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Document 52012DC0354

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC)

/* COM/2012/0354 final */

52012DC0354

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC) /* COM/2012/0354 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC)

1.           Introduzione

L'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OMC[1]) è uno dei 13 accordi multilaterali sugli scambi di merci negoziati nel quadro dell'Uruguay Round. È entrato in vigore nel 1995, con l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Fa obbligo a tutti i membri dell'OMC di notificare i progetti di regolamentazioni tecniche e di procedure di valutazione della conformità all'Organizzazione mondiale del commercio e dà agli altri membri dell'OMC la possibilità di esprimere le loro osservazioni.

· La procedura è un modo concreto di aiutare le imprese dell'UE, comprese le piccole e medie imprese (PMI), a migliorare il loro accesso ai mercati dei paesi terzi, in quanto: · permette di individuare e rimuovere alla fonte gli ostacoli tecnici al commercio internazionale; · aiuta i legislatori dell'Unione europea e degli Stati membri e gli operatori economici ad avere conoscenza delle nuove regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità di altri paesi membri dell’OMC; · permette all'UE di promuovere il suo approccio in materia di regolamentazione e di intervenire nel dialogo che precede l'adozione di nuovi regolamenti di altri membri dell'OMC; · contribuisce alla convergenza delle regole e degli standard a livello internazionale.

La procedura di notificazione OTC è pertanto un importante elemento della politica commerciale e industriale dell'UE[2] e contribuisce agli obiettivi perseguiti dalla strategia Europa 2020[3], in particolare a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il primo obiettivo della presente relazione è quello di richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli organi consultivi europei e degli operatori economici UE, comprese le PMI, sulle opportunità che la procedura di notificazione OTC offre. Il secondo obiettivo è quello di presentare le tendenze più recenti di questo strumento attraverso una rassegna dello sviluppo della procedura negli ultimi anni. In terzo luogo, la Commissione coglie l'occasione di questa relazione per raccomandare azioni concrete destinate a rendere possibili ulteriori miglioramenti. Per poter trarre vantaggio dalla procedura di notificazione delle regolamentazioni di altri membri dell'OMC, è essenziale che l'UE stessa non solo rispetti gli obblighi previsti dall'accordo OTC, ma anche contribuisca attivamente a migliorare l'efficacia della procedura. È importante che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri siano informati di come funziona la procedura di notificazione OTC e cooperino con la Commissione per raggiungere gli obiettivi di conformità e di maggiore trasparenza.

2.           Presentazione della procedura di notificazione OTC

2.1.        Obblighi derivanti dall'accordo OTC

L'accordo OTC mira a facilitare gli scambi internazionali, pur riconoscendo il diritto dei membri dell'OMC di adottare regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità nazionali che possono tradursi in ostacoli tecnici al commercio (a causa dei costi di adeguamento dovuti a norme discordanti, dei costi di informazione ecc.). Per evitare che queste misure creino ostacoli al commercio discriminatori o inutili, l'accordo OTC contiene una serie di condizioni sostanziali e procedurali che i membri dell'OMC devono osservare quando predispongono regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità.

Tali condizioni sostanziali e procedurali si applicano a tutte le regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità relative agli scambi di merci, sia industriali che agricole. Diversamente dagli standard, che hanno carattere facoltativo, le regolamentazioni tecniche definiscono le caratteristiche obbligatorie dei prodotti e i relativi processi e metodi di produzione[4]. Le procedure di valutazione della conformità sono utilizzate per determinare se i prodotti rispondono ai requisiti obbligatori.

2.1.1.     Condizioni fondamentali: non discriminazione, assenza di ostacoli inutili agli scambi, uso degli standard internazionali

Una misura che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo OTC deve rispettare il principio di non discriminazione. Il principio di non discriminazione, chiave di volta della legislazione OMC, trova espressione nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Vieta la discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali (principio del trattamento nazionale, articolo III del GATT) e tra prodotti importati (principio della nazione più favorita, articolo I del GATT). Nella stessa linea, l'articolo 2.1 dell'accordo OTC dispone che i membri dell'OMC concedano ai prodotti originari di altri membri un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili d'origine nazionale e ai prodotti simili originari di altri paesi.

Inoltre, le regolamentazioni tecniche sono autorizzate solo quando sono necessarie per conseguire un obiettivo legittimo. Analogamente, le procedure di valutazione della conformità non devono essere più rigorose, o essere applicate in modo più rigoroso, di quanto sia necessario per dare al membro dell'OMC importatore una sufficiente garanzia della conformità dei prodotti ai requisiti. All'articolo 2.2 dell'accordo OTC è riportato un elenco non esaustivo degli obiettivi legittimi, che comprende la prevenzione delle pratiche ingannevoli, la protezione della salute o della sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Tra il 2008 e il 2011, per circa metà delle notificazioni OTC è stata indicata come legittimo obiettivo perseguito la protezione della salute umana e della sicurezza[5]. Inoltre, questo requisito di "necessità" significa che si deve trovare un equilibrio tra il legittimo obiettivo perseguito e il rischio di non rispetto, per scegliere l'approccio che comporta le minori restrizioni al commercio ma è altrettanto efficace. A questo scopo, il legislatore nazionale può basarsi sull'accordo OTC, che propone una serie di approcci che facilitano il commercio, come l'uso di regolamentazioni tecniche basate sulla performance e il riconoscimento dell'equivalenza delle regolamentazioni tecniche di altri membri dell'OMC e dei risultati di valutazioni della conformità effettuate all'estero[6].

Nell'elaborare le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità devono essere utilizzati anche gli standard internazionali pertinenti. Diverse disposizioni dell'accordo OTC promuovono l'uso degli standard internazionali come mezzo per favorire l'armonizzazione delle norme tecniche. In particolare, l'articolo 2.4 prevede che, quando esistono standard internazionali pertinenti, i membri dell'OMC "li utilizzano... come base per le loro regolamentazioni tecniche", tranne quando siano inefficaci o inadatti per raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti. Una regolamentazione tecnica nazionale potrebbe, ad esempio, andare oltre quanto richiesto dallo standard internazionale pertinente per conseguire gli obiettivi di regolamentazione di un membro dell'OMC relativi al cambiamento climatico o rispondere alle legittime aspettative dei suoi cittadini di un adeguato livello di protezione. Principi analoghi sono enunciati all'articolo 5.4 per le procedure di valutazione della conformità.

2.1.2.     Condizione formale: notificazione del progetto di norma

Ai sensi degli articoli 2.9 e 5.6 dell'accordo OTC, i membri dell'OMC hanno l'obbligo di notificare le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità quando si danno le seguenti due condizioni: primo, non esiste uno standard internazionale pertinente o il progetto di misura non è "in conformità" con lo standard internazionale pertinente e, secondo, la misura proposta può avere un effetto significativo sul commercio degli altri membri. Il concetto di effetto significativo sul commercio di altri membri e comprende gli effetti sia di aumento che di riduzione delle importazioni sul commercio di altri membri, purché significativi[7].

Le notificazioni devono avvenire in una fase sufficientemente precoce, quando è ancora possibile apportare modifiche e tenere conto delle osservazioni[8]. Il membro notificante deve lasciare agli altri membri un ragionevole periodo di tempo per presentare per iscritto le loro osservazioni. I membri dell'OMC hanno convenuto nel comitato OTC che un periodo di 60 – 90 giorni può essere considerato ragionevole. Ai paesi sviluppati è raccomandato di concedere più di 60 giorni[9]. Le osservazioni sono discusse su richiesta e sono prese in considerazione. Ciò significa che gli altri membri dell'OMC possono essere tenuti informati dello sviluppo di requisiti nuovi o modificati. Le notificazioni che il segretariato dell'OMC riceve sono rese pubbliche[10], in modo che anche gli operatori economici abbiano la possibilità di essere avvertiti e di prendere conoscenza dei nuovi requisiti.

I membri dell'OMC hanno il diritto di commentare per iscritto le proposte di regolamentazioni tecniche e di procedure di valutazione della conformità. Di massima, le osservazioni devono riguardare il fatto che le regolamentazioni proposte non sono compatibili con l'accordo OTC. Le osservazioni devono portare a un dialogo con il membro dell'OMC che effettua la notificazione. Il diritto di presentare formalmente osservazioni secondo questa procedura è limitato ai membri dell'OMC e non è concesso alle parti interessate, come gli operatori economici. I rilevi formulati dagli operatori economici devono quindi essere trasmessi da un membro dell'OMC. Spetta a ogni membro dell'OMC stabilire in che modo i rilievi espressi dai propri operatori economici debbano vengano ascoltati e presi in considerazione.

2.2.        L'organizzazione interna dell'Unione europea per quanto riguarda la procedura di notificazione

Le diverse parti devono partecipare e cooperare tra loro perché la procedura di notificazione funzioni correttamente e sia utile ed efficace. Nell'UE, la partecipazione delle istituzioni europee, degli Stati membri e degli operatori economici è della massima importanza. Un sito web OTC creato dall'UE contribuisce a coordinare la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

2.2.1.     La Commissione europea

L'accordo OTC prevede che ciascun membro dell'OMC istituisca una autorità di notificazione per dare attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di notificazione e garantisca l'esistenza di un punto d'informazione[11]. Il punto d'informazione deve rispondere a tutti le richieste di informazioni presentate da altri membri e da parti interessate sulle regolamentazioni tecniche adottate o proposte e alle procedure di valutazione della conformità e ha inoltre il compito di esaminare le osservazioni sulle notificazioni ricevute da altri membri dell'OMC[12] . Nell'UE questi adempimenti sono affidati a una unità della DG Imprese e industria della Commissione europea[13], che è stata designata come punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC.

Il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC ha due funzioni. Provvede a notificare all'OMC già nella fase di progetto la legislazione europea che sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione europea come misura di esecuzione. Ha inoltre il compito di diffondere le notificazioni degli altri membri dell'OMC a tutte le parti interessate e provvede a inviare a nome dell'Unione europea le osservazioni al membro dell'OMC notificante quando appare che la misura in questione potrebbe causare problemi di accesso al mercato per gli esportatori europei. Per poter formulare osservazioni su una notificazione di un altro membro dell'OMC, il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC chiede i contributi di tutte le parti interessate, ossia delle unità settoriali della Commissione europea, le unità della direzione generale per il Commercio, le delegazioni UE nei paesi terzi, gli Stati membri e le imprese UE. Quando formula le osservazioni dell'UE sulle notificazioni di altri membri dell'OMC, il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC si assicura che esse siano coerenti con tutte le politiche dell'UE.

2.2.2.     I colegislatori UE: Parlamento e Consiglio

Anche il Parlamento europeo e il Consiglio svolgono un ruolo importante, in quanto adottano atti legislativi contenenti regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità che devono essere conformi all'accordo OTC. Poiché l'accordo prevede che la notificazione debba avvenire nella fase di progetto, il punto di notificazione e informazione UE per gli OTC notifica agli altri membri dell'OMC la legislazione UE che stabilisce requisiti per prodotti che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo OTC quando la Commissione ha adottato la proposta di regolamento, direttiva o decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione analizza le osservazioni ricevute da altri membri dell'OMC e ne tiene conto nella procedura legislativa.

Il Consiglio e il Parlamento, quando formulano e adottano modifiche di una proposta della Commissione, devono tener conto delle loro conseguenze per il commercio internazionale. Gli altri membri dell'OMC seguono attentamente le discussioni legislative e spesso formulano le loro osservazioni per iscritto o nelle riunioni del comitato OTC (che si tengono tre volte all'anno all'OMC a Ginevra) sulla compatibilità delle modifiche proposte con l'accordo OTC.

2.2.3.     Stati membri

Oltre al punto di notificazione e informazione UE per gli OTC, tutti i 27 Stati membri hanno le proprie autorità di notificazione e i propri punti di informazione. Gli Stati membri hanno il compito di valutare se le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione nazionali della conformità proposte avranno conseguenze significative per il commercio e, in tal caso, di notificarle direttamente all'OMC. Alle osservazioni di altri membri dell'OMC risponde però, a nome dell'UE, il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC (dopo essersi consultato con lo Stato membro interessato) in quanto queste risposte sono considerate parte della politica commerciale comune, che è di competenza esclusiva dell'UE[14]. Il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione è assicurato dalla procedura di notificazione interna dell'UE prevista dalla direttiva 98/34/CE[15] e i servizi della Commissione si riuniscono ogni anno con i rappresentanti interessati degli Stati membri per rafforzare tale coordinamento.

Gli Stati membri devono anche informare le loro autorità pubbliche e gli operatori economici nazionali degli obblighi e delle opportunità inerenti alla procedura di notificazione. La Commissione riceve regolarmente dagli Stati membri osservazioni sulle notificazioni di altri membri dell'OMC. Alcuni Stati membri si sono dotati di efficienti meccanismi nazionali per conoscere direttamente le reazioni dell'industria nazionale, comprese quelle di associazioni di piccole imprese o di singole società. La Commissione utilizza queste informazioni per prevenire i potenziali ostacoli tecnici al commercio.

2.2.4.     Operatori economici

Le osservazioni dell'industria dell'UE sulle notificazioni di altri membri dell'OMC sono di grande importanza per evitare che siano introdotti ostacoli inutili al commercio internazionale. Varie federazioni industriali europee con sede a Bruxelles sono perfettamente informate dei mezzi offerti dall'accordo OTC e trasmettono periodicamente le loro osservazioni ai servizi della Commissione[16]. Alcune contribuiscono anche tramite il comitato consultivo per l'accesso ai mercati istituito nel contesto della strategia di accesso ai mercati della Commissione europea[17]. Altri operatori economici europei inviano le loro osservazioni alla delegazione dell'Unione nel paese membro dell'OMC notificante.

La Commissione svolge un'azione di coordinamento interno per far sì che tutti i commenti giungano al punto di notificazione e informazione OTC, che formula le osservazioni ufficiali dell'UE. Dato che il periodo di 60 – 90 giorni è spesso relativamente corto, è importante che gli operatori economici dell'UE comunichino le loro preoccupazioni al più presto, e prima del termine stabilito dal membro dell'OMC notificante[18].

2.2.5.     Sito web OTC dell'UE

Per dare un accesso diretto alle notificazioni e facilitare il coordinamento tra tutte le parti interessate, il punto di notificazione e informazione OTC dell'UE ha creato nel 2004 un proprio sito web OTC[19], che dà accesso pubblico alla banca dati OMC, che contiene tutti i moduli di notificazione OTC, i progetti di testi e le osservazioni che la Commissione europea invia e riceve.

Per ogni notificazione il sito riporta su un'unica pagina i documenti notificati, le traduzioni disponibili e le osservazioni inviate e ricevute dalla Commissione. La pubblicazione di tutti i documenti garantisce la piena trasparenza dell'azione dell'UE nel quadro dell'accordo OTC. Inoltre, gli operatori economici e le altre parti interessate possono abbonarsi a un sistema di allerta che segnala le nuove notificazioni e consultare una rassegna mensile dell'attività del punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC.

Il numero di abbonati al sistema di allerta indica che l'uso del sito web OTC è in aumento dal 2004. Nel 2011 529 organismi privati o pubblici erano abbonati al sistema di allerta (contro 182 nel 2005) e 15 000 ricerche sono state effettuate nella banca dati. Un terzo degli abbonati proviene da paesi terzi. Il punto d'informazione dell'UE per gli OTC ha presentato in varie occasioni la sua banca dati al comitato OTC e ha avuto contatti da altri membri dell'OMC che desiderano sviluppare un proprio sito web.

3.           La risposta dell'UE agli ultimi sviluppi

3.1.        Adattarsi ad un numero crescente di notificazioni OTC

L'UE ha sempre monitorato le misure dei paesi terzi in modo proattivo e riesce a far fronte al numero crescente di notificazioni OTC, che sono aumentate in misura esponenziale. Rispetto al 1995, anno di entrata in vigore dell'accordo OTC, in cui i progetti di testo notificati sono stati meno di 400, il numero delle notificazioni è più che triplicato, passando a 1216 nel 2011[20]. In totale, negli ultimi 16 anni i membri dell'OMC hanno notificato quasi 15 000 testi. C'è stato un enorme aumento del numero di notificazioni tra il 2004 e il 2009, mentre l'aumento è stato lieve nel corso dei primi dieci anni della procedura di notificazione OTC (da meno di 400 nel 1995 a 638 nel 2004) prima di passare, nel giro di sei anni, da 638 a quasi 1500 (cfr. grafico al punto 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189).

La prima ragione di questo aumento è la crescita del numero dei membri dell'OMC, passato da 128 a 153 nel 2011. Tra i nuovi venuti vi sono attori importanti, come la Cina, che ha aderito nel 2001, l'Arabia Saudita (2005), il Vietnam (2007) e l'Ucraina (2008). Anche le campagne di sensibilizzazione organizzate dal segretariato dell'OMC e dai punti di informazione nazionali OTC hanno avuto un effetto. Inoltre, il segretariato dell'OMC e i membri dell'OMC hanno finanziato progetti di assistenza tecnica nel campo degli OTC a livello regionale e nazionale e vi hanno partecipato. Un altro fattore importante è la più intensa attività di regolamentazione svolta dai membri dell'OMC nel corso degli ultimi cinque anni in settori emergenti, come l'efficienza energetica e l'informazione dei consumatori. Infine, la crisi finanziaria, che ha rappresentato una minaccia per le economie nazionali, può aver contribuito all'intensificazione dell'attività di regolamentazione.

L'UE segue da vicino l'espansione del quadro normativo, come appare dal numero delle osservazioni formulate sulle notificazioni di paesi terzi, che è proporzionale all'aumento del numero delle notificazioni OTC. Tra il 2004 e il 2009 il numero delle osservazioni UE è quasi raddoppiato, passando da 47 a 91 all'anno. Nel 2011 l'UE ha inviato 102 osservazioni, un numero mai raggiunto prima (cfr. grafico al punto 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). L'UE utilizza inoltre attivamente le riunioni del comitato OTC per integrare le osservazioni scritte con dichiarazioni orali e chiedere di dare seguito alle sue osservazioni. L'UE è uno dei membri più attivi del comitato OTC, con le sue osservazioni su notificazioni di altri membri dell'OMC riguardanti misure che possono creare inutili ostacoli al commercio. In funzione del progetto notificato, l'UE può chiedere la revoca, la modifica, il rinvio, o chiedere chiarimenti. In numerosi casi la cooperazione con paesi terzi ha avuto effetti positivi per l'UE e per il commercio internazionale.

Esempi di risultati ottenuti nel quadro della procedura OTC Ritiro: il progetto di regolamentazione delle bevande alcoliche della Colombia[21] imponeva obblighi di etichettatura troppo stretti e avrebbe comportato notevoli costi per gli operatori economici. In seguito agli interventi della UE nelle riunioni del comitato OTC e alle sue osservazioni scritte, le autorità colombiane hanno ritirato il regolamento. Modifica: la notificazione brasiliana sulla valutazione della conformità per la sicurezza dei giocattoli[22] proponeva una gravosa e discriminatoria procedura di valutazione della conformità. Su richiesta dell'UE e di altri partner commerciali, nel 2010 il Brasile ha modificato il proprio regolamento, semplificando la procedura di valutazione della conformità per i giocattoli importati. Rinvio: la notificazione indiana relativa agli pneumatici per autoveicoli è stata inizialmente notificata nel 2006[23]. A seguito delle osservazioni scritte dell'UE e dei suoi numerosi interventi nelle riunioni del comitato OTC, l'adozione del progetto è stata rinviata. Una versione modificata è stata notificata nel 2010[24]. Chiarimenti: per quanto riguarda la notificazione cinese sulla supervisione e l'amministrazione dell'ispezione e della quarantena delle importazioni di rifiuti solidi, la Cina ha chiarito che gli importatori accreditati secondo determinate norme europee sono anche considerati idonei per la registrazione richiesta[25].

3.2.        Rispondere alla partecipazione attiva di un maggior numero di membri dell'OMC

L'UE si adatta anche all'emergenza di nuovi attori nella procedura OTC e alle loro posizioni critiche sulle sue scelte in fatto di regolamentazione. Il forte aumento del numero delle notificazioni nel corso degli ultimi anni non è solo da ascrivere ai grandi paesi, ma anche ad attori globali minori come Arabia Saudita, Bahrein, Qatar. La partecipazione attiva dei paesi in via di sviluppo, come l'Uganda, che ha notificato il maggior numero di testi nel 2010, ha confermato tale tendenza.

Cresce il numero dei membri dell'OMC che partecipano attivamente alla procedura e aumenta di conseguenza il numero delle notificazione e anche delle osservazioni formulate sulle notificazioni. Gli altri membri dell'OMC spesso formulano osservazioni sui testi notificati dall'UE. Nel 2011, il punto di informazione OTC dell'UE ha ricevuto 25 osservazioni di paesi terzi, in particolare di Cina, Nuova Zelanda, Giappone e USA (cfr. grafico del punto 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). Nel comitato OTC, tra i membri dell'OMC l'UE ha ricevuto negli ultimi anni il maggior numero di osservazioni. L'UE infatti, per il fatto di essere un enorme mercato di esportazione con 500 milioni di potenziali consumatori, spesso all'avanguardia negli sviluppi della regolamentazione, e di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e un'ambiziosa politica ambientale, è tenuta sotto stretta osservazione da numerosi partner commerciali.

L'UE risponde a tutti i commenti ricevuti spiegando la sua legislazione, difendendola o modificandola se necessario. Le risposte sono date per iscritto alle osservazioni scritte che il punto di notificazione e informazione dell'UE per gli OTC riceve nell'ambito della procedura di notificazione o oralmente durante le riunioni del comitato OTC in risposta alle dichiarazioni di altri membri dell'OMC. La Commissione europea risponde individualmente a nome dell'UE a tutte le osservazioni scritte di membri dell'OMC. La maggior parte delle questioni sollevate per quanto riguarda la legislazione dell'UE dal 1995 si riferiscono al settore agricolo, alla registrazione delle sostanze chimiche, al benessere degli animali e all'ecodesign/etichettatura.

Esempi di risposte dell'UE Modifica: un regolamento della Commissione del 2002 sui prodotti vitivinicoli[26] è stato modificato a più riprese a seguito della sua notificazione e delle osservazioni da paesi terzi. Quando nel 2008 è stato notificato un nuovo regolamento della Commissione sui prodotti vitivinicoli[27], 11 disposizioni del progetto sono stati modificate per tenere conto delle osservazioni scritte di 4 diversi membri dell'OMC. Presa in considerazione delle preoccupazioni delle altre parti: oltre che alle osservazioni scritte, l'UE ha risposto alle preoccupazioni espresse oralmente nelle riunioni del comitato OTC. Le preoccupazioni espresse dai paesi riguardo al regolamento REACH[28] sono state quindi prese in considerazione nei documenti di orientamento che hanno lo scopo di facilitare l'attuazione di questo regolamento. Chiarimenti: nel 2010, diversi membri dell'OMC hanno espresso in seno al comitato OTC la preoccupazione che il quadro di accreditamento europeo istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008[29], possa compromettere la capacità degli organismi non UE di valutazione della conformità di eseguire compiti nel settore regolamentato. L'UE ha chiarito che le nuove norme sono state definite solo per il mercato interno e che le possibilità di accettare o riconoscere i risultati di valutazioni di conformità effettuate all'estero non sono state modificate dal nuovo regolamento.

3.3.        Far fronte alla sfida della trasparenza

In linea con la tendenza generale, l'UE ha notevolmente aumentato il numero di notificazioni all'anno. Negli ultimi dieci anni, il numero è più che triplicato, passando da 17 a 63. Nel 2008 il numero di notificazioni è raddoppiato rispetto all'anno precedente (cfr. grafico del punto 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). Il numero di notificazioni effettuate dagli Stati membri dal 1995 varia, ma si è nuovamente stabilizzato nel corso degli ultimi 3 anni a 54 notificazioni all'anno (cfr. grafico del punto 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). Tuttavia, rispetto al numero di notificazioni degli Stati membri nel quadro della procedura di notificazione interna, il numero resta basso.[30]

Quanto al periodo di 60-90 giorni concesso agli altri membri dell'OMC per formulare osservazioni prima che la legislazione notificata sia adottata, dalle statistiche risulta che, in pratica, il periodo concesso varia tra 58 e 61 giorni nel corso degli ultimi 5 anni, rispetto ai 46 giorni del 1997[31]. Per quanto riguarda le notificazioni UE, il numero medio di giorni per le osservazioni nel 2011 è stato di 65 (cfr. grafico del punto 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2012) 189). Questo progresso ha dato ai membri dell'OMC maggiori opportunità di analizzare le regolamentazioni tecniche dei paesi terzi e ha contribuito a migliorare la procedura OTC. Tuttavia, come è sottolineato nell'ultima rassegna della politica commerciale dell'OMC sull'UE, la durata del periodo per le osservazioni relative alla notificazione degli Stati membri dell'UE potrebbe essere aumentata[32].

I progressi compiuti in fatto di trasparenza sono proporzionali alle misure adottate dai membri dell'OMC per far conoscere la procedura OTC. Il coordinamento interno per garantire che tutta la legislazione che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo OTC sia notificata in una fase appropriata deve essere attentamente monitorato quotidianamente e le amministrazioni nazionali devono essere informate su tale legislazione. La Commissione europea è stata particolarmente attiva in questo campo, organizzando regolarmente seminari per i suoi servizi e per gli Stati membri dell'UE. Il punto di notificazione e informazione UE per gli OTC ha organizzato tra il 2008 e il 2011 tre seminari per i servizi della Commissione.

4.           Discussioni multilaterali sulla trasparenza nella procedura di notificazione OTC

4.1.        Difficoltà restanti

Il comitato OTC ha emesso raccomandazioni dettagliate sulla trasparenza[33] che hanno migliorato l'applicazione della procedura di notificazione seguita dai membri dell'OMC[34]. Tuttavia, alcuni membri dell'OMC ancora non rispettano gli obblighi fondamentali della procedura di notificazione OTC, come la semplice notificazione o la notificazione allo stadio di progetto. Questo è spesso dovuto al fatto che all'interno delle amministrazioni nazionali manca il coordinamento necessario perché le autorità di notificazione siano informate dell'evoluzione della legislazione che deve essere notificata, o all'incapacità dell'autorità di notificazione di imporre l'obbligo di notificazione all'organo amministrativo responsabile della legislazione proposta. Alcuni membri dell'OMC non notificano la legislazione adottata dal potere legislativo (come il Parlamento), perché il coordinamento tra l'autorità di notificazione e il potere legislativo è più difficile da negoziare.

Inoltre, non tutti i membri dell'OMC utilizzano la possibilità di presentare osservazioni sulle proposte di regolamentazioni tecniche e di procedure di valutazione della conformità. Molti membri hanno difficoltà a seguire le notificazioni o a riunire le competenze tecniche necessarie per analizzare certe notificazioni. Inoltre, non tutti i punti d'informazione dei membri dell'OMC siano pienamente operativi. Alcuni raramente rispondono, altri indicano semplicemente di avere informato le autorità competenti della richiesta, spesso non viene data alcuna risposta nonostante ripetuti solleciti. Questo compromette notevolmente i risultati della procedura e la rende meno efficiente.

Esistono ancora alcune zone grigie per quanto riguarda il campo d'applicazione dell'accordo OTC e l'obbligo di notificazione. Se due recenti decisioni del panel OMC[35] dovrebbero contribuire a definire meglio il campo di applicazione dell'accordo, permangono ancora incertezze, soprattutto riguardo ai requisiti dei metodi di produzione non relativi ai prodotti (che non hanno alcuna influenza sulle caratteristiche tecniche del prodotto finale) e all'etichettatura facoltativa connessa a certi requisiti senza imporre un'etichettatura esclusiva.

L'analisi dei testi notificati nel periodo relativamente breve di 60 giorni per le osservazioni, specie quando il progetto di testo deve essere tradotto, resta un problema importante per i membri dell'OMC e per gli operatori economici. Le risorse disponibili per la traduzione sono ancora troppo limitate. È estremamente importante sensibilizzare gli operatori economici alla procedura e alla possibilità di inviare osservazioni alle autorità dei membri dell'OMC. Questo vale in particolare per le federazioni o le società nazionali, in particolare le PMI, che hanno limitate risorse interne per analizzare le regolamentazioni proposte e reagire in tempo utile.

Infine, il comitato OTC non deve diventare un forum che si limita a riferire le preoccupazioni dell'industria, ma deve dare la possibilità alle autorità pubbliche di scambiare le loro opinioni sulle proposte di regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità sulla base di tutti gli aspetti pertinenti.

4.2.        Discussioni regolari nelle riunioni del comitato OTC ed esami triennali

Le riunioni regolari del comitato OMC e, in particolare, l'esame del funzionamento e dell'attuazione dell'accordo OTC, che avviene a norma dell'articolo 15.4 dell'accordo OTC ogni tre anni, sono occasioni per discutere e chiarire alcune delle difficoltà e delle sfide relative alla procedura di notificazione. La Commissione utilizza regolarmente questi esami triennali per proporre modi per migliorare la trasparenza nella procedura di notificazione. L'UE partecipa attivamente a tutte le discussioni riguardanti l'esame triennale e ha contribuito con un documento sulla trasparenza[36] al quinto esame triennale[37] concluso nel novembre 2009.

Gli esami triennali sono importanti non solo per quanto riguarda le questioni relative alla procedura di notificazione, ma anche per quanto riguarda altre questioni sistemiche relative all'accordo OTC: buona pratica di regolamentazione, procedure di valutazione della conformità, standard, assistenza tecnica e funzionamento del comitato OTC. Il comitato OTC è perciò diventato un importante forum nel quale i membri dell'OMC possono discutere di questioni riguardanti il commercio internazionale di merci e delle possibili linee d'azione. In questo comitato la Commissione presenta regolarmente agli altri membri dell'OMC la politica dell'UE e promuove la convergenza in materia di regolamentazione mediante il ricorso a buone pratiche nell'elaborazione delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità.

La Commissione presenta inoltre i programmi di assistenza tecnica per i paesi in via di sviluppo dell'UE e degli Stati membri, che comprendono aiuti sulle questioni degli ostacoli tecnici al commercio[38]. Nella riunione del giugno 2011 del comitato OTC, la Svezia ha presentato il suo programma, attuato dal 2008 al 2011, di sostegno alla creazione e al funzionamento dei punti di notificazione e informazione OTC di 7 paesi dell'Africa subsahariana[39]. Oltre ai suoi programmi di assistenza tecnica, il punto di notificazione e informazione UE per gli OTC ha ricevuto, su richiesta di alcuni membri dell'OMC, visite da altri membri dell'OMC che desideravano avere maggiori informazioni sulla sua organizzazione e sul suo funzionamento[40]. Gli esperti OTC della Commissione europea hanno anche partecipato ai seminari sull'assistenza tecnica organizzati dall'OMC in varie regioni del mondo.

5.           Conclusioni e prospettive

La procedura di notificazione OTC è un mezzo efficace per avere informazioni sull'evoluzione delle regolamentazioni relative alle merci nei paesi terzi. Quando i membri dell'OMC rispettano l'obbligo di notificazione, gli altri membri dell'OMC possono prendere conoscenza delle nuove regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità e questo permette loro di reagire concretamente agli ostacoli tecnici al commercio. Al tempo stesso, la procedura permette di rendere note le tendenze generali in altri membri dell'OMC o in uno di essi in particolare e fornisce quindi informazioni importanti per la politica commerciale e industriale dell'UE.

Per poterne trarre pienamente vantaggio, è naturalmente essenziale che l'UE stessa rispetti i principi e gli obblighi dell'accordo OTC. Se l'UE non rispetta le regole del gioco, non può chiedere agli altri di farlo. La legislazione dell'UE e degli Stati membri deve quindi rispettare i principi dell'accordo OTC ed essere notificata secondo le regole, con la massima trasparenza.

Sottoporre la legislazione proposta all'esame degli altri membri dell'OMC può anche essere molto utile. Le osservazioni degli altri membri possono contribuire a mettere in luce problemi che non sono stati rilevati o aspetti che non sono stati presi in considerazione nell'elaborazione delle proposte[41].

La procedura dà inoltre alle autorità regolatrici di tutto il mondo la possibilità di confrontare le loro impostazioni e di riflettere sulle ragioni delle differenze tra legislazioni. La procedura di notificazione OTC serve quindi da strumento di confronto e può contribuire a un certo grado di convergenza a livello internazionale, ove opportuno. Permette inoltre all'UE di rendere note e promuovere le sue decisioni in materia di regolamentazione. Tali decisioni si basano su un'analisi approfondita fondata su dati certi, su ampie consultazioni con le parti interessate e su una valutazione d'impatto complessiva. Inoltre, dà all'UE la possibilità di spiegare i motivi delle sue decisioni ad altri paesi.

Attualmente, la Commissione, gli Stati membri e gli operatori economici utilizzano la procedura in modo efficiente. Tuttavia, la Commissione ritiene che vi sia la possibilità di ulteriori miglioramenti e intende quindi intraprendere le seguenti azioni:

Azione 1: persuadere gli operatori economici dell'UE, comprese le PMI, dell'importanza di far conoscere la loro opinione

La Commissione continuerà a informare i servizi della Commissione, gli operatori economici e gli Stati membri dei vantaggi della procedura, in particolare della possibilità di far pervenire le loro osservazioni direttamente alla Commissione. In particolare, la Commissione continuerà ad organizzare seminari e conferenze con gli Stati membri e gli operatori economici, comprese le PMI, e ad incoraggiare gli Stati membri a sensibilizzare gli operatori economici nazionali.

Nel contesto dell'attuazione della comunicazione della Commissione a sostegno delle attività economiche delle PMI al di fuori dell'UE[42], la Commissione continuerà anche a esaminare cosa si può fare di più per aiutare le PMI a partecipare più attivamente alla procedura di notificazione. Il futuro portale multilingue on-line[43], che fornirà informazioni utili alle imprese sui mercati esteri e sulle attività di sostegno relative a mercati al di fuori dell'UE, comprenderà un link alla banca dati OTC[44]. La Commissione intende inoltre migliorare il suo sito web OTC nel 2012 e renderlo più facilmente utilizzabile dagli operatori economici, comprese le PMI.

Azione 2: sostenere il diritto degli operatori economici a ottenere dai punti di informazione OMC informazioni sulle condizioni applicabili di accesso al mercato

L'accordo OTC fa obbligo ai membri dell'OMC di istituire un punto d'informazione OTC per rispondere alle richieste ragionevoli di informazioni di altri membri e di parti interessate sulle regolamentazioni tecniche, le procedure di valutazione della conformità e gli standard adottati o proposti[45]. Questo apre per gli operatori economici un canale di comunicazione diretto con le autorità di altri membri dell'OMC, da cui possono ottenere informazioni sulle condizioni di accesso al mercato relative alle regolamentazioni tecniche, alle procedure di valutazione della conformità e agli standard. Un canale di comunicazione diretto può essere di interesse per questioni specifiche, quando altre fonti d'informazione, come la banca dati sull'accesso ai mercati dell'UE[46] o i siti web di paesi terzi, non contengono informazioni sufficienti. La Commissione intende pertanto promuovere i punti di informazione OTC sul rinnovato sito web OTC. In funzione delle risorse umane disponibili, la Commissione valuterà altresì l'opportunità di dare un sostegno agli operatori economici europei che necessitano di informazioni, ad esempio nel caso in cui le richieste inviate ai punti di informazione di altri membri dell'OMC restino senza risposta.

Azione 3: migliorare il coordinamento con altri importanti strumenti della politica commerciale e industriale dell'UE

La Commissione continuerà a utilizzare la procedura di notificazione OTC nel quadro della sua politica commerciale e industriale e cercherà di creare maggiori sinergie tra i diversi aspetti di tale politica. Il personale che si occupa di accesso ai mercati nelle delegazioni dell'UE nei paesi terzi può, ad esempio, fornire un utile aiuto se dispone delle risorse necessarie per monitorare le notificazioni OTC, creare una rete per raccogliere le osservazioni delle imprese dell'UE nei paesi terzi, stabilire collegamenti con i servizi della Commissione a Bruxelles e con le autorità competenti di paesi terzi. Se possibile, la Commissione continuerà a utilizzare i dialoghi sulla regolamentazione esistenti o nuovi e i negoziati su accordi commerciali per trattare gli ostacoli al commercio sistemici o specifici che sono stati identificati tramite la procedura di notificazione OTC. La Commissione continuerà inoltre a promuovere il pieno rispetto dell'obbligo di notificazione e delle pertinenti raccomandazioni del comitato OTC, attraverso negoziati sui capitoli OTC negli accordi di libero scambio, comprese le disposizioni in materia di trasparenza.

Azione 4: continuare a sostenere il funzionamento della procedura di notificazione OTC a livello multilaterale e bilaterale

La Commissione continuerà a sviluppare e a migliorare il funzionamento della procedura partecipando attivamente alle riunioni del comitato OTC. Essa intende presentare un nuovo documento sulla trasparenza nella procedura di notificazione nel quadro del sesto esame triennale, previsto per il novembre 2012. La Commissione esaminerà inoltre in che modo i paesi in via di sviluppo possano essere ulteriormente aiutati a partecipare efficacemente alla procedura di notificazione. Questo potrebbe avvenire rafforzando l'assistenza ai punti di notificazione e informazione OTC, in particolare quelli dei paesi vicini all'UE.

La Commissione intende incoraggiare il segretariato dell'OMC a sviluppare il suo sistema di gestione delle informazioni OTC[47] per farne uno strumento efficiente per tutti i membri dell'OMC, che consenta una più rapida pubblicazione delle notificazioni e permetta ai membri di ottenere agevolmente tutte le informazioni necessarie sulle notificazioni e di partecipare meglio alla procedura.

Azione 5: massima aderenza alle norme di notificazione

La Commissione si è impegnata ad assicurare la conformità all'accordo OTC delle sue proposte e degli atti di attuazione che adotta e a notificarli allo stadio di progetto, con un periodo di 60-90 per le osservazioni degli altri membri dell'OMC. La Commissione garantirà inoltre che le osservazioni degli altri membri dell'OMC siano discusse e prese in considerazione prima della finalizzazione degli atti legislativi. È importante che sia previsto un tempo sufficiente per il processo di adozione per consentire il rispetto dell'obbligo di notificazione.

Azione 6: ulteriori sforzi per migliorare la trasparenza della procedura legislativa ordinaria

Per quanto riguarda le proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contenenti regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità, la Commissione ha cominciato a informare i membri dell'OMC degli importanti cambiamenti introdotti nella procedura legislativa quando le proposte hanno suscitato l'interesse di altri membri dell'OMC e quando la procedura ordinaria lo ha permesso[48]. Per accrescere la trasparenza, potrebbe essere riaperto un periodo per le osservazioni che permetterebbe agli altri membri dell'OMC di formulare le loro osservazioni sui cambiamenti introdotti nella procedura ordinaria e di inviare le osservazioni ricevute ai colegislatori. La Commissione esaminerà questa possibilità caso per caso.

Azione 7: maggiore coordinamento con gli Stati membri

Per una politica commerciale coerente ed efficiente e per utilizzare al meglio la procedura, l'UE deve agire in modo concertato. Gli Stati membri devono rispettare pienamente gli obblighi dell'accordo OTC e sostenere la politica di trasparenza dell'UE nella procedura di notificazione coordinando efficacemente la loro azione. La Commissione continuerà ad informare gli Stati membri su aspetti importanti della procedura e sugli ultimi sviluppi. Essa invita gli Stati membri ad assicurare anche da parte loro il coordinamento.

[1]               http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=library.viewLibrary&section_id=1&dspLang=en

[2]               Comunicazione della Commissione europea Commercio, crescita e affari mondiali La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE, COM (2010) 612; Comunicazione della Commissione europea Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità, COM (2010) 614.

[3]               Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM (2010) 2020.

[4]               Le regole dell'accordo OTC relative agli standard non saranno esaminate nella presente relazione.

[5]               Le autorità notificanti devono indicare l'obiettivo e la motivazione della misura al punto 7 del modulo di notificazione che accompagnano il progetto di regolamentazione tecnica o procedura di valutazione della conformità.

[6]               Cfr. articoli 2.8, 2.7 e 6.3 dell'accordo OTC.

[7]               Raccomandazione del comitato OTC: documento OMC G/TBT/1/Rev.10, pt.7.

[8]               Articoli 2.9.2 e 5.6.2 dell'accordo OTC.

[9]               Raccomandazione del comitato OTC: documento OMC G/TBT/1/Rev.10, pt.7.

[10]             Si veda la banca dati OTC della Commissione europea: http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/ o il sistema di gestione delle informazioni OTC dell'OMC http://tbtims.wto.org

[11]             Articolo 10 dell'accordo OTC.

[12]             Raccomandazione del comitato OTC: documento OMC G/TBT/1/rev.10, punto 7

[13]             Unità ENTR/C/3, "Notificazione delle regolamentazioni tecniche".

[14]             Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[15]             Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

[16]             Per sensibilizzare gli operatori economici, la Commissione ha organizzato una conferenza su larga scala il 29 marzo 2007 a Bruxelles, cui hanno partecipato 150 persone. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=library.viewLibrary&section_id=175&dspLang=en

[17]             Comunicazione della Commissione europea Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei, COM (2007) 183.

[18]             Idealmente, la Commissione dovrebbe ricevere le osservazioni 3 settimane prima del termine fissato dal membro dell'OMC notificante nel modulo di notificazione.

[19]             http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/

[20]             Le cifre indicate in questa relazione non comprendono la notificazione di aggiunte e rettifiche.

[21]             G/TBT/N/COL/120.

[22]             G/TBT/N/BRA/259, 313 e 339.

[23]             G/TBT/N/IND/20.

[24]             G/TBT/N/IND/40.

[25]             G/TBT/N/CHN/649.

[26]             G/TBT/N/EEC/15.

[27]             G/TBT/N/EEC/264.

[28]             G/TBT/N/EEC/52.

[29]             G/TBT/N/EEC/152.

[30]             Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 24 del 21.7.1998, pag. 37.

[31]             Sedicesimo esame annuale dell'attuazione e del funzionamento dell'accordo OTC: documento OMC G/TBT/29, pag. 6.

[32]             Trade Policy Review: European Union, WTO Secretariat Report, 2011, pag. 46: "per il 17% circa delle notificazioni dei singoli Stati membri, il periodo per le osservazioni, o il periodo compreso tra la data in cui una notificazione è stata pubblicata e la data di adozione, è stato inferiore a 60 giorni" (periodo coperto: ottobre 2008 – gennaio 2011).

[33]             Documento OMC G/TBT/1/Rev.10.

[34]             Per esempio, un periodo di 60-90 giorni per le osservazioni, risposte da dare in una delle tre lingue ufficiali dell'OMC, accesso diretto al testo notificato attraverso il formato della notificazione, condivisione di traduzioni non ufficiali, comunicazione dei testi adottati e pubblicati ecc.

[35]             United States — Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products (DS381) e United States — Certain Country of Origin Labelling Requirements (DS 384, DS 386).

[36]             Documento OMC G/TBT/W/309.

[37]             Documento OMC G/TBT/26.

[38]             Documento OMC G/TBT/W/303.

[39]             Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda e Zambia.

[40]             Visite di una delegazione indiana nel 2007, di un funzionario del punto di informazione OTC cinese nel 2009 e di una delegazione tunisina nel 2011.

[41]             Nonostante l'analisi e la valutazione d'impatto, comprendente la valutazione delle conseguenze sul commercio internazionale, che la Commissione europea effettua regolarmente prima di proporre testi legislativi.

[42]             Comunicazione della Commissione europea Piccole imprese, grande mondo – Un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali, COM (2011) 702.

[43]             Cfr. punto 4.2.2 della comunicazione della Commissione europea Piccole imprese, grande mondo – Un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità global.

[44]             http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/

[45]             Cfr. articolo 10 dell'accordo OTC.

[46]             http://madb.europa.eu/

[47]             http://tbtims.wto.org/web/pages/search/notification/Search.aspx

[48]             In questi casi, il punto di notificazione e informazione UE per gli OTC ha informato gli altri membri dell'OMC delle posizioni adottate dal Consiglio o dal Parlamento europeo mediante un addendum alle notificazioni originali, senza però aprire un nuovo periodo per le osservazioni sulle modifiche introdotte.

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