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Document 52012AB0077

Parere della Banca centrale europea, del 19 ottobre 2012 , in merito alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, nonché in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (CON/2012/77)

OJ C 73, 13.3.2013, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 ottobre 2012

in merito alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, nonché in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

(CON/2012/77)

2013/C 73/03

Introduzione e base giuridica

Il 27 agosto 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta di parere dalla Commissione europea relativamente a un parere in merito a 1) la proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (di seguito la «proposta di regolamento HICP-CT»), nonché 2) la proposta di regolamento della Commissione recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (di seguito la «proposta di regolamento OOH») (di seguito congiuntamente «proposte di regolamento»).

La competenza della BCE a formulare un parere si basa sull’articolo 127, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sull’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene gli obiettivi delle proposte di regolamento connesse a: a) la costituzione, mediante il regolamento HICP-CT, di una produzione regolare di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti e l’elaborazione dei requisiti sui dati e sui metadati nonché gli orientamenti metodologici rilevanti, b) la compilazione, ai sensi della proposta di regolamento OOH, di indici dei prezzi delle abitazioni e delle spese sostenute dalle abitazioni occupate dai proprietari, ivi inclusa l’elaborazione della connessa descrizione della copertura, del quadro metodologico e degli obblighi relativi ai dati.

2.    Consultazione della BCE e il suo coinvolgimento nel lavoro preparatorio e di attuazione

2.1.

La BCE enfatizza il fatto che, come richiesto ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato e ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, essa deve essere consultata in merito a ogni misura di attuazione nell’ambito della disciplina IPCA proposta dalla Commisisone. L’obbligo di consultare la BCE è un obbligo procedurale cui si deve fare riferimento in maniera coerente nei preamboli di tutti gli strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica IPCA. Esso continua ad applicarsi in relazione agli atti di attuazione e delegati che la Commissione ha la facoltà di adottare ai sensi della disciplina giuridica per l’IPCA, come riformata, attualmente in preparazione (2).

2.2.

Nella causa C-11/00, la Corte di giustizia ha chiarito l’obbligo di consultare la BCE con riferimento alle funzioni e alla competenza della BCE (3). Gli indici armonizzati dei prezzi al consumo «costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria» (4) e sono, di conseguenza, di importanza cruciale per le funzioni della BCE con riferimento al mantenimento della stabilità dei prezzi quale obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (5), nonché dei compiti dell’Eurosistema di: a) definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro, e b) contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario (6). Come nel preambolo del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, che si riferisce alla necessità che le autorità monetarie dell’Unione abbiano accesso a indici dei prezzi appropriamente calibrati (7), la connessione tra la disciplina IPCA e lo svolgimento dei compiti di banca centrale dovrebbe essere espressamente dichiarato nei considerando delle proposte di regolamento. Inoltre, dovrebbe essere fatto uso delle competenze della BCE in merito alla disciplina dell’IPCA, non solo mediante la consultazione formale della BCE sugli strumenti giuridici proposti dalla Commissione, ma anche coinvolgendo in maniera appropriata la BCE nel lavoro preparatorio e di attuazione, in particolare in merito all’elaborazione dei quadri metodologici pertinenti, come illustrato sotto. Nel suo contributo, la BCE può includere contributi appropriati in termini di capacità offerte da altri membri del SEBC.

3.    Elaborazione dei quadri metodologici ICAP e loro inclusione negli strumenti giuridici

3.1.

Le proposte di regolamento dispongono l’elaborazione da parte della Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sottoindici introdotti dalle proposte di regolamento (8). Mentre sostiene l’elaborazione di tali quadri metodologici, la BCE ritiene che essa dovrebbe essere coinvolta dalla Commissione al pari degli Stati membri in tali elaborazioni. Il coinvolgimento della BCE, che potrebbe anche includere appropriate contributi di competenza offerti da altri membri del SEBC, saranno una soluzione adeguata, tenendo conto dell’importanza degli indici pertinenti per gli obiettivi del SEBC e delle competenze della BCE e dei membri del SEBC in relazione alla disciplina dell’IPCA.

3.2.

Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee (9) specifica che nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2 di tale regolamento (10). In questo contesto, la BCE ritiene che l’elaborazione dei quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sottoindici introdotti dalle proposte di regolamento dovrebbe condurre all’inclusione di elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità di tali quadri metodologici nell’ambito del diritto dell’Unione. Nell’interesse della certezza del diritto, della trasparenza e della responsabilità, manuali, orientamenti e altri strumenti non giuridici potrebbero integrare ma non sostituire le norme giuridiche.

Laddove la BCE raccomandi che i regolamenti proposti siano modificati, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 ottobre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 257, 27.10.1995, pag. 1.

(2)  Si veda: Commissione (Eurostat) «Relazione annuale sull’attività 2011», pag. 30, disponibile sul sito della Commissione all’indirizzo http://www.ec.europa.eu. Si veda anche il paragrafo 5 del Parere CON/2012/5 disponibile sul sito della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(3)  Sentenza del 10 luglio 2003 nella causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea (2003) Racc. 2003, I-747, in particolare i paragrafi 110 e 111. La Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE sia inteso «essenzialmente ad assicurare che l'autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l'organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell'ambito considerato e per l'elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(4)  Si veda il primo considerando del Regolamento della Commissione (UE) n. 1114/2010 del 1 dicembre 2010 recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316, 2.12.2010, pag. 4).

(5)  Articolo 127, paragrafo 1, del trattato ed articolo 2, paragrafo 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto SEBC»).

(6)  Si vedano l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino e l’articolo 127, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c) del trattato e l’articolo 3.1, primo trattino e l’articolo 3.3., in combinato disposto con l’articolo 42.1 dello statuto del SEBC.

(7)  Si veda il terzo considerando del Regolamento (CE) n. 2494/95.

(8)  Si vedano l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2214/96 del Consiglio del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sotto-indici dell’HICP (GU L 296, 21.11.1996, pag. 8), modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento HICP-CT e l’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento OOH.

(9)  GU L 87, 31.3.2009, pag. 164.

(10)  Al momento conformemente all’articolo 5 o 5-bis, in combinato con l’articolo 7 della Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23). Conformemente alla futura disciplina introdotta dalle modifiche al Regolamento (CE) n. 223/2009, proposto dalla Commissione il 17 aprile 2012 [COM(2012) 167 definitivo] la Commissione agirà conformemente all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento HICP-CT

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Preambolo alla proposta di regolamento HICP-CT

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l'articolo 4, terzo comma e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

[…]

(3)

A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT).

[…]

(6)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea.»

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ( ), in particolare l'articolo 4, terzo comma e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2) ,

Considerando quanto segue:

[…]

(3)

Allo scopo di analizzare l’inflazione, per le politiche monetarie e finanziarie, nonché ai fini della valutazione della convergenza negli Stati membri dell’UE, è necessario raccogliere informazioni sull’impatto di cambi delle aliquote fiscali sull’inflazione. A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT).

[…]

(6)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea.

Nota esplicativa

L’obbligo di consultare la BCE è un obbligo procedurale cui si deve fare riferimento in maniera coerente nei preamboli di tutti gli strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica IPCA. Inoltre, come nel caso del preambolo al Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, il collegamento tra la disciplina giuridica IPCA e i compiti delle banche centrali nazionali dovrebbe essere espressamente dichiarato in un considerando del Regolamento HICP-CT.

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento HICP-CT

«2.   L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 3

Produzione e presentazione dei sottoindici

Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell'uno per mille delle spese totali coperte dall'IPCA. Con l'indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.

Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell'indice e dei sottoindici HICP-CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.”»

«2.   L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 3

Produzione e presentazione dei sottoindici

Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell'uno per mille delle spese totali coperte dall'IPCA. Con l'indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.

Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri e la Banca centrale europea, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell'indice e dei sottoindici HICP-CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.”»

Nota esplicativa

La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione e nell’attuazione della proposta di regolamento HICP-CT e, in particolare, nell’elaborazione del quadro metodologico pertinente. Il coinvolgimento della BCE, che potrebbe anche includere il contributo delle capacità offerte da altri membri del SEBC, è un passo necessario, in aggiunta all’obbligo di consultazione della BCE sulle proposte di strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica dell’IPCA. Le ragioni sono le seguenti: a) le capacità della BCE connesse alla disciplina giuridica dell’IPCA, e b) l’importanza della disciplina giuridica dell’IPCA per l’efficiente esercizio delle funzioni di banca centrale, in particolare il raggiungimento dell’obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi, e per i compiti dell’Eurosistema di definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro e contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario

Modifica n. 3

Articolo 1-bis della proposta di regolamento HICP-CT

Nessun testo

«Articolo 1-bis

Disposizioni transitorie

La Commissione (Eurostat), con il contributo della Banca centrale europea, entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, prepara una relazione al fine di: 1) valutare l’efficacia del quadro metodologico per il calcolo dell’indice e dei sotto-indici HICP-CT di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2214/96, e 2) raccomandare elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità di tale quadro metodologico che dovrebbe essere definito nel diritto dell’Unione mediante modifiche alla disciplina giuridica ICPA.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che l’elaborazione dei quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sotto-indici introdotti dalla proposta di regolamento HICP-CT dovrebbe garantire l’inclusione di elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità all’interno di tale disciplina giuridica nell’ambito degli strumenti giuridici pertinenti del diritto dell’Unione. Manuali, orientamenti e altri strumenti non giuridici potrebbero integrare ma non sostituire, nell’interesse della certezza del diritto, della trasparenza e della responsabilità, le norme giuridiche. La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione delle proposte normative della Commissione per le ragioni indicate alla modifica n. 2 di cui sopra. Nel suo contributo, la BCE può includere contributi appropriati in termini di capacità offerte da altri membri del SEBC.


Proposte redazionali relative alla proposta di regolamento OOH

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (3)

Modifica n. 1

Preambolo alla proposta di regolamento OOH

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l'articolo 4, terzo paragrafo, e l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

[…]

(3)

In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono già di per sé un importante indicatore.

[…]

(5)

La Banca centrale europea è stata consultata… .»

«visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l'articolo 4, terzo paragrafo, e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (4) ,

Considerando quanto segue:

[…]

(3)

In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono sono importanti già di per sé un importante indicatore e per la politica monetaria e finanziaria.

[…]

(5)

La Banca centrale europea è stata consultata…

Nota esplicativa

L’obbligo di consultare la BCE è un obbligo procedurale cui si deve fare riferimento in maniera coerente nei preamboli di tutti gli strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica IPCA. Inoltre, come nel caso del preambolo al Regolamento del Consiglio (CE) n. 2494/95, il collegamento tra la disciplina giuridica IPCA e i compiti delle banche centrali nazionali dovrebbe essere espressamente dichiarato in un consierando del Regolamento OOH.

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento OOH

«2.   “indice dei prezzi delle abitazioni”: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie.»

«2.   “indice dei prezzi delle abitazioni”: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie, ivi incluso ogni appezzamento di terra

Nota esplicativa

La BCE ritiene che i prezzi degli appezzamenti di terra sono un componente chiave nell’indice dei prezzi delle abitazioni, in quanto svolgono un ruolo cruciale per l’analisi della stabilità economica e finanziaria, in particolare per l’individuazione di possibili bolle dei prezzi. Pertanto, l’inclusione dei prezzi dei terrenti dovrebbe essere disposto dal regolamento OOH piuttosto che nel manuale metodologico.

Modifica n. 3

Articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento OOH

«1.   La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.»

«1.   La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Banca centrale europea un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.»

Nota esplicativa

La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione e nell’attuazione della proposta di regolamento OOH e, in particolare, nell’elaborazione del quadro metodologico pertinente. Il coinvolgimento della BCE, che potrebbe anche includere il contributo di competenze offerto da altri membri del SEBC, è un passo necessario, in aggiunta all’obbligo di consultazione della BCE sulle proposte di strumenti giuridici di cui consiste la disciplina giuridica dell’IPCA. Le ragioni sono le seguenti: a) le competenze della BCE connesse alla disciplina giuridica dell’IPCA, e b) l’importanza della disciplina giuridica dell’IPCA per l’efficiente esercizio delle funzioni di banca centrale, in particolare il raggiungimento dell’obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi, e per i compiti dell’Eurosistema di definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro e contribuire a una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario

Modifica n. 4

Articolo 6 della proposta di regolamento OOH

«1.   Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell'ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) redige una relazione sugli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 (5) della Commissione e del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (6). La relazione analizza inoltre l'idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA.

«1.   Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) e alla Banca centrale europea relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell'ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   La Commissione (Eurostat), con il contributo della Banca centrale europea, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, prepara una relazione al fine di: 1) valutare gli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 (7) della Commissione e del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (8), 2) La relazione analizza inoltre l'idoneità degli indici analizzare inoltre l'idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA, nonché 3) raccomandare elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità nell’ambito di tale disciplina giuridica per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, che dovrebbero essere definiti mediante gli strumenti giuridici pertinenti del diritto dell’Unione.

Nota esplicativa

La BCE ritiene che l’elaborazione dei quadri metodologici per il calcolo degli indici e dei sotto-indici introdotti dalla proposta di regolamento OOH dovrebbe garantire l’inclusione di elementi costruttivi basilari e standard minimi di qualità all’interno di tale disciplina giuridica nell’ambito degli strumenti giuridici pertinenti del diritto dell’Unione. Manuali, orientamenti e altri strumenti non-giuridici potrebbero integrare ma non sostituire, nell’interesse della certezza del diritto, della trasparenza e della responsabilità, le norme giuridiche. La BCE dovrebbe essere coinvolta nella preparazione delle proposte normative della Commissione per le ragioni indicate alla modifica n. 3 di cui sopra. Nel suo contributo, la BCE può includere contributi appropriati in termini di competenze offerte da altri membri del SEBC.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU C x, del xx.xx.2012, pag. XX»

(3)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(4)  GU C x, del xx.xx.2012, pag. XX»

(5)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(6)  GU L 316 del 2.12.10, pag. 4

(7)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(8)  GU L 316 del 2.12.10, pag. 4


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