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Document 52013DC0656
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding possible new labelling requirements of textile products and on a study on allergenic substances in textile products
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili
/* COM/2013/0656 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili /* COM/2013/0656 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante possibili nuovi obblighi di
etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche
presenti nei prodotti tessili 1. Introduzione Il regolamento (UE) n. 1007/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle
denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della
composizione fibrosa dei prodotti tessili[1]
(nel seguito "il regolamento sui tessili" o "il regolamento")
è l'unico atto legislativo settoriale dell'UE applicabile ai prodotti tessili[2]. Esso stabilisce le condizioni
e le norme per l'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili e le
norme relative alle denominazioni delle fibre tessili. Il regolamento si
applica a tutti i prodotti le cui fibre tessili costituiscono almeno l'80% in
peso, compresi i prodotti grezzi, semilavorati, lavorati, semimanufatti,
semiconfezionati o confezionati. A norma dell'articolo 24 del regolamento sui
tessili, entro il 30 settembre 2013 la Commissione europea presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata ove opportuno di
proposte legislative, "riguardante possibili nuovi obblighi di
etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai
consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili
sulle caratteristiche dei prodotti tessili". Tra le questioni esaminate
nella relazione figurano un sistema di etichettatura di origine, un sistema di
etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto, un sistema
di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per le taglie, l'indicazione di
sostanze allergeniche, l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie,
simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre tessili.
Poiché l'articolo 12 del regolamento sui tessili introduce l'obbligo di
etichettare i prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale,
è stata esaminata anche la questione della possibile etichettatura o del
possibile contrassegno dei prodotti in cuoio. La Commissione era inoltre
tenuta, a norma dell'articolo 25 del regolamento, a eseguire uno studio inteso
a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze
o i composti chimici usati nei prodotti tessili e a presentare, ove opportuno,
proposte legislative. La presente relazione è stata elaborata sulla
base dei risultati degli studi condotti per conto della Commissione europea.
Tali studi hanno esaminato diversi sistemi di etichettatura per i prodotti
tessili e i prodotti in cuoio, come pure il nesso causale tra allergie e
sostanze chimiche presenti nei prodotti tessili finiti. I risultati di questi
studi sono stati ampiamente discussi con esperti degli Stati membri, dell'industria
e di altre parti interessate, in particolare nel quadro del gruppo di esperti
in materia di denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili[3]. Lo studio sull'etichettatura
dei prodotti tessili ha tenuto conto dei risultati di uno studio realizzato nel
2010 per conto della direzione generale per le politiche interne del Parlamento
europeo[4].
La presente relazione considera le norme europee e internazionali esistenti in
materia ed affronta inoltre tematiche rilevanti per le piccole e medie imprese
(PMI). La sezione 2 della relazione contiene una panoramica dell'industria
tessile e dell'abbigliamento, le sezioni 3 e 4 presentano, rispettivamente, una
breve rassegna dei possibili nuovi obblighi di etichettatura (articolo 24) e i
principali risultati dello studio sulle sostanze chimiche (articolo 25), mentre
le conclusioni figurano nella sezione 5. 2. Panoramica del settore tessile e dell'abbigliamento
dell'UE L'industria dell'UE dei beni di consumo con
una marcata componente di design è costituita da un ampio ventaglio di settori,
fra cui in particolare i settori dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, del
cuoio e delle calzature, del tempo libero (sport, giochi e giocattoli), dei
gioielli, della decorazione di interni, ecc. Di questi settori fanno parte più
di mezzo milione di imprese che operano nella catena di valore (progettazione,
sviluppo di prodotti, fabbricazione, distribuzione e vendita al dettaglio). Nel
complesso, tali imprese generano un fatturato annuo totale di circa 500
miliardi di euro e forniscono circa cinque milioni di posti di lavoro nell'UE. L'industria tessile e dell'abbigliamento
europea è un settore altamente diversificato[5],
basato sull'innovazione e sulla creatività e composto principalmente da PMI:
rispetto ai 18 dipendenti dell'inizio del decennio, nel 2009 le imprese avevano
in media 10 dipendenti. Nel 2011 il settore contava oltre 185 000 imprese
che davano lavoro a 1,7 milioni di persone in Europa, per un fatturato totale
di 152 miliardi di euro[6].
Di fronte all'intensa concorrenza mondiale, le imprese europee si concentrano
sempre di più sulla ricerca, sullo sviluppo e sull'innovazione (RS&I) per
mantenere e migliorare una competitività sostenibile. Dopo oltre 15 anni di
radicali cambiamenti strutturali, una quota sostanziale delle attività del
settore è oggi rappresentata da prodotti speciali ad alto valore aggiunto. I
notevoli sforzi spesi nella RS&I hanno consolidato il contenuto di
conoscenze e la sostenibilità delle imprese tessili, soprattutto di quelle che
producono soluzioni mirate per nuove applicazioni e servizi in settori
particolarmente esigenti come l'assistenza sanitaria, l'ingegneria civile, l'industria
automobilistica o quella aerospaziale. Negli ultimi 15 anni il settore tessile e dell'abbigliamento
ha migliorato la propria efficienza energetica del 35% circa, sia per unità di
produzione che per valore aggiunto, il che è ben al di sopra della media del
settore manifatturiero nel suo complesso. Il settore comprende i segmenti di
mercato degli articoli di abbigliamento, dei prodotti tessili per interni e dei
tessili tecnici, ciascuno dei quali genera circa 1/3 del fatturato o delle
entrate totali. Nell'UE, tuttavia, la bilancia si sta inclinando a favore dei
tessuti tecnici[7],
il segmento nel quale l'Unione può contare su un relativo vantaggio competitivo
rispetto ai suoi partner commerciali. Il settore tessile e dell'abbigliamento
rappresenta nel suo insieme il 3% del valore aggiunto e il 6% dell'occupazione
nel complesso dell'industria manifatturiera. La produttività apparente del
lavoro del settore è salita dal 40% circa al 46% nel periodo 2004-2009. Nello
stesso periodo il livello degli investimenti per valore aggiunto si è mantenuto
stabile attorno all'11%. Figura
1 – Numero di imprese e fatturato dell'industria
tessile e dell'abbigliamento (2004-2009)
Fonte: Eurostat. Dopo un periodo di recessione di cinque anni,
l'industria tessile e dell'abbigliamento sembra essersi leggermente ripresa
dagli effetti delle turbolenze finanziarie, ma questa tendenza deve essere
ancora confermata con dati del 2012. I fattori e le questioni principali che
influenzano la competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento sono
quelli che incidono anche su altri settori. L'accesso ai finanziamenti, in
particolare, è fondamentale per rendere possibili investimenti volti a
modernizzare gli impianti di produzione e a sviluppare prodotti con un più
elevato contenuto di design, destinati a mercati nuovi o a quelli già
esistenti. La mancanza di personale qualificato è un altro problema importante
non solo nel settore tessile e dell'abbigliamento, ma in tutta l'industria
manifatturiera. Per alcune questioni, riguardanti ad esempio i diritti di
proprietà intellettuale e la loro violazione, occorrono soluzioni più
settoriali, maggiormente orientate al settore tessile e dell'abbigliamento. Le
imprese fanno passi avanti, in particolare perseguendo attivamente l'innovazione
tecnologica e non tecnologica, sviluppando il contenuto di design, la
promozione del marchio e i prodotti di qualità, ed esportando per compensare il
calo della domanda nell'UE. Il settore risulta sempre più competitivo. 3. Situazione attuale e conclusioni in
merito ai possibili sviluppi in relazione all'etichettatura La presente sezione offre una panoramica degli
attuali obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e valuta la necessità di
introdurre possibili nuovi obblighi come pure se sia opportuno e fattibile
armonizzare l'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili e di quelli
in cuoio. In base al regolamento sui tessili, i prodotti
tessili presenti sul mercato dell'UE devono recare un'etichetta o un
contrassegno che indichi la composizione fibrosa utilizzando le denominazioni
delle fibre elencate nell'allegato I del regolamento. Le denominazioni delle
fibre e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto
devono essere indicate in ordine decrescente. Gli obblighi di etichettatura e
contrassegno della composizione fibrosa si applicano ai prodotti e ai
componenti tessili contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili. Il
regolamento non disciplina altri aspetti dell'etichettatura e del contrassegno.
I prodotti in cuoio non sono soggetti a obblighi di etichettatura e
contrassegno[8],
ad eccezione delle calzature, che sono disciplinate dalla direttiva 94/11/CE
(direttiva sulle calzature)[9].
Alcune categorie di prodotti tessili, tra cui tappeti, altre pavimentazioni e
prodotti per la decorazione della casa, sono soggette anche al regolamento (UE)
n. 305/2011[10]
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione. La necessità di possibili nuovi obblighi di
etichettatura è stata valutata in base agli studi effettuati per conto della
Commissione, verificati e integrati mediante discussioni approfondite[11] con un ampio ventaglio di
parti interessate. Poiché gli studi sulla possibile armonizzazione dell'etichettatura
sono studi di fattibilità destinati a fornire informazioni per un'eventuale
valutazione d'impatto, le opzioni strategiche sono più numerose e meno precisamente
definite che in fase di valutazione d'impatto formale. Questi studi offrono una
buona panoramica degli impatti e dei benefici potenziali di ogni eventuale
nuovo requisito. Gli esempi illustrativi hanno permesso di valutare se sia o
meno necessario procedere a una valutazione maggiormente circostanziata dei
costi e dei benefici. Poiché l'articolo 24 del regolamento sui
tessili prevede che la possibile introduzione di obblighi di etichettatura
incentrati sul consumatore[12]
vada esaminata in consultazione con le parti interessate, lo studio sull'etichettatura
dei prodotti tessili[13]
ha comportato un'inchiesta presso i consumatori e interviste con i soggetti
interessati[14];
nello studio sono state analizzate varie opzioni di etichettatura e
contrassegno, esposte nel seguito. (a)
Sistema di etichettatura di origine I consumatori mostrano un interesse per l'etichettatura
di origine. Per il momento non è opportuno procedere ad una discussione
approfondita sulla pertinenza di introdurre un sistema di etichettatura di origine
nel regolamento sui tessili: è stata infatti di recente adottata una proposta
della Commissione relativa a un regolamento sulla sicurezza dei prodotti di
consumo[15]
con cui la Commissione intende introdurre un sistema intersettoriale su scala
UE che tenga conto del paese di origine e di altri aspetti relativi alla
tracciabilità. La proposta è stata accolta positivamente da un numero
significativo di parti interessate, anche nel settore tessile. (b)
Sistema di etichettatura riguardante la
manutenzione del prodotto I consumatori attribuiscono la massima
priorità all'indicazione del modo migliore per prendersi cura dei prodotti
tessili. In linea generale, essi conoscono e comprendono l'attuale sistema di
etichettatura adottato dal settore privato. Questo sistema volontario, ben
consolidato su scala mondiale, è detenuto e controllato da parti interessate e
costituisce la base della norma EN ISO 3758:2012 (Tessili — Codice di
etichettatura di manutenzione mediante simboli) e di altri sistemi di
etichettatura (utilizzati, ad esempio, negli Stati Uniti). I benefici previsti
da un approccio legislativo (obbligatorio) sono solo limitati e, in funzione
della capacità delle imprese di assorbire i costi, è possibile che non siano in
grado di compensare gli effetti del probabile trasferimento dei costi ai
consumatori finali. È utile migliorare il funzionamento del sistema attuale, in
particolare per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori, utilizzando ad
esempio nuovi simboli e, se del caso, accrescendo la sensibilizzazione (ad es.
per quanto riguarda il lavaggio dei capi a basse temperature), cosa che il
settore privato sta in ogni caso già facendo. (c)
Sistema di etichettatura per le taglie Individuare la taglia esatta è estremamente
importante per i consumatori. Essi conoscono i vari sistemi volontari esistenti
e le imprese e le organizzazioni pubbliche offrono tavole di conversione.
Nonostante le difficoltà incontrate, sono state elaborate norme europee e
internazionali (ISO), in particolare la EN 13402, che definisce un sistema di
codifica delle taglie di abbigliamento. I benefici che si attendono da un
sistema obbligatorio sono limitati rispetto a quelli di un sistema uniforme su
scala dell'Unione basato su norme. Occorre concentrare l'attenzione sul
proseguimento e sul completamento dei lavori di normazione in corso. Se del
caso, le parti interessate e le autorità pubbliche competenti potrebbero
fornire un sostegno per risolvere i problemi e sviluppare un più ampio consenso
a favore di un sistema basato su norme. (d)
Indicazione di sostanze allergeniche Per molti consumatori la presenza di sostanze
allergeniche nei prodotti tessili finiti e i rischi che esse comportano
costituiscono un tema importante. Esistono già alcuni sistemi volontari di
certificazione ed etichettatura relativi al contenuto di prodotti chimici, che
informano i consumatori della presenza (o piuttosto dell'assenza, in alcuni
prodotti) di tali sostanze. I livelli di concentrazione che possono generare
reazioni allergiche in gruppi di soggetti esposti non sono però ancora stati
stabiliti per ogni sostanza che può essere presente nei prodotti tessili.
Occorre ricercare dati epidemiologici con una solida base scientifica. Restano
inoltre delle incertezze, in particolare per quanto riguarda il nesso causale tra
prodotti tessili e allergie nella popolazione, l'esposizione dei consumatori e
la variabilità del rapporto dose-risposta nelle reazioni allergiche di diversi
soggetti e le sostanze chimiche che restano nei prodotti tessili finiti.
Attualmente tali incertezze costituiscono un vero ostacolo per fornire ai
consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili sui rischi
effettivi legati alla presenza di sostanze chimiche nei prodotti tessili. Per
essere efficaci tali informazioni devono essere comprensibili e significative
per tutti i consumatori. Sono necessarie informazioni più attendibili e
verificabili anche per dimostrare la conformità, effettuare verifiche a fini di
sorveglianza del mercato e applicare misure di esecuzione. La legislazione
orizzontale vigente, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)[16]
e il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele[17] e altri atti legislativi (ad
esempio, sui prodotti cosmetici, sui biocidi, sui pesticidi), potrebbe fornire
una soluzione per affrontare i rischi posti da alcune sostanze presenti nei
prodotti tessili. (e)
Etichettatura elettronica e altre tecnologie,
simboli o codici non linguistici (per l'identificazione delle fibre) Sono ormai disponibili in commercio tecnologie
e strumenti informativi nuovi e innovativi - come i codici 2D e l'identificazione
a radiofrequenza (RFID) - che vengono applicati ai prodotti alimentari e ai
prodotti tessili. Gli esperimenti realizzati da grandi società di commercio al
dettaglio in ambiti quali la gestione degli inventari, degli ordini e dei
clienti stanno producendo risultati interessanti. Affinché vi sia un ampio
utilizzo da parte delle PMI occorrono tuttavia soluzioni più efficaci in
termini di costi e maggiormente abbordabili. I vantaggi attesi per i
consumatori da un approccio legislativo (obbligatorio) sono ritenuti limitati e
i costi sono ancora troppo elevati. Le singole imprese dovrebbero avere la
possibilità di scegliere tra diversi sistemi concorrenti. (f)
Altri tipi di etichettatura e etichettatura di
autenticità del cuoio La Commissione ha analizzato anche altri tipi
di etichettatura, non espressamente menzionati all'articolo 24 del regolamento,
in particolare l'etichettatura dei prodotti biologici, l'etichettatura
ecologica, l'etichettatura sociale, di infiammabilità e di autenticità. È
emerso che i consumatori sono al corrente delle diverse norme esistenti e dei
vari sistemi nazionali, internazionali o dell'UE, ad esempio l'etichettatura
biologica (sistema privato), l'etichettatura ecologica (Ecolabel UE, Nordic
Swan, Blue Angel, ecc.) e l'etichettatura sociale (norma ISO 26000). Esistono
già diverse etichette ecologiche che indicano i limiti nell'uso di sostanze
pericolose che possono risultare nocive per l'ambiente e provocare reazioni
allergiche. I consumatori hanno quindi mostrato scarso interesse per l'introduzione
di sistemi analoghi di etichettatura a livello dell'UE nel quadro del
regolamento sui tessili. Dai risultati di un sondaggio sull'etichettatura del
cuoio[18],
condotto presso consumatori e fabbricanti, emerge invece che l'introduzione di
un'etichetta di autenticità del cuoio è ritenuta positiva. La Commissione ha
quindi avviato di recente un processo di valutazione d'impatto inteso a stimare
accuratamente i costi e i benefici delle varie opzioni strategiche, compresa l'opzione
legislativa, nel campo dell'etichettatura di autenticità del cuoio. Sulla base
dei risultati di questa valutazione d'impatto, la Commissione deciderà se sia
opportuno proporre un'azione a livello dell'UE. 4. Studio sulle sostanze allergeniche La Commissione è stata incaricata, a norma
dell'articolo 25 del regolamento sui tessili, di eseguire uno studio sul
possibile nesso causale tra le allergie e le sostanze o i composti chimici
usati nei prodotti tessili e di presentare, ove opportuno, sulla base di tale
studio[19],
proposte legislative nel quadro della vigente legislazione. Lo studio ha preso
in considerazione, conformemente a tale articolo, i risultati degli studi
svolti a livello degli Stati membri e si è concentrato sulle sostanze chimiche
presenti nei prodotti tessili finiti, ma non nelle fibre tessili o nei tessuti.
Analogamente, non sono rientrati nello studio né gli aspetti connessi alla
salute sul lavoro né la valutazione dei rischi delle sostanze chimiche. La
presente sezione analizza, sulla base dei risultati dello studio, le possibili opzioni
per rispondere ai problemi legati alle sostanze allergeniche nella
fabbricazione dei prodotti tessili. I prodotti tessili possono essere ritenuti per
la maggior parte sicuri[20],
anche se le persone sensibilizzate sviluppano reazioni allergiche alle fibre
tessili in quanto tali, ad esempio alla lana, o ad alcune sostanze o composti
chimici utilizzati nella fabbricazione dei prodotti tessili. L'1-2% circa di
tutte le allergie da contatto, a quanto viene segnalato, è dovuto a prodotti
tessili[21]
(al quarto posto nelle segnalazioni, dopo i cosmetici[22], gli accessori in metallo e i
prodotti farmaceutici). Pressoché i 2/3 dei casi di allergia legati a prodotti
tessili sono attribuibili ai coloranti dispersi, alcuni dei quali possono
provocare dermatiti allergiche da contatto in soggetti sensibilizzati. Le
conoscenze scientifiche attuali indicano che alcune resine utilizzate per il
finissaggio dei prodotti tessili possono rilasciare sostanze che causano
dermatiti allergiche da contatto in soggetti sensibilizzati. Molti additivi e
coadiuvanti utilizzati nei prodotti tessili sono dei rari sensibilizzanti,
mentre i coloranti reattivi non hanno potenziale sensibilizzante. Vi sono
sostanze che, in funzione delle loro proprietà intrinseche, sono classificate
come sensibilizzanti o irritanti cutanei e che possono rimanere nei prodotti
tessili finiti. Non è ancora possibile trarre una conclusione
generale sull'esistenza o meno di un nesso causale tra le reazioni allergiche e
le sostanze chimiche che si utilizzano e che rimangono nei prodotti tessili
finiti. Permangono incertezze circa l'effettivo rilascio e i livelli massimi di
concentrazione sicuri delle sostanze chimiche sensibilizzanti e irritanti nei
prodotti tessili finiti, il che rende difficile fornire ai consumatori
informazioni accurate e pertinenti sui rischi. È inoltre necessaria una
valutazione dei rischi per stabilire se tali sostanze comportino un rischio
inaccettabile tale da richiedere un intervento nel quadro della procedura di
restrizione REACH. I dati epidemiologici verificati sono scarsi[23] e, se disponibili, non sono
recenti. La grande maggioranza delle sostanze
utilizzate nella fabbricazione di prodotti tessili e presenti nei prodotti
tessili finiti non è né sensibilizzante né irritante[24]. Vi sono sostanze problematiche[25], il cui uso è limitato o
vietato dalla legislazione vigente dell'Unione europea (ad es., regolamento
REACH, regolamento sui prodotti cosmetici, regolamento sui detergenti e
regolamento sul marchio di qualità ecologica dell'UE). Per quanto riguarda le
sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), alla fine del 2012 la Commissione ha
elaborato, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e
con gli Stati membri, una tabella di marcia sulle SVHC[26] per individuare tutte quelle
che sono pertinenti per l'UE e includerle nell'elenco di sostanze candidate per
l'autorizzazione a norma del regolamento REACH entro il 2020. La tabella di
marcia prevede uno screening iniziale per togliere la priorità alle sostanze
che, tra le altre cose, non sono fabbricate e/o utilizzate nell'UE, seguito da
un'analisi delle opzioni per la gestione del rischio intesa a determinare quale
sia il modo più appropriato di procedere per affrontare i rischi potenziali
derivanti dalle sostanze che invece sono fabbricate e/o utilizzate nell'Unione.
Se del caso, tale analisi suggerirà possibili ulteriori interventi, nel quadro
o meno di REACH. Ogni possibile approccio normativo dovrà basarsi su
informazioni affidabili, verificabili e facilmente comprensibili affinché possa
arrecare ai consumatori e alle imprese i benefici auspicati e sia in grado di
agevolare la conformità, l'applicazione delle norme e la vigilanza del mercato. Le azioni future si concentreranno
probabilmente sulla promozione della ricerca riguardante le sostanze
alternative non allergeniche come pure la valutazione dell'esposizione e dei
rischi, e si sforzeranno inoltre di risolvere le incertezze relative alle
sostanze che possono essere rilasciate dai prodotti tessili finiti e alle
concentrazioni/valori limite per proteggere dalle allergie. I lavori svolti per
attuare la tabella di marcia sulle SVHC potrebbero inoltre servire in parte per
dare un seguito allo studio sul nesso tra reazioni allergiche e sostanze
chimiche nei prodotti tessili. La tabella di marcia sulle SVHC prevede tra l'altro
la creazione di un gruppo di coordinamento ad hoc che dovrà effettuare uno
screening delle sostanze sensibilizzanti e individuare quelle che possono
risultare estremamente preoccupanti. Tale gruppo potrebbe esaminare gli elenchi
delle sostanze presenti nei prodotti tessili redatti nel quadro dello studio di
cui all'articolo 25 e, se del caso, includere queste sostanze nelle ulteriori
analisi di definizione delle priorità e delle opzioni per la gestione del
rischio. 5. Conclusioni Dagli studi effettuati per conto della
Commissione e dalle consultazioni con un ampio ventaglio di parti interessate è
emerso l'interesse dei consumatori per lo sviluppo di nuove iniziative intese a
fissare nuovi obblighi di etichettatura per i prodotti tessili. Tuttavia, sulla base delle valutazioni
effettuate, la Commissione è giunta alla conclusione che obblighi di
etichettatura come quelli riportati di seguito non devono rientrare nel
regolamento sui tessili essendo attualmente già in vigore o in fase di
elaborazione nell'ambito di altri quadri normativi o non normativi: i) l'etichettatura
riguardante la manutenzione del prodotto e quella relativa alle taglie
rientrano già in sistemi o norme su base volontaria; ii) in particolare, i
lavori di normazione stanno procedendo verso un sistema armonizzato di
designazione e codifica delle taglie, a livello dell'UE e internazionale; iii)
la Commissione si è già occupata dell'etichettatura relativa al paese di
origine nella sua proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di
consumo, che offre, all'articolo 7, una soluzione intersettoriale agli aspetti
relativi al paese di origine e alla tracciabilità. Per quanto riguarda in particolare gli
obblighi di etichettatura per le sostanze allergeniche utilizzate nella
fabbricazione dei prodotti tessili, la conclusione della Commissione è che si
ritiene importante proseguire gli sforzi di ricerca e diffusione di sostanze
alternative non allergeniche. Benché esistano già alcuni sistemi volontari di
etichettatura per informare i consumatori della presenza di sostanze pericolose
(comprese quelle allergeniche) nei prodotti tessili, è opportuno continuare a
studiare possibili sistemi di etichettatura e altri strumenti destinati a
fornire informazioni sulle sostanze allergeniche. Occorre inoltre valutare se
siano necessarie ulteriori misure per il controllo della presenza, nei prodotti
tessili finiti, di sostanze che possono essere rilasciate (soprattutto di
sostanze sensibilizzanti) e, se del caso, considerare l'introduzione di tali
misure nel quadro dei pertinenti strumenti disponibili nella legislazione UE
sui prodotti chimici, in particolare nel quadro del regolamento REACH. Si terrà
conto dei risultati ottenuti da processi paralleli, come la revisione attualmente
in corso dei criteri per il marchio di qualità ecologica dell'UE per i prodotti
tessili. [1] GU
L 272 del 18.10.2011, pag.1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:IT:PDF [2] Il regolamento sui tessili ha abrogato le direttive
73/44/CE, 96/73/CE e 2008/121/CE a decorrere dall'8 maggio 2012. Il
periodo transitorio per i prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE
e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento scade il 9
novembre 2014. [3] I
verbali delle riunioni del gruppo di esperti in materia di denominazioni ed
etichettatura dei prodotti tessili sono disponibili al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/documents/index_en.htm [4] Lo studio del Parlamento europeo sull'etichettatura dei
prodotti tessili è disponibile al seguente indirizzo http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110825ATT25276/20110825ATT25276EN.pdf
[5] Ne fanno parte attività assai diverse tra loro come la
produzione di fibre artificiali, la filatura (connessa alla prima
trasformazione delle fibre o integrata con la fabbricazione di tessuti), la
tessitura (spesso integrata con la tintura e il finissaggio), la lavorazione a
maglia e il finissaggio (comprendente anche la tintura, la stampa, il
rivestimento e la laminazione). [6] Eurostat. [7] Il settore dei tessili tecnici, comprendente pressoché
15 000 società, dà lavoro a circa 300 000 persone. Tra i principali
mercati applicativi figurano: agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;
edilizia e costruzioni; componenti funzionali di vestiario e calzature;
geotessili e ingegneria; componenti di mobili e rivestimenti per pavimenti;
filtrazione e prodotti per uso industriale; igiene e medicina; attrezzature di
trasporto e arredamento; protezione ambientale; imballaggio e magazzinaggio;
protezione personale e delle proprietà; sport e tempo libero. [8] I prodotti le cui fibre tessili costituiscono meno
dell'80% in peso non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui
tessili e non sono soggetti a obblighi di etichettatura e contrassegno. Questo
è il caso, ad esempio, dei prodotti contenenti il 79% in peso di cuoio. [9] GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0011:20070101:IT:PDF [10] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF [11] Riunioni (nota 3) e inchiesta presso i consumatori (nota
14). [12] Articolo 24, paragrafo 1 – "nell'intento di fornire
ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e
comparabili". [13] Lo studio sull'etichettatura dei prodotti tessili è
disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/studies/study-report-labelling-textile_en.pdf [14] Come indicato nello studio sull'etichettatura dei prodotti
tessili, è stata condotta un'inchiesta in sette Stati membri alla quale hanno
partecipato più di 3500 consumatori. [15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva
87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE [COM(2013) 78 final del
13.2.2013]. [16] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:IT:PDF [17] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:it:PDF [18] Lo studio sull'etichettatura del cuoio è disponibile al
seguente indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/leather/files/study-report-labelling-leather_en.pdf [19] Studio sul nesso causale tra le reazioni allergiche e le
sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/studies/study-allergic-reactions-textile_en.pdf [20] Nel 2012 la grande maggioranza delle notifiche RAPEX
riguardanti prodotti tessili e capi di abbigliamento ha riguardato i rischi
associati all'uso di lacci e non di sostanze chimiche [21] BfR Information n. 018/2007 http://www.bfr.bund.de/cm/349/introduction_to_the_problems_surrounding_garment_textiles.pdf [22] Secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza
dei consumatori sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici (pag. 7), la
frequenza delle allergie da contatto alle sostanze profumanti nella popolazione
europea è stimata pari all'1-3%. Il parere SCCS/1459/11 è disponibile al seguente
indirizzo http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf
[23] Secondo il parere SCCS/1459/11 sulle fragranze allergizzanti
nei cosmetici (pag. 8), i dati ottenuti da esperimenti dose-elicitazione
condotti sull'uomo sono molto limitati sotto diversi aspetti. [24] Sono state identificate circa 70 sostanze allergeniche,
rapporto KEMI n. 3/13 http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-3-13-textiles.pdf [25] Le sostanze problematiche comprendono le sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), le sostanze
persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), i perturbatori del sistema
endocrino ecc. [26] La tabella di marcia sulle SVHC definisce la procedura per
individuare e valutare varie categorie di potenziali SVHC, tra cui le sostanze
sensibilizzanti. (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05867.en13.pdf)