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Document 52012DC0354
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the functioning of the notification procedure under the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC)
/* COM/2012/0354 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC) /* COM/2012/0354 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI sul funzionamento della procedura di
notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al
commercio (accordo OTC) 1. Introduzione L'accordo sugli ostacoli tecnici al
commercio (accordo OMC[1])
è uno dei 13 accordi multilaterali sugli scambi di merci negoziati nel quadro
dell'Uruguay Round. È entrato in vigore nel 1995, con l'istituzione
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Fa obbligo a tutti i membri
dell'OMC di notificare i progetti di regolamentazioni tecniche e di
procedure di valutazione della conformità all'Organizzazione mondiale del
commercio e dà agli altri membri dell'OMC la possibilità di esprimere le loro
osservazioni. · La procedura è un modo concreto di aiutare le imprese dell'UE, comprese le piccole e medie imprese (PMI), a migliorare il loro accesso ai mercati dei paesi terzi, in quanto: · permette di individuare e rimuovere alla fonte gli ostacoli tecnici al commercio internazionale; · aiuta i legislatori dell'Unione europea e degli Stati membri e gli operatori economici ad avere conoscenza delle nuove regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità di altri paesi membri dell’OMC; · permette all'UE di promuovere il suo approccio in materia di regolamentazione e di intervenire nel dialogo che precede l'adozione di nuovi regolamenti di altri membri dell'OMC; · contribuisce alla convergenza delle regole e degli standard a livello internazionale. La procedura di notificazione OTC è pertanto
un importante elemento della politica commerciale e industriale dell'UE[2] e contribuisce agli obiettivi perseguiti
dalla strategia Europa 2020[3],
in particolare a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il primo obiettivo della presente
relazione è quello di richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli organi
consultivi europei e degli operatori economici UE, comprese le PMI, sulle
opportunità che la procedura di notificazione OTC offre. Il secondo
obiettivo è quello di presentare le tendenze più recenti di questo
strumento attraverso una rassegna dello sviluppo della procedura negli ultimi
anni. In terzo luogo, la Commissione coglie l'occasione di questa
relazione per raccomandare azioni concrete destinate a rendere possibili
ulteriori miglioramenti. Per poter trarre vantaggio dalla procedura di
notificazione delle regolamentazioni di altri membri dell'OMC, è essenziale che
l'UE stessa non solo rispetti gli obblighi previsti dall'accordo OTC, ma anche
contribuisca attivamente a migliorare l'efficacia della procedura. È importante
che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri siano informati di
come funziona la procedura di notificazione OTC e cooperino con la Commissione
per raggiungere gli obiettivi di conformità e di maggiore trasparenza. 2. Presentazione della
procedura di notificazione OTC 2.1. Obblighi derivanti
dall'accordo OTC L'accordo OTC mira a facilitare gli scambi
internazionali, pur riconoscendo il diritto dei membri dell'OMC di adottare
regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità nazionali
che possono tradursi in ostacoli tecnici al commercio (a causa dei costi di
adeguamento dovuti a norme discordanti, dei costi di informazione ecc.). Per
evitare che queste misure creino ostacoli al commercio discriminatori o
inutili, l'accordo OTC contiene una serie di condizioni sostanziali e
procedurali che i membri dell'OMC devono osservare quando predispongono
regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità. Tali condizioni sostanziali e procedurali si
applicano a tutte le regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della
conformità relative agli scambi di merci, sia industriali che agricole.
Diversamente dagli standard, che hanno carattere facoltativo, le
regolamentazioni tecniche definiscono le caratteristiche obbligatorie dei
prodotti e i relativi processi e metodi di produzione[4]. Le procedure di valutazione
della conformità sono utilizzate per determinare se i prodotti rispondono ai
requisiti obbligatori. 2.1.1. Condizioni fondamentali: non
discriminazione, assenza di ostacoli inutili agli scambi, uso degli standard
internazionali Una misura che rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo OTC deve rispettare il principio di non
discriminazione. Il principio di non discriminazione, chiave di volta della
legislazione OMC, trova espressione nell'Accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio (GATT). Vieta la discriminazione tra prodotti
importati e prodotti nazionali (principio del trattamento nazionale, articolo
III del GATT) e tra prodotti importati (principio della nazione più favorita,
articolo I del GATT). Nella stessa linea, l'articolo 2.1 dell'accordo OTC
dispone che i membri dell'OMC concedano ai prodotti originari di altri membri
un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili
d'origine nazionale e ai prodotti simili originari di altri paesi. Inoltre, le regolamentazioni tecniche sono
autorizzate solo quando sono necessarie per conseguire un obiettivo
legittimo. Analogamente, le procedure di valutazione della conformità non
devono essere più rigorose, o essere applicate in modo più rigoroso, di quanto
sia necessario per dare al membro dell'OMC importatore una sufficiente garanzia
della conformità dei prodotti ai requisiti. All'articolo 2.2 dell'accordo OTC è
riportato un elenco non esaustivo degli obiettivi legittimi, che comprende la
prevenzione delle pratiche ingannevoli, la protezione della salute o della
sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Tra il 2008 e il
2011, per circa metà delle notificazioni OTC è stata indicata come legittimo
obiettivo perseguito la protezione della salute umana e della sicurezza[5]. Inoltre, questo requisito di
"necessità" significa che si deve trovare un equilibrio tra il
legittimo obiettivo perseguito e il rischio di non rispetto, per scegliere
l'approccio che comporta le minori restrizioni al commercio ma è altrettanto
efficace. A questo scopo, il legislatore nazionale può basarsi sull'accordo
OTC, che propone una serie di approcci che facilitano il commercio, come l'uso
di regolamentazioni tecniche basate sulla performance e il riconoscimento
dell'equivalenza delle regolamentazioni tecniche di altri membri dell'OMC e dei
risultati di valutazioni della conformità effettuate all'estero[6]. Nell'elaborare le regolamentazioni tecniche e
le procedure di valutazione della conformità devono essere utilizzati anche gli
standard internazionali pertinenti. Diverse disposizioni dell'accordo OTC
promuovono l'uso degli standard internazionali come mezzo per favorire
l'armonizzazione delle norme tecniche. In particolare, l'articolo 2.4 prevede
che, quando esistono standard internazionali pertinenti, i membri dell'OMC
"li utilizzano... come base per le loro regolamentazioni tecniche",
tranne quando siano inefficaci o inadatti per raggiungere gli obiettivi
legittimi perseguiti. Una regolamentazione tecnica nazionale potrebbe, ad
esempio, andare oltre quanto richiesto dallo standard internazionale pertinente
per conseguire gli obiettivi di regolamentazione di un membro dell'OMC relativi
al cambiamento climatico o rispondere alle legittime aspettative dei suoi
cittadini di un adeguato livello di protezione. Principi analoghi sono
enunciati all'articolo 5.4 per le procedure di valutazione della conformità. 2.1.2. Condizione formale:
notificazione del progetto di norma Ai sensi degli articoli 2.9 e 5.6 dell'accordo
OTC, i membri dell'OMC hanno l'obbligo di notificare le regolamentazioni
tecniche e le procedure di valutazione della conformità quando si danno le
seguenti due condizioni: primo, non esiste uno standard internazionale
pertinente o il progetto di misura non è "in conformità" con lo
standard internazionale pertinente e, secondo, la misura proposta può avere un
effetto significativo sul commercio degli altri membri. Il concetto di effetto significativo sul commercio di altri membri e
comprende gli effetti sia di aumento che di riduzione delle importazioni sul
commercio di altri membri, purché significativi[7]. Le notificazioni devono
avvenire in una fase sufficientemente precoce, quando è ancora possibile
apportare modifiche e tenere conto delle osservazioni[8]. Il membro
notificante deve lasciare agli altri membri un ragionevole periodo di tempo per
presentare per iscritto le loro osservazioni. I membri dell'OMC hanno convenuto
nel comitato OTC che un periodo di 60 – 90 giorni può essere considerato
ragionevole. Ai paesi sviluppati è raccomandato di concedere più di 60 giorni[9]. Le osservazioni sono
discusse su richiesta e sono prese in considerazione. Ciò significa che gli altri
membri dell'OMC possono essere tenuti informati dello sviluppo di requisiti
nuovi o modificati. Le notificazioni che il segretariato dell'OMC riceve sono
rese pubbliche[10],
in modo che anche gli operatori economici abbiano la possibilità di essere
avvertiti e di prendere conoscenza dei nuovi requisiti. I membri dell'OMC hanno il
diritto di commentare per iscritto le proposte di regolamentazioni
tecniche e di procedure di valutazione della conformità. Di massima, le
osservazioni devono riguardare il fatto che le regolamentazioni proposte non
sono compatibili con l'accordo OTC. Le osservazioni devono portare a un dialogo
con il membro dell'OMC che effettua la notificazione. Il diritto di presentare
formalmente osservazioni secondo questa procedura è limitato ai membri dell'OMC
e non è concesso alle parti interessate, come gli operatori economici. I rilevi
formulati dagli operatori economici devono quindi essere trasmessi da un membro
dell'OMC. Spetta a ogni membro dell'OMC stabilire in che modo i rilievi
espressi dai propri operatori economici debbano vengano ascoltati e presi in
considerazione. 2.2. L'organizzazione interna
dell'Unione europea per quanto riguarda la procedura di notificazione Le diverse parti devono partecipare e
cooperare tra loro perché la procedura di notificazione funzioni correttamente
e sia utile ed efficace. Nell'UE, la partecipazione delle istituzioni europee,
degli Stati membri e degli operatori economici è della massima importanza. Un
sito web OTC creato dall'UE contribuisce a coordinare la partecipazione di
tutti i soggetti interessati. 2.2.1. La Commissione europea L'accordo OTC prevede che ciascun membro
dell'OMC istituisca una autorità di notificazione per dare attuazione delle
disposizioni concernenti le procedure di notificazione e garantisca l'esistenza
di un punto d'informazione[11].
Il punto d'informazione deve rispondere a tutti le richieste di informazioni
presentate da altri membri e da parti interessate sulle regolamentazioni
tecniche adottate o proposte e alle procedure di valutazione della conformità e
ha inoltre il compito di esaminare le osservazioni sulle notificazioni ricevute
da altri membri dell'OMC[12]
. Nell'UE questi adempimenti sono affidati a una unità della DG Imprese e
industria della Commissione europea[13],
che è stata designata come punto di notificazione e informazione dell'UE per
gli OTC. Il punto di notificazione e informazione
dell'UE per gli OTC ha due funzioni. Provvede a notificare all'OMC già nella
fase di progetto la legislazione europea che sarà adottata dal Parlamento
europeo e dal Consiglio o dalla Commissione europea come misura di esecuzione.
Ha inoltre il compito di diffondere le notificazioni degli altri membri dell'OMC
a tutte le parti interessate e provvede a inviare a nome dell'Unione europea le
osservazioni al membro dell'OMC notificante quando appare che la misura in
questione potrebbe causare problemi di accesso al mercato per gli esportatori
europei. Per poter formulare osservazioni su una notificazione di un altro
membro dell'OMC, il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC
chiede i contributi di tutte le parti interessate, ossia delle unità settoriali
della Commissione europea, le unità della direzione generale per il Commercio,
le delegazioni UE nei paesi terzi, gli Stati membri e le imprese UE. Quando
formula le osservazioni dell'UE sulle notificazioni di altri membri dell'OMC,
il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC si assicura che
esse siano coerenti con tutte le politiche dell'UE. 2.2.2. I colegislatori UE: Parlamento
e Consiglio Anche il Parlamento europeo e il Consiglio
svolgono un ruolo importante, in quanto adottano atti legislativi contenenti
regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità che
devono essere conformi all'accordo OTC. Poiché l'accordo prevede che la
notificazione debba avvenire nella fase di progetto, il punto di notificazione
e informazione UE per gli OTC notifica agli altri membri dell'OMC la
legislazione UE che stabilisce requisiti per prodotti che rientrano nel campo
d'applicazione dell'accordo OTC quando la Commissione ha adottato la proposta
di regolamento, direttiva o decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Commissione analizza le osservazioni ricevute da altri membri dell'OMC e ne
tiene conto nella procedura legislativa. Il Consiglio e il Parlamento, quando formulano
e adottano modifiche di una proposta della Commissione, devono tener conto
delle loro conseguenze per il commercio internazionale. Gli altri membri
dell'OMC seguono attentamente le discussioni legislative e spesso formulano le
loro osservazioni per iscritto o nelle riunioni del comitato OTC (che si
tengono tre volte all'anno all'OMC a Ginevra) sulla compatibilità delle
modifiche proposte con l'accordo OTC. 2.2.3. Stati membri Oltre al punto di notificazione e informazione
UE per gli OTC, tutti i 27 Stati membri hanno le proprie autorità di
notificazione e i propri punti di informazione. Gli Stati membri hanno il
compito di valutare se le regolamentazioni tecniche e le procedure di
valutazione nazionali della conformità proposte avranno conseguenze
significative per il commercio e, in tal caso, di notificarle direttamente
all'OMC. Alle osservazioni di altri membri dell'OMC risponde però, a nome
dell'UE, il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC (dopo
essersi consultato con lo Stato membro interessato) in quanto queste risposte
sono considerate parte della politica commerciale comune, che è di competenza
esclusiva dell'UE[14].
Il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione è assicurato dalla
procedura di notificazione interna dell'UE prevista dalla direttiva 98/34/CE[15] e i servizi della Commissione
si riuniscono ogni anno con i rappresentanti interessati degli Stati membri per
rafforzare tale coordinamento. Gli Stati membri devono anche informare le
loro autorità pubbliche e gli operatori economici nazionali degli obblighi e
delle opportunità inerenti alla procedura di notificazione. La Commissione
riceve regolarmente dagli Stati membri osservazioni sulle notificazioni di
altri membri dell'OMC. Alcuni Stati membri si sono dotati di efficienti
meccanismi nazionali per conoscere direttamente le reazioni dell'industria
nazionale, comprese quelle di associazioni di piccole imprese o di singole
società. La Commissione utilizza queste informazioni per prevenire i potenziali
ostacoli tecnici al commercio. 2.2.4. Operatori economici Le osservazioni dell'industria dell'UE sulle notificazioni di altri membri dell'OMC sono di grande
importanza per evitare che siano introdotti ostacoli inutili al commercio
internazionale. Varie federazioni industriali europee con sede a Bruxelles
sono perfettamente informate dei mezzi offerti dall'accordo OTC e trasmettono
periodicamente le loro osservazioni ai servizi della Commissione[16]. Alcune contribuiscono anche
tramite il comitato consultivo per l'accesso ai mercati istituito nel contesto
della strategia di accesso ai mercati della Commissione europea[17]. Altri operatori economici
europei inviano le loro osservazioni alla delegazione dell'Unione nel paese
membro dell'OMC notificante. La Commissione svolge un'azione di
coordinamento interno per far sì che tutti i commenti giungano al punto di
notificazione e informazione OTC, che formula le osservazioni ufficiali
dell'UE. Dato che il periodo di 60 – 90 giorni è spesso relativamente corto, è
importante che gli operatori economici dell'UE comunichino le loro
preoccupazioni al più presto, e prima del termine stabilito dal membro dell'OMC
notificante[18]. 2.2.5. Sito web OTC dell'UE Per dare un accesso diretto alle notificazioni
e facilitare il coordinamento tra tutte le parti interessate, il punto di
notificazione e informazione OTC dell'UE ha creato nel 2004 un proprio sito
web OTC[19],
che dà accesso pubblico alla banca dati OMC, che contiene tutti i moduli
di notificazione OTC, i progetti di testi e le osservazioni che la Commissione
europea invia e riceve. Per ogni notificazione il sito riporta su
un'unica pagina i documenti notificati, le traduzioni disponibili e le
osservazioni inviate e ricevute dalla Commissione. La pubblicazione di tutti i
documenti garantisce la piena trasparenza dell'azione dell'UE nel quadro
dell'accordo OTC. Inoltre, gli operatori economici e le altre parti interessate
possono abbonarsi a un sistema di allerta che segnala le nuove
notificazioni e consultare una rassegna mensile dell'attività del
punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC. Il numero di abbonati al sistema di allerta
indica che l'uso del sito web OTC è in aumento dal 2004. Nel 2011 529 organismi
privati o pubblici erano abbonati al sistema di allerta (contro 182 nel 2005) e
15 000 ricerche sono state effettuate nella banca dati. Un terzo degli abbonati
proviene da paesi terzi. Il punto d'informazione dell'UE per gli OTC ha
presentato in varie occasioni la sua banca dati al comitato OTC e ha avuto
contatti da altri membri dell'OMC che desiderano sviluppare un proprio sito web. 3. La risposta dell'UE agli
ultimi sviluppi 3.1. Adattarsi ad un numero
crescente di notificazioni OTC L'UE ha sempre monitorato le misure dei paesi
terzi in modo proattivo e riesce a far fronte al numero crescente di
notificazioni OTC, che sono aumentate in misura esponenziale. Rispetto al 1995,
anno di entrata in vigore dell'accordo OTC, in cui i progetti di testo
notificati sono stati meno di 400, il numero delle notificazioni è più che
triplicato, passando a 1216 nel 2011[20].
In totale, negli ultimi 16 anni i membri dell'OMC hanno notificato quasi 15 000
testi. C'è stato un enorme aumento del numero di notificazioni tra il 2004 e il
2009, mentre l'aumento è stato lieve nel corso dei primi dieci anni della
procedura di notificazione OTC (da meno di 400 nel 1995 a 638 nel 2004) prima
di passare, nel giro di sei anni, da 638 a quasi 1500 (cfr. grafico al punto 1
del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). La prima ragione di questo aumento è la
crescita del numero dei membri dell'OMC, passato da 128 a 153 nel 2011. Tra i
nuovi venuti vi sono attori importanti, come la Cina, che ha aderito nel 2001,
l'Arabia Saudita (2005), il Vietnam (2007) e l'Ucraina (2008). Anche le
campagne di sensibilizzazione organizzate dal segretariato dell'OMC e dai punti
di informazione nazionali OTC hanno avuto un effetto. Inoltre, il segretariato
dell'OMC e i membri dell'OMC hanno finanziato progetti di assistenza tecnica
nel campo degli OTC a livello regionale e nazionale e vi hanno partecipato. Un
altro fattore importante è la più intensa attività di regolamentazione svolta dai
membri dell'OMC nel corso degli ultimi cinque anni in settori emergenti, come
l'efficienza energetica e l'informazione dei consumatori. Infine, la crisi
finanziaria, che ha rappresentato una minaccia per le economie nazionali, può
aver contribuito all'intensificazione dell'attività di regolamentazione. L'UE segue da vicino l'espansione del quadro
normativo, come appare dal numero delle osservazioni formulate sulle
notificazioni di paesi terzi, che è proporzionale all'aumento del numero delle
notificazioni OTC. Tra il 2004 e il 2009 il numero delle osservazioni UE è
quasi raddoppiato, passando da 47 a 91 all'anno. Nel 2011 l'UE ha inviato 102
osservazioni, un numero mai raggiunto prima (cfr. grafico al punto 1 del
documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). L'UE utilizza
inoltre attivamente le riunioni del comitato OTC per integrare le osservazioni
scritte con dichiarazioni orali e chiedere di dare seguito alle sue
osservazioni. L'UE è uno dei membri più attivi del comitato OTC, con le sue
osservazioni su notificazioni di altri membri dell'OMC riguardanti misure che
possono creare inutili ostacoli al commercio. In funzione del progetto
notificato, l'UE può chiedere la revoca, la modifica, il rinvio, o chiedere chiarimenti.
In numerosi casi la cooperazione con paesi terzi ha avuto effetti positivi per
l'UE e per il commercio internazionale. Esempi di risultati ottenuti nel quadro della procedura OTC Ritiro: il progetto di regolamentazione delle bevande alcoliche della Colombia[21] imponeva obblighi di etichettatura troppo stretti e avrebbe comportato notevoli costi per gli operatori economici. In seguito agli interventi della UE nelle riunioni del comitato OTC e alle sue osservazioni scritte, le autorità colombiane hanno ritirato il regolamento. Modifica: la notificazione brasiliana sulla valutazione della conformità per la sicurezza dei giocattoli[22] proponeva una gravosa e discriminatoria procedura di valutazione della conformità. Su richiesta dell'UE e di altri partner commerciali, nel 2010 il Brasile ha modificato il proprio regolamento, semplificando la procedura di valutazione della conformità per i giocattoli importati. Rinvio: la notificazione indiana relativa agli pneumatici per autoveicoli è stata inizialmente notificata nel 2006[23]. A seguito delle osservazioni scritte dell'UE e dei suoi numerosi interventi nelle riunioni del comitato OTC, l'adozione del progetto è stata rinviata. Una versione modificata è stata notificata nel 2010[24]. Chiarimenti: per quanto riguarda la notificazione cinese sulla supervisione e l'amministrazione dell'ispezione e della quarantena delle importazioni di rifiuti solidi, la Cina ha chiarito che gli importatori accreditati secondo determinate norme europee sono anche considerati idonei per la registrazione richiesta[25]. 3.2. Rispondere alla
partecipazione attiva di un maggior numero di membri dell'OMC L'UE si adatta anche all'emergenza di nuovi
attori nella procedura OTC e alle loro posizioni critiche sulle sue scelte in
fatto di regolamentazione. Il forte aumento del numero delle notificazioni nel
corso degli ultimi anni non è solo da ascrivere ai grandi paesi, ma anche ad
attori globali minori come Arabia Saudita, Bahrein, Qatar. La partecipazione
attiva dei paesi in via di sviluppo, come l'Uganda, che ha notificato il
maggior numero di testi nel 2010, ha confermato tale tendenza. Cresce il numero dei membri dell'OMC che
partecipano attivamente alla procedura e aumenta di conseguenza il numero delle
notificazione e anche delle osservazioni formulate sulle notificazioni. Gli
altri membri dell'OMC spesso formulano osservazioni sui testi notificati
dall'UE. Nel 2011, il punto di informazione OTC dell'UE ha ricevuto 25
osservazioni di paesi terzi, in particolare di Cina, Nuova Zelanda, Giappone e
USA (cfr. grafico del punto 2 del documento di lavoro dei servizi della
Commissione SWD (2012) 189). Nel comitato OTC, tra i membri dell'OMC l'UE ha
ricevuto negli ultimi anni il maggior numero di osservazioni. L'UE infatti, per
il fatto di essere un enorme mercato di esportazione con 500 milioni di
potenziali consumatori, spesso all'avanguardia negli sviluppi della
regolamentazione, e di perseguire un elevato livello di protezione dei
consumatori e un'ambiziosa politica ambientale, è tenuta sotto stretta
osservazione da numerosi partner commerciali. L'UE risponde a tutti i commenti ricevuti
spiegando la sua legislazione, difendendola o modificandola se necessario. Le
risposte sono date per iscritto alle osservazioni scritte che il punto di
notificazione e informazione dell'UE per gli OTC riceve nell'ambito della
procedura di notificazione o oralmente durante le riunioni del comitato OTC in
risposta alle dichiarazioni di altri membri dell'OMC. La Commissione europea
risponde individualmente a nome dell'UE a tutte le osservazioni scritte di
membri dell'OMC. La maggior parte delle questioni sollevate per quanto riguarda
la legislazione dell'UE dal 1995 si riferiscono al settore agricolo, alla
registrazione delle sostanze chimiche, al benessere degli animali e
all'ecodesign/etichettatura. Esempi di risposte dell'UE Modifica: un regolamento della Commissione del 2002 sui prodotti vitivinicoli[26] è stato modificato a più riprese a seguito della sua notificazione e delle osservazioni da paesi terzi. Quando nel 2008 è stato notificato un nuovo regolamento della Commissione sui prodotti vitivinicoli[27], 11 disposizioni del progetto sono stati modificate per tenere conto delle osservazioni scritte di 4 diversi membri dell'OMC. Presa in considerazione delle preoccupazioni delle altre parti: oltre che alle osservazioni scritte, l'UE ha risposto alle preoccupazioni espresse oralmente nelle riunioni del comitato OTC. Le preoccupazioni espresse dai paesi riguardo al regolamento REACH[28] sono state quindi prese in considerazione nei documenti di orientamento che hanno lo scopo di facilitare l'attuazione di questo regolamento. Chiarimenti: nel 2010, diversi membri dell'OMC hanno espresso in seno al comitato OTC la preoccupazione che il quadro di accreditamento europeo istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008[29], possa compromettere la capacità degli organismi non UE di valutazione della conformità di eseguire compiti nel settore regolamentato. L'UE ha chiarito che le nuove norme sono state definite solo per il mercato interno e che le possibilità di accettare o riconoscere i risultati di valutazioni di conformità effettuate all'estero non sono state modificate dal nuovo regolamento. 3.3. Far fronte alla sfida della
trasparenza In linea con la tendenza generale, l'UE ha
notevolmente aumentato il numero di notificazioni all'anno. Negli ultimi dieci
anni, il numero è più che triplicato, passando da 17 a 63. Nel 2008 il numero
di notificazioni è raddoppiato rispetto all'anno precedente (cfr. grafico del
punto 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189).
Il numero di notificazioni effettuate dagli Stati membri dal 1995 varia, ma si
è nuovamente stabilizzato nel corso degli ultimi 3 anni a 54 notificazioni
all'anno (cfr. grafico del punto 3 del documento di lavoro dei servizi della
Commissione SWD (2012) 189). Tuttavia, rispetto al numero di notificazioni
degli Stati membri nel quadro della procedura di notificazione interna, il
numero resta basso.[30] Quanto al periodo di 60-90
giorni concesso agli altri membri dell'OMC per formulare osservazioni prima che
la legislazione notificata sia adottata, dalle statistiche risulta che, in
pratica, il periodo concesso varia tra 58 e 61 giorni nel corso degli ultimi 5
anni, rispetto ai 46 giorni del 1997[31].
Per quanto riguarda le notificazioni UE, il numero medio di giorni per le
osservazioni nel 2011 è stato di 65 (cfr. grafico del punto 4 del documento di
lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). Questo progresso ha dato
ai membri dell'OMC maggiori opportunità di analizzare le regolamentazioni
tecniche dei paesi terzi e ha contribuito a migliorare la procedura OTC.
Tuttavia, come è sottolineato nell'ultima rassegna della politica commerciale
dell'OMC sull'UE, la durata del periodo per le osservazioni relative alla notificazione
degli Stati membri dell'UE potrebbe essere aumentata[32]. I progressi compiuti in fatto di trasparenza
sono proporzionali alle misure adottate dai membri dell'OMC per far conoscere
la procedura OTC. Il coordinamento interno per garantire che tutta la
legislazione che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo OTC sia
notificata in una fase appropriata deve essere attentamente monitorato
quotidianamente e le amministrazioni nazionali devono essere informate su tale
legislazione. La Commissione europea è stata particolarmente attiva in questo
campo, organizzando regolarmente seminari per i suoi servizi e per gli Stati
membri dell'UE. Il punto di notificazione e informazione UE per gli OTC ha
organizzato tra il 2008 e il 2011 tre seminari per i servizi della Commissione. 4. Discussioni multilaterali
sulla trasparenza nella procedura di notificazione OTC 4.1. Difficoltà restanti Il comitato OTC ha emesso raccomandazioni
dettagliate sulla trasparenza[33]
che hanno migliorato l'applicazione della procedura di notificazione seguita
dai membri dell'OMC[34].
Tuttavia, alcuni membri dell'OMC ancora non rispettano gli obblighi
fondamentali della procedura di notificazione OTC, come la semplice
notificazione o la notificazione allo stadio di progetto. Questo è spesso
dovuto al fatto che all'interno delle amministrazioni nazionali manca il
coordinamento necessario perché le autorità di notificazione siano informate
dell'evoluzione della legislazione che deve essere notificata, o all'incapacità
dell'autorità di notificazione di imporre l'obbligo di notificazione all'organo
amministrativo responsabile della legislazione proposta. Alcuni membri dell'OMC
non notificano la legislazione adottata dal potere legislativo (come il
Parlamento), perché il coordinamento tra l'autorità di notificazione e il
potere legislativo è più difficile da negoziare. Inoltre, non tutti i membri dell'OMC
utilizzano la possibilità di presentare osservazioni sulle proposte di
regolamentazioni tecniche e di procedure di valutazione della conformità. Molti
membri hanno difficoltà a seguire le notificazioni o a riunire le competenze
tecniche necessarie per analizzare certe notificazioni. Inoltre, non tutti i
punti d'informazione dei membri dell'OMC siano pienamente operativi. Alcuni
raramente rispondono, altri indicano semplicemente di avere informato le
autorità competenti della richiesta, spesso non viene data alcuna risposta
nonostante ripetuti solleciti. Questo compromette notevolmente i risultati
della procedura e la rende meno efficiente. Esistono ancora alcune zone grigie per quanto
riguarda il campo d'applicazione dell'accordo OTC e l'obbligo di
notificazione. Se due recenti decisioni del panel OMC[35] dovrebbero contribuire a
definire meglio il campo di applicazione dell'accordo, permangono ancora
incertezze, soprattutto riguardo ai requisiti dei metodi di produzione non
relativi ai prodotti (che non hanno alcuna influenza sulle caratteristiche
tecniche del prodotto finale) e all'etichettatura facoltativa connessa a certi
requisiti senza imporre un'etichettatura esclusiva. L'analisi dei testi notificati nel periodo
relativamente breve di 60 giorni per le osservazioni, specie quando il
progetto di testo deve essere tradotto, resta un problema importante per i
membri dell'OMC e per gli operatori economici. Le risorse disponibili per la
traduzione sono ancora troppo limitate. È estremamente importante sensibilizzare
gli operatori economici alla procedura e alla possibilità di inviare
osservazioni alle autorità dei membri dell'OMC. Questo vale in particolare per
le federazioni o le società nazionali, in particolare le PMI, che hanno
limitate risorse interne per analizzare le regolamentazioni proposte e reagire
in tempo utile. Infine, il comitato OTC non deve diventare
un forum che si limita a riferire le preoccupazioni dell'industria, ma deve
dare la possibilità alle autorità pubbliche di scambiare le loro opinioni sulle
proposte di regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della
conformità sulla base di tutti gli aspetti pertinenti. 4.2. Discussioni regolari nelle
riunioni del comitato OTC ed esami triennali Le riunioni regolari del comitato OMC
e, in particolare, l'esame del funzionamento e dell'attuazione dell'accordo
OTC, che avviene a norma dell'articolo 15.4 dell'accordo OTC ogni tre anni,
sono occasioni per discutere e chiarire alcune delle difficoltà e delle sfide
relative alla procedura di notificazione. La Commissione utilizza regolarmente
questi esami triennali per proporre modi per migliorare la trasparenza nella
procedura di notificazione. L'UE partecipa attivamente a tutte le discussioni
riguardanti l'esame triennale e ha contribuito con un documento sulla
trasparenza[36]
al quinto esame triennale[37]
concluso nel novembre 2009. Gli esami triennali sono importanti non solo
per quanto riguarda le questioni relative alla procedura di notificazione, ma
anche per quanto riguarda altre questioni sistemiche relative all'accordo OTC: buona
pratica di regolamentazione, procedure di valutazione della conformità,
standard, assistenza tecnica e funzionamento del comitato OTC. Il comitato
OTC è perciò diventato un importante forum nel quale i membri dell'OMC possono
discutere di questioni riguardanti il commercio internazionale di merci e delle
possibili linee d'azione. In questo comitato la Commissione presenta
regolarmente agli altri membri dell'OMC la politica dell'UE e promuove la
convergenza in materia di regolamentazione mediante il ricorso a buone pratiche
nell'elaborazione delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di
valutazione della conformità. La Commissione presenta inoltre i programmi di
assistenza tecnica per i paesi in via di sviluppo dell'UE e degli Stati membri,
che comprendono aiuti sulle questioni degli ostacoli tecnici al commercio[38]. Nella riunione del giugno
2011 del comitato OTC, la Svezia ha presentato il suo programma, attuato dal
2008 al 2011, di sostegno alla creazione e al funzionamento dei punti di
notificazione e informazione OTC di 7 paesi dell'Africa subsahariana[39]. Oltre ai suoi programmi di
assistenza tecnica, il punto di notificazione e informazione UE per gli OTC ha
ricevuto, su richiesta di alcuni membri dell'OMC, visite da altri membri
dell'OMC che desideravano avere maggiori informazioni sulla sua organizzazione
e sul suo funzionamento[40].
Gli esperti OTC della Commissione europea hanno anche partecipato ai seminari
sull'assistenza tecnica organizzati dall'OMC in varie regioni del mondo. 5. Conclusioni e prospettive La procedura di notificazione OTC è un
mezzo efficace per avere informazioni sull'evoluzione delle regolamentazioni
relative alle merci nei paesi terzi. Quando i membri dell'OMC rispettano
l'obbligo di notificazione, gli altri membri dell'OMC possono prendere
conoscenza delle nuove regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione
della conformità e questo permette loro di reagire concretamente agli ostacoli tecnici
al commercio. Al tempo stesso, la procedura permette di rendere note le tendenze
generali in altri membri dell'OMC o in uno di essi in particolare e fornisce
quindi informazioni importanti per la politica commerciale e industriale
dell'UE. Per poterne trarre pienamente vantaggio, è
naturalmente essenziale che l'UE stessa rispetti i principi e gli obblighi
dell'accordo OTC. Se l'UE non rispetta le regole del gioco, non può chiedere
agli altri di farlo. La legislazione dell'UE e degli Stati membri deve
quindi rispettare i principi dell'accordo OTC ed essere notificata secondo le
regole, con la massima trasparenza. Sottoporre la legislazione proposta all'esame
degli altri membri dell'OMC può anche essere molto utile. Le osservazioni degli
altri membri possono contribuire a mettere in luce problemi che non sono stati
rilevati o aspetti che non sono stati presi in considerazione nell'elaborazione
delle proposte[41]. La procedura dà inoltre alle autorità
regolatrici di tutto il mondo la possibilità di confrontare le loro
impostazioni e di riflettere sulle ragioni delle differenze tra legislazioni.
La procedura di notificazione OTC serve quindi da strumento di confronto
e può contribuire a un certo grado di convergenza a livello internazionale, ove
opportuno. Permette inoltre all'UE di rendere note e promuovere le sue
decisioni in materia di regolamentazione. Tali decisioni si basano su
un'analisi approfondita fondata su dati certi, su ampie consultazioni con le
parti interessate e su una valutazione d'impatto complessiva. Inoltre, dà
all'UE la possibilità di spiegare i motivi delle sue decisioni ad altri paesi. Attualmente, la Commissione, gli Stati membri
e gli operatori economici utilizzano la procedura in modo efficiente. Tuttavia,
la Commissione ritiene che vi sia la possibilità di ulteriori miglioramenti e
intende quindi intraprendere le seguenti azioni: Azione 1: persuadere gli operatori
economici dell'UE, comprese le PMI, dell'importanza di far conoscere la loro
opinione La Commissione continuerà a informare i
servizi della Commissione, gli operatori economici e gli Stati membri dei
vantaggi della procedura, in particolare della possibilità di far pervenire le
loro osservazioni direttamente alla Commissione. In particolare, la Commissione
continuerà ad organizzare seminari e conferenze con gli Stati membri e gli
operatori economici, comprese le PMI, e ad incoraggiare gli Stati membri a
sensibilizzare gli operatori economici nazionali. Nel contesto dell'attuazione della
comunicazione della Commissione a sostegno delle attività economiche delle PMI
al di fuori dell'UE[42],
la Commissione continuerà anche a esaminare cosa si può fare di più per aiutare
le PMI a partecipare più attivamente alla procedura di notificazione. Il futuro
portale multilingue on-line[43],
che fornirà informazioni utili alle imprese sui mercati esteri e sulle attività
di sostegno relative a mercati al di fuori dell'UE, comprenderà un link alla
banca dati OTC[44].
La Commissione intende inoltre migliorare il suo sito web OTC nel 2012 e
renderlo più facilmente utilizzabile dagli operatori economici, comprese le
PMI. Azione 2: sostenere il diritto degli
operatori economici a ottenere dai punti di informazione OMC informazioni sulle
condizioni applicabili di accesso al mercato L'accordo OTC fa obbligo ai membri dell'OMC di
istituire un punto d'informazione OTC per rispondere alle richieste ragionevoli
di informazioni di altri membri e di parti interessate sulle regolamentazioni
tecniche, le procedure di valutazione della conformità e gli standard adottati
o proposti[45].
Questo apre per gli operatori economici un canale di comunicazione diretto con
le autorità di altri membri dell'OMC, da cui possono ottenere informazioni
sulle condizioni di accesso al mercato relative alle regolamentazioni tecniche,
alle procedure di valutazione della conformità e agli standard. Un canale di
comunicazione diretto può essere di interesse per questioni specifiche, quando
altre fonti d'informazione, come la banca dati sull'accesso ai mercati dell'UE[46] o i siti web di paesi terzi,
non contengono informazioni sufficienti. La Commissione intende pertanto
promuovere i punti di informazione OTC sul rinnovato sito web OTC. In funzione
delle risorse umane disponibili, la Commissione valuterà altresì l'opportunità
di dare un sostegno agli operatori economici europei che necessitano di
informazioni, ad esempio nel caso in cui le richieste inviate ai punti di
informazione di altri membri dell'OMC restino senza risposta. Azione 3: migliorare il coordinamento con
altri importanti strumenti della politica commerciale e industriale dell'UE La Commissione continuerà a utilizzare la
procedura di notificazione OTC nel quadro della sua politica commerciale e
industriale e cercherà di creare maggiori sinergie tra i diversi aspetti di
tale politica. Il personale che si occupa di accesso ai mercati nelle
delegazioni dell'UE nei paesi terzi può, ad esempio, fornire un utile aiuto se
dispone delle risorse necessarie per monitorare le notificazioni OTC, creare
una rete per raccogliere le osservazioni delle imprese dell'UE nei paesi terzi,
stabilire collegamenti con i servizi della Commissione a Bruxelles e con le
autorità competenti di paesi terzi. Se possibile, la Commissione continuerà a
utilizzare i dialoghi sulla regolamentazione esistenti o nuovi e i negoziati su
accordi commerciali per trattare gli ostacoli al commercio sistemici o
specifici che sono stati identificati tramite la procedura di notificazione
OTC. La Commissione continuerà inoltre a promuovere il pieno rispetto
dell'obbligo di notificazione e delle pertinenti raccomandazioni del comitato
OTC, attraverso negoziati sui capitoli OTC negli accordi di libero scambio,
comprese le disposizioni in materia di trasparenza. Azione 4: continuare a sostenere il
funzionamento della procedura di notificazione OTC a livello multilaterale e
bilaterale La Commissione continuerà a sviluppare e a
migliorare il funzionamento della procedura partecipando attivamente alle
riunioni del comitato OTC. Essa intende presentare un nuovo documento sulla
trasparenza nella procedura di notificazione nel quadro del sesto esame
triennale, previsto per il novembre 2012. La Commissione esaminerà inoltre in
che modo i paesi in via di sviluppo possano essere ulteriormente aiutati a
partecipare efficacemente alla procedura di notificazione. Questo potrebbe
avvenire rafforzando l'assistenza ai punti di notificazione e informazione OTC,
in particolare quelli dei paesi vicini all'UE. La Commissione intende incoraggiare il segretariato
dell'OMC a sviluppare il suo sistema di gestione delle informazioni OTC[47] per farne uno strumento
efficiente per tutti i membri dell'OMC, che consenta una più rapida
pubblicazione delle notificazioni e permetta ai membri di ottenere agevolmente
tutte le informazioni necessarie sulle notificazioni e di partecipare meglio
alla procedura. Azione 5: massima aderenza alle norme di
notificazione La Commissione si è impegnata ad assicurare la
conformità all'accordo OTC delle sue proposte e degli atti di attuazione che
adotta e a notificarli allo stadio di progetto, con un periodo di 60-90 per le
osservazioni degli altri membri dell'OMC. La Commissione garantirà inoltre che
le osservazioni degli altri membri dell'OMC siano discusse e prese in
considerazione prima della finalizzazione degli atti legislativi. È importante
che sia previsto un tempo sufficiente per il processo di adozione per
consentire il rispetto dell'obbligo di notificazione. Azione 6: ulteriori sforzi per migliorare
la trasparenza della procedura legislativa ordinaria Per quanto riguarda le proposte presentate al
Parlamento europeo e al Consiglio contenenti regolamentazioni tecniche e
procedure di valutazione della conformità, la Commissione ha cominciato a
informare i membri dell'OMC degli importanti cambiamenti introdotti nella
procedura legislativa quando le proposte hanno suscitato l'interesse di altri
membri dell'OMC e quando la procedura ordinaria lo ha permesso[48]. Per accrescere la
trasparenza, potrebbe essere riaperto un periodo per le osservazioni che
permetterebbe agli altri membri dell'OMC di formulare le loro osservazioni sui
cambiamenti introdotti nella procedura ordinaria e di inviare le osservazioni
ricevute ai colegislatori. La Commissione esaminerà questa possibilità caso per
caso. Azione 7: maggiore coordinamento con gli
Stati membri Per una politica commerciale coerente ed
efficiente e per utilizzare al meglio la procedura, l'UE deve agire in modo
concertato. Gli Stati membri devono rispettare pienamente gli obblighi
dell'accordo OTC e sostenere la politica di trasparenza dell'UE nella procedura
di notificazione coordinando efficacemente la loro azione. La Commissione
continuerà ad informare gli Stati membri su aspetti importanti della procedura
e sugli ultimi sviluppi. Essa invita gli Stati membri ad assicurare anche da
parte loro il coordinamento. [1] http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=library.viewLibrary§ion_id=1&dspLang=en [2] Comunicazione della Commissione europea Commercio,
crescita e affari mondiali La politica commerciale quale componente essenziale
della strategia 2020 dell'UE, COM (2010) 612; Comunicazione della
Commissione europea Una politica industriale integrata per l'era della
globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e
sostenibilità, COM (2010) 614. [3] Comunicazione della Commissione europea Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM
(2010) 2020. [4] Le regole dell'accordo OTC relative agli standard non
saranno esaminate nella presente relazione. [5] Le autorità notificanti devono indicare l'obiettivo e la
motivazione della misura al punto 7 del modulo di notificazione che
accompagnano il progetto di regolamentazione tecnica o procedura di valutazione
della conformità. [6] Cfr. articoli 2.8, 2.7 e 6.3 dell'accordo OTC. [7] Raccomandazione del comitato OTC: documento OMC
G/TBT/1/Rev.10, pt.7. [8] Articoli 2.9.2 e 5.6.2 dell'accordo OTC. [9] Raccomandazione del comitato OTC: documento OMC
G/TBT/1/Rev.10, pt.7. [10] Si veda la banca dati OTC della Commissione europea: http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/
o il sistema di gestione delle informazioni OTC dell'OMC http://tbtims.wto.org [11] Articolo 10 dell'accordo OTC. [12] Raccomandazione del comitato OTC: documento OMC
G/TBT/1/rev.10, punto 7 [13] Unità ENTR/C/3, "Notificazione delle regolamentazioni
tecniche". [14] Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. [15] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. [16] Per sensibilizzare gli operatori economici, la Commissione
ha organizzato una conferenza su larga scala il 29 marzo 2007 a Bruxelles, cui
hanno partecipato 150 persone. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=library.viewLibrary§ion_id=175&dspLang=en [17] Comunicazione della Commissione europea Europa globale:
un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli
esportatori europei, COM (2007) 183. [18] Idealmente, la Commissione dovrebbe ricevere le
osservazioni 3 settimane prima del termine fissato dal membro dell'OMC
notificante nel modulo di notificazione. [19] http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/ [20] Le cifre indicate in questa relazione non comprendono la
notificazione di aggiunte e rettifiche. [21] G/TBT/N/COL/120. [22] G/TBT/N/BRA/259, 313 e 339. [23] G/TBT/N/IND/20. [24] G/TBT/N/IND/40. [25] G/TBT/N/CHN/649. [26] G/TBT/N/EEC/15. [27] G/TBT/N/EEC/264. [28] G/TBT/N/EEC/52. [29] G/TBT/N/EEC/152. [30] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 24 del 21.7.1998, pag. 37. [31] Sedicesimo esame annuale dell'attuazione e del
funzionamento dell'accordo OTC: documento OMC G/TBT/29, pag. 6. [32] Trade Policy Review: European Union, WTO
Secretariat Report, 2011, pag. 46: "per il 17% circa delle notificazioni
dei singoli Stati membri, il periodo per le osservazioni, o il periodo compreso
tra la data in cui una notificazione è stata pubblicata e la data di adozione,
è stato inferiore a 60 giorni" (periodo coperto: ottobre 2008 – gennaio
2011). [33] Documento OMC G/TBT/1/Rev.10. [34] Per esempio, un periodo di 60-90 giorni per le
osservazioni, risposte da dare in una delle tre lingue ufficiali dell'OMC,
accesso diretto al testo notificato attraverso il formato della notificazione,
condivisione di traduzioni non ufficiali, comunicazione dei testi adottati e
pubblicati ecc. [35] United States — Measures Concerning the Importation,
Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products (DS381) e United States —
Certain Country of Origin Labelling Requirements (DS 384, DS 386). [36] Documento OMC G/TBT/W/309. [37] Documento OMC G/TBT/26. [38] Documento OMC G/TBT/W/303. [39] Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda e
Zambia. [40] Visite di una delegazione indiana nel 2007, di un
funzionario del punto di informazione OTC cinese nel 2009 e di una delegazione
tunisina nel 2011. [41] Nonostante l'analisi e la valutazione d'impatto,
comprendente la valutazione delle conseguenze sul commercio internazionale, che
la Commissione europea effettua regolarmente prima di proporre testi
legislativi. [42] Comunicazione della Commissione europea Piccole
imprese, grande mondo – Un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le
opportunità globali, COM (2011) 702. [43] Cfr. punto 4.2.2 della comunicazione della Commissione
europea Piccole imprese, grande mondo – Un nuovo partenariato per aiutare le
PMI a cogliere le opportunità global. [44] http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/ [45] Cfr. articolo 10 dell'accordo OTC. [46] http://madb.europa.eu/ [47] http://tbtims.wto.org/web/pages/search/notification/Search.aspx [48] In questi casi, il punto di notificazione e informazione
UE per gli OTC ha informato gli altri membri dell'OMC delle posizioni adottate
dal Consiglio o dal Parlamento europeo mediante un addendum alle notificazioni
originali, senza però aprire un nuovo periodo per le osservazioni sulle
modifiche introdotte.