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Document 52011PC0739
Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the system of own resources of the European Union
Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
/* COM/2011/0739 definitivo - 2011/0183 (CNS) */
Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea /* COM/2011/0739 definitivo - 2011/0183 (CNS) */
RELAZIONE 1. Introduzione Il 29 giugno
2011 la Commissione ha proposto di sostituire l'attuale sistema di
finanziamento del bilancio dell'UE con un nuovo sistema che sfrutti appieno le
possibilità previste dal trattato di Lisbona[1].
Le proposte comprendono tre elementi
principali, tra loro complementari: la semplificazione dei contributi degli
Stati membri, l'introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei
meccanismi di correzione. Ha inoltre annunciato che avrebbe presentato
entro la fine del 2011 i regolamenti specifici o le modifiche necessarie agli
atti giuridici esistenti, nonché i corrispondenti regolamenti, conformemente
all’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE. Pertanto, la presente proposta modificata di
decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione
europea perfeziona e completa la proposta del 29 giugno[2]. Essa assicura la coerenza con la proposta di
direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle
transazioni finanziarie (di seguito la "direttiva ITF")[3] adottata il 28 settembre 2011,
le proposte di regolamenti del Consiglio relativi alla messa a disposizione del
bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'ITF[4] e al calcolo e alla messa a
disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto
(IVA)[5]
nonché la proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modalità di
esecuzione della decisione sulle risorse proprie[6]
adottate insieme alla presente proposta. 2. Contenuto della proposta riveduta I paragrafi seguenti presentano le principali
modifiche e aggiunte proposte in relazione all'organizzazione del sistema delle
risorse proprie. Le proposte trattano esclusivamente aspetti inerenti alle due
nuove risorse proprie, basate rispettivamente sull'imposta sulle transazioni
finanziarie e sull'imposta sul valore aggiunto. Esse non riguardano altre
questioni, quali le correzioni. 2.1. Gli strumenti giuridici La forma giuridica dell'imposta sulle
transazioni finanziarie è definita nella direttiva ITF, che propone tutti gli
elementi pratici necessari per istituire e attuare l'ITF. Logica vuole che si
possa prospettare la funzione di risorsa propria dell'ITF solo insieme alla
piena riuscita dell'attuazione dell'ITF stessa. Per garantire che le entrate generate dall'ITF
possano essere utilizzate efficacemente per finanziare una quota del bilancio
dell'UE occorre definire delle regole nell'ambito della normativa sulle risorse
proprie. In pratica, entrano in gioco tre atti giuridici: i) la decisione sulle
risorse proprie (DRP), che contiene le disposizioni principali in materia,
quali l'elenco delle risorse proprie e il calendario per la loro attuazione;
ii) il regolamento di esecuzione della DRP, che contiene in particolare le
norme in materia di controllo e supervisione della riscossione delle risorse
proprie; iii) un regolamento concernente la messa a disposizione del bilancio
dell'UE della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni
finanziarie. Mentre i primi due atti giuridici sono già stati proposti dalla
Commissione e necessitano solo di perfezionamenti per garantire la piena
coerenza rispetto alla direttiva ITF, la proposta di regolamento del Consiglio
concernente la messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria
basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie è un atto legislativo nuovo. Inoltre, la Commissione propone anche un nuovo
atto legislativo concernente il calcolo e la messa a disposizione della nuova
risorsa basata sull'IVA, il quale completa le disposizioni già figuranti nella
DRP e nel regolamento di esecuzione, che vengono lievemente adattati per
assicurare la coerenza rispetto alle proposte inerenti alla risorsa propria
basata sull'ITF. 2.2. Modifiche proposte della DRP La proposta presentata il 29 giugno 2011
comprende l'elenco delle nuove risorse proprie, insieme al calendario per la
loro introduzione e ad alcuni limiti alla loro applicazione. Prevede in
particolare un limite massimo alle aliquote applicabili alle nuove risorse
proprie, mentre la proposta di regolamento di esecuzione a norma dell’articolo
311, quarto comma, indica le aliquote effettive da applicare. La presente proposta modificata semplifica
notevolmente il metodo di determinazione della risorsa propria basata sull'ITF
rimandando alle aliquote definite nella direttiva ITF per la determinazione
della risorsa propria basata sull'ITF. Gli eventuali adeguamenti delle aliquote
verrebbero effettuati soltanto nella direttiva ITF. Si garantisce così la piena
coerenza tra la direttiva ITF e le norme stabilite per il sistema delle risorse
proprie. In linea con la direttiva ITF, si propone ora
di utilizzare l'ITF come risorsa propria a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ciò
significa che dall'inizio della sua applicazione l'ITF verrà parzialmente
utilizzata come risorsa propria. Vengono inoltre apportate modifiche di minore
entità alle disposizioni concernenti la nuova risorsa propria IVA, per
assicurare la piena coerenza con le disposizioni figuranti nella proposta
modificata di regolamento recante modalità di esecuzione della DRP e con la
nuova proposta relativa alla messa a disposizione di tale risorsa. Per motivi
di coerenza, il calendario di introduzione della nuova risorsa IVA è allineato
su quello dell'ITF. Infine, vengono apportate modifiche alle
disposizioni relative alla gestione e riscossione della risorsa propria per
assicurare la coerenza rispetto alle altre parti della normativa. 2.3. Modifiche proposte del
regolamento di esecuzione della DRP Il regolamento ai sensi dell’articolo 311,
quarto comma, del TFUE, contiene tutte le disposizioni pratiche relative alle
risorse dell’Unione che dovrebbero essere disciplinate da una procedura
razionalizzata per rendere il sistema sufficientemente flessibile, all’interno
del quadro e dei limiti imposti dalla decisione sulle risorse proprie, tranne
gli aspetti del sistema delle risorse proprie relativi alla messa a
disposizione delle risorse proprie e al soddisfacimento del fabbisogno di
tesoreria. Sono comprese in questo regolamento anche le
disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse
proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare.
Si fa riferimento in particolare agli aspetti del controllo e della
supervisione delle entrate. Nella proposta modificata figurano tre
modifiche principali. Il riferimento esplicito alle varie tipologie
di transazioni finanziarie cui si applicherebbero le aliquote è una ripetizione
delle disposizioni stabilite nella direttiva ITF e nella proposta modificata di
DRP. Si propone ora di specificare la quota delle aliquote minime definite
nella direttiva ITF che dovrà essere utilizzata ai fini della risorsa propria
basata sull'ITF. Di conseguenza, tale quota delle entrate risultanti
dall'applicazione delle aliquote minime definite nella direttiva ITF verrà
accreditata al bilancio dell'UE e la parte rimanente verrà accreditata ai
bilanci degli Stati membri. La proposta originale prevedeva la possibilità
che l'ITF venisse riscossa dagli operatori economici piuttosto che dagli Stati
membri. In linea con la direttiva ITF, spetterà alle amministrazioni degli
Stati membri riscuotere l'ITF. Pertanto, il riferimento agli operatori
economici non è più necessario. Infine, per quanto riguarda la risorsa propria
IVA, il testo fa ora riferimento esplicito al metodo di calcolo (illustrato
nella proposta relativa alla messa a disposizione della nuova risorsa IVA) che
determina la base alla quale applicare l'aliquota di prelievo della risorsa. 2.4. Messa a disposizione del bilancio
dell'UE delle risorse proprie basate sull'ITF e sull'IVA A integrazione della decisione sulle risorse
proprie e del regolamento ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE,
una nuova proposta di regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 322,
paragrafo 2, del TFUE comprende gli elementi relativi alle modalità e alle
procedure di messa a disposizione del bilancio dell'UE delle risorse proprie
basate sull'ITF. Inoltre, una nuova proposta di regolamento del
Consiglio contiene le modalità di calcolo e di messa a disposizione del
bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto
(IVA). Tali proposte comprendono le norme in materia
di accertamento delle due risorse proprie, tesoreria e contabilità,
contabilizzazione e correzioni, comunicazioni e conservazione dei documenti
giustificativi. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la nuova risorsa
IVA, figurano disposizioni dettagliate sul metodo di calcolo. Entrambe le proposte attingono in misura
considerevole all'esperienza acquisita nella gestione delle risorse proprie
tradizionali (dazi doganali) e dell'attuale risorsa propria basata sull'IVA.
Esse si prefiggono di stabilire regole semplici e trasparenti che garantiscano
la massima previdibilità agli Stati membri. 2011/0183 (CNS) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea (//CE, Euratom) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma, in combinato
disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 106 bis, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[7], visto il parere della Corte dei conti[8], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1)
Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve
garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche
dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di
bilancio. L’evoluzione del sistema delle risorse proprie può e deve contribuire
anche a un più ampio sforzo di risanamento del bilancio intrapreso dagli Stati
membri e partecipare, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche
dell’Unione. (2)
La consultazione pubblica avviata per preparare la
revisione del bilancio dell’UE ha fornito molti contributi riguardanti il
funzionamento del sistema di finanziamento dell’Unione, dai quali è emerso un
elevato livello di soddisfazione riguardo alle risorse proprie tradizionali e
all’esistenza di una risorsa residua per garantire la stabilità finanziaria e
il pareggio di bilancio. Tuttavia, un ampio numero di coloro che hanno risposto
considerano necessario eliminare tutti i meccanismi di correzione e porre fine
alla risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). La
consultazione ha evidenziato inoltre un’ampia gamma di pareri sull’introduzione
di nuove risorse proprie. (3)
Nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla
revisione del bilancio dell’UE[10]
la Commissione ha osservato che l’introduzione di una nuova fase
dell’evoluzione del finanziamento dell’Unione potrebbe comprendere tre
dimensioni strettamente correlate tra loro: la semplificazione della
contribuzione degli Stati membri, l’introduzione di una o più risorse proprie
nuove e la graduale soppressione di tutti i meccanismi di correzione. Parallelamente
all'introduzione graduale dei cambiamenti, dovrebbero essere mantenuti gli
elementi essenziali del sistema di finanziamento dell'Unione: un finanziamento
stabile e sufficiente del bilancio annuale dell'Unione, il rispetto della
disciplina di bilancio ed un meccanismo che garantisca il pareggio del
bilancio. (4)
Secondo lo spirito del trattato, il sistema delle
risorse proprie dovrebbe basarsi il più possibile su risorse proprie autonome
piuttosto che su contributi finanziari versati dagli Stati membri, che essi in
genere considerano spese nazionali. (5)
Il trattato di Lisbona ha modificato le
disposizioni riguardanti il sistema delle risorse proprie consentendo di
ridurre il numero delle risorse esistenti e di crearne di nuove. (6)
La decisione sulle risorse proprie può entrare in
vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto
della sovranità nazionale. (7)
Rispetto alla risorsa propria basata sul reddito
nazionale lordo (RNL), la risorsa propria basata sull’IVA ha uno scarso valore
aggiunto. Essa è il risultato di un complesso calcolo matematico e contribuisce
pertanto all’opacità dei contributi degli Stati membri al bilancio. Il calcolo
di una base armonizzata e l’esistenza di un meccanismo di livellamento fanno
venir meno il legame diretto tra la base IVA effettiva in uno Stato membro e il
suo contributo al bilancio annuale dell’Unione. Porre fine alla risorsa propria
basata sull’IVA nella sua forma attuale a partire dal 1° gennaio 2014 dovrebbe
semplificare il sistema di contribuzione. (8)
Al fine di allineare meglio gli strumenti di
finanziamento dell’Unione sulle sue priorità strategiche, di ridurre i
contributi degli Stati membri al bilancio annuale dell’Unione e di partecipare
al loro sforzo di risanamento del bilancio, è opportuno che la presente
decisione comprenda nuove risorse proprie: una tassa
una risorsa basata sull'imposta sulle transazioni
finanziarie e una nuova risorsa propria IVA. (9)
La presente decisione deve fissare i principi
fondamentali, le variabili e le date per adeguare il quadro giuridico
dell’Unione ai fini delle nuove risorse proprie, provenienti da una tassa dall'imposta sulle
transazioni finanziarie e da una nuova risorsa propria
IVA. Il quadro giuridico delle imposte sottostanti è
definito in atti giuridici distinti. (10)
Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 ha
osservato che la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale
per risolvere il problema degli squilibri di bilancio. Ha tuttavia riconosciuto
che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria
prosperità relativa può beneficiare di una correzione a tempo debito. È
opportuno confermare e applicare sistematicamente questi principi. (11)
Ogni meccanismo di correzione dovrebbe essere
strettamente connesso alla politica di spesa prevista dal quadro finanziario
pluriennale di cui all’articolo 312 del trattato. Il fatto che i meccanismi di
correzione siano esistiti in passato ed esistano tuttora non costituisce di per
sé una motivazione per mantenerli in futuro. Una correzione deve essere
trasparente e facilmente comprensibile e durare solamente il tempo necessario
per raggiungere il suo scopo, come stabilito dai principi di Fontainebleau.
Dovrebbe evitare di costituire un incentivo a non spendere correttamente i
fondi dell’Unione. Questi obiettivi sono meglio realizzabili mediante un
sistema di riduzioni forfettarie dei versamenti a titolo della risorsa propria
basata sull’RNL. (12)
Le condizioni obiettive alla base dei meccanismi di
correzione sono cambiate notevolmente nel corso del tempo. Tuttavia, un numero
limitato di Stati membri ha ancora un onere di bilancio che può essere
attualmente considerato eccessivo rispetto alla loro prosperità relativa. La
presente decisione deve pertanto comprendere delle correzioni temporanee a
favore della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e della Svezia. Tali
correzioni devono rispecchiare, tra l’altro, gli importanti sviluppi del
finanziamento dell’Unione definiti nella presente decisione e l’evoluzione
della spesa proposta nel quadro finanziario, compreso il completamento
dell’introduzione graduale della spesa negli Stati membri che hanno aderito
all’Unione nel 2004 e nel 2007, nonché tenere conto degli elevati livelli di
prosperità raggiunti dalla Germania, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla
Svezia. (13)
Al fine di garantire il necessario parallelismo fra
il quadro finanziario pluriennale e l’attuazione di meccanismi di correzione,
il nuovo sistema di importi forfettari dovrebbe sostituire tutti i meccanismi
di correzione preesistenti a decorrere dal 1° gennaio 2014. (14)
La trattenuta, a titolo di spese di riscossione,
del 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie
tradizionali cela un meccanismo di correzione. In considerazione della proposta
di trasformare i meccanismi di correzione in riduzioni a forfait, occorre
limitare la trattenuta al 10%, conformemente al sistema in vigore fino al 2000.
(15)
Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio,
e tenuto conto della comunicazione della Commissione del 16 aprile 2010
sull’adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli
stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini
delle risorse proprie[11], il massimale delle risorse proprie deve essere pari all’1,23% della
somma dell’RNL degli Stati membri a prezzi di mercato per quanto riguarda gli
stanziamenti di pagamento e all’1,29% della somma dell’RNL degli Stati membri
per gli stanziamenti d’impegno. Al fine di mantenere invariato l’importo delle
risorse finanziarie messe a disposizione dell’Unione, è opportuno adeguare
questi massimali espressi in percentuale dell’RNL qualora le modifiche al
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del […] relativo al sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea[12] comportino una variazione significativa del livello dell’RNL. Tale
adeguamento dev’essere effettuato secondo la procedura di cui all’articolo 311,
quarto comma, del trattato. (16)
Al fine di dare attuazione alla presente decisione,
è necessario prevedere l’adozione di misure di esecuzione specifiche. Di
conseguenza, le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le
tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il
controllo parlamentare, saranno inserite in un regolamento di esecuzione
distinto. Si fa riferimento in particolare alla procedura per calcolare e
iscrivere in bilancio il saldo annuale di bilancio e agli aspetti del controllo
e della supervisione delle entrate. Tale regolamento dovrà inoltre comprendere, ove pertinente, la quota esatta di talune imposte armonizzate da
utilizzare come risorse proprie, le aliquote
d'imposta e di prelievo per ciascuna le altre risorsae propriae
definitae nella presente decisione e le questioni tecniche relative all’RNL,
per consentire una certa flessibilità entro i limiti stabiliti dalla presente
decisione. (17)
Per motivi di coerenza, continuità e certezza
giuridica, occorre stabilire disposizioni per gestire il passaggio dal sistema
introdotto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[13] a quello derivante dalla
presente decisione. Pertanto, a seguito della soppressione della risorsa
propria basata sull’IVA, la decisione 2007/436/CE, Euratom deve continuare ad
applicarsi al calcolo e alla rettifica delle entrate provenienti
dall’applicazione di un’aliquota di prelievo all’imponibile IVA, alle procedure
per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, a seconda
dell’esercizio di riferimento. Inoltre, il calcolo della correzione degli
squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012
dev’essere effettuato conformemente alle disposizioni della decisione
2007/436/CE, Euratom. La correzione accordata al Regno Unito per il 2013, da
iscrivere in bilancio nel 2014, dovrà essere sostituita da una riduzione lorda
forfettaria nel 2014. (18)
Occorre abrogare la decisione 2007/436/CE, Euratom.
(19)
Ai fini della presente decisione, tutti gli importi
devono essere espressi in euro a prezzi correnti. (20)
Per assicurare la transizione al nuovo sistema
delle risorse proprie e per farla coincidere con l’esercizio finanziario, è
necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio
2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto La presente decisione fissa le norme relative
all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione al fine di assicurare il
finanziamento del bilancio annuale dell’Unione. Articolo 2 Categorie di risorse proprie 1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel
bilancio dell'Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse
proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o
compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune
e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli
scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di
applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; b) dall'imposta da una tassa sulle transazioni finanziarie da riscuotere a norma della direttiva di
[atto legislativo] (UE) n. […/…] del
Consiglio[14],
con l’aliquota fiscale applicabile nella misura pari a una quota non superiore alle aliquote minime
fissate all'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva non superiore al …%; c) da una quota dell dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle
forniture di beni e servizi, agli acquisti intracomunitari di beni e alle
importazioni di beni soggetti a un’aliquota IVA normale in ogni Stato membro
da riscuotere a norma della direttiva 2006/112/CE[15] del Consiglio, con l’aliquota applicabile conformemente al regolamento (UE) n.
…/… nella misura pari a una quota non superiore
al 2% del valore netto delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle
importazioni di beni soggetti a un’aliquota IVA normale in ogni Stato membro
stabilito secondo le norme dell'Unionedue percento
dell’aliquota normale; d) dall’applicazione di un’aliquota uniforme,
da determinare nel quadro della procedura di bilancio tenuto conto di tutte le
altre entrate, alla somma del reddito nazionale lordo (RNL) di tutti gli Stati
membri. 2. Costituiscono inoltre risorse proprie
iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti da altre
imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi
del trattato, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui
all'articolo 311 del trattato. 3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di
spese di riscossione, il 10% degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a). 4. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio
non è stato ancora adottato, l’aliquota di prelievo dell’RNL fissata in
precedenza continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove
aliquote. Articolo 3 Massimale delle risorse proprie 1. L’importo totale delle risorse proprie
attribuite all’Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera
l’1,23% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri. 2. L’importo totale degli stanziamenti annuali
per gli impegni iscritti nel bilancio dell’Unione non supera l’1,29% della
somma dell’RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra
stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la
compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1
negli anni successivi. Articolo 4 Meccanismi di correzione 1. L’aliquota uniforme di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera d) si applica all’RNL di ciascuno Stato membro. 2. Per il periodo 2014-2020, è accordata una
riduzione lorda dei contributi RNL annui ai seguenti Stati membri: –
2 500 milioni di EUR per la Germania; –
1 050 milioni di EUR per i Paesi Bassi; –
350 milioni di EUR per la Svezia; –
3 600 milioni di EUR per il Regno Unito. Articolo 5 Finanziamento dei meccanismi di correzione Il costo delle correzioni di cui all’articolo
4 è sostenuto dagli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota di
versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Articolo 6 Principio dell'universalità Le entrate di cui all'articolo 2 sono
utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio
annuale dell'Unione. Articolo 7 Riporto di eccedenze L'eventuale eccedenza delle entrate
dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata
all'esercizio successivo. Articolo 8 Riscossione delle risorse proprie e messa a
disposizione o versamento alla della
Commissione 1. Le risorse proprie dell’Unione di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, letterae a), b) e nonché,
a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018, quelle di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera c), sono riscosse dagli Stati membri conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali,
eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell’Unione. La Commissione procede all’esame delle
disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri,
comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire
che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce, se necessario,
all’autorità di bilancio. 2. Le risorse proprie
dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono riscosse al
più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018, conformemente alla pertinente
legislazione dell’Unione integrata, se necessario, dalle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tali disposizioni
nazionali sono eventualmente adattate alle esigenze della normativa
dell’Unione. La Commissione procede
all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli
Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari
per garantire che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce,
se necessario, all’autorità di bilancio. 3.2. Gli Stati membri
mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), conformemente ali regolamentoi adottatoi
a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del trattato. Le risorse di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione o versate
alla Commissione conformemente al regolamento adottato a norma dell’articolo
322, paragrafo 2, del trattato. Articolo 9 Misure di esecuzione Il Consiglio stabilisce, a norma della
procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, del trattato, le misure di
esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie: a) la quota delle imposte
l’aliquota d’imposta delle risorse propriedi cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’aliquota di prelievo della
risorsa propria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d); b) l’RNL di riferimento, le disposizioni per
il suo adeguamento e per il ricalcolo dei massimali relativi ai pagamenti e
agli impegni in caso di variazioni significative dell’RNL, ai fini
dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 3; c) la procedura di calcolo e iscrizione in
bilancio del saldo annuale di bilancio come stabilito dall’articolo 7; d) le disposizioni e le modalità necessarie
per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all’articolo 2,
compresi gli eventuali obblighi supplementari in materia di comunicazione. Articolo 10 Disposizioni finali e transitorie 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione
2007/436/CE, Euratom è abrogata. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio
del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati membri con risorse proprie delle Comunità[16], alla decisione 85/257/CEE,
Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità[17],
alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa
al sistema delle risorse proprie delle Comunità[18], alla decisione 94/728/CE,
Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità europee[19],
alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000,
relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[20] o alla decisione 2007/436/CE,
Euratom si intende fatto alla presente decisione e va letto secondo la tavola
di concordanza di cui all’allegato della presente decisione. 2. Gli articoli 2, 4, 5 e l’articolo 8,
paragrafo 2, della decisione 94/728/CE, Euratom, della decisione 2000/597/CE,
Euratom e della decisione 2007/436/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo
e all’adeguamento delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota di
prelievo all’imponibile IVA determinato in modo uniforme e limitato al 50-55%
del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, alla procedura per la messa a
disposizione e alle modalità di controllo, secondo l’esercizio di riferimento,
e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno
Unito per gli esercizi fino al 2012. 3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a
titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione
anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione. Gli Stati membri continuano a trattenere, a
titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1°
marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili
dell’Unione. 4. Ai fini della presente decisione, tutti gli
importi sono espressi in euro a prezzi correnti. Articolo 11 Entrata in vigore La presente decisione è notificata agli Stati
membri dal segretario generale del Consiglio. Gli Stati membri comunicano senza indugio al
segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste
dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il primo
giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima comunicazione di cui al
secondo comma. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Articolo 12 Pubblicazione La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Tavola
di concordanza Decisione 2007/436/CE || Presente decisione Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) || - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 || - Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 7 || Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 || - Articolo 4 || - Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 || - Articolo 5, paragrafo 3 || - Articolo 5, paragrafo 4 || - Articolo 6 || Articolo 6 Articolo 7 || Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 8 Articolo 9 || - Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11 || Articolo 11 Articolo 12 || Articolo 12 [1] Cfr. COM(2011)510, COM(2011)511, COM(2011)512 e
SEC(2011)876 del 29 giugno 2011. [2] Le aggiunte rispetto alla proposta originale sono
evidenziate in grassetto e sottolineate. Le disposizioni da sopprimere
sono barrate. [3] Proposta di direttiva del Consiglio concernente un
sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della
direttiva 2008/7/CE, COM(2011)594 del 28.9.2011. [4] Proposta di regolamento del Consiglio concernente le
modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata
sull'imposta sulle transazioni finanziarie, COM(2011)738 del 9.11.2011. [5] Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità
e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata
sull'imposta sul valore aggiunto, COM(2011)737 del 9.11.2011. [6] Proposta modificata di regolamento del Consiglio che
stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione
europea, COM(2011)740 del 9.11.2011. [7] Parere espresso il XX.6.2011. [8] GU C [9] GU C [10] COM(2010)700 del 19.10.2010. [11] COM(2010)162 definitivo. [12] GU … [13] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17. [14] GU L [...] del [...], pag. 1. [15] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [16] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19. [17] GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15. [18] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24. [19] GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9. [20] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.