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Document 52013DC0656

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili

/* COM/2013/0656 final */

52013DC0656

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili /* COM/2013/0656 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili

1.           Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili[1] (nel seguito "il regolamento sui tessili" o "il regolamento") è l'unico atto legislativo settoriale dell'UE applicabile ai prodotti tessili[2]. Esso stabilisce le condizioni e le norme per l'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili e le norme relative alle denominazioni delle fibre tessili. Il regolamento si applica a tutti i prodotti le cui fibre tessili costituiscono almeno l'80% in peso, compresi i prodotti grezzi, semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati o confezionati.

A norma dell'articolo 24 del regolamento sui tessili, entro il 30 settembre 2013 la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata ove opportuno di proposte legislative, "riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili". Tra le questioni esaminate nella relazione figurano un sistema di etichettatura di origine, un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto, un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per le taglie, l'indicazione di sostanze allergeniche, l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie, simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre tessili. Poiché l'articolo 12 del regolamento sui tessili introduce l'obbligo di etichettare i prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale, è stata esaminata anche la questione della possibile etichettatura o del possibile contrassegno dei prodotti in cuoio. La Commissione era inoltre tenuta, a norma dell'articolo 25 del regolamento, a eseguire uno studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili e a presentare, ove opportuno, proposte legislative.

La presente relazione è stata elaborata sulla base dei risultati degli studi condotti per conto della Commissione europea. Tali studi hanno esaminato diversi sistemi di etichettatura per i prodotti tessili e i prodotti in cuoio, come pure il nesso causale tra allergie e sostanze chimiche presenti nei prodotti tessili finiti. I risultati di questi studi sono stati ampiamente discussi con esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre parti interessate, in particolare nel quadro del gruppo di esperti in materia di denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili[3]. Lo studio sull'etichettatura dei prodotti tessili ha tenuto conto dei risultati di uno studio realizzato nel 2010 per conto della direzione generale per le politiche interne del Parlamento europeo[4]. La presente relazione considera le norme europee e internazionali esistenti in materia ed affronta inoltre tematiche rilevanti per le piccole e medie imprese (PMI). La sezione 2 della relazione contiene una panoramica dell'industria tessile e dell'abbigliamento, le sezioni 3 e 4 presentano, rispettivamente, una breve rassegna dei possibili nuovi obblighi di etichettatura (articolo 24) e i principali risultati dello studio sulle sostanze chimiche (articolo 25), mentre le conclusioni figurano nella sezione 5.

2.           Panoramica del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE

L'industria dell'UE dei beni di consumo con una marcata componente di design è costituita da un ampio ventaglio di settori, fra cui in particolare i settori dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature, del tempo libero (sport, giochi e giocattoli), dei gioielli, della decorazione di interni, ecc. Di questi settori fanno parte più di mezzo milione di imprese che operano nella catena di valore (progettazione, sviluppo di prodotti, fabbricazione, distribuzione e vendita al dettaglio). Nel complesso, tali imprese generano un fatturato annuo totale di circa 500 miliardi di euro e forniscono circa cinque milioni di posti di lavoro nell'UE.

L'industria tessile e dell'abbigliamento europea è un settore altamente diversificato[5], basato sull'innovazione e sulla creatività e composto principalmente da PMI: rispetto ai 18 dipendenti dell'inizio del decennio, nel 2009 le imprese avevano in media 10 dipendenti. Nel 2011 il settore contava oltre 185 000 imprese che davano lavoro a 1,7 milioni di persone in Europa, per un fatturato totale di 152 miliardi di euro[6]. Di fronte all'intensa concorrenza mondiale, le imprese europee si concentrano sempre di più sulla ricerca, sullo sviluppo e sull'innovazione (RS&I) per mantenere e migliorare una competitività sostenibile. Dopo oltre 15 anni di radicali cambiamenti strutturali, una quota sostanziale delle attività del settore è oggi rappresentata da prodotti speciali ad alto valore aggiunto. I notevoli sforzi spesi nella RS&I hanno consolidato il contenuto di conoscenze e la sostenibilità delle imprese tessili, soprattutto di quelle che producono soluzioni mirate per nuove applicazioni e servizi in settori particolarmente esigenti come l'assistenza sanitaria, l'ingegneria civile, l'industria automobilistica o quella aerospaziale.

Negli ultimi 15 anni il settore tessile e dell'abbigliamento ha migliorato la propria efficienza energetica del 35% circa, sia per unità di produzione che per valore aggiunto, il che è ben al di sopra della media del settore manifatturiero nel suo complesso. Il settore comprende i segmenti di mercato degli articoli di abbigliamento, dei prodotti tessili per interni e dei tessili tecnici, ciascuno dei quali genera circa 1/3 del fatturato o delle entrate totali. Nell'UE, tuttavia, la bilancia si sta inclinando a favore dei tessuti tecnici[7], il segmento nel quale l'Unione può contare su un relativo vantaggio competitivo rispetto ai suoi partner commerciali. Il settore tessile e dell'abbigliamento rappresenta nel suo insieme il 3% del valore aggiunto e il 6% dell'occupazione nel complesso dell'industria manifatturiera. La produttività apparente del lavoro del settore è salita dal 40% circa al 46% nel periodo 2004-2009. Nello stesso periodo il livello degli investimenti per valore aggiunto si è mantenuto stabile attorno all'11%.

Figura 1 – Numero di imprese e fatturato dell'industria tessile e dell'abbigliamento (2004-2009) Fonte: Eurostat.

Dopo un periodo di recessione di cinque anni, l'industria tessile e dell'abbigliamento sembra essersi leggermente ripresa dagli effetti delle turbolenze finanziarie, ma questa tendenza deve essere ancora confermata con dati del 2012. I fattori e le questioni principali che influenzano la competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento sono quelli che incidono anche su altri settori. L'accesso ai finanziamenti, in particolare, è fondamentale per rendere possibili investimenti volti a modernizzare gli impianti di produzione e a sviluppare prodotti con un più elevato contenuto di design, destinati a mercati nuovi o a quelli già esistenti. La mancanza di personale qualificato è un altro problema importante non solo nel settore tessile e dell'abbigliamento, ma in tutta l'industria manifatturiera. Per alcune questioni, riguardanti ad esempio i diritti di proprietà intellettuale e la loro violazione, occorrono soluzioni più settoriali, maggiormente orientate al settore tessile e dell'abbigliamento. Le imprese fanno passi avanti, in particolare perseguendo attivamente l'innovazione tecnologica e non tecnologica, sviluppando il contenuto di design, la promozione del marchio e i prodotti di qualità, ed esportando per compensare il calo della domanda nell'UE. Il settore risulta sempre più competitivo.

3.           Situazione attuale e conclusioni in merito ai possibili sviluppi in relazione all'etichettatura

La presente sezione offre una panoramica degli attuali obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e valuta la necessità di introdurre possibili nuovi obblighi come pure se sia opportuno e fattibile armonizzare l'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili e di quelli in cuoio.

In base al regolamento sui tessili, i prodotti tessili presenti sul mercato dell'UE devono recare un'etichetta o un contrassegno che indichi la composizione fibrosa utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del regolamento. Le denominazioni delle fibre e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto devono essere indicate in ordine decrescente. Gli obblighi di etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa si applicano ai prodotti e ai componenti tessili contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili. Il regolamento non disciplina altri aspetti dell'etichettatura e del contrassegno. I prodotti in cuoio non sono soggetti a obblighi di etichettatura e contrassegno[8], ad eccezione delle calzature, che sono disciplinate dalla direttiva 94/11/CE (direttiva sulle calzature)[9]. Alcune categorie di prodotti tessili, tra cui tappeti, altre pavimentazioni e prodotti per la decorazione della casa, sono soggette anche al regolamento (UE) n. 305/2011[10] che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

La necessità di possibili nuovi obblighi di etichettatura è stata valutata in base agli studi effettuati per conto della Commissione, verificati e integrati mediante discussioni approfondite[11] con un ampio ventaglio di parti interessate. Poiché gli studi sulla possibile armonizzazione dell'etichettatura sono studi di fattibilità destinati a fornire informazioni per un'eventuale valutazione d'impatto, le opzioni strategiche sono più numerose e meno precisamente definite che in fase di valutazione d'impatto formale. Questi studi offrono una buona panoramica degli impatti e dei benefici potenziali di ogni eventuale nuovo requisito. Gli esempi illustrativi hanno permesso di valutare se sia o meno necessario procedere a una valutazione maggiormente circostanziata dei costi e dei benefici.

Poiché l'articolo 24 del regolamento sui tessili prevede che la possibile introduzione di obblighi di etichettatura incentrati sul consumatore[12] vada esaminata in consultazione con le parti interessate, lo studio sull'etichettatura dei prodotti tessili[13] ha comportato un'inchiesta presso i consumatori e interviste con i soggetti interessati[14]; nello studio sono state analizzate varie opzioni di etichettatura e contrassegno, esposte nel seguito.

(a) Sistema di etichettatura di origine

I consumatori mostrano un interesse per l'etichettatura di origine. Per il momento non è opportuno procedere ad una discussione approfondita sulla pertinenza di introdurre un sistema di etichettatura di origine nel regolamento sui tessili: è stata infatti di recente adottata una proposta della Commissione relativa a un regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo[15] con cui la Commissione intende introdurre un sistema intersettoriale su scala UE che tenga conto del paese di origine e di altri aspetti relativi alla tracciabilità. La proposta è stata accolta positivamente da un numero significativo di parti interessate, anche nel settore tessile.

(b) Sistema di etichettatura riguardante la manutenzione del prodotto

I consumatori attribuiscono la massima priorità all'indicazione del modo migliore per prendersi cura dei prodotti tessili. In linea generale, essi conoscono e comprendono l'attuale sistema di etichettatura adottato dal settore privato. Questo sistema volontario, ben consolidato su scala mondiale, è detenuto e controllato da parti interessate e costituisce la base della norma EN ISO 3758:2012 (Tessili — Codice di etichettatura di manutenzione mediante simboli) e di altri sistemi di etichettatura (utilizzati, ad esempio, negli Stati Uniti). I benefici previsti da un approccio legislativo (obbligatorio) sono solo limitati e, in funzione della capacità delle imprese di assorbire i costi, è possibile che non siano in grado di compensare gli effetti del probabile trasferimento dei costi ai consumatori finali. È utile migliorare il funzionamento del sistema attuale, in particolare per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori, utilizzando ad esempio nuovi simboli e, se del caso, accrescendo la sensibilizzazione (ad es. per quanto riguarda il lavaggio dei capi a basse temperature), cosa che il settore privato sta in ogni caso già facendo.

(c) Sistema di etichettatura per le taglie

Individuare la taglia esatta è estremamente importante per i consumatori. Essi conoscono i vari sistemi volontari esistenti e le imprese e le organizzazioni pubbliche offrono tavole di conversione. Nonostante le difficoltà incontrate, sono state elaborate norme europee e internazionali (ISO), in particolare la EN 13402, che definisce un sistema di codifica delle taglie di abbigliamento. I benefici che si attendono da un sistema obbligatorio sono limitati rispetto a quelli di un sistema uniforme su scala dell'Unione basato su norme. Occorre concentrare l'attenzione sul proseguimento e sul completamento dei lavori di normazione in corso. Se del caso, le parti interessate e le autorità pubbliche competenti potrebbero fornire un sostegno per risolvere i problemi e sviluppare un più ampio consenso a favore di un sistema basato su norme.

(d) Indicazione di sostanze allergeniche

Per molti consumatori la presenza di sostanze allergeniche nei prodotti tessili finiti e i rischi che esse comportano costituiscono un tema importante. Esistono già alcuni sistemi volontari di certificazione ed etichettatura relativi al contenuto di prodotti chimici, che informano i consumatori della presenza (o piuttosto dell'assenza, in alcuni prodotti) di tali sostanze. I livelli di concentrazione che possono generare reazioni allergiche in gruppi di soggetti esposti non sono però ancora stati stabiliti per ogni sostanza che può essere presente nei prodotti tessili. Occorre ricercare dati epidemiologici con una solida base scientifica. Restano inoltre delle incertezze, in particolare per quanto riguarda il nesso causale tra prodotti tessili e allergie nella popolazione, l'esposizione dei consumatori e la variabilità del rapporto dose-risposta nelle reazioni allergiche di diversi soggetti e le sostanze chimiche che restano nei prodotti tessili finiti. Attualmente tali incertezze costituiscono un vero ostacolo per fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili sui rischi effettivi legati alla presenza di sostanze chimiche nei prodotti tessili. Per essere efficaci tali informazioni devono essere comprensibili e significative per tutti i consumatori. Sono necessarie informazioni più attendibili e verificabili anche per dimostrare la conformità, effettuare verifiche a fini di sorveglianza del mercato e applicare misure di esecuzione. La legislazione orizzontale vigente, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[16] e il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele[17] e altri atti legislativi (ad esempio, sui prodotti cosmetici, sui biocidi, sui pesticidi), potrebbe fornire una soluzione per affrontare i rischi posti da alcune sostanze presenti nei prodotti tessili.

(e) Etichettatura elettronica e altre tecnologie, simboli o codici non linguistici (per l'identificazione delle fibre)

Sono ormai disponibili in commercio tecnologie e strumenti informativi nuovi e innovativi - come i codici 2D e l'identificazione a radiofrequenza (RFID) - che vengono applicati ai prodotti alimentari e ai prodotti tessili. Gli esperimenti realizzati da grandi società di commercio al dettaglio in ambiti quali la gestione degli inventari, degli ordini e dei clienti stanno producendo risultati interessanti. Affinché vi sia un ampio utilizzo da parte delle PMI occorrono tuttavia soluzioni più efficaci in termini di costi e maggiormente abbordabili. I vantaggi attesi per i consumatori da un approccio legislativo (obbligatorio) sono ritenuti limitati e i costi sono ancora troppo elevati. Le singole imprese dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra diversi sistemi concorrenti.

(f) Altri tipi di etichettatura e etichettatura di autenticità del cuoio

La Commissione ha analizzato anche altri tipi di etichettatura, non espressamente menzionati all'articolo 24 del regolamento, in particolare l'etichettatura dei prodotti biologici, l'etichettatura ecologica, l'etichettatura sociale, di infiammabilità e di autenticità. È emerso che i consumatori sono al corrente delle diverse norme esistenti e dei vari sistemi nazionali, internazionali o dell'UE, ad esempio l'etichettatura biologica (sistema privato), l'etichettatura ecologica (Ecolabel UE, Nordic Swan, Blue Angel, ecc.) e l'etichettatura sociale (norma ISO 26000). Esistono già diverse etichette ecologiche che indicano i limiti nell'uso di sostanze pericolose che possono risultare nocive per l'ambiente e provocare reazioni allergiche. I consumatori hanno quindi mostrato scarso interesse per l'introduzione di sistemi analoghi di etichettatura a livello dell'UE nel quadro del regolamento sui tessili. Dai risultati di un sondaggio sull'etichettatura del cuoio[18], condotto presso consumatori e fabbricanti, emerge invece che l'introduzione di un'etichetta di autenticità del cuoio è ritenuta positiva. La Commissione ha quindi avviato di recente un processo di valutazione d'impatto inteso a stimare accuratamente i costi e i benefici delle varie opzioni strategiche, compresa l'opzione legislativa, nel campo dell'etichettatura di autenticità del cuoio. Sulla base dei risultati di questa valutazione d'impatto, la Commissione deciderà se sia opportuno proporre un'azione a livello dell'UE.

4.           Studio sulle sostanze allergeniche

La Commissione è stata incaricata, a norma dell'articolo 25 del regolamento sui tessili, di eseguire uno studio sul possibile nesso causale tra le allergie e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili e di presentare, ove opportuno, sulla base di tale studio[19], proposte legislative nel quadro della vigente legislazione. Lo studio ha preso in considerazione, conformemente a tale articolo, i risultati degli studi svolti a livello degli Stati membri e si è concentrato sulle sostanze chimiche presenti nei prodotti tessili finiti, ma non nelle fibre tessili o nei tessuti. Analogamente, non sono rientrati nello studio né gli aspetti connessi alla salute sul lavoro né la valutazione dei rischi delle sostanze chimiche. La presente sezione analizza, sulla base dei risultati dello studio, le possibili opzioni per rispondere ai problemi legati alle sostanze allergeniche nella fabbricazione dei prodotti tessili.

I prodotti tessili possono essere ritenuti per la maggior parte sicuri[20], anche se le persone sensibilizzate sviluppano reazioni allergiche alle fibre tessili in quanto tali, ad esempio alla lana, o ad alcune sostanze o composti chimici utilizzati nella fabbricazione dei prodotti tessili. L'1-2% circa di tutte le allergie da contatto, a quanto viene segnalato, è dovuto a prodotti tessili[21] (al quarto posto nelle segnalazioni, dopo i cosmetici[22], gli accessori in metallo e i prodotti farmaceutici). Pressoché i 2/3 dei casi di allergia legati a prodotti tessili sono attribuibili ai coloranti dispersi, alcuni dei quali possono provocare dermatiti allergiche da contatto in soggetti sensibilizzati. Le conoscenze scientifiche attuali indicano che alcune resine utilizzate per il finissaggio dei prodotti tessili possono rilasciare sostanze che causano dermatiti allergiche da contatto in soggetti sensibilizzati. Molti additivi e coadiuvanti utilizzati nei prodotti tessili sono dei rari sensibilizzanti, mentre i coloranti reattivi non hanno potenziale sensibilizzante. Vi sono sostanze che, in funzione delle loro proprietà intrinseche, sono classificate come sensibilizzanti o irritanti cutanei e che possono rimanere nei prodotti tessili finiti.

Non è ancora possibile trarre una conclusione generale sull'esistenza o meno di un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze chimiche che si utilizzano e che rimangono nei prodotti tessili finiti. Permangono incertezze circa l'effettivo rilascio e i livelli massimi di concentrazione sicuri delle sostanze chimiche sensibilizzanti e irritanti nei prodotti tessili finiti, il che rende difficile fornire ai consumatori informazioni accurate e pertinenti sui rischi. È inoltre necessaria una valutazione dei rischi per stabilire se tali sostanze comportino un rischio inaccettabile tale da richiedere un intervento nel quadro della procedura di restrizione REACH. I dati epidemiologici verificati sono scarsi[23] e, se disponibili, non sono recenti.

La grande maggioranza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di prodotti tessili e presenti nei prodotti tessili finiti non è né sensibilizzante né irritante[24]. Vi sono sostanze problematiche[25], il cui uso è limitato o vietato dalla legislazione vigente dell'Unione europea (ad es., regolamento REACH, regolamento sui prodotti cosmetici, regolamento sui detergenti e regolamento sul marchio di qualità ecologica dell'UE). Per quanto riguarda le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), alla fine del 2012 la Commissione ha elaborato, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e con gli Stati membri, una tabella di marcia sulle SVHC[26] per individuare tutte quelle che sono pertinenti per l'UE e includerle nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione a norma del regolamento REACH entro il 2020. La tabella di marcia prevede uno screening iniziale per togliere la priorità alle sostanze che, tra le altre cose, non sono fabbricate e/o utilizzate nell'UE, seguito da un'analisi delle opzioni per la gestione del rischio intesa a determinare quale sia il modo più appropriato di procedere per affrontare i rischi potenziali derivanti dalle sostanze che invece sono fabbricate e/o utilizzate nell'Unione. Se del caso, tale analisi suggerirà possibili ulteriori interventi, nel quadro o meno di REACH. Ogni possibile approccio normativo dovrà basarsi su informazioni affidabili, verificabili e facilmente comprensibili affinché possa arrecare ai consumatori e alle imprese i benefici auspicati e sia in grado di agevolare la conformità, l'applicazione delle norme e la vigilanza del mercato.

Le azioni future si concentreranno probabilmente sulla promozione della ricerca riguardante le sostanze alternative non allergeniche come pure la valutazione dell'esposizione e dei rischi, e si sforzeranno inoltre di risolvere le incertezze relative alle sostanze che possono essere rilasciate dai prodotti tessili finiti e alle concentrazioni/valori limite per proteggere dalle allergie. I lavori svolti per attuare la tabella di marcia sulle SVHC potrebbero inoltre servire in parte per dare un seguito allo studio sul nesso tra reazioni allergiche e sostanze chimiche nei prodotti tessili. La tabella di marcia sulle SVHC prevede tra l'altro la creazione di un gruppo di coordinamento ad hoc che dovrà effettuare uno screening delle sostanze sensibilizzanti e individuare quelle che possono risultare estremamente preoccupanti. Tale gruppo potrebbe esaminare gli elenchi delle sostanze presenti nei prodotti tessili redatti nel quadro dello studio di cui all'articolo 25 e, se del caso, includere queste sostanze nelle ulteriori analisi di definizione delle priorità e delle opzioni per la gestione del rischio.

5.           Conclusioni

Dagli studi effettuati per conto della Commissione e dalle consultazioni con un ampio ventaglio di parti interessate è emerso l'interesse dei consumatori per lo sviluppo di nuove iniziative intese a fissare nuovi obblighi di etichettatura per i prodotti tessili.

Tuttavia, sulla base delle valutazioni effettuate, la Commissione è giunta alla conclusione che obblighi di etichettatura come quelli riportati di seguito non devono rientrare nel regolamento sui tessili essendo attualmente già in vigore o in fase di elaborazione nell'ambito di altri quadri normativi o non normativi: i) l'etichettatura riguardante la manutenzione del prodotto e quella relativa alle taglie rientrano già in sistemi o norme su base volontaria; ii) in particolare, i lavori di normazione stanno procedendo verso un sistema armonizzato di designazione e codifica delle taglie, a livello dell'UE e internazionale; iii) la Commissione si è già occupata dell'etichettatura relativa al paese di origine nella sua proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, che offre, all'articolo 7, una soluzione intersettoriale agli aspetti relativi al paese di origine e alla tracciabilità.

Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di etichettatura per le sostanze allergeniche utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili, la conclusione della Commissione è che si ritiene importante proseguire gli sforzi di ricerca e diffusione di sostanze alternative non allergeniche. Benché esistano già alcuni sistemi volontari di etichettatura per informare i consumatori della presenza di sostanze pericolose (comprese quelle allergeniche) nei prodotti tessili, è opportuno continuare a studiare possibili sistemi di etichettatura e altri strumenti destinati a fornire informazioni sulle sostanze allergeniche. Occorre inoltre valutare se siano necessarie ulteriori misure per il controllo della presenza, nei prodotti tessili finiti, di sostanze che possono essere rilasciate (soprattutto di sostanze sensibilizzanti) e, se del caso, considerare l'introduzione di tali misure nel quadro dei pertinenti strumenti disponibili nella legislazione UE sui prodotti chimici, in particolare nel quadro del regolamento REACH. Si terrà conto dei risultati ottenuti da processi paralleli, come la revisione attualmente in corso dei criteri per il marchio di qualità ecologica dell'UE per i prodotti tessili.

[1]               GU L 272 del 18.10.2011, pag.1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:IT:PDF

[2]               Il regolamento sui tessili ha abrogato le direttive 73/44/CE, 96/73/CE e 2008/121/CE a decorrere dall'8 maggio 2012. Il periodo transitorio per i prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento scade il 9 novembre 2014.

[3]               I verbali delle riunioni del gruppo di esperti in materia di denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili sono disponibili al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/documents/index_en.htm

[4]               Lo studio del Parlamento europeo sull'etichettatura dei prodotti tessili è disponibile al seguente indirizzo http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110825ATT25276/20110825ATT25276EN.pdf

[5]               Ne fanno parte attività assai diverse tra loro come la produzione di fibre artificiali, la filatura (connessa alla prima trasformazione delle fibre o integrata con la fabbricazione di tessuti), la tessitura (spesso integrata con la tintura e il finissaggio), la lavorazione a maglia e il finissaggio (comprendente anche la tintura, la stampa, il rivestimento e la laminazione).

[6]               Eurostat.

[7]               Il settore dei tessili tecnici, comprendente pressoché 15 000 società, dà lavoro a circa 300 000 persone. Tra i principali mercati applicativi figurano: agricoltura, silvicoltura e acquacoltura; edilizia e costruzioni; componenti funzionali di vestiario e calzature; geotessili e ingegneria; componenti di mobili e rivestimenti per pavimenti; filtrazione e prodotti per uso industriale; igiene e medicina; attrezzature di trasporto e arredamento; protezione ambientale; imballaggio e magazzinaggio; protezione personale e delle proprietà; sport e tempo libero.

[8]               I prodotti le cui fibre tessili costituiscono meno dell'80% in peso non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sui tessili e non sono soggetti a obblighi di etichettatura e contrassegno. Questo è il caso, ad esempio, dei prodotti contenenti il 79% in peso di cuoio.

[9]               GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0011:20070101:IT:PDF

[10]             GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF

[11]             Riunioni (nota 3) e inchiesta presso i consumatori (nota 14).

[12]             Articolo 24, paragrafo 1 – "nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili".

[13]             Lo studio sull'etichettatura dei prodotti tessili è disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/studies/study-report-labelling-textile_en.pdf

[14]             Come indicato nello studio sull'etichettatura dei prodotti tessili, è stata condotta un'inchiesta in sette Stati membri alla quale hanno partecipato più di 3500 consumatori.

[15]             Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE [COM(2013) 78 final del 13.2.2013].

[16]             GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:IT:PDF

[17]             GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:it:PDF

[18]             Lo studio sull'etichettatura del cuoio è disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/leather/files/study-report-labelling-leather_en.pdf

[19]             Studio sul nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/studies/study-allergic-reactions-textile_en.pdf

[20]             Nel 2012 la grande maggioranza delle notifiche RAPEX riguardanti prodotti tessili e capi di abbigliamento ha riguardato i rischi associati all'uso di lacci e non di sostanze chimiche

[21]             BfR Information n. 018/2007 http://www.bfr.bund.de/cm/349/introduction_to_the_problems_surrounding_garment_textiles.pdf

[22]             Secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici (pag. 7), la frequenza delle allergie da contatto alle sostanze profumanti nella popolazione europea è stimata pari all'1-3%. Il parere SCCS/1459/11 è disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

[23]             Secondo il parere SCCS/1459/11 sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici (pag. 8), i dati ottenuti da esperimenti dose-elicitazione condotti sull'uomo sono molto limitati sotto diversi aspetti.

[24]             Sono state identificate circa 70 sostanze allergeniche, rapporto KEMI n. 3/13 http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-3-13-textiles.pdf

[25]             Le sostanze problematiche comprendono le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), i perturbatori del sistema endocrino ecc.

[26]             La tabella di marcia sulle SVHC definisce la procedura per individuare e valutare varie categorie di potenziali SVHC, tra cui le sostanze sensibilizzanti. (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05867.en13.pdf)

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