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Document 52013DC0716

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito

/* COM/2013/0716 final */

52013DC0716

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito /* COM/2013/0716 final */


INDICE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito

1........... Introduzione................................................................................................................... 3

2........... Necessità di un'azione a livello dell'UE............................................................................. 7

3........... Priorità 1 – Salvaguardare il mercato legale delle armi da fuoco civili.............................. 10

3.1........ Compito 1 – Chiarire quali armi siano vietate e quali richiedano una licenza.................... 10

3.2........ Compito 2 – Stabilire una norma europea in materia di marcatura.................................. 11

3.3........ Compito 3 – Semplificare le norme di concessione delle licenze perle armi da fuoco....... 12

4........... Priorità 2 – Dal lecito all'illecito: ridurre lo sviamento delle armi da fuoco in mani criminali 13

4.1........ Compito 1 – Attualizzare i controlli sulle vendite e sulla produzione illecita delle armi da fuoco  13

4.2........ Compito 2 – Prevenire i furti e le perdite....................................................................... 14

4.3........ Compito 3 – Far leva sull'azione esterna e sul processo d'allargamento per ridurre il rischio di sviamento da parte dei paesi terzi................................................................................................................ 14

4.4........ Compito 4 – Incoraggiare la distruzione come modalità privilegiata di eliminazione delle armi da fuoco in eccedenza.................................................................................................................................... 15

5........... Priorità 3 – Aumentare la pressione sui mercati criminali................................................. 15

5.1........ Compito 1 – Fornire orientamenti ai funzionari delle autorità di contrasto........................ 15

5.2........ Compito 2 – Ricorrere alla cooperazione transfrontaliera per fermare la detenzione e la circolazione illegale delle armi da fuoco............................................................................................................... 16

5.3........ Compito 3 – Instaurare un sistema di cooperazione per rintracciare le armi da fuoco utilizzate da criminali         16

5.4........ Compito 4 – Rafforzare i deterrenti all'uso improprio delle armi da fuoco....................... 17

6........... Priorità 4 – Migliorare il quadro dell'intelligence............................................................. 17

6.1........ Compito 1 – Raccogliere dati più precisi e più completi sui reati da arma da fuoco nell'UE e nel mondo            18

6.2........ Compito 2 – Rendere più mirata, ove più necessario, la formazione delle autorità di contrasto  19

7........... Conclusione.................................................................................................................. 19

ALLEGATO 1 – Priorità e compiti............................................................................................. 21

ALLEGATO 2 - Statistiche........................................................................................................ 22

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito

1.           Introduzione

Le armi da fuoco possono essere usate in modo legittimo e responsabile. La fabbricazione, la vendita e l'acquisto di armi sono attività che rientrano nel mercato interno dell'UE[1]. Nelle mani sbagliate, tuttavia, possono avere conseguenze devastanti per i cittadini e le collettività. Nell'Unione europea si contano troppe vittime di violenze da armi da fuoco[2]. Nel primo decennio del XXI secolo sono state 10 000 le vittime di omicidi volontari o colposi da arma da fuoco nei 28 Stati membri dell'UE[3] e ogni anno i suicidi con arma da fuoco sono oltre 4 000[4]. In media, nell'UE, su 100 000 abitanti vi sono ogni anno 0,24 omicidi e 0,9 suicidi da arma da fuoco[5]. La presenza di armi da fuoco potenti e spesso detenute illegalmente, in particolare nelle zone urbane svantaggiate, può creare un senso di insicurezza fra i cittadini.

I responsabili delle tragiche sparatorie di questi ultimi anni, nelle scuole di Tuusula (2007) e Kauhajoki (2008), nella contea di Cumbria (2010) e ad Alphen aan den Rijn (2011), erano adulti con problemi di instabilità mentale eppure dotati di porto d'armi. A Winnenden (2009), un adolescente ha usato una pistola imprudentemente conservata nella camera da letto dei genitori. L'autore dell'attacco di Liegi del 2011 disponeva di un gigantesco arsenale privato con tanto di armi militari e pezzi da collezione che aveva acquistato e trasformato. Questi soli specifici atti di violenza sono costati la vita a 61 persone, fra cui 19 bambini[6].

Parallelamente, le armi da fuoco detenute illegalmente sono spesso usate per forzare e intimidire le vittime della criminalità organizzata. L'importazione e la vendita illecita di queste armi, così come la loro produzione, garantiscono un'attività lucrativa ai circa 3 600 gruppi di criminalità organizzata stimati nell'UE.[7] I terroristi e gli estremisti hanno usato le armi da fuoco per intimidire e uccidere: 7 persone hanno perso la vita negli attacchi di Tolosa e Montauban nel 2012, e 2 nella sparatoria all'aeroporto di Francoforte nel 2011[8].

Si stima che nell'UE vi siano 80 milioni di armi da fuoco civili detenute legalmente. Benché non esistano statistiche precise, le numerose armi da fuoco che circolano illegalmente provengono spesso da furti o da uno sviamento dal loro ciclo di vita lecito, oppure sono importate illegalmente da paesi terzi o sono armi ottenute dalla trasformazione di altri oggetti. Secondo il Sistema d'informazione Schengen, di quasi mezzo milione di armi da fuoco perdute o rubate nell'UE – in larghissima maggioranza armi da fuoco civili - si sono perse le tracce[9]. In uno specifico Stato membro, cioè la Francia, le autorità hanno riferito un aumento del 40% dei sequestri di armi civili e militari rubate fra il 2010 e il 2011[10]. Dalla metà degli anni '90, dai Balcani occidentali e dai paesi dell'ex blocco sovietico sono arrivate nell'UE grandi quantità di armi militari potenti[11], spesso oggetto di piccoli traffici e nascoste in veicoli come autobus per lunghe distanze per evitarne il reperimento[12]. E le recenti sollevazioni in Nord Africa e in Medio Oriente comportano il rischio che le armi militari in eccedenza o rubate arrivino sui mercati europei della criminalità seguendo rotte analoghe. Le armi da fuoco, le loro parti e i loro componenti vengono anche sempre più commercializzati on-line e distribuiti per corrispondenza, consegnati tramite servizi di consegna postale o per espresso. Le autorità di contrasto dell'UE nutrono la preoccupazione che le armi da fuoco disattivate vengano illegalmente riattivate e vendute a fini criminali, che articoli come pistole da segnalazione, armi ad aria compressa e pistole a salve vengano trasformate in armi da fuoco letali, e che i criminali possano ben presto servirsi delle tecnologie di stampa tridimensionale per assemblare armi di fabbricazione artigianale o fabbricare elementi da usare per riattivare armi da fuoco. Una panoramica di alcune delle rotte del traffico segnalate dagli esperti di armi da fuoco degli Stati membri figura in appresso.

Rotte del traffico segnalate dal Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco[13]

L'uso improprio delle armi da fuoco[14], che si tratti di armi civili detenute legalmente o di armi civili o militari fabbricate od ottenute illegalmente, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza dell'UE, sia da una prospettiva interna che esterna[15]. Per far fronte a tale minaccia la presente comunicazione propone una politica integrata che veda intervenire la legislazione, l'azione operativa, la formazione e il supporto finanziario dell'UE. Basandosi su misure già adottate a livello internazionale, europeo e nazionale, essa si concentra su quattro priorità (vedi l'allegato 1, che elenca tutte le azioni proposte).

(1) Salvaguardare il mercato legale delle armi da fuoco civili attraverso nuove norme dell'UE che stabiliscano quali di armi da fuoco possano essere vendute per uso civile, come debba avvenire la marcatura delle armi da fuoco, e le modalità di concessione delle licenze a chi intende possedere e utilizzare armi da fuoco.

(2) Ridurre lo sviamento delle armi da fuoco in mani criminali elaborando norme efficaci su uno stoccaggio sicuro delle armi da fuoco civili e su come disattivare le armi da fuoco civili e militari, e impegnandosi maggiormente per ridurre il traffico illecito di armi da fuoco (sia civili che militari) provenienti dall'esterno dell'UE.

(3) Aumentare la pressione sui mercati criminali attraverso una migliore cooperazione transfrontaliera fra la polizia, le dogane e le guardie di frontiera, e valutando la necessità di norme UE comuni in base alle quali qualificare come reato le violazioni associate alle armi da fuoco e stabilire il livello di sanzioni penali che dovrebbe essere inflitto dagli Stati membri.

(4) Migliorare l'intelligence raccogliendo e scambiando maggiori informazioni sui reati da arma da fuoco, e con una formazione mirata dei funzionari delle autorità di contrasto.

Queste priorità si basano su discussioni con le autorità di contrasto, sui pareri delle vittime di violenza da armi da fuoco, di ONG e di fabbricanti, dettaglianti e utenti autorizzati, così come sulle risposte ad una consultazione pubblica svolta dalla Commissione nel periodo marzo-giugno 2013[16].

La presente comunicazione risponde al sollecito lanciato dal Parlamento europeo per un'intensificazione delle azioni volte a individuare e ad affrontare i punti deboli nel ciclo di vita delle armi da fuoco, per proteggerne la produzione, la vendita e la detenzione lecita, per smantellare le catene di approvvigionamento criminali e per scoraggiarne l'uso illecito[17]. Essa completa le azioni dell'UE in altri settori chiave della sicurezza, compresa la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e la strategia dell'UE del 2005 sull'accumulazione e il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni[18].

La Commissione procederà a un'ulteriore analisi approfondita per arrivare a una migliore comprensione dei problemi esposti nella presente comunicazione e delle cause sottese. Consulterà le parti interessate, compreso il Parlamento europeo, gli Stati membri, i fabbricanti autorizzati e le federazioni di utenti di armi da fuoco civili nell'ottica di presentare nel 2015 nuove proposte proporzionate e, se necessario, di natura legislativa, sulla base di una valutazione d'impatto[19].

2.           Necessità di un'azione a livello dell'UE

Nell'ultimo decennio l'UE ha preso un certo numero di misure per far fronte alla minaccia che le armi da fuoco rappresentano per la sua sicurezza interna.

Quest'anno ha concluso (nei limiti della sua competenza) il protocollo ONU sulle armi da fuoco[20], che rafforzerà i controlli sul trasferimento di armi corte, pistole e altre armi di piccolo calibro a destinazione, in provenienza e in seno all'UE. A livello mondiale, si spera che il recentemente adottato trattato sul commercio delle armi[21] diventi una pietra miliare del controllo del commercio di armi. Il trattato impegna le parti a valutare tutte le esportazioni al fine di sradicare il commercio illegale di armi, e di contribuire così alla pace e alla sicurezza e di evitare gravi violazioni del diritto umanitario internazionale o dei diritti dell'uomo.

Questi accordi internazionali, benché essenziali, sono solo il primo passo verso una risposta pienamente efficace. L'UE ha pertanto cercato un approccio equilibrato per disciplinare la circolazione legale di armi da fuoco civili (cioè non militari) nel mercato interno, per bloccare la circolazione e l'uso illegale delle armi da fuoco civili, e per legiferare sul trasferimento e l'intermediazione in armi militari convenzionali.

Per quanto riguarda la legislazione, la direttiva sulle armi da fuoco (direttiva 91/477/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 2008/51/CE) stabilisce norme per l'acquisizione e la detenzione di armi non militari, e ha introdotto una "carta europea d'arma da fuoco" con cui i cacciatori, i tiratori sportivi, i collezionisti e gli armaioli titolari di una licenza possono spostarsi nell'UE. Con il regolamento (UE) n. 258/2012 (in appresso, il "regolamento sulle armi da fuoco") l'UE richiede l'autorizzazione delle esportazioni di armi da fuoco non militari verso paesi terzi in linea con il protocollo ONU sulle armi da fuoco. Dal 1998, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, l'UE ha mantenuto un codice di condotta per l'esportazione di armi, sostituito nel 2008 da una posizione comune, comprendente un elenco comune di armi militari e di norme minime che orientano le politiche nazionali di concessione delle licenze[22]. La direttiva 2009/43/CE cerca di semplificare le procedure di concessione delle licenze per il trasferimento di queste armi all'interno dell'UE[23]. Norme minime si applicano altresì alle operazioni di intermediazione di armi convenzionali fra paesi terzi che hanno luogo sul territorio di uno Stato membro[24].

In quanto Unione doganale, l'UE ha elaborato negli ultimi anni un quadro comune, in cui figurano criteri di rischio e sistemi informatici per la gestione dei rischi legati alla circolazione delle merci che attraversano la frontiera esterna dell'UE nel contesto della catena di approvvigionamento commerciale. La Commissione ha recentemente sottolineato le sfide nella gestione dei rischi che si trovano a dover affrontare le autorità doganali europee, e ha presentato varie proposte di miglioramento delle capacità delle dogane, che includono un miglior uso delle informazioni, delle fonti di dati e di altri strumenti e procedure per individuare i rischi e analizzare i movimenti della catena di approvvigionamento commerciale[25].

Su un piano operativo, l'UE ha istituito il Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco per promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione[26], e nel 2010 ha adottato un piano d'azione per facilitare la tracciabilità e la cooperazione nella lotta contro il traffico di armi da fuoco[27]. Sulla base della valutazione di Europol del 2013 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, gli Stati membri e la Commissione hanno inserito lo smantellamento della fabbricazione e del traffico illecito di armi da fuoco fra le 9 priorità dell'UE in materia di contrasto per il periodo 2014-17[28].

Per quanto riguarda l'azione esterna, nel 2005 l'UE ha adottato una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. La strategia fissa tre principi che sorreggono l'azione dell'UE nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro – la prevenzione, la cooperazione con i partner e il sostegno al multilateralismo. Questo completa l'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e dello Strumento internazionale per il rintracciamento, e vi contribuisce[29], combinando tutti gli strumenti e le politiche di cui dispone l'UE per affrontare tutti gli aspetti del problema delle armi da fuoco. Nel periodo 2011-13 è stato impegnato un importo totale di circa 21 milioni di euro, da diverse linee di bilancio dell'UE, per sostenere il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione e per contrastare il traffico illecito di armi da fuoco e di armi leggere e di piccolo calibro ovunque nel mondo. L'Unione europea, ad esempio, sta sostenendo le attività nel settore della sicurezza fisica e della gestione delle scorte in Libia e nella sua regione[30], il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro, i centri regionali per il controllo delle armi da fuoco in America centrale (CASAC) e in Africa (RECSA), il segretariato dell'OSCE, l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, varie organizzazioni della società civile[31] e il sistema di tracciabilità delle armi da fuoco di INTERPOL (vedi sotto). Insieme al Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione ha elaborato una proposta[32] relativa allo strumento di stabilità per il periodo 2014-2020, in base alla quale ulteriori finanziamenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco potrebbero essere destinati ai paesi partner, parallelamente a un'assistenza offerta dalle autorità di contrasto degli Stati membri. I paesi candidati all'adesione all'Unione, nel frattempo, sono tenuti ad allineare la legislazione nazionale agli strumenti esistenti[33] riguardanti l'esportazione, l'intermediazione, l'acquisizione, la detenzione e il traffico di armi.

Tuttavia, come dimostrano gli esempi e le statistiche sopra citati, tutto questo non è sufficiente. Secondo gli esperti in armi da fuoco i criminali approfittano delle differenze fra le legislazioni nazionali del settore, cosa che accresce il rischio di circolazione illegale transfrontaliera[34]. Occorre pertanto allineare le legislazioni nazionali relative alle armi da fuoco. La mancanza di statistiche solide e di intelligence a livello dell'UE rende difficile fornire risposte politiche e operative efficaci, e ha contribuito a ridurre l'importanza delle armi da fuoco rispetto ad altri reati gravi benché queste armi siano riconosciute come uno strumento che facilita altre forme di criminalità, come ad esempio il traffico di droga. Le ultime operazioni doganali congiunte sulle armi da fuoco hanno avuto luogo nel 2006[35], e non hanno portato ad alcun sequestro a causa della mancanza di piste investigative e di una precisa conoscenza delle rotte del traffico d'armi da fuoco. Un'azione a livello UE può aiutare a utilizzare quella base di intelligence e di statistiche per colmare le lacune e per improntare il dialogo fra gli Stati membri sulle migliori prassi.

L'UE deve inoltre studiare cosa possa essere fatto per sradicare il commercio illegale di armi da fuoco in modo più diretto. Il ciclo di vita di un'arma comincia con la fabbricazione e finisce con la sua distruzione. In ciascuna delle fasi intermedie (vendita, detenzione, commercio, stoccaggio e disattivazione) è possibile che l'arma venga deviata in mani criminali. Un'azione più energica concentrata sugli aspetti più vulnerabili del ciclo di vita dell'arma da fuoco, dalla produzione alla distruzione, faciliterebbe sia il commercio legale nel mercato interno che la cooperazione nelle attività di contrasto per l'individuazione e lo smantellamento dei gruppi criminali organizzati – cosa che costituisce una priorità per la strategia di sicurezza interna dell'UE e il "ciclo politico" per la lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità[36].

3.           Priorità 1 – Salvaguardare il mercato legale delle armi da fuoco civili

Controlli permanenti sulle armi da fuoco garantiscono una sicurezza per i produttori e detentori legittimi, facilitando la cooperazione di polizia a livello transfrontaliero negli sforzi per smantellare le attività criminali. Rimangono tuttavia considerevoli divergenze nell'applicazione nazionale delle norme relative all'autorizzazione delle armi da fuoco, alle procedure di marcatura chiaramente individuabile e alle licenze per il commercio e la detenzione di armi.

3.1.        Compito 1 – Chiarire quali armi siano vietate e quali richiedano una licenza

La direttiva sulle armi da fuoco riconosce che alcune di esse, come le armi automatiche (elencate nella categoria A) sono così pericolose e la loro utilità civile legittima così trascurabile che non dovrebbero affatto essere autorizzate per l'uso civile[37]. L'UE prevede che altri tipi di armi (categoria B), come quelle semiautomatiche e quelle a colpo singolo, considerate meno pericolose, possano essere utilizzate dai tiratori sportivi e dai cacciatori previa autorizzazione. Altre armi da fuoco a minor rischio (come quelle della categoria C), ad esempio le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata, sono oggetto di prescrizioni meno rigorose – come una dichiarazione alle autorità del luogo in cui l'arma è detenuta – e altre non sono soggette ad alcuna restrizione (categoria D), come ad esempio le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia. Si tratta di prescrizioni minime, e gli Stati membri possono scegliere di applicare norme più rigorose.

In base alla sua recente valutazione delle possibilità di semplificazione di queste regole[38], in cui si è concluso di non proporre una riduzione del numero di categorie, la Commissione ha cominciato a rivedere tale questione in un contesto più ampio, anche nell'ottica di una riduzione del commercio illegale fra Stati membri che applicano norme diverse, e dell'agevolazione della cooperazione transfrontaliera fra autorità di contrasto.

Come secondo passo, la Commissione soppeserà a livello tecnico l'incidenza di certi tipi di armi da fuoco attualmente autorizzate per uso civile, come le armi semiautomatiche, dal punto di vista dei rischi per la sicurezza, ed esaminerà se sia più appropriato limitare ulteriormente l'accesso a tali armi.

In terzo luogo, la Commissione valuterà la necessità di ampliare l'attuale campo d'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco e di affrontare, alla luce dell'esperienza degli Stati membri, l'esigenza di regolamentare la vendita e la detenzione di articoli quali i fucili ad aria compressa, le armi copiate, le armi antiche e le armi disattivate che possono rapidamente essere trasformate in armi da fuoco o utilizzate come tali[39]. Parallelamente, proporrà orientamenti comuni sulle norme di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Dato che un'arma da fuoco può essere nociva solo con le munizioni, la Commissione esaminerà come prevenire l'acquisto e l'uso abusivo di munizioni da parte dei criminali, ad esempio con la marcatura e imponendo limiti alle dimensioni massime dei caricatori delle armi di tipo civile lecite.

Studierà infine come offrire una maggiore certezza del diritto agli operatori economici e alle autorità di contrasto definendo e precisando, nella legislazione dell'UE, vari termini tecnici attinenti alle armi da fuoco figuranti nel glossario elaborato dal Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco, ad esempio relativamente alla disattivazione e ai sistemi di marcatura.

3.2.        Compito 2 – Stabilire una norma europea in materia di marcatura

Le armi da fuoco immesse sul mercato dell'UE hanno marcature diverse, che possono consistere in simboli e/o numeri impressi o incisi al momento della produzione, dell'importazione o della vendita[40]. Le marcature servono in primo luogo a garantire la conformità del prodotto con le vigenti prescrizioni in materia di qualità e di sicurezza e, in secondo luogo, a permettere il riconoscimento e la tracciabilità dell'arma nel caso in cui venga persa, rubata o trasferita illegalmente, o nel caso in cui sia oggetto di utilizzo improprio.

La direttiva sulle armi da fuoco contiene disposizioni di base per permettere il riconoscimento e la tracciabilità. Gli Stati membri sono tenuti a garantire la marcatura di tutte le parti essenziali delle armi da fuoco, ma possono stabilire queste procedure a livello nazionale, anche per quanto riguarda la qualità e la sicurezza. Sono stati individuati numerosi problemi legati alle armi illegali e alle prescrizioni della marcatura. La marcatura può essere cancellata o alterata. Vi sono anche elementi a dimostrazione del fatto che un'arma da fuoco disattivata può essere assemblata con parti non marcate, cosa che ne rende difficile o impossibile la tracciabilità. Le autorità di contrasto riferiscono che, sui luoghi dei reati, è più probabile che gli investigatori recuperino munizioni e cartucce usate, che sono generalmente sprovviste di marcatura, che non la stessa arma.

La Commissione esaminerà quindi, consultando il settore e la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (nota come C.I.P.)[41], la fattibilità di una norma di marcatura dell'UE per tutte le armi, civili e militari, le loro parti essenziali, le munizioni e i relativi imballaggi, per ridurre al minimo i rischi di alterazione delle marcature.

L'obiettivo è quello di elaborare, con i partner internazionali, una norma mondiale di marcatura che si basi sullo Strumento internazionale per il rintracciamento concordato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel dicembre 2005[42].

3.3.        Compito 3 – Semplificare le norme di concessione delle licenze perle armi da fuoco

L'esistenza di un approccio coerente per le autorizzazioni degli armaioli[43], degli intermediari e dei proprietari nell'UE andrebbe a vantaggio sia della sicurezza dei cittadini che del buon funzionamento del mercato interno. La direttiva sulle armi da fuoco contiene i termini non definiti di "licenza" e "autorizzazione" (per le armi da fuoco della categoria B), "permesso" (in relazione alle categorie C e D), e l'obbligo di "dichiarazione" (categoria C) o "registrazione" (per gli intermediari). I criminali possono cercare di acquisire armi da fuoco dove le procedure nazionali sono considerate più elastiche.

La Commissione prenderà in considerazione la possibilità di rimediare ad eventuali lacune nelle definizioni. Valuterà anche, in stretta collaborazione con le associazioni europee di fabbricanti e di proprietari di armi da fuoco, i vantaggi di subordinare l'acquisto e la detenzione legale delle armi all'obbligo di esami medici e alla verifica del casellario giudiziale, e di introdurre licenze a validità limitata e rinnovabili, come accade già correntemente in molti Stati membri, analogamente a quanto avviene per la patente di guida. Potrebbe essere altresì utile adottare un numero maggiore di norme europee sulle finalità legittime della detenzione o dell'uso delle armi da fuoco, e sui criteri di rifiuto della licenza.

Se la direttiva sulle armi da fuoco stabilisce già delle norme sulla registrazione e l'autorizzazione per proprietari e armaioli, la registrazione degli intermediari è lasciata alla discrezionalità delle autorità nazionali, e l'autorizzazione preventiva delle operazioni di intermediazione è richiesta solo per le transazioni fra paesi terzi. Ciò può attirare le attività illegali negli Stati membri in cui la regolamentazione è meno rigorosa[44]. L'intermediazione illecita, che è altamente lucrativa e raramente regolamentata nel mondo, è un potenziale fattore di agevolazione del traffico d'armi nell'UE[45]: in uno Stato membro (Regno Unito), dal 2007 sono state portate a termine 15 azioni giudiziarie per intermediazione illecita di armi[46]. La Commissione valuterà quindi la necessità di un obbligo di registrazione e di esame per gli intermediari.

Ai sensi della direttiva sulle armi da fuoco, i venditori sono tenuti a segnalare alla polizia la perdita o il furto di un'arma da fuoco, di sue parti o munizioni, e di tenere registri aggiornati sui tipi, le quantità, le origini e la localizzazione delle armi da fuoco. Per facilitare ulteriormente la tracciabilità di armi da fuoco perse, rubate od oggetto di uso improprio, la Commissione valuterà se una condizione analoga debba essere applicata ad ogni persona che richieda una licenza per vendere o acquistare tali armi o per metterle a disposizione di altri.

4.           Priorità 2 – Dal lecito all'illecito: ridurre lo sviamento delle armi da fuoco in mani criminali

I criminali cercheranno sempre ogni modo per aggirare qualsiasi controllo, anche il più rigoroso, sul mercato legale. Recenti valutazioni delle minacce (vedi la mappa al punto 1, sopra) hanno attirato l'attenzione su flussi di armi illegali provenienti da zone di conflitto vicine all'Europa e su potenziali abusi che possono toccare le fiere delle armi, le vendite on-line e le tecnologie di stampa tridimensionale. L'UE deve essere in grado di individuare – al momento della vendita, dell'uso o della disattivazione – le possibili maglie deboli del mercato che permettono la produzione di armi da fuoco a scopi criminali o il dirottamento di armi ad uso civile o militare verso i mercati criminali. Queste maglie deboli, che saranno menzionate nella relazione di valutazione sulla direttiva sulle armi da fuoco prevista per il 2015, dovrebbero essere affrontate con una corretta applicazione – e un aggiornamento ove necessario – della direttiva stessa, grazie a un rafforzamento delle capacità e a progetti di assistenza nei paesi terzi in ambiti come la gestione e la sicurezza delle scorte e la distruzione delle eccedenze, e grazie a controlli responsabili dei trasferimenti.

4.1.        Compito 1 – Attualizzare i controlli sulle vendite e sulla produzione illecita delle armi da fuoco

In molti Stati membri dell'UE e nei paesi vicini si tengono spesso fiere delle armi, che offrono opportunità di acquisto di armi disattivate, a salve, di imitazione e antiche, e anche di armi a canna non antiche, che in certi Stati membri sono vietate. La Commissione garantirà l'applicazione delle norme europee sui trasferimenti di armi e lavorerà con gli Stati membri per elaborare orientamenti sulla maniera di limitare lo sviamento illecito di armi in occasione delle fiere. In caso di violazione di queste norme avvierà procedure d'infrazione.

Il commercio elettronico si sta espandendo rapidamente, e alcuni Stati membri hanno segnalato le difficoltà che incontrano nell'adottare azioni di contrasto efficaci contro le vendite on-line di armi. Nell'ambito della sua più ampia valutazione delle minacce, Europol dovrebbe indagare sulla natura e la diffusione di questo mercato on-line, e dovrebbe esaminare le sfide poste dalla possibilità di stampare in 3D armi e munizioni. In linea col piano d'azione del Consiglio del 2010, Europol elaborerà un manuale per la lotta contro il traffico di armi da fuoco su Internet[47]. La Commissione sosterrà la creazione di pattuglie informatiche negli Stati membri, sulla falsariga di quelle utilizzate per combattere il traffico degli stupefacenti. Soppeserà inoltre la fattibilità e la proporzionalità, dal punto di vista della sicurezza, di un divieto totale, nell'UE, della vendita e dell'acquisto via Internet di tutte o di alcune armi da fuoco, loro parti e munizioni[48].

Date le preoccupazioni espresse da una serie di Stati membri, la Commissione consulterà le autorità nazionali e le compagnie di trasporto, basandosi sulla collaborazione già esistente in materia di rilevamento degli esplosivi, per studiare i modi per ridurre il rischio di consegna illegale di armi da fuoco da parte dei servizi postali.

4.2.        Compito 2 – Prevenire i furti e le perdite

Il rafforzamento dei controlli sul mercato può rendere le armi da fuoco detenute legalmente più vulnerabili ai furti da parte dei criminali. La Commissione valuterà quale margine esista per definire norme minime relative allo stoccaggio sicuro delle armi da parte dei proprietari, compreso il ricorso obbligatorio a casseforti, come già richiede la legislazione di alcuni Stati membri. La Commissione lavorerà con l'industria delle armi per studiare soluzioni tecnologiche, come sensori biometrici con cui si iscrivono i dati personali nella stessa arma, per garantire le armi da fuoco acquistate possano essere utilizzate solo dai loro legittimi proprietari. Effettuerà una dettagliata analisi costi / benefici sulla questione di rendere o meno obbligatorie, per le armi da fuoco legalmente vendute nell'UE, queste caratteristiche di sicurezza da "armi intelligenti".

4.3.        Compito 3 – Far leva sull'azione esterna e sul processo d'allargamento per ridurre il rischio di sviamento da parte dei paesi terzi

Dalle ultime valutazioni delle minacce emerge che l'Unione europea dovrebbe continuare a fornire assistenza ai paesi vicini e alle aree di conflitto e post-conflitto nel mondo per impedire la diversione, il furto e il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, instaurando sistemi nazionali più solidi di controllo dell'esportazione di armi[49]. In linea con le recenti raccomandazioni della conferenza EUSR/UNDP sul controllo delle armi[50], i paesi candidati saranno chiamati a elaborare e ad attuare una strategia sulle armi leggere e di piccolo calibro, che comprenda la distruzione o la messa in sicurezza delle riserve d'armi, e l'adozione di norme dell'UE per la riduzione al minimo dei rischi legati alle armi da fuoco. La Commissione integrerà le questioni di sicurezza in altri dialoghi rilevanti, come quelli sugli accordi in materia di visti, e valuterà la solidità dei quadri normativi nazionali e dei sistemi di cooperazione di polizia e doganali per combattere il traffico di armi. L'Unione europea continuerà a inserire disposizioni sulla regolamentazione delle armi leggere e di piccolo calibro in tuti i suoi accordi internazionali rilevanti, così come a ottimizzare le azioni relative a tali armi attraverso i suoi strumenti di cooperazione geografica e tematica.

L'UE, in linea col suo tradizionale programma di assistenza per il controllo dell'esportazione delle armi, incoraggerà inoltre la piena ed effettiva attuazione del trattato sul commercio delle armi, e promuoverà un multilateralismo efficace per contrastare l'offerta e la diffusione destabilizzante delle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. La cooperazione con i paesi terzi potrà basarsi in particolare sul bilancio della politica estera e di sicurezza comune, sullo strumento di cooperazione e sviluppo, sullo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento di stabilità[51].

4.4.        Compito 4 – Incoraggiare la distruzione come modalità privilegiata di eliminazione delle armi da fuoco in eccedenza

La Commissione è consapevole delle grosse differenze esistenti fra gli Stati membri nelle norme relative alla disattivazione, ed è al corrente dei casi di omicidio commessi con armi da fuoco riattivate illegalmente. Questa situazione può derivare da un'inadeguata attuazione della direttiva sulle armi da fuoco[52], come quando, ad esempio, certe parti che erano state disattivate conformemente alle norme di uno Stato membro sono trasferite in un altro Stato membro che applica norme più rigorose. La Commissione, nel rivedere gli orientamenti sulla disattivazione ai sensi della direttiva sulle armi da fuoco, valuterà l'efficacia delle norme nazionali relative alla disattivazione delle armi civili e militari e pondererà la necessità di norme comuni giuridicamente vincolanti per tutta l'UE.

La Commissione è del parere che la distruzione sia il metodo più efficace ed economico per eliminare i rischi da armi da fuoco, ed esaminerà le migliori modalità per sostenere e promuovere tale metodo piuttosto che quello della disattivazione. Su tale base, l'Unione europea continuerà ad aiutare i paesi terzi a ridurre le scorte eccedenti di armi leggere e di piccolo calibro e loro munizioni, ricorrendo alla distruzione e migliorando la gestione e la sicurezza delle riserve rimanenti.

5.           Priorità 3 – Aumentare la pressione sui mercati criminali

Negli ultimi anni, nell'ambito di azioni contro il traffico di stupefacenti o di operazioni della polizia stradale, la cooperazione operativa a livello dell'UE ha permesso anche il sequestro di armi da fuoco detenute illegalmente. Mancano tuttavia a riguardo statistiche complete. Per introdurre illegalmente armi nell'Unione europea vengono usati documenti falsi, falsificati o ingannevoli, e per intercettarle le autorità devono controllare il contenuto materiale delle spedizioni che entrano nell'UE, sia alla frontiera esterna che all'ufficio doganale di destinazione in cui le merci sono sdoganate. La decisione di considerare le armi da fuoco una priorità nell'ambito del ciclo politico 2014-17 per la lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità offre ora un'opportunità senza precedenti per un'azione concertata dell'UE su diversi anni.

5.1.        Compito 1 – Fornire orientamenti ai funzionari delle autorità di contrasto

Questo nuovo impulso deve essere sostenuto da chiari orientamenti per i funzionari delle autorità di contrasto. Il Consiglio ha cercato di standardizzare le procedure applicabili alle indagini transfrontaliere riguardo alle armi da fuoco sequestrate o recuperate, utilizzate per reati[53]; questi orientamenti dovrebbero essere valutati e, se necessario, aggiornati.

5.2.        Compito 2 – Ricorrere alla cooperazione transfrontaliera per fermare la detenzione e la circolazione illegale delle armi da fuoco

Nell'ambito del ciclo politico, gli esperti degli Stati membri in materia di armi da fuoco e di dogane, ed Europol, hanno elaborato un piano generale per un'azione operativa coerente[54]. Questo piano include:

· la raccolta coordinata e lo scambio di informazioni sui reati da arma da fuoco, con la collaborazione della polizia, delle guardie di frontiera e delle autorità doganali sia negli Stati membri che attraverso le frontiere;

· operazioni di controllo di polizia per contrastare le principali fonti e rotte di armi da fuoco illegali, compresi i Balcani occidentali, e la valutazione del rischio del traffico d'armi attraverso la frontiera orientale dell'UE e in provenienza dal Nord Africa (in linea con la priorità 2, compito 3, di cui sopra);

· l'incoraggiamento di un follow-up concertato delle segnalazioni relative ad armi da fuoco nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, per garantire che il numero di segnalazioni non risolte non continui ad aumentare, e

· un programma di operazioni congiunte di polizia e dogane sotto la direzione degli Stati membri e di Europol, e con la partecipazione della Commissione, per individuare i rischi di traffico di armi in occasione di viaggi di passeggeri fra gli Stati membri.

La Commissione e il Consiglio, insieme ad Europol, monitoreranno l'efficacia di queste attività operative. A sostegno dell'attuazione delle azioni previste nell'ambito del ciclo politico 2014-17 verrà utilizzato il Fondo Sicurezza interna dell'UE[55].

5.3.        Compito 3 – Instaurare un sistema di cooperazione per rintracciare le armi da fuoco utilizzate da criminali

Un ambito della cooperazione nelle attività di contrasto che merita particolare attenzione è il lavoro sulla tracciabilità delle armi da fuoco. La tracciabilità è fondamentale per individuare i responsabili dei reati e per determinare come hanno acquisito l'arma da fuoco. Può servire a portare allo scoperto strutture di traffico d'armi e a trovare gli autori dei reati, ed è uno strumento d'aiuto per i governi nella predisposizione di politiche efficaci e mirate nel settore delle armi da fuoco. Non è certo, attualmente, se le autorità degli Stati membri siano attrezzate per indagare sistematicamente sull'origine di tutte le armi che recuperano o sequestrano; a far ciò dovrebbe aiutarle l'Unione, procedendo alla valutazione dell'attuale manuale sulla tracciabilità e degli ostacoli alla sua applicazione. La Commissione esaminerà la necessità di introdurre norme vincolanti in quest'ambito, basandosi sullo Strumento internazionale per il rintracciamento e sulle migliori prassi definite dagli standard delle Nazioni Unite accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (ISACS)[56]. Gli orientamenti e le norme in materia di tracciabilità potrebbero includere l'obbligo di caricare le informazioni essenziali sulle armi da fuoco sequestrate nel sistema di INTERPOL di gestione della registrazione e della tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS)[57], che genera relazioni sul rischio di sviamento verso usi criminali e facilita le domande di rintracciamento a livello internazionale.

La Commissione si impegnerà altresì a rafforzare le capacità di identificazione balistica. Facilitando gli scambi di informazioni e di migliori prassi fra gli Stati membri si promuoverà una più rapida diffusione nell'UE di nuove tecniche in quest'ambito di attività di contrasto. Un'altra possibilità consisterebbe nella creazione di un repertorio centrale on-line di informazioni fattuali sulla balistica e i tipi di armi, la cui gestione verrebbe affidata ad Europol, e che si baserebbe sull'esistente tabella di riferimento delle armi da fuoco e sulla rete di informazione balistica di INTERPOL. Questo per aiutare le forze di polizia e i servizi doganali a identificare armi e munizioni.

5.4.        Compito 4 – Rafforzare i deterrenti all'uso improprio delle armi da fuoco

La severità delle sanzioni penali può essere un deterrente per chi intenda delinquere servendosi di un'arma da fuoco. All'interno dell'UE, tuttavia, la natura penale delle violazioni varia considerevolmente: in 6 Stati membri, ad esempio, non costituisce reato il fatto di non apporre la marchiatura su un'arma da fuoco al momento della fabbricazione[58]. Una maggiore coerenza fra le legislazioni degli Stati membri (quali violazioni legate alle armi da fuoco sono soggette a sanzioni penali, e il livello delle sanzioni) potrebbe aiutare a contrastare la domanda sui mercati criminali. Alla luce dell'esperienza degli Stati membri, e di una valutazione del carattere di efficacia, proporzionalità e dissuasione delle sanzioni nazionali in vigore[59], la Commissione esaminerà la necessità di una legislazione dell'UE basata sull'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che preveda definizioni comuni dei reati da arma da fuoco e sanzioni penali minime. Fra i reati che potrebbero essere oggetto di una definizione comune potrebbero figurare la fabbricazione illecita, il traffico, l'alterazione delle marchiature e la detenzione illegale di armi da fuoco, e l'intenzione di fornirle ad altri.

6.           Priorità 4 – Migliorare il quadro dell'intelligence

Un'arma da fuoco sequestrata fornisce elementi a riprova di un suo possibile utilizzo in reati commessi precedentemente, ma la tracciabilità del suo percorso può anche dare il via ad indagini su altri reati e organizzazioni criminali collegati[60]. Attualmente, la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco nell'UE è parziale e insufficientemente coordinata. Ad esempio, può succedere che i sequestri siano registrati nelle banche dati della polizia ma non in quelli delle dogane, o viceversa. I formati dei dati e le norme d'accesso di vari sistemi dell'UE, come il sistema doganale di gestione dei rischi, il sistema informativo doganale e il sistema d'informazione Europol non sono interoperativi[61]. Le proposte che seguono potrebbero avere un reale impatto sulla soluzione dei problemi in oggetto, insieme a migliori orientamenti o a una migliore formazione per gli agenti delle autorità di contrasto in prima linea su come sfruttare appieno i sistemi di dati tenuto conto del tempo e delle risorse disponibili.

6.1.        Compito 1 – Raccogliere dati più precisi e più completi sui reati da arma da fuoco nell'UE e nel mondo

Gli strumenti informatici esistenti e le fonti di informazione dovrebbero essere usati congiuntamente e in modo intelligente, a livello operativo, nelle fasi rilevanti delle indagini penali. Questi sistemi possono anche permettere all'UE di ottenere un'immagine generale più precisa dei reati da arma da fuoco. La Commissione consulterà il Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco, i punti di contatto unici degli Stati membri per il traffico di armi da fuoco, i centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza delle frontiere, le autorità giudiziarie, le autorità doganali, INTERPOL, i punti di contatto negli Stati membri e nei paesi terzi per il programma d'azione delle Nazioni Unite, e il Garante europeo della protezione dei dati. L'UE dovrebbe mettere a punto un piano di raccolta dei dati sulle armi da fuoco ed elaborare orientamenti destinati agli utenti finali, per sfruttare le sinergie e migliorare le valutazioni della criminalità a livello nazionale. Il piano includerà cinque componenti principali.

In primo luogo, gli Stati membri devono essere capaci di realizzare valutazioni nazionali dei rischi da arma da fuoco. L'istituzione, entro la fine del 2014 (una condizione della direttiva sulle armi da fuoco[62]), di archivi computerizzati sulle armi da fuoco detenute legalmente dovrebbe aiutare gli Stati membri a tale riguardo, e per evitare una ripetizione degli sforzi è auspicabile che essi si scambino le proprie esperienze sulla predisposizione di tali sistemi.

In secondo luogo, gli esperti nazionali dovrebbero registrare tutte le armi da fuoco sequestrate o recuperate con dettagli tecnici sufficienti per permettere la tracciabilità e l'individuazione di tendenze. Queste informazioni dovrebbero essere caricate nel sistema d'informazione Europol. Quando le dogane intercettano un'arma da fuoco introdotta illegalmente nell'UE, sono tenute a registrare i dati di base nel sistema informativo doganale[63] prima di consegnare l'arma agli esperti. Questi dovrebbero verificare se tutte le armi da fuoco sequestrate figurano o meno nelle banche dati delle armi da fuoco perse o rubate, compreso il Sistema d'informazione Schengen (SIS II) e iARMS. Le applicazioni delle autorità di contrasto nazionali dovrebbero essere aggiornate per consentire al funzionario responsabile di creare, attualizzare o cancellare dati registrati per mezzo di una sola operazione (cioè secondo il sistema dello "sportello unico"), cosa che garantisce che i dati siano corretti nei registri nazionali, nel SIS II e in iARMS. Europol, che ha accesso a ciascuno dei sistemi transfrontalieri (dogane, SIS II e iARMS, così come al sistema di informazione Europol), dovrebbe collazionare statistiche annuali, in base a dati resi anonimi, sul numero complessivo di sequestri, e dovrebbe riferire in merito a qualsiasi discrepanza o questione di qualità dei dati.

In terzo luogo, ogni dichiarazione di perdita o furto di armi da fuoco dovrebbe dar luogo a una segnalazione nel SIS II e in iARMS. Tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso agli strumenti di ricerca attualmente disponibili che permettono di fare una ricerca unica per interrogare i registri nazionali, il SIS II e iARMS, potendo poi vedere una schermata con l'insieme dei risultati.

In quarto luogo, in un'ottica di scambio più generale delle informazioni sulle attività illecite legate alle armi da fuoco, gli Stati membri dovrebbero usare le reti sicure disponibili, come lo strumento SIENA di Europol, che permette ai funzionari nazionali di collegamento di Europol di contribuire ad indagini riguardanti altre attività criminali - ad esempio il traffico di stupefacenti – che implicano l'utilizzo di armi da fuoco[64].

In quinto ed ultimo luogo, a livello mondiale, la Commissione lavorerà con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine (UNODC) per cartografare le rotte del traffico d'armi nel mondo e per individuare i maggiori centri dell'attività criminale su cui dovranno concentrarsi in futuro le azioni a livello dell'UE e a livello globale, facendo pieno uso degli strumenti esistenti dell'UE, fra cui il sistema doganale di gestione dei rischi. Per promuovere la pace e la sicurezza internazionale l'UE sosterrà gli sforzi complementari posti in atto per migliorare il monitoraggio sistematico dei flussi d'armi a destinazione e provenienti dalle zone di conflitto armato.

6.2.        Compito 2 – Rendere più mirata, ove più necessario, la formazione delle autorità di contrasto

Sulla base delle esigenze operative, CEPOL sta attualmente realizzando, nell'ambito del programma di formazione delle autorità di contrasto[65] un'"analisi delle carenze" per individuare le necessità di formazione in materia di lotta contro i rischi da arma da fuoco. A decorrere dal 2014, le azioni di formazione organizzate a livello nazionale e a livello dell'Unione dovranno rispondere a queste esigenze. CEPOL dovrebbe altresì lavorare con partner dei paesi terzi sulla formazione dei funzionari delle attività di contrasto che trattano casi legati alle armi da fuoco.

7.           Conclusione

La presente comunicazione presenta le varie strade che l'Unione può percorrere per aiutare gli Stati membri ad intensificare gli sforzi di riduzione della minaccia rappresentata dall'uso illecito delle armi da fuoco. Essa propone un'azione integrata, per migliorare il mercato interno delle armi da fuoco a vantaggio degli utenti legittimi, e per limitare le ripercussioni negative dell'uso criminale della armi sulla sicurezza interna dell'UE. Tale azione dovrebbe essere attuata grazie a una partecipazione multisettoriale, che includa le autorità locali, l'industria delle armi, la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, le federazioni degli utilizzatori legittimi di armi da fuoco, il corpo medico, l'Organismo europeo di normalizzazione e l'Agenzia europea di difesa, così come le autorità di contrasto, basandosi sulle migliori prassi elaborate nell'ambito dell'iniziativa "approccio amministrativo"[66]. I compiti previsti saranno realizzati nella piena osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.

La Commissione consulterà le parti interessate, compreso il Parlamento europeo e gli Stati membri, al fine di valutare le varie opzioni possibili per risolvere i problemi individuati. Se necessario, e sulla base di dettagliate valutazioni della fattibilità e dell'impatto sulla sicurezza, sul settore interessato e sugli utilizzatori legittimi della armi, la Commissione presenterà appropriate proposte, anche di natura legislativa, nel 2015[67].

ALLEGATO 1 – Priorità e compiti

Priorità || Compito || Responsabilità principale (in collaborazione con) || Calendario

1. Salvaguardare il mercato legale delle armi da fuoco civili || 1. Chiarire quali armi siano vietate e quali richiedano una licenza || COM (Gruppo di esperti europei sulle armi d fuoco; industria della armi da fuoco) || 2015

|| 2. Stabilire una norma europea in materia di marcatura || COM (industria della armi da fuoco; C.I.P.; Organismo europeo di normalizzazione) || 2015

|| 3. Semplificare le norme di concessione delle licenze per le armi da fuoco || COM (Stati membri; industria; proprietari) || 2015

2. Dal lecito all'illecito: ridurre lo sviamento delle armi da fuoco in mani criminali || 1. Attualizzare i controlli sulle vendite e sulla produzione illecita delle armi da fuoco || COM (Stati membri; Europol; Agenzia europea di difesa) || 2015

|| 2. Prevenire i furti e le perdite || COM (Stati membri; C.I.P.; industria della armi da fuoco) || 2015

|| 3. Far leva sull'azione esterna e sul processo d'allargamento per ridurre il rischio di sviamento da parte dei paesi terzi || EEAS (COM; ONU) || 2013-2015

|| 4. Incoraggiare la distruzione come modalità privilegiata di eliminazione delle armi da fuoco in eccedenza || COM e SEAE (Agenzia europea di difesa) || 2013-2015

3. Aumentare la pressione sui mercati criminali || 1. Fornire orientamenti ai funzionari delle autorità di contrasto || COM (Stati membri; Europol) || 2014-15

|| 2. Ricorrere alla cooperazione transfrontaliera per fermare la detenzione e la circolazione illegale delle armi da fuoco || COM, SEAE, Stati membri ed Europol || 2013-2017

|| 3. Instaurare un sistema di cooperazione per rintracciare le armi da fuoco utilizzate da criminali || COM (Stati membri; Europol) || 2015

|| 4. Rafforzare i deterrenti all'uso improprio delle armi da fuoco || COM || 2015

4. Migliorare il quadro dell'intelligence || 1. Raccogliere dati più precisi e più completi sui reati da arma da fuoco nell'UE e nel mondo || COM (Stati membri; Europol) || 2014-2017

|| 2. Rendere più mirata, ove più necessario, la formazione delle autorità di contrasto || CEPOL (COM) || 2014

ALLEGATO 2 - Statistiche

2011 - Produzione di armi da fuoco civili nell'UE-27 (unità) (a livello mondiale in corsivo)[68]:

Totale: 1 974 156 (10 255 580)

Armi corte: 806 645 (1 219 000)

Armi lunghe: 1 167 511 (5 074 395)

2011 – Esportazioni di armi da fuoco civili nell'UE -27 (unità)[69]:

Totale: 1 200 941

Armi corte: 566 345

Armi lunghe: 634 596

2011 – Importazioni di armi da fuoco civili nell'UE -27 (unità)[70]:

Totale: 195 382

Armi corte: 25 958

Armi lunghe: 169 424

2011 – Esportazioni di armi da fuoco civili e militari nell'UE-28 (valore in euro)[71]:

Totale: 931 633 044

Statistiche nazionali sulla detenzione locale di armi da fuoco e sugli omicidi da arma da fuoco[72]

|| Armi da fuoco detenute legalmente ogni 100 abitanti || Omicidi da arma da fuoco ogni 100 000 abitanti || Suicidi da arma da fuoco ogni 100 000 abitanti

Belgio || 17,2 || 0,68 || 1,96

Bulgaria || 6,2 || 0,67 || 0,87

Repubblica ceca || 16,3 || 0,19 || 1,39

Germania || 30,3 || 0,19 || 0,94

Danimarca || 12 || 0,27 || 1,16

Estonia || 9,2 || 0,24 || 1,57

Irlanda || 8,6 || 0,48 || 0,56

Grecia || 22,5 || 0,26 || 0,97

Spagna || 10,4 || 0,2 || 0,42

Francia || 31,2 || 0,06 || 2,33

Croazia || 21,7 || 0,39 || 2,35

Italia || 11,9 || 0,71 || 0,81

Cipro || 36,4 || 0,46 || 0,48

Lettonia || 19 || 0,22 || 0,94

Lituania || 0,7 || 0,18 || 1

Lussemburgo || 15,3 || 0,62 || 1

Ungheria || 5,5 || 0,07 || 0,72

Malta || 11,9 || 0 || 1,68

Paesi Bassi || 3,9 || 0,33 || 0,24

Austria || 21,9 || 0,28 || 2,68

Polonia || 1,3 || 0,09 || 0,12

Portogallo || 8,5 || 0,41 || 1,09

Romania || 0,7 || 0,02 || 0,06

Slovenia || 13,5 || 0,1 || 2,34

Slovacchia || 8,3 || 0,18 || 0,94

Finlandia || 45,3 || 0,45 || 3,34

Svezia || 31,6 || 0,41 || 1,2

Regno Unito || 6,5 || 0,07 || 0,18

[1]               I produttori europei hanno fabbricato circa 2 milioni di armi da fuoco ad uso civile nel 2011, stimati come equivalenti a un 20% della produzione mondiale. Vedi "The Global Regime for Transnational Crime", Council on Foreign Relations, Issue Brief, 2 luglio 2012, e altre cifre figuranti all'allegato 2.

[2]               Eurostat, "Tendenze della criminalità e della giustizia penale", 18/2013.

[3]               Periodo 2000-2009. Fonte: Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), "Global Study on Homicide 2011". Si tratta di una cifra parziale perché la maggior parte degli Stati membri non dispone di statistiche per l'intero periodo.

[4]               GunPolicy.org

[5]               Vedi l'allegato 2. Vi sono ampie discrepanze fra gli Stati membri: su 100 000 abitanti, si va da 0 omicidi da arma a fuoco a Malta a 0,71 in Italia, e da 0,7 armi da fuoco ogni 100 abitanti in Lituania e Romania a 45 in Finlandia. Fonti: UNODC, "Small Arms Survey" ("Inchiesta sulle armi di piccolo calibro"), GunPolicy.org.

[6]               La cifra comprende anche i sei autori degli attacchi che si sono in seguito suicidati.

[7]               Europol, Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, 2013. "Il traffico delle armi da fuoco è spesso gestito da gruppi criminali organizzati ben strutturati […] generalmente attivi anche nello spaccio di stupefacenti o di altre merci illecite lucrative"; (UNODC), '"Digest of Organized Crime Cases", 2012, pag. 101.

[8]               Europol, TE-SAT 2013 - Relazione dell'UE sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo in Europa. Le armi utilizzate erano una pistola Colt 45 e una mitraglietta Uzi (Tolosa/ Montauban), e una pistola 9 mm FN P35 (Francoforte).

[9]               Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione è un sistema informatico europeo che consente alle autorità degli Stati membri di scambiarsi i dati (ad es. tipo e numero di serie) delle armi da fuoco segnalate come perse, rubate, od oggetto di uso improprio.

[10]             Fonte: polizia francese.

[11]             È impossibile disporre di stime precise sulle dimensioni di questi stock. Le stime disponibili variano molto, in parte perché i volumi sono dinamici. In uno studio recente, le riserve di difesa in Bosnia-Erzegovina nel 2011 erano stimate a 76 000 pezzi fra armi leggere e di piccolo calibro, e a 100 000 tonnellate metriche di munizioni, e, in Montenegro, sempre nel 2011, a 28 000 armi e 7 000 tonnellate metriche di munizioni; Pierre Gobinet, "Significant Surpluses: Weapons and Ammunition Stockpiles in South-east Europe", "Small Arms Survey", "The Regional Approach to Stockpile Reduction and the US Office of Weapons Removal and Abatement", Dic 2011.

[12]             Fonte: Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco; "Convertible Weapons in the Western Balkans", SEESAC, 2009. Nel Regno Unito, nel 2010/11, il 63% delle 2 534 armi da fuoco rubate sono state trafugate da abitazioni; "Homicides, Firearms Offences and Intimate Violence" 2010/11: Supplementary Volume 2 to Crime in England and Wales 2010/11, Kevin Smith et al, Home Office Statistical Bulletin 2012.

[13]             Sulla base di informazioni fornite da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Estonia, Germania, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

[14]             A livello UE esistono due definizioni di arma da fuoco, simili ma distinte. (1) "Arma da fuoco" è definita, nel contesto del mercato interno dell'UE e della politica commerciale comune, come "… qualsiasi arma portatile [...] che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente …' (direttiva 2008/51/CE sopra citata e regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1). Le armi da fuoco concepite per uso militare sono escluse dal campo d'applicazione della legislazione cui si applica questa definizione. (2) L'espressione "armi leggere e di piccolo calibro" è generalmente usata a livello delle Nazioni Unite e nel settore della politica estera e di sicurezza comune dell'UE. Benché non vi sia alcuna definizione concordata a livello internazionale per questo termine, l'UE ritiene che riguardi mitragliatrici e fucili automatici e semiautomatici concepiti specificamente per uso militare (azione comune del Consiglio del 12 luglio 2002 sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere, e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC). La presente comunicazione riguarda i rischi per la sicurezza derivanti da tutte le armi, che si tratti di "armi da fuoco", "armi di piccolo calibro" o "civili" o "militari".

[15]             Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione; La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura, COM(2010) 673.

[16]             Consultazione su un approccio comune per ridurre i danni causati dall'uso di armi da fuoco nell'UE a fini criminali: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm

[17]             La relazione intermedia sulla criminalità organizzata della commissione CRIM del Parlamento europeo sottolinea in particolare le necessità di una maggiore azione in materia di marcatura e di traffico illecito.

[18]             Strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, documento del Consiglio 5319/06.

[19]             L'articolo 1, paragrafo 12, della direttiva 2008/51/CE prevede che la Commissione presenti, entro il 2015, una valutazione in merito alla situazione risultante dall'applicazione della direttiva stessa, presentando eventualmente delle proposte.

[20]             Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

[21]             Il trattato sul commercio delle armi è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Esso stabilisce norme internazionali comuni – che includono principalmente i diritti dell'uomo e il diritto umanitario – che disciplinano il commercio internazionale delle principali categorie di armi, fra cui le armi leggere e di piccolo calibro, e contempla tutte le armi convenzionali, comprese le armi da fuoco e loro parti e munizioni, indipendentemente dal loro utilizzo finale. Gli Stati parti del trattato devono tenere conto di queste norme comuni nel decidere se autorizzare o meno trasferimenti di armi. Il trattato entrerà in vigore una volta ratificato da 50 Stati. Nel maggio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizzi gli Stati membri dell'UE a firmare il trattato.

[22]             Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998. L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 13 giugno 2000, viene regolarmente aggiornato. Il codice di condotta è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 28.12.1999).

[23]             Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009).

[24]             Posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi (GU L 156 del 25.5.2003, pag. 79).

[25]             Comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento, COM(2012) 793.

[26]             Il Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco è stato creato nel 2004 per facilitare lo scambio di informazioni e per promuovere la cooperazione ai fini di lotta contro il commercio e la detenzione illecita di armi. Esso offre supporto al gruppo "Applicazione della legge" del Consiglio e include esperti in armi da fuoco di ciascuno Stato membro dell'UE, dei paesi associati Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia, e appartenenti ad Europol.

[27]             Raccomandazione del Consiglio su una procedura tipo applicabile negli Stati membri alle indagini transfrontaliere di polizia sui canali di approvvigionamento riguardo alle armi da fuoco sequestrate o recuperate, utilizzate per reati, 12 e 13 giugno 2007; conclusioni del Consiglio su un piano d'azione europeo contro il traffico illecito di armi da fuoco cosiddette "pesanti" che potrebbero essere o sono usate in attività criminali, dicembre 2010.

[28]             Nel 2010 l'UE ha stabilito un ciclo politico pluriennale di lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata internazionale per garantire una cooperazione efficace fra gli organismi di contrasto degli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'UE e i terzi interessati, e per svolgere un'azione coerente e solida a livello operativo contro le minacce criminali più incalzanti che l'UE si trova a dover affrontare. Il primo ciclo politico completo si svolge nel periodo 2014-17, e segue la valutazione del 2013 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, la definizione di un piano strategico pluriennale (nel luglio 2013), e un piano d'azione operativo (ottobre 2013); conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, 3043 a sessione del Consiglio "Giustizia e Affari interni", Bruxelles, 8 e 9 novembre 2010.

[29]             Il programma d'azione delle Nazioni Unite del 2001 per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti è un documento politicamente vincolante adottato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per consenso, che prevede un impegno a livello mondiale a favore di un approccio globale per promuovere a livello locale, nazionale, sub-regionale, regionale e mondiale la prevenzione, riduzione ed eliminazione del commercio illecito in armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, come contributo alla pace e alla sicurezza internazionale. Esso contempla un'ampia gamma di attività, compresi la gestione e la sicurezza degli stock, il controllo dei trasferimenti, la tenuta di registri, la distruzione, meccanismi di scambio di informazioni e DDR (disarmament, demobilization and. reintegration – "disarmo, smobilitazione e reintegrazione"). Non è volto a controllare i trasferimenti verso attori non statali, né la detenzione di armi civili di piccolo calibro. La sua attuazione è esaminata in riunioni biennali degli Stati e in conferenze di revisione periodiche (l'ultima conferenza di revisione ha avuto luogo in agosto – settembre 2012 a New York). Lo strumento internazionale che permette agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 2005.

[30]             Decisione 2013/320/PESC del Consiglio, che fa parte dell'ampio approccio adottato dall'UE per sostenere il processo di transizione verso la democrazia, la pace e la sicurezza durature in Libia; missione dell'UE di assistenza alle frontiere in Libia.

[31]             Esempi di organizzazioni sostenute dall'UE sono l'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma e Saferworld.

[32]             Un regolamento la cui adozione o prevista nell'autunno 2013.

[33]             Direttiva sulle armi da fuoco (1991 e 2008); decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

[34]             Fonte: Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco.

[35]             L'operazione Fireball mirava ai camion provenienti dai Balcani occidentali e che entravano nell'UE attraverso la frontiera orientale.

[36]             Vedi sopra, nota 29.

[37]             Vedi allegato della direttiva 2008/51/CE.

[38]             COM(2012) 415. Per quanto riguarda gli eventuali vantaggi e svantaggi del ridurre a due le categorie di classificazione delle armi da fuoco (armi proibite/armi autorizzate) per migliorare, se possibile semplificandolo, il funzionamento del mercato interno di tali prodotti, la relazione ha concluso che "introdurre obbligatoriamente in tutta la UE solo due categorie di classificazione delle armi da fuoco non comporta, in sé, alcun vantaggio" se tale prospettiva viene considerata isolatamente.

[39]             Nel 1997 il Regno Unito, ad esempio, ha imposto un divieto generale per le armi corte, e nel 2006 ha introdotto restrizioni alla vendita di armi ad aria compressa e il divieto di importare e vendere armi d'imitazione "realistiche". Nel 2012 la Lituania ha vietato le pistole a gas.

[40]             A seconda della scelta del produttore e delle prescrizioni di legge nazionali, le marchiature possono indicare il fabbricante, il modello, la designazione del calibro o della cartuccia, il banco e l'anno di prova e il numero di serie. Il banco di prova è una struttura tecnica che esamina le armi da fuoco nei paesi in cui tale prova e altre misure tecniche sono obbligatorie. Un paese può avere uno o più banchi di prova, che possono trovarsi nei locali del fabbricante. I banchi di prova effettuano test di sparo e test delle caratteristiche di sicurezza dei componenti. Sulle armi vengono poi impresse o incise marchiature che indicano il tipo e la data dei test.

[41]             La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili o C.I.P. è un'organizzazione internazionale che rilascia un accreditamento ai banchi di prova e applica condizioni di marcatura standardizzate, che sono obbligatorie in ciascuno dei 14 paesi membri, di cui 11 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Slovacchia, Spagna, Regno Unito).

[42]             Vedi sopra, nota 30. Questo strumento politicamente vincolante prevede, analogamente alla direttiva sulle armi da fuoco, che gli Stati membri "o esigono una marcatura unica indicante il nome del fabbricante, il paese [...] di fabbricazione ed il numero di serie, oppure conservano qualsiasi altro tipo di marcatura utile e facile da applicare, [...] tal[e] da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione".

[43]             Un armaiolo è qualunque persona fisica o giuridica "che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni" (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1991/477/CE quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/51/CE).

[44]             Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/51. Un intermediario è definito come "qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi" (articolo 1, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 91/477/CE quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/51/CE).

[45]             Si vedano ad esempio: "Small Arms Survey", UNIDIR, e "'Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons—Scope and Implications", 2007, Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo.

[46]             Fonte: Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma.

[47]             Sulla base del piano d'azione 2010 contro il traffico illecito di armi da fuoco cosiddette "pesanti" (vedi sopra, nota 28).

[48]             Nessuna di queste misure deve ostacolare legittime attività di ricerca e sviluppo che cercano di sfruttare la stampa tridimensionale e le relative tecnologie, laddove vi sia un chiaro interesse sociale.

[49]             2009/1012/PESC; 2012/711/PESC.

[50]             Il 18 e 19 giugno 2013 si è tenuta in Bosnia-Erzegovina una conferenza ministeriale sul controllo delle armi nel contesto dell'allargamento dell'UE, con la partecipazione dell'ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

[51]             COM(2011) 840 definitivo, 2011/0406 (COD) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo; COM(2011) 839 definitivo, 2011/0405 (COD) - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato; TAIEX IPA (strumento di assistenza preadesione) – regolamento (CE) n. 1085/2006, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L 210 del 19.7.1982). Sullo strumento di stabilità vedi la nota 33 sopra.

[52]             Gli Stati membri "adottano disposizioni [sulle] misure di disattivazione [...] al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile", allegato I, parte III, direttiva 91/477/CE.

[53]             Manuale del Gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco: "Indicazioni sulla proprietà delle armi da fuoco - 'Manuale per il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco sequestrate per detenzione illegale o nell'ambito della commissione di reati penali" http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st10/st10000.it07.pdf

[54]             Esso si inserirà anche in una cooperazione più vasta nell'ambito del 7° piano d'azione per la cooperazione fra i servizi doganali e le forse di polizia.

[55]             COM(2011) 753 definitivo – Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

[56]             http://www.smallarmsstandards.org/; iARMS è il sistema di Interpol per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali – vedi compito 3.

[57]             Lo strumento di stabilità dell'UE sostiene l'attuale evoluzione e sviluppo di iARMS, a cui finora stanno partecipando 12 Stati membri dell'UE (Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Irlanda, Croazia, Ungheria, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Regno Unito); Consiglio, Quattordicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (2012/II) (2013/C 138/03).

[58]             Francia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Austria e Finlandia.

[59]             Articolo 16 della direttiva 91/477/CEE del Consiglio quale modificata dalla direttiva 2008/51/CE.

[60]             UNODC, "Digest of Organized Crime Cases", pag. 103.

[61]             COM(2004) 376 - Rafforzare la cooperazione di polizia e doganale nell'Unione europea.

[62]             Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/51/CE.

[63]             Decisione 2009/917/GAI del Consiglio. Questi dati di base riguardanti il luogo del sequestro e l'origine dell'arma, figuranti nel sistema informativo doganale (SID), sono memorizzati a fini doganali, cioè per focalizzarsi meglio su eventuali spedizioni di armi da fuoco contrabbandate per mezzo di un'analisi dei rischi. Pertanto, i dati non rilevanti a fini doganali (ad es. il calibro) non figurano nel SID.

[64]             COM(2012) 735 - Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM).

[65]             COM(2013) 172 - Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.

[66]             Il Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2010/C 115/01) ha sottolineato così la necessità di un tale approccio: "Il modo migliore per ridurre il livello di criminalità è adottare misure efficaci [...] per evitarne proprio l'insorgenza, ricorrendo ad un approccio multidisciplinare che preveda, tra l'altro, interventi amministrativi e la promozione della cooperazione fra le autorità amministrative."

[67]             Questo basandosi sulle risorse esistenti e in modo da evitare che siano necessari mezzi finanziari o personale supplementari alla Commissione o nelle agenzie decentrate.

[68]             Fonte: World Forum of Shooting Activities, marzo 2013, in base ad informazioni comunicate da banchi di prova; cifre ufficiali fornite da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, e stime per gli altri Stati membri.

[69]             Eurostat.

[70]             Eurostat. Una serie di Stati membri non ha comunicato alcuna esportazione di pistole e revolver (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Romania) e di armi da fuoco militari (Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Romania).

[71]             Fonte: Istituto di ricerche sulla pace di Oslo.

[72]             Fonte: UNODC, "Small Arms Survey", www.gunpolicy.org; these figures may be compared with responses to the Eurobarometer 383 where on average 5% declared that they owned a firearm, varying between 1% in Netherlands and 18% in Cyprus

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