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Document 52011PC0739

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

/* COM/2011/0739 definitivo - 2011/0183 (CNS) */

52011PC0739

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea /* COM/2011/0739 definitivo - 2011/0183 (CNS) */


RELAZIONE

1.           Introduzione

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha proposto di sostituire l'attuale sistema di finanziamento del bilancio dell'UE con un nuovo sistema che sfrutti appieno le possibilità previste dal trattato di Lisbona[1].

Le proposte comprendono tre elementi principali, tra loro complementari: la semplificazione dei contributi degli Stati membri, l'introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei meccanismi di correzione.

Ha inoltre annunciato che avrebbe presentato entro la fine del 2011 i regolamenti specifici o le modifiche necessarie agli atti giuridici esistenti, nonché i corrispondenti regolamenti, conformemente all’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE.

Pertanto, la presente proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea perfeziona e completa la proposta del 29 giugno[2].

Essa assicura la coerenza con la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (di seguito la "direttiva ITF")[3] adottata il 28 settembre 2011, le proposte di regolamenti del Consiglio relativi alla messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'ITF[4] e al calcolo e alla messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)[5] nonché la proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modalità di esecuzione della decisione sulle risorse proprie[6] adottate insieme alla presente proposta.

2.           Contenuto della proposta riveduta

I paragrafi seguenti presentano le principali modifiche e aggiunte proposte in relazione all'organizzazione del sistema delle risorse proprie. Le proposte trattano esclusivamente aspetti inerenti alle due nuove risorse proprie, basate rispettivamente sull'imposta sulle transazioni finanziarie e sull'imposta sul valore aggiunto. Esse non riguardano altre questioni, quali le correzioni.

2.1.      Gli strumenti giuridici

La forma giuridica dell'imposta sulle transazioni finanziarie è definita nella direttiva ITF, che propone tutti gli elementi pratici necessari per istituire e attuare l'ITF. Logica vuole che si possa prospettare la funzione di risorsa propria dell'ITF solo insieme alla piena riuscita dell'attuazione dell'ITF stessa.

Per garantire che le entrate generate dall'ITF possano essere utilizzate efficacemente per finanziare una quota del bilancio dell'UE occorre definire delle regole nell'ambito della normativa sulle risorse proprie. In pratica, entrano in gioco tre atti giuridici: i) la decisione sulle risorse proprie (DRP), che contiene le disposizioni principali in materia, quali l'elenco delle risorse proprie e il calendario per la loro attuazione; ii) il regolamento di esecuzione della DRP, che contiene in particolare le norme in materia di controllo e supervisione della riscossione delle risorse proprie; iii) un regolamento concernente la messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie. Mentre i primi due atti giuridici sono già stati proposti dalla Commissione e necessitano solo di perfezionamenti per garantire la piena coerenza rispetto alla direttiva ITF, la proposta di regolamento del Consiglio concernente la messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie è un atto legislativo nuovo.

Inoltre, la Commissione propone anche un nuovo atto legislativo concernente il calcolo e la messa a disposizione della nuova risorsa basata sull'IVA, il quale completa le disposizioni già figuranti nella DRP e nel regolamento di esecuzione, che vengono lievemente adattati per assicurare la coerenza rispetto alle proposte inerenti alla risorsa propria basata sull'ITF.

2.2.      Modifiche proposte della DRP

La proposta presentata il 29 giugno 2011 comprende l'elenco delle nuove risorse proprie, insieme al calendario per la loro introduzione e ad alcuni limiti alla loro applicazione. Prevede in particolare un limite massimo alle aliquote applicabili alle nuove risorse proprie, mentre la proposta di regolamento di esecuzione a norma dell’articolo 311, quarto comma, indica le aliquote effettive da applicare.

La presente proposta modificata semplifica notevolmente il metodo di determinazione della risorsa propria basata sull'ITF rimandando alle aliquote definite nella direttiva ITF per la determinazione della risorsa propria basata sull'ITF. Gli eventuali adeguamenti delle aliquote verrebbero effettuati soltanto nella direttiva ITF. Si garantisce così la piena coerenza tra la direttiva ITF e le norme stabilite per il sistema delle risorse proprie.

In linea con la direttiva ITF, si propone ora di utilizzare l'ITF come risorsa propria a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ciò significa che dall'inizio della sua applicazione l'ITF verrà parzialmente utilizzata come risorsa propria.

Vengono inoltre apportate modifiche di minore entità alle disposizioni concernenti la nuova risorsa propria IVA, per assicurare la piena coerenza con le disposizioni figuranti nella proposta modificata di regolamento recante modalità di esecuzione della DRP e con la nuova proposta relativa alla messa a disposizione di tale risorsa. Per motivi di coerenza, il calendario di introduzione della nuova risorsa IVA è allineato su quello dell'ITF.

Infine, vengono apportate modifiche alle disposizioni relative alla gestione e riscossione della risorsa propria per assicurare la coerenza rispetto alle altre parti della normativa.

2.3.      Modifiche proposte del regolamento di esecuzione della DRP

Il regolamento ai sensi dell’articolo 311, quarto comma, del TFUE, contiene tutte le disposizioni pratiche relative alle risorse dell’Unione che dovrebbero essere disciplinate da una procedura razionalizzata per rendere il sistema sufficientemente flessibile, all’interno del quadro e dei limiti imposti dalla decisione sulle risorse proprie, tranne gli aspetti del sistema delle risorse proprie relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie e al soddisfacimento del fabbisogno di tesoreria.

Sono comprese in questo regolamento anche le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare. Si fa riferimento in particolare agli aspetti del controllo e della supervisione delle entrate.

Nella proposta modificata figurano tre modifiche principali.

Il riferimento esplicito alle varie tipologie di transazioni finanziarie cui si applicherebbero le aliquote è una ripetizione delle disposizioni stabilite nella direttiva ITF e nella proposta modificata di DRP. Si propone ora di specificare la quota delle aliquote minime definite nella direttiva ITF che dovrà essere utilizzata ai fini della risorsa propria basata sull'ITF. Di conseguenza, tale quota delle entrate risultanti dall'applicazione delle aliquote minime definite nella direttiva ITF verrà accreditata al bilancio dell'UE e la parte rimanente verrà accreditata ai bilanci degli Stati membri.

La proposta originale prevedeva la possibilità che l'ITF venisse riscossa dagli operatori economici piuttosto che dagli Stati membri. In linea con la direttiva ITF, spetterà alle amministrazioni degli Stati membri riscuotere l'ITF. Pertanto, il riferimento agli operatori economici non è più necessario.

Infine, per quanto riguarda la risorsa propria IVA, il testo fa ora riferimento esplicito al metodo di calcolo (illustrato nella proposta relativa alla messa a disposizione della nuova risorsa IVA) che determina la base alla quale applicare l'aliquota di prelievo della risorsa.

2.4.      Messa a disposizione del bilancio dell'UE delle risorse proprie basate sull'ITF e sull'IVA

A integrazione della decisione sulle risorse proprie e del regolamento ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE, una nuova proposta di regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE comprende gli elementi relativi alle modalità e alle procedure di messa a disposizione del bilancio dell'UE delle risorse proprie basate sull'ITF.

Inoltre, una nuova proposta di regolamento del Consiglio contiene le modalità di calcolo e di messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tali proposte comprendono le norme in materia di accertamento delle due risorse proprie, tesoreria e contabilità, contabilizzazione e correzioni, comunicazioni e conservazione dei documenti giustificativi. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la nuova risorsa IVA, figurano disposizioni dettagliate sul metodo di calcolo.

Entrambe le proposte attingono in misura considerevole all'esperienza acquisita nella gestione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali) e dell'attuale risorsa propria basata sull'IVA. Esse si prefiggono di stabilire regole semplici e trasparenti che garantiscano la massima previdibilità agli Stati membri.

2011/0183 (CNS)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

(//CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

visto il parere della Corte dei conti[8],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L’evoluzione del sistema delle risorse proprie può e deve contribuire anche a un più ampio sforzo di risanamento del bilancio intrapreso dagli Stati membri e partecipare, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell’Unione.

(2) La consultazione pubblica avviata per preparare la revisione del bilancio dell’UE ha fornito molti contributi riguardanti il funzionamento del sistema di finanziamento dell’Unione, dai quali è emerso un elevato livello di soddisfazione riguardo alle risorse proprie tradizionali e all’esistenza di una risorsa residua per garantire la stabilità finanziaria e il pareggio di bilancio. Tuttavia, un ampio numero di coloro che hanno risposto considerano necessario eliminare tutti i meccanismi di correzione e porre fine alla risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). La consultazione ha evidenziato inoltre un’ampia gamma di pareri sull’introduzione di nuove risorse proprie.

(3) Nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell’UE[10] la Commissione ha osservato che l’introduzione di una nuova fase dell’evoluzione del finanziamento dell’Unione potrebbe comprendere tre dimensioni strettamente correlate tra loro: la semplificazione della contribuzione degli Stati membri, l’introduzione di una o più risorse proprie nuove e la graduale soppressione di tutti i meccanismi di correzione. Parallelamente all'introduzione graduale dei cambiamenti, dovrebbero essere mantenuti gli elementi essenziali del sistema di finanziamento dell'Unione: un finanziamento stabile e sufficiente del bilancio annuale dell'Unione, il rispetto della disciplina di bilancio ed un meccanismo che garantisca il pareggio del bilancio.

(4) Secondo lo spirito del trattato, il sistema delle risorse proprie dovrebbe basarsi il più possibile su risorse proprie autonome piuttosto che su contributi finanziari versati dagli Stati membri, che essi in genere considerano spese nazionali.

(5) Il trattato di Lisbona ha modificato le disposizioni riguardanti il sistema delle risorse proprie consentendo di ridurre il numero delle risorse esistenti e di crearne di nuove.

(6) La decisione sulle risorse proprie può entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale.

(7) Rispetto alla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL), la risorsa propria basata sull’IVA ha uno scarso valore aggiunto. Essa è il risultato di un complesso calcolo matematico e contribuisce pertanto all’opacità dei contributi degli Stati membri al bilancio. Il calcolo di una base armonizzata e l’esistenza di un meccanismo di livellamento fanno venir meno il legame diretto tra la base IVA effettiva in uno Stato membro e il suo contributo al bilancio annuale dell’Unione. Porre fine alla risorsa propria basata sull’IVA nella sua forma attuale a partire dal 1° gennaio 2014 dovrebbe semplificare il sistema di contribuzione.

(8) Al fine di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell’Unione sulle sue priorità strategiche, di ridurre i contributi degli Stati membri al bilancio annuale dell’Unione e di partecipare al loro sforzo di risanamento del bilancio, è opportuno che la presente decisione comprenda nuove risorse proprie: una tassa una risorsa basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie e una nuova risorsa propria IVA.

(9) La presente decisione deve fissare i principi fondamentali, le variabili e le date per adeguare il quadro giuridico dell’Unione ai fini delle nuove risorse proprie, provenienti da una tassa dall'imposta sulle transazioni finanziarie e da una nuova risorsa propria IVA. Il quadro giuridico delle imposte sottostanti è definito in atti giuridici distinti.

(10) Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 ha osservato che la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio. Ha tuttavia riconosciuto che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa può beneficiare di una correzione a tempo debito. È opportuno confermare e applicare sistematicamente questi principi.

(11) Ogni meccanismo di correzione dovrebbe essere strettamente connesso alla politica di spesa prevista dal quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 del trattato. Il fatto che i meccanismi di correzione siano esistiti in passato ed esistano tuttora non costituisce di per sé una motivazione per mantenerli in futuro. Una correzione deve essere trasparente e facilmente comprensibile e durare solamente il tempo necessario per raggiungere il suo scopo, come stabilito dai principi di Fontainebleau. Dovrebbe evitare di costituire un incentivo a non spendere correttamente i fondi dell’Unione. Questi obiettivi sono meglio realizzabili mediante un sistema di riduzioni forfettarie dei versamenti a titolo della risorsa propria basata sull’RNL.

(12) Le condizioni obiettive alla base dei meccanismi di correzione sono cambiate notevolmente nel corso del tempo. Tuttavia, un numero limitato di Stati membri ha ancora un onere di bilancio che può essere attualmente considerato eccessivo rispetto alla loro prosperità relativa. La presente decisione deve pertanto comprendere delle correzioni temporanee a favore della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e della Svezia. Tali correzioni devono rispecchiare, tra l’altro, gli importanti sviluppi del finanziamento dell’Unione definiti nella presente decisione e l’evoluzione della spesa proposta nel quadro finanziario, compreso il completamento dell’introduzione graduale della spesa negli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 e nel 2007, nonché tenere conto degli elevati livelli di prosperità raggiunti dalla Germania, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Svezia.

(13) Al fine di garantire il necessario parallelismo fra il quadro finanziario pluriennale e l’attuazione di meccanismi di correzione, il nuovo sistema di importi forfettari dovrebbe sostituire tutti i meccanismi di correzione preesistenti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(14) La trattenuta, a titolo di spese di riscossione, del 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali cela un meccanismo di correzione. In considerazione della proposta di trasformare i meccanismi di correzione in riduzioni a forfait, occorre limitare la trattenuta al 10%, conformemente al sistema in vigore fino al 2000.

(15) Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio, e tenuto conto della comunicazione della Commissione del 16 aprile 2010 sull’adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini delle risorse proprie[11], il massimale delle risorse proprie deve essere pari all’1,23% della somma dell’RNL degli Stati membri a prezzi di mercato per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all’1,29% della somma dell’RNL degli Stati membri per gli stanziamenti d’impegno. Al fine di mantenere invariato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Unione, è opportuno adeguare questi massimali espressi in percentuale dell’RNL qualora le modifiche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del […] relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea[12] comportino una variazione significativa del livello dell’RNL. Tale adeguamento dev’essere effettuato secondo la procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, del trattato.

(16) Al fine di dare attuazione alla presente decisione, è necessario prevedere l’adozione di misure di esecuzione specifiche. Di conseguenza, le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare, saranno inserite in un regolamento di esecuzione distinto. Si fa riferimento in particolare alla procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale di bilancio e agli aspetti del controllo e della supervisione delle entrate. Tale regolamento dovrà inoltre comprendere, ove pertinente, la quota esatta di talune imposte armonizzate da utilizzare come risorse proprie, le aliquote d'imposta e di prelievo per ciascuna le altre risorsae propriae definitae nella presente decisione e le questioni tecniche relative all’RNL, per consentire una certa flessibilità entro i limiti stabiliti dalla presente decisione.

(17) Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, occorre stabilire disposizioni per gestire il passaggio dal sistema introdotto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[13] a quello derivante dalla presente decisione. Pertanto, a seguito della soppressione della risorsa propria basata sull’IVA, la decisione 2007/436/CE, Euratom deve continuare ad applicarsi al calcolo e alla rettifica delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota di prelievo all’imponibile IVA, alle procedure per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, a seconda dell’esercizio di riferimento. Inoltre, il calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012 dev’essere effettuato conformemente alle disposizioni della decisione 2007/436/CE, Euratom. La correzione accordata al Regno Unito per il 2013, da iscrivere in bilancio nel 2014, dovrà essere sostituita da una riduzione lorda forfettaria nel 2014.

(18) Occorre abrogare la decisione 2007/436/CE, Euratom.

(19) Ai fini della presente decisione, tutti gli importi devono essere espressi in euro a prezzi correnti.

(20) Per assicurare la transizione al nuovo sistema delle risorse proprie e per farla coincidere con l’esercizio finanziario, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 2

Categorie di risorse proprie

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:

a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) dall'imposta da una tassa sulle transazioni finanziarie da riscuotere a norma della direttiva di [atto legislativo] (UE) n. […/…] del Consiglio[14], con l’aliquota fiscale applicabile nella misura pari a una quota non superiore alle aliquote minime fissate all'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva non superiore al …%;

c) da una quota dell dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle forniture di beni e servizi, agli acquisti intracomunitari di beni e alle importazioni di beni soggetti a un’aliquota IVA normale in ogni Stato membro da riscuotere a norma della direttiva 2006/112/CE[15] del Consiglio, con l’aliquota applicabile conformemente al regolamento (UE) n. …/… nella misura pari a una quota non superiore al 2% del valore netto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni soggetti a un’aliquota IVA normale in ogni Stato membro stabilito secondo le norme dell'Unionedue percento dell’aliquota normale;

d) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, da determinare nel quadro della procedura di bilancio tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma del reddito nazionale lordo (RNL) di tutti gli Stati membri.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del trattato, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui all'articolo 311 del trattato.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, l’aliquota di prelievo dell’RNL fissata in precedenza continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote.

Articolo 3

Massimale delle risorse proprie

1. L’importo totale delle risorse proprie attribuite all’Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l’1,23% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

2. L’importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell’Unione non supera l’1,29% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

Articolo 4

Meccanismi di correzione

1. L’aliquota uniforme di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) si applica all’RNL di ciascuno Stato membro.

2. Per il periodo 2014-2020, è accordata una riduzione lorda dei contributi RNL annui ai seguenti Stati membri:

– 2 500 milioni di EUR per la Germania;

– 1 050 milioni di EUR per i Paesi Bassi;

– 350 milioni di EUR per la Svezia;

– 3 600 milioni di EUR per il Regno Unito.

Articolo 5

Finanziamento dei meccanismi di correzione

Il costo delle correzioni di cui all’articolo 4 è sostenuto dagli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota di versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 6

Principio dell'universalità

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 7

Riporto di eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 8

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione o versamento alla della Commissione

1. Le risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, letterae a), b) e nonché, a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018, quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell’Unione.

La Commissione procede all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce, se necessario, all’autorità di bilancio.

2. Le risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono riscosse al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione integrata, se necessario, dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tali disposizioni nazionali sono eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell’Unione.

La Commissione procede all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce, se necessario, all’autorità di bilancio.

3.2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), conformemente ali regolamentoi adottatoi a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

Le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione o versate alla Commissione conformemente al regolamento adottato a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, a norma della procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, del trattato, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie:

a) la quota delle imposte l’aliquota d’imposta delle risorse propriedi cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’aliquota di prelievo della risorsa propria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d);

b) l’RNL di riferimento, le disposizioni per il suo adeguamento e per il ricalcolo dei massimali relativi ai pagamenti e agli impegni in caso di variazioni significative dell’RNL, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 3;

c) la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio come stabilito dall’articolo 7;

d) le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all’articolo 2, compresi gli eventuali obblighi supplementari in materia di comunicazione.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2007/436/CE, Euratom è abrogata. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità[16], alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità[17], alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità[18], alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[19], alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[20] o alla decisione 2007/436/CE, Euratom si intende fatto alla presente decisione e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato della presente decisione.

2. Gli articoli 2, 4, 5 e l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 94/728/CE, Euratom, della decisione 2000/597/CE, Euratom e della decisione 2007/436/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all’adeguamento delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota di prelievo all’imponibile IVA determinato in modo uniforme e limitato al 50-55% del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, alla procedura per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, secondo l’esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012.

3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell’Unione.

4. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro a prezzi correnti.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima comunicazione di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Decisione 2007/436/CE || Presente decisione

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) || -

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4 || -

Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 7 ||

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3 || -

Articolo 4 || -

Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2 || -

Articolo 5, paragrafo 3 || -

Articolo 5, paragrafo 4 || -

Articolo 6 || Articolo 6

Articolo 7 || Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 8

Articolo 9 || -

Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11 || Articolo 11

Articolo 12 || Articolo 12

[1]               Cfr. COM(2011)510, COM(2011)511, COM(2011)512 e SEC(2011)876 del 29 giugno 2011.

[2]               Le aggiunte rispetto alla proposta originale sono evidenziate in grassetto e sottolineate. Le disposizioni da sopprimere sono barrate.

[3]               Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE, COM(2011)594 del 28.9.2011.

[4]               Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie, COM(2011)738 del 9.11.2011.

[5]               Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, COM(2011)737 del 9.11.2011.

[6]               Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM(2011)740 del 9.11.2011.

[7]               Parere espresso il XX.6.2011.

[8]               GU C

[9]               GU C

[10]             COM(2010)700 del 19.10.2010.

[11]             COM(2010)162 definitivo.

[12]             GU …

[13]             GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

[14]             GU L [...] del [...], pag. 1.

[15]             GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[16]             GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

[17]             GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15.

[18]             GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

[19]             GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

[20]             GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

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