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Document 52013PC0534

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea

/* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */

52013PC0534

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il perseguimento dei reati a danno del bilancio dell’Unione è attualmente competenza esclusiva degli Stati membri e non esiste un’autorità dell’Unione preposta a tal fine. Sebbene potenzialmente molto dannosi, questi reati non sempre sono oggetto dell'indagine e azione penale delle autorità nazionali competenti, le cui risorse sono limitate. Di conseguenza, gli interventi nazionali di contrasto in questo settore sono spesso frammentari e alle autorità sfugge la dimensione transfrontaliera di questa tipologia di reato.

La lotta alle frodi transfrontaliere presuppone uno stretto coordinamento e indagini e azioni penali efficaci a livello europeo; gli scambi di informazioni e il coordinamento attuali sono invece insufficienti, nonostante i maggiori sforzi di organismi dell’Unione come Eurojust, Europol e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sono intralciati da una serie di problemi e limitazioni dovute alla ripartizione delle responsabilità tra autorità appartenenti a diverse giurisdizioni territoriali e funzionali. L'azione giudiziaria quotidiana di contrasto alla frode accusa gravi lacune a vari livelli e tra diverse autorità, che sono poi il principale ostacolo alle indagini e alla repressione efficace dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.

Eurojust e Europol hanno il compito generale di agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le indagini e azioni penali nazionali, senza però poterle svolgere. L'OLAF da canto suo ha il compito di indagare sulle frodi e attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’UE, ma le sue competenze sono limitate alle indagini amministrative. L'azione penale promossa dalle autorità giudiziarie nazionali è spesso lenta e si attesta su valori mediamente bassi, per giunta i risultati ottenuti nei vari Stati membri sono eterogenei. Con queste premesse, difficilmente l'azione giudiziaria degli Stati membri contro la frode potrà considerarsi efficace, equivalente e dissuasiva come vorrebbe il trattato.

Poiché al giorno d'oggi le autorità nazionali responsabili delle indagini penali e dell'azione penale non sono in grado di garantire un livello equivalente di protezione e contrasto, l’Unione non solo è competente ma ha anche l'obbligo di intervenire. L'articolo 325 del trattato lo esige da un punto di vista giuridico; per giunta, considerate le norme specifiche dell’Unione applicabili in questo campo, l’Unione si trova nella posizione migliore per tutelare i propri interessi finanziari, anche perseguendo i reati che li ledono. L'articolo 86 del trattato costituisce la base giuridica necessaria per un nuovo sistema di azione penale a livello dell’Unione il cui scopo sia correggere le carenze dell’attuale sistema di contrasto basato esclusivamente sugli sforzi nazionali, conferendo a questi ultimi coerenza e coordinandoli.

La presente proposta intende istituire la Procura europea e definirne le competenze e procedure ed integra una proposta legislativa[1] precedente che definisce i reati e le sanzioni applicabili.

La presente proposta si inserisce in un pacchetto legislativo di cui fa parte anche una proposta di riforma di Eurojust.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha ampiamente consultato le parti interessate in varie occasioni, anche basandosi sulle precedenti discussioni sulla Procura europea iniziate oltre dieci anni fa[2]. Tali consultazioni preparatorie hanno riguardato i principali aspetti di cui tratta la presente proposta, compresa una serie di opzioni in relazione all'assetto istituzionale, giuridico, organizzativo e operativo di un sistema europeo di indagine e azione penale per i pertinenti reati.

All’inizio del 2012 sono stati pubblicati e diffusi online due questionari, uno per gli operatori giudiziari e l'altro per il pubblico. In generale le risposte sono andate a favore di un intervento per rafforzare il quadro sostanziale e procedurale di lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e hanno maggioritariamente sostenuto l’idea di una Procura europea. Inoltre sono stati proposti suggerimenti precisi, espresse preoccupazioni e formulate domande, in particolare sulla relazione tra la Procura europea e le procure nazionali, sulla competenza della Procura europea a dirigere e coordinare indagini a livello nazionale, e sulle difficoltà che comporterebbe l'eventuale armonizzazione delle regole procedurali per i procedimenti della Procura europea. Parallelamente, nel quadro di uno studio esterno a sostegno della presente relazione, sono state condotte ricerche sul campo in un certo numero di Stati membri e nel corso del 2012 e a inizio 2013 si sono svolte discussioni e riunioni a livello europeo:

· una riunione della rete dei pubblici ministeri o istituzioni equivalenti presso le corti supreme degli Stati membri, Budapest, 25-26 maggio 2012;

· la conferenza A Blueprint for the European Public Prosecutor's Office?, Lussemburgo, 13-15 giugno 2012, che ha riunito esperti e rappresentanti ad alto livello del mondo accademico, delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri;

· una riunione di consultazione della vicepresidente Reding con i procuratori generali e i direttori delle procure degli Stati membri, Bruxelles, 26 giugno 2012, che ha permesso un dibattito aperto su precisi aspetti della protezione degli interessi finanziari dell’Unione;

· una riunione di consultazione su un'eventuale riforma di Eurojust, organizzata dalla Commissione il 18 ottobre 2012, in cui si è discusso anche della creazione di una Procura europea con i rappresentanti degli Stati membri e da cui è emerso un consenso generale a stringere uno stretto legame tra Eurojust e la Procura europea;

· la 10th OLAF Conference of Fraud Prosecutors, Berlino, 8-9 novembre 2012, che ha permesso di esaminare il modo in cui i pubblici ministeri nazionali interagiranno con la Procura europea, se istituita;

· la consultazione informale del 26 novembre 2012 con gli avvocati della difesa (CCBE e ECBA) che ha trattato di garanzie procedurali per gli indagati e ha formulato raccomandazioni utili al riguardo;

· il seminario ERA Towards the European Public Prosecutor's Office (EPPO), 17 e 18 gennaio 2013;

· la riunione del gruppo di esperti della Commissione sulla politica penale europea, Bruxelles, 23 gennaio 2013;

· altre riunioni di consultazione con ECBA e CCBE, Bruxelles, 9 aprile 2013.

Nel secondo semestre del 2012 e all’inizio del 2013 si sono inoltre svolte numerose riunioni di consultazione bilaterali con le autorità degli Stati membri.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle alternative strategiche, tenendo conto anche di uno studio esterno (contratto specifico n. JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) che esamina varie opzioni per l’istituzione di una Procura europea. Dall’analisi della valutazione d’impatto, risulta che una Procura europea istituita come organismo decentrato integrato nell’Unione ma basato sui sistemi giudiziari nazionali offre il miglior rapporto costi/benefici.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 86 del trattato che recita, al paragrafo 1: "Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo"; specifica, al paragrafo 2, la competenza della Procura europea: "La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri", e infine definisce, al paragrafo 3, il campo di applicazione materiale dei regolamenti da adottare a norma del medesimo articolo: "I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni".

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

L'intervento dell’UE è necessario poiché le misure previste hanno un’intrinseca dimensione europea dal momento che implicano una direzione e un coordinamento a livello europeo delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, alla cui tutela sono tenuti sia l'Unione sia gli Stati membri, rispettivamente ai sensi dell'articolo 310, paragrafo 6, e dell'articolo 325 del TFUE. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell’Unione, a motivo delle sua portata e dei suoi effetti, in ossequio al principio di sussidiarietà. Come si è già detto la situazione attuale, in cui i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri, è insoddisfacente e non permette di conseguire in misura sufficiente l’obiettivo di combattere efficacemente i reati a danno del bilancio dell’Unione.

In virtù del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo. In tutto il testo, le opzioni prescelte sono quelle che più rispettano gli ordinamenti giuridici e le strutture istituzionali degli Stati membri. Gli elementi cardine della proposta –la scelta della legge applicabile alle misure investigative, la figura dei procuratori delegati, il carattere decentrato della Procura europea e il sistema di controllo giurisdizionale– sono stati concepiti proprio per limitare l'intervento a quanto necessario per conseguire gli obiettivi principali della proposta.

La competenza dell’Unione a combattere la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è inequivocabilmente stabilita dagli articoli 86 e 325 del trattato. Poiché tale competenza dell’Unione non è accessoria a quella degli Stati membri e il suo esercizio risulta necessario per assicurare una tutela più efficace degli interessi finanziari dell’Unione, il pacchetto proposto soddisfa il requisito della sussidiarietà.

3.3.        Analisi della proposta capo per capo

Gli obiettivi principali della proposta sono:

· contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell’Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

· istituire un sistema europeo coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

· aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

· aumentare il numero di azioni penali e, di conseguenza, il numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei ottenuti con frode;

· garantire una stretta cooperazione e uno scambio efficace di informazioni tra le autorità europee e le autorità nazionali competenti;

· aumentare l’effetto dissuasivo sulla commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

3.3.1.     Capo I - Oggetto e definizioni

Il capo I enuncia l’oggetto del regolamento, ossia l'istituzione della Procura europea, e definisce una serie di termini usati nel testo, ad esempio "interessi finanziari dell’Unione".

3.3.2.     Capo II - Statuto

Il capo II stabilisce gli elementi fondamentali della Procura europea, il suo status e la sua struttura come nuovo organismo dell’Unione con funzioni di indagine e di esercizio dell’azione penale, contiene norme specifiche sulla nomina e la revoca del procuratore europeo, dei suoi sostituti e dei procuratori europei delegati, e fissa i principi fondamentali del funzionamento della Procura europea.

La sezione 1 (Status, organizzazione e struttura della Procura europea) chiarisce le modalità di creazione della Procura europea e le funzioni che le saranno attribuite. Il testo prevede che sia istituita quale nuovo organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica e ne precisa le relazioni con Eurojust. Tra le caratteristiche fondamentali della Procura europea si annoverano l’indipendenza e l'obbligo di rendere conto, a garanzia del fatto che la Procura europea possa esercitare le sue funzioni e usare i suoi poteri senza subire indebite pressioni. Il testo descrive anche le principali caratteristiche della sua struttura.

La sezione 2 (Nomina e revoca dei membri della Procura europea) stabilisce le norme per la nomina e la revoca del procuratore europeo, dei suoi sostituti e del personale. La procedura di nomina del procuratore europeo è tale da garantirne l'indipendenza e la responsabilità nei confronti delle istituzioni dell’Unione, mentre la procedura di revoca è affidata alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per quanto riguarda i procuratori europei delegati, la cui nomina e revoca dipende dal procuratore europeo, la procedura ne garantisce l'integrazione nei sistemi giudiziari nazionali.

La sezione 3 (Principi fondamentali) descrive i principi giuridici che presiedono all’attività della Procura europea, quali la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la proporzionalità, l'applicabilità del diritto nazionale per attuare il regolamento, la neutralità procedurale, la legittimità e la rapidità delle indagini e l'obbligo degli Stati membri di prestare sostegno alle indagini e all'azione penale promossa dalla Procura europea.

La sezione 4 (Competenza della Procura europea) chiarisce i reati che rientrano nella competenza materiale della Procura europea. Questi reati saranno definiti con riferimento alla legge nazionale di attuazione del diritto dell’Unione (direttiva 2013/xx/UE). Il testo distingue tra due categorie di reati, la prima (articolo 12) di competenza automatica della Procura europea e la seconda (articolo 13) di competenza della Procura europea in presenza di determinati collegamenti con reati della prima categoria. Tale sezione descrive inoltre le modalità di esercizio della competenza della Procura europea per detti reati.

3.3.3.     Capo III - Regole procedurali applicabili alle indagini, all'azione penale e al procedimento penale

Il capo III disciplina gli elementi essenziali delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, comprese le modalità di controllo da parte degli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, le modalità di esercizio dell'azione penale e il modo in cui gli organi giurisdizionali di merito possono usare le prove raccolte.

La sezione 1 (Svolgimento delle indagini) contiene le norme generali applicabili alle indagini della Procura europea, in particolare le fonti di informazione usate, le modalità di avvio e svolgimento delle indagini e il modo in cui la Procura europea può ottenere ulteriori informazioni dalle banche dati o dai dati raccolti su sua richiesta.

La sezione 2 (Trattamento delle informazioni) spiega il funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli.

La sezione 3 (Misure investigative) elenca i tipi e le condizioni dei singoli atti di indagine che la Procura europea potrà disporre. Il testo non le disciplina nel dettaglio ma si rimette all’applicazione del diritto nazionale.

La sezione 4 (Chiusura delle indagini e poteri relativi all'esercizio dell'azione penale) stabilisce i diversi tipi di decisione che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, tra cui l'imputazione e l'archiviazione.

La sezione 5 (Ammissibilità delle prove) disciplina l’ammissibilità delle prove raccolte e presentate dalla Procura europea dinanzi agli organi giurisdizionali di merito.

La sezione 6 (Confisca) regola la disposizione dei beni confiscati dagli organi giurisdizionali nazionali a seguito dell'azione penale della Procura europea.

3.3.4.     Capo IV - Garanzie procedurali

Le norme del capo IV contengono garanzie a favore degli indagati e altre persone coinvolte nei procedimenti avviati dalla Procura europea, in linea con le norme pertinenti, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In parte si rifanno alla vigente legislazione dell’Unione (direttive su vari diritti processuali nei procedimenti penali) per alcuni diritti, in parte definiscono autonomamente i diritti che il diritto dell'UE ancora non disciplina. In altri termini, dette norme conferiscono un livello di protezione supplementare rispetto al diritto nazionale, cosicché gli indagati e le altre persone interessate possono godere direttamente di una protezione su scala dell'Unione.

3.3.5.     Capo V - Controllo giurisdizionale

L’articolo 86, paragrafo 3, del trattato prescrive al legislatore dell’Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea nell'esercizio delle sue funzioni. Questa competenza conferita al legislatore è riflesso della natura specifica della Procura europea, che è diversa da tutti gli altri organismi e agenzie dell’Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.

L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che la Procura europea eserciti l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti di indagine della Procura europea sono strettamente collegati all'eventuale azione penale e producono i loro effetti principalmente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Inoltre, nella maggior parte dei casi tali atti saranno compito dell'autorità di contrasto nazionale su istruzione della Procura europea, talvolta previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale. La Procura europea è quindi un organismo dell’Unione la cui azione si riflette sostanzialmente sugli ordinamenti giuridici nazionali. Di conseguenza è necessario considerare la Procura europea un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale dei suoi atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale. Occorre pertanto che il controllo giurisdizionale di siffatti atti della Procura europea contro i quali è possibile proporre impugnazione sia affidato agli organi giurisdizionali nazionali e che la Corte di giustizia dell’Unione europea non ne sia direttamente competente ai sensi degli articoli 263, 265 e 268 del trattato, poiché tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo dell’Unione ai fini del controllo giurisdizionale.

In applicazione dell’articolo 267 del trattato, gli organi giurisdizionali nazionali possono o, in determinate circostanze, sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione o sulla validità di disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti per il controllo giurisdizionale degli atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale della Procura europea. Nella fattispecie, domande sull'interpretazione del presente regolamento. Poiché la Procura europea sarà assimilata a un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale, gli organi giurisdizionali nazionali potranno deferire alla Corte di giustizia soltanto domande relative all'interpretazione dei suoi atti. Il procedimento pregiudiziale garantirà così che il presente regolamento sia applicato in maniera uniforme in tutta l’Unione, mentre la validità degli atti della Procura europea potrà essere impugnata dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in conformità della legislazione nazionale.

3.3.6.     Capo VI - Protezione dei dati

Il capo VI contiene le norme che disciplinano il regime di protezione dei dati, che nel contesto specifico della Procura europea precisano e integrano la normativa dell’Unione applicabile al trattamento dei dati personali da parte degli organismi dell’Unione (in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati). Il compito di controllare il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività della Procura europea spetta al garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

3.3.7.     Capo VII - Disposizioni finanziarie e disposizioni relative al personale

Le norme del capo VII disciplinano le questioni inerenti al bilancio e al personale della Procura europea e si basano sulla normativa dell'Unione applicabile, ossia, in materia di bilancio, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e, in materia di personale, il regolamento n. 31 (CEE) e successive modificazioni.

3.3.8.     Capo VIII - Relazioni della Procura europea

Il capo VIII disciplina le relazioni della Procura europea con le istituzioni e gli altri organismi dell’Unione nonché con soggetti al di fuori dell’Unione. Alle relazioni della Procura europea con Eurojust si applicano norme speciali, considerati i legami particolari che li uniscono sul piano delle attività operative, dell'amministrazione e della gestione.

3.3.9.     Capo IX - Disposizioni generali

Tali disposizioni regolano gli aspetti istituzionali applicabili a qualsiasi nuovo organismo dell'Unione. Si ispirano ampiamente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, tenendo tuttavia conto della specifica natura (giudiziaria) della Procura europea e riguardano questioni come lo status giuridico, le condizioni operative, il regime linguistico, gli obblighi di trasparenza, la prevenzione della frode, il trattamento delle informazioni classificate, le indagini amministrative e la responsabilità giuridica.

3.3.10.   Capo X - Disposizioni finali

Il capo X riguarda l’attuazione del regolamento e dispone in materia di disposizioni di attuazione, disposizioni transitorie, regole amministrative e entrata in vigore.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta punta all'efficienza in termini di costi per il bilancio dell’Unione: parte delle risorse attuali dell'OLAF finanzieranno la sede centrale della Procura europea, e questa si avvalerà a sua volta del supporto amministrativo di Eurojust.

La posizione dei procuratori europei delegati genererà qualche costo aggiuntivo nella misura in cui opereranno dagli Stati membri e faranno parte integrante della Procura europea. Considerato il loro duplice status di procuratori dell’Unione e di pubblici ministeri nazionali, i procuratori europei delegati saranno retribuiti dal bilancio dell’Unione e soggetti allo statuto dei funzionari.

Poiché l'insediamento della Procura europea prenderà verosimilmente alcuni anni, il trasferimento del personale dall’OLAF alla Procura europea sarà graduale. Dalla tabella dell’organico e dal bilancio dell’OLAF sarà dedotto di volta in volta il numero equivalente di personale trasferito e i corrispondenti stanziamenti di bilancio. La Procura europea andrà a regime non appena l'organico sarà al completo, ossia nel 2023 con 235 membri del personale (180 in organico e 55 esterni). Il costo stimato per il 2023 con tale livello di organico è di circa 35 milioni di EUR.

2013/0255 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce la Procura europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 86,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       L'Unione e gli Stati membri hanno entrambi l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro i reati che ogni anno cagionano gravi danni finanziari. Eppure, attualmente le autorità nazionali competenti non individuano né perseguitano gli autori di questi reati in misura sufficiente.

(2)       Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che sia istituita una Procura europea nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(3)       Il trattato esige espressamente che la Procura europea sia istituita a partire da Eurojust, pertanto occorre che il presente regolamento stabilisca i collegamenti tra i due organismi.

(4)       Ai sensi del trattato, la Procura europea ha il compito di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

(5)       In virtù del principio di sussidiarietà, l'obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri, non consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare istituire la Procura europea, non possono essere conseguiti dagli Stati membri a causa della disorganicità dell'azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque, a motivo della competenza esclusiva della Procura europea a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

(6)       Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato sull’Unione europea, e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile.

(7)       La Procura europea dovrebbe essere competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò presuppone poteri autonomi di indagine e di esercizio dell'azione penale, compresa la facoltà di svolgere indagini nei casi transfrontalieri o altrimenti complessi.

(8)       La struttura organizzativa della Procura europea dovrebbe altresì consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell'azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri.

(9)       Di norma, è opportuno che le indagini della Procura europea siano affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Nei casi che riguardano più Stati membri o particolarmente complessi, l'efficacia delle indagini e dell'azione penale può imporre che la Procura europea eserciti i suoi poteri anche istruendo le autorità di contrasto nazionali.

(10)     Poiché alla Procura europea devono essere conferiti poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale, occorre che siano disposte garanzie istituzionali per garantirne l'indipendenza e responsabilità nei confronti delle istituzioni dell’Unione.

(11)     Il rigido obbligo di rendere conto fa da contrappeso all’indipendenza e ai poteri che il presente regolamento conferisce alla Procura europea. Il procuratore europeo rende pienamente conto dell'esercizio delle sue funzioni di capo della Procura europea e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e risponde delle attività generali della Procura europea alle istituzioni dell’Unione. Di conseguenza, qualsiasi istituzione dell’Unione può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per ottenerne la revoca dall'incarico in determinate circostanze, ad esempio in caso di colpa grave. Tale obbligo di rendere conto dovrebbe essere combinato con un rigoroso regime di controllo giurisdizionale in base al quale la Procura europea può esercitare i poteri coercitivi di indagine solo previa autorizzazione giudiziaria e l'organo giurisdizionale cui sono presentate le prove deve verificarne il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(12)     Per garantire la coerenza dell'azione della Procura europea e quindi una tutela equivalente degli interessi finanziari dell’Unione, occorre che la struttura organizzativa della Procura europea permetta di coordinare e dirigere a livello centrale tutte le indagini e le azioni penali di sua competenza. La Procura europea dovrebbe pertanto avere una struttura centrale, in cui le decisioni sono prese dal procuratore europeo.

(13)     Al fine di massimizzare l’efficienza e ridurre al minimo i costi, è necessario che la Procura europea si conformi al principio di decentramento e che si avvalga quindi, in linea di principio, per svolgere le indagini e le azioni penali, di procuratori europei delegati negli Stati membri. La Procura europea dovrebbe appoggiarsi alle autorità nazionali, comprese le autorità di polizia, in particolare per l’esecuzione delle misure coercitive. In virtù del principio di leale cooperazione, tutte le autorità nazionali e gli organismi competenti dell’Unione, compresi Europol, Eurojust e l'OLAF, sono tenuti a prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali della Procura europea, e a cooperare con la stessa nella maggior misura possibile.

(14)     Dovrebbero condurre le attività operative della Procura europea, su istruzione e per conto del procuratore europeo, i procuratori europei delegati designati o il loro personale nazionale negli Stati membri. È necessario che il procuratore europeo e i sostituti dispongano del personale necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi del presente regolamento. La Procura europea dovrebbe essere considerata indivisibile.

(15)     La procedura di nomina del procuratore europeo deve garantirne l'indipendenza e la sua legittimità deve discendere dalle istituzioni dell’Unione. È opportuno che i sostituti del procuratore europeo siano nominati con la stessa procedura.

(16)     La procedura di nomina dei procuratori europei delegati deve garantire che questi siano parte integrante della Procura europea e siano integrati a livello operativo e funzionale nei sistemi giuridici e di iniziativa penale nazionali.

(17)     La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea costituisce la base comune per la tutela dei diritti degli indagati nei procedimenti penali nelle fasi preprocessuale e di giudizio. Le attività della Procura europea devono svolgersi sempre nel pieno rispetto di tali diritti.

(18)     Le indagini e l'azione penale della Procura europea devono informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell'indagato. Ciò implica l’obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico.

(19)     Occorre stabilire le regole procedurali applicabili alle attività della Procura europea. Poiché sarebbe sproporzionato disporre nel dettaglio in materia di svolgimento delle indagini e dell'azione penale, è opportuno che il presente regolamento elenchi solo le misure investigative che la Procura europea debba decidere, lasciando le altre questioni, in particolare le norme per la loro esecuzione, alla disciplina nazionale.

(20)     Al fine di garantire la certezza del diritto e una politica di tolleranza zero verso i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, è necessario che le attività di indagine e relative all'azione penale della Procura europea si informino al principio dell'obbligatorietà dell’azione penale, in base al quale la Procura europea avvia le indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di sua competenza.

(21)     La competenza materiale della Procura europea dovrebbe limitarsi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Estendere tale competenza alle forme gravi di criminalità che hanno una dimensione transfrontaliera richiederebbe la decisione unanime del Consiglio europeo.

(22)     I reati contro gli interessi finanziari dell’Unione sono spesso strettamente connessi ad altri reati. Per garantire l'efficienza procedurale ed evitare eventuali violazioni del principio del ne bis in idem, occorre che la Procura europea sia competente anche per quei reati che a livello nazionale non si qualificano tecnicamente come reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ma i cui fatti costitutivi sono identici e indissolubilmente collegati a quelli dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi "misti", qualora prevalga il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, spetterebbe alla Procura europea esercitare la propria competenza previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La prevalenza dovrebbe essere funzione di criteri quali l'incidenza finanziaria del reato sul bilancio dell’Unione e sui bilanci nazionali, il numero delle vittime o altre circostanze legate alla gravità del reato, oppure le sanzioni applicabili.

(23)     È opportuno che la competenza della Procura europea per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione prevalga sulle rivendicazioni di competenza nazionali, in modo da garantire la coerenza e assicurare la direzione delle indagini e azioni penali a livello dell’Unione. Per quanto riguarda tali reati le autorità degli Stati membri dovrebbero intervenire solo su richiesta della Procura europea, salvo ove siano necessarie misure urgenti.

(24)     Dovendo la Procura europea esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, occorre che la sua competenza sia definita con riferimento al diritto penale degli Stati membri, che qualifica come reato gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e fissa le sanzioni irrogabili in applicazione della normativa pertinente dell’Unione, in particolare [la direttiva 2013/xx/UE[3]], nell'ordinamento giuridico nazionale.

(25)     La Procura europea dovrebbe esercitare la propria competenza nel modo più ampio possibile, in modo da estendere le indagini e l'azione penale ai reati commessi al di fuori del territorio degli Stati membri. L’esercizio della sua competenza dovrebbe pertanto essere in linea con le disposizioni della [direttiva 2013/xx/UE].

(26)     Poiché la Procura europea ha competenza esclusiva per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, le autorità nazionali competenti e i pertinenti organismi dell’Unione, compresi Eurojust, Europol e l'OLAF, dovrebbero agevolarne le indagini sul territorio degli Stati membri dal momento in cui la Procura europea riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti.

(27)     Al fine di adempiere pienamente all’obbligo di informare la Procura europea in caso di presunto reato di sua competenza, le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione dovrebbero seguire le procedure di segnalazione esistenti e disporre di meccanismi efficaci per una valutazione preliminare delle denunce che ricevono. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione possono avvalersi dell’OLAF a tal fine.

(28)     Per l'efficacia delle indagini e dell'azione penale contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è indispensabile che la Procura europea possa raccogliere prove in tutta l’Unione avvalendosi di un'intera batteria di misure investigative, fatto salvo il principio di proporzionalità e l'obbligo di ottenere l'autorizzazione giudiziaria per specifici atti di indagine. È opportuno che la Procura europea possa ricorrere a tali misure per i reati di sua competenza ai fini delle indagini e dell'azione penale. Una volta disposte dalla Procura europea o dall’autorità giudiziaria competente su istanza della Procura europea, esse dovrebbero essere eseguite in conformità del diritto nazionale. Inoltre, la Procura europea dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di dati pertinenti, compresi i registri pubblici e privati.

(29)     L’uso di misure investigative ai sensi del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni ivi previste, tra cui l'obbligo di ottenere l'autorizzazione giudiziaria per specifici atti d'indagine coercitivi. Possono essere soggette ad autorizzazione giudiziaria anche altre misure investigative, ove richiesto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Alle misure disposte dalla Procura europea e all'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria nazionale competente a norma del presente regolamento si applicano i principi generali di proporzionalità e necessità.

(30)     Ai sensi dell'articolo 86 del trattato, la Procura europea esercita l'azione penale, il che implica l'imputazione e la scelta del foro. La decisione di rinviare a giudizio l'indagato dovrebbe essere presa dal procuratore europeo onde garantire una politica comune in materia di azione penale. Il foro dovrebbe essere scelto sempre dal procuratore europeo in base a una serie di criteri trasparenti.

(31)     Tenuto conto del principio dell'obbligatorietà dell’azione penale, in presenza di prove solide e in assenza di impedimenti giuridici le indagini della Procura europea dovrebbero di norma comportare l'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente. Se non sussistono prove solide ed è altamente improbabile che siano prodotte durante il processo, il caso può essere archiviato. Inoltre la Procura europea dovrebbe avere la possibilità di archiviare il caso qualora si tratti di un reato minore. Se non sussistono gli estremi per archiviare il caso ma l’azione penale non si giustifica, è opportuno che la Procura europea abbia la possibilità di proporre un compromesso, qualora ciò sia nell’interesse della buona amministrazione della giustizia. Le norme applicabili al compromesso e al calcolo delle sanzioni pecuniarie irrogabili dovrebbero essere chiarite nelle regole amministrative della Procura europea. La chiusura di un caso mediante compromesso ai sensi del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione di misure amministrative da parte delle autorità competenti, purché tali misure non comportino sanzioni assimilabili a sanzioni penali.

(32)     È necessario che le prove presentate dalla Procura europea all'organo giurisdizionale di merito siano considerate ammissibili e quindi conformi ai requisiti pertinenti in materia di prove previsti dal diritto nazionale dello Stato membro del foro, purché l'organo giurisdizionale ritenga che rispettino l’imparzialità del giudice e i diritti della difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'organo giurisdizionale di merito non può escludere la prova proveniente dalla Procura europea perché il diritto nazionale applicabile a quel tipo di prova prevede condizioni e modalità di raccolta diverse.

(33)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso fa obbligo alla Procura europea di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. L'articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), garantisce che l'azione penale promossa dalla Procura europea non porti a una doppia condanna. Le attività della Procura europea devono essere pertanto pienamente conformi a tali diritti e il regolamento va applicato e interpretato di conseguenza.

(34)     L'articolo 82, paragrafo 2, del trattato permette all’Unione di stabilire norme minime sui diritti della persona nella procedura penale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della difesa e l’imparzialità del giudice. Malgrado l'importante acquis costituito al riguardo, questi diritti non sono ancora del tutto armonizzati. È pertanto opportuno che, in relazione a tali diritti, il presente regolamento fissi disposizioni da applicarsi esclusivamente ai suoi fini.

(35)     Alle attività della Procura europea devono applicarsi i diritti della difesa previsti dalla legislazione dell’Unione pertinente, come la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[4], la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali[5] e [la direttiva 2013/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xxxx 2013, relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto], quale attuata dal diritto nazionale. Di tali diritti dovrebbe beneficiare chiunque sia indagato dalla Procura europea.

(36)     L’articolo 86, paragrafo 3, del trattato permette al legislatore dell’Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea nell'esercizio delle sue funzioni. Questa competenza conferita al legislatore è riflesso della natura specifica della Procura europea, che è diversa da tutti gli altri organismi e agenzie dell’Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.

(37)     L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che la Procura europea eserciti l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti dalla Procura europea nel corso delle indagini sono strettamente collegati all'azione penale che ne può conseguire, e producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Nella maggior parte dei casi procederanno a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione della Procura europea, talvolta previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale. Di conseguenza è necessario considerare la Procura europea un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale dei suoi atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale. Occorre pertanto che il controllo giurisdizionale di siffatti atti contro i quali è possibile proporre impugnazione sia affidato agli organi giurisdizionali nazionali, e che la Corte di giustizia dell’Unione europea non ne sia direttamente competente ai sensi degli articoli 263, 265 e 268 del trattato, poiché tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo dell’Unione ai fini del controllo giurisdizionale.

(38)     In applicazione dell’articolo 267 del trattato, gli organi giurisdizionali nazionali possono o, in determinate circostanze, sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione o sulla validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento, pertinenti per il controllo giurisdizionale degli atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale della Procura europea. È opportuno che gli organi giurisdizionali nazionali non abbiano facoltà di sottoporre alla Corte di giustizia questioni sulla validità degli atti della Procura europea, poiché tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo dell’Unione ai fini del controllo giurisdizionale.

(39)     Occorre inoltre precisare che dovrebbe competere ai soli giudici nazionali trattare le questioni sull’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale applicabili in forza del presente regolamento. Di conseguenza, tali organi non potranno deferire alla Corte di giustizia questioni di interpretazione del diritto nazionale cui rinvia il presente regolamento.

(40)     Poiché il trattato esige che la Procura europea sia istituita a partire da Eurojust, occorre che i due organismi coesistano, cooperino e si completino sotto il profilo organico, operativo e amministrativo.

(41)     La Procura europea dovrebbe inoltre collaborare strettamente con le altre istituzioni e agenzie dell’Unione per facilitare l’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento e, ove necessario, istituire accordi formali sulle modalità di cooperazione e scambio di informazioni. Particolare importanza dovrebbe rivestire la cooperazione con Europol e l'OLAF, onde evitare sovrapposizioni e consentire alla Procura europea di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e avvalersi delle loro analisi in determinate indagini.

(42)     Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[6]. Ciò riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro degli obiettivi e dei compiti della Procura europea e i dati personali dei membri del suo personale e i dati personali amministrativi in suo possesso. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe monitorare il trattamento dei dati personali effettuato dalla Procura europea. È opportuno che i principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 siano specificati nel dettaglio e integrati, ove necessario, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi da parte della Procura europea. Quando la Procura europea trasferisce dati personali operativi a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale o a Interpol in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell’articolo 218 del trattato, le adeguate garanzie offerte per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche devono assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.

(43)     Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la [direttiva 2013/xx/UE concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati].

(44)     Il sistema di trattamento dei dati della Procura europea dovrebbe basarsi sul sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, ma è opportuno che i suoi archivi di lavoro temporanei siano considerati fascicoli dal momento in cui è avviata l'indagine.

(45)     Al regime finanziario, di bilancio e di personale della Procura europea dovrebbero applicarsi le pertinenti norme dell’Unione vigenti per gli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], tenendo tuttavia in debito conto che la competenza della Procura europea a svolgere indagini e azioni penali a livello dell’Unione è unica. È opportuno subordinare la Procura europea all'obbligo di presentare relazioni annuali.

(46)     Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell’Unione dovrebbero valere anche per la Procura europea, ma solo in relazione ai compiti amministrativi per non pregiudicare in alcun modo l'obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l’obbligo di riservatezza della Procura europea.

(47)     A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che [non] desiderano [partecipare] all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(48)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(49)     I rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, hanno stabilito la sede della Procura europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce la Procura europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           "persona", qualsiasi persona fisica o giuridica;

b)           "reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione", i reati previsti dalla direttiva 2013/xx/UE, quale attuata dalla legislazione nazionale;

c)           "interessi finanziari dell'Unione", tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;

d)           "dati personali amministrativi", tutti i dati personali trattati dalla Procura europea, esclusi i dati personali operativi;

e)           "dati personali operativi", tutti i dati personali trattati dalla Procura europea per le finalità di cui all’articolo 37.

CAPO II STATUTO

Sezione 1 Status, organizzazione e struttura della Procura europea

Articolo 3 Istituzione

1.           La Procura europea è istituita come organismo dell’Unione a struttura decentrata.

2.           La Procura europea ha personalità giuridica.

3.           La Procura europea coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno amministrativo in conformità dell’articolo 57.

Articolo 4 Compiti

1.           La Procura europea combatte i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

2.           La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui al paragrafo 1, e i loro complici. A tal fine la Procura europea dirige e controlla le indagini ed esercita l'azione penale, comprensiva dell'archiviazione del caso.

3.           La Procura europea esercita l’azione penale per i reati di cui al paragrafo 1 dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, comprensiva dell'imputazione e dell'eventuale impugnazione fino a pronuncia del provvedimento definitivo.

Articolo 5 Indipendenza e obbligo di rendere conto

1.           La Procura europea è indipendente.

2.           Nell’esercizio delle sue funzioni la Procura europea, nella persona del procuratore europeo, dei suoi sostituti e del suo personale, dei procuratori europei delegati e del personale nazionale, non sollecita né accetta istruzioni da nessuna persona, Stato membro, istituzione, organo o organismo dell'Unione. Le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e gli Stati membri rispettano l’indipendenza della Procura europea e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti.

3.           Il procuratore europeo risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle attività generali della Procura europea, in particolare con la relazione annuale di cui all’articolo 70.

Articolo 6 Struttura e organizzazione della Procura europea

1.           La struttura della Procura europea comprende un procuratore europeo, i suoi sostituti, il personale che li aiuta nell’esercizio dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, e i procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

2.           La Procura europea è posta sotto l'autorità del procuratore europeo, che ne dirige le attività e ne organizza il lavoro. Il procuratore europeo è assistito da quattro sostituti.

3.           I sostituti assistono il procuratore europeo in tutte le sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento in conformità delle norme adottate ai sensi dell’articolo 72, lettera d). Uno dei sostituti è responsabile dell’esecuzione del bilancio.

4.           Compete ai procuratori europei delegati svolgere le indagini e l'azione penale della Procura europea sotto la direzione e il controllo del procuratore europeo. Se ritenuto necessario ai fini dell'indagine o dell'azione penale, il procuratore europeo può anche esercitare la sua autorità direttamente in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5.

5.           In ogni Stato membro è presente almeno un procuratore europeo delegato che è parte integrante della Procura europea. Nello svolgimento delle indagini e azioni penali assegnate loro, i procuratori europei delegati agiscono sotto l’autorità esclusiva del procuratore europeo e si attengono alle sue sole istruzioni, linee guida e decisioni. Quando agiscono nell’ambito del proprio mandato ai sensi del presente regolamento, sono completamente indipendenti dalle procure nazionali e non hanno obblighi nei loro confronti.

6.           I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali. In caso di incarichi conflittuali, il procuratore europeo delegato ne informa il procuratore europeo che, previa consultazione della procura nazionale, può dare istruzione affinché prevalgano, nell’interesse delle indagini e dell'azione penale della Procura europea, le funzioni derivanti dal presente regolamento. In tal caso, il procuratore europeo ne informa immediatamente la procura nazionale.

7.           Sono attribuiti alla Procura europea gli atti compiuti dal procuratore europeo, dai procuratori europei delegati, dai membri del personale della Procura europea o da chiunque agisca per suo conto nell’esercizio delle sue funzioni. Il procuratore europeo rappresenta la Procura europea dinanzi alle istituzioni dell’Unione, agli Stati membri e a terzi.

8.           Se necessario ai fini dell'indagine o dell'azione penale, il procuratore europeo può assegnare temporaneamente risorse e personale ai procuratori europei delegati.

Articolo 7 Regolamento interno della Procura europea

1.           Il regolamento interno della Procura europea è adottato con decisione del procuratore europeo, dei suoi quattro sostituti e di cinque procuratori europei delegati, scelti dal procuratore europeo in base a un sistema di rotazione assolutamente paritaria che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. La decisione è presa a maggioranza semplice e ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, il voto del procuratore europeo è decisivo.

2.           Il regolamento interno regola l’organizzazione del lavoro della Procura europea e comprende norme generali per l'assegnazione dei casi.

Sezione 2 Nomina e revoca dei membri della Procura europea

Articolo 8 Nomina e revoca del procuratore europeo

1.           Il procuratore europeo è nominato dal Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, per un periodo non rinnovabile di otto anni. Il Consiglio decide a maggioranza semplice.

2.           Il procuratore europeo è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali e che posseggano una grande esperienza in materia di azione penale.

3.           La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale la Commissione stabilisce una rosa dei candidati e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima di presentare la rosa dei candidati, la Commissione chiede il parere di un comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo, nonché dal presidente di Eurojust in qualità di osservatore. 

4.           Qualora il procuratore europeo non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, la Corte di giustizia dell’Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, può revocarlo dall'incarico.

Articolo 9 Nomina e revoca dei sostituti del procuratore europeo

1.           I sostituti del procuratore europeo sono nominati secondo le modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.           I sostituti del procuratore europeo sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali e che posseggano una grande esperienza in materia di azione penale.

3.           La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale la Commissione, di concerto con il procuratore europeo, redige una rosa dei candidati che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.           I sostituti possano essere revocati secondo le modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 4, su iniziativa del procuratore europeo.

Articolo 10 Nomina e revoca dei procuratori europei delegati

1.           I procuratori europei delegati sono nominati dal procuratore europeo in base a un elenco di almeno tre candidati che rispondono ai requisiti di cui al paragrafo 2, presentati dallo o dagli Stati membri interessati. Sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.

2.           I procuratori europei delegati riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali e posseggono una grande esperienza in materia di azione penale. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza. Se al momento della nomina a procuratore europeo delegato l'interessato non possiede lo status di pubblico ministero ai sensi del diritto nazionale, lo Stato membro lo nomina tale.

3.           Qualora un procuratore europeo delegato non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 2 o ai criteri per l'esercizio delle sue funzioni, oppure abbia commesso una colpa grave, il procuratore europeo può revocarlo dall'incarico. Nell’esercizio delle loro funzioni per conto della Procura europea, i procuratori europei delegati possono essere revocati dall'incarico di pubblico ministero nazionale per iniziativa delle autorità nazionali competenti soltanto previo consenso del procuratore europeo.

Sezione 3 Principi fondamentali

Articolo 11 Principi fondamentali delle attività della Procura europea

1.           La Procura europea garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.           Le azioni della Procura europea si informano al principio di proporzionalità di cui all’articolo 26, paragrafo 3.

3.           Le indagini e le azioni penali della Procura europea sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui si svolge l’indagine o l’azione penale. Qualora un aspetto sia disciplinato dal diritto nazionale e dal presente regolamento, prevale quest'ultimo.

4.           La Procura europea ha competenza esclusiva per individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

5.           La Procura europea svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.

6.           La Procura europea avvia le indagini senza indebito ritardo e veglia al pronto svolgimento delle indagini e dell'azione penale.

7.           Le autorità competenti degli Stati membri assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali della Procura europea su sua richiesta, e si astengono da qualsiasi intervento, politica o procedura che ne possa ritardare o ostacolare l'avanzamento.

Sezione 4 Competenza della Procura europea

Articolo 12 Reati di competenza della Procura europea

La Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, di cui alla direttiva 2013/xx/UE quale attuata dal diritto nazionale.

Articolo 13 Competenza accessoria

1.           Qualora i reati di cui all’articolo 12 siano indissolubilmente collegati ad altri reati e sia nell'interesse della buona amministrazione della giustizia svolgere le indagini e le azioni penali congiuntamente, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che i reati di cui all’articolo 12 siano prevalenti e gli altri reati si basino su fatti identici.

              Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo Stato membro competente per gli altri reati è competente anche per i reati di cui all’articolo 12.

2.           La Procura europea e le procure nazionali si consultano per determinare l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1. Ove opportuno per agevolare la determinazione della competenza, Eurojust può essere associato a norma dell’articolo 57.

3.           In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto alla competenza di cui al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sull'attribuzione della competenza per l'esercizio dell’azione penale a livello nazionale decide la competenza accessoria.

4.           La determinazione della competenza a norma del presente articolo non è soggetta a riesame.

Articolo 14 Esercizio della competenza della Procura europea

La Procura europea esercita la sua competenza esclusiva a individuare e perseguire i reati di cui agli articoli 12 e 13 che siano stati commessi in tutto o in parte:

a)           sul territorio di uno o più Stati membri, oppure

b)           da un loro cittadino, da un membro del personale dell’Unione o da un membro delle istituzioni.

CAPO III REGOLE PROCEDURALI APPLICABILI ALLE INDAGINI, ALL'AZIONE PENALE E AL PROCEDIMENTO PENALE

Sezione 1 Svolgimento delle indagini

Articolo15 Fonti dell'indagine

1.           Tutte le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione informano immediatamente la Procura europea di qualsiasi condotta che possa costituire reato di sua competenza.

2.           Qualora i procuratori europei delegati vengano a conoscenza di una condotta che possa costituire reato di competenza della Procura europea, ne informano immediatamente il procuratore europeo.

3.           La Procura europea può raccogliere o ricevere da qualsiasi persona informazioni su una condotta che può costituire reato di sua competenza.

4.           Il procuratore europeo o i procuratori europei delegati registrano e verificano le informazioni portate a conoscenza della Procura europea. Se, a seguito della verifica, decidono di non avviare un’indagine, chiudono il caso e annotano i motivi nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ne informano l’autorità nazionale, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell’Unione, o, su sua richiesta e se opportuno, la persona che ha fornito le informazioni.

Articolo 16 Avvio dell'indagine

1.           Quando vi è fondato motivo di ritenere che sia stato commesso o si stia consumando un reato di competenza della Procura europea, il procuratore europeo o, per suo conto, un procuratore europeo delegato avvia l’indagine con decisione scritta.

2.           Quando l’indagine è avviata dal procuratore europeo, questi attribuisce il caso a un procuratore europeo delegato, salvo che voglia svolgere l’indagine di persona conformemente ai criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 5. Quando l’indagine è avviata da un procuratore europeo delegato, questi ne informa immediatamente il procuratore europeo. Ricevuta tale informazione, il procuratore europeo verifica che non sia già in corso un'indagine avviata per sua iniziativa o di un altro procuratore europeo delegato. Ai fini dell’efficacia dell'indagine, il procuratore europeo può attribuire il caso a un altro procuratore europeo delegato o decidere di farsene carico conformemente ai criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 5.

             

Articolo 17 Misure urgenti e rinvii

1.           Qualora un reato di competenza della Procura europea richieda un’azione immediata, le autorità nazionali dispongono le misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia dell'indagine e dell’azione penale. Senza indugio, rinviano poi il caso alla Procura europea. La Procura europea conferma, se possibile entro 48 ore dall’avvio della sua indagine, le misure disposte dalle autorità nazionali, anche qualora siano state disposte e eseguite in base a norme diverse da quelle del presente regolamento.

2.           In qualsiasi fase dell’indagine la Procura europea può, ove sussistano dubbi sulla sua competenza, consultare la procura nazionale per determinare l'autorità competente. In attesa di una decisione sulla competenza, la Procura europea dispone le misure urgenti necessarie per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale. Se è determinata la competenza dell’autorità nazionale, questa conferma entro 48 ore dall’avvio dell’indagine nazionale le misure urgenti disposte dalla Procura europea.

3.           Qualora un’indagine avviata dalla Procura europea riveli che la condotta oggetto d'indagine costituisce un reato che non è di sua competenza, la Procura europea rinvia senza indugio il caso alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali.

4.           Qualora un’indagine avviata dalle autorità nazionali riveli che la condotta costituisce reato di competenza della Procura europea, le autorità nazionali rinviano senza indugio il caso alla Procura europea. La Procura europea conferma, se possibile entro 48 ore dall’avvio della sua indagine, le misure disposte dalle autorità nazionali, anche qualora siano state disposte e eseguite in base a norme diverse da quelle del presente regolamento.

Articolo 18 Svolgimento dell'indagine

1.           Il procuratore europeo delegato designato conduce l’indagine per conto e su istruzione del procuratore europeo. Può disporre le misure investigative di persona o darne incarico alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro in cui ha sede. Tali autorità si attengono alle istruzioni del procuratore europeo delegato ed eseguono le misure investigative assegnate loro.

2.           Nei casi transfrontalieri, qualora le misure investigative vadano eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata l’indagine, il procuratore europeo delegato che l'ha avviata o il procuratore europeo delegato designato dal procuratore europeo agisce in stretta consultazione con il procuratore europeo delegato del luogo in cui va eseguita la misura investigativa. Quest'ultimo dispone le misure investigative di persona o ne dà incarico alle autorità nazionali competenti ad eseguirle.

3.           Nei casi transfrontalieri il procuratore europeo può associare all'indagine più procuratori europei delegati e costituire squadre investigative comuni. Può incaricare un qualsiasi procuratore europeo delegato di raccogliere informazioni pertinenti o disporre specifiche misure investigative per suo conto.

4.           Il procuratore europeo controlla le indagini condotte dai procuratori europei delegati e ne garantisce il coordinamento. Ove necessario dà loro istruzioni.

5.           Il procuratore europeo può riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato o condurre le indagini di persona se ciò risulta necessario ai fini dell’efficienza dell'indagine o dell'azione penale in funzione di uno o più dei seguenti criteri:

a)      la gravità del reato,

b)      circostanze specifiche connesse allo status del presunto autore del reato,

c)      circostanze specifiche connesse alla dimensione transfrontaliera dell’indagine,

d)      l'indisponibilità delle autorità investigative nazionali, oppure

e)      la richiesta delle autorità competenti dello Stato membro in questione.

6.           Quando a condurre l'indagine è direttamente il procuratore europeo, questi ne informa il procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui devono essere eseguite le misure investigative. Le misure investigative disposte dal procuratore europeo sono eseguite in collegamento con le autorità dello Stato membro del territorio interessato. Le misure coercitive sono eseguite dalle autorità nazionali competenti.

7.           Le indagini svolte sotto l’autorità della Procura europea sono protette dalle norme sul segreto professionale ai sensi del diritto dell’Unione applicabile. Le autorità che partecipano alle indagini della Procura europea sono inoltre tenute al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale applicabile.

Articolo 19 Revoca dei privilegi e delle immunità

1.           Quando le indagini della Procura europea riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto nazionale che ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, la Procura europea presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.

2.           Quando le indagini della Procura europea riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, la Procura europea presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell'Unione.

Sezione 2 Trattamento delle informazioni

Articolo 20 Accesso della Procura europea alle informazioni

Dal momento in cui registra un caso, la Procura europea può esigere qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche, o ha accesso a tali informazioni tramite i procuratori europei delegati.

Articolo 21 Raccolta delle informazioni

1.           Se necessario ai fini delle sue indagini, la Procura europea ottiene da Eurojust e da Europol, su richiesta, qualunque informazione pertinente a un reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.

2.           Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e le autorità degli Stati membri prestano assistenza alla Procura europea e le trasmettono le informazioni necessarie, su richiesta.

Articolo 22 Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1.           La Procura europea istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all’allegato e dati non personali.

2.           Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a)      prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b)      agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c)      agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.

3.           Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI[8].

4.           L’indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro delle attività della Procura europea e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2.

5.           Nello svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, la Procura europea può trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupa. La Procura europea ne consente l'accesso al responsabile della protezione dei dati di cui all’articolo 41. La Procura europea informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6.           Per il trattamento di dati personali connessi a un caso, la Procura europea non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 23 Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell’indice

1.           La Procura europea crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale le sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento o agli altri strumenti giuridici applicabili. La Procura europea è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2.           La Procura europea decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale a membri del suo personale, ove necessario per consentire a tale personale di svolgere i suoi compiti.

3.           La Procura europea decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell’indice. Salvo altrimenti deciso dal procuratore europeo, non sono inserite nell’indice le informazioni registrate e soggette a verifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 24 Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli

I procuratori europei delegati e il loro personale, nella misura in cui sono collegati al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:

a)           all’indice, purché tale accesso non sia stato espressamente negato;

b)           agli archivi di lavoro temporanei creati dalla Procura europea in relazione a indagini o azioni penali che si svolgono nel loro Stato membro;

c)           agli archivi di lavoro temporanei creati dalla Procura europea in relazione a indagini o azioni penali che si svolgono in un altro Stato membro nella misura in cui si riferiscono a indagini o azioni penali che si svolgono nel loro Stato membro.

Sezione 3 Misure investigative

Articolo 25 Potere della Procura europea di svolgere indagini

1.           Ai fini delle indagini e dell'azione penale promosse dalla Procura europea, il territorio degli Stati membri dell’Unione è considerato un unico spazio giuridico in cui la Procura europea può esercitare la sua competenza.

2.           Quando la Procura europea decide di esercitare la sua competenza per un reato commesso, in tutto o in parte, al di fuori del territorio degli Stati membri da un loro cittadino, da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni, chiede assistenza per ottenere la cooperazione del paese terzo interessato in virtù degli strumenti e delle procedure di cui all’articolo 59.

Articolo 26 Misure investigative

1.           Nell'esercizio della sua competenza la Procura europea ha il potere di chiedere o disporre le seguenti misure investigative:

a)      perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici;

b)      produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente e di dati informatici archiviati, inclusi i dati relativi al traffico e al conto bancario, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata;

c)      apposizione di sigilli a locali e mezzi di trasporto e congelamento di dati, in modo da preservarne l'integrità, evitare la perdita o la contaminazione di prove o garantire la possibilità di confisca;

d)      congelamento dei proventi o degli strumenti di reato, compreso il congelamento dei beni, se è previsto che il giudice competente ne disporrà la confisca e vi è motivo di ritenere che il proprietario, chi li possiede o ne ha il controllo si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;

e)      intercettazione delle telecomunicazioni di cui l’indagato è destinatario o mittente, comprese le e-mail, su tutte le connessioni di rete utilizzate;

f)       sorveglianza in tempo reale delle telecomunicazioni, con ordine di immediata trasmissione dei dati relativi al traffico delle telecomunicazioni al fine di localizzare l’indagato e individuare le persone con cui è stato in contatto in un determinato momento;

g)      monitoraggio delle operazioni finanziarie, con ordine a qualsiasi ente finanziario o creditizio di informare in tempo reale la Procura europea delle operazioni finanziarie su un conto specifico intestato all'indagato o da questi controllato o su altri conti che si presume ragionevolmente siano utilizzati in connessione con il reato;

h)      congelamento delle operazioni finanziarie future, con ordine a qualsiasi ente finanziario o creditizio di astenersi dall'effettuare transazioni finanziarie su un conto o conti specifici intestati all'indagato o da questi controllati;

i)       sorveglianza in luoghi non aperti al pubblico, con ordine di procedere a video e audio sorveglianza nascosta di luoghi non aperti al pubblico, esclusa la video sorveglianza di abitazioni private, e registrazione dei risultati;

j)       svolgimento di operazioni di infiltrazione, con ordine di agire sotto copertura o sotto falsa identità;

k)      convocazione di indagati e testimoni, quando vi è fondato motivo di ritenere che possano fornire informazioni utili alle indagini;

l)       misure di identificazione, con ordine di fotografare e filmare persone e rilevare elementi biometrici;

m)     sequestro di oggetti a fini probatori;

n)      accesso a locali e prelevamento di campioni di beni;

o)      ispezione di mezzi di trasporto, quando vi è fondato motivo di ritenere che trasportino beni connessi all’indagine;

p)      misure per rintracciare e controllare gli spostamenti di una persona;

q)      tracciamento e rintracciamento di oggetti mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci e le operazioni finanziarie controllate;

r)       sorveglianza mirata in luoghi pubblici dell'indagato e di terzi;

s)       accesso a registri pubblici nazionali o europei e a registri tenuti da soggetti privati nell'interesse pubblico;

t)       interrogatorio di indagati e testimoni;

u)      nomina di esperti, d’ufficio o su istanza dell’indagato, ove siano necessarie conoscenze specializzate.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui al paragrafo 1 possano essere usate nelle indagini e nelle azioni penali della Procura europea. Tali misure sono soggette alle condizioni di cui al presente articolo e fissate dal diritto nazionale. La Procura europea può disporre o chiedere misure investigative diverse da quelle del paragrafo 1 solo se sono contemplate nel diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite.

3.           Le singole misure investigative di cui al paragrafo 1 non possono essere disposte in assenza di fondati motivi e se lo stesso obiettivo è conseguibile con mezzi meno intrusivi.

4.           Gli Stati membri provvedono affinché le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano soggette all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente dello Stato membro in cui devono essere eseguite.

5.           Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere da k) a u), sono soggette a autorizzazione giudiziaria se così dispone il diritto nazionale dello Stato membro in devono essere eseguite.

6.           Se sussistono le condizioni di cui al presente articolo e quelle applicabili ai sensi del diritto nazionale per autorizzare la misura richiesta, l’autorizzazione è concessa entro 48 ore con decisione scritta e motivata dell’autorità giudiziaria competente.

7.           La Procura europea può chiedere all’autorità giudiziaria competente di disporre l’arresto o la detenzione preventiva dell'indagato in conformità del diritto nazionale.

Sezione 4 Chiusura delle indagini e poteri relativi all'esercizio dell'azione penale

Articolo 27 Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

1.           Il procuratore europeo e i procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali in ordine all'esercizio dell'azione penale e al rinvio a giudizio, in particolare il potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili.

2.           Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato competente presenta al procuratore europeo, per esame, una sintesi del caso e una bozza dell'imputazione, unitamente all’elenco delle prove. Se non dà istruzione di archiviare il caso ai sensi dell’articolo 28, il procuratore europeo incarica il procuratore europeo delegato di formulare l'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente, oppure chiede ulteriori indagini. Il procuratore europeo può anche esercitare l'azione penale di persona dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente.

3.           L’imputazione formulata all'organo giurisdizionale nazionale competente contiene un elenco delle prove da addurre in giudizio.

4.           Il procuratore europeo sceglie la giurisdizione in stretta consultazione con il procuratore europeo delegato che presenta il caso e in considerazione della corretta amministrazione della giustizia, e determina l'organo giurisdizionale competente alla luce dei seguenti criteri:

a)      il luogo in cui è stato commesso il reato o, nel caso di più reati, la maggioranza dei reati;

b)      il luogo in cui l’imputato ha la residenza abituale;

c)      il luogo in cui è ubicata la prova;

d)      il luogo in cui le vittime dirette hanno la residenza abituale.

5.           Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell’Unione interessate.

Articolo 28 Archiviazione del caso

1.           Il procuratore europeo archivia il caso se l’esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi:

a)      morte dell'indagato;

b)      la condotta oggetto di indagine non costituisce reato;

c)      amnistia o immunità concessa all’indagato;

d)      scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;

e)      l'indagato è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità dell’articolo 29.

2.           Il procuratore europeo può archiviare il caso per uno dei seguenti motivi:

a)      il reato è un reato minore ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva 2013/xx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale;

b)      mancanza di prove pertinenti.

3.           La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all’OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo o monitoraggio.

4.           La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l’indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite.

Articolo 29

Compromesso

1.           Quando il caso non deve essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all’indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l’indagato versa l’importo forfettario all’Unione.

2.           La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso.

3.           Quando il compromesso è accettato e l’indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione interessate.

4.           L'archiviazione di cui al paragrafo 3 non è soggetta a controllo giurisdizionale.

Sezione 5 AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE

Articolo 30 Ammissibilità delle prove

1.           Ove l'organo giurisdizionale di merito ritenga che l'ammissione delle prove presentate dalla Procura europea non pregiudica l’imparzialità del giudice né i diritti della difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ammette tali prove al processo senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga, anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove.

2.           L'ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura europea non pregiudica la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente.

Sezione 6 Confisca

Articolo 31 Disposizione dei beni confiscati

Ove, su richiesta della Procura europea, l'organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza della Procura europea o i relativi proventi, il valore monetario di tali beni o proventi è trasferito al bilancio dell’Unione nella misura necessaria a risarcire il danno causato all’Unione.

CAPO IV GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 32 Portata dei diritti degli indagati, degli imputati e altre persone coinvolte

1.           Le attività della Procura europea si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.           Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento della Procura europea gode almeno dei seguenti diritti processuali, quali stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale dello Stato membro:

(a) il diritto all’interpretazione e alla traduzione, di cui alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(b) il diritto all’informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, di cui alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(c) il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, di cui alla [direttiva 2013/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xxxx 2013, relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto];

(d) il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza;

(e) il diritto al patrocinio a spese dello Stato;

(f) il diritto di presentare prove e di chiedere la nomina di esperti e l’audizione di testimoni.

3.           L'indagato e l'imputato godono dei diritti di cui al paragrafo 2 dal momento in cui sono sospettati di aver commesso un reato. Una volta che l'organo giurisdizionale nazionale competente ha preso atto dell'imputazione, i diritti processuali dell'imputato si basano sui regimi nazionali applicabili.

4.           I diritti di cui al paragrafo 2 si applicano anche a qualsiasi persona, diversa dall’indagato o dall’imputato, che è ascoltata dalla Procura europea qualora, nel corso di un’audizione, un interrogatorio o un’udienza, essa si ritrovi indagata per aver commesso un reato.

5.           Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento della Procura europea godono di tutti i diritti processuali previsti dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 33 Diritto al silenzio e diritto alla presunzione di innocenza

1.           Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento della Procura europea gode, conformemente al diritto nazionale, del diritto di non rispondere alle domande poste in relazione ai reati che si sospetta abbia commesso ed è informato del fatto che non è obbligato a testimoniare contro di sé.

2.           L’indagato e l’imputato sono considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata conformemente al diritto nazionale.

Articolo 34 Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Chiunque sia indagato o imputato per un reato di competenza della Procura europea e non disponga di risorse sufficienti, gode, conformemente al diritto nazionale, del diritto di ricevere l'assistenza giuridica gratuita o parzialmente gratuita delle autorità nazionali.

Articolo 35 Diritti relativi alle prove

1.            L’indagato e l’imputato godono, conformemente al diritto nazionale, del diritto di presentare prove che la Procura europea è tenuta a prendere in considerazione.

2.            L’indagato e l’imputato godono, conformemente al diritto nazionale, del diritto di chiedere alla Procura europea di raccogliere qualunque prova utile alle indagini, comprese la nomina di esperti e l’audizione di testimoni.

CAPO V CONTROLLO GIURISDIZIONALE

Articolo 36 Controllo giurisdizionale

1.           Quando adotta atti procedurali nell’esercizio delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale.

2.           Le disposizioni del diritto nazionale applicabili in virtù del presente regolamento non sono considerate disposizioni del diritto dell’Unione ai fini dell’articolo 267 del trattato.

CAPO VI PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 37 Trattamento dei dati personali

1.           La Procura europea può trattare con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente regolamento soltanto i dati personali di cui all’allegato, punto 1, riguardanti persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di sua competenza o di avervi partecipato, o che sono state condannate per siffatto reato, per le seguenti finalità:

– svolgimento delle indagini penali e dell'azione penale ai sensi del presente regolamento;

– scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e altri organismi dell’Unione ai sensi del presente regolamento;

– cooperazione con paesi terzi ai sensi del presente regolamento.

2.           La Procura europea può trattare soltanto i dati personali di cui all’allegato, punto 2, riguardanti persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un’indagine o azione penale riguardante una o più fattispecie di reato di sua competenza, oppure persone di età inferiore a 18 anni. Il trattamento di tali dati personali può aver luogo solo se strettamente necessario per le finalità di cui al paragrafo 1.

3.           In casi eccezionali la Procura europea può anche trattare, per un periodo limitato che non può superare il tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati, dati personali diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le circostanze di un reato, se sono di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito di indagini in corso condotte dalla Procura europea e se il loro trattamento è strettamente necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, purché il trattamento di tali dati specifici sia conforme al presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 41 ne è immediatamente informato.

4.           La Procura europea può trattare, mediante procedimenti automatizzati o meno, dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure dati relativi alla salute o alla vita sessuale, soltanto se strettamente necessario per le sue indagini nazionali e se tali dati integrano altri dati personali già trattati dalla Procura europea. Il responsabile della protezione dei dati ne è immediatamente informato. Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa dal procuratore europeo.

5.           Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Procura europea nell’ambito delle sue attività si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali operativi.

Articolo 38 Termini per la conservazione dei dati personali

1.           I dati personali trattati dalla Procura europea non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti:

a)      la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;

b)      la data in cui la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva;

c)      tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dall'azione penale;

d)      la data in cui la Procura europea constata che non è più necessario il proseguimento delle indagini o dell'azione penale.

2.           Il rispetto dei termini per la conservazione previsti al paragrafo 1 è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento. Se i dati delle persone di cui all’allegato sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.

3.           Qualora sia scaduto uno dei termini di cui al paragrafo 1, la Procura europea verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter assolvere i suoi compiti, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.

4.           Quando, in conformità del paragrafo 3, i dati sono conservati oltre le date di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati verifica ogni tre anni la necessità di conservarli.

5.           Qualora un fascicolo contenga dati non automatizzati e non strutturati e sia scaduto il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo, ciascun elemento del fascicolo e le eventuali copie sono distrutte.

Articolo 39 Registrazione e documentazione

1.           Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, la Procura europea provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la cancellazione di dati personali usati a fini operativi. I registri o la documentazione sono cancellati dopo 18 mesi, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso.

2.           I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.

Articolo 40 Accesso autorizzato ai dati personali

Possono avere accesso ai dati personali trattati dalla Procura europea a fini operativi, nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente regolamento, soltanto il procuratore europeo, i procuratori europei delegati e il loro personale autorizzato.

Articolo 41 Responsabile della protezione dei dati

1.           Il procuratore europeo nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.           Nell’adempiere agli obblighi di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001, il responsabile della protezione dei dati:

a)      garantisce che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento dei dati personali;

b)      coopera con il personale della Procura europea preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

c)      redige una relazione annuale e la trasmette al procuratore europeo e al garante europeo della protezione dei dati.

3.           Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati dalla Procura europea e a tutti i locali della Procura europea.

4.           I membri del personale della Procura europea che assistono il responsabile della protezione dei dati nell’esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso la Procura europea e ai locali della Procura europea nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

5.           Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 o del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della protezione dei dati ne informa il procuratore europeo chiedendogli di porre rimedio all’inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore europeo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

6.           Il procuratore europeo adotta le norme d'attuazione di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 42 Modalità per l’esercizio del diritto di accesso

1.           L'interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare l’articolo 13.

2.           Quando il diritto di accesso è limitato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, la Procura europea ne informa per iscritto l’interessato conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Le informazioni sulle motivazioni principali della limitazione possono essere omesse qualora la loro comunicazione privi di effetto la limitazione. L’interessato è informato almeno del fatto che il garante europeo della protezione dei dati ha effettuato tutte le verifiche necessarie.

3.           La Procura europea documenta i motivi per cui ha omesso di comunicare le motivazioni principali su cui si basa la limitazione di cui al paragrafo 2.

4.           Quando, in applicazione degli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati verifica la liceità del trattamento presso la Procura europea, quanto meno informa l’interessato di aver effettuato tutte le verifiche necessarie.

Articolo 43 Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento

1.           Se i dati personali trattati dalla Procura europea devono essere rettificati, cancellati o sottoposti a limitazione di trattamento a norma dell'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Procura europea provvede alla loro rettifica, cancellazione o alla limitazione del loro trattamento.

2.           Nei casi di cui all'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001, tutti i destinatari dei dati sono informati senza indugio in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 45/2001. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.

3.           Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, la Procura europea informa per iscritto l’interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o sottoposti a limitazione di trattamento.

4.           La Procura europea informa per iscritto l’interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 44 Responsabilità in materia di protezione dei dati

1.           La Procura europea tratta i dati personali in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.

2.           La responsabilità del rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento incombe alla Procura europea. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati personali incombe, per i dati personali forniti alla Procura europea, al fornitore e, per i dati personali forniti dalla Procura europea a Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, alla Procura europea.

3.           Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, la Procura europea è responsabile di tutti i dati da essa trattati.

Articolo 45 Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1.           Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali della Procura europea per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2.           Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti, assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.           Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono ai fini di cui al presente articolo a seconda delle necessità. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Articolo 46 Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1.           Se il reclamo presentato dall'interessato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 riguarda una decisione di cui all’articolo 43, il garante europeo della protezione dei dati consulta l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente.

2.           Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti alla Procura europea da organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti private, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che la Procura europea abbia effettuato le opportune verifiche.

Articolo 47 Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1.           La Procura europea è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati conformemente all'articolo 340 del trattato.

2.           Le denunce nei confronti della Procura europea nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del trattato.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Sezione 1 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48 Attori finanziari

1.           Il procuratore europeo è competente a decidere sulle questioni finanziarie e di bilancio.

2.           Il sostituto designato dal procuratore europeo a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, è responsabile dell’esecuzione del bilancio della Procura europea in veste di ordinatore.

Articolo 49 Bilancio

1.           Tutte le entrate e le spese della Procura europea sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio della Procura europea.

2.           Le entrate e le spese iscritte nel bilancio della Procura europea devono essere in pareggio.

3.           Fatte salve altre risorse, le entrate della Procura europea comprendono:

a)      un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione europea;

b)      i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dalla Procura europea.

4.           Le spese della Procura europea comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5.           Quando i procuratori europei delegati agiscono nell’ambito dei compiti della Procura europea, le spese pertinenti per tali attività sono considerate spese operative.

Articolo 50 Stesura del bilancio

1.           Ogni anno il sostituto del procuratore europeo di cui all'articolo 48 predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea per l’esercizio finanziario successivo. Sulla base di tale progetto, il procuratore europeo prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese della Procura europea per l’esercizio finanziario successivo.

2.           Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese della Procura europea è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo il procuratore europeo invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell’organico.

3.           La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l’autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

4.           Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

5.           L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato alla Procura europea.

6.           L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico della Procura europea.

7.           Il procuratore europeo adotta il bilancio della Procura europea. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

8.           Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio, la Procura europea informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio in conformità delle disposizioni dell’articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

9.           Salvo in casi di forza maggiore, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, in conformità dell’articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo. Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane. Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, la Procura europea ritira la proposta e può presentarne una nuova.

10.         La Procura europea può finanziare un progetto di acquisto immobiliare mediante un prestito previa approvazione dell’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 51 Esecuzione del bilancio

1.           Il sostituto del procuratore europeo di cui all'articolo 48 agisce in qualità di ordinatore della Procura europea ed esegue il bilancio della Procura europea, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.

2.           Il sostituto del procuratore europeo di cui all’articolo 48 trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni rilevanti in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 52 Rendicontazione e discarico

1.           Il contabile di Eurojust funge da contabile della Procura europea ai fini dell’esecuzione del bilancio di quest'ultima. Sono prese le disposizioni necessarie per evitare eventuali conflitti di interesse.

2.           Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Procura europea comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

3.           Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, la Procura europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

4.           Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori della Procura europea consolidati con i conti della Commissione.

5.           Ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1º giugno che segue l’esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori della Procura europea.

6.           Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori della Procura europea ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile della Procura europea stabilisce i conti definitivi della Procura europea sotto la sua responsabilità.

7.           Entro il 1º luglio che segue l’esercizio chiuso, il contabile della Procura europea trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.           I conti definitivi della Procura europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre che segue l’esercizio chiuso.

9            Il sostituto del procuratore europeo di cui all’articolo 48 invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l’esercizio chiuso. Le risposte della Procura europea sono inviate contestualmente alla Commissione.

10.         Il sostituto del procuratore europeo di cui all’articolo 48 presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

11.         Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al sostituto del procuratore europeo di cui all’articolo 48, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 53 Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili alla Procura europea sono adottate dal procuratore europeo in conformità del [regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee], previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002] solo per esigenze specifiche di funzionamento della Procura europea e previo accordo della Commissione.

Sezione 2 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 54 Disposizioni generali

1.           Salvo altrimenti stabilito nella presente sezione, al procuratore europeo, ai sostituti e al personale della Procura europea si applicano lo statuto dei funzionari[9], il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.           In relazione al personale della Procura europea, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal procuratore europeo.

3.           Il procuratore europeo adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il procuratore europeo adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell’ambito del documento di programmazione.

4.           Alla Procura europea e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

5.           I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti. Le autorità nazionali competenti agevolano l’esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera e sul loro status nei sistemi giudiziari nazionali. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali.

Articolo 55 Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.           La Procura europea può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla medesima. Nell’esercizio dei compiti relativi alle funzioni della Procura europea gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all’autorità del procuratore europeo.

2.           Il procuratore europeo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso la Procura europea e le ulteriori disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

CAPO VIII RELAZIONI CON I PARTNER

Sezione 1 DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 56 Disposizioni comuni

1.           Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi e le agenzie dell’Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e l’organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2.           Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può, ai sensi dell'articolo 61, scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.

3.           Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 3, la Procura europea può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e trattarli, conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.           La Procura europea trasferisce i dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e a Interpol solo se necessario per prevenire e combattere i reati di sua competenza e conformemente al presente regolamento.

5.           Sono vietati i trasferimenti successivi a terzi di dati personali pervenuti alla Procura europea da Stati membri, organismi o agenzie dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o da Interpol, salvo esplicito consenso della Procura europea alla luce delle circostanze del caso, per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.

SEZIONE 2 RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 57 Relazioni con Eurojust

1.           La Procura europea instaura e mantiene relazioni privilegiate con Eurojust, basate su una stretta cooperazione e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato in appresso.

2.           Sul fronte operativo, la Procura europea può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri o complessi:

a)      condividendo informazioni, anche personali, riguardanti le indagini, in particolare qualora rivelino elementi che possono esulare dalla competenza materiale o territoriale della Procura europea;

b)      chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi membri nazionali competenti di partecipare al coordinamento di specifici atti di indagine riguardanti specifici aspetti che possono esulare dalla competenza materiale o territoriale della Procura europea;

c)      chiedendo a Eurojust di agevolare l’accordo tra la Procura europea e lo Stato o gli Stati membri interessati in materia di competenza accessoria a norma dell’articolo 13, fatta salva l'eventuale decisione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, competente a decidere al riguardo;

d)      chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi membri nazionali competenti di usare dei poteri conferiti loro dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in relazione a specifici atti di indagine che possono esulare dalla competenza materiale o territoriale della Procura europea;

e)      condividendo con Eurojust o con il suo o i suoi membri nazionali competenti informazioni sulle decisioni di cui agli articoli 27, 28 e 29, prima che queste siano presentate al procuratore europeo, in caso di ripercussioni sulle competenze di Eurojust e ove opportuno vista la precedente partecipazione di Eurojust al caso;

f)       chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi membri nazionali competenti di prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati che sono membri di Eurojust ma che non partecipano all’istituzione della Procura europea, o nei paesi terzi.

3.           La Procura europea ha accesso a un meccanismo di controllo incrociato automatico dei dati inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust. Nel caso in cui i dati siano stati trasmessi da un terzo, Eurojust informa della concordanza solo il terzo, previo consenso della Procura europea.

4.           La cooperazione instaurata a norma del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti. Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra nel mandato dell’organismo che riceve i dati e previa autorizzazione dell’organismo che li ha forniti.

5.           La Procura europea designa i membri del personale autorizzati ad accedere ai risultati del meccanismo di controllo incrociato e ne informa Eurojust.

6.           La Procura europea si avvale del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. Le modalità sono regolate da un accordo. Eurojust fornisce alla Procura europea i seguenti servizi:

a)      il sostegno tecnico per la preparazione del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e del piano di gestione;

b)      il sostegno tecnico per l'assunzione del personale e la gestione delle carriere;

c)      i servizi di sicurezza;

d)      i servizi di tecnologia dell'informazione;

e)      i servizi di gestione finanziaria, contabilità e audit;

f)       qualunque altro servizio di interesse comune.

Articolo 58 Relazioni con le istituzioni, le agenzie e altri organismi dell’Unione

1.           La Procura europea sviluppa relazioni privilegiate con Europol.

2.           La cooperazione instaurata a norma del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti. Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra nel mandato dell’organismo che riceve i dati e previa autorizzazione dell’organismo che li ha forniti.

3.           La Procura europea coopera con la Commissione, compreso l’OLAF, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 325, paragrafo 3, del trattato. A tal fine concludono un accordo che fissa le modalità di cooperazione.

4.           La Procura europea instaura e mantiene relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione.

Articolo 59 Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1.           La Procura europea può stipulare accordi di lavoro con le entità di cui all'articolo 56, paragrafo 1. Detti accordi di lavoro possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso la Procura europea.

2.           La Procura europea può designare, di concerto con le autorità competenti, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione.

3.           In virtù dell’articolo 218 del trattato, la Commissione europea può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi riguardanti la cooperazione tra la Procura europea e le autorità competenti di tali paesi terzi in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione nei casi di competenza della Procura europea.

4.           Per quanto riguarda i reati rientranti nella competenza materiale della Procura europea, gli Stati membri riconoscono nella Procura europea l'autorità competente ad attuare gli accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione, oppure, se necessario, modificano tali accordi internazionali affinché la Procura europea possa esercitare le sue funzioni in virtù di questi ultimi dacché avrà assunto i suoi compiti conformemente all’articolo 75, paragrafo 2.

SEZIONE 3 TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 60 Trasferimento di dati personali agli organismi e alle agenzie dell’Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi del presente regolamento, la Procura europea può trasferire direttamente i dati personali agli organismi e alle agenzie dell’Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell’organismo o dell'agenzia dell’Unione destinatario.

Articolo 61 Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

1.           Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo, un’organizzazione internazionale o a Interpol sulla base di:

a)      una decisione della Commissione adottata ai sensi [degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] che sancisce che il paese terzo o l’organizzazione internazionale, o un settore di trattamento all’interno del paese terzo o dell’organizzazione internazionale, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza), oppure

b)      un accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

La Procura europea può concludere accordi di lavoro per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.

2.           In deroga al paragrafo 1, la Procura europea può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se:

a)      il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali dell’Unione, inclusi i suoi interessi finanziari, nell’ambito degli obiettivi della Procura europea;

b)      il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;

c)      il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

d)      il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo.

3.           Inoltre il procuratore europeo, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell’esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.

4.           Il garante europeo della protezione dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 3.

5.           La Procura europea può trasferire dati personali amministrativi conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 Status giuridico e condizioni operative

1.           In ciascuno degli Stati membri, la Procura europea ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2.           Le necessarie disposizioni relative all’insediamento della Procura europea nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale paese al procuratore europeo, ai suoi sostituti, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso tra la Procura europea e lo Stato membro ospitante entro [2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento].

3.           Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento della Procura europea, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 63 Regime linguistico

1.           Ali atti di cui agli articoli 7 e 72 si applica il regolamento n. 1 del Consiglio[10].

2.           I servizi di traduzione necessari per il funzionamento della Procura europea sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 64 Riservatezza

1.           Il procuratore europeo, i sostituti e il personale, i procuratori europei delegati e il personale nazionale hanno l’obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

2.           L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con la Procura europea.

3.           L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.           L’obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute dalla Procura europea, a meno che tali informazioni siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

5.           I membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati hanno l’obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 65 Trasparenza

1.           Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi della Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.           Il procuratore europeo adotta, entro sei mesi dalla data del suo insediamento, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.           Le decisioni adottate dalla Procura europea ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 66 OLAF e Corte dei conti europea

1.           Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], la Procura europea, entro sei mesi da quando diventa operativa, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale della Procura europea utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.

2.           La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione dalla Procura europea.

3.           L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[12], per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a spese finanziate dalla Procura europea.

4.           Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione della Procura europea contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 67 Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate

La Procura europea applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[13]. Tali norme contengono, tra l’altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione di tali informazioni.

Articolo 68 Indagini amministrative

Le attività amministrative della Procura europea sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell’articolo 228 del trattato.

Articolo 69 Regime generale di responsabilità

1.           La responsabilità contrattuale della Procura europea è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2.           La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenute in un contratto concluso dalla Procura europea.

3.           In materia di responsabilità extracontrattuale, la Procura europea risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell’articolo 47, i danni causati dal procuratore europeo o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.

4.           Il paragrafo 3 si applica anche ai danni per colpa di un procuratore europeo delegato nell’esercizio delle sue funzioni.

5.           La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

6.           Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità della Procura europea di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001[14]

7.           La responsabilità individuale del personale della Procura europea nei confronti della Procura europea è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 70 Relazioni

1.           La Procura europea pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali. Essa trasmette tale relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nonché al Consiglio e alla Commissione.

2.           Una volta all’anno il procuratore europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio per rendere conto delle attività generali della Procura europea, tenendo conto dell’obbligo del segreto e della riservatezza. Su richiesta, compare inoltre dinanzi alla Commissione.

3.           I parlamenti nazionali possono invitare il procuratore europeo o i procuratori europei delegati a partecipare a uno scambio di opinioni sulle attività generali della Procura europea.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 Disposizioni transitorie

1.           Prima di esercitare i suoi compiti, il procuratore europeo prende tutte le misure necessarie per costituire la Procura europea.

2.           Fatto salvo l’articolo 9, la prima nomina di due sostituti del procuratore europeo, scelti a sorte, è effettuata per un periodo di sei anni.

3.           Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze fino alla data in cui la Procura europea è costituita e assume i suoi compiti in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2. La Procura europea esercita le sue funzioni per i reati di sua competenza commessi dopo tale data. La Procura europea può altresì esercitare le sue funzioni per i reati di sua competenza commessi prima di tale data se nessuna autorità nazionale competente ha avviato le indagini o l’azione penale.

Articolo 72 Norme amministrative e documenti di programmazione

Il procuratore europeo:

a)           adotta ogni anno il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale della Procura europea;

b)           adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

c)           adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai procuratori europei delegati;

d)           adotta le norme che regolano lo status, i criteri di rendimento, i diritti e gli obblighi dei sostituti e dei procuratori europei delegati, nonché la rotazione dei procuratori europei delegati al fine dell’applicazione dell’articolo 7;

e)           adotta le norme relative ai compromessi di cui all’articolo 29 e al calcolo degli importi delle pene pecuniarie;

f)            adotta le norme sulle modalità di riscontro alle persone o entità che hanno fornito informazioni alla Procura europea;

g)           adottare norme dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle sue attività;

h)           adotta le norme di attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 73 Comunicazioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 26, paragrafo 4. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica, sono notificate contemporaneamente al procuratore europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 74 Clausola di revisione

1.           Entro [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’attuazione del presente regolamento, eventualmente accompagnata da proposte legislative. La relazione contiene le conclusioni sulla fattibilità e sull’opportunità di estendere le attribuzioni della Procura europea ad altri reati, conformemente all’articolo 86, paragrafo 4, del trattato.

2.           La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che siano necessarie norme più dettagliate per la costituzione della Procura europea, per le sue funzioni o la procedura applicabile alle sue attività, la. Essa può raccomandare al Consiglio europeo di estendere le attribuzioni della Procura europea, conformemente all’articolo 86, paragrafo 4, del trattato.

Articolo 75 Entrata in vigore

1.           Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.           La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore europeo una volta costituita la Procura europea. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

Allegato

Categorie di dati personali

1.           a)       cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

b)      data e luogo di nascita;

c)      cittadinanza;

d)      sesso;

e)      luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f)       codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;

g)      informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;

h)      conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;

i)       descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;

j)       fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;

k)      informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;

l)       numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione, nonché dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente;

m)     dati relativi all’immatricolazione dei veicoli;

n)      profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali;

2.           a)       cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

b)      data e luogo di nascita;

c)      cittadinanza;

d)      sesso;

e)      luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f)       descrizione e natura dei fatti che riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

Settore: Giustizia

Attività: titolo 33

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell’Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 2: Migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e pertanto contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia

(parte dell'obiettivo generale 2: Rafforzare la fiducia nello spazio giudiziario europeo)

Attività ABM/ABB interessate

33 03: Giustizia in materia penale e civile

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L’istituzione della Procura europea dovrebbe rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, incrementando il numero delle azioni penali intentate contro gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e quindi delle condanne e del recupero dei fondi ottenuti illegalmente, con un conseguente potenziamento dell'effetto dissuasivo. Inoltre, l'indipendenza della Procura europea garantirà che le indagini e le azioni penali siano svolte senza influenza diretta delle autorità nazionali.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Aumento del numero e della percentuale di indagini e azioni penali andate a buon fine.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

Premesso che l’obbligo di tutelare il bilancio dell’Unione incombe tanto all’Unione quanto agli Stati membri, di fatto l’Unione ha un controllo ridotto sulle spese degli Stati membri e praticamente nessun potere di intervento in caso di distrazione a fini illeciti dei fondi dell’UE. La stragrande maggioranza del bilancio dell’Unione è gestita dalle autorità nazionali (che ad esempio aggiudicano gli appalti pubblici o concedono le sovvenzioni finanziate dal bilancio UE) e le indagini e azioni penali per i reati a danno del bilancio dell’Unione sono di competenza degli Stati membri. Le indagini penali su frodi e altri reati a danno del bilancio dell’UE sono spesso ostacolate dalle divergenze normative nazionali e dalla disomogeneità degli sforzi di contrasto degli Stati membri. Le autorità di contrasto, i pubblici ministeri e i giudici degli Stati membri decidono se ed eventualmente come intervenire a tutela del bilancio dell'Unione in base alle priorità della politica penale nazionale e in conformità delle competenze e norme procedurali penali nazionali. Di conseguenza, il livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. Il fatto che il tasso delle azioni penali condotte a buon fine contro i reati a danno del bilancio dell’UE diverga considerevolmente all'interno dell'Unione (oscillando tra il 19% e il 91%[15]) denota una lacuna nell’attuale meccanismo di tutela e richiede misure correttive.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il valore aggiunto della Procura europea risiede principalmente nell'aumento del numero di azioni penali contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Con l'istituzione della Procura europea migliorerà l’uso delle risorse e dello scambio di informazioni necessarie per condurre con successo le indagini e l'azione penale, il che a sua volta rafforzerà l'azione generale di contrasto contro tali reati e aumenterà l’effetto preventivo (dissuasivo) che scoraggerà i potenziali criminali. La Procura europea potrà mettere in comune le risorse investigative e giudiziarie necessarie per un determinato caso, migliorando così l’efficienza dell’attività di contrasto a livello europeo e nazionale.

La Procura europea dirigerà le indagini e le azioni penali negli Stati membri, ne garantirà l'efficace coordinamento e sormonterà le difficoltà legate alla diversità degli ordinamenti giuridici applicabili. Il sistema attuale, in cui solo gli Stati membri, assistiti da Eurojust e Europol, sono competenti per svolgere le indagini e azioni penali, non è abbastanza efficiente per contrastare il numero elevato di reati e il danno che ne consegue.

Fare in modo che le limitate risorse finanziarie dell’Unione siano usate nell'interesse superiore del cittadino europeo e siano tutelate meglio contro la frode è indispensabile anche per garantire la legittimità delle spese e la fiducia dei cittadini nell’Unione.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

A livello nazionale spesso tra le autorità responsabili del monitoraggio e del controllo, quelle preposte alle indagini amministrative e le autorità di contrasto vi è un insufficiente scambio di informazioni sui presunti reati riguardanti finanziamenti europei. Ciò è in parte dovuto alle carenze del quadro procedurale descritte sopra, che impediscono alle autorità giudiziarie, amministrative, doganali e fiscali degli Stati membri di svolgere indagini multidisciplinari efficienti. Gli organismi che gestiscono e controllano l’erogazione dei fondi dell'UE talvolta si concentrano solo sul recupero del denaro mediante procedure civili e amministrative, persino in presenza di fondati sospetti di reato. Ne può quindi conseguire che l'azione penale - e con essa l'effetto dissuasivo e la prevenzione generale - sia trascurata.

Le indagini e l'azione penale contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non sono efficaci anche perché le autorità giudiziarie e di polizia non sempre trasmettono le informazioni sui reati ai loro omologhi degli altri Stati membri o a Eurojust ed Europol.

Per di più, le forme tradizionali di cooperazione internazionale (richieste di assistenza giudiziaria e squadre investigative comuni) spesso non funzionano sufficientemente bene da consentire un efficace svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tali reati, nonostante gli sforzi di organismi europei come Eurojust ed Europol. Le risposte alle richieste di assistenza giudiziaria sono troppo lente e le autorità giudiziarie hanno difficoltà pratiche a contattare e collaborare con i colleghi all’estero per motivi linguistici e a causa delle differenze tra gli ordinamenti giuridici. In alcuni Stati, la lentezza e l'inefficacia della cooperazione internazionale hanno reso impossibile la prosecuzione di molti casi per decadenza dei termini. A ciò si aggiunga la particolare complessità dei casi riguardanti gli interessi finanziari dell’Unione.

Per quanto riguarda la cooperazione a livello dell’Unione, sono state segnalate esperienze eterogenee in materia di cooperazione con Eurojust ed Europol e tra gli Stati membri e l’OLAF. Eurojust ed Europol non sempre ricevono le informazioni di cui hanno bisogno per poter assistere gli Stati membri. L’OLAF sostiene gli Stati membri prestando l'assistenza tecnica e operativa di cui all’articolo 7 del secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Le sue indagini però sono soggette a condizioni specifiche, segnatamente per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali, compreso il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Per questo motivo la cooperazione con l’OLAF è stata talvolta criticata, in particolare per i tempi lunghi di cui l’OLAF può avere bisogno per condividere le informazioni con i pubblici ministeri nazionali. Alcuni Stati membri, inoltre, limitano la cooperazione con organismi non giudiziari come l’OLAF, in applicazione delle norme sul segreto giudiziario.

Dalle statistiche annuali dell’OLAF risulta che i casi trasferiti alle autorità giudiziarie e di polizia nazionali non sono oggetto di azioni penali della stessa efficacia ed efficienza nei vari Stati membri. Nella sua undicesima relazione operativa, l’OLAF ha analizzato il seguito giudiziario dato dagli Stati membri su 12 anni ed è giunto alla conclusione che la capacità degli Stati membri di concludere le indagini e le azioni penali relative a reati a danno del bilancio dell’UE con condanne ed entro un termine ragionevole varia notevolmente. Il fatto che il tasso medio dell'azione penale è inferiore al 50% dimostra che vi sono serie difficoltà nel raggiungere l'efficacia globale delle indagini e dell'azione penale in tutti gli Stati membri.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Proposta di direttiva per la lotta antifrode

Gli attuali strumenti dell’Unione a tutela dei suoi interessi finanziari comprendono le indagini amministrative, i controlli e gli audit, nonché l’azione legislativa, inclusa la proposta della Commissione di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ma non affrontano le lacune riscontrate in merito all'indagine e al perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

Eurojust

Eurojust può solo coordinare e promuovere indagini e azioni penali e prestare sostegno nello scambio di informazioni. Se uno Stato membro rifiuta di indagare o perseguire un caso, Eurojust non può obbligarlo in tal senso. I membri nazionali di Eurojust spesso non hanno i poteri necessari per garantire che venga dato un seguito efficace negli Stati membri e in genere si astengono anche dall’usare i poteri conferiti loro dal diritto nazionale: la maggior parte delle decisioni su tali tipi di questioni è presa tramite consenso.

La proposta relativa all’istituzione della Procura europea è accompagnata da una proposta di riforma di Eurojust, che allinea tale organismo alla dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulle agenzie decentrate dell'UE e stabilisce un collegamento tra Eurojust e la Procura europea. Detta riforma potrà portare a uno scambio più efficace di informazioni e a una migliore cooperazione tra le autorità nazionali.

Ci sono, e continueranno ad esserci, casi di cui devono occuparsi sia la Procura europea che Eurojust, in particolare quando gli indagati sono sospettati di un reato a danno del bilancio dell'Unione e di altre fattispecie di reato. In altri termini, i due organismi dovranno instaurare una intensa e costante cooperazione. A tal fine, in entrambi i regolamenti sono state incluse alcune disposizioni che permettono alla Procura europea di chiedere a Eurojust o ai suoi membri nazionali di intervenire, coordinare o esercitare altrimenti i loro poteri in un determinato caso.

Inoltre è previsto che Eurojust fornisca alla Procura europea, a costo zero, servizi di sostegno pratico a livello amministrativo, con personale, risorse finanziarie e strumenti informatici. Tale approccio permette notevoli sinergie. Ad esempio, la Procura europea potrà avvalersi, per le proprie operazioni, dell’infrastruttura informatica di Eurojust, in particolare del suo sistema automatico di gestione dei fascicoli e del suo indice e degli archivi di lavoro temporanei. Un apposito accordo tra la Procura europea e Eurojust fisserà le modalità esatte di questa cooperazione.

OLAF

Attualmente l’OLAF svolge indagini amministrative a tutela degli interessi finanziari dell’UE. L’OLAF dispone di personale specializzato con una notevole esperienza nella cooperazione con le autorità nazionali in materia penale. Molti membri del personale dell’OLAF hanno trascorso molti anni al servizio delle rispettive amministrazioni giudiziarie e di polizia nazionali (polizia, autorità doganali, procure).

Una parte delle risorse dell’OLAF sarà quindi usata per la Procura europea, tenuto conto della sua esperienza nello svolgimento di indagini amministrative e dell’obiettivo di evitare una sovrapposizione tra le indagini amministrative e quelle penali. Un altro aspetto importante è l'uso delle reti che l’OLAF ha sviluppato nel corso degli anni nel settore delle indagini antifrode.

Infine, l’OLAF contribuirà al funzionamento della Procura europea prestando sostegno specifico alle analisi di polizia scientifica e sostegno tecnico e operativo ai fini delle indagini e della raccolta delle prove nei casi di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’OLAF (riforma dell’OLAF) è in fase di negoziato interistituzionale. Tale proposta migliora lo scambio di informazioni tra l’OLAF e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con gli Stati membri, e prevede una migliore governance dell’OLAF e una serie di garanzie procedurali per le persone oggetto di indagine; essa però non attribuisce all’OLAF strumenti d’azione aggiuntivi, in particolare poteri d’indagine penale.

Europol

Europol si limita a fornire intelligence e supporto alle attività di contrasto nazionali. Non può garantire che gli Stati membri diano seguito alle sue analisi né dirigere le indagini nazionali. I suoi poteri sono limitati anche dal TFUE. A norma dell’articolo 88 del TFUE Europol non può svolgere autonomamente indagini sui reati, e deve condurre qualsiasi azione operativa in collegamento e di concerto con le autorità di contrasto nazionali. Sebbene siano indiscutibilmente importanti, le sue funzioni di supporto non possono sostituire il potere di indagare in modo autonomo sui reati.

Nel marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento concernente Europol, che mira ad allinearne le competenze al TFUE e a farne una piattaforma per lo scambio di informazioni, assegnandogli inoltre nuove responsabilità in materia di formazione. La proposta non contempla il potere di svolgere indagini di polizia né di polizia giudiziaria nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’UE.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2023,

– seguìto da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

– X gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ organismi di diritto pubblico;

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Procura europea pubblica una relazione annuale sulle sue attività. Una volta all’anno il procuratore europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio per rendere conto dei risultati e delle priorità delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, tenendo conto dell’obbligo del segreto e della riservatezza.

Il procuratore europeo o i procuratori europei delegati possono anche essere invitati a trasmettere informazioni ai parlamenti nazionali.

Inoltre, entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento che istituisce la Procura europea, la Commissione europea valuta l'attuazione del regolamento, compresa la fattibilità e l’opportunità di estendere le attribuzioni della Procura europea ad altri reati ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 4, del TFUE.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Le misure investigative e di esercizio dell'azione penale, tra cui il ricorso alla polizia giudiziaria, sono attività sensibili che si ripercuotono parzialmente sui diritti umani e che pertanto possono dare luogo a richieste di risarcimento.

Il trattamento dei dati personali nel corso delle indagini può inoltre comportare richieste di risarcimento per trattamento illecito.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

In base alla procedura di discarico ordinaria la Procura europea ha l’obbligo, tra l’altro:

– di trasmettere i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti;

– di trasmettere i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

– di presentare al Parlamento europeo, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Inoltre, per quanto riguarda la lotta contro la frode e gli audit della Corte dei conti europea, una volta che la Procura europea sarà operativa:

– la Procura europea dovrà aderire all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotterà le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale della Procura europea utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo;

– la Corte dei conti europea avrà la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione dalla Procura europea;

– l’OLAF potrà svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dalla normativa UE applicabile, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dalla Procura europea;

– gli accordi di lavoro con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione della Procura europea dovranno contenere disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Adozione di una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare.

Adozione di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri del personale

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione..…………………...……….] || Diss./Non-diss. ([16]) || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario

|| || || || || ||

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario

3 || 33.03.YY.YY Procura europea || DISS. || NO || NO || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese (prezzi 2013)

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza

Procura europea[17] || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Titolo 1[18] || Impegni || (1) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471

Pagamenti || (2) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471

Titolo 2[19] || Impegni || (1a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073

Pagamenti || (2a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073

Titolo 3[20] || Impegni || (3a) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572

|| Pagamenti || (3b) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572

TOTALE degli stanziamenti per la Procura europea || Impegni || =1+1a +3a || 2,544 || 6,793 || 10,695 || 16,084 || 36,116

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

DG: JUST ||

Ÿ Risorse umane || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,680

Ÿ Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200

TOTALE DG JUST || Stanziamenti || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,880

Ÿ Risorse umane || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,524

Ÿ Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200

TOTALE OLAF || Stanziamenti || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,724

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 1,604

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720

Pagamenti || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720

Riduzioni per contenere i costi della rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Riduzione della rubrica 5 (OLAF) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Titolo 1[21] || Impegni || (1) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471

Pagamenti || (2) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471

Titolo 2[22] || Impegni || (1a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073

Pagamenti || (2a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073

Titolo 3[23] || Impegni || (3a) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552

|| Pagamenti || (3b) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552

TOTALE delle riduzioni nella rubrica 5 || Impegni || =1+1a +3a || -1,842 || -5,389 || -8,589 || -13,276 || -29,096

Durante la fase di avvio qualsiasi aumento delle risorse in termini di stanziamenti o di ETP a titolo della Procura europea è compensato da una corrispondente diminuzione delle risorse dell’OLAF di pari importo in termini di stanziamenti o di ETP.           

Differenza, ossia costi relativi agli appalti di servizi dei procuratori europei delegati (titolo 3)

|| || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

|| Impegni || (1) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020

Pagamenti || (2) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020

Si tratta dei costi di 9, 18, 27 e 36 procuratori europei delegati calcolato in ETP.

Tali costi devono essere coperti dal margine del titolo 3 o da riduzioni in altre agenzie.

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

– Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (prezzi 2013)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE ||

RISULTATI ||

Tipo || Costo medio || Numero [24] || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Totale || Costo totale ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Tutela degli interessi finanziari - indagini || || || || || || || || || || ||

- Risultato || casi Numero di casi || 0,0083 || 184 || 1,526 || 491 || 4,076 || 773 || 6,417 || 1163 || 9,650 || || 21,669 ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || 1,526 || || 4,076 || || 6,417 || || 9,650 || || 21,669 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Tutela degli interessi finanziari - azioni penali || || || || || || || || || || ||

Risultato || casi || 0,0083 || 92 || 0,763 || 246 || 2,038 || 387 || 3,208 || 581 || 4,825 || || 10,834 ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || 0,763 || || 2,038 || || 3,208 || || 4,825 || || 10,834 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 3 cooperazione con terzi || || || || || || || || || || ||

Risultato || || 0,0083 || 31 || 0,254 || 82 || 0,679 || 129 || 1,069 || 194 || 1,608 || || 3,610 ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || || 0,254 || || 0,679 || || 1,069 || || 1,608 || || 3,610 ||

COSTO TOTALE || || 2,543 || || 6,793 || || 10,694 || || 16,083 || || 36,113[25] ||

3.2.3.     Incidenza prevista sulle risorse umane della Procura europea

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– X          La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Risorse umane || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Posti della tabella dell’organico (in unità) || 18 || 36 || 54 || 90

- di cui AD || 12 || 24 || 36 || 60

- di cui AST || 6 || 12 || 18 || 30

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) || 6 || 11 || 17 || 28

- di cui agenti contrattuali || 5 || 9 || 14 || 23

- di cui esperti nazionali  distaccati (END) || 1 || 2 || 3 || 5

Totale personale || 24 || 47 || 71 || 118

Mio EUR (al terzo decimale)

Spese di personale || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Posti in organico || 1,179 || 3,537 || 5,895 || 9,432 || 20,043

- di cui AD || 0,786 || 2,358 || 3,930 || 6,288 || 13,362

- di cui AST || 0,393 || 1,179 || 1,965 || 3,144 || 6,681

Personale esterno || 0,214 || 0,607 || 1,000 || 1,607 || 3,428

- di cui agenti contrattuali || 0,175 || 0,490 || 0,805 || 1,295 || 2,765

- di cui esperti nazionali distaccati (END) || 0,039 || 0,117 || 0,195 || 0,312 || 663

Totale spese di personale || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471

Fabbisogno stimato di risorse umane per la DG di riferimento

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) ||

|| 33 01 01 01 Personale JUST || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 ||

|| 24 01 07 00 01 01 Personale OLAF || 1 || 1 || 1 || 1 ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || ||

|| || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || ||

|| XX 01 04 yy || - in sede || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || ||

|| TOTALE || 2,3 || 2,3 || 2,3 || 2,3 ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Funzionari e agenti temporanei || Seguito strategico e consulenza alla Procura europea, consulenza di bilancio e finanziaria alla Procura europea e pagamenti effettivi della sovvenzione, discarico e procedure di progetto di bilancio

Personale esterno || Non pertinente

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dovrebbe essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

Durante la fase di avvio qualsiasi aumento delle risorse in termini di stanziamenti o di ETP a titolo della Procura europea è compensato da una corrispondente diminuzione delle risorse dell’OLAF di pari importo in termini di stanziamenti o di ETP.

Riduzioni delle risorse umane dell’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Posti della tabella dell’organico (in unità) || -18 || -36 || -54 || -90

- di cui AD || -12 || -24 || -36 || -60

- di cui AST || -6 || -12 || -18 || -30

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) || -6 || -11 || -17 || -28

- di cui agenti contrattuali || -5 || -9 || -14 || - 23

- di cui esperti nazionali  distaccati (END) || -1 || -2 || -3 || -5

Totale personale || -24 || -47 || -71 || -118

Mio EUR (al terzo decimale) (prezzi 2013)

Riduzioni delle spese di personale per l’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Posti in organico || -1,179 || -3,537 || -5,895 || -9,432 || -20,043

- di cui AD || -0,786 || -2,358 || -3.930 || -6,288 || -13,362

- di cui AST || -0,393 || -1,179 || -1,965 || -3,144 || -6,681

Personale esterno || -0,214 || -0,607 || -1,000 || -1,607 || -3,428

- di cui agenti contrattuali || -0,175 || -0,490 || -0,805 || -1,295 || -2,765

- di cui esperti nazionali distaccati (END) || -0,039 || -0,117 || -0,195 || -0,312 || -663

Totale spese di personale 24,0107 || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X          La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨         La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– ¨         La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

La rubrica 5 dovrebbe essere ridotta per rispecchiare la diminuzione della tabella dell’organico dell’OLAF.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨         La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– X          La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨            sulle risorse proprie

– X            sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa ||

2017 || 2018 || 2019 || 2020

Articolo XX || || pm || pm || pm || pm

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Le entrate saranno costituite dagli importi versati in sede di compromesso, da pagarsi direttamente al bilancio dell’UE. In questa fase, non è possibile specificare gli importi in modo attendibile.

[1]               Proposta di direttiva dei Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012) 363 final dell'11 luglio 2012)

[2]               Si vedano il libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea (COM(2001) 715 def. dell’11 dicembre 2001) e il rapporto sulle reazioni a tale libro verde (COM(2003) 128 def. del 19 marzo 2003).

[3]               Proposta di direttiva dei Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012) 363 final dell'11 luglio 2012).

[4]               GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

[5]               GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

[6]               GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[7]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[8]               GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

[9]               Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

[10]             GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

[11]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[12]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[13]             GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

[14]             GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1215/2012 a decorrere dal 10 gennaio 2015.

[15]             Relazione annuale della Commissione "Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Lotta contro la frode" (COM(2012) 408 final).

[16]             Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[17]             Sono calcolati solo il personale per le indagini e l’azione penale e i costi corrispondenti. Le strutture di sostegno amministrativo saranno fornite da Eurojust a costo zero.

[18]             È prevista un'assunzione progressiva (10%, 20%, -30%, -40%, -50%, -75%, -100%) .

[19]             È previsto che lo Stato membro ospitante fornisca un edificio e ne garantisca il primo allestimento con attrezzature d'ufficio, strumenti informatici e strutture di sicurezza. Sono inclusi i costi puramente strutturali e i costi TIC per metro quadro. Nell'ipotesi che lo Stato membro ospitante non vi provveda, questo titolo dovrà essere riveduto.

[20]             Questo titolo è calcolato in base all’esperienza dell’OLAF nelle attività investigative. Inoltre, sono inclusi i costi per gli appalti di servizi con un massimo di 36 ETP di procuratori europei delegati all’80% di uno stipendio stimato AD 10. Il tasso di progressione è 50%, -75%, -100%.

[21]             È prevista un'assunzione progressiva (10%, 20%, -30%, -40%, -50%, -75%, -100%) .

[22]             È previsto che lo Stato membro ospitante fornisca un edificio e ne garantisca il primo allestimento con attrezzature d'ufficio, strumenti informatici e strutture di sicurezza. Sono inclusi i costi puramente strutturali e i costi TIC per metro quadro. Nell'ipotesi che lo Stato membro ospitante non vi provveda, questo titolo dovrà essere riveduto.

[23]             Questo titolo è calcolato in base all’esperienza dell’OLAF nelle attività investigative. Inoltre, sono inclusi i costi per gli appalti di servizi con un massimo di 36 ETP di procuratori europei delegati all’80% di uno stipendio stimato AD 10. Il tasso di progressione è 50%, -75%, -100%. Poiché i procuratori europei delegati saranno proposti dagli Stati membri è probabile che questo tasso di progressione non sia raggiunto.

[24]             Il numero di casi si basa sulle ipotesi esaminate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente progetto di proposta.

[25]             La differenza rispetto ai costi complessivi di 36,116 milioni di EUR di cui alla sezione 3.2.1 dipende dalle regole di arrotondamento.

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