EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014JC0007
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
/* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio
attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei
confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la
Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni. (2)
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (UNSCR) 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 ha modificato i criteri
per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure
restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). (3)
Questa misura rientra nell'ambito di applicazione
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua
attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (4)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea dovrebbero proporre
di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005. 2014/0060 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005
che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che
violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del
Congo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2010/788/PESC del
Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei
confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione
comune 2008/369/PESC[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005
del Consiglio[2]
attua le misure previste dalla decisione 2010/788/PESC. Nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e
giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) La risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 ha
modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da
assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11
dell'UNSCR 1807 (2008). (3) Questa misura rientra nell'ambito
di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto,
la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così
modificato: all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: "Articolo 2 bis 1. L'allegato I comprende le persone fisiche
o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le
sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come: a) persone o entità che violano l'embargo
sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/
PESC e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2005[3]; b) capi politici e militari dei gruppi
armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che
impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei
combattenti appartenenti a tali gruppi; c) capi politici e militari delle milizie
congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono
ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo,
smobilitazione e reinserimento; d) persone o entità che operano nella RDC e
che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del
diritto internazionale applicabile, e) persone o entità che operano nella RDC e
sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nella partecipazione ad
atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui
uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri,
trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali; f) persone o entità che ostacolano l'accesso
agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC; g) persone o entità che sostengono i gruppi
armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi
l'oro, la flora e la fauna selvatiche e i prodotti della flora e della
fauna selvatiche; h) persone o entità che agiscono per conto o
sotto la direzione di una persona o di un'entità designata o che agiscono per
conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona
o da un'entità designata; i) persone o entità che pianificano,
dirigono, finanziano o partecipano ad attacchi contro gli operatori della
missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO); j) persone o entità che forniscono un
supporto finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi, destinati
a una persona o a un'entità designata o a sostegno di una persona o di un'entità
designata. Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30. [2] Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18
luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle
persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica
democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13
giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
(GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).