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Document 52012PC0093

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura

/* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */

52012PC0093

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura /* COM/2012/093 final - 2012/0042 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La necessità di un intervento immediato contro i cambiamenti climatici

Al termine del 2010, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è stato riconosciuto che il riscaldamento globale non deve superare di oltre 2°C le temperature registrate prima della rivoluzione industriale[1]. Si tratta di un aspetto cruciale per limitare le conseguenze negative delle interferenze umane con il sistema climatico. Le emissioni globali devono pertanto cominciare a diminuire. Questo obiettivo a lungo termine richiede che entro il 2050 le emissioni globali di gas a effetto serra siano ridotte di almeno il 50% rispetto ai livelli del 1990[2].

Entro il 2050, i paesi industrializzati dovrebbero ridurre collettivamente le proprie emissioni in misura compresa tra l'80 e il 95% rispetto ai livelli del 1990. Nel medio termine, entro il 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% in caso di condizioni favorevoli)[3]. Il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) non è preso in considerazione nell'ambito di tale impegno.

Tuttavia, la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra[4] (il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, "sistema UE ETS") e la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020[5] ("decisione sulla condivisione dello sforzo"), indicano che tutti i settori economici dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione entro il 2020. Inoltre, l'articolo 9 della decisione 406/2009/CE invitava la Commissione a valutare le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività LULUCF nell'impegno di riduzione assunto dall'Unione nonché a formulare se del caso una proposta legislativa, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati delle emissioni e degli assorbimenti corrispondenti.

A seguito di un'ampia consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, nonché di una valutazione d'impatto, la Commissione propone dunque una decisione volta a fornire, in un primo tempo, un quadro giuridico comprendente norme di contabilizzazione rigorose, armonizzate e complete applicabili alle attività LULUCF, che tengano conto delle caratteristiche specifiche del settore. La proposta stabilisce per il settore LULUCF un quadro giuridico separato da quelli che regolano gli impegni esistenti (UE ETS e decisione sulla condivisione dello sforzo), il che significa che in questa fase il suddetto settore non verrebbe ufficialmente incluso nell'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra. Solo dopo aver predisposto solide norme di contabilizzazione e sistemi di monitoraggio e di comunicazione, il settore LULUCF potrà essere ufficialmente incluso negli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione. A tal fine la Commissione ha inoltre presentato una proposta volta ad abrogare la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto[6], sostituendola con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea[7].

Il ruolo dell'uso del suolo e della silvicoltura nei cambiamenti climatici

Nell'Unione, le emissioni di gas a effetto serra provengono principalmente dalla produzione di energia e da altre fonti antropiche. Contemporaneamente, il carbonio è assorbito (eliminato) dall'atmosfera tramite la fotosintesi e immagazzinato negli alberi e nei prodotti del legno associati, in altre piante e nei suoli. Un uso adeguato dei terreni e opportune pratiche di gestione silvicole e agricole possono dunque limitare le emissioni di carbonio e aumentare l'assorbimento di quello presente nell'atmosfera. Tali pratiche rientrano nel settore LULUCF, che include principalmente le emissioni e gli assorbimenti di biossido di carbonio (CO2) da parte degli ecosistemi terrestri, generalmente stimati come variazioni della riserva di carbonio[8]. Nel 2009 il settore LULUCF ha assorbito dall'atmosfera un quantitativo di carbonio pari a circa il 9% delle emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione negli altri settori.

L'agricoltura, la silvicoltura, le industrie correlate e l'energia costituiscono i settori economici più rilevanti per le attività LULUCF e possono contribuire in vario modo a ridurre le emissioni e a potenziare i pozzi di assorbimento. Le misure agricole volte a ridurre la conversione dei pascoli e le perdite di carbonio provenienti dalla coltivazione di terreni organici potrebbero includere il miglioramento delle pratiche agronomiche, ad esempio grazie a una maggiore differenziazione delle specie coltivate (ad esempio aumentando le leguminose) e a una maggiore rotazione delle colture. Le pratiche agroforestali che aumentano le riserve di carbonio presenti nei suoli potrebbero contribuire a ridurre le emissioni associando, sulle stesse terre, l'allevamento di bestiame o la produzione di colture alimentari alla coltivazione di alberi destinati alla produzione di legname, energia o altri prodotti del legno. È inoltre possibile reintrodurre o lasciare quantitativi di materiali organici nei terreni per migliorare la produttività delle terre coltivate e dei pascoli, mentre la riumidificazione, il ritiro dalla produzione o l'assenza di drenaggio dei suoli organici, incluse le torbiere, e il ripristino dei suoli degradati possono avere un impatto positivo rilevante in termini di mitigazione e biodiversità. In tali condizioni, includere la gestione delle terre coltivate e dei pascoli nella contabilizzazione delle emissioni costituirebbe un passo necessario verso il pieno riconoscimento del contributo di queste attività al rispetto degli impegni assunti in materia di lotta contro i cambiamenti climatici.

Anche la silvicoltura offre varie possibilità per favorire la mitigazione, ad esempio grazie all'uso di pratiche come la conversione di aree non boschive in foreste (imboschimento)[9], evitando la conversione delle superfici forestali in altri tipi di terreni (disboscamento), immagazzinando il carbonio nelle foreste esistenti grazie all'allungamento dei periodi di rotazione forestale, evitando il taglio raso (ossia la gestione forestale mediante sfoltimento o abbattimento selettivo) e favorendo la conversione in foreste intatte, nonché promuovendo il ricorso generalizzato a misure di prevenzione volte a limitare gli impatti di eventi perturbanti come gli incendi, gli attacchi di parassiti e le tempeste. Le foreste esistenti possono inoltre essere rese più produttive allineando maggiormente la frequenza delle rotazioni al massimo produttivo, aumentando la resa delle foreste a bassa produttività e intensificando la raccolta di rami e residui di legno, a condizione che vengano salvaguardate la biodiversità, la fertilità dei suoli e la materia organica. Altri risultati si possono ottenere modificando la composizione delle specie e i ritmi di crescita.

Oltre alle opportunità direttamente connesse alla silvicoltura e all'agricoltura, anche le industrie ad esse correlate (pasta e carta, trasformazione del legno) e i settori delle energie rinnovabili offrono possibilità di mitigazione se la gestione delle superfici agricole e delle foreste è finalizzata alla produzione di legno ed energia. Il carbonio, oltre che negli alberi, in altre piante e nei suoli, può essere anche immagazzinato per vari decenni in alcuni prodotti (ad esempio il legname da costruzione). L'industria e le politiche orientate ai consumatori possono offrire un importante contributo per aumentare l'uso prolungato e il riciclaggio del legno e/o la produzione di pasta, carta ed altri prodotti del legno, sostituendo in tal modo prodotti equivalenti a più alta intensità di emissioni (ad es. cemento, acciaio, plastica ottenuta da combustibili fossili). Di fatto, le bioindustrie possono far uso delle colture destinate alla sostituzione di materiali (ad es. la canapa e l'erba da usare come materiali isolanti al posto della fibra di vetro, la paglia per la fabbricazione di mobili, il lino e il sisal per la fabbricazione di pannelli per le porte delle auto, le bioplastiche) o alla produzione di energia (ad es. la biomassa al posto dei combustibili fossili). Gli studi effettuati mostrano che per ogni tonnellata di carbonio contenuto in prodotti del legno che sostituiscono prodotti diversi dal legno è possibile ottenere una riduzione media delle emissioni di gas a effetto serra pari a due tonnellate di carbonio[10].

Il fatto di estendere il regime di contabilizzazione obbligatoria alla gestione delle foreste, delle terre coltivate e dei pascoli darebbe maggiore visibilità alle misure adottate dagli agricoltori, dai silvicoltori e dalle industrie forestali e fornirebbe la base per definire incentivi politici volti a intensificare i loro sforzi di mitigazione. Se tali sforzi venissero contabilizzati, il loro effetto globale sui gas a effetto serra sarebbe rispecchiato in modo più corretto, con un conseguente miglioramento del rapporto costi-efficacia nel conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Dato che l'uso delle terre agricole, la silvicoltura e le industrie correlate differiscono molto da uno Stato membro all'altro quanto al potenziale di emissioni, nessun approccio politico unilaterale sarebbe in grado di adattarsi a tutti. Occorre un approccio su misura, capace di adeguarsi alle varie forme di impiego dei terreni e alle varie pratiche forestali. Il prerequisito fondamentale per proteggere e potenziare le riserve di carbonio, nonché il ritmo degli assorbimenti, consiste nel mettere su un piano di parità i vari tipi di misure applicabili ai vari settori negli Stati membri (ad es. gestione dei pascoli o produzione di bioenergia) tramite una contabilizzazione accurata e armonizzata delle emissioni e degli assorbimenti derivanti dal settore LULUCF.

Insufficienza delle politiche attuali

Benché il settore LULUCF non venga ancora contabilizzato nel quadro dell'obiettivo di riduzione delle emissioni fissato dall'Unione per il 2020, esso è preso parzialmente in considerazione con riguardo agli impegni assunti dall'Unione in sede UNCFFF nell'ambito del protocollo di Kyoto ("protocollo di Kyoto"), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio[11] per il periodo dal 2008 al 2012. Tuttavia, le norme internazionali esistenti in materia di contabilizzazione, che rappresentano un misto di pratiche volontarie e obbligatorie, presentano notevoli inconvenienti. Soprattutto, la contabilizzazione è facoltativa per la maggior parte delle attività LULUCF, in particolare per la gestione delle foreste (che rappresenta circa il 70% del settore) e per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli (circa il 17% del settore). Di conseguenza, nel corso del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto, la contabilizzazione risulta molto variabile da uno Stato membro all'altro. Un altro svantaggio è costituito dalla mancanza di incentivi a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici in silvicoltura. Occorre migliorare la contabilizzazione per creare condizioni eque nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle industrie connesse e dell'energia negli Stati membri al fine di garantire un trattamento coerente per tutti sul mercato interno dell'Unione.

Una stima affidabile e armonizzata delle emissioni e degli assorbimenti in agricoltura e in silvicoltura richiede investimenti nella capacità di monitoraggio e comunicazione delle informazioni. Persistono tuttavia divari significativi e il grado di accuratezza e completezza dei dati comunicati deve essere migliorato, soprattutto per quanto riguarda i suoli agricoli. I miglioramenti apportati al monitoraggio e alla comunicazione delle informazioni non servirebbero solo ad agevolare la contabilizzazione, ma offrirebbero anche un indicatore valido, chiaro e visibile dei progressi compiuti nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

È inoltre importante favorire la creazione di sinergie con obiettivi di più vasta portata. Esistono incentivi per promuovere l'uso della bioenergia[12], ma non esiste attualmente un approccio coerente per attenuare i cambiamenti climatici nel settore LULUCF tramite misure nel settore agricolo e forestale e nelle industrie collegate.

La mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbe svolgere di fatto un ruolo sempre più importante nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Nel quadro della politica di sviluppo rurale dell'Unione dopo il 2013, l'offerta di migliori incentivi alla cattura del carbonio in agricoltura e in silvicoltura potrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adeguamento ai medesimi. Alcuni di questi incentivi consentirebbero al tempo stesso di aumentare e proteggere le riserve di carbonio e produrrebbero benefici collaterali per la biodiversità e l'adattamento aumentando la capacità di ritenzione d'acqua e riducendo l'erosione. La contabilizzazione obbligatoria dei flussi di carbonio associati renderebbe più visibile il contributo positivo di queste misure e confermerebbe il loro pieno contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. La contabilizzazione del settore LULUCF chiarirebbe inoltre i benefici della bioenergia sostenibile evidenziando con maggiore chiarezza le emissioni ad esso correlate, in particolare quelle risultanti dalla combustione della biomassa, che attualmente non vengono contabilizzate. Ciò rafforzerebbe gli incentivi costituiti dai criteri di sostenibilità nel quadro degli obiettivi connessi alle energie rinnovabili.

Le attività LULUCF si distinguono tuttavia dagli altri settori. Gli assorbimenti e le emissioni di gas a effetto serra in questo settore sono il risultato di processi naturali relativamente lenti. Possono passare decenni prima che misure come l'imboschimento abbiano effetti significativi. Gli interventi volti ad aumentare gli assorbimenti e a ridurre le emissioni in silvicoltura e in agricoltura andrebbero pertanto considerati sul lungo periodo. Inoltre, le emissioni e gli assorbimenti sono fenomeni reversibili: tali inversioni possono essere dovute ad eventi estremi come incendi, tempeste, siccità o attacchi di parassiti che hanno un impatto sulla copertura boschiva o agricola, oppure a decisioni legate alla gestione (relative ad es. alla raccolta o all'impianto di alberi). Inoltre, le emissioni e gli assorbimenti dovuti alle foreste fluttuano enormemente da un anno all'altro; tali fluttuazioni, che in alcuni Stati membri possono raggiungere anche il 35% del totale di emissioni annuali, sono dovute a perturbazioni naturali e ad attività di raccolta. Ciò renderebbe difficile per gli Stati membri conformarsi agli obiettivi annuali.

Benché le emissioni e gli assorbimenti da parte delle attività LULUCF vengano comunicati nell'ambito dell'UNFCCC e parzialmente contabilizzati nel quadro del protocollo di Kyoto, il settore è stato escluso dagli impegni assunti dall'Unione in materia di clima nell'ambito del pacchetto su clima ed energia a causa delle gravi carenze riscontrate nelle norme internazionali in materia di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti provenienti da questo settore. Inoltre, al momento di fissare l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione si prevedeva che il vertice sul clima di Copenaghen del 2009 si concludesse con un accordo internazionale sul clima, comprendente norme di contabilizzazione rivedute per le attività LULUCF, che avrebbero potuto in seguito essere adottate dall'Unione. Le cose sono poi andate diversamente.

Alcuni progressi sono stati tuttavia compiuti nel corso della 17a conferenza delle parti dell'UNFCCC che fungeva da riunione della parti del protocollo di Kyoto, tenutasi a Durban nel dicembre 2011. In quest'ambito, la decisione -/CMP.7 ha fissato le norme, le definizioni e le modalità per la contabilizzazione del settore LULUCF a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. In particolare, è stata resa obbligatoria la contabilizzazione legata alle attività di gestione forestale, anche in relazione ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, e sono state fissate le definizioni di "perturbazione naturale" e "drenaggio e riumidificazione delle zone umide". È dunque importante che a livello dell'Unione si proceda in parallelo con quanto intrapreso a livello internazionale. Le proposte giuridiche relative alla contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti provenienti da attività LULUCF nell'Unione devono essere in linea con le decisioni adottate a livello internazionale al fine di garantire un livello adeguato di coerenza; allo stesso tempo, ciò dovrebbe tuttavia offrire all'Unione la possibilità di dare il buon esempio nella prospettiva di un accordo internazionale applicabile a partire dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

La presente proposta è dunque volta a integrare gradualmente il settore LULUCF nella politica climatica dell'Unione, creando un contesto giuridico distinto che tenga conto delle caratteristiche del settore e definendo un quadro contabile stabile e armonizzato. Soprattutto, essa completerebbe la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica provenienti da tutte le attività economiche all'interno dell'Unione. In quest'ambito, la proposta aumenterebbe la visibilità degli sforzi di mitigazione in corso e dei nuovi sforzi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle industrie correlate e fornirebbe una base per definire adeguati incentivi politici (ad es. nell'ambito della PAC e in vista della Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse[13]). Il fatto di definire norme di contabilizzazione comuni creerebbe inoltre condizioni di equità fra tutti gli Stati membri, consentendo di registrare l'evoluzione delle riserve di carbonio dovuta all'uso di biomassa prodotta sul mercato interno e completando le informazioni contabili relative alla bioenergia a livello dell'economia. Ciò rafforzerebbe l'integrità ambientale della politica dell'Unione in materia di clima. La proposta costituirebbe infine un passo importante e necessario nella ricerca di mezzi efficaci sul piano dei costi per perseguire obiettivi più ambiziosi in materia di clima. A tal fine è dunque importante istituire norme di contabilizzazione rigorose e armonizzate per il settore e garantire che esse contribuiscano ad affrontare le sfide esistenti nella lotta ai cambiamenti climatici.

2.           ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

All'inizio del 2010, nell'ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico è stato istituito un gruppo di esperti sulla politica climatica per le attività LULUCF. Il gruppo riuniva una vasta gamma di parti interessate: ONG ambientali, associazioni di categoria, esperti delle amministrazioni pubbliche e ricercatori. L'obiettivo del gruppo era di formulare e fornire contributi su temi cruciali connessi all'inclusione del settore LULUCF tra gli sforzi compiuti dall'Unione a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò ha contribuito a definire ed orientare i lavori della Commissione. La relazione di sintesi contenente le principali conclusioni è disponibile sul sito web della Commissione relativo all'azione climatica[14].

Una consultazione pubblica online è stata svolta nel 2010 per raccogliere pareri sulle opportunità e le sfide legate all'inclusione del settore LULUCF negli impegni assunti dall'Unione con riguardo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra[15]. Sono stati ricevuti in totale 153 contributi, che rappresentano il punto di vista di aziende private, organizzazioni professionali e industriali, singoli cittadini e proprietari fondiari privati, organizzazioni non governative, università, ricercatori e autorità pubbliche. Le stesse domande sono state successivamente sottoposte agli Stati membri, che hanno fatto pervenire 14 risposte. Sulla base dei dati raccolti tramite la consultazione pubblica online possono essere evidenziati gli aspetti seguenti:

· la maggior parte degli interpellati ritiene che le attività connesse all'uso del suolo potrebbero contribuire a mitigare i cambiamenti climatici sia a breve termine (fino al 2020) che nel lungo periodo (tra il 2020 e il 2050);

· la maggioranza ha risposto che il settore LULUCF andrebbe preso in considerazione negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati dall'Unione per il 2020; molti ritenevano inoltre che il settore andasse incluso solo a condizione che l'Unione sia disposta ad assumere impegni più ambiziosi;

· gli interpellati preferivano in genere un quadro di contabilizzazione separato per il settore LULUCF anziché l'inclusione nell'UE ETS o nell'ESD;

· la maggior parte degli interpellati conveniva inoltre sulla necessità di una maggiore armonizzazione e standardizzazione nelle attività di comunicazione e monitoraggio all'interno dell'Unione;

· la stragrande maggioranza riteneva che le politiche unionali e nazionali esistenti non bastano a garantire che le attività di uso del suolo contribuiscano a una mitigazione dei cambiamenti climatici.

I risultati completi della consultazione pubblica online e della consultazione con gli Stati membri sono disponibili sulle pagine web pertinenti della Commissione[16].

Il 28 gennaio 2011 la Commissione ha infine organizzato una riunione delle parti interessate a Bruxelles. Al dibattito hanno preso parte circa 75 rappresentanti degli Stati membri, delle associazioni di categoria, di ONG ambientali e di istituti di ricerca. Il verbale dei lavori è inoltre disponibile sulle pagine web pertinenti della Commissione[17].

Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto ha esaminato tre aspetti chiave che vanno affrontati nel valutare in che modo il settore LULUCF andrebbe incluso negli impegni assunti dall'Unione con riguardo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare:

· come garantire valide norme di contabilizzazione per le emissioni e gli assorbimenti;

· come predisporre un valido meccanismo di monitoraggio e comunicazione;

· come istituire il quadro di azione adeguato per includere il settore negli impegni assunti dall'Unione in materia di cambiamenti climatici.

Sulla base del quadro di azione volto ad includere il settore LULUCF negli impegni dell'Unione, attualmente regolato dalla decisione sulla condivisione dello sforzo e dall'UE ETS, la valutazione d'impatto ha preso in esame tre opzioni di integrazione, ossia come parte della suddetta decisione, come contesto separato oppure ritardando del tutto l'inclusione. Ciascuna opzione affrontava le questioni della contabilizzazione e del monitoraggio. I potenziali impatti sociali, economici e ambientali delle varie opzioni sono stati esaminati nel dettaglio.

La valutazione d'impatto ha concluso che esistono buone ragioni per includere il settore LULUCF negli impegni assunti dall'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: migliorare la coerenza delle politiche, l'integrità ambientale e l'efficienza economica. Ma ciò sarà possibile solo a condizione di predisporre un quadro di azione adeguato per il settore LULUCF. L'alta variabilità del tasso di emissioni e assorbimenti nelle foreste rende inadeguati gli obiettivi di riduzione del tipo fissato per gli altri settori. Anche i tempi lunghi necessari perché le misure di mitigazione abbiano effetto distinguono il settore LULUCF dalla maggior parte degli altri settori. Tenuto conto di quanto precede, la valutazione d'impatto indica come opzione preferibile un contesto giuridico separato per le attività LULUCF. In termini di contabilizzazione, l'opzione ritenuta preferibile prevede la contabilizzazione obbligatoria delle emissioni e degli assorbimenti provenienti sia dalle attività agricole che da quelle forestali e riconosce la stessa importanza alle azioni di mitigazione indipendentemente dal settore di provenienza (silvicoltura, agricoltura, industrie correlate o settore dell'energia). Questa impostazione risulta maggiormente efficace sotto il profilo dei costi e garantirà eque condizioni operative non solo agli Stati membri ma anche ai vari settori del mercato interno dell'Unione. Essa fornirà inoltre un contesto per offrire incentivi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle industrie correlate affinché adottino misure di mitigazione, garantendo che tali misure siano visibili e adeguatamente registrate. Un'ampia copertura delle emissioni e degli assorbimenti garantirà inoltre che eventuali inversioni vengano registrate nel sistema di contabilizzazione. È tuttavia necessario che le azioni di mitigazione non vengano sospese. Potrebbero essere predisposti piani d'azione nazionali per offrire una strategia e formulare previsioni per le attività LULUCF. Si tratterebbe di una tappa intermedia verso la piena integrazione del settore nelle attuali politiche. Dalla valutazione d'impatto è emersa anche la necessità di migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni al fine di rafforzare il quadro contabile e gli indicatori che permettono di rilevare i progressi compiuti nel settore agricolo e forestale. La Commissione propone di conseguire tale obiettivo in un contesto separato, ossia rivedendo la decisione relativa al meccanismo di monitoraggio. A fini di comparabilità ed efficienza dei costi sarebbe inoltre opportuno fare un miglior uso di strumenti di monitoraggio unionali come LUCAS e CORINE.

I risultati completi sono presentati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta.

Sintesi della proposta

L'obiettivo principale della decisione proposta è di stabilire norme di contabilizzazione rigorose ed esaurienti per il settore LULUCF nonché consentire il futuro sviluppo della politica verso la piena inclusione di tale settore negli impegni assunti dall'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra una volta che le condizioni lo consentano. A tal fine la decisione proposta stabilisce un quadro per:

· l'obbligo per gli Stati membri di contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti associate ad attività agricole e forestali del settore LULUCF e gli assorbimenti ad opera di pozzi associati alle stesse attività, nonché la contabilizzazione volontaria per quanto concerne le attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide;

· le norme generali di contabilizzazione da applicare;

· le norme di contabilizzazione specifiche per l'imboschimento, il rimboschimento, il disboscamento, la gestione delle foreste, le variazioni nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione, il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide;

· le norme di contabilizzazione specifiche per le perturbazioni naturali;

· l'adozione di piani d'azione LULUCF negli Stati membri, volti a limitare o ridurre le emissioni provenienti da fonti associate ad attività LULUCF e a mantenere o aumentare gli assorbimenti da parte di pozzi associati alle stesse attività, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione;

· il conferimento alla Commissione del potere di aggiornare le definizioni di cui all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o in virtù di altri accordi multilaterali in materia di cambiamenti climatici conclusi dall'Unione; di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori; di modificare l'allegato II per aggiornare i livelli di riferimento conformemente ai livelli proposti dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, fatte salve le correzioni apportate a norma della presente decisione; di rivedere le informazioni fornite all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni connesse alle norme di contabilizzazione applicabili per le perturbazioni naturali previste all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici o di tener conto delle revisioni di atti adottati da organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Basi giuridiche

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta persegue un obiettivo legittimo nell'ambito del campo di applicazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici. La proposta legislativa è volta a garantire, da parte degli Stati membri, una contabilizzazione accurata e coerente delle emissioni provenienti da fonti connesse ad attività LULUCF e degli assorbimenti da parte di pozzi connessi alle stesse attività, e dunque a migliorare la disponibilità delle informazioni necessarie per la definizione di politiche e l'adozione di decisioni nel quadro degli impegni dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, nonché a fornire incentivi agli sforzi di mitigazione. Il conseguimento di tale obiettivo risulta impossibile con interventi meno restrittivi della proposta legislativa.

Principio di sussidiarietà

Affinché l'intervento dell'Unione sia giustificato, deve essere rispettato il principio di sussidiarietà.

(a) Natura transnazionale del problema (criterio di necessità)

I cambiamenti climatici costituiscono un tema transfrontaliero che richiede un'azione congiunta da parte degli Stati membri. Gli interventi nazionali da soli non riuscirebbero a conseguire gli obiettivi comuni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati a livello dell'Unione né sarebbero in grado di realizzare obiettivi o impegni concordati a livello internazionale. Occorre dunque che l'Unione predisponga un quadro giuridico che garantisca nella misura del possibile una contabilizzazione armonizzata per il settore LULUCF al fine di rafforzare il suo contributo agli impegni assunti dall'Unione in materia di cambiamenti climatici.

(b) Criterio di efficacia (valore aggiunto)

In termini di efficacia, un intervento a livello dell'Unione produrrebbe vantaggi evidenti rispetto all'intervento a livello degli Stati membri. Poiché gli impegni fondamentali in materia di cambiamenti climatici vengono assunti a livello dell'Unione, è a tale livello che lo sviluppo degli strumenti di contabilizzazione richiesti risulta più efficace. Inoltre, il superamento dei problemi identificati, come la necessità di disporre di metodi di contabilizzazione precisi e coerenti per le diverse attività LULUCF, richiede norme comuni per tutti gli Stati membri. Ciò può essere garantito solo a livello dell'Unione.

Questo contesto giuridico garantirà l'efficacia del sistema ricorrendo a piani di azione LULUCF e sistemi di contabilizzazione affidabili e armonizzati e consentendo una valutazione più dettagliata dei progressi compiuti negli Stati membri. Ciò garantirà la coerenza della politica climatica dell'Unione e ne rafforzerà l'efficienza economica, migliorando ulteriormente l'integrità ambientale degli impegni assunti dall'Unione in materia di clima.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

non si spinge oltre ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi di migliorare la qualità dei dati relativi ai cambiamenti climatici e garantire la conformità agli obblighi imposti e agli impegni assunti a livello internazionale e dell'Unione.

La proposta è in linea con l'obiettivo globale dell'Unione di raggiungere gli obiettivi per essa previsti dal pacchetto su clima ed energia, dal protocollo di Kyoto, dall'accordo di Copenaghen e dalle decisioni n. 1/CP.16, 1/CMP.6 e 2/CMP.6 ("accordi di Cancún").

La proposta prevede l'attuazione di norme di contabilizzazione simili a quelle discusse e applicate a livello internazionale, ma più rigorose ed esaurienti, in particolare per quanto riguarda la decisione -/CMP.7.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Come indicato nella scheda finanziaria allegata alla presente decisione, quest'ultima sarà attuata utilizzando il bilancio esistente e non inciderà sul quadro finanziario pluriennale.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una disposizione in virtù della quale la Commissione riesaminerà le norme di contabilizzazione previste dalla decisione entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla fine del primo periodo di contabilizzazione.

2012/0042 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[18],

visto il parere del Comitato delle regioni[19],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il settore delle attività dell'Unione connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) è un pozzo netto che elimina dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra equivalente a una quota significativa delle emissioni totali dell'Unione. Esso dà luogo ad emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra in conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella vegetazione e nei suoli. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020[20], e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[21], benché vengano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli obiettivi quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ("protocollo di Kyoto") allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio[22].

(2) L'articolo 9 della decisione 406/2009/CE prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell'impegno di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione deve pertanto fissare innanzitutto norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore LULUCF. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, occorre inoltre provvedere affinché gli Stati membri adottino piani di azione LULUCF che definiscano misure volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF.

(3) La 17a Conferenza delle Parti dell'UNFCC, tenutasi a Durban nel dicembre 2011, ha adottato la decisione -/CMP.7 della Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto ("decisione -/CMP.7"). La suddetta decisione fissa le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a partire dal secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. La presente decisione deve essere in linea con la decisione sopra menzionata per garantire un adeguato livello di coerenza fra le norme interne dell'Unione e le metodologie concordate nel quadro dell'UNFCCC. La presente decisione deve inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione.

(4) Le norme di contabilizzazione LULUCF devono rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione deve disporre norme di contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività silvicole di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, nonché alle attività agricole di gestione dei pascoli e delle terre coltivate. Deve inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

(5) Al fine di garantirne la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione devono essere basate sui principi contabili stabiliti nelle decisioni -/CMP.7 e 16/CMP.1 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto.

(6) Le norme di contabilizzazione devono rispecchiare in modo adeguato le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovute ad attività umane. A tal riguardo, la presente decisione deve disporre l'uso di metodologie specifiche con riguardo alle diverse attività LULUCF. Le emissioni e gli assorbimenti connessi ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento sono il diretto risultato di interventi umani e andrebbero pertanto contabilizzati nella loro interezza. Tuttavia, dato che non tutte le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle foreste sono antropogenici, le norme di contabilizzazione corrispondenti devono prevedere l'uso di livelli di riferimento che consentano di escludere gli effetti di caratteristiche naturali e proprie di un paese specifico. I livelli di riferimento costituiscono stime delle emissioni o degli assorbimenti annui netti risultanti dalla gestione delle foreste sul territorio di uno Stato membro per gli anni compresi in un determinato periodo di contabilizzazione e devono essere fissati secondo modalità trasparenti conformemente alla decisione -/CMP.7. Tali livelli devono essere aggiornati per rispecchiare i miglioramenti apportati alle metodologie o ai dati disponibili negli Stati membri. Date le incertezze inerenti alle proiezioni su cui si basano i livelli di riferimento, le norme di contabilizzazione devono fissare un limite massimo applicabile alle emissioni e agli assorbimenti netti connessi alla gestione delle foreste che possono essere contabilizzati.

(7) Le norme di contabilizzazione devono consentire agli Stati membri di indicare con precisione nei loro conti il momento in cui hanno luogo emissioni di gas a effetto serra provenienti dal legno raccolto, per fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti da tale legno con lunghi cicli di vita. La funzione di decadimento di primo grado applicabile alle emissioni risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno dovrebbe dunque corrispondere all'equazione 12.1 degli orientamenti 2006 del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e i valori di emivita per default corrispondenti dovrebbero essere basati sulla tabella 3a.1.3 degli orientamenti IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura.

(8) Poiché da un anno all'altro le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalle attività agricole fluttuano molto meno rispetto a quelli connessi alle attività forestali, gli Stati membri devono contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli in relazione al proprio anno di riferimento, conformemente alla loro relazione iniziale riveduta sui dati relativi alle emissioni nell'anno di riferimento quale presentata all'UNFCCC a norma della decisione 13/CMP.1 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1).

(9) Le perturbazioni naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, possono comportare emissioni o riduzioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione degli assorbimenti precedenti. Poiché un'inversione può essere anche il risultato di decisioni legate alla gestione, come quella di raccogliere alberi o di piantarli, la presente decisione deve garantire che le inversioni degli assorbimenti dovute a interventi umani vengano accuratamente registrate nella contabilizzazione LULUCF. La presente decisione deve inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere da tale contabilizzazione le emissioni risultanti da perturbazioni che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano le suddette disposizioni non deve tuttavia condurre a una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(10) Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM/2011/0789 definitivo – 2011/0372 (COD)] ed esulano pertanto dal campo di applicazione della presente decisione.

(11) Le fluttuazioni da un anno all'altro nelle emissioni e negli assorbimenti, la frequente necessità di ricalcolare taluni dati comunicati e i tempi lunghi necessari affinché le modifiche apportate alle pratiche agricole e forestali abbiano un effetto sulla quantità di carbonio immagazzinata nella vegetazione e nei suoli renderebbero la contabilizzazione del settore LULUCF inaccurata e inaffidabile se compilata su base annua. La presente decisione deve dunque predisporre periodi di contabilizzazione più lunghi e maggiormente adeguati.

(12) I piani di azione LULUCF degli Stati membri devono prevedere misure volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. Ciascun piano di azione LULUCF deve contenere determinate informazioni secondo quanto specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone pratiche, l'allegato della presente decisione deve fissare un elenco indicativo di misure che potrebbero anche essere incluse in tali piani. La Commissione deve valutare periodicamente il contenuto e l'attuazione dei piani di azione LULUCF degli Stati membri e, ove del caso, fornire raccomandazioni per rafforzare l'azione degli Stati membri.

(13) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare le definizioni stabilite all'articolo 2 alla luce dei cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organismi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da un altro accordo multilaterale in materia di cambiamenti climatici concluso dall'Unione; di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi corrispondenti applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori; di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati conformemente ai livelli di riferimento contenuti nelle proposte presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 su riserva delle correzioni apportate a norma della presente decisione; di rivedere le informazioni fornite all'allegato III conformemente ai progressi scientifici nonché le condizioni connesse alle norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici o di rispecchiare le revisioni degli atti adottati da organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, a motivo della loro natura, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. Essa prevede inoltre che gli Stati membri dispongano piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

(a) "emissioni": le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra a partire da fonti;

(b) "assorbimenti": gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra ad opera di pozzi;

(c) "imboschimento": la conversione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata boschiva per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990;

(d) "rimboschimento": la conversione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o un intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, su un terreno precedentemente coperto da foresta, ma che è stato convertito in terreno non forestale, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990;

(e) "disboscamento": la conversione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1990;

(f) "gestione delle foreste": ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a una foresta e volto a migliorare le funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta;

(g) "gestione delle terre coltivate": ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a un terreno adibito a colture agricole e a un terreno ritirato dalla produzione o temporaneamente non adibito alla produzione di colture;

(h) "gestione dei pascoli": ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili ai terreni utilizzati per la produzione zootecnica e volta a controllare o condizionare la quantità e il tipo di vegetazione e di animali prodotti;

(i) "rivegetazione": qualsiasi azione antropica diretta volta ad accrescere la riserva di carbonio di un sito che copra una superficie minima di 0,05 ettari, tramite la propagazione di vegetazione, purché tale attività non costituisca un intervento di imboschimento o di rimboschimento;

(j) "riserva di carbonio": la quantità di carbonio elementare immagazzinata in un bacino di carbonio, espressa in milioni di tonnellate;

(k) "drenaggio e riumidificazione delle zone umide": ogni attività risultante da un sistema di drenaggio o riumidificazione di aree di una superficie minima di 1 ettaro e sui cui sia presente suolo organico, purché l'attività non costituisca un'altra attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dove il drenaggio consista in una riduzione, per azione antropica diretta, della falda freatica del suolo, e la riumidificazione consista nell'inversione parziale o totale, per azione antropica diretta, di tale drenaggio;

(l) "fonte": qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

(m) "pozzo": qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

(n) "bacino di carbonio": la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

(o) "precursore di un gas a effetto serra": un composto chimico che partecipa alle reazioni chimiche che producono uno dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(p) "prodotto ottenuto dall'estrazione del legno": qualsiasi prodotto dell'estrazione del legno, inclusi il materiale ligneo e la corteccia, che ha lasciato un sito in cui il legno viene raccolto;

(q) "foresta": un'area di terreno di almeno 0,5 ettari, con copertura arborea o densità equivalente pari almeno al 10% della superficie, coperta da alberi in grado di raggiungere un'altezza di almeno 5 metri nella fase di maturità sul luogo di crescita, inclusi i giovani popolamenti naturali in fase di crescita, o un impianto che deve ancora raggiungere una copertura arborea o densità equivalente pari almeno al 10% o un'altezza di almeno 5 metri, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà ad essere coperto da foresta;

(r) "copertura arborea": la quota di una determinata superficie coperta da chiome arboree, espressa in percentuale;

(s) "densità di popolazione": la densità di alberi in piedi e in crescita su una superficie coperta da foresta, misurata in base a un metodo definito dallo Stato membro;

(t) "perturbazione naturale": ogni evento o circostanza non antropogenici che provocano un rilascio significativo di emissioni dalle foreste o dai suoli agricoli e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che lo Stato membro suddetto sia anche obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto del fenomeno o della circostanza sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi;

(u) "valore di emivita": il numero di anni necessari al contenuto di carbonio di un prodotto del legno per dimezzarsi rispetto al quantitativo iniziale;

(v) "metodo di ossidazione istantanea": metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti ottenuti dall'estrazione del legno avviene nel momento in cui uno Stato membro include tali prodotti nei propri conti a norma della presente decisione;

(w) "abbattimento di salvataggio": ogni attività consistente nel recupero di legname colpito da una perturbazione naturale e che può essere ancora utilizzato almeno in parte.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per adattarle alle definizioni modificate adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di un altro accordo multilaterale relativo ai cambiamenti climatici concluso dall'Unione.

Articolo 3

Obbligo di redigere e mantenere una contabilizzazione LULUCF

1. Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività praticate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

(a) imboschimento;

(b) rimboschimento;

(c) disboscamento;

(d) gestione delle foreste;

(e) gestione delle terre coltivate;

(f) gestione dei pascoli.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

2. La contabilizzazione di cui al paragrafo 1 include le emissioni e gli assorbimenti dei seguenti gas a effetto serra:

(a) biossido di carbonio (CO2);

(b) metano (CH4);

(c) ossido di azoto (N2O).

3. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione una determinata attività di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'inizio dell'attività o dal 1° gennaio 2013, a seconda di quale delle due date risulti più recente.

Articolo 4

Norme generali in materia di contabilizzazione

1. Nell'ambito della contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri indicano le fonti con un segno positivo (+) e i pozzi con un segno negativo (-).

2. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in una o più categorie di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono contabilizzati in un'unica categoria.

3. Gli Stati membri, sulla base di dati trasparenti e verificabili, determinano le superfici su cui è condotta un'attività che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Essi garantiscono che tali superfici siano precisamente identificabili nell'ambito della contabilizzazione relativa alla categoria corrispondente.

4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei seguenti bacini:

(a) biomassa superficiale;

(b) biomassa sotterranea;

(c) lettiera del sottobosco;

(d) legno morto;

(e) carbonio organico nel suolo;

(f) prodotti ottenuti dall'estrazione del legno.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) ad e), se il bacino di carbonio in questione non costituisce un pozzo in declino o una fonte. Gli Stati membri considerano che un bacino di carbonio non costituisce un pozzo in declino o una fonte solo quando ciò sia dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili.

5. Gli Stati membri chiudono la contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al termine di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I specificando le emissioni totali e gli assorbimenti totali contabilizzati nel corso del periodo considerato.

6. Gli Stati membri mantengono una registrazione completa e accurata di tutti i metodi e i dati impiegati per conformarsi ai loro obblighi a norma della presente decisione.

7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere periodi di contabilizzazione e per garantire la coerenza fra tali periodi e i periodi di contabilizzazione corrispondenti applicabili agli impegni in materia di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione in altri settori.

Articolo 5

Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento

1. Nella contabilizzazione relativa al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano boschivi al 1° gennaio 1990.

2. Quando gli Stati membri contabilizzano le variazioni nette delle emissioni e degli assorbimenti di biossido di carbonio (CO2) risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento, tali variazioni nette rappresentano il totale degli assorbimenti e delle emissioni per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione specificato all'allegato I, calcolati sulla base di dati trasparenti e verificabili addizionando, per ogni anno del periodo considerato, la differenza fra la riserva di carbonio al 31 dicembre e la riserva di carbonio al 1° gennaio dello stesso anno.

3. Quando gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione le emissioni di metano (CH4) e di ossido di azoto (N2O) risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento, tali emissioni rappresentano il totale delle emissioni per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione specificato all'allegato I, calcolati sulla base di dati trasparenti e verificabili addizionando le emissioni relative a ciascun anno dello stesso periodo.

4. Gli Stati membri continuano a redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi le emissioni e gli assorbimenti risultanti da terreni che sono stati identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, come soggetti a imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non venga più condotta su quei terreni.

5. Gli Stati membri fanno uso della stessa unità di valutazione spaziale per determinare le aree forestali oggetto di imboschimento, rimboschimento e disboscamento.

Articolo 6

Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste

1. Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II.

2. Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5% delle emissioni da loro registrate nel proprio anno di riferimento, quali figuranti nelle loro relazioni iniziali rivedute relative alle emissioni dell'anno di riferimento presentate all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo agli aspetti seguenti:

(a) bacini di carbonio e gas a effetto serra;

(b) superficie oggetto di gestione forestale;

(c) prodotti ottenuti dall'estrazione del legno;

(d) perturbazioni naturali.

4. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti per il periodo di contabilizzazione successivo secondo il metodo di cui alla decisione -/CMP.7, impiegato per il calcolo dei livelli di riferimento fissati nella suddetta decisione.

5. In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni della decisione -/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche al massimo entro sei mesi dalla data di adozione.

6. Quando uno Stato membro può disporre di metodi migliori che gli consentono di calcolare i livelli di riferimento con maggiore accuratezza o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso comunica senza indugio alla Commissione proposte di livelli di riferimento riveduti che rispecchino tali cambiamenti.

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da perturbazioni naturali che sono state incluse nella loro proposta di livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo.

8. La Commissione verifica l'accuratezza delle proposte di livelli di riferimento riveduti.

9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare secondo le necessità i livelli di riferimento di cui all'allegato II.

10. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione interessato.

Articolo 7

Norme di contabilizzazione per i prodotti ottenuti dall'estrazione del legno

1. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione del legno contenenti carbonio al 1° gennaio 2013, anche se i suddetti prodotti sono stati raccolti prima di tale data.

2. Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, relativi ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, gli Stati membri registrano le emissioni risultanti dai seguenti prodotti ottenuti dall'estrazione del legno sulla base di calcoli conformi alla funzione di decadimento di primo grado e ai valori di emivita per default indicati nell'allegato III:

(a) carta;

(b) pannelli di legno;

(c) legno segato.

Gli Stati membri possono utilizzare valori di emivita propri di ciascun paese al posto di quelli indicati nell'allegato III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di dati trasparenti e verificabili.

Nella contabilizzazione relativa ai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno esportati, gli Stati membri possono utilizzare valori di emivita propri al posto di quelli indicati nell'allegato III, a condizione che tali valori siano determinati dagli Stati membri sulla base di dati trasparenti e verificabili sull'uso di tali prodotti nel paese d'importazione.

3. Quando gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) provenienti dai prodotti dell'estrazione del legno nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi, essi applicano a tal fine il metodo di ossidazione istantanea.

4. Quando gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, essi applicano anche a tal fine il metodo di ossidazione istantanea.

5. Uno Stato membro registra nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione del legno solo quando tali emissioni derivano da prodotti dell'estrazione del legno rimossi da terreni inclusi nella contabilizzazione del medesimo Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate all'allegato III in funzione del progresso scientifico.

Articolo 8

Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide

1. Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui viene sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli assorbimenti dello Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, quali figuravano nella relazione iniziale riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

2. Quando uno Stato membro decide di redigere e mantenere una contabilizzazione per le attività di rivegetazione e/o drenaggio e riumidificazione di zone umide, esso applica il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1.

Nella contabilizzazione relativa al drenaggio e alla riumidificazione delle zone umide, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività su tutti i terreni drenati e su tutti quelli riumidificati a partire dal 1990.

Articolo 9

Norme di contabilizzazione per le perturbazioni naturali

1. Quando le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali. Se gli Stati membri escludono tali emissioni, essi escludono anche ogni successivo assorbimento sui terreni sui cui si sono verificate tali perturbazioni. Non possono tuttavia escludere le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti legate a perturbazioni naturali che sono state incluse nel calcolo del loro livello di riferimento a norma dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6.

2. Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando tali emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da perturbazioni naturali superano in uno stesso anno il 5% delle emissioni totali prodotte da uno Stato membro nel suo anno di riferimento, quali figurano nella relazione iniziale riveduta relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) lo Stato membro identifica tutte le superfici escluse dalla contabilizzazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), in base alla loro posizione geografica, all'anno e ai tipi di perturbazione naturale;

(b) lo Stato membro effettua una stima delle emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da fonti dovute a perturbazioni naturali, nonché dei successivi assorbimenti nelle superfici escluse;

(c) non si sono verificati cambiamenti dell'uso del suolo sulle superfici escluse e lo Stato membro applica metodi e criteri trasparenti e verificabili per identificare i cambiamenti di uso del suolo su queste superfici;

(d) lo Stato membro, ove possibile, adotta misure volte a gestire o controllare l'impatto delle perturbazioni naturali;

(e) lo Stato membro, ove possibile, adotta misure volte a ripristinare le superfici escluse;

(f) le emissioni risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno recuperati a seguito di un abbattimento di salvataggio non sono state contabilizzate.

3. Gli Stati membri possono inoltre escludere separatamente le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti di cui al paragrafo 1 dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere e) ed f) dell'articolo 3, paragrafo 1, quando tali emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da perturbazioni naturali superano in uno stesso anno il 5% delle emissioni totali prodotte da uno Stato membro nel suo anno di riferimento, quali figurano nella relazione iniziale riveduta dello Stato membro relativa alle emissioni nell'anno di riferimento presentata all'UNFCCC a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri includono nella contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni risultanti dai prodotti ottenuti dall'estrazione del legno recuperati a seguito di un abbattimento di salvataggio a norma dell'articolo 7.

5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 per rivedere le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, alla luce dei progressi scientifici o per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Articolo 10

Piani di azione LULUCF

1. Non più tardi di sei mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione progetti di piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate.

I progetti di piani di azione LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri includono nei loro progetti di piani di azione LULUCF le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

(a) una descrizione delle tendenze osservate precedentemente in materia di emissioni e assorbimenti;

(b) proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per ciascun periodo di contabilizzazione;

(c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti;

(d) un elenco delle misure da adottare, incluse, se del caso, quelle specificate all'allegato IV, al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c);

(e) le politiche previste al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e gli assorbimenti;

(f) calendari di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d).

3. La Commissione valuta il progetto di piano d'azione LULUCF di uno Stato membro entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni richieste trasmesse dallo Stato membro. La Commissione pubblica i risultati della valutazione e può formulare raccomandazioni, ove del caso, al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Gi Stati membri tengono debitamente conto delle osservazioni della Commissione e pubblicano in forma elettronica e rendono disponibili al pubblico i loro piani di azione LULUCF entro tre mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la data che cade a metà di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi, una relazione che descrive i progressi compiuti nell'attuazione dei piani di azione LULUCF.

5. La Commissione valuta l'attuazione dei piani di azione LULUCF da parte degli Stati membri entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 4.

La Commissione pubblica tali relazioni e i risultati della valutazione e può eventualmente formulare raccomandazioni al fine di rafforzare gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per limitare o ridurre le emissioni e per mantenere o aumentare gli assorbimenti. Gli Stati membri tengono nella debita considerazione le osservazioni della Commissione.

Articolo 11

Riesame

La Commissione riesamina le norme di contabilizzazione di cui alla presente decisione al massimo entro un anno dal termine del primo periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I.

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere in essa specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.3.2012

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

PERIODI DI CONTABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Periodo di contabilizzazione || Anni

Primo periodo di contabilizzazione || Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020

ALLEGATO II

LIVELLI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Stato membro || Gg equivalenti di biossido di carbonio (CO2) per anno

Austria || -6516

Belgio || -2499

Bulgaria || -7950

Cipro || -157

Repubblica ceca || -4686

Danimarca || 409

Estonia || -2741

Finlandia || -20466

Francia || -67410

Germania || -22418

Grecia || -1830

Ungheria || -1000

Irlanda || -142

Italia || -22166

Lettonia || -16302

Lituania || -4552

Lussemburgo || -418

Malta || -49

Paesi Bassi || -1425

Polonia || -27133

Portogallo || -6830

Romania || -15793

Slovacchia || -1084

Slovenia || -3171

Spagna || -23100

Svezia || -41336

Regno Unito || -8268

ALLEGATO III

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO E VALORI DI EMIVITA PER DEFAULT DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Funzione di decadimento di primo grado con inizio da  e che prosegue fino all'anno in corso:

             

      ,

dove:

anno

la riserva di carbonio del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno all'inizio dell'anno , Gg C

costante di decadimento di primo grado espressa in unità di anno-1 , dove HL rappresenta l'emivita del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno, in anni).

flusso entrante nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno nell'anno , Gg C anno-1

variazione della riserva di carbonio nel bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno nell'anno , Gg C anno-1

Valori di emivita per default (HL):

            2 anni per la carta

            25 anni per i pannelli di legno

            35 anni per il legno segato.

ALLEGATO IV

MISURE CHE POSSONO ESSERE INCLUSE NEI PIANI DI AZIONE LULUCF A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

(a) Misure connesse alla gestione delle terre coltivate, come ad esempio:

– migliorare le pratiche agronomiche grazie a una migliore selezione delle varietà colturali;

– estendere la rotazione delle colture ed evitare o ridurre il ricorso al maggese completo;

– migliorare la gestione dei nutrienti, della lavorazione del terreno/dei residui e delle acque;

– incoraggiare le pratiche agro-forestali e le possibilità di cambiamento della copertura (uso) dei terreni.

(b) Misure connesse alla gestione e al miglioramento dei pascoli, come ad esempio:

– impedire la conversione dei pascoli in terre coltivate e il ritorno delle terre coltivate alla vegetazione originaria;

– migliorare la gestione dei pascoli modificando l'intensità e i periodi di pascolo;

– accrescere la produttività;

– migliorare la gestione dei nutrienti;

– migliorare la gestione dell'uso del fuoco come pratica colturale;

– introdurre specie più adeguate, in particolare specie con radici profonde.

(c) Misure volte a migliorare la gestione dei suoli agricoli organici, in particolare le torbiere, come ad esempio:

– incentivare pratiche agricole sostenibili per le zone umide;

– incentivare pratiche agricole adattate, limitando in particolare il più possibile la perturbazione dei suoli o le pratiche estensive.

(d) Misure volte a impedire il drenaggio e a incentivare la riumidificazione delle zone umide.

(e) Misure connesse agli acquitrini esistenti o parzialmente drenati, come ad esempio:

– impedire un ulteriore drenaggio;

– promuovere la riumidificazione e il ripristino degli acquitrini;

– prevenire gli incendi di palude.

(f) Ripristino dei terreni degradati.

(g) Misure connesse ad attività forestali come ad esempio:

– prevenire il disboscamento;

– effettuare operazioni di imboschimento e rimboschimento;

– conservare il carbonio nelle foreste esistenti;

– stimolare la produzione nelle foreste esistenti;

– accrescere il bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno;

– migliorare la gestione delle foreste, anche tramite una composizione ottimizzata delle specie, interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nonché grazie alla conservazione dei suoli.

(h) Maggiore protezione contro perturbazioni naturali come gli incendi, gli agenti nocivi e le tempeste.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata dell'azione e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di contabilizzazione e i piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB[23]

AMBIENTE E AZIONI PER IL CLIMA [07]

1.3. Natura della proposta/iniziativa

x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[24]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta è coerente con la strategia Europa 2020 ed è volta a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia di azioni a favore del clima (codice ABB 07 12)

Attività ABM/ABB interessate

07 12 01 (Attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di azioni a favore del clima)

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta istituisce un contesto giuridico stabile e armonizzato per contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra (GHG) provenienti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) nell'Unione, consentendo una valutazione dettagliata dei progressi compiuti negli Stati membri. In particolare la proposta dovrebbe:

– migliorare la visibilità degli sforzi di mitigazione e incoraggiare tali sforzi tramite l'aumento degli assorbimenti e la riduzione delle emissioni in agricoltura e in silvicoltura nonché, nel settore industriale, grazie alla produzione di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno;

– rafforzare l'integrità ambientale degli impegni garantendo che le emissioni e gli assorbimenti vengano registrati correttamente e garantire una produzione di bioenergia sostenibile e senza effetti negativi sul clima integrando le misure politiche esistenti; e

– migliorare l'efficienza economica perseguendo obiettivi più ambiziosi al cui conseguimento tutti i settori abbiano la possibilità di contribuire.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

I seguenti indicatori corrispondono agli obiettivi generici, specifici e operativi della proposta:

– evoluzione delle emissioni e degli assorbimenti;

– numero di casi di inosservanza da parte degli Stati membri, piani di azione LULUCF degli Stati membri e relazioni presentate alla Commissione entro i termini stabiliti, presentazione alla Commissione entro i termini dei livelli di riferimento degli Stati membri;

– conformità delle relazioni degli Stati membri ai requisiti della proposta;

– completezza delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e grado di applicazione di norme di contabilizzazione comuni da parte degli Stati membri;

– disponibilità di dati e informazioni nei settori interessati dalla proposta.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

La proposta persegue un duplice obiettivo:

– garantire una contabilizzazione solida e armonizzata delle emissioni e degli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF negli Stati membri;

– incentivare gli sforzi di mitigazione degli Stati membri grazie all'elaborazione e all'applicazione di piani di azione LULUCF.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

In termini di efficacia, un intervento a livello dell'Unione produrrebbe evidenti benefici rispetto all'intervento a livello degli Stati membri. Poiché gli impegni fondamentali in materia di cambiamenti climatici vengono assunti a livello dell'Unione, è a tale livello che lo sviluppo degli strumenti di contabilizzazione richiesti risulta più efficace. Inoltre, per superare i problemi individuati, come la necessità di disporre di norme di contabilizzazione adeguate e coerenti per le diverse attività LULUCF, occorre un approccio comune a tutti gli Stati membri che può essere assicurato solo a livello dell'Unione.

Questo contesto giuridico garantirà un valore aggiunto effettivo grazie all'impiego di una contabilizzazione comune e accurata in tutti gli Stati membri, definendo piani di azione LULUCF e consentendo in tal modo una valutazione e una stima più accurate dei progressi compiuti negli Stati membri. Ciò garantirà la coerenza della politica dell'Unione a favore del clima, migliorerà ulteriormente l'integrità ambientale degli impegni dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e rafforzerà l'efficienza economica della politica dell'Unione a favore del clima.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

La proposta si basa sull'esperienza acquisita a livello internazionale e intende ovviare alle carenze delle norme di contabilizzazione esistenti nell'ambito del protocollo di Kyoto. È stata svolta una valutazione accurata al fine di proporre un contesto stabile e armonizzato per la contabilizzazione nel settore LULUCF.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è coerente con la strategia Europa 2020 e con l'iniziativa faro Europa 2020 "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e risulta complementare con le politiche sociali, climatiche e energetiche dell'Unione.

Essa integra inoltre la politica agricola comune (PAC) post-2013 al fine di attuarne le componenti ecologiche e, nel quadro della politica di sviluppo rurale dell'Unione, gli incentivi alla cattura del carbonio in agricoltura e silvicoltura potrebbero essere notevolmente migliorati. Una contabilizzazione adeguata dei flussi positivi di carbonio associati darebbe una maggiore visibilità al contributo positivo di queste misure attuate tramite la PAC.

La contabilizzazione del settore LULUCF contribuirebbe dunque all'uso sostenibile della bioenergia e offrirebbe anche un indicatore affidabile, chiaro e visibile dei progressi compiuti in agricoltura e in silvicoltura. Senza una contabilizzazione completa e obbligatoria delle attività LULUCF, gli sforzi compiuti dagli Stati membri, dagli agricoltori e dai silvicoltori per offrire servizi di mitigazione dei cambiamenti climatici non verranno rispecchiati nelle misure adottate dall'Unione per raggiungere i propri obiettivi in materia di riduzione dei gas a effetto serra.

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

¨         Proposta/iniziativa in vigore a decorre dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

¨         Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

x Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione prevista dal 1° gennaio 2013 a seconda dei progressi compiuti con il processo legislativo

1.7. Modalità di gestione previste[25]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

¨         agenzie esecutive

¨         organismi istituiti dalle Comunità[26]

¨         organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

¨         persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

L'attuazione della proposta spetterà essenzialmente agli Stati membri. La Commissione valuterà le informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri e formulerà, ove del caso, le necessarie raccomandazioni.

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

Gli Stati membri compilano la contabilizzazione LULUCF su base annuale, registrando le emissioni e gli assorbimenti provenienti dal settore a norma della presente proposta al termine di ciascun periodo di contabilizzazione.

Le relazioni preparate nel quadro della presente proposta saranno valutate dalla Commissione per ciascun periodo di contabilizzazione con l'ausilio di consulenti tecnici.

Sarebbe necessario uno studio volto a valutare l'attuazione della presente decisione nel quadro della clausola di revisione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

Trattandosi di una proposta di decisione, i rischi connessi all'attuazione sono limitati poiché gli obblighi proposti si basano su norme internazionali già stabilite e attuate dagli Stati membri nel quadro dei loro impegni connessi al protocollo di Kyoto.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Le misure destinate a limitare gli eventuali rischi comprenderanno: dialogo costruttivo e cooperazione con gli Stati membri, mantenimento di un contatto con i servizi responsabili della Commissione, soprattutto in vista di garantire che vengano soddisfatte le esigenze in materia di dati, consultazione di esperti, soprattutto nella fase di adozione degli atti delegati, ricorso a una consulenza tecnica esterna per le valutazioni corrispondenti, realizzazione di studi al momento della revisione dell'atto giuridico e organizzazione di conferenze tematiche, secondo le necessità.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

In considerazione degli importi interessati e del tipo di appalto, l'iniziativa non presenta rischi particolari di frodi. La Commissione gestisce e controlla le attività ricorrendo a tutti gli strumenti utilizzati abitualmente, come il piano di gestione annuale della DG CLIMA.

Particolare importanza rivestono, in tal senso, le norme per i controlli interni n. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16. Trovano inoltre piena applicazione i principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (cosiddetto "regolamento finanziario") e le sue disposizioni di attuazione.

Le procedure di appalto vengono gestite dal circuito finanziario della DG CLIMA, un circuito parzialmente decentrato che prevede l'indipendenza gerarchica dagli ordinatori delegati dei soggetti incaricati dell'iniziazione e della verifica finanziaria.

Un comitato di controllo interno (ENVAC) esamina inoltre il processo di selezione degli appaltatori e verifica la coerenza delle procedure adottate dagli ordinanti alle disposizioni del regolamento finanziario e alle disposizioni di attuazione sulla base di un controllo a campione casuale e a campione di rischio dei contratti concessi nell'ambito dell'appalto.

Oltre a queste misure, per l'adozione degli atti delegati si provvederà affinché gli esperti consultati siano indipendenti e adeguatamente qualificati.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...….] || SD/SND ([27]) || di paesi EFTA[28] || di paesi candidati[29] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

5 || 07 01 02 11 Altre spese di gestione per il settore "Ambiente e azione per il clima" || SND || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione….…..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[…] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Rubrica 2

DG: CLIMA || || || Anno N[30] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || - || - || - || - || - || - || - || -

Pagamenti || (2) || - || - || - || - || - || - || - || -

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || - || - || - || - || - || - || - || -

Pagamenti || (2a) || - || - || - || - || - || - || - || -

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[31] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 07 01 04 05 (e linee successive) || || (3) || 0, 100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300

TOTALE degli stanziamenti per la DG CLIMA || Impegni || =1+1a +3 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300

Pagamenti || =2+2a +3 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300

Pagamenti || =5+ 6 || 0 ,100 || - || - || 0 ,600 || - || - || 0 ,600 || 1 ,300

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 ,100 || || || 0 ,600 || || || 0 ,600 || 1 ,300

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0 ,100 || || || 0 ,600 || || || 0 ,600 || 1 ,300

Pagamenti || =5+ 6 || 0 ,100 || || || 0 ,600 || || || 0 ,600 || 1 ,300

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

milioni di EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

DG: CLIMA ||

Ÿ Risorse umane || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,889

Ÿ Altre spese amministrative || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 0 ,348 || 2 ,433

TOTALE per la DG CLIMA || Stanziamenti || 0 ,475 || 0 ,457 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322

milioni di EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[32] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0 ,575 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 4 ,622

Pagamenti || 0 ,575 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 0 ,475 || 0 ,475 || 1 ,075 || 4 ,622

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

x      La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risul-tato[33] || Costo medio del risul-tato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO: Attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia di azioni a favore del clima (codice ABB 07 12)

Risultato || Valutazione || 0 ,004 || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || || || || || 27 || 0,100 || 81 || 0 .300

Risultato || Studio || 0,500 || || || || || || || || || || || || || 1 || 0,500 || 1 || 0 .500

Risultato || Riesame || 0,500 || || || || || || || 1 || 0,500 || || || || || || || 1 || 0 .500

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || 27 || 0 ,100 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 28 || 0,600 || 83 || 1 ,300

COSTO TOTALE || 0 || 0 ,100 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0,600 || 0 || - || 0 || - || 0 || 0, 600 || 0 || 1, 300

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

x      La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 ||

Risorse umane (1 AD ETP già in servizio alla DG CLIMA) || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,889

Altre spese amministrative — 07 01 02 11 01 Missioni (5 all'anno; 0, 0015 milioni di EUR/missione) — 07 01 02 11 02 Conferenze (2 all'anno; 150 partecipanti; 0,035 milioni di EUR /conferenza) — 07 01 02 11 02 Riunioni (2 all'anno; 168 esperti al massimo (28 *6); 1 giornata; 0,135 milioni di EUR /riunione) TOTALE PARZIALE || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0, 070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0, 070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,0075 0 ,070 0 ,270 0 ,348 || 0 ,053 0 ,490 1 ,890 2 ,433

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 ,475 || 0, 475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322

Esclusa la RUBRICA 5[35] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 0 ,475 || 3 ,322

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

x      La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP)[36] ||

|| XX 01 02 01 (CA, INT e SNE della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[37] || - in sede[38] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127 || 0 ,127

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Svolgimento di azioni adeguate per dare attuazione agli obblighi della Commissione (ad es., esame delle relazioni degli Stati membri, conduzioni di analisi, monitoraggio dell'attuazione)

Personale esterno ||

3.2.5. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

x      La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

¨      La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

¨      La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[39].

3.2.6. Partecipazione di terzi al finanziamento

xLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

x      La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

¨      La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle altre entrate

[1]               Decisione 1/CP.16 della Conferenza delle Parti dell'UNFCCC ("Accordo di Cancún").

[2]               In base alla quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

[3]               Conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007.

[4]               GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

[5]               GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

[6]               GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

[7]               COM(2011) 789 definitivo — 2011/0372 (COD).

[8]               Altre emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività agricole, come ad esempio il metano e l'ossido di azoto provenienti dai ruminanti e dai fertilizzanti, non vengono contabilizzate nell'ambito del settore LULUCF, che include principalmente le emissioni e gli assorbimenti di carbonio nella vegetazione e nei suoli. Le emissioni di gas diversi dal CO2 provenienti dall'agricoltura sono incluse in un inventario agricolo separato.

[9]               Occorre tuttavia trovare un compromesso: la conversione non deve indurre la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ossia la sostituzione della produzione alimentare locale con prodotti importati, che presentano un'impronta di carbonio più negativa.

[10]             Cfr. ad es. Sathre R. e O'Connor J. (2010), "A synthesis of research on wood products and greenhouse gas impacts", seconda edizione, Vancouver, B. C. FP Innovations, pag. 117.

[11]             GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

[12]             Direttiva 2009/28/CE.

[13]             COM(2011) 571 definitivo.

[14]             http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm

[15]             http://ec.europa.eu/clima/consultations/0003/index_en.htm

[16]             http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm

[17]             http://ec.europa.eu/clima/events/0029/index_en.htm

[18]             GU C [...] del [...], pag.

[19]             GU C [...] del [...], pag.

[20]             GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

[21]             GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

[22]             GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

[23]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[24]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[25]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[26]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[27]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[28]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[29]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[30]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[31]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[32]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. Attuazione prevista nel 2013 a seconda dei progressi compiuti con il processo legislativo.

[33]             I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…).

[34]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. Attuazione prevista nel 2013 a seconda dei progressi compiuti con il processo legislativo.

[35]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[36]             CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); LA = agente locale (Local Agent); SNE = esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert). .

[37]             Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[38]             Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[39]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

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