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Document 52011DC0735
GREEN PAPER on the right to family reunification of third-country nationals living in the European Union (Directive 2003/86/EC)
LIBRO VERDE sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE)
LIBRO VERDE sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE)
/* COM/2011/0735 definitivo */
LIBRO VERDE sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE) /* COM/2011/0735 definitivo */
I. Introduzione e finalità del libro verde Il ricongiungimento familiare è un istituto
necessario per permettere agli immigrati di avere una vita familiare. Dal 2003
sono in vigore norme comuni europee in materia di immigrazione che regolano a
livello dell'Unione le condizioni per l'esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi[1]. La
direttiva fissa le condizioni per l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro
dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in
quello Stato e che sono anch'essi cittadini di un paese terzo. La direttiva non
si applica ai cittadini dell'Unione [2]. La direttiva, che
al momento dell'adozione era considerata unicamente un primo passo verso
l'armonizzazione, è stata successivamente criticata dalle ONG e dal mondo
accademico perché stabiliva un livello di armonizzazione piuttosto limitato.
Per giunta negli ultimi anni alcuni Stati membri hanno introdotto norme
restrittive, chiedendo in alcuni casi la modifica della direttiva[3] per porre
nuove condizioni al ricongiungimento familiare; una tale modifica si renderebbe
necessaria per combattere gli abusi e gestire meglio il forte afflusso di
immigrati. In effetti una larga percentuale, per quanto
in calo[4],
della migrazione legale è riconducibile al ricongiungimento familiare. Nei
primi anni 2000 la migrazione familiare sembra infatti aver contribuito, negli
Stati membri che dispongono di dati affidabili, a oltre il 50%
dell'immigrazione legale totale, una percentuale che si attesta oggi a circa un
terzo dell'immigrazione totale verso l'Unione. L'incidenza della migrazione
familiare si riduce poi ulteriormente se si tiene conto unicamente dei soggetti
interessati dalla direttiva, ovvero i cittadini di paesi terzi che si ricongiungono
a familiari di paesi terzi, che equivalgono orientativamente a 500 000
migranti a livello dell'Unione e al 21% dei permessi totali[5]. Il ricongiungimento familiare è, tanto per il
programma di Stoccolma che per il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, un
aspetto su cui le linee d'azione dell'Unione andrebbero ulteriormente
sviluppate, soprattutto per quanto riguarda le misure di integrazione. Nella
prima relazione sull'applicazione della direttiva (COM(2008) 610)[6], la
stessa Commissione rinviene problemi di attuazione nazionale e carenze del
testo: la relazione, che individua problemi trasversali di recepimento non
corretto (disposizioni riguardanti la facilitazione del visto, rilascio di
permessi di soggiorno autonomi, considerazione data all'interesse superiore del
minore, mezzi di ricorso legali e disposizioni più favorevoli per il
ricongiungimento familiare dei profughi), giunge alla conclusione che la
direttiva stessa lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità troppo
ampio nell'applicare le clausole facoltative, in particolare per quanto
riguarda il periodo di attesa autorizzato, il livello di reddito richiesto e le
eventuali condizioni di integrazione. Alla luce di queste considerazioni, la
Commissione ritiene opportuno lanciare un dibattito pubblico sul
ricongiungimento familiare soffermandosi su alcuni aspetti della direttiva[7]. È questo
infatti lo scopo del presente libro verde. Tutte le parti interessate sono
invitate a rispondere a diverse domande che permetteranno di individuare in che
modo ottenere norme più efficaci sul ricongiungimento familiare a livello
dell'Unione e a raccogliere informazioni e dati fattuali sull'applicazione
della direttiva che supportino la valutazione qualitativa svolta, senza perdere di vista lo scopo della direttiva:
fissare le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare e facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che
rispettano le condizioni vigenti nello Stato membro interessato[8]. La Commissione invita in particolare gli Stati
membri che hanno segnalato abusi del diritto al ricongiungimento familiare a
specificare e quantificare i problemi individuati perché possano essere
affrontati in modo più mirato a livello dell'Unione. A seconda dell'esito della consultazione, la
Commissione vaglierà l'opportunità di un eventuale seguito politico (modificare
la direttiva, elaborare orientamenti interpretativi, preservare lo status quo).
Qualsiasi strumento dell'Unione dovrà essere conforme alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda il rispetto
della vita privata e della vita familiare, il diritto di sposarsi, i diritti
del minore, il principio della non discriminazione, e dovrà tener conto di
altri obblighi internazionali. La Commissione provvederà quindi ad un'attenta
valutazione di eventuali mosse future, soprattutto in termini di ripercussioni
sui diritti fondamentali e sul rispetto della Carta, in linea con la
"check-list" diritti fondamentali stabilita nella strategia per un'attuazione
effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[9]. II. Domande alle parti interessate 1. Campo di applicazione 1.1 La qualifica di
'soggiornante' ai fini della direttiva La direttiva pone due condizioni al
soggiornante che richiede il ricongiungimento familiare: un permesso di
soggiorno con validità pari o superiore a un anno e una fondata prospettiva di
ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile[10]
(articolo 3, paragrafo 1). Gli Stati membri godono di un margine interpretativo
per quanto riguarda la seconda condizione, circostanza che rischia di incidere
negativamente sulla certezza del diritto e portare all'esclusione dall'ambito
della direttiva di quasi tutti i cittadini di paesi terzi. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 1, dà facoltà agli Stati membri di
imporre un periodo minimo di soggiorno legale (non superiore a due anni) prima
che possa avvenire il ricongiungimento. Ciò significa che, una volta depositata
la domanda, gli Stati membri possono rinviare la concessione del
ricongiungimento familiare fino alla scadenza del periodo stabilito dalla
legislazione nazionale. D1 È adeguato ed è il modo più efficace per definire la qualifica di soggiornante l'approccio basato su questi criteri (fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile al momento della domanda (articolo 3) e periodo di attesa prima che la riunificazione possa avvenire (articolo 8)) ? 1.2. La qualifica di 'familiare' 1.2.1. Disposizioni obbligatorie: la
famiglia nucleare Attualmente in forza dell'articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri autorizzano (subordinatamente
alle altre condizioni della direttiva) l'ingresso e il soggiorno della famiglia
nucleare o del nucleo familiare, cioè il coniuge del soggiornante e i figli
minorenni del soggiornante o del coniuge. La direttiva prevede però alcune
restrizioni anche per questa categoria. Per quanto riguarda il coniuge, secondo
l'articolo 4, paragrafo 5, gli Stati membri possono imporre un limite d'età
minimo (che può essere al massimo pari a 21 anni), corrispondente o meno alla
maggiore età nello Stato membro interessato. L'idea della disposizione è
evitare un uso abusivo delle norme sul ricongiungimento familiare che favorisca
i matrimoni forzati; è però difficile stabilire la reale incidenza di questo
problema. D2 È legittimo stabilire che il coniuge debba avere un'età minima diversa dalla maggiore età prevista nello Stato membro interessato? Ci sono altri modi per evitare i matrimoni forzati nel contesto del ricongiungimento familiare? Se sì, quali? Il problema dei matrimoni forzati è comprovato da dati concreti? Se sì, qual è l'entità del problema (dati statistici)? Il problema è connesso alle norme sul ricongiungimento familiare (fissare un'età minima diversa dalla maggiore età)? Nel
caso dei figli minorenni, la direttiva consente due ulteriori
restrizioni, entrambe sotto forma di clausole sospensive. La prima restrizione
(articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma), applicata finora in un unico caso,
stabilisce che uno Stato membro può chiedere a un minore che ha superato i 12
anni e che arriva in quello Stato indipendentemente dal resto della famiglia di
soddisfare le condizioni per la sua integrazione[11]. La
seconda restrizione (articolo 4, paragrafo 6), rimasta finora inapplicata,
stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno
dei figli che hanno superato i 15 anni per motivi diversi dal ricongiungimento
familiare. D3 È opportuno mantenere quelle clausole sospensive che non sono applicate dagli Stati membri, in particolare quella sui figli che hanno superato i 15 anni? 1.2.2. Clausola facoltativa: altri
familiari Dal momento che la direttiva pone l'obbligo di
garantire il ricongiungimento familiare solo alla famiglia nucleare, gli Stati
membri possono decidere, per via legislativa, di estendere il diritto ad altri
familiari (articolo 4, paragrafo 3). Per quanto si tratti di una clausola
facoltativa, oltre la metà degli Stati membri ha deciso di estendere il diritto
ai genitori del soggiornante e/o del coniuge del soggiornante. In base al
considerando 5 della direttiva, se il matrimonio tra persone dello stesso sesso
è riconosciuto dal diritto di famiglia nazionale, lo Stato membro deve
riconoscerlo anche nell'applicare la direttiva[12]. Seguendo la stessa logica, se il diritto
di famiglia nazionale riconosce i partner registrati dello stesso sesso e lo
Stato membro applica la clausola facoltativa della direttiva ai partner
registrati, la clausola va allora applicata anche ai partner dello stesso sesso.
D4 Le norme sulla qualifica di 'familiare' sono adeguate e abbastanza estese da tener conto delle diverse definizioni di famiglia esistenti che si discostano dalla famiglia nucleare? 2. Condizioni richieste per l'esercizio del
diritto al ricongiungimento familiare La direttiva non impone agli Stati membri di
introdurre condizioni al ricongiungimento familiare, ad esempio soddisfare
diverse misure di integrazione, ma lo permette; a contrario non possono essere
applicate altre condizioni al ricongiungimento familiare all'interno
dell'Unione. 2.1 Misure di integrazione La clausola facoltativa (articolo 7, paragrafo
2) stabilisce che gli Stati membri possono chiedere ai cittadini di paesi terzi
di soddisfare misure di integrazione. Questo requisito è stato il più
controverso e dibattuto durante i negoziati. Nella sua attuale formulazione, la
stessa direttiva non precisa né il contenuto né le modalità di applicazione di
queste misure, che sono attualmente in uso solo in alcuni Stati membri: tre le
pongono come prerequisito per l'ammissione nel loro territorio, richiedendo ai
familiari di superare test linguistici o un test di conoscenza della società
ospite o di sottoscrive un contratto con il quale si impegnano a seguire al
momento dell'ingresso corsi di educazione civica e, se necessario, corsi di
lingua; altri Stati membri chiedono ai familiari di sottoscrive alcuni obblighi
solo al momento dell'ingresso, come la partecipazione a corsi di integrazione
(essenzialmente linguistici). Come già rilevato nella relazione di
valutazione, le misure di integrazione sono accettabili in quanto rispondono
all'obiettivo di facilitare l'integrazione degli immigrati e rispettano i
principi di proporzionalità[13]
e sussidiarietà. Se l'esito di una domanda di ricongiungimento familiare
dipende dal superamento di un test, occorre allora sincerarsi che siano
disponibili gli strumenti per prepararsi (materiale tradotto, corsi) e i test
siano accessibili (sede d'esame, costi d'iscrizione), e bisogna tener presente
anche di specifiche circostanze individuali (analfabetismo attestato, problemi
di salute). La nuova agenda europea per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi[14]
rivolge agli Stati membri raccomandazioni specifiche anche per quanto riguarda
l'organizzazione di corsi di lingua che rispondano alle esigenze evolutive
degli immigrati nelle diverse fasi del processo di integrazione, e di programmi
introduttivi per i nuovi arrivati. D5 Le misure d'integrazione servono davvero ad integrare? Come è possibile valutarlo nella pratica? Quali sono le misure di integrazione più efficaci per il ricongiungimento? Sarebbe utile definire ulteriormente queste misure a livello dell'Unione? È raccomandabile applicare misure prima dell'ingresso? Se sì, in che modo garantire che queste misure non diventino di fatto un ostacolo ingiustificato al ricongiungimento familiare (costi di iscrizione elevati o altri requisiti eccessivi) e che si tenga conto di circostanze personali quali l'età, l'analfabetismo, la disabilità, il livello di istruzione? 2.2 Periodo di attesa e capacità
di accoglienza L'articolo 8, secondo comma, prevede una
deroga specifica in virtù della quale, se la legislazione in vigore in uno
Stato membro al momento dell'adozione della direttiva tiene conto della sua
capacità di accoglienza, quello Stato membro può prevedere un periodo di attesa
massimo di tre anni dalla presentazione della domanda. In relazione a questa
clausola la Corte di giustizia ha precisato[15] che, allo scadere dei tre anni dalla
presentazione della domanda, lo Stato membro deve rilasciare il permesso di
soggiorno se le condizioni risultano soddisfatte. In altri termini la capacità di accoglienza
può essere presa in considerazione nell'esaminare una domanda ma non deve
essere interpretata come uno strumento che autorizzi un sistema di quote o
l'introduzione di un periodo di attesa di tre anni indipendentemente dalle
particolari circostanze dei singoli specifici casi. Si è avvalso di questa
deroga soltanto uno Stato membro. D6 Alla luce della sua applicazione, è necessario e giustificato mantenere nella direttiva questa deroga che prevede un periodo di attesa di tre anni dalla presentazione della domanda? 3. Ingresso e soggiorno dei familiari Gli Stati membri rilasciano ai familiari un
primo permesso di soggiorno con un periodo di validità di almeno un anno
(articolo 13, paragrafo 2). La direttiva stabilisce inoltre che il periodo di
validità dei permessi di soggiorno concessi ai familiari non può in linea di
principio andare oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno del
soggiornante (articolo 13, paragrafo 3). L'applicazione di queste disposizioni può creare un problema se, al
momento del rilascio del permesso di soggiorno del familiare, il permesso del
soggiornante scade entro meno di un anno. In tal caso le due norme potrebbero
entrare in conflitto, specie se è già stata avviata la pratica per il rinnovo
del permesso del soggiornante. D7 Occorrono norme specifiche per le situazioni in cui il permesso di soggiorno del soggiornante scade entro meno di un anno ma è in via di rinnovo? 4. Questioni riguardanti l'asilo 4.1 Esclusione della protezione
sussidiaria La direttiva non si applica ai cittadini di
paesi terzi che beneficiano della protezione sussidiaria (articolo 3, paragrafo
2, lettera b)). Tuttavia, partendo dal presupposto che le esigenze di
protezione dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria
coincidono, il programma di Stoccolma sollecita l'istituzione di uno status di
protezione uniforme come obiettivo principale per il completamento di un
sistema europeo comune di asilo. Lo scopo è quindi ravvicinare quanto più
possibile i diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria e quelli dei
rifugiati, come sottolinea la proposta di rifusione della direttiva qualifiche[16]. Si pone
quindi il problema se il ravvicinamento non vada cercato anche per il
ricongiungimento familiare, il che porterebbe a modificare l'ambito di
applicazione personale della direttiva. D8 La direttiva sul ricongiungimento familiare dovrebbe regolare anche il ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di protezione sussidiaria? Ai beneficiari di protezione sussidiaria dovrebbero applicarsi le norme della direttiva sul ricongiungimento familiare che favoriscono i rifugiati esentandoli da determinati requisiti (alloggio, assicurazione contro le malattie, risorse stabili e regolari)? 4.2 Altre questioni riguardanti
l'asilo La direttiva prevede norme più favorevoli per
i rifugiati (capitolo V). Gli Stati membri possono però limitarne l'applicazione
a determinati casi, ad esempio ai rifugiai i cui vincoli familiari siano
anteriori all'ingresso nello Stato membro interessato (articolo 9, paragrafo
2), o alle domande di ricongiungimento familiare che non sono presentate entro
tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato (articolo 12, paragrafo
1). Si tratta di limitazioni possibili che non prendono però debitamente in
considerazione la situazione specifica degli interessati; le difficoltà
pratiche dei rifugiati, dettate dalla loro particolare condizione, sono
sostanzialmente diverse da quelle che possono incontrare altri cittadini di
paesi terzi (si pensi alla difficoltà di mantenere i contatti con la famiglia
nel paese d'origine). I rifugiati possono aver trascorso lunghi periodi in esilio
o sul territorio di uno Stato membro in attesa di conoscere l'esito della
procedura di asilo e aver fondato una famiglia nel frattempo; possono non
essere a conoscenza di familiari ancora vivi o non essere in condizione di
fornire informazioni su dove si trovino o produrre i documenti necessari per
presentare domanda di ricongiungimento in tempi brevi dopo aver ricevuto lo
status di protezione; i loro familiari possono essersi trovati anch'essi in
situazioni di conflitto, aver subito traumi o gravi disagi. In questo contesto
bisogna quindi tener conto di una serie di aspetti, soprattutto per poter
valutare se queste limitazioni vanno eliminate o meno dalla direttiva. D9 È opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare l'applicazione delle disposizioni più favorevoli della direttiva ai rifugiati i cui vincoli familiari sono anteriori al loro ingresso nel territorio di uno Stato membro? Il ricongiungimento familiare andrebbe assicurato a categorie più ampie di familiari che dipendono dai rifugiati?Se sì, in che misura? I rifugiati che non hanno presentato la domanda di ricongiungimento entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato devono continuare a comprovare i requisiti dell'alloggio, dell'assicurazione contro le malattie e delle risorse stabili e regolari? 5. Frodi, abusi e questioni procedurali 5.1 Colloqui e indagini L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva
offre la possibilità agli Stati membri di condurre colloqui e altre indagini
che ritengano necessarie. Una serie di Stati membri ha introdotto il test del
DNA per dimostrare il vincolo familiare. La direttiva tace su questo mezzo di
prova. La Commissione ha stabilito che per essere accettabili ai sensi del
diritto dell'Unione, i colloqui e le altre indagini devono essere
proporzionati, ossia non svuotare di significato il diritto al ricongiungimento
familiare, e rispettare i diritti fondamentali, specialmente il diritto alla
privacy e alla vita familiare. D10 Il problema delle frodi è comprovato da dati concreti? Qual è l'entità del fenomeno (dati statistici)? Le disposizioni sui colloqui e sulle indagini, compreso il test del DNA, sono davvero determinanti per porvi rimedio? Sarebbe utile regolamentare ulteriormente a livello dell'Unione i colloqui e le indagini? Se sì, quali sarebbero le norme più adeguate? 5.2 Matrimoni di convenienza Il matrimonio di convenienza è un tipo
specifico di frode che va contrastato dagli Stati membri. L'articolo 16,
paragrafo 4, della direttiva, che definisce norme procedurali generali, offre
agli Stati membri anche la possibilità di procedere a controlli e ispezioni
specifici qualora esista una fondata presunzione di frode o di matrimonio di
convenienza. Ogni sistema nazionale contempla norme di questo tipo; un progetto
finanziato dall'Unione ha individuato le pratiche nei singoli Stati membri[17]. È
comunque difficile valutare l'entità del problema per gli Stati membri e
individuare i nessi con la direttiva. D11 Il problema dei matrimoni di convenienza è comprovato da dati concreti? Sono disponibili statistiche su questo tipo di matrimoni (se individuati)? Il fenomeno è collegato alle norme della direttiva? Le disposizioni della direttiva sui controlli e sulle ispezioni possono essere attuate in modo più efficiente? Se sì, come? 5.3 Spese Attualmente le spese da sostenere per il
ricongiungimento familiare non sono uniformi a livello dell'Unione (diritti per
il trattamento della domanda, per il visto e per il permesso di soggiorno,
altre spese collegate alle condizioni da rispettare prima della partenza, come
i test di lingua ecc.). Costi eccessivi possono vanificare l'effetto della
direttiva impedendo di fatto il diritto al ricongiungimento familiare. In
assenza di disposizioni dell'Unione in tal senso, il livello delle spese negli
Stati membri differisce notevolmente. D12 Le spese amministrative di procedura vanno regolamentate? Se sì, sotto forma di garanzie o dando indicazioni più precise? 5.4 Durata della procedura –
termine per la decisione amministrativa La procedura per richiedere il ricongiungimento
familiare può essere molto lunga. La direttiva stabilisce un termine perentorio
entro il quale le autorità comunicano per iscritto la decisione al richiedente:
entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda (articolo 5, paragrafo
4). Gli Stati membri possono però prorogare questo termine in circostanze
eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare. Nella pratica
il termine è fissato in media a tre mesi con relative proroghe. D13 Il termine amministrativo previsto dalla direttiva per l'esame della domanda è congruo? 5.5 Clausole orizzontali La direttiva contiene due clausole orizzontali
obbligatorie. La prima è contemplata all'articolo 5, paragrafo 5: nell'esame
della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l'interesse
superiore dei minori. La disposizione ribadisce l'obbligo posto dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 24, paragrafo 2) e dalla
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (articolo 3, paragrafo
1), secondo cui l'interesse superiore del minore deve essere considerato
preminente in tutti gli atti relativi ai minori, e riprende il disposto
dall'articolo 24, paragrafo 3, della Carta in forza del quale il minore ha
diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con
entrambi i genitori. La Corte di giustizia ha ulteriormente sottolineato nella
sua giurisprudenza[18]
il disposto della Carta e dell'articolo 5, paragrafo 5. Come già rileva la
relazione sull'applicazione della direttiva, molti Stati membri hanno però
recepito questa clausola limitandosi ad un riferimento generico a altri
strumenti internazionali (convenzione europea dei diritti dell'uomo e
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo)[19]. L'altra clausola orizzontale, prevista
all'articolo 17, pone l'obbligo di tenere nella dovuta considerazione la natura
e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno
nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali
con il suo paese d'origine. In altri termini gli Stati membri sono tenuti ad
esaminare le domande caso per caso, come specificamente rammentato dalla Corte
di giustizia[20]. D14 Come facilitare e garantire nella pratica l'applicazione di queste due clausole orizzontali? 6. conclusioni e follow-up Nell'intento di avviare un ampio dibattito fra
tutte le parti interessate, la Commissione invita tutte le istituzioni
dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, i paesi candidati, i
paesi terzi partner, le organizzazioni intergovernative e non governative,
tutti gli attori statali e i fornitori di servizi privati che lavorano a
contatto con i familiari, il mondo accademico, le parti sociali, le
organizzazioni della società civile e i singoli cittadini a contribuire
rispondendo alle domande formulate in questo documento. La Commissione intende organizzare
un'audizione pubblica in vista della quale invita tutte le parti interessate a
rispondere alla presente consultazione per iscritto entro il 1° marzo 2012, al
seguente indirizzo: Immigration and Integration Unit –
"Green Paper on Family reunification" Directorate General Home Affairs European Commission B-1049 Brussels e-mail: HOME-family-reunification-green-paper@ec.europa.eu Tutti i contributi pertinenti saranno
pubblicati sul portale "La vostra voce in Europa": http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm. Allegato: il ricongiungimento familiare in cifre Numero totale di permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi nell'ambito del ricongiungimento
familiare con cittadini di paesi terzi (motivi di famiglia) rapportato al
numero totale di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
(altri motivi) || Primi permessi rilasciati a CPT nell'ambito del ricongiungimento familiare con CPT – motivi di famiglia || Totale primi permessi di soggiorno rilasciati a CPT – altri motivi || Percentuale dei permessi rilasciati a CPT per motivi di famiglia sul totale dei primi permessi rilasciati per altri motivi PAESE/ANNO || 2008 || 2009 || 2010 || 2008 || 2009 || 2010 || 2008 || 2009 || 2010 Belgio || 7 333 || 8 596 || 9 997 || 46 201 || 58 939 || 67 653 || 15,9 || 14,6 || 14,8 Bulgaria || 1 480 || 1 482 || 1 725 || 3 933 || 4 385 || 4 051 || 37,6 || 33,8 || 42,6 Repubblica ceca || 9 712 || 8 281 || 13 398 || 61 350 || 27 539 || 34 653 || 15,8 || 30,1 || 38,7 Danimarca || : || 1 410 || 1 490 || 31 655 || 30 255 || 28 576 || : || 4,7 || 5,2 Germania || 29 215 || 29 761 || 28 200 || 114 289 || 121 954 || 117 202 || 25,6 || 24,4 || 24,1 Estonia || : || : || : || 3 884 || 3 777 || 2 647 || : || : || : Irlanda || 456 || 568 || 300 || 28 926 || 25 509 || 22 235 || 1,6 || 2,2 || 1,3 Grecia || 18 684 || 19 570 || 13 398 || 40 411 || 45 148 || 33 623 || 46,2 || 43,3 || 39,8 Spagna || 103 640 || 82 521 || 89 905 || 399 827 || 290 813 || 257 918 || 25,9 || 28,4 || 34,9 Francia || 32 333 || 29 607 || 29 400 || 188 723 || 193 500 || 194 973 || 17,1 || 15,3 || 15,1 Italia || 60 134 || 70 904 || 160 200 || 550 226 || 506 833 || 589 988 || 10,9 || 14,0 || 27,2 Cipro || 1 || 1 || 741 || 25 156 || 25 638 || 19 139 || 0,0 || 0,0 || 3,9 Lettonia || 1 498 || 414 || 413 || 7 706 || 2 304 || 2 329 || 19,4 || 18,0 || 17,7 Lituania || 641 || 764 || 691 || 5 298 || 2 659 || 1 861 || 12,1 || 28,7 || 37,1 Lussemburgo || : || : || : || : || : || : || : || : || : Ungheria || 5 337 || 1 144 || 1 349 || 37 486 || 14 289 || 14 601 || 14,2 || 8,0 || 9,2 Malta || 172 || 61 || 30 || 4 989 || 3 682 || 2 763 || 3,4 || 1,7 || 1,1 Paesi Bassi || : || : || : || 62 589 || 56 489 || 54 478 || : || : || : Austria || 7 891 || 7 651 || 7 838 || 21 783 || 28 035 || 30 596 || 36,2 || 27,3 || 25,6 Polonia || 8 805 || 8 549 || 598 || 40 907 || 33 427 || 101 574 || 21,5 || 25,6 || 0,6 Portogallo || 17 087 || 11 036 || 11 967 || 63 715 || 46 324 || 37 010 || 26,8 || 23,8 || 32,3 Romania || 1 216 || 1 261 || 910 || 19 354 || 15 380 || 10 218 || 6,3 || 8,2 || 8,9 Slovenia || 0 || 2 110 || 2 231 || 29 215 || 15 759 || 7 537 || 0,0 || 13,4 || 29,6 Slovacchia || 619 || 640 || 697 || 8 025 || 5 336 || 4 373 || 7,7 || 12,0 || 15,9 Finlandia || 4 915 || 4 304 || 4 302 || 21 873 || 18 034 || 19 210 || 22,5 || 23,9 || 22,4 Svezia || 35 050 || 36 325 || 25 358 || 84 144 || 91 337 || 74 931 || 41,7 || 39,8 || 33,8 Regno Unito || 106 538 || 96 341 || 103 187 || 633 170 || 671 324 || 732 208 || 16,8 || 14,4 || 14,1 UE[21] || 452 757 || 423 301 || 508 325 || 2 534 835 || 2 338 669 || 2 466 347 || 17,9 || 18,1 || 20,6 Fonte: Eurostat I dati anteriori al 2008 non sono disponibili
perché il rilevamento sui permessi di soggiorno è stato introdotto con il
regolamento (CE) n. 862/2007 che prende il 2008 come primo anno di riferimento.
L'Estonia e i Paesi Bassi non hanno comunicato i dati sui "primi permessi
rilasciati a CPT nell'ambito del ricongiungimento familiare con CPT – motivi di
famiglia" perché non viene fatta una distinzione tra questi dati e quelli
sui permessi rilasciati per altri motivi di famiglia. La Danimarca non ha
trasmesso i dati del 2008 e il Lussemburgo quelli per il periodo 2008-2010. Le statistiche presentate riguardano
unicamente situazioni di ricongiungimento familiare tra cittadini di paesi
terzi e non comprendono il ricongiungimento familiare tra cittadini di paesi
terzi e cittadini dell'Unione, il che spiega la percentuale relativamente bassa
di permessi rilasciati per motivi di famiglia rispetto agli altri permessi. Numero di primi permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi nell'ambito del ricongiungimento
familiare con cittadini di paesi terzi per motivi di famiglia suddivisi per
vincolo di parentela MOTIVO || Motivi di famiglia: persona che si ricongiunge al cittadino di un paese terzo || PAESE/ANNO || Totale || Coniuge/partner che si ricongiunge al cittadino di paese terzo || Figli che si ricongiungono al cittadino di paese terzo || Altri familiari che si ricongiungono al cittadino di paese terzo || Belgio || 9 997 || 4 157 || 5 831 || 9 || Bulgaria || 1 725 || : || : || : || Repubblica ceca || 13 398 || 4 547 || 7 626 || 1 225 || Danimarca || 1 490 || 600 || 890 || 0 || Germania || 28 200 || 11 912 || 15 895 || 393 || Estonia || : || : || : || : || Irlanda || 300 || 112 || 117 || 71 || Grecia || 13 398 || 4 044 || 9 354 || 0 || Spagna || 89 905 || 19 140 || 69 099 || 1 666 || Francia || 29 400 || : || : || : || Italia || 160 200 || 67 509 || 70 336 || 22 355 || Cipro || 741 || : || : || : || Lettonia || 413 || 254 || 78 || 81 || Lituania || 691 || : || : || : || Lussemburgo || : || : || : || : || Ungheria || 1 349 || 0 || 794 || 555 || Malta || 30 || 2 || 21 || 7 || Paesi Bassi || : || : || : || : || Austria || 7 838 || : || : || : || Polonia || 598 || 291 || 286 || 21 || Portogallo || 11 967 || 916 || 1 013 || 10 038 || Romania || 910 || 424 || 429 || 57 || Slovenia || 2 231 || : || : || : || Slovacchia || 697 || 401 || 75 || 0 || Finlandia || 4 302 || 1 576 || 2 497 || 229 || Svezia || 25 358 || 18 223 || 6 938 || 197 || Regno Unito || 103 187 || : || : || : || [1] Direttiva
2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, di seguito la
"direttiva". [2] Il
ricongiungimento familiare tra i cittadini dell'Unione e i loro familiari
cittadini di paesi terzi è regolato dalla direttiva 2004/38/CE, che si applica
però unicamente al cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna o ha
soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza e
ai familiari che lo accompagnano o lo raggiungono. [3] Position
paper: the Dutch standpoint on EU migration policy. [4] Calo
probabilmente dovuto in parte al recente riorientamento politico che ha portato
alcuni Stati membri a introdurre condizioni più restrittive. Il nuovo
orientamento, dettato dalla necessità di gestire meglio forti flussi in entrata
di migranti, mette in realtà in discussione il diritto riconosciuto al
ricongiungimento familiare come stabilito dalla direttiva che funge attualmente
da garanzia legale minima per tutta l'Unione. [5] EUROSTAT-
si vedano le cifre specifiche in allegato; i dati di Estonia, Lussemburgo e
Paesi Bassi non sono disponibili. [6] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0610:FIN:IT:PDF.
[7] Sono
esclusi dalla consultazione gli aspetti di pertinenza della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. [8] Cfr.
considerando 4 della direttiva. [9] COM(2010)
573 definitivo del 19.10.2010. Cfr. anche Operational Guidance on taking
account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments, SEC(2011)
567 definitivo del 6.5.2011. [10] Nei lavori
preparatori, l'idea era di non riconoscere il diritto al ricongiungimento
familiare ai soggiornanti a titolo unicamente temporaneo e senza possibilità di
rinnovo. [11] Cfr. pag.
5 della relazione (COM(2008) 610). [12] "Gli
Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare
discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali,
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza
nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali." [13] Per
ulteriori approfondimenti cfr. punto 4.3.4 della relazione. [14] COM(2011)
455 definitivo adottata il 19.7.2011. [15] Causa
C-540/03, punti 100 e 101. [16] Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta (rifusione), COM(2009) 551. [17] Progetto
ARGO "Cooperation in the combat against abuse or misuse of EU
administrative statutes"; il programma d'azione, che si è interessato
anche dei matrimoni di convenienza, ha evidenziato tra le altre cose la
necessità di una banca dati comune e di un approccio unico per lottare contro i
matrimoni fittizi. [18] Causa C-540/03. [19] COM(2008) 610, pag. 12. [20] Causa C-540/03 e causa C-578/08. [21] Totale UE ad esclusione degli Stati membri che non hanno
trasmesso i dati.