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Document 52012AE1306

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici — COM(2011) 888 definitivo — 2011/0434 (COD)

OJ C 229, 31.7.2012, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/112


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici

COM(2011) 888 definitivo — 2011/0434 (COD)

2012/C 229/21

Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE

Il Parlamento europeo, in data 17 gennaio 2012, e il Consiglio, in data 19 gennaio 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dall'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici

COM(2011) 888 final — 2011/0434 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 maggio 2012.

Alla sua 481a sessione plenaria, dei giorni 23 e 24 maggio 2012 (seduta del 23 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 149 voti favorevoli, nessun voto contrario e 11 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) concorda pienamente con la proposta di regolamento e, al tempo stesso, si congratula con la Commissione per aver preso la decisione di presentarla e la invita a applicarla rigorosamente.

1.2   Il CESE ritiene che i paesi che permettono una pesca non sostenibile vengano chiaramente definiti. Ciononostante, ritiene che l'art. 3, punto 1, lettera b), secondo paragrafo, dovrebbe stabilire, verso la fine, quanto segue: «danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono o non permettono di raggiungere il rendimento massimo sostenibile».

2.   Contesto

2.1   La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) del 10 dicembre 1982 e l'accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell'Unclos relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995, noto come l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte peschino tali stock.

2.2   La cooperazione deve essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

2.3   Nel caso in cui le ORGP non abbiano competenza sugli stock in questione, tale cooperazione deve essere stabilita per mezzo di accordi ad hoc tra i paesi che abbiano un interesse nella pesca.

3.   Introduzione

3.1   La proposta di regolamento è rivolta a quei paesi terzi che, avendo un interesse in un'attività di pesca di stock ittici di interesse comune per loro e per l’Unione, realizzino - senza tenere in debito conto i modelli di pesca esistenti e/o i diritti, i doveri e gli interessi di altri Stati e quelli dell’Unione - attività di pesca che mettono in pericolo la sostenibilità degli stock, senza cooperare con l’Unione nella gestione di tali stock.

3.2   Allo scopo di promuovere il contributo di questi paesi alla conservazione degli stock, la proposta di regolamento fissa le misure specifiche che l'Unione adotterà.

3.3   Il quadro per l'adozione di queste misure viene stabilito per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune per l'Unione europea e per questi paesi terzi.

3.4   Ai fini dell'applicazione di queste misure, la proposta definisce le condizioni alle quali un paese permette una pesca non sostenibile, il diritto di tale paese a presentare osservazioni e l'opportunità di adottare misure correttive, la valutazione - precedente all'adozione delle misure - dei relativi effetti ambientali, commerciali, economici e sociali, e la rapida sospensione di tali misure qualora il paese in questione abbia adottato le misure necessarie per contribuire alla conservazione dello stock di interesse comune.

3.5   Visto che l'Unione europea è un mercato di destinazione lucrativo per i prodotti della pesca, essa ha una responsabilità particolare nel garantire che venga rispettato l'obbligo di cooperazione di questi paesi; per tale motivo, la proposta di regolamento stabilisce misure commerciali rapide ed efficaci contro gli Stati che siano responsabili di misure e pratiche che provocano uno sfruttamento eccessivo di stock ittici.

3.6   A questo fine, si propone di limitare sia le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi che realizzano attività di pesca su uno stock di interesse comune sotto la responsabilità di un paese che permette una pesca non sostenibile, sia la prestazione di servizi portuali a tali navi, tranne che in casi di assoluta urgenza. Inoltre, si propone di evitare che navi o attrezzature da pesca dell'Unione possano essere utilizzati per pescare uno stock di interesse comune sotto la responsabilità del paese che permette una pesca non sostenibile.

3.7   La proposta definisce il tipo di misure che possono essere adottate e stabilisce le condizioni generali per la loro adozione, affinché tali condizioni siano basate su criteri oggettivi, economicamente efficienti e compatibili con il diritto internazionale, in particolare l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

3.8   Inoltre, per garantire un'azione efficace e coerente dell’Unione, essa tiene conto delle misure stabilite nel regolamento (CE) n. 1005/2008, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

3.9   Infine, allo scopo di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento, la Commissione ritiene che le debbano essere attribuite competenze di esecuzione, le quali devono essere esercitate attraverso atti di esecuzione che prevedano la procedura d’esame conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

3.10   Per motivi di urgenza, le decisioni di abrogazione delle misure saranno adottate sotto forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili, sempre in conformità dell’articolo 8 del suddetto regolamento.

3.11   Il CESE concorda pienamente con le misure formulate nella proposta di regolamento.

4.   Analisi della proposta e osservazioni del Comitato

4.1   Oggetto e campo d'applicazione

4.1.1   La proposta di regolamento stabilisce il quadro per l’adozione di determinate misure relative alle attività e alle politiche connesse alla pesca condotte da paesi terzi, allo scopo di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune per l’Unione europea e per tali paesi terzi.

4.1.2   Pertanto, conformemente all'Unclos, si fa riferimento a qualsiasi stock ittico la cui sostenibilità a lungo termine sia di interesse comune per l'Unione europea e per tali paesi terzi, e la cui gestione sia garantita dalla loro azione congiunta.

4.1.3   Le misure adottate conformemente alla proposta potranno essere applicate in tutti i casi in cui la cooperazione con l’Unione sia necessaria per la gestione congiunta degli stock di interesse comune, anche quando tale cooperazione avvenga nel quadro di un’ORGP o di un organismo analogo.

4.2   Paesi che permettono una pesca non sostenibile.

4.2.1   Un paese terzo può essere considerato un paese che permette una pesca non sostenibile quando:

4.2.1.1

non coopera con l’Unione nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità con le disposizioni dell'Unclos indicate al punto 2.1 del presente progetto di parere, e

4.2.1.2

non ha adottato nessuna misura di gestione della pesca, o

4.2.1.3

ha adottato queste misure senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri delle altre parti - in particolare dell’Unione europea - e tali misure di gestione della pesca, considerate in rapporto a quelle adottate dall’Unione autonomamente o in cooperazione con altri paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile.

4.2.1.4

I livelli di stock che possono produrre il rendimento massimo sostenibile saranno determinati sulla base dei migliori pareri disponibili.

4.2.2   Il CESE ritiene che i paesi che permettono una pesca non sostenibile vengano chiaramente definiti. Ciononostante, ritiene che l'art. 3, punto 1, lettera b), secondo paragrafo, dovrebbe stabilire, verso la fine, quanto segue: «danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono o non permettono di raggiungere il rendimento massimo sostenibile».

4.3   Misure che possono essere adottate nei confronti di paesi che permettono una pesca non sostenibile.

4.3.1   La Commissione potrà adottare, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure nei confronti di tali paesi:

4.3.1.1

identificare i paesi che permettono una pesca non sostenibile;

4.3.1.2

stabilire, ove del caso, le navi o le flotte specifiche a cui sono applicate determinate misure;

4.3.1.3

imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di pesce e di prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, derivanti da stock di interesse comune, che siano stati catturati sotto il controllo del paese che permette una pesca non sostenibile. Questo divieto comprende le importazioni nell'Unione, provenienti da qualsiasi altro paese, di pesce o di prodotti della pesca derivanti da stock di interesse comune;

4.3.1.4

imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di pesce di qualsiasi specie associata e di prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce che siano stati catturati nelle stesse condizioni di cui al punto precedente. Inoltre, viene esteso a qualsiasi altro paese il divieto di importazione delle specie associate catturate, nel quadro della pesca di interesse comune, sotto il controllo del paese che permette una pesca non sostenibile;

4.3.1.5

imporre restrizioni all'utilizzo di porti dell'Unione da parte delle navi battenti bandiera del paese che permette una pesca non sostenibile sullo stock di interesse comune e delle navi che trasportano pesce e prodotti della pesca derivanti da stock di interesse comune catturato da navi battenti bandiera del paese in questione, oppure da navi autorizzate da tale paese a praticare questa pesca anche se battenti un'altra bandiera. Tali restrizioni non saranno applicate in casi di forza maggiore o di grave difficoltà, conformemente alle disposizioni dell'Unclos relative a tali casi, ma solo per la prestazione dei servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni;

4.3.1.6

vietare l’acquisto, da parte degli operatori economici dell’Unione, di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno di questi paesi;

4.3.1.7

vietare ai pescherecci dell'Unione di cambiare la propria bandiera con quella di uno di questi paesi;

4.3.1.8

vietare agli Stati membri di autorizzare accordi di nolo con operatori economici di questi paesi;

4.3.1.9

vietare l'esportazione verso questi paesi di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o di attrezzature da pesca e relativo materiale di cui c'è necessità per pescare stock di interesse comune;

4.3.1.10

vietare gli accordi commerciali privati, tra i cittadini di uno Stato membro e i paesi che permettono questa pesca, volti a consentire che una nave battente la bandiera di tale Stato membro utilizzi le possibilità di pesca di tali paesi;

4.3.1.11

vietare le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci di uno Stato membro e quelli battenti bandiera di uno di questi paesi.

4.3.2   Il CESE ritiene che l'insieme di queste misure debba far sì che i paesi che permettono una pesca non sostenibile cessino di permettere tale pratica. Ritiene inoltre che esse siano le misure più efficaci che l'Unione possa adottare e pertanto, oltre a congratularsi con la Commissione per la sua decisione di presentare la proposta di regolamento in esame, che amplia e sviluppa le misure previste nel regolamento contro la pesca illegale, la invita ad applicarla rigorosamente e con la massima imparzialità. Avverte la Commissione che, anche qualora vengano presentati reclami all'Organizzazione mondiale del commercio, essa non deve avere ripensamenti sull'opportunità di continuare ad applicare la proposta, in quanto essa rappresenta il modo di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune per l'Unione europea e per paesi terzi.

4.4   Requisiti generali relativi alle misure adottate in virtù della proposta di regolamento.

4.4.1   I requisiti generali sono i seguenti:

4.4.1.1

le misure adottate saranno sempre connesse alla conservazione di stock di interesse comune e saranno applicate congiuntamente alle restrizioni delle attività di pesca di navi dell'Unione, oppure della produzione o del consumo all'interno dell'Unione, applicabili al pesce o ai prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, della specie in relazione alla quale siano state adottate misure in linea con la proposta di regolamento. Nel caso di specie associate, queste restrizioni potranno essere applicate soltanto quando esse siano catturate nel quadro della pesca di stock di interesse comune;

4.4.1.2

le misure adottate devono essere compatibili con gli obblighi imposti dagli accordi internazionali di cui l’Unione è parte contraente e con ogni altra norma pertinente del diritto internazionale;

4.4.1.3

le misure adottate devono tener conto delle misure già prese in conformità del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale;

4.4.1.4

le misure adottate non devono introdurre discriminazioni tra paesi in cui esistono le stesse condizioni e non devono costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale;

4.4.1.5

la Commissione deve valutare gli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali derivanti dall'adozione di queste misure;

4.4.1.6

le misure adottate dovranno prevedere un sistema adeguato per la loro applicazione da parte delle autorità competenti.

4.4.2   Il CESE ritiene che questi requisiti siano logici e pertanto li approva.

4.5   Requisiti che precedono l'adozione delle misure.

4.5.1   Quando sia necessario adottare misure in linea con la proposta, la Commissione ne darà preliminarmente notifica al paese interessato, lo informerà dei motivi e gli descriverà le misure che potrebbero essere prese al riguardo conformemente al regolamento in esame. Al tempo stesso, gli notificherà che prima dell'applicazione di tali misure esso dispone di una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto e di porre rimedio alla situazione.

4.6   Periodo di applicazione delle misure.

4.6.1   Le misure adottate cesseranno di essere applicate quando il paese in questione adotterà le misure correttive adeguate concordate con l'Unione e, ove del caso, con altri paesi interessati, ovvero misure che non compromettano gli effetti delle misure adottate dall’Unione europea in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi per la conservazione degli stock ittici interessati.

4.6.2   La Commissione determinerà, mediante atti di esecuzione, se siano state rispettate le condizioni concordate precedentemente con quel paese e stabilirà che le misure correttive adottate cessano di applicarsi.

4.6.3   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati, connessi a perturbazioni sociali o economiche impreviste, la Commissione adotterà atti di esecuzione immediatamente applicabili per stabilire che le misure adottate cessano di applicarsi.

4.6.4   Ai fini della corretta applicazione del regolamento in esame, la Commissione sarà assistita da un comitato, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 sulle modalità di controllo da parte degli Stati membri.

4.6.5   Il CESE approva le modalità previste per la cessazione delle misure adottate e considera logica l'applicazione immediata per motivi di urgenza, soprattutto nel caso di paesi in via di sviluppo.

Bruxelles, 23 maggio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


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