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Document 52013XG0614(03)

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla duplice carriera degli atleti

OJ C 168, 14.6.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/10


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla duplice carriera degli atleti

2013/C 168/04

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

il Consiglio del 20 maggio 2011 ha istituito un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014 in cui si evidenzia il ruolo di istruzione, formazione e qualifiche nello sport e ha creato il gruppo di esperti «Istruzione e formazione nello sport» al fine di elaborare una proposta relativa agli orientamenti europei sulla duplice carriera;

ACCOGLIENDO CON FAVORE:

gli orientamenti europei sulla duplice carriera degli atleti, elaborati dagli Stati membri e dal gruppo di esperti della Commissione «Istruzione e formazione nello sport» su proposta del gruppo ad hoc di esperti sulla duplice carriera, che incoraggiano una serie di azioni strategiche a sostegno della duplice carriera nello sport (1);

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1.

Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio, per «atleta» si intende un «atleta di talento» o un «atleta professionista», di entrambi i sessi, compresi gli atleti disabili nel rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità:

per «atleta di talento» si intende un atleta riconosciuto da un'organizzazione sportiva, da un organo direttivo o dallo Stato, come un atleta avente il potenziale per effettuare una carriera nello sport professionistico,

per «atleta professionista» si intende un atleta che ha firmato un contratto da professionista con un datore di lavoro del settore dello sport o un'organizzazione sportiva o il cui status di atleta professionista fondato sui successi e sui risultati conseguiti è stato riconosciuto da un'organizzazione sportiva, da un organo direttivo o dallo Stato.

2.

Il termine «duplice carriera» indica che un atleta può combinare, senza sforzi personali irragionevoli, la propria carriera sportiva con lo studio e/o il lavoro in modo flessibile, mediante una formazione di alto livello al fine di tutelare i propri interessi morali, sanitari, educativi e professionali, senza compromettere alcun obiettivo; particolare enfasi viene posta sul proseguimento dell'istruzione formale dei giovani atleti.

3.

Risultati sportivi di altissimo livello devono poter essere abbinati all'istruzione e a una carriera che consentano agli atleti di far leva sui propri punti di forza per contribuire alla società. Gli atleti traggono conoscenze, capacità e competenze dal loro coinvolgimento nello sport; la raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2) fornisce agli Stati membri la base per riconoscere e convalidare questi aspetti.

4.

La promozione della duplice carriera contribuisce a diversi obiettivi della strategia Europa 2020 (3) (prevenzione dell'abbandono scolastico, aumento del numero di laureati nell'istruzione superiore, occupabilità più elevata) e rende le politiche dello sport più efficaci trattenendo un maggior numero di atleti nel mondo dello sport.

5.

Sempre più frequentemente, gli atleti si allenano e/o competono regolarmente all'estero e ciò rende più complesso abbinare una carriera sportiva alla scuola, allo studio o a una carriera in altro settore. Tali atleti rappresentano una delle fasce della popolazione europea più soggetta a mobilità internazionale.

6.

Gli atleti forniscono un contributo importante all'immagine dello sport e dell'attività fisica, trasmettono alla società valori positivi quali la lealtà e l'impegno ai fini del risultato e fungono da modelli per reclutare giovani atleti. Sono inoltre importanti rappresentanti dei rispettivi paesi. In tale contesto, tutte le organizzazioni sportive e i governi hanno la responsabilità di consentire agli atleti di riuscire in una duplice carriera per garantire che non siano svantaggiati al termine della loro carriera sportiva (4).

7.

La pratica dello sport nei bambini deve essere sempre in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Occorre prestare particolare attenzione per assicurare che la preparazione dei bambini allo sport di alto livello non sia controproducente o dannosa per il loro benessere fisico, sociale o emotivo (4).

8.

Le principali sfide relative alla qualità dell'istruzione e dei servizi di sostegno destinati agli atleti impegnati nello sport ad alto livello in Europa sono le seguenti:

la tutela dello sviluppo degli atleti, in particolare negli sport a specializzazione precoce (praticati in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo), e dei giovani impegnati nell'istruzione e nella formazione,

l'equilibrio tra l'allenamento sportivo e lo studio e, in una fase successiva della vita, l'equilibrio tra l'allenamento sportivo e il lavoro,

la fine della carriera sportiva degli atleti, compresi coloro che lasciano il mondo dello sport prima del previsto (4).

9.

Al fine di competere ad alto livello, numerosi atleti sono obbligati a integrare il finanziamento della loro attività sportiva, spesso mediante il sostegno delle famiglie, prestiti agli studenti o occupazioni a tempo parziale o a tempo pieno. Alcuni atleti rinunciano allo sport perché è difficile combinare la loro carriera sportiva con gli studi e/o il lavoro.

10.

La capacità di abbinare la carriera sportiva agli studi e/o al lavoro presenta per gli atleti sostanziali vantaggi, tra cui benefici in termini di salute (ad es. uno stile di vita equilibrato e con meno stress), in termini di sviluppo (ad es. sviluppo di capacità utilizzabili nello sport, nello studio e in altre sfere della vita), vantaggi sociali (reti sociali e sistemi di sostegno sociale più ampi) e migliori prospettive occupazionali future.

INVITANO IN QUESTO CONTESTO GLI STATI MEMBRI DELL'UE, LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE E I SOGGETTI INTERESSATI, CIASCUNO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E DEI SETTORI DI COMPETENZA NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, A:

1.

Sviluppare, sulla base dei principi contenuti negli orientamenti europei sulla duplice carriera degli atleti, un quadro politico e/o orientamenti nazionali in materia di duplice carriera coinvolgendo i principali soggetti interessati, ad es. i ministeri di sport, sanità, istruzione, occupazione, difesa, gioventù, affari interni e finanze e altri, le organizzazioni sportive, gli organi direttivi, gli istituti di istruzione, le imprese, le camere di commercio e del lavoro e gli organismi che rappresentano gli atleti.

2.

Promuovere la cooperazione e gli accordi ai fini dello sviluppo e dell'attuazione della duplice carriera tra tutti i soggetti interessati.

3.

Incoraggiare la cooperazione intersettoriale e sostenere misure innovative e ricerca finalizzate a individuare e risolvere i problemi che devono affrontare gli atleti sia nello studio sia sul posto di lavoro.

4.

Promuovere lo scambio di buone pratiche ed esperienze in materia di duplice carriera tra gli Stati membri a livello locale, regionale e nazionale.

5.

Garantire che le misure a sostegno della duplice carriera già esistenti siano applicate in modo equo per gli atleti uomini, per le atlete donne, tenendo conto delle esigenze speciali degli atleti disabili.

6.

Incoraggiare le organizzazioni sportive e gli istituti di istruzione a fare in modo che solo personale adeguatamente qualificato o formato lavori, anche su base volontaria, a sostegno degli atleti che intraprendono una duplice carriera.

7.

Promuovere l'impiego di norme qualitative nelle accademie sportive e nei centri sportivi di alto livello, per esempio per quanto riguarda il personale interessato dalla duplice carriera, i dispositivi di sicurezza e protezione e la trasparenza sui diritti degli atleti.

8.

Per quanto riguarda l'istruzione degli atleti:

consentire agli atleti percorsi adattati nell'ambito di quadri strategici e/o giuridici connessi per affiancare le loro attività sportive agli studi, eventualmente nel contesto di reti di istituti di istruzione. A tal proposito potrebbero risultare utili cicli accademici adattati, percorsi di apprendimento individuali, apprendimento a distanza, anche con strumenti elettronici, tutoraggio integrativo e calendari degli esami flessibili,

prendere in considerazione i vantaggi di un sistema di accreditamento della qualità a livello nazionale per i servizi relativi alla duplice carriera all'interno dei centri sportivi, delle scuole e delle accademie dello sport, dei club e delle federazioni sportive e/o delle università,

valutare la possibilità di sostenere la cooperazione tra gli istituti di istruzione a livello nazionale e tra gli Stati membri in relazione ai programmi di istruzione adattati e adoperarsi in via prioritaria per stabilire l'equivalenza tra i livelli di qualifica, descritti nel quadro europeo delle qualifiche,

esaminare le misure che agevolino e promuovano la mobilità geografica degli atleti per consentire di combinare la loro carriera sportiva con i programmi di studio all'estero,

promuovere lo sviluppo di programmi di formazione e/o qualifiche nel settore sportivo per gli atleti incoraggiando le relazioni tra i prestatari di istruzione e le organizzazioni sportive,

continuare a lavorare tramite i quadri nazionali delle qualifiche per allineare i corsi sportivi, le qualifiche e la certificazione professionale nell'ambito dei servizi di sostegno alla duplice carriera, al quadro europeo delle qualifiche (EQF),

9.

Per quanto riguarda il lavoro degli atleti:

sostenere eventi specifici (seminari, conferenze, laboratori, eventi volti a sviluppare reti di contatto, fiere del lavoro) rivolti agli atleti che evidenzino l'importanza della duplice carriera e informino tali atleti sui pertinenti servizi e strumenti di sostegno al lavoro disponibili,

prendere in considerazione l'istituzione di programmi specifici per la duplice carriera destinati agli atleti che lavorano nei servizi pubblici, in modo che tali programmi possano servire da esempio di migliori pratiche anche per altri datori di lavoro,

esaminare possibili misure volte a compensare gli eventuali svantaggi con cui devono fare i conti gli atleti in ragione della loro partecipazione irregolare al mercato del lavoro,

promuovere orientamenti e sostegno per gli atleti professionisti che si ritirano, affinché essi possano preparare, avviare e sviluppare una carriera sul più ampio mercato del lavoro una volta terminata la carriera sportiva,

inserire la duplice carriera nell'agenda per il dialogo sociale a livello nazionale e di UE.

10.

Per quanto riguarda la salute degli atleti:

prendere in considerazione, ove opportuno, un sostegno alla cooperazione tra le autorità dello sport, della sanità e dell'istruzione al fine di fornire assistenza sanitaria e psicologica agli atleti mediante programmi di istruzione in materia di competenze per la vita, vita sana, nutrizione, prevenzione delle lesioni e tecniche di recupero, rivolgendo particolare attenzione all'integrità morale dei minori e alla fase di transizione alla fine della carriera sportiva,

sollecitare le autorità della sanità pubblica e gli assicuratori privati a prendere in considerazione, ove opportuno, meccanismi assicurativi che forniscano ai datori di lavoro, agli atleti lavoratori e agli ex atleti una protezione professionale aggiuntiva per quanto riguarda le lesioni subite durante l'attività sportiva, prestando particolare attenzione alla fase di transizione alla fine della carriera sportiva.

11.

Per quanto riguarda il finanziamento degli atleti:

esaminare, se del caso, l'istituzione, o l'ulteriore sviluppo, di sistemi di sostegno finanziario agli studenti atleti che riflettano le diverse fasi della duplice carriera,

prendere in considerazione, se del caso, la creazione di borse di studio specifiche per la duplice carriera negli istituti di istruzione e di formazione, in modo da consentire agli atleti di conciliare lo studio e lo sport. Tali borse di studio potrebbero essere costituite da assistenza finanziaria per determinate spese relative allo sport, pagamento delle tasse scolastiche per programmi di istruzione o servizi di sostegno specifici, rivolgendo particolare attenzione alla fase di transizione alla fine della carriera sportiva.

NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, INVITANO LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE A:

1.

Sostenere il successo della duplice carriera degli atleti a tutti i livelli interni (ad es. nominando consulenti qualificati incaricati di assistere gli atleti dall'inizio alla fine della loro carriera sportiva; attraverso allenatori responsabili e personale di sostegno che tengano conto delle esigenze di istruzione e/o di lavoro; programmando gli eventi sportivi nazionali ed internazionali in modo tale da tener conto delle esigenze di istruzione e/o di lavoro degli atleti e proteggere inoltre gli atleti da una pressione eccessiva) (5).

2.

Sviluppare, condurre o partecipare pienamente alle reti e ai meccanismi istituiti negli Stati membri e/o presso le autorità pubbliche del settore dello sport al fine di sviluppare e attuare i servizi di appoggio alla duplice carriera destinati agli atleti.

3.

Prendere in considerazione la nomina di specifici atleti come «ambasciatori della duplice carriera» al fine di dimostrare che è possibile avere successo al massimo livello nello sport e riuscire al contempo nello studio e/o nel lavoro.

4.

Collaborare con le camere di commercio e del lavoro e le imprese per sensibilizzare sugli aspetti positivi e sui vantaggi che gli atleti possono portare ai datori di lavoro, incoraggiando al tempo stesso condizioni di lavoro flessibili per gli atleti.

5.

Incoraggiare a negoziare accordi di sponsorizzazione con le società che prevedano per gli atleti accesso a tirocini, assunzioni privilegiate e condizioni di lavoro flessibili nella società che sponsorizza o nelle sue società partner.

6.

Coinvolgere, se del caso, gli organismi che rappresentano gli atleti nell'elaborazione delle politiche e nelle azioni nel settore della duplice carriera.

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A:

1.

Prendere in considerazione, in base agli orientamenti dell'UE sulla duplice carriera degli atleti, l'opportuno seguito nell'ambito del secondo piano di lavoro del Consiglio per lo sport, che comprenda l'esame di modi per misurare l'attuazione di azioni strategiche nel settore della duplice carriera in tutta l'UE di cui gli Stati membri possano avvalersi su base volontaria.

2.

Fornire sostegno alle reti relative alla duplice carriera, che riuniscono associazioni di atleti, imprese e camere del commercio e del lavoro, organizzazioni sportive, istituti di istruzione, autorità nazionali e locali e allenatori al fine di consentire lo scambio di informazioni e migliori pratiche a livello di UE.

3.

Promuovere e sostenere la condivisione delle migliori pratiche nell'UE riguardanti la duplice carriera degli atleti, tra l'altro mediante sostegno a progetti e divulgazione dei relativi risultati nell'ambito dei pertinenti meccanismi e programmi di finanziamento.

4.

Sostenere un sistema di monitoraggio e/o la ricerca fondata sulla dimensione internazionale dei programmi di duplice carriera, in particolare riguardo agli effetti dei momenti di transizione nella vita degli atleti, la tutela dello sviluppo degli atleti negli sport a specializzazione precoce, l'efficacia delle misure e dei servizi di sostegno negli Stati membri e il processo di reinserimento degli atleti professionisti nel mercato del lavoro.

5.

Sostenere lo sviluppo di una serie di requisiti minimi di qualità a livello europeo in cooperazione con i soggetti interessati in tale settore che potrebbero agire come punto di riferimento per i servizi e le strutture nazionali di appoggio alla duplice carriera fornendo trasparenza e garanzie su qualità, protezione e sicurezza per gli atleti, compresi quelli che si trovano all'estero.


(1)  Doc. 17208/12.

(2)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(3)  COM(2010) 2020 definitivo.

(4)  Riserva d'esame di IT.

(5)  Riserva d'esame di IT.


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