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Document 52013PC0579
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
/* COM/2013/0579 final - 2013/0279 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure /* COM/2013/0579 final - 2013/0279 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA Il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) opera una distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per
l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o
modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo
specifico, come stabilito nell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti
delegati), e le competenze conferite alla Commissione per stabilire condizioni
uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come
stabilito nell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione). In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[1], la Commissione si è
impegnata[2]
a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi in
vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di
regolamentazione con controllo. L'obiettivo generale è quello di cancellare
tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione
con controllo entro la fine della settima legislatura del Parlamento europeo
(giugno 2014). Nell'ambito dell'allineamento alle nuove norme
del TFUE del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio
estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del
Consiglio[3],
le competenze di esecuzione che il suddetto regolamento attualmente conferisce
alla Commissione vanno garantite conferendo a quest'ultima le competenze
necessarie per l'adozione di atti delegati e/o di esecuzione. 2. CONSULTAZIONE
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Sono stati consultati il Comitato delle
statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi e il comitato del sistema
statistico europeo. Non è stato necessario procedere a una
valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte L'obiettivo della presente proposta consiste
nel modificare il regolamento n. 471/2009 al fine di allinearlo al nuovo
contesto istituzionale. In particolare si tratta di individuare i
poteri di cui dispone la Commissione e di determinare la procedura adeguata per
adottare misure in base a tali poteri. Per quanto riguarda il regolamento (CE)
n. 471/2009, si propone di conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati concernenti l'adeguamento dell'elenco dei regimi
doganali o delle destinazioni doganali, determinate merci o movimenti e le
disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, l'esclusione di merci o
movimenti dalle statistiche del commercio estero, la raccolta di dati di cui
all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, ulteriori specificazioni dei dati, l'obbligo
di fornire serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici e di
dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, le caratteristiche del
campione, il periodo di rilevazione e il livello di aggregazione per i paesi
associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di
fatturazione, l'adeguamento del termine per la trasmissione delle statistiche e
del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le
statistiche già trasmesse, il termine per la trasmissione delle statistiche sul
commercio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche sul
commercio disaggregate per valuta di fatturazione. Si propone inoltre di conferire alla
Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare,
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, misure riguardanti i codici da
utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché misure
riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i
dati registrati a norma dello stesso articolo. · Razionalizzazione del sistema statistico europeo Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[4], definisce il sistema
statistico europeo (SSE) come una partnership tra l'autorità statistica
europea, ossia la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica
(INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo
sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito ai
sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, è considerato il
comitato-ombrello in seno all'SSE. Esso assiste la Commissione nell'esercizio
delle competenze di esecuzione in taluni settori statistici. Tali settori non
comprendono le statistiche relative agli scambi di merci
internazionali. In questo
settore, il Comitato delle statistiche degli scambi di beni con paesi terzi
(Comitato Extrastat) assiste la Commissione, a norma dell'articolo 11 del regolamento
(CE) n. 471/2009. Al fine di migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno
dell'SSE la Commissione propone di dare al sistema una nuova struttura a forma
piramidale, ponendo il comitato del sistema statistico europeo al suo vertice
quale organismo strategico principale. Un aspetto di tale razionalizzazione è
rappresentato dal fatto di accentrare nel comitato SSE le competenze in tema di
procedure di comitato. Nel febbraio 2012[5]
il comitato SSE ha approvato tale nuova impostazione. Si propone anche di modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 471/2009 sostituendo i rinvii al comitato Extrastat
con i rinvii al comitato SSE. · Base giuridica Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. · Scelta dello strumento Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio. 4. INCIDENZA
SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Nessuno. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di
competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. 2013/0279 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009
relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi
per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di
esecuzione per l'adozione di alcune misure (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) A seguito dell'entrata in
vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il
trattato") occorre conformare i poteri e le competenze conferiti alla
Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 di tale trattato. (2) In relazione all'adozione del
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[6],
la Commissione si è impegnata[7]
a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi
in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di
regolamentazione con controllo. (3) Il regolamento (CE) n.
471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , relativo
alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio[8], conferisce alla Commissione
competenze di esecuzione per l'attuazione di alcune delle disposizioni di detto
regolamento. (4) Nell'ambito dell'allineamento
del regolamento (CE) n. 471/2009 alle nuove norme del TFUE, le competenze di
esecuzione che il suddetto regolamento attualmente conferisce alla Commissione
vanno garantite conferendo a quest'ultima le competenze necessarie per l'adozione
di atti delegati e/o di esecuzione. (5) Per tener conto delle
modifiche del codice doganale o delle disposizioni derivanti dalle convenzioni
internazionali, delle modifiche rese necessarie da motivi metodologici e della
necessità di stabilire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la
compilazione delle statistiche, occorre conferire alla Commissione il potere di
adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato, concernenti
l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali,
determinate merci o movimenti e le disposizioni diverse o specifiche ad essi
applicabili, l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio
estero, la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, ulteriori
specificazioni dei dati statistici, l'obbligo di fornire serie limitate di dati
per le merci o i movimenti specifici e di dati forniti a norma dell'articolo 4,
paragrafo 2, le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione e
il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le
statistiche sul commercio per valuta di fatturazione, l'adeguamento del termine
per la trasmissione delle statistiche e del contenuto, della copertura e delle
condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, il termine per la
trasmissione delle statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle
imprese e delle statistiche sul commercio disaggregate per valuta di
fatturazione. (6) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (7) La Commissione deve
assicurare che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere
amministrativo per gli Stati membri e le unità rispondenti. (8) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 471/2009, occorre
conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di
adottare misure riguardanti i codici da utilizzare per i dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, e misure riguardanti il collegamento
tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma
dello stesso articolo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità
al regolamento (UE) n. 182/2011. (9) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi
(comitato Extrastat) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE)
n. 471/2009 fornisce alla Commissione consulenza e assistenza
nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. (10) Nel contesto della strategia
per una nuova struttura del sistema statistico europeo (di seguito
"SSE") volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel
quadro di una chiara struttura piramidale all'interno del SSE, è opportuno
attribuire al comitato del sistema statistico europeo
(di seguito "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE)
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,
relativo alle statistiche europee[9],
un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio dei
suoi poteri di esecuzione. (11) Occorre modificare il
regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al
comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE. (12) Al fine di garantire la
certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci
impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. (13) È opportuno pertanto
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato: 1) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. Per tener conto delle modifiche del codice doganale o delle
disposizioni derivanti dalle convenzioni internazionali, alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 10 bis, per adattare l'elenco dei regimi
doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1."; b) al paragrafo 3,
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare,
in conformità all'articolo 10 bis, atti delegati concernenti
merci e movimenti specifici e le disposizioni diverse o specifiche ad essi
applicabili."; c) al paragrafo 4,
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità
all'articolo 10 bis, atti delegati relativi all'esclusione di merci
o movimenti dalle statistiche del commercio estero."; 2) all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. "Alla
Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità
all'articolo 10 bis, atti delegati relativi alla raccolta di dati a
norma dei paragrafi 2 e 4."; 3) l'articolo 5 è
così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis,
atti delegati relativi all'ulteriore specificazione dei dati di cui al
paragrafo 1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure
riguardanti i codici da utilizzare per tali dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 11, paragrafo 2."; b) il paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità
all'articolo 10 bis, atti delegati relativi a tali serie delegate
di dati"; 4) l'articolo 6 è
così modificato: a) Al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure
riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 11, paragrafo 2."; a) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Alla Commissione è
conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis,
atti delegati relativi alle caratteristiche del campione, al periodo di
rilevazione dei dati e al livello di aggregazione per i paesi associati, le
merci e le valute."; 5) l'articolo 8 è
così modificato: a) Al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Alla Commissione è
conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis,
atti delegati volti ad adeguare il termine per la trasmissione delle
statistiche, del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per
le statistiche già trasmesse."; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis,
atti delegati relativi al termine per la trasmissione delle statistiche del
commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la
valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3."; 6) è inserito il seguente articolo 10 bis: "Articolo
10 bis
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui
all'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4,
all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5,
paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, la Commissione garantisce
che i suoi atti delegati non comportino ulteriori oneri amministrativi
significativi per gli Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare gli atti
delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 , 3 e 4,
all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5,
paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 è conferito alla
Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ((Publication office:
please insert the exact date of the entry into force of this Regulation). 4. Il Parlamento europeo o il
Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui
all'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4,
all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5,
paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2. La decisione di revoca pone fine alla delega
dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato a norma
dell'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4,
dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5,
paragrafi 2 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 3 e
dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se
né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale
termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio."; 7) l'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "Articolo
11
Comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n.
223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo
alle statistiche europee (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*). 2. Nei casi in cui si fa riferimento
al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. (*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. (*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13." Articolo 2 Il presente regolamento lascia impregiudicate
le procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE)
n. 471/2009 le quali siano state avviate ma non siano state concluse prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
Presidente Il Presidente [1] GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13. [2] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19. [3] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23. [4] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [5] Dodicesima riunione del comitato SSE del 12 febbraio
2012. [6] GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13. [7] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19. [8] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23. [9] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.