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Document 52013DP0238

Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))

OJ C 65, 19.2.2016, p. 182–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/182


P7_TA(2013)0238

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Alexander Alvaro

Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))

(2016/C 065/28)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Alexander Alvaro, trasmessa l'8 maggio 2013 dal Ministero federale tedesco della Giustizia, nel quadro di un procedimento pendente dinanzi al Procuratore capo di Colonia (Germania), e comunicata in Aula il 23 maggio 2013,

avendo offerto ad Alexander Alvaro l'opportunità di essere ascoltato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

visto l'articolo 46 della Costituzione (Grundgesetz) tedesca,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0188/2013),

A.

considerando che il Procuratore capo di Colonia (Germania) ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Alexander Alvaro, deputato e Vicepresidente del Parlamento europeo, nel quadro dell'avvio di un procedimento d'indagine concernente un presunto reato;

B.

considerando che la richiesta del Procuratore capo si riferisce alle indagini su un grave incidente stradale in cui Alexander Alvaro è stato coinvolto;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della Costituzione (Grundgesetz) tedesca, un deputato non può essere chiamato a rispondere di un reato per il quale è prevista una sanzione senza l'autorizzazione del parlamento (Bundestag), salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo,

E.

considerando che, di conseguenza, il Parlamento deve revocare l'immunità parlamentare di Alexander Alvaro affinché il procedimento a suo carico possa proseguire;

F.

considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 46, paragrafo 2, della Grundgesetz tedesca non ostano alla revoca dell'immunità di Alexander Alvaro;

G.

considerando che nel caso in questione è quindi opportuno revocare l'immunità parlamentare;

1.

decide di revocare l'immunità di Alexander Alvaro;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica federale di Germania e ad Alexander Alvaro.q


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