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Document 52012PC0381
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
/* COM/2012/0381 final - 2012/0185 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli /* COM/2012/0381 final - 2012/0185 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta L'obiettivo del “pacchetto controlli tecnici”
è sostenere e applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la
protezione dell'ambiente. La proposta mira a contribuire al
raggiungimento dell'obiettivo di dimezzare il numero di morti causati dagli
incidenti stradali entro il 2020 come prevedono gli orientamenti 2011‑2020
per la sicurezza stradale[1].
Essa intende inoltre contribuire alla riduzione delle emissioni del trasporto
su strada dovute all'insufficiente manutenzione dei veicoli. In questo contesto la proposta mira a
migliorare l’applicazione delle norme sui controlli tecnici e il regime di ispezioni
su strada, in particolare nel caso in cui la condizione tecnica di un veicolo
crei un rischio immediato per la sicurezza stradale, attraverso misure come la
revoca temporanea o la cancellazione permanente dell'immatricolazione del
veicolo. ·
Contesto generale Prima che un veicolo possa essere immesso sul
mercato, deve soddisfare tutti i pertinenti requisiti di omologazione
individuale o del tipo che garantiscono un livello ottimale di sicurezza e di
standard ambientali. Ogni Stato membro ha l'obbligo di immatricolare per la
prima volta ogni veicolo che abbia ottenuto l'omologazione europea sulla base
del certificato di conformità rilasciato dal costruttore del veicolo.
L'immatricolazione costituisce l'autorizzazione ufficiale all'utilizzo sulla
rete stradale pubblica e applica i diversi requisiti relativi ai veicoli
introdotti in date diverse. Successivamente a questa omologazione, i
veicoli circolanti devono essere periodicamente sottoposti a controlli tecnici.
Lo scopo di questi controlli è assicurare che i veicoli circolanti continuino
ad essere conformi, sicuri e non costituiscano un pericolo per il conducente e
gli altri utenti della strada. I veicoli vengono quindi controllati per
verificare che soddisfino determinati requisiti, come quelli in materia di
sicurezza e tutela dell'ambiente, nonché i requisiti sull'ammodernamento. A
causa del loro utilizzo regolare ed intensivo principalmente per fini
commerciali, i veicoli utilizzati per il trasporto professionale di merci con
un carico superiore a 3,5 tonnellate e per il trasporto professionale di
passeggeri superiore a 8 passeggeri, sono inoltre sottoposti a controlli
tecnici specifici su strada con i quali ne viene verificata la conformità ai
requisiti tecnici ed ambientali in qualsiasi momento e in qualsiasi territorio
dell'UE. Nel corso del suo ciclo di vita un veicolo può
essere sottoposto a reimmatricolazione, a seguito di un cambio di proprietà o
di un trasferimento verso un altro Stato membro per utilizzo permanente. E’
quindi necessario adottare disposizioni simili relative alla procedura di
immatricolazione di un veicolo per impedire che dei veicoli che costituiscono
un rischio immediato per la sicurezza stradale possano essere utilizzati su
strada. L’obiettivo dell’immatricolazione di un veicolo
è autorizzare l’entrata in servizio e l’utilizzo di un veicolo nel traffico
stradale. Tale autorizzazione è resa visibile dall’apposizione della targa di
immatricolazione al veicolo e dal rilascio di un certificato di
immatricolazione. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta è diretta a modificare i requisiti
esistenti stabiliti nel quadro legislativo attuale in relazione ai documenti di
immatricolazione per i veicoli[2]. Rispetto all’atto attualmente in vigore, la
proposta prevede definizioni più precise per quanto riguarda il luogo di
immatricolazione dei veicoli, la revoca e la cancellazione delle
immatricolazioni. La proposta stabilisce inoltre nuovi obblighi in materia di
registri elettronici sull’immatricolazione dei veicoli e il seguito dato alle
notifiche relative ai risultati dei controlli tecnici, alla reimmatricolazione
e alla demolizione dei veicoli. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione La proposta è coerente con l'obiettivo dell'UE
di rendere le strade più sicure, come indicato nel Libro bianco sui trasporti[3] e mira ad attuare la strategia
specifica diretta a ottenere veicoli più sicuri nell'ambito degli orientamenti 2011-2020
per la sicurezza stradale. Infine, la proposta è coerente con le
raccomandazioni relative al rilancio della politica del mercato unico prevista
dalla relazione Monti del maggio 2010[4]
nel settore della riduzione degli ostacoli amministrativi per la circolazione
transfrontaliera dei veicoli usati. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO ·
Consultazione Metodi di consultazione Nell’elaborare la proposta sul pacchetto
“controlli tecnici”, la Commissione ha consultato le parti interessate in vari
modi: –
con una consultazione generale su Internet,
relativa a tutti gli aspetti della proposta; –
consultando esperti e parti interessate nell'ambito
di seminari; –
effettuando uno studio sulle future opzioni per
l'applicazione dei controlli tecnici nell'Unione europea al fine di individuare
possibili misure e per mettere a punto uno strumento di analisi costi-benefici
relativo agli effetti dei controlli tecnici. Sintesi delle risposte e modo in cui sono
state prese in considerazione Durante la consultazione via Internet, le
parti interessate hanno sollevato diverse questioni. La valutazione d’impatto
allegata alla presente proposta dà ampio conto delle principali questioni
sollevate e vaglia il modo in cui sono state prese in considerazione. Dal 29.7.2010 al 24.9.2010 si è svolta una
consultazione aperta su internet e la Commissione ha ricevuto 9 653 risposte da
cittadini, autorità di Stati membri, fornitori di attrezzature, centri di
controllo, associazioni di officine di riparazioni e costruttori di veicoli. I risultati sono disponibili su http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/pti_en.htm. ·
Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati La proposta ha imposto la valutazione di
opzioni strategiche diverse e delle rispettive conseguenze a livello economico,
sociale e ambientale. Metodologia applicata Un consulente esterno (Europe Economics) ha
effettuato uno studio sull'impatto delle diverse opzioni strategiche avvalendosi
di diverse relazioni scientifiche e di valutazione, in particolare come fonti
di modelli e di dati per la monetizzazione dei costi e benefici delle diverse
alternative. Gli studi di cui si è tenuto maggiormente conto sono i seguenti: –
la relazione della Commissione al Consiglio ed al
Parlamento europeo sull'applicazione da parte degli Stati membri della
direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000,
sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella
Comunità - Periodi di riferimento 2005-2006 e 2007-2008 (COM(2010) 754
definitivo), –
AUTOFORE (2007), –
"MOT Scheme Evidence-base" del Ministero
dei trasporti britannico (UK, 2008), –
DEKRA Road Safety Report 2008 (Rapporto sulla
sicurezza stradale) – Strategie per prevenire gli incidenti sulle strade
europee, –
DEKRA Road Safety Report on Trucks 2009 (Rapporto
sulla sicurezza stradale dei mezzi pesanti), –
DEKRA Motorcycle road safety report 2010 (Rapporto
sulla sicurezza stradale dei motocicli), –
Relazioni TÜV 2009-2010. Mezzi impiegati per rendere accessibile
al pubblico il parere degli esperti Tutte le relazioni di ricerca completate e
approvate sono o saranno rese disponibili sul sito internet della DG Mobilità e
trasporti. ·
Valutazione d'impatto Per i principali aspetti della proposta, sono
state prese in considerazione le seguenti opzioni: (a)
L'approccio "status quo" costituisce il
riferimento rispetto al quale valutare gli effetti delle altre opzioni
strategiche. Nell'ambito di questa opzione, verrebbe mantenuto l'attuale quadro
normativo UE. Inoltre, non vi sarebbe alcun adeguamento a breve termine
dell'allegato tecnico della direttiva 2009/40/CE che è stato recentemente
modificato attraverso la procedura dei comitati con la direttiva 2010/48/UE.
Non cambierebbero quindi la portata e la frequenza dei controlli tecnici e non
sarebbero adottate altre misure relative allo scambio di informazioni.
Continuerebbe a mancare un quadro per lo scambio di dati. (b)
L’”approccio legislativo "Soft law"”
consisterebbe nel migliorare sia l'attuazione che il monitoraggio
dell'applicazione della legislazione vigente. Questo approccio non
introdurrebbe nuove norme, ma comporterebbe nuovi e maggiori sforzi della
Commissione per migliorare i livelli dei controlli e la loro applicazione,
nonché incentivare lo scambio di dati. (c)
L’”approccio legislativo” si baserebbe su due
componenti. –
Al fine di conseguire l'obiettivo specifico di
accrescere la sicurezza dei veicoli circolanti, la prima componente
consisterebbe nell'innalzare gli standard minimi UE per i controlli tecnici
periodici (PTI) e dei controlli su strada senza preavviso (RSI) e definire dei
criteri vincolanti. Ciò è essenziale per evitare che eventuali disparità del
sistema possano ridurre l'efficacia complessiva dell'applicazione dei controlli
tecnici. –
Al fine di conseguire l'obiettivo specifico di
rendere disponibili i dati necessari ottenuti attraverso i controlli tecnici,
un secondo componente del regime complessivo includerebbe, in una seconda fase,
l’eventuale istituzione di un sistema di scambio di dati armonizzato a livello
UE che colleghi le banche dati esistenti al fine di migliorare l’efficienza
dell’attuazione del pacchetto UE sui controlli tecnici. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La proposta disciplina la revoca e la
cancellazione di immatricolazioni. La misura assicura che i veicoli che
costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale in quanto
presentano gravi difetti non possano circolare, revocandone l’immatricolazione
fino a quando non abbiano superato un ulteriore controllo tecnico. Al fine di
ridurre gli oneri amministrativi, non dovrebbe essere necessario ripetere la
procedura di immatricolazione quando la revoca viene tolta. Inoltre la proposta introduce un certo
automatismo per cui l’immatricolazione originale di veicoli che sono stati
reimmatricolati in un altro Stato membro verrebbe automaticamente cancellata.
Ciò consente di evitare immatricolazioni parallele di un veicolo in Stati
membri diversi. L’obbligo di eseguire controlli tecnici periodici vale per lo
Stato membro di immatricolazione. Quindi l’esistenza di immatricolazioni
parallele di un veicolo in diversi Stati membri comporterebbe l’obbligo di
sottoporsi a controlli tecnici in tutti questi diversi Stati membri. Le immatricolazioni di veicoli che in seguito
all’esito di un controllo tecnico devono essere demoliti e dei veicoli
dichiarati “veicolo fuori uso", vengono cancellate in seguito a notifica. La proposta prevede inoltre l’istituzione di
registri elettronici delle immatricolazioni contenenti tutte le informazioni
relative all’immatricolazione del veicolo. Tali informazioni saranno messe a
disposizione ai fini del controllo tecnico in quanto solo una parte di queste
informazioni figura sui certificati di immatricolazione. Il registro prevede il
seguito da dare dopo la notifica dell’esito del controllo tecnico, la
reimmatricolazione o la demolizione di un veicolo. La Commissione è abilitata ad aggiornare gli
allegati, tenendo conto degli sviluppi della normativa UE in materia di
omologazioni in relazione al contenuto dei certificati di conformità, nonché
del progresso tecnico, attraverso gli atti delegati. ·
Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo 91
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ·
Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella
misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione. Gli obiettivi della proposta non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi
indicati di seguito: i requisiti esistenti sono applicati secondo modalità
diverse dagli Stati membri con una notevole discrepanza nell’applicazione delle
norme sui controlli tecnici e il regime di ispezioni su strada causando così
conseguenze negative oltre che sulla sicurezza stradale anche sul mercato
interno. Un futuro scambio di informazioni ininterrotto tra Stati membri sulle
immatricolazioni di veicoli comporta l’esistenza di registri di
immatricolazione con un contenuto armonizzato in tutti gli Stati membri. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. Come indicato nella valutazione d'impatto, la
proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto
è necessario per raggiungere gli obiettivi connessi all'incremento della
sicurezza stradale e della tutela dell'ambiente rafforzando i controlli
tecnici, nonché creando il quadro appropriato per rendere possibile uno scambio
continuo di informazioni. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: Modifica della direttiva
vigente L’utilizzo di una modifica alla direttiva
vigente è considerato appropriato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0185 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di
immatricolazione dei veicoli IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo[5],
visto il parere del Comitato delle regioni[6], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) I controlli tecnici rientrano
in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti
in condizioni di sicurezza e ambientali accettabili durante il loro utilizzo.
Il suddetto regime dovrebbe riguardare i controlli tecnici periodici per tutti
i veicoli e le ispezioni tecniche su strada per quanto riguarda i veicoli
utilizzati per attività di trasporto commerciale, nonché le norme relative ad
una procedura di immatricolazione dei veicoli al fine di impedire che veicoli
che presentano un rischio immediato per la sicurezza stradale vengano
utilizzati su strada. (2) L’immatricolazione di un
veicolo prevede il suo uso sulla rete stradale pubblica. La direttiva 1999/37/CE,
del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli[7] si applica solo alla
concessione di un'immatricolazione dei veicoli. Tuttavia, in particolare nei
casi in cui l’utilizzo di un veicolo sulle strade pubbliche rappresenterebbe un
rischio in ragione delle condizioni tecniche del veicolo in questione, dovrebbe
essere possibile revocarne l’immatricolazione per un certo periodo. Al fine di
ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla revoca dell’immatricolazione,
non dovrebbe essere necessario ripetere la procedura di immatricolazione quando
la revoca viene tolta. (3) E’ opportuno introdurre la
possibilità di cancellare l’immatricolazione di un veicolo in casi in cui tra
l’altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato
e demolito. (4) Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le
informazioni relative al veicolo dovrebbe essere conservate in registri
nazionali. (5) Nei casi in cui vengano
riscontrate gravi carenze durante un controllo tecnico, le autorità competenti
dovrebbero revocare l’immatricolazione fino a quando il veicolo non abbia
superato un nuovo controllo tecnico. (6) Al fine di integrare la
presente direttiva con ulteriori dettagli tecnici, occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea allo scopo di aggiornare gli allegati,
tenendo conto dello sviluppo della normativa dell’UE in materia di omologazioni
in relazione al contenuto di certificati di conformità nonché del progresso
tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella
preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, è opportuno che la
Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione
dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (7) Conformemente alla
dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e
della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati
ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di
recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le
componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali
di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
La direttiva 1999/37/CE è così modificata: 1. All’articolo 1, il paragrafo 1 è
sostituito dal testo seguente: “La presente direttiva si applica ai documenti di
immatricolazione dei veicoli utilizzati dagli Stati membri”. 2. All'articolo 2 sono aggiunte le lettere
seguenti: "e) “revoca di una immatricolazione”:
periodo di tempo limitato durante il quale il veicolo non può essere utilizzato
nel traffico stradale, senza che ciò comporti una nuova procedura di
immatricolazione; f) “cancellazione di un’immatricolazione”:
cancellazione permanente dell’autorizzazione del veicolo ad essere utilizzato
nel traffico stradale, il che comporta una nuova procedura di immatricolazione.” 3. All’articolo 3 è aggiunto il
seguente paragrafo: "4. Gli Stati membri conservano i dati
relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro
elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono tutti gli elementi
in conformità all’allegato I nonché i risultati dei controlli tecnici
obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici
periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione
delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al
controllo tecnico.” 3. E’ inserito il seguente
articolo: "Articolo 3 bis 1. Nel caso in cui l’autorità di
immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica, in seguito ad un
controllo tecnico, che dichiari che nel veicolo in questione sono state
riscontrate carenze pericolose ai sensi dell’articolo 7 del regolamento
XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici], essa revoca l’immatricolazione del
veicolo in questione che dovrà superare un ulteriore controllo tecnico. La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non
abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato
il nuovo controllo, l’autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza
ritardi l’utilizzo del veicolo su strada. 2. Nel caso in cui l’autorità di
immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il
veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE[8], l’immatricolazione viene
cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico.” 4. All’articolo 5 è aggiunto il
seguente paragrafo: "3. Nel caso in cui uno Stato membro
riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un
altro Stato membro, cancella l’immatricolazione del veicolo in questione sul
suo territorio.” 5. Gli articoli 6 e 7 sono
sostituiti dai seguenti: “Articolo 6
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 7 al fine di adeguare gli allegati alla luce del
progresso tecnico. Articolo 7
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega dei poteri di cui
all’articolo 6 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di poteri di cui
all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione della
loro intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.” Articolo 2
Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere
dal... [36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 4
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2010) 389 definitivo. [2] Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, modificata. [3] COM(2011) 144 definitivo. [4] http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_it.pdf. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57. [8] GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).