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Document 52012PC0463
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Committee on Cultural Cooperation set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards its establishment and the adoption of the rules of procedures of the Committee on Cultural Cooperation
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno
/* COM/2012/0463 final - 2012/0226 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea dovrà prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno /* COM/2012/0463 final - 2012/0226 (NLE) */
RELAZIONE L'accordo di libero scambio tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea
dall'altra, (di seguito denominato "l'accordo") è stato firmato il
6 ottobre 2010 ed è applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011. L'articolo 3 del protocollo sulla cooperazione
culturale ("il protocollo") dispone l'istituzione di un comitato per
la cooperazione culturale ("il comitato") e ne definisce i principali
compiti e funzioni. Vista la necessità di avviare rapidamente l'applicazione
del protocollo, occorre istituire detto comitato e adottarne il regolamento
interno nel corso della prima riunione del comitato stesso. A norma
dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo questa prima riunione si tiene
entro l'anno seguente l'entrata in applicazione del protocollo. Il testo allegato rappresenta una proposta di
strumento giuridico ai fini dell'approvazione della posizione che l'Unione
europea assumerà all'interno del comitato relativamente alla questione di cui
sopra. 2012/0226 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che l'Unione europea dovrà
prendere nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito
dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da
una parte, e la Repubblica di Corea dall' altra, per quanto riguarda
l'istituzione del comitato stesso e l'adozione del suo regolamento interno IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare gli articoli 167, paragrafo 3, e 207,
paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo
9, vista la proposta della Commissione europea[1], considerando quanto segue: (1) Il 23 aprile 2007 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero
scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri. (2) Tali negoziati sono stati
portati a termine e il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero
scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la
Repubblica di Corea dall'altra (nel seguito "l'accordo")[2]. (3) A norma dell'articolo 15.10,
paragrafo 5, dell'accordo questo è stato applicato in via provvisoria a partire
dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva. (4) L'articolo 3 del protocollo
dell'accordo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") dispone
l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale che assicura, tra i
suoi compiti, il corretto funzionamento del protocollo stesso. (5) L'Unione deve stabilire quale
posizione prendere riguardo alla creazione del comitato per la cooperazione
culturale e all'adozione del regolamento interno di tale comitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea dovrà prendere
nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale riguardo alla creazione
del comitato stesso e all'adozione del suo regolamento interno si basa sul
progetto di decisione di detto comitato, accluso alla presente decisione. Articolo 2 1. La presente decisione entra
in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO I DECISIONE N. […] DEL COMITATO
PER LA COOPERAZIONE CULTURALE UE-COREA del […] sull'elaborazione e
l'adozione del regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale IL COMITATO PER LA
COOPERAZIONE CULTURALE, Visto il protocollo
sulla cooperazione culturale ("il protocollo") dell'accordo di libero
scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la
Repubblica di Corea dall'altra, ("l'accordo") firmato a Bruxelles il
6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 3, considerando quanto
segue: (1) L'articolo 3 del protocollo
dispone l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale. (2) Il comitato per la
cooperazione culturale può adottare il proprio regolamento interno ed esercita
tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il
protocollo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo dell'accordo, HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE: 1. Con la presente decisione si
istituisce il comitato per la cooperazione culturale. 2. Il regolamento interno del
comitato per la cooperazione culturale si stabilisce come indicato
nell'allegato. 3. La presente decisione entra
in vigore il …. Fatto a … il … Per il comitato per la cooperazione culturale Il vice primo ministro Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Repubblica di Corea XXX [da completare da parte coreana] || Direttore generale della direzione generale per l'istruzione e la cultura Commissione europea Jan TRUSZCZYŃSKI Allegato REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE Articolo 1 Composizione
e presidenza 1. Il comitato per la cooperazione
culturale ("il comitato") di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo")
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da
una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra (nel seguito
"l'accordo"), esercita le sue funzioni a norma dell'articolo 3,
paragrafo 3, del protocollo ed è responsabile dell'attuazione generale
dell'accordo. 2. A norma dell'articolo 3,
paragrafo 1, del protocollo il comitato si compone di rappresentanti dell'UE da
un lato, e di rappresentanti della Corea dall'altro. 3. Il comitato è copresieduto
dal direttore generale del dipartimento "Contenuti politici" del
Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Corea e dal direttore
per la cultura e i media della direzione generale "Istruzione e
cultura" della Commissione europea. I presidenti possono farsi
rappresentare da persone da essi designate. Articolo 2 Rappresentanza 1. Ciascuna parte notifica
all'altra l'elenco dei propri membri del comitato. L'elenco viene gestito dalla
segreteria del comitato. 2. Un membro che desideri essere
rappresentato da un supplente comunica il nome di quest'ultimo ai presidenti
del comitato prima della riunione nella quale sarà sostituito. Il supplente di
un membro del comitato esercita tutti i diritti del membro titolare. Articolo 3 Riunioni 1. Il comitato si riunisce
almeno una volta l'anno e secondo le necessità su richiesta di una delle parti.
Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles e a Seul, salvo diverso
accordo delle parti. Previo accordo di entrambe le parti le riunioni del
Comitato possono tenersi mediante video o teleconferenza. 2. Ciascuna riunione del
comitato è convocata dalla segreteria del comitato stesso ad una data e in un
luogo convenuti da entrambe le parti. L'avviso di convocazione della riunione
viene inviato dalla segreteria del comitato ai suoi membri almeno 28 giorni
prima dell'inizio della sessione, salvo diverso accordo delle parti. Articolo 4 Delegazione I membri del comitato possono farsi
accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione i presidenti del comitato
sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano
alla riunione. Articolo 5 Osservatori Il comitato può decidere di invitare, a
seconda dei casi, osservatori ed esperti. Articolo 6 Segreteria I punti di contatto designati dalle parti
svolgono congiuntamente le funzioni di segreteria del comitato. Articolo 7 Documenti Laddove le deliberazioni del comitato si
basino su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per
conoscenza dalla segreteria come documenti del comitato. Articolo 8 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata
ai presidenti del comitato è inoltrata alla segreteria che la trasmette per
conoscenza ai membri del comitato stesso. 2. La corrispondenza proveniente
dai presidenti del comitato è inviata ai destinatari dalla segreteria del
comitato che all'occorrenza la numera e la trasmette per conoscenza agli altri
membri di detto comitato. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. La segreteria del comitato
elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Questo viene
trasmesso insieme ai documenti pertinenti ai membri e ai presidenti del
comitato almeno 7 giorni prima della riunione. 2. L'ordine del giorno è
adottato dal comitato all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del
giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita
previo accordo delle parti. 3. I presidenti del comitato
possono, previo accordo in tal senso, invitare esperti ad assistere alle
riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici. 4. I presidenti del comitato
possono, previo accordo in tal senso, abbreviare i termini indicati al
paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso specifico. Articolo 10 Verbali 1. La segreteria del comitato
redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21
giorni dalla conclusione della stessa. 2. Il verbale riassume di norma
ogni punto all'ordine del giorno, indicando all'occorrenza: a) la documentazione presentata al comitato; b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione
a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato; ed infine c) le decisioni adottate, le raccomandazioni
formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti
specifici. 3. Nel verbale figurano anche un
elenco dei membri del comitato o dei loro supplenti che hanno partecipato alla
riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un
elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti. 4. Le parti devono approvare per
iscritto il verbale entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque
altra data concordata dalle parti. Una volta approvato il verbale, due copie
sono firmate dalla segreteria del comitato e ciascuna delle parti ne riceve un
esemplare autentico. I membri del comitato ricevono una copia del verbale
firmato. Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il comitato adotta decisioni
e raccomandazioni[3]
previo accordo tra le parti. Questi atti recano rispettivamente il titolo di
"decisione" e "raccomandazione". 2. Tra una riunione e l'altra il
comitato può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta,
previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno
scambio di note tra i presidenti del comitato. 3. La segreteria del comitato
attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data
di adozione e un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data
della sua entrata in vigore. 4. Le decisioni e le
raccomandazioni adottate dal comitato sono autenticate da due copie autentiche
firmate dai presidenti del comitato stesso. Articolo 12 Pubblicità
e riservatezza 1. Salvo decisione contraria le
riunioni del comitato non sono pubbliche. 2. Se una parte comunica
informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti,
l'altra parte tratta tali informazioni come riservate. 3. Ciascuna delle parti può
decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato nelle
rispettive pubblicazioni ufficiali. Articolo 13 Spese 1. Ciascuna parte si assume
l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato
(spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le
telecomunicazioni). 2. Le spese relative
all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a
carico della parte ospitante. [1] GU C… del …, pag. … [2] GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6. [3] Per conseguire gli obiettivi del
protocollo, il comitato ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione
prevista dal protocollo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti,
che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il comitato può
altresì formulare le raccomandazioni che ritiene opportune.