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Document 52011AE0356

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione» — COM(2010) 498 definitivo

OJ C 107, 6.4.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/33


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione»

COM(2010) 498 definitivo

2011/C 107/07

Relatore: ESPUNY MOYANO

Il Parlamento europeo e il Consiglio, rispettivamente in data 7 ottobre e 19 settembre 2010, hanno deciso conformemente al disposto degli articoli 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

COM(2010) 498 definitivo.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha approvato il proprio parere in data 3 febbraio 2011.

Alla sua 469a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 febbraio 2011 (seduta del 17 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 182 voti favorevoli, 9 voti contrari e 11 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) propone che l'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia inserito come base giuridica insieme agli articoli 42, paragrafo 1, e 43, paragrafo 2, dato che il solo riferimento agli articoli della PAC non è sufficiente per l'adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche dell'Unione (RUP).

1.2

Il Comitato evidenzia che occorre procedere all'eliminazione del riferimento ai «volumi» di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e) e chiarire la formulazione di tale disposizione in relazione al paragrafo 4 dello stesso articolo al fine di consentire un'adeguata flessibilità della programmazione delle misure e delle azioni stabilendo che a ciascuna misura sia assegnata una corrispondente scheda finanziaria, al posto dei volumi, e che sia eliminato il riferimento ai limiti di azione, i quali verrebbero fissati nell'ambito di questa stessa misura.

1.3

Per quanto concerne la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, e in particolare la conservazione dei muretti in pietra di sostegno alle terrazze, il Comitato giudica necessario estendere ad altre regioni ultraperiferiche la flessibilità di cui gode Madera in relazione alla duplicazione degli importi annui massimi ammissibili a carico dell'Unione, previsti all'allegato I del regolamento (CE) n. 1628/2005.

1.4

Il Comitato ritiene che all'articolo 22 occorra aggiungere un nuovo paragrafo che esoneri le grandi imprese stabilite in regioni ultraperiferiche dal divieto di ricevere aiuti di Stato destinati a sottoscrivere premi assicurativi agricoli.

1.5

Il CESE chiede che venga accresciuta la dotazione finanziaria del settore della banana nel quadro dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), allo scopo di controbilanciare l'impatto negativo in termini di reddito che la riduzione programmata del dazio sull'importazione di tale frutto sta causando ai produttori comunitari.

1.6

Il CESE ritiene che lo specifico regime di approvvigionamento di ciascuna regione debba essere concepito in funzione della produzione agricola locale, il cui sviluppo non dev'essere limitato da aiuti eccessivi all'approvvigionamento di prodotti che vengono realizzati anche localmente.

2.   Introduzione

2.1

Le RUP godono di un trattamento particolare così come previsto dall'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che, tenendo conto della situazione delle RUP e delle loro esigenze, occorre adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei Trattati a tali regioni, comprese le politiche comuni. Attualmente, l'articolo 349 del TFUE elenca nove regioni appartenenti a tre Stati membri:

Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Barthélemy e Saint-Martin (Francia),

Azzorre e Madera (Portogallo),

Canarie (Spagna).

2.2

Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), le regioni ultraperiferiche dispongono delle misure specifiche incluse nei programmi POSEI i cui strumenti principali sono:

le misure di sostegno alla produzione locale,

il regime specifico di approvvigionamento (RSA), volto a ridurre i costi di approvvigionamento di determinati prodotti di base,

le misure complementari destinate principalmente ad adeguare la PAC alle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche.

2.3

Misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche sono state adottate per la prima volta nel 1991, per i dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), e nel 1992, per le Canarie (Poseican), le Azzorre e Madera (Poseima). I regolamenti POSEI sono stati riformati nel 2001 con la modifica del regime specifico di approvvigionamento e, in particolare, del metodo di calcolo degli aiuti. Al contempo, tale riforma ha portato all'adozione di nuove misure di sostegno alla produzione locale e alla modifica delle misure vigenti.

2.4

Nel 2006, il regime POSEI è stato sottoposto a un'importante riforma nel cui ambito le disposizioni concernenti i tre POSEI sono state riunite nel regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio. Questo strumento definisce un nuovo metodo di programmazione che comporta il decentramento dell'elaborazione e della modifica dei programmi POSEI così come della loro gestione e sorveglianza, attraverso il trasferimento di tali funzioni alle autorità competenti degli Stati membri. Il nuovo regime ha portato a una gestione più flessibile e adeguata alle esigenze locali, così come a una semplificazione delle procedure di modifica dei programmi. Anche la riforma della PAC del 2003 sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori ha inciso sull'adeguamento del regime POSEI, dal momento che tale riforma ha preso in considerazione le caratteristiche specifiche dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche escludendola dall'ambito di applicazione della modulazione e del disaccoppiamento degli aiuti.

2.5

Successivamente, il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio è stato modificato in varie occasioni per prendere in considerazione le riforme dei settori dello zucchero e della banana realizzate nel 2006, nonché la valutazione sullo «stato di salute» della PAC in seguito al trasferimento ai programmi POSEI del bilancio corrispondente alle misure di sostegno diretto gestite in precedenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e altri trasferimenti di aiuti diretti effettuati nel 2007 e 2008.

2.6

Attualmente, si può sostenere che i programmi POSEI costituiscono l'equivalente del primo pilastro della PAC per le regioni ultraperiferiche ed è necessario conservare i loro dispositivi dotandoli delle risorse finanziarie necessarie.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1

In primo luogo, la modifica del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio risponde alla necessità di adeguare tale regolamento ai recenti sviluppi della normativa e, in particolare, all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con la conseguente introduzione della procedura di codecisione nella politica agricola comune. Occorre pertanto distinguere tra le competenze delegate alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi (atti delegati) di portata generale, che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, sancite all'articolo 290, da un lato e, dall'altro, le competenze conferite alla Commissione al fine di adottare atti di esecuzione, enunciate all'articolo 291.

3.2

Al contempo, tale modifica del regolamento è intesa a realizzare una rifusione e una ristrutturazione del regolamento per questioni di chiarezza e trasparenza e al fine di adeguare maggiormente le sue disposizioni alla realtà del regime POSEI nel settore dell'agricoltura.

3.3

Tale nuovo regolamento indica in modo più esplicito i principali obiettivi perseguiti in base al regime POSEI e mette in evidenza il ruolo centrale dei programmi POSEI. Nel testo del regolamento sono, inoltre, introdotte alcune disposizioni relative alla programmazione volte a rendere più flessibile l'adattamento dei programmi e pertanto adeguarli maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche.

3.4

Al contempo, sono proposte una serie di modifiche molto concrete:

estensione ai dipartimenti francesi d'oltremare della possibilità di rispedire prodotti trasformati in loco a partire da prodotti di base che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, senza rimborsare l'aiuto,

aumento del massimale annuale del regime specifico di approvvigionamento, senza però aumentare la dotazione di bilancio complessiva, nel caso delle regioni ultraperiferiche francesi e portoghesi,

obbligo di includere nei programmi il metodo di determinazione dell'importo degli aiuti destinati alle produzioni agricole locali.

3.5

Inoltre, nel testo del regolamento si segnala l'opportunità di elaborare il regime specifico di approvvigionamento per ciascuna regione in funzione della produzione agricola locale, dato che questa non deve essere limitata nel suo sviluppo da aiuti all'approvvigionamento troppo elevati per prodotti che sono ottenuti anche sul posto.

3.6

La nuova proposta di regolamento non comporta cambiamenti nelle fonti di finanziamento né nell'intensità del sostegno e, in ogni caso, non implica una riforma sostanziale ma solo formale.

4.   Osservazioni generali

4.1

L'agricoltura costituisce un fattore essenziale dell'economia delle regioni ultraperiferiche, in particolare in termini di occupazione, nonché un importante sostegno all'industria agroalimentare locale che rappresenta l'elemento principale della produzione industriale di tali regioni.

4.2

Tuttavia, la produzione agricola delle regioni ultraperiferiche è caratterizzata da una grave debolezza dovuta, principalmente, alle difficoltà determinate dalla distanza, dalle dimensioni dei mercati locali, dalla loro frammentazione, dalle condizioni climatiche avverse, dalle piccole dimensioni delle aziende o dallo scarso grado di diversificazione delle coltivazioni, fattori che contribuiscono a ridurre considerevolmente la competitività rispetto alle produzioni continentali. Inoltre, l'agricoltura locale presenta una forte dipendenza dall'esterno, sia per quanto concerne la fornitura dei fattori di produzione sia per la commercializzazione dei prodotti, in un contesto geografico molto distante dalle attuali fonti di fornitura e dai mercati.

4.3

Nella maggior parte delle regioni ultraperiferiche, la produzione agricola è caratterizzata da una dualità molto evidente tra un'agricoltura orientata all'esportazione e un'agricoltura per l'approvvigionamento dei mercati locali. Tuttavia, la produzione destinata all'esportazione deve far fronte alla concorrenza della produzione dei paesi del mercato mondiale (Mediterraneo, America Latina ecc.) che vendono i loro prodotti anche sul mercato europeo, a un costo inferiore e in condizioni di accesso sempre più favorevoli come conseguenza della liberalizzazione progressiva del regime commerciale dei prodotti agricoli nell'UE.

4.4

Il caso delle banane prodotte nell'UE costituisce un esempio della preoccupante perdita di protezione dei principali prodotti di esportazione delle regioni ultraperiferiche. In effetti l'UE ha sottoscritto il 15 dicembre 2009, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, un accordo multilaterale sul commercio delle banane, in base al quale sarà effettuata una riduzione dei dazi di 176 euro per tonnellata, portandoli a 114 euro per tonnellata tra il 2017 e il 2019. Sono stati siglati anche vari accordi di associazione con la Colombia, il Perù e i paesi dell'America centrale, ed è previsto che prossimamente sarà firmato con l'Ecuador un ulteriore accordo; tali accordi prevedono una riduzione ancora più importante del dazio all'importazione sulle banane, che verrebbe ridotto a soli 75 euro per tonnellata a partire dal 2020.

4.5

La riforma del regime POSEI del 2006 si è rivelata molto positiva per un migliore adeguamento del regime alle caratteristiche specifiche dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche dal momento che prevede che le autorità nazionali e regionali dispongano di maggiori competenze nell'elaborazione dei programmi per consentire alle parti interessate di partecipare più direttamente alla definizione delle misure di sostegno.

4.6

La modifica proposta fornisce un migliore adeguamento delle disposizioni del regolamento al funzionamento attuale del regime e conferisce una maggiore flessibilità per adeguare i programmi alle esigenze di ogni regione.

4.7

Per quanto concerne l'allineamento al Trattato di Lisbona, la Commissione ha compiuto un notevole sforzo per determinare la distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione tentando di non modificare le disposizioni vigenti al fine di consentire al sistema attuale di continuare a funzionare. La proposta risulta tuttavia alquanto prematura dato che la Commissione non dispone di tutte le informazioni necessarie. Il contenuto del regolamento che stabilirà le nuove procedure di comitato, infatti, non è stato ancora reso noto.

5.   Osservazioni specifiche

5.1

Attualmente, il regolamento POSEI si fonda su una doppia base giuridica: i due articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla politica agricola comune (PAC) (precedenti articoli 36 e 37) e l'articolo specifico relativo alle regioni ultraperiferiche (precedente articolo 299, paragrafo 2). Tuttavia, nella proposta di riforma del regolamento la base giuridica si limita ai nuovi articoli 42 e 43, paragrafo 2 sulla PAC ed è omesso il nuovo articolo 349 relativo alle regioni ultraperiferiche. Il solo riferimento agli articoli sulla PAC non è sufficiente affinché siano adottate misure specifiche per le regioni ultraperiferiche dal momento che l'articolo specifico costituisce la base giuridica per tutte le disposizioni correlate al carattere eccezionale dell'ultraperifericità.

5.2

L'articolo 18 prevede nuove disposizioni nelle quali si stabilisce il contenuto obbligatorio dei programmi POSEI presentati dalle autorità nazionali competenti. Tuttavia, alcune di tali disposizioni danno luogo a dubbi di interpretazione. Sarebbe necessario eliminare la lettera e) dell'articolo 18, paragrafo 2, poiché si tratta di una disposizione non chiara e, inoltre, superflua dal momento che ripete quanto riportato al paragrafo 4 dello stesso articolo, considerando che in ogni azione sono specificate le condizioni dell'aiuto e i prodotti. L'inclusione dei volumi come contenuto obbligatorio delle misure rappresenta più una complicazione che un aiuto; ogni misura comprende varie azioni e il fare riferimento ai volumi descrivendo la misura non presenta alcuna utilità pratica. Al paragrafo 4, dell'articolo 18, la definizione di un massimale per ogni azione non è necessaria e riduce la flessibilità della gestione dal momento che devono essere comunque stabiliti l'aiuto unitario e i beneficiari dell'azione.

5.3

In alcune regioni ultraperiferiche sussiste inoltre la necessità di promuovere la tutela del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, e in particolare la conservazione dei muretti in pietra di sostegno alle terrazze. Si tratta in effetti di elementi di importanza fondamentale per il paesaggio tradizionale e per la buona conservazione dei terreni a causa della difficile orografia e delle caratteristiche dei terreni. Pertanto, al paragrafo 1, dell'articolo 21, occorre estendere ad altre regioni ultraperiferiche la flessibilità di cui gode Madera in relazione alla duplicazione degli importi annui massimi ammissibili a carico dell'Unione, previsti all'allegato I del regolamento (CE) n. 1628/2005.

5.4

Le assicurazioni collettive, il cui requisito è la contrattazione da parte di un intero settore, ricoprono una notevole importanza per alcune regioni ultraperiferiche. Il fatto che le grandi imprese non possano beneficiare degli aiuti di Stato per la contrattazione di assicurazioni collettive implica premi più cari per i piccoli e medi produttori e rende il sistema assicurativo meno sostenibile. È necessario tenere conto del fatto che le regioni ultraperiferiche dispongono di un territorio ridotto e che, in alcune di esse, sono applicate linee assicurative specifiche per le coltivazioni. Occorre dunque fare in modo che ogni sottosettore nel suo insieme possa ricorrere all'assicurazione collettiva corrispondente.

5.5

La riduzione dei dazi, stabilita a Ginevra nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio della banana, sta già avendo un impatto negativo sui prezzi di vendita delle banane e quindi sui ricavi dei produttori comunitari. Tale impatto negativo sarà accresciuto dall'ulteriore riduzione dei dazi prevista dagli accordi bilaterali stipulati con i paesi andini e dell'America centrale. Per rimediare alla rilevante perdita di competitività delle banane comunitarie che deriva da questo forte ribasso dei dazi, è necessario definire delle misure compensative in grado di ridurre al minimo l'impatto negativo di detto ribasso attraverso un aumento della dotazione finanziaria dei programmi POSEI che consenta di salvaguardare il reddito dei produttori comunitari.

Bruxelles, 17 febbraio 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


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