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Document 52013XC0802(04)
Guidelines on the details of the various categories of variations, on the operation of the procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No 1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures
Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis , III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008 , concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure
Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis , III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008 , concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure
OJ C 223, 2.8.2013, p. 1–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 223, 2.8.2013, p. 1–1
(HR)
2.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/1 |
Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure
2013/C 223/01
Indice
1. |
INTRODUZIONE |
2. |
PROCEDURE DA SEGUIRE NELLA GESTIONE DELLE VARIAZIONI |
2.1. |
Variazioni minori di tipo IA |
2.1.1. |
Presentazione di notifiche di tipo IA |
2.1.2. |
Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura di mutuo riconoscimento |
2.1.3. |
Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura meramente nazionale |
2.1.4. |
Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura centralizzata |
2.2. |
Variazioni minori di tipo IB |
2.2.1. |
Presentazione di notifiche di tipo IB |
2.2.2. |
Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura di mutuo riconoscimento |
2.2.3. |
Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura meramente nazionale |
2.2.4. |
Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura centralizzata |
2.3. |
Variazioni maggiori di tipo II |
2.3.1. |
Presentazione delle domande di tipo II |
2.3.2. |
Valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura di mutuo riconoscimento |
2.3.3. |
Risultati della valutazione sulle variazioni di tipo II nella procedura di mutuo riconoscimento |
2.3.4. |
Valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura meramente nazionale |
2.3.5. |
Risultati della valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura meramente nazionale |
2.3.6. |
Valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura centralizzata |
2.3.7. |
Risultati della valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura centralizzata |
2.4. |
Estensioni |
2.4.1. |
Presentazione delle domande di estensione |
2.4.2. |
Valutazione delle estensioni nella procedura nazionale |
2.4.3. |
Valutazione delle estensioni nella procedura centralizzata |
2.5. |
Vaccini antinfluenzali per uso umano |
2.5.1. |
Presentazione di variazioni per l’aggiornamento annuale delle domande relative ai vaccini antinfluenzali per uso umano |
2.5.2. |
Valutazione delle variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento |
2.5.3. |
Valutazione delle variazioni nella procedura meramente nazionale |
2.5.4. |
Valutazione delle variazioni nella procedura centralizzata |
2.6. |
Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza |
2.7. |
Dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento pediatrico |
3. |
ORIENTAMENTI PROCEDURALI SULLA CONDIVISIONE DEL LAVORO |
3.1. |
Presentazione di una domanda di variazione o di variazioni nell’ambito della condivisione del lavoro |
3.2. |
Valutazione della condivisione del lavoro che non riguarda i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata |
3.3. |
Risultati della valutazione della condivisione del lavoro che non riguarda i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata |
3.4. |
Valutazione della condivisione del lavoro riguardante medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata |
3.5. |
Risultati della valutazione della condivisione del lavoro riguardante i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata |
4. |
ALLEGATO |
1. INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (1) («il regolamento variazioni»), disciplina la procedura relativa alla modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 del Consiglio (2).
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento variazioni incarica la Commissione di elaborare orientamenti riguardo ai particolari delle diverse categorie di variazioni, all’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV di tale regolamento, nonché alla documentazione da presentare conformemente a tali procedure.
I presenti orientamenti si applicano alle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari rilasciate in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e della direttiva 87/22/CEE del Consiglio (6). Questi orientamenti sono intesi ad agevolare l’interpretazione e l’applicazione del regolamento variazioni. Essi forniscono particolari sull’applicazione delle procedure pertinenti e comprendono una descrizione di tutte le fasi da completare, dalla presentazione di una domanda di variazione sino all’esito finale della procedura relativa alla domanda.
L’allegato al presente documento di orientamento fornisce inoltre i particolari della classificazione delle variazioni nelle seguenti categorie, definite all’articolo 2 del regolamento variazioni: variazioni minori di tipo IA, variazioni minori di tipo IB e variazioni maggiori di tipo II, fornendo indicazioni, se del caso, sui dati scientifici da comunicare per variazioni specifiche e sul modo in cui tali dati devono essere documentati. L’allegato al presente documento di orientamento sarà regolarmente aggiornato, tenendo conto delle raccomandazioni formulate conformemente all’articolo 5 del regolamento variazioni nonché dei progressi scientifici e tecnici.
Le definizioni rilevanti ai fini dei presenti orientamenti sono fornite nella direttiva 2001/82/CE, nella direttiva 2001/83/CE, nel regolamento (CE) n. 726/2004 nonché nel regolamento variazioni. Ai fini dei presenti orientamenti, inoltre, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio appartenenti alla medesima società madre o gruppo di società e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio che hanno concluso accordi o che attuano pratiche concordate in materia di commercializzazione del medicinale in questione dovranno essere considerati come un unico titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (7) («titolare»).
Quando viene fatto riferimento nel presente documento di orientamento alla «procedura centralizzata», esso si applica alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004. Il riferimento alla «procedura di mutuo riconoscimento» si deve intendere come riferimento alla procedura per il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio conformemente alla direttiva 87/22/CEE, agli articoli 32 e 33 della direttiva 2001/82/CE e agli articoli 28 e 29 della direttiva 2001/83/CE. Le autorizzazioni rilasciate in seguito a un rinvio a norma degli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2001/82/CE o degli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, che ha condotto a una completa armonizzazione, vanno considerate come autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate conformemente alla procedura di mutuo riconoscimento. Per «procedura meramente nazionale» si deve intendere la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio da parte di uno Stato membro conformemente all’acquis ma non secondo la procedura di mutuo riconoscimento.
Il riferimento fatto nel presente documento di orientamento allo «Stato membro interessato» si deve intendere, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento variazioni, come riferimento allo Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio relativamente al medicinale in questione. Il riferimento agli «Stati membri interessati» si deve intendere come riferimento a tutti gli Stati membri interessati eccettuato lo Stato membro di riferimento. Il riferimento alla «autorità nazionale competente» si deve intendere come riferimento all’autorità che ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio nell’ambito di una procedura meramente nazionale.
Il riferimento fatto nel presente documento di orientamento all’Agenzia si applica all’Agenzia europea per i medicinali.
2. PROCEDURE DA SEGUIRE NELLA GESTIONE DELLE VARIAZIONI
Un’autorizzazione all’immissione in commercio stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata nell’UE la commercializzazione di un medicinale. L’autorizzazione all’immissione in commercio si compone di:
i) |
una decisione di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente; nonché |
ii) |
un fascicolo tecnico con i dati presentati dal richiedente conformemente agli articoli da 12, paragrafo 3, a 14 della direttiva 2001/82/CE e al suo allegato I, agli articoli da 8, paragrafo 3, a 11 della direttiva 2001/83/CE e al suo allegato I, agli articoli 6, paragrafo 2, e 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1394/2007. |
Il regolamento variazioni disciplina le procedure per la modifica della decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio e del fascicolo tecnico.
Nel caso dei medicinali per uso umano, tuttavia, l’introduzione di modifiche dell’etichettatura o del foglio illustrativo non connesse con il riassunto delle caratteristiche del prodotto non è disciplinato dalle procedure del regolamento variazioni. A norma dell’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, tali modifiche devono essere notificate alle autorità competenti interessate e possono essere attuate se l’autorità competente non ha sollevato obiezioni entro 90 giorni.
I presenti orientamenti si applicano alle seguenti categorie di variazioni, definite all’articolo 2 del regolamento variazioni:
— |
variazioni minori di tipo IA, |
— |
variazioni minori di tipo IB, |
— |
variazioni maggiori di tipo II, |
— |
estensioni, |
— |
provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza. |
Lo Stato membro di riferimento, l’autorità nazionale competente o l’Agenzia (8) sono disponibili ad esaminare le domande che i titolari possono formulare a proposito di una particolare prossima variazione. Ove opportuno, è possibile organizzare con lo Stato membro di riferimento, con l’autorità nazionale competente o con l’Agenzia un colloquio che precede la presentazione, al fine di ottenere ulteriori pareri in materia regolamentare e procedurale.
È opportuno rilevare che, nel caso in cui un gruppo di variazioni consista in vari tipi di variazioni, il gruppo deve essere presentato e sarà gestito conformemente al tipo di variazioni «più elevato» compreso nel gruppo. Ad esempio, un gruppo comprendente un’estensione e una variazione maggiore di tipo II sarà gestito come una domanda di estensione; un gruppo comprendente variazioni minori di tipo IB e di tipo IA sarà gestito come una notifica di tipo IB.
Laddove viene fatto riferimento nel presente documento di orientamento alla presentazione di notifiche o richieste di variazioni, il numero di copie da presentare sarà reso pubblico per ciascun tipo di procedura dall’Agenzia per quanto riguarda la procedura centralizzata, dai gruppi di coordinamento istituiti a norma dell’articolo 31 della direttiva 2001/82/CE per i medicinali veterinari e dell’articolo 27 della direttiva 2001/83/CE per i medicinali per uso umano («il gruppo di coordinamento») per quanto riguarda la procedura di mutuo riconoscimento, ed infine dall’autorità nazionale competente per quanto riguarda la procedura meramente nazionale.
Il modulo di domanda per le variazioni di autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali (per uso umano e veterinario) è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm.
Tutte le informazioni relative all’attuazione di una determinata variazione devono essere immediatamente fornite dal titolare su richiesta dell’autorità competente.
2.1. Variazioni minori di tipo IA
Vengono qui forniti orientamenti sull’applicazione degli articoli 7, 8, 11, 13 bis, 13 quinquies, 13 sexies, 14, 17, 23 e 24 del regolamento variazioni alle variazioni minori di tipo IA.
Il regolamento variazioni e l’allegato al presente documento di orientamento stabiliscono un elenco di modifiche da considerare variazioni minori di tipo IA. Tali variazioni minori non richiedono alcuna approvazione preventiva, ma devono essere notificate dal titolare entro dodici mesi dall’attuazione (procedura «do and tell»). Tuttavia alcune variazioni minori di tipo IA richiedono l’immediata notifica dopo l’attuazione, al fine di garantire la supervisione continua del medicinale.
L’allegato al presente documento di orientamento chiarisce le condizioni che devono essere riunite affinché una modifica segua la procedura di notifica di tipo IA e specifica quali variazioni minori di tipo IA devono essere notificate immediatamente dopo l’attuazione.
2.1.1. Presentazione di notifiche di tipo IA
Le variazioni minori di tipo IA non richiedono alcun esame preliminare da parte delle autorità per poter essere attuate dal titolare. Entro 12 mesi dalla data di attuazione, tuttavia, il titolare deve presentare contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia (a seconda dei casi) una notifica delle variazioni pertinenti. Il titolare ha la facoltà di inserire una variazione minore di tipo IA che non è soggetta all’obbligo di notifica immediata nella presentazione di una variazione minore di tipo IA soggetta all’obbligo di notifica immediata, o nella presentazione di qualunque altra variazione. Devono essere rispettate le condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, lettere a), b), o c) (a seconda dei casi), del regolamento variazioni.
Il titolare può raggruppare più variazioni minori di tipo IA in un’unica notifica, come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, del regolamento variazioni. Esistono in particolare due possibilità per il raggruppamento delle variazioni di tipo IA:
1) |
il titolare può raggruppare più variazioni minori di tipo IA riguardanti i termini di un’unica autorizzazione all’immissione in commercio purché tali variazioni siano notificate contemporaneamente alla stessa autorità competente; |
2) |
il titolare può raggruppare una o più variazioni minori di tipo IA riguardanti i termini di più autorizzazioni all’immissione in commercio in un’unica notifica purché tali variazioni siano le stesse per tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio e siano notificate contemporaneamente alla stessa autorità competente. |
Il termine di 12 mesi per la notifica di variazioni minori di tipo IA consente ai titolari di raccogliere le variazioni di tipo IA per i propri medicinali nel corso di un anno civile. Tuttavia la comunicazione di tali variazioni in un’unica notifica è possibile solo nei casi in cui si applicano le condizioni per il raggruppamento (stesse variazioni per tutti i medicinali in questione). Può pertanto accadere che la comunicazione di variazioni attuate nell’arco di 12 mesi (la cosiddetta «relazione annuale») richieda più notifiche; ad esempio, una notifica riguardante un’unica variazione minore di tipo IA, un’altra che si riferisce ad un gruppo di variazioni minori di tipo IA dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio, e una terza riguardante un gruppo di variazioni minori di tipo IA dei termini di più autorizzazioni all’immissione in commercio.
La notifica deve contenere gli elementi elencati nell’allegato IV del regolamento variazioni, presentati nel modo seguente conformemente alle pertinenti rubriche e alla numerazione delle «Norme che disciplinano i medicinali nell’Unione europea», volume 2B, formato «avviso ai richiedenti» («UE-DTC») o formato «avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari nei casi in cui non sia disponibile il formato UE-DTC):
— |
lettera d’accompagnamento, |
— |
il modulo di domanda di variazioni UE compilato (pubblicato nell’«avviso ai richiedenti»), comprendente i particolari dell’autorizzazione o delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione, nonché una descrizione di tutte le variazioni presentate e della relativa data di attuazione, secondo i casi. Nel caso in cui una variazione sia conseguenza di un’altra variazione o sia ad essa correlata, deve essere fornita una descrizione del rapporto tra tali variazioni nella pertinente sezione del modulo di domanda, |
— |
il riferimento al codice di variazione come stabilito nell’allegato al presente documento di orientamento, da cui risulti che tutte le condizioni e tutti i requisiti di documentazione sono rispettati o, se del caso, il riferimento a una raccomandazione di classificazione pubblicata conformemente all’articolo 5 del regolamento variazioni, utilizzata per la relativa domanda, |
— |
tutta la documentazione specificata nell’allegato al presente documento di orientamento, |
— |
nel caso in cui le variazioni riguardino il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura o il foglio illustrativo allegato alla confezione: le informazioni aggiornate sul prodotto, presentate in formato adeguato, nonché le relative traduzioni. Nei casi in cui la variazione minore di tipo IA riguardi la configurazione generale e la leggibilità dell’imballaggio esterno, del confezionamento primario o del foglio illustrativo, devono essere forniti facsimili o campioni allo Stato membro di riferimento, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia. |
Per le variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l’elenco delle date d’invio con indicazione del numero di procedura della variazione di tipo IA, le date nelle quali le richieste sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento delle tasse corrispondenti, come richiesto dalle autorità competenti interessate.
Per le variazioni nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall’autorità nazionale competente.
Per le variazioni nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione o alle variazioni minori di tipo IA, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio (9), deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell’Agenzia.
Per le variazioni minori raggruppate di tipo IA concernenti più autorizzazioni all’immissione in commercio provenienti dallo stesso titolare conformemente all’articolo 7 o all’articolo 13 quinquies del regolamento variazioni, devono essere presentate una lettera comune di accompagnamento e un modulo unico di domanda, insieme a documenti giustificativi separati ed eventualmente informazioni aggiornate sul prodotto per ciascun medicinale interessato. Ciò consentirà alle autorità competenti di aggiornare il fascicolo di ciascuna autorizzazione all’immissione in commercio compresa nel gruppo con le relative informazioni nuove o aggiornate.
2.1.2. Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura di mutuo riconoscimento
Lo Stato membro di riferimento effettua il riesame della notifica di tipo IA entro 30 giorni dal ricevimento.
Entro il trentesimo giorno, lo Stato membro di riferimento informa il titolare e gli Stati membri interessati in merito ai risultati del riesame. Nel caso in cui l’autorizzazione all’immissione in commercio richieda modifiche della decisione che stabilisce il rilascio di tale autorizzazione, tutti gli Stati membri interessati aggiornano la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro sei mesi a decorrere dal ricevimento dei risultati del riesame inviati dallo Stato membro di riferimento, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Nel caso in cui una o più variazioni minori di tipo IA siano presentate come parte di una notifica, lo Stato membro di riferimento comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non deve attuare la variazione o le variazioni respinte.
Anche se, nel caso di variazioni minori di tipo IA, la mancata comunicazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda non comporta necessariamente il rigetto immediato della modifica se il titolare trasmette i documenti mancanti su richiesta dell’autorità competente, è opportuno sottolineare che una variazione minore di tipo IA può essere respinta in talune circostanze, con la conseguenza che il titolare deve cessare immediatamente di applicare qualsiasi variazione in questione già attuata.
2.1.3. Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura meramente nazionale
L’autorità nazionale competente effettua il riesame della notifica di tipo IA entro 30 giorni dal ricevimento.
Entro il trentesimo giorno, l’autorità nazionale competente informa il titolare in merito ai risultati del riesame. Nel caso in cui l’autorizzazione all’immissione in commercio richieda modifiche della decisione che stabilisce il rilascio di tale autorizzazione, l’autorità nazionale competente aggiorna la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il titolare è stato informato dei risultati del riesame, purché siano stati presentati all’autorità nazionale competente i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Nel caso in cui una o più variazioni minori di tipo IA siano presentate come parte di una notifica, l’autorità nazionale competente comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame.
Anche se, nel caso di variazioni minori di tipo IA, la mancata comunicazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda non comporta necessariamente il rigetto immediato della modifica se il titolare trasmette i documenti mancanti su richiesta dell’autorità competente, è opportuno sottolineare che una variazione minore di tipo IA può essere respinta in talune circostanze, con la conseguenza che il titolare deve cessare immediatamente di applicare le variazioni in questione già attuate.
2.1.4. Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura centralizzata
L’Agenzia procede al riesame della notifica di tipo IA entro 30 giorni dal ricevimento, senza coinvolgimento del relatore per il prodotto interessato designato dal comitato per i medicinali per uso umano o dal comitato per i medicinali veterinari. L’Agenzia invia comunque al relatore una copia della notifica di tipo IA per informazione.
Entro il trentesimo giorno l’Agenzia informa il titolare in merito al risultato del riesame. Se l’esito della valutazione è favorevole e la decisione della Commissione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio necessita di una modifica, l’Agenzia informa la Commissione e trasmette la documentazione modificata. In questo caso la Commissione aggiorna la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro e non oltre 12 mesi.
Nel caso in cui una o più variazioni minori di tipo IA siano presentate come parte di una notifica, l’Agenzia comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame.
Anche se, nel caso di variazioni minori di tipo IA, la mancata comunicazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda non comporta necessariamente il rigetto immediato della modifica se il titolare trasmette i documenti mancanti su richiesta dell’autorità competente, è opportuno sottolineare che una variazione minore di tipo IA può essere respinta in talune circostanze, con la conseguenza che il titolare deve cessare di applicare le variazioni in questione già attuate.
2.2. Variazioni minori di tipo IB
Vengono qui forniti orientamenti sull’applicazione degli articoli 7, 9, 11, 13 ter, 13 quinquies, 13 sexies, 15, 17, 23 e 24 del regolamento variazioni alle variazioni minori di tipo IB.
Il regolamento variazioni e l’allegato al presente documento di orientamento stabiliscono un elenco di modifiche che devono essere considerate variazioni minori di tipo IB. Tali variazioni minori devono essere notificate prima dell’attuazione. Il titolare deve aspettare trenta giorni prima di attuare la modifica al fine di assicurarsi che la notifica sia ritenuta accettabile dalle autorità competenti (procedura «tell, wait and do»).
2.2.1. Presentazione di notifiche di tipo IB
Le notifiche riguardanti variazioni minori di tipo IB devono essere presentate dal titolare contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia (a seconda dei casi).
I titolari possono raggruppare in un’unica notifica la domanda di più variazioni minori di tipo IB per la stessa autorizzazione all’immissione in commercio, o la domanda di una o più variazioni minori di tipo IB con altre variazioni minori per la stessa autorizzazione all’immissione in commercio, purché ciò corrisponda a uno dei casi elencati nell’allegato III del regolamento variazioni o nel caso in cui ciò sia stato previamente concordato con lo Stato membro di riferimento, con le autorità nazionali competenti o con l’Agenzia (a seconda dei casi).
Per i medicinali autorizzati secondo procedure meramente nazionali il titolare può anche raggruppare più variazioni minori di tipo IB che riguardino diverse autorizzazioni all’immissione in commercio in un unico Stato membro, oppure una o più variazioni minori di tipo IB con altre variazioni minori che riguardino diverse autorizzazioni all’immissione in commercio in un unico Stato membro purché: i) le variazioni siano le stesse per tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio in questione, (ii) le variazioni siano presentate contemporaneamente all’autorità nazionale competente e (iii) l’autorità nazionale competente abbia previamente accettato tale raggruppamento.
Nel caso in cui la stessa variazione minore di tipo IB o lo stesso gruppo di variazioni minori (secondo quanto sopra indicato) riguardino più autorizzazioni all’immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare, quest’ultimo può presentare tali variazioni come una domanda di «condivisione del lavoro» (cfr. la sezione 3 sulla «condivisione del lavoro»).
La notifica deve contenere gli elementi elencati nell’allegato IV del regolamento variazioni, presentati come segue conformemente alle rubriche pertinenti e alla numerazione del formato UE-DTC o al formato «avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari quando il formato UE-DTC non è disponibile):
— |
lettera d’accompagnamento, |
— |
modulo di domanda di variazioni UE compilato (pubblicato nell’«avviso ai richiedenti»), comprendente i particolari dell’autorizzazione o delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione. Nel caso in cui una variazione sia conseguenza di un’altra variazione o sia ad essa correlata, deve essere fornita una descrizione del rapporto tra tali variazioni nella relativa sezione del modulo di domanda. Nel caso in cui una variazione sia considerata non classificata, deve essere inserita una giustificazione particolareggiata della sua presentazione come notifica di tipo IB, |
— |
il riferimento al codice di variazione come stabilito nell’allegato al presente documento di orientamento, da cui risulti che tutte le condizioni e tutti i requisiti di documentazione sono rispettati o, se del caso, il riferimento a una raccomandazione di classificazione pubblicata conformemente all’articolo 5 del regolamento variazioni, utilizzata per la relativa domanda, |
— |
la documentazione pertinente a sostegno della variazione proposta, comprendente qualsiasi documentazione specificata nell’allegato al presente documento di orientamento, |
— |
per le variazioni richieste dall’autorità competente successivamente alla presentazione di nuovi dati, ad esempio in seguito a condizioni post autorizzazione o nel quadro degli obblighi di farmacovigilanza, una copia della richiesta deve essere allegata alla lettera di accompagnamento, |
— |
nel caso in cui le variazioni riguardino il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura o il foglio illustrativo allegato alla confezione: le informazioni aggiornate sul prodotto, presentate in formato adeguato, nonché le relative traduzioni. Nei casi in cui la variazione minore di tipo IB riguardi la configurazione generale e la leggibilità dell’imballaggio esterno, del confezionamento primario o del foglio illustrativo, devono essere forniti facsimili o campioni allo Stato membro di riferimento, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia. |
Per le variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l’elenco delle date d’invio con indicazione del numero di procedura della variazione di tipo IB, le date nelle quali le richieste sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento delle tasse corrispondenti, come richiesto dalle autorità competenti interessate.
Per le variazioni nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall’autorità nazionale competente.
Per le variazioni nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione o alle variazioni minori di tipo IB, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell’Agenzia.
2.2.2. Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura di mutuo riconoscimento
Dopo essere stata ricevuta, la notifica di tipo IB è gestita come segue:
1) |
lo Stato membro di riferimento controlla entro 7 giorni di calendario se la modifica proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB e se la notifica è corretta e completa («convalida») prima di avviare la procedura di valutazione; |
2) |
nel caso in cui la proposta di variazione non sia considerata una variazione minore di tipo IB secondo l’allegato al presente documento di orientamento o non sia stata classificata come variazione minore di tipo IB in una raccomandazione a norma dell’articolo 5 del regolamento variazioni, e lo Stato membro di riferimento ritenga che possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia del medicinale, lo Stato membro di riferimento informa immediatamente gli Stati membri interessati e il titolare; |
3) |
se gli Stati membri interessati non esprimono il proprio disaccordo entro 7 giorni di calendario, viene richiesto al titolare di rivedere ed integrare la sua domanda di variazione conformemente ai requisiti di una variazione maggiore di tipo II. La procedura di valutazione di tipo II (cfr. la sezione 2.3.2) è avviata non appena lo Stato membro di riferimento riceve la domanda di variazione valida modificata; |
4) |
se gli Stati membri interessati non concordano con lo Stato membro di riferimento, quest’ultimo deve adottare la decisione finale in merito alla classificazione della variazione proposta tenendo conto delle osservazioni ricevute; |
5) |
se lo Stato membro di riferimento ritiene che la variazione proposta possa essere considerata una variazione minore di tipo IB, il titolare è informato del risultato della valutazione e della data di avvio della procedura; |
6) |
entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento di una notifica valida, lo Stato membro di riferimento notifica al titolare il risultato della procedura. Se lo Stato membro di riferimento non ha inviato al titolare il suo parere sulla notifica entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento di una notifica valida, tale notifica è considerata accettabile; |
7) |
in caso di esito sfavorevole, il titolare può modificare la notifica entro 30 giorni al fine di tenere debito conto dei motivi di non accettazione della variazione. Se il titolare non modifica la notifica entro 30 giorni come richiesto, la variazione è considerata respinta da tutti gli Stati membri interessati; |
8) |
entro 30 giorni dal ricevimento della notifica modificata, lo Stato membro di riferimento informa il titolare della sua accettazione o rifiuto definitivi della variazione o delle variazioni (indicando i motivi dell’eventuale risultato sfavorevole). Gli Stati membri interessati sono informati di conseguenza; |
9) |
se un gruppo di variazioni minori è stato presentato come parte di una notifica, lo Stato membro di riferimento comunica al titolare e agli Stati membri interessati quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame; |
10) |
ove necessario, le autorità competenti aggiornano l’autorizzazione all’immissione in commercio entro 6 mesi dalla chiusura della procedura da parte dello Stato membro di riferimento, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Le variazioni minori accettate di tipo IB possono tuttavia essere attuate senza che sia necessario attendere l’aggiornamento dell’autorizzazione all’immissione in commercio. |
2.2.3. Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura meramente nazionale
Dopo essere stata ricevuta, la notifica di tipo IB è gestita come segue:
1) |
l’autorità nazionale competente controlla se la modifica proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB e se la notifica è corretta e completa («convalida») prima di avviare la procedura di valutazione; |
2) |
nel caso in cui la proposta di variazione non sia considerata una variazione minore di tipo IB secondo l’allegato al presente documento di orientamento o non sia stata classificata come variazione minore di tipo IB in una raccomandazione a norma dell’articolo 5 del regolamento variazioni, e l’autorità nazionale competente ritenga che possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia del medicinale, viene richiesto al titolare di rivedere ed integrare la sua domanda di variazione conformemente ai requisiti di una domanda di variazione maggiore di tipo II. Dopo aver ricevuto la domanda di variazione valida modificata, l’autorità nazionale competente avvia una procedura di valutazione di tipo II (cfr. la sezione 2.3.4); |
3) |
se l’autorità nazionale competente ritiene che la variazione proposta possa essere considerata una variazione minore di tipo IB, il titolare è informato del risultato della valutazione e della data di avvio della procedura; |
4) |
entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento di una notifica valida, l’autorità nazionale competente notifica al titolare il risultato della procedura. Se l’autorità nazionale competente non ha inviato al titolare il suo parere sulla notifica entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento di una notifica valida, tale notifica è considerata accettabile; |
5) |
in caso di esito sfavorevole, il titolare può modificare la notifica entro 30 giorni al fine di tenere debito conto dei motivi di non accettazione della variazione. Se il titolare non modifica la notifica entro 30 giorni come richiesto, la variazione è considerata respinta dall’autorità nazionale competente; |
6) |
entro 30 giorni dal ricevimento della notifica modificata, l’autorità nazionale competente informa il titolare della sua accettazione o rifiuto definitivi della variazione o delle variazioni (indicando i motivi dell’eventuale risultato sfavorevole); |
7) |
nel caso in cui un gruppo di variazioni minori sia stato presentato come parte di una notifica, l’autorità nazionale competente comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate in conseguenza del riesame; |
8) |
ove necessario, l’autorità nazionale competente aggiorna l’autorizzazione all’immissione in commercio entro 6 mesi dalla chiusura della procedura, purché siano stati presentati all’autorità nazionale competente i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Le variazioni minori accettate di tipo IB possono tuttavia essere attuate senza che sia necessario attendere l’aggiornamento dell’autorizzazione all’immissione in commercio. |
2.2.4. Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura centralizzata
Dopo aver ricevuto una notifica di tipo IB, l’Agenzia la gestisce come segue:
1) |
l’Agenzia controlla entro 7 giorni di calendario se la modifica proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB e se la notifica è corretta è completa («convalida») prima di avviare la procedura di valutazione; |
2) |
nel caso in cui la proposta di variazione non sia considerata una variazione minore di tipo IB secondo l’allegato al presente documento di orientamento o non sia stata classificata come variazione minore di tipo IB in una raccomandazione a norma dell’articolo 5 del regolamento variazioni, e l’Agenzia ritenga che possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia del medicinale, viene richiesto al titolare di rivedere ed integrare la sua domanda di variazione conformemente ai requisiti di una domanda di variazione maggiore di tipo II. Dopo aver ricevuto la domanda di variazione valida modificata, l’Agenzia avvia una procedura di valutazione di tipo II (cfr. la sezione 2.3.6); |
3) |
nel caso in cui l’Agenzia ritenga che la variazione proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB, il titolare viene informato del risultato della valutazione e della data di avvio della procedura; |
4) |
il relatore viene coinvolto nel riesame della notifica di tipo IB; |
5) |
entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento di una notifica valida, l’Agenzia notifica al titolare l’esito della procedura. Se l’Agenzia non ha inviato al titolare il parere sulla notifica entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento di una notifica valida, la notifica è considerata accettabile; |
6) |
in caso di esito sfavorevole, il titolare può modificare la notifica entro 30 giorni al fine di tenere debito conto dei motivi di non accettazione della variazione. Se il titolare non modifica la notifica entro 30 giorni come richiesto, la notifica viene respinta; |
7) |
entro 30 giorni dal ricevimento della notifica modificata, l’Agenzia informa il titolare della sua accettazione o rifiuto definitivi della variazione o delle variazioni (indicando i motivi dell’eventuale risultato sfavorevole); |
8) |
nel caso in cui un gruppo di variazioni minori venga presentato come parte di una notifica, l’Agenzia comunica in modo chiaro al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate in conseguenza del riesame; |
9) |
se il parere dell’Agenzia è favorevole e la variazione o le variazioni incidono sui termini della decisione della Commissione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia informa la Commissione di conseguenza e trasmette la documentazione pertinente. Ove necessario la Commissione aggiorna l’autorizzazione all’immissione in commercio entro 12 mesi. La variazione o le variazioni minori di tipo IB accettate possono tuttavia essere attuate senza che sia necessario attendere l’aggiornamento della decisione della Commissione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio e la modifica o le modifiche concordate sono inserite negli allegati di eventuali successive procedure regolamentari. |
2.3. Variazioni maggiori di tipo II
Vengono qui forniti orientamenti sull’applicazione degli articoli 7, 10, 11, 13, 13 quater, 13 quinquies, 13 sexies, 16, 17, 23 e 24 del regolamento variazioni alle variazioni maggiori di tipo II.
Il regolamento variazioni e l’allegato al presente documento di orientamento stabiliscono un elenco di modifiche che devono essere considerate variazioni maggiori di tipo II. Tali variazioni maggiori richiedono l’approvazione dell’autorità competente prima dell’attuazione.
2.3.1. Presentazione delle domande di tipo II
Le notifiche riguardanti variazioni maggiori di tipo II devono essere presentate dal titolare contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia (a seconda dei casi).
I titolari possono raggruppare in un’unica notifica la domanda di più variazioni maggiori di tipo II per la stessa autorizzazione all’immissione in commercio, o la domanda di una o più variazioni maggiori di tipo II con altre variazioni minori per la stessa autorizzazione all’immissione in commercio, purché ciò corrisponda a uno dei casi elencati nell’allegato III del regolamento variazioni o nel caso in cui ciò sia stato previamente concordato con lo Stato membro di riferimento, con l’autorità nazionale competente o con l’Agenzia (a seconda dei casi).
Per i medicinali autorizzati secondo procedure meramente nazionali, inoltre, il titolare può anche raggruppare più variazioni maggiori di tipo II che riguardino diverse autorizzazioni all’immissione in commercio in un unico Stato membro, oppure una o più variazioni maggiori di tipo II con altre variazioni minori che riguardino diverse autorizzazioni all’immissione in commercio in un unico Stato membro purché: i) le variazioni siano le stesse per tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio in questione, (ii) le variazioni siano presentate contemporaneamente all’autorità nazionale competente e (iii) l’autorità nazionale competente abbia previamente accettato tale raggruppamento.
Nel caso poi in cui la stessa variazione maggiore di tipo II o lo stesso gruppo di variazioni (secondo quanto sopra indicato) riguardino più autorizzazioni all’immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare, quest’ultimo può presentare tali variazioni come una domanda di «condivisione del lavoro» (cfr. la sezione 3 sulla «condivisione del lavoro»).
La domanda deve contenere gli elementi elencati nell’allegato IV del regolamento variazioni, presentati come segue conformemente alle rubriche pertinenti e alla numerazione del formato UE-DTC o al formato «avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari quando il formato UE-DTC non è disponibile):
— |
lettera d’accompagnamento, |
— |
modulo di domanda di variazioni UE compilato (pubblicato nell’«avviso ai richiedenti»), comprendente i particolari dell’autorizzazione o delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione. Nel caso in cui una variazione sia conseguenza di un’altra variazione o sia ad essa correlata, deve essere fornita una descrizione del rapporto tra tali variazioni nella relativa sezione del modulo di domanda, |
— |
il riferimento al codice di variazione come stabilito nell’allegato al presente documento di orientamento, da cui risulti che tutte le condizioni e tutti i requisiti di documentazione sono rispettati o, se del caso, il riferimento a una raccomandazione di classificazione pubblicata conformemente all’articolo 5 del regolamento variazioni, utilizzata per la relativa domanda, |
— |
dati su cui si basano le variazioni proposte, |
— |
aggiornamento o aggiunte ai sommari sulla qualità, alle rassegne non cliniche/cliniche (o alle relazioni di esperti per i medicinali veterinari), ove opportuno. Nei casi in cui sono presentate relazioni anche su un solo studio non clinico o clinico, i relativi riassunti devono essere inseriti nel modulo 2, |
— |
per le variazioni richieste dall’autorità competente successivamente alla presentazione di nuovi dati, ad esempio in seguito a condizioni post autorizzazione o nel quadro degli obblighi di farmacovigilanza, una copia della domanda deve essere allegata alla lettera di accompagnamento, |
— |
nel caso in cui le variazioni incidano sul riassunto delle caratteristiche del prodotto, sull’etichettatura o sul foglio illustrativo, l’informazione sul prodotto modificata, presentata in formato adeguato, nonché le relative traduzioni. Nei casi in cui la variazione maggiore di tipo II riguardi la configurazione generale e la leggibilità dell’imballaggio esterno, del confezionamento primario o del foglio illustrativo, devono essere forniti facsimili o campioni allo Stato membro di riferimento, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia. |
Per le variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l’elenco delle date d’invio con indicazione del numero di procedura della variazione di tipo II, le date nelle quali le richieste sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dalle autorità competenti interessate.
Per le variazioni nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall’autorità nazionale competente.
Per le variazioni nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione o alle variazioni di tipo II, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell’Agenzia.
2.3.2. Valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura di mutuo riconoscimento
Dopo aver ricevuto una domanda di tipo II, lo Stato membro di riferimento la gestisce come segue:
1) |
se la domanda è stata presentata contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati e contiene gli elementi elencati al punto 2.3.1, lo Stato membro di riferimento conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di variazione maggiore di tipo II. La procedura inizia a decorrere dalla data dell’avviso di ricevuta di una domanda valida da parte dello Stato membro di riferimento. Il titolare e gli Stati membri interessati sono informati del calendario delle varie fasi all’inizio della procedura; |
2) |
come regola generale, per le variazioni maggiori di tipo II il periodo di valutazione ha una durata di 60 giorni. Tale periodo può essere abbreviato dallo Stato membro di riferimento in funzione dell’urgenza della materia in esame, in particolare per motivi di sicurezza, o può essere prorogato dallo Stato membro di riferimento a 90 giorni per le variazioni di cui all’allegato V, parte I o per il raggruppamento di variazioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento variazioni. Per le variazioni dei medicinali veterinari di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento variazioni, il periodo di valutazione è di 90 giorni; |
3) |
lo Stato membro di riferimento prepara un progetto di relazione di valutazione e una decisione in merito alla domanda conformemente al calendario di valutazione comunicato e li invia agli Stati membri interessati per osservazioni nonché al titolare per informazione. Gli Stati membri interessati inviano le loro osservazioni allo Stato membro di riferimento entro i termini stabiliti nel calendario; |
4) |
durante il periodo di valutazione, lo Stato membro di riferimento può richiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fornire ulteriori informazioni. La richiesta di informazioni supplementari viene inviata al titolare accompagnata da un calendario da cui risulti la data entro la quale il titolare deve presentare i dati richiesti e, ove opportuno, la proroga del periodo di valutazione. In linea generale si applica una sospensione di un mese. Per le sospensioni di durata maggiore, il titolare deve inviare una richiesta motivata allo Stato membro di riferimento per accordo; |
5) |
la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari. La valutazione delle risposte può avvenire entro un termine di 30 o 60 giorni a seconda della complessità e del volume delle informazioni richieste al titolare; |
6) |
dopo aver ricevuto la risposta del titolare, lo Stato membro di riferimento completa il progetto di relazione di valutazione e la decisione in merito alla domanda e li invia agli Stati membri interessati per osservazioni nonché al titolare per informazione. |
2.3.3. Risultati della valutazione sulle variazioni di tipo II nella procedura di mutuo riconoscimento
Conclusosi il periodo di valutazione, lo Stato membro di riferimento completa la relazione di valutazione e la decisione in merito alla domanda e le invia agli Stati membri interessati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e della decisione, gli Stati membri interessati riconoscono la decisione e ne informano lo Stato membro di riferimento, a meno che non sia identificato un rischio potenziale grave per la salute pubblica o un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l’ambiente (nel caso di medicinali veterinari) che impedisce ad uno Stato membro di riconoscere la decisione dello Stato membro di riferimento. Lo Stato membro che, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e della decisione dello Stato membro di riferimento, identifichi tale rischio potenziale grave ne informa lo Stato membro di riferimento e fornisce una motivazione dettagliata della sua posizione.
Lo Stato membro di riferimento rinvia quindi la domanda al corrispondente gruppo di coordinamento per l’applicazione dell’articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2001/82/CE o dell’articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2001/83/CE alle questioni oggetto di disaccordo e ne informa il titolare e gli Stati membri interessati. Il titolare non è autorizzato ad avviare un procedimento di rinvio.
Nel caso in cui una domanda relativa a un raggruppamento di variazioni che comprenda almeno una variazione di tipo II sia rinviata al gruppo di coordinamento, la decisione sulle variazioni che non formano oggetto del rinvio è sospesa sino alla conclusione del procedimento di rinvio (compreso, ove opportuno, il ricorso al comitato per i medicinali per uso umano, a norma degli articoli da 32 a 34 della direttiva 2001/83/CE, o al comitato per i medicinali veterinari, a norma degli articoli da 36 a 38 della direttiva 2001/82/CE). Tuttavia solo la variazione o le variazioni riguardo alle quali sia stato constatato un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l’ambiente, e non l’intero raggruppamento, saranno discusse dal gruppo di coordinamento e successivamente dal comitato per i medicinali per uso umano e dal comitato per i medicinali veterinari.
Lo Stato membro di riferimento informa gli Stati membri interessati e il titolare in merito all’approvazione o al rifiuto della variazione o delle variazioni (comprese le motivazioni di un esito sfavorevole). Nel caso in cui diverse variazioni di tipo II, o un gruppo comprendente una o più variazioni di tipo II e altre variazioni minori, siano stati presentati con un’unica domanda, lo Stato membro di riferimento comunica al titolare e agli Stati membri interessati quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate. Nel corso della procedura il titolare può ritirare singole variazioni dalla domanda raggruppata (prima che lo Stato membro di riferimento concluda la sua valutazione).
Dopo che è stata comunicata una decisione positiva in materia di variazioni che modificano il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura o il foglio illustrativo, il titolare deve presentare entro 7 giorni a tutti gli Stati membri interessati le traduzioni dei testi delle informazioni sul prodotto.
Dopo l’approvazione della variazione o delle variazioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati modificano entro 2 mesi, ove necessario, l’autorizzazione all’immissione in commercio per tener conto della variazione o delle variazioni, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
La variazione o le variazioni maggiori accettate di tipo II possono essere attuate 30 giorni dopo che il titolare è stato informato in merito all’accettazione della variazione o delle variazioni da parte dello Stato membro di riferimento, purché siano stati presentati allo Stato membro interessato i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Nei casi in cui la domanda è stata oggetto di rinvio, la variazione o le variazioni non devono essere attuate sino a che il procedimento di rinvio non abbia concluso che la variazione o le variazioni sono accolte. Tuttavia le variazioni del raggruppamento che non formano oggetto del rinvio possono essere attuate, se indicato dallo Stato membro di riferimento.
Le variazioni riguardanti questioni di sicurezza devono essere attuate entro un termine concordato tra lo Stato membro di riferimento e il titolare.
2.3.4. Valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura meramente nazionale
Dopo aver ricevuto una domanda di tipo II, l’autorità nazionale competente la gestisce come segue:
1) |
se la domanda contiene gli elementi elencati al punto 2.3.1, l’autorità nazionale competente conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di variazione maggiore di tipo II. La procedura inizia a decorrere dalla data dell’avviso di ricevuta di una domanda valida. Il titolare viene informato del calendario adottato all’inizio della procedura; |
2) |
come regola generale, per le variazioni maggiori di tipo II, il calendario di valutazione ha una durata di 60 giorni. Tale periodo può essere abbreviato dall’autorità nazionale competente in funzione dell’urgenza della materia in esame, in particolare per motivi di sicurezza, o può essere prorogato a 90 giorni per le variazioni di cui all’allegato V, parte I, o per raggruppamenti di variazioni conformemente all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, lettera c) del regolamento variazioni. Per le variazioni riguardanti i medicinali veterinari di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento variazioni, il calendario ha una durata di 90 giorni; |
3) |
durante il periodo di valutazione, l’autorità nazionale competente può richiedere al titolare di fornire ulteriori informazioni. La richiesta di informazioni supplementari viene inviata al titolare accompagnata da un calendario da cui risulti la data entro la quale il titolare deve presentare i dati richiesti e, ove opportuno, la proroga del periodo di valutazione; |
4) |
la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari. Come regola generale, la sospensione ha una durata di un mese. Per le sospensioni di durata maggiore, il titolare deve inviare una richiesta motivata all’autorità nazionale competente per accordo; |
5) |
la valutazione delle risposte può avvenire entro un termine di 30 o 60 giorni a seconda della complessità e del volume delle informazioni richieste al titolare. |
2.3.5. Risultati della valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura meramente nazionale
Conclusosi il periodo di valutazione, l’autorità nazionale competente porta a termine la valutazione, compresa la decisione in merito alla domanda, e informa il titolare circa l’approvazione o il rifiuto della variazione o delle variazioni (comprese le motivazioni di un esito sfavorevole).
Nel caso in cui diverse variazioni di tipo II, o un gruppo comprendente una o più variazioni di tipo II e altre variazioni minori, siano stati presentati con un’unica domanda, l’autorità nazionale competente comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate. Nel corso della procedura il titolare può ritirare singole variazioni dalla domanda raggruppata (prima che l’autorità nazionale competente concluda la sua valutazione).
Dopo l’approvazione della variazione o delle variazioni, le autorità nazionali competenti modificano, ove necessario, l’autorizzazione all’immissione in commercio per tener conto entro 2 mesi della variazione o delle variazioni, purché siano stati presentati all’autorità nazionale competente i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
La variazione o le variazioni maggiori accettate di tipo II possono essere attuate dopo che il titolare è stato informato in merito all’accettazione della variazione o delle variazioni da parte dell’autorità nazionale competente, purché siano stati presentati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Le variazioni riguardanti questioni di sicurezza devono essere attuate entro un calendario concordato tra l’autorità nazionale competente e il titolare.
2.3.6. Valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura centralizzata
Dopo aver ricevuto una domanda di tipo II, l’Agenzia la gestisce come segue:
1) |
se la domanda presentata all’Agenzia contiene gli elementi elencati al punto 2.3.1, l’Agenzia conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di variazione maggiore di tipo II. L’Agenzia avvia la procedura a decorrere dalla data dell’avviso di ricevuta di una domanda valida. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è informato del calendario adottato all’inizio della procedura; |
2) |
come regola generale, per le variazioni maggiori di tipo II, il calendario di valutazione ha una durata di 60 giorni. Tale periodo può essere abbreviato dall’Agenzia in funzione dell’urgenza della materia in esame, in particolare per motivi di sicurezza, o può essere prorogato dall’Agenzia a 90 giorni per le variazioni di cui all’allegato V, parte I, o per raggruppamenti di variazioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento variazioni. Per le variazioni riguardanti i medicinali veterinari di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento variazioni, il calendario ha una durata di 90 giorni; |
3) |
durante il periodo di valutazione, il comitato per i medicinali per uso umano o il comitato per i medicinali veterinari possono richiedere ulteriori informazioni. La richiesta di informazioni supplementari o la richiesta successiva vengono inviate al titolare accompagnate da un calendario da cui risulti la data entro la quale il titolare deve presentare i dati richiesti e, ove opportuno, la proroga del periodo di valutazione; |
4) |
la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari. Come regola generale, la sospensione può durare sino ad un mese. Per le sospensioni di durata superiore a un mese il titolare deve inviare una richiesta motivata all’Agenzia per accordo da parte del comitato corrispondente. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni supplementari, si applica in generale una sospensione procedurale aggiuntiva sino a un massimo di un mese; tale sospensione può arrivare a un massimo di due mesi se le circostanze lo giustificano; |
5) |
per la valutazione delle risposte il comitato dispone di un termine massimo di 30 o 60 giorni a seconda della complessità e del volume delle informazioni da richiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; |
6) |
può essere organizzata un’audizione dinanzi al comitato per i medicinali per uso umano o al comitato per i medicinali veterinari su richiesta del Comitato o del titolare, a seconda dei casi. |
2.3.7. Risultati della valutazione delle variazioni di tipo II nella procedura centralizzata
Dopo l’adozione di un parere del comitato per i medicinali per uso umano e del comitato per i medicinali veterinari, l’Agenzia comunica entro 15 giorni al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio se il parere è favorevole o sfavorevole (comprese le motivazioni di un esito sfavorevole).
Nei casi in cui diverse variazioni di tipo II, o un gruppo comprendente una o più variazioni di tipo II e altre variazioni minori, siano stati presentati con un’unica domanda, l’Agenzia esprime un parere che riflette l’esito della procedura. Tale parere elenca anche le eventuali variazioni che non sono considerate accettabili. Nel corso della procedura il titolare può ritirare singole variazioni dalla domanda raggruppata (prima che l’Agenzia concluda la sua valutazione).
La procedura di riesame prevista agli articoli 9, paragrafo 2, e 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica anche ai pareri adottati per le domande di variazioni maggiori di tipo II.
Se il parere definitivo dell’Agenzia è favorevole e la variazione o le variazioni incidono sui termini della decisione della Commissione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia trasmette alla Commissione il suo parere, i motivi del parere e i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Dopo aver ricevuto il parere definitivo e le informazioni pertinenti la Commissione, ove necessario, modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio entro due mesi nei seguenti casi:
i) |
variazioni riguardanti l’aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o la modifica di un’indicazione esistente; |
ii) |
variazioni riguardanti l’aggiunta di una nuova controindicazione; |
iii) |
variazioni riguardanti un cambiamento della posologia; |
iv) |
variazioni riguardanti l’aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare o la modifica di una specie esistente per i medicinali veterinari; |
v) |
variazioni riguardanti la sostituzione o l’aggiunta di un sierotipo, ceppo, antigene o una combinazione di sierotipi, ceppi o antigeni per un vaccino veterinario; |
vi) |
variazioni riguardanti le modifiche del principio attivo di un vaccino antinfluenzale stagionale per uso umano, prepandemico o pandemico; |
vii) |
variazioni riguardanti le modifiche del periodo di sospensione per un medicinale veterinario; |
viii) |
altre variazioni di tipo II intese ad apportare modifiche alla decisione di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dovute a una significativa preoccupazione per la salute pubblica o degli animali o per l’ambiente nel caso di medicinali veterinari. |
Nel caso di altre variazioni la Commissione, ove necessario, modifica la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro e non oltre 12 mesi.
Le variazioni maggiori di tipo II approvate che richiedono una modifica della decisione della Commissione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro 2 mesi possono essere attuate soltanto dopo che il titolare è stato informato dalla Commissione. Nel caso in cui non sia necessario modificare la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro 2 mesi, o se la variazione o le variazioni approvate non incidono sui termini della decisione della Commissione di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio, la variazione o le variazioni possono essere attuate dopo che l’Agenzia ha comunicato il suo parere favorevole al titolare.
Le variazioni riguardanti questioni di sicurezza devono essere attuate entro il calendario concordato tra la Commissione e il titolare.
2.4. Estensioni
L’allegato I del regolamento variazioni comprende un elenco di modifiche da considerare come estensioni. Come stabilito all’articolo 19 del regolamento variazioni, tali domande sono valutate conformemente alla stessa procedura applicata alla relativa autorizzazione all’immissione in commercio iniziale. Tale estensione è concessa tramite una nuova autorizzazione all’immissione in commercio o è inclusa nell’autorizzazione all’immissione in commercio esistente.
2.4.1. Presentazione delle domande di estensione
Le domande di estensione devono essere presentate a tutti gli Stati membri interessati, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia (a seconda dei casi).
I titolari possono raggruppare più estensioni in un’unica notifica, o una o più estensioni con una o più altre variazioni riguardanti la stessa autorizzazione all’immissione in commercio purché ciò corrisponda a uno dei casi elencati nell’allegato III del regolamento variazioni, o quando ciò sia stato previamente concordato con lo Stato membro di riferimento, con l’autorità nazionale competente o con l’Agenzia (a seconda dei casi). Il regolamento variazioni non prevede tuttavia procedure di condivisione del lavoro per le domande di estensione.
La domanda deve essere presentata nel modo seguente, conformemente alle pertinenti rubriche e alla numerazione del formato UE-DTC o al formato stabilito nell’«avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari nei casi in cui non sia disponibile il formato UE-DTC):
— |
lettera d’accompagnamento, |
— |
modulo di domanda UE compilato (pubblicato nell’«avviso ai richiedenti»), |
— |
dati su cui si basa la proposta di estensione. Alcuni orientamenti sugli studi aggiuntivi pertinenti richiesti per le domande di estensione sono disponibili nell’appendice IV al capitolo 1 del volume 2 A o 6 A dell’«avviso ai richiedenti», |
— |
un modulo 1 completo (parte 1 per i medicinali veterinari), in cui si giustifica la mancanza di dati o documenti compresi nella sezione o nelle sezioni pertinenti del modulo 1 o della parte 1, |
— |
aggiornamento o aggiunte ai sommari sulla qualità, alle rassegne non cliniche/cliniche (o alle relazioni di esperti per i medicinali veterinari), ove opportuno. Nel caso in cui siano presentate relazioni anche su un solo studio non clinico o clinico, i relativi riassunti devono essere inseriti nel modulo 2, |
— |
nel caso in cui l’estensione riguardi il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura o il foglio illustrativo: l’informazione sul prodotto modificata, presentata nel formato adeguato. |
Per le domande di estensione nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l’elenco delle date d’invio con indicazione del numero di procedura, le date nelle quali le domande sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento delle tasse relative, come richiesto dalle autorità competenti interessate.
Per le domande di estensione nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall’autorità nazionale competente.
Per le domande di estensione nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente all’estensione o alle estensioni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell’Agenzia.
2.4.2. Valutazione delle estensioni nella procedura nazionale
Dopo essere stata ricevuta, la domanda di estensione secondo la procedura di mutuo riconoscimento o la procedura meramente nazionale viene trattata come una domanda iniziale di autorizzazione all’immissione in commercio, in conformità della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE.
2.4.3. Valutazione delle estensioni nella procedura centralizzata
Dopo aver ricevuto una domanda di estensione, l’Agenzia la gestisce come una domanda iniziale di autorizzazione all’immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004.
2.5. Vaccini antinfluenzali per uso umano
Vengono qui forniti orientamenti sull’applicazione degli articoli 12, 13 septies e 18 del regolamento variazioni relativi all’aggiornamento annuale delle domande concernenti i vaccini antinfluenzali per uso umano.
Considerando le specificità inerenti alla produzione di vaccini antinfluenzali per uso umano, una speciale procedura di variazione «accelerata» è applicabile per le modifiche annuali del principio attivo volta all’aggiornamento annuale del vaccino antinfluenzale per uso umano, al fine di conformarsi alla raccomandazione UE per la composizione del vaccino contro i ceppi virali di influenza umana per la stagione successiva. Inoltre l’articolo 21 del regolamento variazioni stabilisce una speciale procedura d’urgenza nei casi di pandemia.
Tutte le altre variazioni ai vaccini antinfluenzali per uso umano seguono le procedure di variazione previste in altre sezioni del presente documento di orientamento.
La procedura «accelerata» consiste in due fasi. La prima parte riguarda la valutazione dei dati amministrativi e relativi alla qualità (riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo, oltre alla documentazione chimica, farmaceutica e biologica). La seconda fase riguarda se necessario la valutazione di dati supplementari.
Si raccomanda ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di discutere preventivamente delle presentazioni annuali di aggiornamento con lo Stato membro di riferimento, con l’autorità nazionale competente o con l’Agenzia.
2.5.1. Presentazione di variazioni per l’aggiornamento annuale delle domande relative ai vaccini antinfluenzali per uso umano
Le variazioni riguardanti modifiche del principio attivo per l’aggiornamento annuale delle domande relative ai vaccini antinfluenzali per uso umano devono essere presentate allo Stato membro di riferimento e a tutti gli Stati membri interessati, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia (a seconda dei casi).
La domanda deve essere presentata come segue, conformemente alle rubriche pertinenti e alla numerazione del formato UE-DTC:
— |
lettera d’accompagnamento, |
— |
modulo di domanda UE compilato (pubblicato nell’«avviso ai richiedenti»), |
— |
aggiornamento o aggiunte ai riassunti sulla qualità e alle rassegne non cliniche/cliniche, ove opportuno. Nel caso in cui siano presentate relazioni anche su un solo studio non clinico o clinico, i relativi riassunti devono essere inseriti nel modulo 2, |
— |
dati su cui si basano le variazioni proposte, |
— |
le informazioni sul prodotto modificate, presentate nel formato adeguato. |
Per le domande relative all’aggiornamento annuale dei vaccini antinfluenzali per uso umano nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve ricevere inoltre l’elenco delle date d’invio con indicazione del numero di procedura, le date nelle quali le domande sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento delle tasse relative, come richiesto dalle autorità competenti interessate.
Per le domande relative all’aggiornamento annuale di vaccini antinfluenzali per uso umano nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall’autorità nazionale competente.
Per le domande relative all’aggiornamento annuale dei vaccini antinfluenzali per uso umano nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 297/95, deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell’Agenzia.
2.5.2. Valutazione delle variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento
Dopo aver ricevuto una domanda di aggiornamento annuale, lo Stato membro di riferimento la gestisce come segue:
1) |
lo Stato membro di riferimento conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida entro 7 giorni e informa il titolare e gli Stati membri interessati dell’avvio della procedura; |
2) |
lo Stato membro di riferimento prepara una relazione di valutazione e una decisione relativa alla domanda. A tal fine, lo Stato membro di riferimento valuta innanzi tutto i dati amministrativi e relativi alla qualità. Poiché lo Stato membro di riferimento deve inviare la valutazione e il progetto di decisione entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dal regolamento, si presume che, per lasciare il tempo necessario alla valutazione di dati supplementari (in particolare dati clinici e sulla stabilità) ove necessario, lo Stato membro di riferimento concluda di norma la valutazione dei dati amministrativi e relativi alla qualità entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda valida; |
3) |
lo Stato membro di riferimento può richiedere al titolare di presentare informazioni supplementari (in particolare dati clinici o sulla stabilità); in tal caso, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. Quando viene inviata al titolare una richiesta di informazioni supplementari, il termine di 45 giorni è sospeso fino a quando il titolare non presenta le informazioni richieste; |
4) |
lo Stato membro di riferimento invia la relazione di valutazione e il progetto di decisione agli Stati membri interessati. Entro 12 giorni dalla data di ricevimento gli Stati membri interessati adottano una decisione di conseguenza e ne informano il titolare e lo Stato membro di riferimento. |
2.5.3. Valutazione delle variazioni nella procedura meramente nazionale
Dopo aver ricevuto una domanda di variazione annuale relativa ai vaccini antinfluenzali per uso umano, l’autorità nazionale competente la gestisce come segue:
1) |
l’autorità nazionale competente conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di variazione annuale relativa ad un vaccino antinfluenzale per uso umano e ne informa il titolare; |
2) |
durante il periodo di valutazione, l’autorità nazionale competente può inviare al titolare una richiesta di informazioni supplementari (in particolare dati clinici o sulla stabilità); in tal caso il termine di 45 giorni è sospeso fino a quando il titolare non presenta le informazioni richieste; |
3) |
entro 45 giorni dalla data di ricevimento di una domanda valida, l’autorità nazionale competente porta a termine la valutazione, compresa la decisione in merito alla domanda, e informa il titolare circa l’approvazione o il rifiuto della variazione o delle variazioni (comprese le motivazioni di un esito sfavorevole). |
2.5.4. Valutazione delle variazioni nella procedura centralizzata
Dopo aver ricevuto una domanda di variazione annuale relativa ai vaccini antinfluenzali per uso umano, l’Agenzia la gestisce come segue:
1) |
l’Agenzia conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di variazione annuale relativa a un vaccino antinfluenzale per uso umano entro 7 giorni ed informa il titolare dell’avvio della procedura; |
2) |
il comitato per i medicinali per uso umano dispone di un massimo di 55 giorni dall’avvio della procedura per valutare la domanda. Esso può richiedere al titolare di presentare informazioni supplementari (in particolare dati clinici o sulla stabilità); in tal caso il termine di 55 giorni è sospeso fino a quando il titolare non presenta le informazioni richieste; |
3) |
ove necessario e sulla base del parere finale del comitato, la Commissione modifica la decisione che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio e aggiorna il registro comunitario dei medicinali. |
2.6. Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
L’articolo 22 del regolamento variazioni prevede che nel caso di un rischio per la salute pubblica presentato da un prodotto medicinale per uso umano o nel caso di un rischio per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente presentato da un medicinale per uso veterinario, il titolare possa applicare provvisoriamente «provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza».
Per provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza si intende una o più modifiche provvisorie dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio in seguito a nuove informazioni rilevanti per l’impiego sicuro del medicinale. Tali modifiche urgenti devono essere successivamente introdotte mediante una variazione corrispondente nell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Il titolare deve immediatamente notificare i provvedimenti restrittivi da introdurre a tutti gli Stati membri interessati, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia (a seconda dei casi).
Se non sono state sollevate obiezioni dall’autorità competente o dall’Agenzia (per i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata) entro 24 ore dal ricevimento di tali informazioni, si considera che i provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza sono stati accettati. Essi devono essere attuati entro un periodo di tempo concordato tra lo Stato membro di riferimento, le autorità nazionali competenti o l’Agenzia (a seconda dei casi) e il titolare.
I provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza possono essere imposti anche dalla Commissione (per i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata) o dalle autorità nazionali competenti (per i medicinali autorizzati a livello nazionale) nell’eventualità di un rischio grave per la salute pubblica nel caso di un prodotto medicinale per uso umano o nell’eventualità di un rischio grave per la salute umana e per la salute animale in caso di medicinale per uso veterinario.
La corrispondente domanda di variazione relativa ai provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza (siano essi richiesti dal titolare o imposti dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti) deve essere presentata dal titolare quanto prima entro 15 giorni.
2.7. Dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento pediatrico
Il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (10) (il «regolamento pediatrico») istituisce dei premi:
— |
a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 il titolare di un brevetto o di un certificato protettivo complementare ha diritto ad una proroga di sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1768/92 (11) [al momento: regolamento (CE) n. 469/2009] a determinate condizioni, compresa l’inclusione nell’autorizzazione all’immissione in commercio della dichiarazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento pediatrico («dichiarazione di conformità»), |
— |
a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1901/2006, il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio per un medicinale orfano ha diritto ad un’estensione del periodo di dieci anni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 141/2000 a dodici anni a determinate condizioni, tra cui l’inclusione della dichiarazione di conformità nell’autorizzazione all’immissione in commercio. |
Ne consegue che, per poter beneficiare dei premi di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento pediatrico, può essere richiesta una variazione allo scopo di inserire la dichiarazione di conformità nell’autorizzazione all’immissione in commercio.
L’articolo 23 bis delle regolamento variazioni semplifica la procedura di inserimento della dichiarazione di conformità nell’autorizzazione all’immissione in commercio, cosicché i premi previsti in conformità del regolamento (CE) n. 1901/2006 possono essere richiesti non appena siano stati rispettati i requisiti stabiliti in detto regolamento. In particolare, al fine di includere la dichiarazione di conformità i titolari devono presentare una domanda di variazione all’autorità competente. Previa verifica che tutte le condizioni siano soddisfatte, la dichiarazione di conformità deve essere inserita dall’autorità competente nel fascicolo tecnico dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Ai fini della certezza del diritto, l’autorità competente fornisce al titolare la conferma che la dichiarazione di conformità è stata inclusa nel fascicolo tecnico entro 30 giorni dalla conclusione della relativa valutazione. Nel caso di autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate secondo la procedura centralizzata, la conferma che la dichiarazione di conformità è stata inserita nell’autorizzazione all’immissione in commercio sarà rilasciata dall’Agenzia europea per i medicinali.
3. ORIENTAMENTI PROCEDURALI SULLA CONDIVISIONE DEL LAVORO
L’articolo 20 del regolamento variazioni prevede la possibilità che il titolare presenti nell’ambito di una stessa domanda la stessa variazione di tipo IB, la stessa variazione di tipo II o lo stesso gruppo di variazioni corrispondenti a uno dei casi elencati nell’allegato III del regolamento o concordati con lo Stato membro di riferimento, con l’autorità nazionale competente o con l’Agenzia (a seconda dei casi) che non comprendano estensioni riguardanti:
i) |
più di un’autorizzazione all’immissione in commercio meramente nazionale dello stesso titolare in più di uno Stato membro; o |
ii) |
più di un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento per lo stesso titolare; o |
iii) |
più di un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata per lo stesso titolare; o |
iv) |
una o più autorizzazioni all’immissione in commercio meramente nazionali e una o più autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata per lo stesso titolare; o |
v) |
una o più autorizzazioni all’immissione in commercio meramente nazionali e una o più autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento per lo stesso titolare; o |
vi) |
una o più autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento e una o più autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata per lo stesso titolare; o |
vii) |
una o più autorizzazioni all’immissione in commercio meramente nazionali, una o più autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura di mutuo riconoscimento e una o più autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata per lo stesso titolare. |
Al fine di evitare una duplicazione del lavoro nella valutazione di tali variazioni, è stata prevista una procedura di condivisione del lavoro nell’ambito della quale un’autorità («l’autorità di riferimento»), scelta tra le autorità competenti degli Stati membri e dell’Agenzia, esamina la variazione per conto delle altre autorità interessate.
Se almeno una delle autorizzazioni all’immissione in commercio in questione è stata autorizzata mediante procedura centralizzata, l’autorità di riferimento è l’Agenzia (sezione 3.4). In tutti gli altri casi, opera come autorità di riferimento un’autorità nazionale competente scelta dal gruppo di coordinamento, tenuto conto della raccomandazione del titolare (sezione 3.2).
Al fine di agevolare l’applicazione della procedura, i titolari sono invitati a informare l’Agenzia o il gruppo di coordinamento e l’autorità di riferimento proposta in anticipo rispetto alla presentazione di una variazione o di un gruppo di variazioni da trattare nell’ambito di una procedura di condivisione del lavoro.
Al fine di poter usufruire della procedura di condivisione del lavoro, occorre che la stessa modifica o le stesse modifiche si applichino ai diversi medicinali interessati, senza che sia necessario, o lo sia in misura limitata, valutare un potenziale impatto specifico per ognuno dei prodotti. Pertanto, nel caso in cui le «stesse» modifiche a diverse autorizzazioni all’immissione in commercio richiedano la presentazione di dati giustificativi separati per gli specifici medicinali interessati o una valutazione separata specifica per ciascuno dei prodotti, queste modifiche non possono beneficiare di una procedura di condivisione del lavoro.
3.1. Presentazione di una domanda di variazione o di variazioni nell’ambito della condivisione del lavoro
Una variazione o un gruppo di variazioni presentate per la condivisione del lavoro devono essere presentate come illustrato nei precedenti punti 2.2 e 2.3 e devono essere trasmesse in un pacchetto integrato comprendente tutte le variazioni previste per tutti i medicinali in questione. Il fascicolo deve comprendere una lettera di accompagnamento e un modulo di domanda comuni, insieme ai vari documenti giustificativi per ciascun medicinale interessato ed eventualmente le informazioni relative al prodotto modificate per ciascun medicinale interessato. L’Agenzia e le autorità nazionali competenti saranno in tal modo in grado di aggiornare con informazioni nuove o modificate il fascicolo relativo a ciascuna autorizzazione all’immissione in commercio oggetto della procedura di condivisione del lavoro.
La domanda di procedura di condivisione del lavoro deve essere comunicata a tutte le autorità interessate, ovvero a tutti gli Stati membri nei quali i prodotti interessati sono autorizzati e all’Agenzia (nel caso della procedura centralizzata).
3.2. Valutazione della condivisione del lavoro che non riguarda i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata
Nel caso in cui il titolare informi il gruppo di coordinamento di una prossima procedura di condivisione del lavoro che non riguarda nessuna autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata, tale gruppo sceglie, nel corso della sua riunione successiva, l’autorità di riferimento tenendo conto della proposta del titolare e, se applicabile in virtù dell’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento variazioni, un’altra autorità pertinente incaricata di assistere l’autorità di riferimento. Il gruppo di coordinamento informa il titolare in merito alla decisione concernente la designazione di un’autorità nazionale competente in qualità di autorità di riferimento.
Appena ricevuta, la domanda di procedura di condivisione del lavoro è trattata come segue dall’autorità di riferimento:
1) |
l’autorità di riferimento conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di procedura di condivisione del lavoro. Immediatamente dopo aver confermato il ricevimento di una domanda valida, l’autorità di riferimento avvia la procedura. Il titolare e gli Stati membri interessati sono informati del calendario delle varie fasi all’inizio della procedura; |
2) |
di norma le procedure di condivisione del lavoro applicano un periodo di valutazione di 60 o di 90 giorni per le variazioni elencate all’allegato V, parte 2, del regolamento variazioni. Tale periodo può tuttavia essere abbreviato dall’autorità di riferimento in funzione dell’urgenza della materia in esame, in particolare per motivi di sicurezza, o può essere prorogato a 90 giorni per le variazioni di cui all’allegato V, parte 1, o per raggruppamenti di variazioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento variazioni; |
3) |
l’autorità di riferimento elabora un parere rispettando il calendario comunicato e lo invia agli Stati membri interessati per osservazioni nonché al titolare per informazione. Gli Stati membri interessati comunicano le loro osservazioni entro il termine indicato nel calendario; |
4) |
durante il periodo di valutazione, lo Stato membro di riferimento può richiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fornire ulteriori informazioni. La richiesta di informazioni supplementari viene inviata al titolare accompagnata da un calendario da cui risulti la data entro la quale il titolare deve presentare i dati richiesti e, ove opportuno, la proroga del periodo di valutazione. In linea generale si applica una sospensione di un mese. Per le sospensioni di durata maggiore, il titolare deve inviare una richiesta motivata allo Stato membro di riferimento per accordo; |
5) |
la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari. La valutazione delle risposte può avvenire entro un termine di 30 o 60 giorni a seconda della complessità e del volume delle informazioni richieste al titolare; |
6) |
dopo aver ricevuto la risposta del titolare, lo Stato membro di riferimento completa il progetto di parere e lo invia agli Stati membri interessati per osservazioni nonché al titolare per informazione. |
3.3. Risultati della valutazione della condivisione del lavoro che non riguarda i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata
Conclusosi il periodo di valutazione, l’autorità di riferimento formula il suo parere sulla domanda e ne informa gli Stati membri interessati e il titolare.
In caso di parere favorevole, l’elenco delle variazioni giudicate non accettabili deve essere allegato al parere (ove opportuno). Le variazioni possono anche essere giudicate accettabili soltanto per alcuni dei prodotti in questione. In caso di parere sfavorevole, quest’ultimo deve essere debitamente motivato.
Entro 30 giorni dal ricevimento del parere, gli Stati membri interessati riconoscono il parere e ne informano lo Stato membro di riferimento, a meno che non sia identificato un rischio potenziale grave per la salute pubblica o un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l’ambiente (nel caso di medicinali veterinari) che impedisce ad uno Stato membro di riconoscere il parere dello Stato membro di riferimento. Lo Stato membro che, entro 30 giorni dal ricevimento del parere dello Stato membro di riferimento, identifichi tale rischio potenziale grave ne informa lo Stato membro di riferimento e fornisce una motivazione dettagliata della sua posizione.
L’autorità di riferimento trasmette quindi la domanda al gruppo di coordinamento per l’applicazione dell’articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2001/82/CE o dell’articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2001/83/CE alle questioni oggetto di disaccordo e ne informa il titolare e gli Stati membri interessati. Il titolare non è autorizzato ad avviare un procedimento di rinvio.
In caso di rinvio al gruppo di coordinamento, la procedura relativa alla decisione concernente la domanda di condivisione del lavoro è sospesa fino a quando non viene adottata una decisione sul procedimento di rinvio (compreso, ove opportuno, il ricorso al comitato per i medicinali per uso umano a norma degli articoli da 32 a 34 della direttiva 2001/83/CE, o al comitato per i medicinali veterinari a norma degli articoli da 36 a 38 della direttiva 2001/82/CE).
Dopo che è stato comunicato un parere positivo in materia di variazioni che modificano il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l’etichettatura o il foglio illustrativo, il titolare deve presentare entro 7 giorni a tutti gli Stati membri interessati le traduzioni dei testi delle informazioni sul prodotto.
Entro 30 giorni dall’approvazione del parere o, se è stato avviato un procedimento di rinvio, dalla notifica dell’accordo del gruppo di coordinamento o della decisione della Commissione (se del caso), gli Stati membri interessati modificano di conseguenza l’autorizzazione o le autorizzazioni all’immissione in commercio, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
La variazione o le variazioni minori di tipo IB approvate nell’ambito di una procedura di condivisione del lavoro possono essere attuate dopo che sia stato ricevuto il parere favorevole dell’autorità di riferimento.
La variazione o le variazioni maggiori di tipo II (comprese quelle che contengono variazioni minori raggruppate di tipo IB) approvate nell’ambito di una procedura di condivisione del lavoro possono essere attuate entro 30 giorni dal ricevimento del parere favorevole dell’autorità di riferimento, purché sia stata presentata agli Stati membri interessati la documentazione necessaria per modificare l’autorizzazione all’immissione in commercio. Nei casi in cui la domanda è stata oggetto di rinvio, la variazione o le variazioni non devono essere attuate sino a che il procedimento di rinvio non abbia concluso che la variazione o le variazioni sono accolte.
Le variazioni relative a questioni di sicurezza sono attuate entro un termine stabilito concordato tra l’autorità di riferimento e il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
3.4. Valutazione della condivisione del lavoro riguardante medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata
Dopo aver ricevuto una domanda di condivisione del lavoro che riguardi almeno un’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura centralizzata, l’Agenzia la gestisce come segue:
1) |
l’Agenzia conferma l’avvenuto ricevimento di una domanda valida di condivisione del lavoro. L’Agenzia avvia la procedura immediatamente dopo aver confermato il ricevimento di una domanda valida. Il titolare viene informato del calendario adottato all’inizio della procedura; |
2) |
l’Agenzia designa un relatore (e, in alcuni casi, anche un co-relatore) incaricato di coordinare la procedura di valutazione; |
3) |
in generale, le procedure di condivisione del lavoro applicano un calendario di valutazione di 60 o di 90 giorni per le variazioni elencate all’allegato V, parte 2, del regolamento variazioni. Tale periodo può tuttavia essere abbreviato dall’autorità di riferimento in funzione dell’urgenza della materia in esame, in particolare per motivi di sicurezza, o può essere prorogato a 90 giorni per le variazioni di cui all’allegato V, parte 1, o per raggruppamenti di variazioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, lettera c); |
4) |
durante il periodo di valutazione, il comitato per i medicinali per uso umano o il comitato per i medicinali veterinari possono richiedere ulteriori informazioni. La richiesta di informazioni supplementari o la richiesta successiva vengono inviate al titolare accompagnate da un calendario da cui risulti la data entro la quale il titolare deve presentare i dati richiesti e, ove opportuno, la proroga del periodo di valutazione; |
5) |
la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari. Di norma la sospensione può durare sino ad un mese. Per le sospensioni di durata superiore ad un mese il titolare deve inviare una richiesta motivata all’Agenzia per accordo da parte del comitato per i medicinali per uso umano o del comitato per i medicinali veterinari; |
6) |
nel caso di un’ulteriore domanda di informazioni supplementari si applica una nuova sospensione della procedura, generalmente per un periodo massimo di un mese; tale sospensione può arrivare a un massimo di due mesi se le circostanze lo giustificano; |
7) |
la valutazione delle risposte da parte del comitato può richiedere da 30 a 60 giorni, a seconda della complessità e del volume delle informazioni fornite dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; |
8) |
possono essere presentati chiarimenti orali al comitato per i medicinali per uso umano o al comitato per i medicinali veterinari, su richiesta del comitato interessato o eventualmente del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. |
3.5. Risultati della valutazione della condivisione del lavoro riguardante i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata
Conclusosi il periodo di valutazione, l’Agenzia adotta un parere sulla domanda, compresa la relazione di valutazione. L’Agenzia informa il titolare e gli Stati membri interessati (a seconda dei casi). In caso di disaccordo con il parere, i titolari possono chiedere un riesame conformemente alla procedura di cui agli articoli 9, paragrafo 2, e 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Se il parere dell’Agenzia è favorevole e la variazione o le variazioni incidono sui termini della decisione della Commissione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia trasmette alla Commissione il suo parere, i motivi del parere e i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Se l’Agenzia ritiene che alcune variazioni non siano accettabili, l’elenco delle variazioni giudicate non accettabili deve essere allegato al parere. Le variazioni possono anche essere giudicate accettabili soltanto per alcuni dei prodotti in questione.
Dopo aver ricevuto parere favorevole da parte degli Stati membri interessati o della Commissione, si applicano le seguenti fasi:
— |
per i medicinali autorizzati mediante procedura di mutuo riconoscimento o meramente nazionale, gli Stati membri interessati approvano il parere, informano l’Agenzia di conseguenza e, se necessario, modificano le autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio entro 60 giorni, purché siano stati presentati i documenti necessari per modificare l’autorizzazione o le autorizzazioni all’immissione in commercio. |
La variazione o le variazioni minori di tipo IB (ad eccezione di quelle raggruppate con variazioni maggiori di tipo II) possono essere attuate dopo ricevimento del parere favorevole dell’Agenzia.
La variazione o le variazioni maggiori di tipo II (e le variazioni minori di tipo IB raggruppate con le variazioni di tipo II) possono essere attuate entro 30 giorni dal ricevimento del parere favorevole dell’Agenzia, purché: i) siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione o delle autorizzazioni all’immissione in commercio, e ii) la domanda non sia stata oggetto di un rinvio,
— |
per i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata, la Commissione può, se necessario e a condizione che siano stati presentati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione o delle autorizzazioni all’immissione in commercio, modificare l’autorizzazione o le autorizzazioni entro due mesi nei seguenti casi:
|
Nel caso di altre variazioni la Commissione modifica la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio entro e non oltre 12 mesi.
La variazione o le variazioni minori di tipo IB (ad eccezione di quelle raggruppate con variazioni maggiori di tipo II) possono essere attuate una volta ricevuto il parere favorevole dell’Agenzia.
La variazione o le variazioni maggiori di tipo II (e le variazioni minori di tipo IB raggruppate con le variazioni di tipo II), ad eccezione di quelle che richiedono l’adozione di una decisione della Commissione entro due mesi, possono essere attuate entro 30 giorni dal ricevimento del parere favorevole dell’Agenzia, purché siano stati presentati i documenti necessari per la modifica dell’autorizzazione o delle autorizzazioni all’immissione in commercio.
4. ALLEGATO
Il presente allegato si compone di quattro capitoli che classificano le variazioni relative: A) alle modifiche amministrative; B) alle modifiche qualitative; C) alle modifiche collegate alla sicurezza, all’efficacia e alla farmacovigilanza e D) alle modifiche specifiche al Master File del plasma e al Master File dell’antigene del vaccino.
Quando deve essere fatto riferimento a variazioni specifiche nel presente allegato, la variazione in questione deve essere citata utilizzando la seguente struttura: X.N.x.n («codice di variazione»):
— |
X si riferisce alla lettera maiuscola del capitolo del presente allegato nel quale la variazione è inclusa (ad esempio A, B, C o D), |
— |
N si riferisce al numero romano della sezione all’interno del capitolo in cui la variazione è inclusa (ad esempio I, II, III…), |
— |
x si riferisce alla lettera della sottosezione all’interno del capitolo nel quale la variazione è inclusa (ad esempio a, b, c…), |
— |
n si riferisce al numero attribuito alla variazione specifica nel presente allegato (ad esempio 1, 2, 3…). |
Per ciascun capitolo il presente allegato comprende:
— |
un elenco delle variazioni che devono essere classificate come variazioni minori di tipo IA o variazioni maggiori di tipo II conformemente alle definizioni contenute nell’articolo 2 e nell’allegato II del regolamento variazioni. Viene inoltre precisato quali modifiche minori di tipo IA richiedono una notifica immediata conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento variazioni, |
— |
un elenco delle variazioni da considerare come variazioni minori di tipo IB. Va osservato che questa categoria si applica di norma, in conformità dell’articolo 3 del regolamento variazioni. Il presente allegato non pretende pertanto di stabilire un elenco esaustivo per questa categoria di variazioni. |
Il presente allegato non riguarda la classificazione delle estensioni, considerando che queste ultime sono elencate in modo esaustivo nell’allegato I del regolamento variazioni. Tutte le variazioni precisate nell’allegato I del regolamento variazioni devono essere considerate come estensioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio; qualunque altra variazione non può essere classificata come tale.
Quando una o più condizioni stabilite nel presente allegato per una variazione minore di tipo IA non sono soddisfatte, la variazione in questione può essere presentata come variazione di tipo IB («tipo IB per default»), a meno che la variazione non sia classificata specificamente come variazione maggiore di tipo II nel presente allegato o in una raccomandazione a norma dell’articolo 5 del regolamento variazioni, oppure se il richiedente ritiene che le modifiche possano avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale.
Se l’autorità competente ritiene che una variazione presentata come tipo IB per default possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale, può chiedere che la domanda sia aggiornata e trattata come una variazione di tipo II.
Ai fini del presente allegato, l’espressione «procedura di prova» ha lo stesso significato di «procedura analitica» e il termine «limiti» ha lo stesso significato dell’espressione «criteri di accettazione». L’espressione «parametro della specifica» significa il fattore qualificativo per il quale sono stati fissati limiti e una procedura di prova, ad esempio dosaggio, identità, tenore di acqua. L’aggiunta o la soppressione di un parametro di specifica riguarda pertanto sia il metodo di prova corrispondente, sia i suoi limiti.
Quando sono in corso diverse modifiche minori (ad esempio per la stessa metodologia o procedimento o materiale) contemporaneamente o a seguito di una revisione approfondita delle informazioni sulla qualità relative al principio attivo o al prodotto finito, il richiedente deve prendere in considerazione l’impatto complessivo di tali modifiche sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale nel momento in cui riflette sulla loro corretta classificazione, e le presenta di conseguenza.
I dati giustificativi specifici per le variazioni di tipo IB e II dipendono dalla natura specifica della variazione.
Inoltre, se una variazione comporta una revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo (definiti congiuntamente «informazioni sul prodotto»), questa modifica è considerata parte di tale variazione. In tali casi le informazioni aggiornate sul prodotto devono essere presentate nel quadro della domanda con le relative traduzioni. I facsimili o campioni devono essere forniti allo Stato membro di riferimento, all’autorità nazionale competente o all’Agenzia.
Non è necessario notificare alle autorità competenti l’aggiornamento di una monografia della farmacopea europea (PhEur) o della farmacopea nazionale di uno Stato membro qualora venga fatto riferimento alla «versione attuale» nel fascicolo di un medicinale autorizzato. Si rammenta ai richiedenti che l’ottemperanza alla monografia aggiornata deve essere realizzata entro sei mesi.
Qualunque modifica del contenuto del fascicolo su cui si basa il certificato di conformità alla farmacopea europea deve essere presentata alla Direzione europea per la qualità dei medicinali (DEQM). Tuttavia, se il certificato è rivisto in seguito alla valutazione di tale modifica da parte della DEQM, tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio interessate devono essere aggiornate di conseguenza.
Conformemente all’allegato I, parte III, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, le modifiche nei Master File del plasma (di seguito PMF) e nei Master File dell’antigene del vaccino (VAMF) sono soggette alle procedure di valutazione delle variazioni definite nel regolamento variazioni. Di conseguenza, il capitolo D del presente documento di orientamento fornisce un elenco delle variazioni specifiche per questi PMF e VAMF. In esito al riesame di tali variazioni, tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio interessate devono essere aggiornate conformemente al capitolo B.V dei presenti orientamenti. Se i documenti concernenti il plasma umano utilizzato come materia prima in un medicinale derivato dal plasma non sono presentati come PMF, anche le variazioni di questa materia prima così come descritta nel fascicolo di autorizzazione all’immissione in commercio devono essere esaminate conformemente al presente allegato.
Nel presente allegato, i riferimenti alle modifiche del fascicolo di autorizzazione all’immissione in commercio significano, salvo indicazione contraria, aggiunte, sostituzioni o soppressioni. Se le modifiche al fascicolo riguardano unicamente modifiche redazionali, esse non sono in generale presentate come variazione separata, ma possono essere incluse in una variazione concernente questa parte del fascicolo. In questi casi le modifiche devono essere chiaramente identificate nel modulo di domanda come modifiche editoriali e deve essere allegata una dichiarazione secondo la quale il contenuto della parte interessata del fascicolo non è cambiato in conseguenza delle modifiche redazionali oltre la portata della variazione presentata. Va osservato che modifiche editoriali comprendono lo stralcio di parti di testo obsolete o superflue ma non l’eliminazione dei parametri di specifica o delle descrizioni di fabbricazione.
(1) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7.
(2) GU L 209 del 4.8.2012, pag. 9.
(3) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(6) GU L 15 del 17.1.1987, pag. 38.
(7) GU C 229 del 22.7.1998, pag. 4.
(8) In tale contesto, il riferimento allo «Stato membro di riferimento» riguarda i prodotti approvati mediante la procedura di mutuo riconoscimento; il riferimento alla «autorità nazionale competente» si applica ai prodotti approvati mediante la procedura meramente nazionale e il riferimento fatto all’Agenzia si applica ai prodotti approvati mediante la procedura centralizzata.
(9) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.
(10) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
(11) In data 6 luglio 2009, questo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 469/2009.
ALLEGATO
Natura/Portata delle modifiche |
Variazione |
Pagina |
||
|
1-8 |
21 |
||
|
23 |
|||
|
23 |
|||
|
1-5 |
23 |
||
|
1-2 |
28 |
||
|
1-3 |
30 |
||
|
1 |
33 |
||
|
1-5 |
34 |
||
|
35 |
|||
|
1-6 |
35 |
||
|
1-5 |
40 |
||
|
1-4 |
47 |
||
|
1-3 |
50 |
||
|
1-7 |
52 |
||
|
1 |
57 |
||
|
1-5 |
59 |
||
|
1 |
60 |
||
|
1-2 |
61 |
||
|
1-3 |
64 |
||
|
66 |
|||
|
1-2 |
66 |
||
|
1 |
67 |
||
|
68 |
|||
|
1-13 |
68 |
||
|
1-8 |
73 |
||
|
1-23 |
74 |
A. MODIFICHE AMMINISTRATIVE
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||
|
|
2 |
IB |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1, 2 |
1, 2 |
IAIN |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IA |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||
|
1 |
1, 2 |
IA |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1 |
1, 2 |
IA |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
1, 2 |
1, 2 |
IA |
||||||
Condizioni
|
|||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
|
|
IA |
||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||
B. MODIFICHE QUALITATIVE
B.I PRINCIPIO ATTIVO
B.I.a) Fabbricazione
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
2, 4 |
1, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 4, 5, 8 |
IB |
||||||||||||||||||||||
|
2, 5 |
1, 4, 5, 6 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 5 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
1, 2, 3 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 5, 6 |
1, 2, 3, 4, 6 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 7 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 6 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
B.I.b) Controllo del principio attivo
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 2, 5, 6, 7 |
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 2, 8 |
1, 2, 6 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IB |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IB |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
7 |
1 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 5, 6 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.I.c) Sistema di chiusura del contenitore
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1, 2, 3 |
1, 2, 3, 4, 6 |
IA |
||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 5, 6 |
IB |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||
|
1, 2, 5 |
1, 2, 3, 4, 6 |
IA |
||||||||||||
|
1, 2 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 6 |
IB |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1, 2, 3, |
1, 2 |
IA |
||||||||||||
|
1, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||
|
5 |
1 |
IA |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.I.d) Stabilità
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||
a) Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio |
|||||||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IA |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
b) Condizioni di stoccaggio |
|||||||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IA |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
|
1, 2 |
1, 4 |
IA |
||||||||
Condizioni
|
|||||||||||
Documenti da fornire
|
B.I.e) Spazio di sviluppo («Design Space») e protocolli di gestione delle modifiche approvati a posteriori
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
II |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
II |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
II |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
|
|
1 |
IB |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2, 4 |
IAIN |
||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5 |
IB |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.II. PRODOTTO FINITO
B.II.a) Descrizione e composizione
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 4 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5 |
IB |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
a) Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione |
|||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
1, 2, 4, 5, 6 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 11 |
1, 2, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
b) Altri eccipienti |
|||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 4, 8, 9, 10 |
1, 2, 7 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.II.b) Fabbricazione
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2 |
1,3, 8 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5 |
1, 2, 3, 4, 8, 9 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Note: In caso di modifica in un sito di fabbricazione (o di aggiunta di un sito di fabbricazione) situato al di fuori dell’UE/SEE in un paese che non ha firmato con l’UE un accordo di riconoscimento reciproco sulle GMP, si consiglia ai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di consultare le autorità competenti prima di presentare la notifica e di fornire informazioni su eventuali precedenti ispezioni UE/SEE negli ultimi 2-3 anni e/o eventuali ispezioni UE/SEE previste, comprese le date di ispezione, la categoria di prodotti oggetto dell’ispezione, l’autorità di sorveglianza e qualunque altra informazione pertinente. Ciò faciliterà l’organizzazione dell’eventuale ispezione delle GMP da parte di un servizio ispettivo di uno degli Stati membri. Dichiarazioni della persona qualificata concernenti i principi attivi I titolari dell’autorizzazione di fabbricazione sono obbligati a utilizzare come materie prime unicamente le sostanze che sono state fabbricate conformemente alle GMP; ciascun titolare di un’autorizzazione di fabbricazione che utilizza il principio attivo come materia prima deve pertanto effettuare una dichiarazione in tal senso. Inoltre, dal momento che la responsabilità generale per ciascun lotto incombe alla PQ responsabile del rilascio dei lotti, è necessaria un’altra dichiarazione della PQ responsabile quando il rilascio dei lotti avviene in un sito diverso. In molti casi è coinvolto un solo titolare dell’autorizzazione di fabbricazione, per cui sarà richiesta una sola dichiarazione. Quando sono però coinvolti più titolari dell’autorizzazione di fabbricazione, si può accettare un’unica dichiarazione firmata da una sola PQ anziché più dichiarazioni. Tale possibilità è accettata a condizione che:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2, 3, 4, 5 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
c) Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2,5 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 4, 6, 7,8 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
1, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
1, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 5, 6 |
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 7 |
1, 2, 6 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.II.c) Controllo degli eccipienti
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 5, 6, 7 |
1, 2, 3, 4, 6, 8 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 8 |
1, 2, 7 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
IB |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
IB |
||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
1 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||
a) Sostituzione di un materiale che presenta un rischio di EST con una sostanza vegetale o di sintesi |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||
|
1, 2 |
1, 2, 3, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.II.d) Controllo del prodotto finito
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 5, 6, 7 |
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 9 |
1, 2, 6 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 7 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 7, 8 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2,10 |
1, 2, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, |
1,2 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
1 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2, 3, 4, 5 |
1 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2, 3, 4, 5 |
1 |
IA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
B.II.e) Sistema di chiusura del contenitore
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
a) Composizione qualitativa e quantitativa |
|||||||||||||||||||
|
1, 2, 3 |
1, 2, 3, 4, 6 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 5, 6 |
IB |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
b) Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore |
|||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 5, 6, 7 |
IB |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
4 |
1, 8 |
IA |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 2, 5 |
1, 2, 3, 4, 6 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 2 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 6 |
IB |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
5 |
1 |
IA |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3 |
1, 2, 4 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
a) Modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione |
|||||||||||||||||||
|
1, 2 |
1, 3 |
IAIN |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||||||||||
|
3 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1 |
1 |
IAIN |
||||||||||||||||
|
1 |
1 |
IA |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||
|
1 |
1 |
IA |
||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2, 3 |
IA |
||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.II.f) Stabilità
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||
a) Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito |
|||||||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IAIN |
||||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IAIN |
||||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IAIN |
||||||||
b) Estensione della durata di conservazione del prodotto finito |
|||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||
|
1, 2 |
1, 4 |
IA |
||||||||
Condizioni
|
|||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||
B.II.g) Spazio di sviluppo (Design Space) e protocolli di gestione delle modifiche approvati a posteriori
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
II |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
II |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
II |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
|
|
1 |
IB |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2, 4 |
IAIN |
||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5 |
IB |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.II.h Sicurezza degli agenti avventizi
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||
|
|
|
II |
||||||
b) Sostituzione di studi obsoleti in materia di fasi di fabbricazione e di agenti avventizi già riportati nel fascicolo |
|||||||||
|
|
|
II |
||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||
Documenti da fornire
|
B.III CEP/EST/MONOGRAFIE
|
— per un principio attivo, |
per una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, |
per un eccipiente. |
||||||||||||||||||||||
Condizioni da rispettare Documenti da fornire Tipo di procedura |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea |
|||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 8 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
3 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
IB |
||||||||||||||||||||||
b) Certificato di conformità alla farmacopea europea relativamente al rischio di EST per un principio attivo, una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia o un eccipiente |
|||||||||||||||||||||||||
|
3, 5, 6, 11 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
3, 6, 9 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
7, 9 |
1, 2, 3, 4, 5 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
3 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||||||||||
a) Modifica delle specifiche di una sostanza che non figurava nella farmacopea europea al fine di renderla conforme alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro |
|||||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4, 5 |
1, 2, 3, 4 |
IAIN |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2,4 |
1, 2, 3, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 3, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||
|
1, 4, 5 |
1, 2, 3, 4 |
IA |
||||||||||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||||||||||
|
B.IV DISPOSITIVI MEDICI
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||
a) Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario |
|||||||||||||||||
|
1, 2, 3, 6, 7 |
1, 2, 4 |
IAIN |
||||||||||||||
|
|
1, 3, 4 |
IB |
||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||
|
4, 5 |
1, 5 |
IAIN |
||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||
|
1, 2, 3, 4 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||
|
1, 2, 5 |
1, 2, 3, 4, 6 |
IA |
||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 6 |
IB |
||||||||||||||
|
1, 2 |
1, 2, 5 |
IA |
||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||||
|
1, 2 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||
|
1, 3 |
1, 2 |
IA |
||||||||||||||
|
4 |
1 |
IA |
||||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||||
Documenti da fornire
|
B.V. MODIFICHE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DERIVANTI DA ALTRE PROCEDURE REGOLAMENTARI
B.V.a) Master File del plasma (PMF)/Master File dell’antigene del vaccino (VAMF)
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||
|
1 |
1, 2, 3, 4 |
IAIN |
||||||||
Condizioni
|
|||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||
|
|
|
II |
||||||||
|
|
1, 2, 3, 4 |
IB |
||||||||
|
1 |
1, 2, 3, 4 |
IAIN |
||||||||
Condizioni
|
|||||||||||
Documenti da fornire
|
B.V.b) Rinvio
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||
|
|
|
II |
||||
Condizioni
|
|||||||
Documenti da fornire
|
C. MODIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA, L’EFFICACIA E LA FARMACOVIGILANZA
C.I MEDICINALI PER USO UMANO E VETERINARIO
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2, 3 |
IAIN |
||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||||
|
|
1, 3 |
II |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
|
|
2 |
II |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
|
|
|
IB |
||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1 |
IAIN |
||||||||||
|
1, 2, 3 |
1 |
IAIN |
||||||||||
|
1 |
1 |
IA |
||||||||||
|
4 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
1 |
1, 2 |
IAIN |
||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||
|
|||||||||||||
C.II MEDICINALI VETERINARI – MODIFICHE SPECIFICHE
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
|
II |
||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
|
II |
||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||
Documenti da fornire
|
|||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
|
II |
||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
|
II |
||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
|
II |
||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
1 |
IAIN |
||||
|
|
1 |
IB |
||||
Documenti da fornire
|
|||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
|
|
II |
||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||
Documenti da fornire
|
|||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||
|
1 |
1 |
IAIN |
||||
Condizioni
|
|||||||
Documenti da fornire
|
D. PMF/VAMF
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1 |
1 |
IAIN |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1 |
1 |
IAIN |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
IAIN |
||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1, 2 |
1, 2, 3 |
IA |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
|
1, 2, 3 |
IB |
||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
1, 2 |
1 |
IA |
||||||||||||
Condizioni
|
|||||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
|
1, 2 |
IB |
||||||||||||
Documenti da fornire
|
|||||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
|
|
II |
||||||||||||
|
Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
||||||||||||
|
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1, 2 |
IB |
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
1 |
IA |
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Condizioni
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
IB |
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
1 |
IA |
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Condizioni
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
1, 2 |
IA |
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Condizioni
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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II |
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1, 2 |
IA |
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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II |
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
1 |
IA |
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Condizioni
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
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Tipo di procedura |
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1 |
IB |
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1, 2 |
1 |
IA |
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II |
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Condizioni
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
1 |
IA |
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1, 2 |
1 |
IA |
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Condizioni
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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II |
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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1 |
IB |
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Documenti da fornire
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Condizioni da rispettare |
Documenti da fornire |
Tipo di procedura |
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II |
Nota: |
nel caso in cui le autorità abbiano comunicato l’intenzione di effettuare un’ispezione, la soppressione del sito in questione viene immediatamente notificata. |
Nota: |
tale variazione non si applica quando le informazioni sono state trasmesse alle autorità in altro modo [ad esempio tramite la cosiddetta «dichiarazione PQ» (della persona qualificata)]. |
Nota: |
il periodo di ripetizione della prova non è applicabile per i principi attivi biologici o immunologici. |
(4) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.
(5) GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.
(6) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.
(7) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.
Nota: |
non è necessario notificare alle autorità competenti l’aggiornamento di una monografia della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro qualora venga fatto riferimento alla «versione attuale» nel fascicolo di un medicinale autorizzato. Tale variazione si applica pertanto ai casi in cui il fascicolo tecnico non contiene nessun riferimento all’aggiornamento della monografia della farmacopea e la variazione viene attuata per fare riferimento alla versione aggiornata. |
Nota: |
non è necessario notificare alle autorità competenti l’aggiornamento di una monografia della farmacopea europea qualora venga fatto riferimento alla «versione attuale» nel fascicolo di un medicinale autorizzato. |
Nota: |
l’estrapolazione non si applica ai medicinali biologici/immunologici |
(11) I lotti su scala pilota possono essere accettati con l’impegno di verificare la durata di conservazione sui lotti su scala di produzione.
(12) Per l’introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari, si rimanda alla variazione C.II.7.
(13) L’introduzione di un piano di gestione dei rischi richiesto dall’autorità competente necessita sempre di una valutazione significativa.
(14) Questa variazione non si applica alle variazioni che possono essere considerate di tipo IB «per default» in qualsiasi altra sezione del presente allegato.
Nota: |
questa variazione si applica nel caso in cui l’applicabilità di un sistema di farmacovigilanza già valutato debba essere valutata per le nuove autorizzazioni all’immissione in commercio interessate (ad esempio al momento del trasferimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio). |