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Document 52011PC0063

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

/* COM/2011/0063 def. - NLE 2011/0036 */

52011PC0063

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo /* COM/2011/0063 def. - NLE 2011/0036 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 16.2.2011

COM(2011) 63 definitivo

2011/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

RELAZIONE

1. All'indomani del golpe militare del dicembre 2006, sono state avviate consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou riveduto. Ad aprile 2007, le consultazioni hanno consentito di concordare impegni nel campo dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Il 1° ottobre 2007, con decisione 2007/641/CE, il Consiglio ha adottato misure appropriate nei confronti delle Isole Figi per garantire un certo parallelismo tra il rispetto degli impegni concordati da parte delle Figi e la cooperazione allo sviluppo.

2. Il 10 aprile 2009 il presidente delle Figi ha abrogato la Costituzione, ha revocato tutti i giudici e ha annunciato che le elezioni si sarebbero tenute al più tardi a settembre 2014. Le Figi hanno così violato unilateralmente gli impegni assunti nei confronti dell'UE ad aprile 2007. Questo evento si è prodotto il giorno dopo che la Corte di appello aveva stabilito l'illegittimità della giunta militare insediatasi a seguito del golpe del 2006. Nelle Figi vige peraltro lo stato di emergenza e la libertà di espressione è stata notevolmente ridotta.

3. Avendo preso atto di questi sviluppi negativi, il 24 settembre 2009 il Consiglio, con decisione 2009/735/CE, ha prorogato fino al 31 marzo 2010 la validità delle misure appropriate adottate nei confronti delle Figi in forza della decisione 2007/641/CE, la cui scadenza era fissata al 1° ottobre 2009. Dati gli ulteriori ritardi nel tener fede agli impegni concordati con l'UE, il 29 marzo 2010 il Consiglio, con decisione 2010/208/UE, ha prorogato fino al 1° ottobre 2010 la validità delle misure appropriate stabilite nei confronti delle Figi con decisione 2007/641/CE; le suddette misure sono state poi successivamente prorogate fino al 31 marzo 2011 con decisione 2010/589/UE del 27 settembre 2010.

4. Non si rilevano sviluppi positivi per quanto riguarda il rispetto degli impegni concordati.

5. L'assegnazione "zucchero" per il 2010 prevista dalle misure di accompagnamento a favore dei paesi già beneficiari del protocollo sullo zucchero e subordinata al proseguimento del processo democratico, annullata a maggio 2010, è stata in parte accantonata per fornire assistenza diretta, tramite la delegazione dell'UE a Suva, alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero nell'intento di ridurre le ripercussioni negative sul piano sociale.

6. La decisione C(2010)8130 della Commissione definisce, per il periodo 2011-2013, uno stanziamento indicativo a favore delle Figi pari a 51 094 000 euro. La disponibilità (totale o parziale) di detto stanziamento è tuttavia subordinata ai progressi nell'ambito del processo di consultazione ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo); in assenza di progressi in tal senso vengono presi in considerazione unicamente interventi intesi a ridurre le ripercussioni sociali.

7. Alla luce di quanto sopra, è opportuno che, in questa fase, l'Unione valuti la possibilità di prorogare la strategia e le misure appropriate attualmente in vigore.

8. La Commissione propone pertanto al Consiglio di prorogare di altri sei mesi, fino al 31 ottobre 2011, la decisione attualmente in vigore.

9. È tuttavia opportuno continuare a riesaminare costantemente la decisione per consentire all'UE di mantenere un dialogo regolare e un impegno politico permanente con le Figi.

10. Si propone di notificare la presente decisione al governo provvisorio delle Figi, sulla base dell'allegato progetto di lettera al presidente Nailatikau, rendendo noto che: a) l'UE ribadisce l'impegno volto a proseguire il dialogo politico rafforzato a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou; b) l'UE si baserà sulla valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale per adottare decisioni sulle prossime misure di accompagnamento nei confronti dei paesi già beneficiari del protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale a titolo del 10° FES per quanto riguarda le Figi; c) le nuove consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo sono una possibilità concreta per le Figi.

11. Le modifiche delle misure appropriate devono pertanto limitarsi a quanto strettamente necessario per tener conto degli sviluppi pertinenti; le suddette misure devono invece rimanere invariate nella sostanza, anche laddove superate.

Conclusione

12. Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di adottare l'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio che modifica e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate nei confronti della Repubblica delle Isole Figi.

2011/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005[2] ("accordo di partenariato ACP-CE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE[3], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ("strumento per la cooperazione allo sviluppo")[4], in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. La decisione 2007/641/CE[5] relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo è stata adottata al fine di applicare misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

2. Tali misure sono state prorogate con decisione 2009/735/CE[6] del Consiglio del 24 settembre 2009 e, successivamente, con decisione 2010/208/UE[7] del 29 marzo 2010 e con decisione 2010/589/UE[8], visto che la Repubblica delle Isole Figi non solo non ha ancora ottemperato a alcuni impegni importanti assunti durante le consultazioni dell'aprile 2007 in merito a elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE e dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, ma ha anche fatto notevoli passi indietro per quanto riguarda una serie di essi.

3. Considerato che il periodo di applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2007/641/CE scade il 31 marzo 2011, è opportuno prorogarne la validità e aggiornarne opportunamente il contenuto,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2007/641/CE è così modificata:

4. all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa scade il 31 ottobre 2011 e sarà riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi.";

5. L'allegato è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica delle Isole Figi è destinataria della lettera contenuta nell 'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto di lettera

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Presidente della Repubblica delle Isole Figi

Suva

Repubblica delle Isole Figi

Eccellenza,

l'Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-CE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto: si tratta di elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE che costituiscono, pertanto, la base delle nostre relazioni.

L'11 dicembre 2006, il Consiglio dell'Unione europea ha condannato il golpe militare nelle Figi.

Conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, e dal momento che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisce una violazione degli elementi essenziali elencati all'articolo 9 dell'accordo, l'UE ha invitato la Repubblica delle Isole Figi ("le Figi") ad avviare consultazioni per un esame approfondito della situazione, ai sensi dell'accordo, e ad adottare eventuali provvedimenti per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L'UE ha espresso all'epoca approvazione per la conferma da parte del governo provvisorio di una serie di impegni fondamentali riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici e lo Stato di diritto, come indicato più avanti, e per la proposta di provvedimenti concreti per la loro attuazione.

Alla luce degli sviluppi negativi malauguratamente prodottisi sin da allora, in particolare ad aprile 2009, le Figi non assicurano attualmente il rispetto di una serie di impegni, soprattutto in merito all'abrogazione della Costituzione e per quanto riguarda il ritardo considerevole nell'organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Malgrado il notevole ritardo nel tenervi fede, gli impegni rimangono in buona parte molto pertinenti rispetto alla situazione attuale nel paese e per questo motivo sono riportati in allegato alla presente. La decisione unilaterale di non ottemperare a una serie di impegni fondamentali ha comportato per le Figi perdite in termini di fondi per lo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato su cui si fonda l'accordo ACP-CE, l'UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena si prospetti ragionevolmente la possibilità di condurle in porto con successo. Il 1° luglio 2009 il primo ministro ad interim ha reso nota una tabella di marcia per le riforme e per il ripristino dell'ordine democratico. L'UE si dichiara pronta ad avviare un dialogo su questa tabella di marcia e a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. L'UE ha pertanto deciso di prorogare le misure appropriate attualmente in vigore nei confronti delle Figi per dare l'opportunità di nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente superate, l'Unione ha ritenuto che, anziché aggiornarle unilateralmente, sia preferibile vagliare ulteriormente la possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. È pertanto particolarmente importante che il governo provvisorio s'impegni a garantire un dialogo politico nazionale di ampio respiro e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell'UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo centrale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l'UE non intende trarre conclusioni anticipate sull'esito delle consultazioni future.

L'UE si impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo le suddette misure appropriate se le Figi sottoscriveranno impegni sostanziali nell'ambito delle nuove consultazioni. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese continuerà a registrare ulteriori perdite in termini di fondi per lo sviluppo. Nello specifico, le future decisioni dell'UE sulle misure di accompagnamento nei confronti dei paesi già beneficiari del protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale per le Figi a titolo del 10° FES verranno prese in funzione della valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale.

In attesa dello svolgimento delle nuove consultazioni, l'UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

- possono essere proseguiti l'erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile;

- possono essere proseguite le attività di cooperazione in corso, segnatamente nell'ambito dell'8° e del 9° FES;

- possono essere proseguite le attività di cooperazione, salvo circostanze eccezionali, intese a favorire il ripristino della democrazia e a migliorare la governance;

- può essere proseguita l'attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006. Si tenga presente che l'accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva;

- si può procedere alla preparazione e, a termine, alla firma del programma indicativo pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013;

- il completamento, la firma a livello tecnico e l'attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale per il 10° FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l'eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25% di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti nel campo dei diritti umani e dello Stato di diritto, vale a dire: il rispetto della Costituzione da parte del governo provvisorio; il pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario; la revoca, il più presto possibile, del regolamento sullo stato di emergenza reintrodotto il 6 settembre 2007; l'esame e l'adozione di provvedimenti nei confronti di qualsiasi denuncia di violazione dei diritti umani in conformità con le diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione nazionale; il massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio;

- lo stanziamento "zucchero" per il 2007 è stato pari a zero;

- la disponibilità dello stanziamento per il 2008 era subordinata all'organizzazione attendibile e tempestiva delle elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento dell'elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale secondo il dettato costituzionale, e all'adozione di misure volte a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione. Lo stanziamento "zucchero" per il 2008 è stato annullato il 31 dicembre 2009;

- lo stanziamento "zucchero" per il 2009 è stato annullato a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche fino a settembre 2014;

- lo stanziamento per il 2010 è stato annullato prima del 1° maggio 2010 per mancanza di progressi nel processo democratico. Tuttavia, vista la grave situazione del settore dello zucchero, la Commissione ha accantonato parte dello stanziamento per fornire assistenza diretta alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero nell'intento di ridurre le ripercussioni negative sul piano sociale. I fondi sono gestiti in modo centralizzato dalla delegazione dell'UE a Suva e non tramite il governo;

- lo stanziamento indicativo a titolo del programma pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013 sarà reso disponibile se si giungerà a un accordo nell'ambito del processo di consultazione. In assenza di un tale accordo, lo stanziamento potrà finanziare unicamente eventuali interventi intesi a ridurre le ripercussioni sociali;

- potrà essere eventualmente preso in considerazione un sostegno specifico alla preparazione e all'attuazione dei principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o dello svolgimento delle elezioni;

- non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione;

- la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e il Centro per lo sviluppo delle imprese potrà continuare purché sia garantito il tempestivo rispetto degli impegni assunti.

Il rispetto degli impegni sarà verificato in base a quanto specificato in allegato alla presente lettera in termini di dialogo regolare e di reale cooperazione. Sono previste missioni di valutazione e di controllo con le relative relazioni.

L'UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l'applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale ( Eminent Persons' Group ) e avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L'Unione europea continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, verrà condotto con le Figi un intenso dialogo politico al fine di garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello Stato di diritto, fino a quando entrambe le parti non saranno giunte alla conclusione che il dialogo rafforzato ha raggiunto lo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nel rispetto degli impegni da parte del governo provvisorio, l'UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L'Unione ribadisce che i privilegi di cui le Figi beneficiano nell'ambito della cooperazione con l'UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e dei principi sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all'UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

Per l'UE |

Allegato dell'allegato IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

A. Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1° marzo 2007, fatti salvi i risultati di una valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. I processi preparatori delle elezioni saranno monitorati, adeguati ed eventualmente riveduti congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

- il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche;

- il calendario indichi le date per il censimento dell'elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale;

- la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione;

- vengano adottati provvedimenti atti a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione;

- la nomina del vicepresidente sia conforme al dettato costituzionale.

Impegno n. 2

Nell'adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B. Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. La notevole indipendenza e il funzionamento del Gran consiglio dei capi saranno tutelati.

Impegno n. 3

Occorre rispettare pienamente l'indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

- il governo provvisorio si impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della Costituzione entro il 15 luglio 2007;

- d'ora in poi, le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali;

- sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali per reati connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giurisdizionali adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C. Diritti umani e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutte le misure necessarie affinché tutte le denunce di violazione dei diritti umani siano esaminate e diano luogo a provvedimenti in conformità delle diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione delle Isole Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza a maggio 2007 fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare nella piena indipendenza e in conformità alla Costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, in tutte le loro forme, sono pienamente rispettate, come previsto dalla Costituzione.

D. Verifica dell'attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e fare in modo che le autorità/i rappresentanti dell'UE e della Commissione europea possano accedere liberamente alle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo Stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con le eventuali missioni dell'UE incaricate di verificare e valutare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un'impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

[3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

[4] GU L 378 del 27.12.2006, pagg. 41-71.

[5] GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.

[6] GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43.

[7] GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7.

[8] GU L 260 del 2.10.2010, pagg. 10-15.

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