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Document 52014AP0138

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 — 2013/0343(CNS))

OJ C 285, 29.8.2017, p. 382–384 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 285/382


P7_TA(2014)0138

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 — 2013/0343(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 285/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0721),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0394/2013),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0090/2014),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (12) prescrive l'obbligo per i soggetti passivi di presentare le dichiarazioni IVA, ma offre agli Stati membri la flessibilità di determinare le informazioni richieste. Questo dà luogo a norme e procedure disparate che disciplinano la presentazione delle dichiarazioni IVA nell'Unione, aumentando la complessità per le imprese e creando obblighi IVA che ostacolano gli scambi nell'Unione.

(1)

La direttiva 2006/112/CE12 del Consiglio (12) prescrive l'obbligo per i soggetti passivi di presentare le dichiarazioni IVA, ma offre agli Stati membri la flessibilità di determinare le informazioni richieste. Questo dà luogo a norme e procedure disparate che disciplinano la presentazione delle dichiarazioni IVA nell'Unione, aumentando la complessità per le imprese, creando oneri amministrativi superflui sia per l'amministrazione degli Stati membri che per i soggetti passivi, scappatoie per commettere frodi relative all'IVA, obblighi IVA che ostacolano gli scambi nell'Unione , così come costi superflui sia per l'amministrazione degli Stati membri che per i soggetti passivi .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle imprese e di migliorare il funzionamento del mercato interno è necessario introdurre una dichiarazione IVA standard per tutte le imprese operanti nell'Unione. L'utilizzo di dichiarazioni standardizzate dovrebbe facilitare il controllo delle dichiarazioni IVA da parte degli Stati membri.

(2)

Al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle imprese e di migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno introdurre una dichiarazione IVA standard per tutte le imprese operanti nell'Unione. L'utilizzo di dichiarazioni standardizzate dovrebbe facilitare sia la riscossione e il pagamento dell'IVA che il controllo delle dichiarazioni IVA da parte dell'amministrazione degli Stati membri. Esso dovrebbe inoltre aiutare le imprese a conformarsi alla legislazione in materia di IVA, riducendo in questo modo il tasso di errore, e contribuire in ultima analisi a ridurre se non a eliminare le frodi in materia di IVA e il divario dell'IVA.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Occorre ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È pertanto opportuno prevedere che la dichiarazione IVA standard comprenda un insieme limitato di informazioni obbligatorie. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e le altre dichiarazioni, è necessario che gli Stati membri non siano autorizzati a esigere informazioni diverse da quelle stabilite nel titolo XI, capo 5, della direttiva.

(3)

Occorre ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È pertanto opportuno prevedere che la dichiarazione IVA standard comprenda un insieme limitato di informazioni obbligatorie. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e le altre dichiarazioni, è opportuno che gli Stati membri non siano autorizzati a esigere informazioni diverse da quelle stabilite nel titolo XI, capo 5, della direttiva. La dichiarazione IVA standard realizzerà appieno il proprio potenziale soltanto se gli Stati membri recepiranno con tempestività la presente direttiva nelle loro leggi, nei loro regolamenti e nelle loro disposizioni amministrative nazionali, senza discostarsi dal suo campo di applicazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

L'amministrazione degli Stati membri dovrebbe fornire ai propri funzionari e ai soggetti passivi delle esercitazioni online che illustrino la procedura corretta da seguire per la presentazione elettronica, onde garantire che la dichiarazione IVA standard sia effettuata in modo appropriato e sicuro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri gravanti sulle imprese e migliorare il funzionamento del mercato interno, i requisiti in materia di informazioni nella dichiarazione IVA standard dovrebbero essere unificati in tutti gli Stati membri; inoltre, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della stessa da questo punto di vista e, se del caso, formulare proposte.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

Entro …* [GU inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione riesamina l'adeguatezza della presente direttiva nell'ottica di un'ulteriore riduzione degli oneri sulle imprese e del miglioramento del funzionamento del mercato interno. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnati, se del caso, da opportune proposte legislative.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è resa disponibile in forma consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione.


(12)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(12)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


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