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Document 52011AE1379
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Standardisation and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council’ COM(2011) 315 final — 2011/0150 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 315 definitivo — 2011/0150 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 315 definitivo — 2011/0150 (COD)
GU C 376 del 22.12.2011, p. 69–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/69 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2011) 315 definitivo — 2011/0150 (COD)
2011/C 376/13
Relatore: PEZZINI
Il Consiglio, in data 24 giugno 2011 e il Parlamento europeo in data 23 giugno 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2011) 315 definitivo — 2011/0150 (COD).
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 30 agosto 2011.
Alla sua 474a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 settembre 2011 (seduta del 21 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 121 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l'iniziativa della Commissione tesa a rivedere il sistema europeo di normalizzazione, per preservarne i numerosi elementi di successo, correggerne i difetti e per puntare al giusto equilibrio tra le dimensioni: internazionale, europea e nazionale, assicurando livelli d'eccellenza qualitativi sul piano mondiale.
1.2 Il Comitato è convinto della necessità di creare un quadro legislativo e regolamentare comunitario, flessibile e dinamico, per ottimizzare il valore aggiunto della normalizzazione tecnica europea, tesa a sostenere la competitività, l'innovazione e la crescita.
1.3 Il Comitato ribadisce l'importanza della normalizzazione europea per il funzionamento e il consolidamento del mercato interno, specie nei settori della salute, della sicurezza, della tutela dell'ambiente, dei consumatori e dell'interoperabilità, settori che, oggi, fanno sempre più riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
1.4 Il Comitato ritiene fondamentale adeguare ritmi e tempi di elaborazione delle norme ed ampliare il campo d'azione ai settori dei servizi e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sempre con un'attenzione particolare agli obiettivi di qualità, sicurezza e volumi di produzione delle norme, utilizzando piattaforme Internet di consultazione e di scambio di informazioni on line.
1.5 Secondo il CESE, le specifiche adottate da forum e/o consorzi industriali internazionali nel settore TIC dovrebbero essere accettate solo dopo un processo di asseverazione compiuto dagli organismi di normalizzazione europei (OEN), con la partecipazione dei rappresentanti di PMI, consumatori, operatori dell'ambiente, lavoratori e organismi che esprimano forti interessi sociali.
1.6 Il CESE plaude alla semplificazione dei sistemi di finanziamento concesso, con un'adeguata base giuridica, agli OEN, agli organismi di normalizzazione nazionali e agli altri organismi incaricati di svolgere le attività di normalizzazione in collaborazione, nonché agli organismi europei di rappresentanza delle parti interessate.
1.7 Il CESE raccomanda di predisporre un documento comune di programmazione, che consenta di garantire la coerenza, il coordinamento e la rispondenza agli obiettivi futuri del mercato. In quest'ottica occorrerebbe che tutte le parti interessate alla programmazione annuale partecipassero alla preparazione dei programmi di lavoro da parte degli OEN, delle altre strutture di sviluppo di specifiche tecniche settoriali (TIC), dei servizi della Commissione competenti, e degli organismi nazionali di normalizzazione.
1.8 Il Comitato sottolinea altresì l'importanza di disporre, in tempi rapidi, di norme tecniche aggiornate nel settore dei servizi che continuerà a svilupparsi come un elemento portante e innovativo dell'economia per il 2020. Al tempo stesso osserva che bisogna tenere conto del carattere specifico dei servizi e che non si può copiare direttamente il modello di normalizzazione dei beni. Nello sviluppare ulteriormente le norme del settore dei servizi occorre prendere in considerazione le esigenze del mercato e della società.
1.9 Il CESE ritiene importante assicurare un quadro stabile di programmazione pluriennale del finanziamento del sistema europeo di normalizzazione, ed è preoccupato che gli stanziamenti di bilancio destinati a tale azione siano proposti dalla Commissione solo per il 2013.
1.10 Il Comitato raccomanda la massima interazione tra i processi di normalizzazione tecnica e i programmi europei di ricerca e innovazione, per consentire la rapida applicazione di nuove tecnologie e i conseguenti vantaggi concorrenziali all'economia europea, sul mercato globale.
1.11 Il CESE raccomanda uno stretto legame tra gli organismi europei di normalizzazione (OEN) e gli uffici brevetti, che tutelano i diritti di proprietà intellettuale (IPR).
1.12 Il Comitato chiede che la nuova regolamentazione preveda espressamente il rafforzamento della posizione europea nel contesto della normalizzazione internazionale, per agevolare gli scambi e accrescere la competitività europea.
2. Introduzione
2.1 Il Comitato ha sempre ribadito il ruolo essenziale della normalizzazione tecnica, nel sostegno:
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alla qualità dei prodotti e dei servizi europei, |
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alla loro competitività sul mercato interno e su quello globale, |
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alla tutela del consumatore, |
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al miglioramento degli standard sociali e ambientali. |
2.2 Il Comitato si è sempre espresso a favore di «un uso più esteso della normalizzazione europea nelle politiche e nella legislazione dell'Unione, per potenziare, in linea con i bisogni sia della società che delle imprese, l'espansione della normalizzazione tecnica in nuove aree quali: i servizi, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i trasporti, la protezione dei consumatori e il rispetto dell'ambiente» (1).
2.3 Il Comitato ha anche avuto modo di sottolineare che «la normalizzazione europea è essenziale per il funzionamento e il consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive nuovo approccio, nei settori …» (2).
2.4 Nel suo recente parere Verso un atto per il mercato unico, il Comitato ha ribadito che «le norme costituiscono gli elementi portanti nell'architettura del mercato unico». Al tempo stesso il Comitato ha sottolineato «l'importanza di coinvolgere maggiormente in tale processo i consumatori e le PMI, garantendo inoltre in modo costante e sostenibile l'eliminazione dei fattori di costo che ne limitano la partecipazione. Le norme non dovrebbero essere dettate soltanto da determinati operatori di mercato. Le norme UE devono svolgere un ruolo ben maggiore negli scambi mondiali e andrebbero per questo promosse nei prossimi negoziati commerciali a livello bilaterale e multilaterale» (3).
2.5 La normalizzazione tecnica gioca un ruolo di importanza fondamentale nel funzionamento del mercato interno e nella competitività internazionale di prodotti e servizi, quale strumento strategico per assicurare la qualità dei beni e dei servizi, l'interoperatività delle reti e dei sistemi, un livello elevato di protezione del consumatore e dell'ambiente nonché maggiori livelli di innovazione e di inclusione sociale.
2.6 Perché tale ruolo sia pienamente efficace occorre, tra l'altro, che:
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il processo di normalizzazione tecnica europeo sappia rispondere in tempi brevi alle necessità del legislatore - su mandato della Commissione - e di un mondo produttivo in rapido cambiamento, in cui la durata di vita e i cicli di sviluppo dei prodotti sono sempre più contenuti, e vi è la necessità di essere più rapidi e flessibili, per rispondere alle sfide future; |
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le norme tecniche sappiano seguire i ritmi sostenuti dello sviluppo tecnologico, pena la loro inutilità, e siano in grado di coprire settori sempre più ampi - specie delle tecnologie dell'informazione e dei servizi - assicurando la quantità, la velocità e la qualità nell'elaborazione delle norme stesse, anche tramite piattaforme Internet di consultazione; |
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il processo di elaborazione e applicazione delle norme sappia adeguarsi alle esigenze delle piccole e medie imprese e non viceversa, assicurando livelli elevati di rappresentanza e partecipazione alle attività di normalizzazione, specie a livello europeo, nel rispetto degli equilibri tra delegazioni nazionali, dato che, generalmente, la relazione tra le PMI e le norme tecniche è difficile e complessa; |
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vengano assicurati livelli più elevati e allargati di legittimazione e di consenso attraverso un processo di cooperazione su base volontaria, aperta e trasparente dove industria, PMI, autorità pubbliche e le altre parti interessate della società civile possano agire di concerto con pari possibilità d'accesso: le norme si riferiscono, spesso, alla sicurezza e al benessere dei cittadini, all'efficienza delle reti, all'ambiente e ad altri settori di importanza pubblica. Quindi tali settori devono avere una rappresentanza e un'influenza adeguate; |
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il sistema europeo di normalizzazione sappia rispondere alle esigenze di garantire piena interoperabilità ecompatibilità alle applicazioni e ai servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso norme di riferimento europee asseverate; |
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il sistema europeo di normalizzazione possa beneficiare di adeguati sostegni finanziari semplificati, per assicurare la piena partecipazione di tutti i soggetti interessati alla elaborazione delle norme, con l'inserimento automatico della dimensione normativa nei programmi di ricerca e d'innovazione pubblica, per sostenere lo sviluppo della strategia Europa 2020; |
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vengano integrate, una volta assicurato il livello di trasparenza, apertura e partecipazione equilibrata di tutti gli interessati, le produzioni di norme di forum e consorzi TIC riconosciuti a livello mondiale e verificati dagli organismi europei di normalizzazione OEN – CEN, Cenelec, ETSI (4), affinché sia possibile farvi riferimento nella legislazione europea, in materia di appalti; |
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il sistema di scambio di informazioni tra tutti gli organismi e strutture di normalizzazione in Europa sia adeguatamente rafforzato e venga garantito un equo accesso alle norme a tutti gli interessati. |
2.7 Sul piano dei sostegni finanziari, occorre ricordare che la decisione n. 1673/2006/CE - in merito alla quale il Comitato aveva avuto modo di pronunciarsi - già istituisce le regole riguardanti il contributo dell'UE al finanziamento della normalizzazione europea, al fine di garantire che le norme europee ed altri prodotti della normalizzazione europea siano elaborati e riveduti a sostegno degli obiettivi, della legislazione e delle politiche dell'Unione: le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organismi europei di normalizzazione nell'ambito del presente regolamento, hanno ricevuto mandato per svolgere lavori preliminari a sostegno della normalizzazione europea.
2.8 Tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento della normalizzazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione e dei vari tipi di attività di normalizzazione, è necessario prevedere diverse modalità di finanziamento.
3. Le proposte della Commissione
3.1 La proposta è volta a soddisfare le seguenti necessità:
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per garantire un significativo sostegno del mercato unico di beni e servizi e impedire la creazione di ostacoli agli scambi all'interno dell'UE, l'adozione di norme europee da parte degli OEN dovrebbe riguardare sia i beni che i servizi e continuare a beneficiare del cofinanziamento comunitario; il processo di elaborazione delle norme europee dovrebbe divenire più rapido e tenere il passo con cicli di sviluppo dei prodotti e di servizi sempre più veloci; |
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essendo la norma il risultato del consenso raggiunto da chi ha partecipato alla sua elaborazione, il processo di normalizzazione deve essere legittimato grazie al coinvolgimento di gruppi della società civile interessati, quali le parti sociali, le piccole e medie imprese, i consumatori, gli ambientalisti; |
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per poter disporre di norme atte a garantire l'interoperabilità tra servizi e applicazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le norme TIC dovrebbero poter essere riconosciute formalmente anche se elaborate, al di fuori degli organismi europei di normalizzazione OEN, da forum e consorzi specializzati. |
3.2 A tal fine, la proposta prevede - oltre alla modifica delle direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE - la revisione e la fusione, in particolare, di direttive e di decisioni.
3.3 La nuova normativa proposta - attraverso lo strumento del regolamento per assicurare applicazione uniforme - mirerebbe a:
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maggiore trasparenza e cooperazione tra organismi nazionali di normalizzazione ONN, organismi europei-OEN e Commissione; |
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riconoscimento dell'uso di standard ICT (hardware, software and information technology services) anche se sviluppati da altri organismi, se coerenti con i principi TBT/OMC (Barriere tecniche al commercio/Organizzazione mondiale del commercio) e con la necessità di un'interoperabilità europea; |
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pianificazione annuale di priorità di normalizzazione UE e di mandati della Commissione; |
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rappresentanza potenziata di PMI con sostegno finanziario UE, ma anche di consumatori, ambientalisti e rappresentanti di interessi sociali, anche per attività ancillari/preparatorie; |
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misure per accelerare la velocità di elaborazione di norme tecniche europee su richiesta della Commissione, con sostegni finanziari a processi OEN di ricerca attiva del consenso; |
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le misure incentivanti riguardano anche la promozione di norme tecniche europee a livello internazionale e di programmi di assistenza e cooperazione tecnica con paesi terzi; |
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la promozione della normalizzazione europea e internazionale include facilitazioni alle imprese per la trasposizione nelle lingue ufficiali dell'UE, per più coesione e accesso; |
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potenziamento delle attività di normalizzazione nei servizi a supporto di un mercato interno competitivo, evitando norme nazionali multiple, su mandato della Commissione; |
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riduzione di carichi amministrativi, con forfait standard senza verifiche di costi effettivi; |
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introduzione di un Sistema di Performance, basato su indicatori e obiettivi di risultato e d'impatto, concordati per più efficienza e velocità di risultati e del processo per ottenerli; |
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relazione annuale alla Commissione da parte degli OEN, specie su aspetti finanziari, di trasparenza, velocità, semplificazione, capacità di coinvolgimento e qualità del processo. |
4. Osservazioni generali
4.1 Il Comitato sostiene le finalità della proposta della Commissione, poiché un processo europeo di normalizzazione rapido, efficace e partecipato rappresenta non solo un elemento portante dell'architettura del mercato unico, che costituisce il fulcro dell'integrazione europea e della strategia Europa 2020, intesa a realizzarla, ma anche e soprattutto un elemento fondante della competitività dell'economia europea ed uno strumento propulsivo dell'innovazione.
4.2 A parere del CESE occorre incoraggiare gli organismi di normalizzazione a valutare, nei programmi di lavoro, le loro politiche in tema di diritti di proprietà intellettuale (IPR) con una maggiore attenzione verso la promozione dell'innovazione e più stretti rapporti con gli uffici brevetti, specie quello europeo di Monaco di Baviera, affinché le questioni di proprietà intellettuale vengano considerate sin dal loro nascere assicurando una qualità maggiore sia dei brevetti che delle norme stesse.
4.3 Il CESE plaude quindi all'intenzione della Commissione di rivedere il sistema europeo di normalizzazione, per preservarne i numerosi elementi di successo e correggerne i difetti e puntare al giusto equilibrio tra la dimensione europea e quella nazionale e per rispondere alle nuove esigenze e aspettative delle imprese, dei consumatori, delle parti sociali e della società europea nel suo insieme.
4.4 Il Comitato ritiene fondamentale adeguare ritmi e tempi di elaborazione delle norme ed ampliare il campo d'azione ai settori dei servizi e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a condizione che tali azioni salvaguardino gli obiettivi di qualità delle norme e che l'allargamento a strutture d'elaborazione delle norme, al di fuori degli OEN, avvenga con le stesse garanzie di trasparenza e di partecipazione alle quali questi ultimi sono tenuti.
4.4.1 A tal fine, il Comitato ritiene indispensabile che gli OEN e la Commissione assicurino un controllo preventivo, che asseveri che le specifiche adottate da forum e/o consorzi industriali internazionali, da utilizzare come riferimenti negli appalti pubblici, siano state elaborate in modo neutrale, equo e trasparente, con una appropriata partecipazione dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, dei consumatori, degli ambientalisti, dei lavoratori e degli organismi che esprimono importanti interessi sociali.
4.4.2 Il CESE raccomanda che tale necessaria accresciuta partecipazione non appesantisca procedure e tempi di elaborazione consensuale delle norme, che anzi dovrebbero essere notevolmente snelliti grazie al ricorso a piattaforme Internet di consultazione e di elaborazione e scambi d'informazione on line (5).
4.5 Parimenti, il Comitato chiede che sia prevista, dal regolamento, l'elaborazione di foresight pluriennali sulla normalizzazione in Europa, al fine di dare una risposta più efficace e coordinata alle politiche globali, necessarie per affrontare le questioni del cambiamento climatico, dello sviluppo delle Smart Grids, delle energie rinnovabili e del loro raccordo, oltre alle pressanti sfide ambientali e sociali.
4.6 Il CESE ritiene che, per promuovere e agevolare l'effettiva partecipazione al processo di normalizzazione di tutte le parti interessate sia a livello europeo che nazionale, debba favorire la promozione di programmi di formazione e prevedere le misure necessarie per consentire agli organismi nazionali di normalizzazione più deboli, che attualmente non gestiscono segreterie di comitati tecnici, di assumere un ruolo più attivo nel processo di normalizzazione.
4.7 La predisposizione di programmi annuali di lavoro da parte degli OEN, delle altre strutture di sviluppo di specifiche tecniche nel settore (TIC), dei servizi della Commissione competenti, e degli organismi nazionali di normalizzazione, può essere una misura efficace per assicurare ritmi, tempi e volumi di produzione di norme di qualità, a condizione che venga assicurato un quadro di coerenza e coordinamento ed una effettiva partecipazione di tutte le parti interessate alla programmazione annuale.
4.8 Il CESE plaude alla semplificazione dei sistemi di finanziamento concesso, con una adeguata base giuridica, agli organismi di normalizzazione europei, agli organismi di normalizzazione nazionali e agli altri organismi incaricati di svolgere le attività di normalizzazione in collaborazione, nonché agli organismi europei di rappresentanza delle parti interessate di cui all'allegato III.
4.8.1 Il CESE è preoccupato che gli stanziamenti di bilancio destinati a tale azione siano proposti dalla Commissione solo per il 2013, e ritiene importante assicurare un quadro stabile di programmazione pluriennale di finanziamenti, che parta il più presto possibile.
4.9 Per quanto concerne la produzione di norme europee armonizzate, che garantiscono che i prodotti soddisfino le prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'UE, «in assenza di norme armonizzate, le imprese non possono avvalersi della norma pertinente per conferire una presunzione di conformità e devono dimostrare di rispettare i requisiti fondamentali nel rispetto della procedura di valutazione della conformità stabilita dalla legislazione UE applicabile. In entrambi i casi le imprese non riescono a risparmiare i costi sostenuti a causa della frammentazione del mercato interno o delle procedure di valutazione della conformità (6)».
4.9.1 A questo proposito, il Comitato ritiene che debbano esserne maggiormente incentivati la produzione e l'uso su base volontaria per garantire livelli sempre più elevati di sicurezza dei prodotti.
4.10 Il Comitato ritiene che il regolamento proposto debba contenere disposizioni che incentivino la trasposizione a livello internazionale delle norme tecniche adottate dal sistema europeo di normalizzazione e rafforzino il ruolo degli organismi di normalizzazione nazionali ed europei nell'ambito dei loro omologhi internazionali. Un risultato, questo, che potrebbe essere raggiunto mediante iniziative europee coordinate volte a rafforzare la competitività internazionale e l'innovazione.
5. Osservazioni particolari
5.1 Secondo il Comitato, sarebbe stato opportuno indicare, nell'allegato 1, anche gli organismi nazionali di normalizzazione riconosciuti.
5.2 Occorre tener distinte le «specifiche tecniche» dalle norme formali: il CESE propone di aggiungere al considerando 19, «norme e specifiche tecniche» pertinenti e di modificare la dizione «norme» in «specifiche tecniche» ai considerando 20 e 22.
5.3 All'articolo 2, occorre precisare «una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione…» e aggiungere un nuovo punto 9: (9) «Organismo nazionale di formazione» un organismo riportato nell'allegato I.
5.4 All'articolo 3, il CESE ritiene che gli ONN debbano poter esprimere obiezioni anche se non possono opporsi ai programmi di lavoro europei e propone quindi di modificare il punto 5 come segue: «Gli organismi di normalizzazione nazionali non si oppongono a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito».
5.4.1 Il CESE propone inoltre di aggiungere un nuovo punto 6, come segue: «Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 7, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente».
5.5 All'articolo 7, il CESE propone di aggiungere dopo il punto 3, un nuovo punto 3.1 come segue: «Nel caso di richiesta di norma armonizzata, essa deve essere formalizzata con un mandato tra la Commissione e il pertinente organismo di normalizzazione europea».
5.5.1 Il CESE reputa che la proposta di concedere agli OEN soltanto un mese di tempo per rispondere alle richieste della Commissione potrebbe comportare il rischio di limitare la consultazione dei soggetti direttamente interessati, e raccomanda pertanto di portare questo termine a 3 mesi.
5.6 All'articolo 9, il CESE propone di modificare il sottotitolo: «Riconoscimento per gli appalti pubblici di specifiche tecniche nel settore delle TIC» ed aggiungere all'inizio dell'articolo: «Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la Commissione può…».
5.7 All'articolo 16, il CESE propone di aggiungere un punto a1) come segue:
«a1) |
aggiornare l'elenco degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui all'art. 21» |
e di sostituire il punto b) come segue:
«b) |
adeguare “agli sviluppi tecnici” i criteri per il riconoscimento “delle specifiche tecniche” nel settore delle TIC negli appalti pubblici» |
5.8 All'articolo 17, il CESE propone di aggiungere al punto 2:
La delega di cui all'articolo 16 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 1o gennaio 2013. «La Commissione redigerà un report su quanto fatto in materia di poteri delegati da presentare congiuntamente al report previsto all'art. 19, par. 3».
Bruxelles, 21 settembre 2011
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) GU C 110 del 9.5.2006, pag. 14.
(2) Cfr. nota 1.
(3) GU C 132 del 3 maggio 2011, pag. 47.
(4) ETSI European Telecommunications Standards Institute (Istituto europeo per la normalizzazione nelle telecomunicazioni) è un'organizzazione indipendente e senza fini di lucro per la normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni.
(5) Come avviene in sede ISO e in sede IEC, le specifiche tecniche sono dei risultati in merito ai quali non vi è il consenso necessario per convertirli in norme internazionali.
(6) COM(2011) 315 definitivo, relazione, punto 1 e considerando 18 e 36.