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Document 52012PC0463

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno

/* COM/2012/0463 final - 2012/0226 (NLE) */

52012PC0463

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno /* COM/2012/0463 final - 2012/0226 (NLE) */


RELAZIONE

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, (di seguito denominato "l'accordo") è stato firmato il 6 ottobre 2010 ed è applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011.

L'articolo 3 del protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") dispone l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale ("il comitato") e ne definisce i principali compiti e funzioni. Vista la necessità di avviare rapidamente l'applicazione del protocollo, occorre istituire detto comitato e adottarne il regolamento interno nel corso della prima riunione del comitato stesso. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo questa prima riunione si tiene entro l'anno seguente l'entrata in applicazione del protocollo.

Il testo allegato rappresenta una proposta di strumento giuridico ai fini dell'approvazione della posizione che l'Unione europea assumerà all'interno del comitato relativamente alla questione di cui sopra.

2012/0226 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 167, paragrafo 3, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea[1],

considerando quanto segue:

(1)       Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)       Tali negoziati sono stati portati a termine e il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra (nel seguito "l'accordo")[2].

(3)       A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo questo è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4)       L'articolo 3 del protocollo dell'accordo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") dispone l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale che assicura, tra i suoi compiti, il corretto funzionamento del protocollo stesso.

(5)       L'Unione deve stabilire quale posizione prendere riguardo alla creazione del comitato per la cooperazione culturale e all'adozione del regolamento interno di tale comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale riguardo alla creazione del comitato stesso e all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di detto comitato, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.           La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.           La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

ALLEGATO I

DECISIONE N. […] DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE UE-COREA

del […]

sull'elaborazione e l'adozione del regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale

IL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE,

Visto il protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, ("l'accordo") firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)          L'articolo 3 del protocollo dispone l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale.

(2)          Il comitato per la cooperazione culturale può adottare il proprio regolamento interno ed esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il protocollo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.           Con la presente decisione si istituisce il comitato per la cooperazione culturale.

2.           Il regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale si stabilisce come indicato nell'allegato.

3.           La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …        il …

Per il comitato per la cooperazione culturale

Il vice primo ministro Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Repubblica di Corea XXX [da completare da parte coreana] || Direttore generale della direzione generale per l'istruzione e la cultura Commissione europea Jan TRUSZCZYŃSKI

Allegato

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.           Il comitato per la cooperazione culturale ("il comitato") di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra (nel seguito "l'accordo"), esercita le sue funzioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo ed è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo.

2.           A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo il comitato si compone di rappresentanti dell'UE da un lato, e di rappresentanti della Corea dall'altro.

3.           Il comitato è copresieduto dal direttore generale del dipartimento "Contenuti politici" del Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Corea e dal direttore per la cultura e i media della direzione generale "Istruzione e cultura" della Commissione europea. I presidenti possono farsi rappresentare da persone da essi designate.

Articolo 2

Rappresentanza

1.           Ciascuna parte notifica all'altra l'elenco dei propri membri del comitato. L'elenco viene gestito dalla segreteria del comitato.

2.           Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica il nome di quest'ultimo ai presidenti del comitato prima della riunione nella quale sarà sostituito. Il supplente di un membro del comitato esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Riunioni

1.           Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e secondo le necessità su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles e a Seul, salvo diverso accordo delle parti. Previo accordo di entrambe le parti le riunioni del Comitato possono tenersi mediante video o teleconferenza.

2.           Ciascuna riunione del comitato è convocata dalla segreteria del comitato stesso ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dalla segreteria del comitato ai suoi membri almeno 28 giorni prima dell'inizio della sessione, salvo diverso accordo delle parti.

Articolo 4

Delegazione

I membri del comitato possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione i presidenti del comitato sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Osservatori

Il comitato può decidere di invitare, a seconda dei casi, osservatori ed esperti.

Articolo 6

Segreteria

I punti di contatto designati dalle parti svolgono congiuntamente le funzioni di segreteria del comitato.

Articolo 7

Documenti

Laddove le deliberazioni del comitato si basino su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dalla segreteria come documenti del comitato.

Articolo 8

Corrispondenza

1.           La corrispondenza indirizzata ai presidenti del comitato è inoltrata alla segreteria che la trasmette per conoscenza ai membri del comitato stesso.

2.           La corrispondenza proveniente dai presidenti del comitato è inviata ai destinatari dalla segreteria del comitato che all'occorrenza la numera e la trasmette per conoscenza agli altri membri di detto comitato.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.           La segreteria del comitato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Questo viene trasmesso insieme ai documenti pertinenti ai membri e ai presidenti del comitato almeno 7 giorni prima della riunione.

2.           L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.

3.           I presidenti del comitato possono, previo accordo in tal senso, invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

4.           I presidenti del comitato possono, previo accordo in tal senso, abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali

1.           La segreteria del comitato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.

2.           Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando all'occorrenza:

a)      la documentazione presentata al comitato;

b)      tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato; ed infine

c)      le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

3.           Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.

4.           Le parti devono approvare per iscritto il verbale entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Una volta approvato il verbale, due copie sono firmate dalla segreteria del comitato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. I membri del comitato ricevono una copia del verbale firmato.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.           Il comitato adotta decisioni e raccomandazioni[3] previo accordo tra le parti. Questi atti recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione".

2.           Tra una riunione e l'altra il comitato può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i presidenti del comitato.

3.           La segreteria del comitato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

4.           Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato sono autenticate da due copie autentiche firmate dai presidenti del comitato stesso.

Articolo 12

Pubblicità e riservatezza

1.           Salvo decisione contraria le riunioni del comitato non sono pubbliche.

2.           Se una parte comunica informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.

3.           Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 13

Spese

1.           Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).

2.           Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

[1]               GU C… del …, pag. …

[2]               GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

[3]               Per conseguire gli obiettivi del protocollo, il comitato ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione prevista dal protocollo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il comitato può altresì formulare le raccomandazioni che ritiene opportune.

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