [41] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319
del 5.12.2007, pag. 1). [42] Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [43] ABM: Activity Based Management (gestione per
attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [44] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [45] Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [46] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [47] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [48] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [49] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [50] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [51] Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi
specifici…” [52] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [53] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [54] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaires); JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [55] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [56] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [57] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè importi lordi al netto
del 25% per spese di riscossione.