EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014JC0007

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

/* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */

52014JC0007

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

(2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008).

(3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea dovrebbero proporre di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005.

2014/0060 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio[2] attua le misure previste dalla decisione 2010/788/PESC. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)       La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008).

(3)       Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 bis

1.      L'allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come:

a)       persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/ PESC e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2005[3];

b)      capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

c)       capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

d)      persone o entità che operano nella RDC e che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del diritto internazionale applicabile,

e)       persone o entità che operano nella RDC e sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nella partecipazione ad atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

f)       persone o entità che ostacolano l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC;

g)      persone o entità che sostengono i gruppi armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro, la flora e la fauna selvatiche e i prodotti della flora e della fauna selvatiche;

h)      persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata;

i)       persone o entità che pianificano, dirigono, finanziano o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO);

j)       persone o entità che forniscono un supporto finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi, destinati a una persona o a un'entità designata o a sostegno di una persona o di un'entità designata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

[2]               Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

[3]               Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).

Top