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Document 52010XC0619(01)

Comunicazione della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

OJ C 160, 19.6.2010, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/1


Comunicazione della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

2010/C 160/01

1.   INTRODUZIONE

L’UE ha introdotto nel 2009 il regime vincolante di sostenibilità più completo e avanzato al mondo nel suo genere. La direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (di seguito «direttiva sulle energie rinnovabili») (1) istituisce tali criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Per i biocarburanti, i criteri corrispondenti sono fissati nella direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (di seguito «direttiva sui carburanti») (2) e si applicano ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nell’UE e a quelli importati. Gli Stati membri hanno il compito di verificare che gli operatori economici rispettino i criteri di sostenibilità quando i biocarburanti/bioliquidi sono considerati ai fini (3) illustrati nella direttiva sulle energie rinnovabili, nella direttiva sulla qualità dei carburanti, nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (4) e nel regolamento sulle emissioni di CO2 delle autovetture (5).

Il regime di sostenibilità è costituito da due strumenti concepiti per ridurre l’onere amministrativo degli operatori economici:

1)

possibilità di ricorrere a «sistemi volontari» o «accordi bilaterali e multilaterali» riconosciuti per dimostrare la conformità ad alcuni o a tutti i criteri di sostenibilità e

2)

possibilità di applicare i «valori standard» istituiti dalla direttiva al fine di dimostrare la conformità al criterio di sostenibilità riguardante la riduzione delle emissioni di gas serra.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari o gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dall’Unione europea contengono dati accurati in merito ai criteri di sostenibilità e può aggiungere valori standard per i nuovi metodi di produzione dei biocarburanti/bioliquidi e aggiornare i valori esistenti. La presente comunicazione illustra in che modo la Commissione intende espletare le proprie funzioni per giungere ad adottare le decisioni descritte; fornisce inoltre informazioni agli Stati membri, ai paesi terzi, agli operatori economici e alle organizzazioni non governative.

Oltre a questa comunicazione la Commissione ne ha adottata un’altra sull’applicazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme per il calcolo per i biocarburanti (6), finalizzata ad agevolare un’applicazione omogenea del regime di sostenibilità.

Quando nella presente comunicazione si rimanda a disposizioni specifiche, i numeri degli articoli citati si riferiscono alla direttiva sulle energie rinnovabili. La tabella indica le disposizioni corrispondenti per i biocarburanti contenute nella direttiva sulla qualità dei carburanti. Quando nella presente direttiva si cita «la direttiva» si fa riferimento alla direttiva sulle energie rinnovabili. Nei casi in cui la direttiva sulla qualità dei carburanti contiene una disposizione corrispondente, l’espressione si applica anche a detta direttiva.

Tabella 1:   Articoli e allegati citati nella presente comunicazione

Direttiva sulle energie rinnovabili

Direttiva sulla qualità dei carburanti

Articolo 17: criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

Articolo 7 ter: criteri di sostenibilità per i biocarburanti

Articolo 18: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi

Articolo 7 quater: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti

Articolo 19: valcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi

Articolo 7 quinquies: calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

Articolo 24: piattaforma per la trasparenza (7)

Non previsto (8)

Articolo 25: comitati

Non previsto

Allegato V: regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento

Allegato IV: norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

2.   SISTEMI VOLONTARI

Gli operatori economici devono dimostrare agli Stati membri che i criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità e terreni che presentano un elevato stock di carbonio (9) sono stati rispettati (10). A tal fine hanno tre possibilità:

1.

presentare all’autorità nazionale competente i dati, conformemente ai requisiti fissati dallo Stato membro («sistema nazionale») (11);

2.

utilizzare un «sistema volontario» riconosciuto dalla Commissione a tale scopo (12);

3.

conformarsi ai termini di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e i paesi terzi riconosciuto dalla Commissione a tal fine (13).

Un sistema volontario dovrebbe comprendere alcuni o tutti i criteri di sostenibilità contenuti nella direttiva (14) e può anche riguardare altri aspetti legati alla sostenibilità (15) che non rientrano fra i criteri della direttiva (16).

Quando la Commissione riceve una richiesta di riconoscimento di un sistema volontario valuta se questo risponde ai requisiti del caso. Di seguito viene illustrata la procedura di valutazione.

2.1.   Processo di valutazione e riconoscimento

Per valutare i sistemi volontari la Commissione intende:

avviare il processo di valutazione non appena riceve la richiesta di riconoscimento,

valutare il sistema a prescindere dalla provenienza, cioè dal fatto che si tratti di un sistema concepito da governi o da organizzazioni private, ad esempio,

valutare il sistema a prescindere dal fatto che un altro sistema riconosciuto riguardi già lo stesso tipo di materie prime, lo stesso settore o altro,

valutare il sistema rispetto ai criteri di sostenibilità fissati nella direttiva (17) e dei requisiti di valutazione e riconoscimento definiti nel capitolo successivo del presente documento,

valutare se il sistema può anche rappresentare una fonte di dati accurati su altri aspetti della sostenibilità (18) non contemplati nei criteri di sostenibilità della direttiva (19).

Se dalla valutazione emerge che il sistema risponde ai criteri di sostenibilità e ai requisiti di valutazione e riconoscimento, la Commissione si propone di:

avviare il processo (20) per l’adozione di una decisione da parte sua,

riconoscere il sistema a prescindere dalla provenienza, ad esempio dal fatto che si tratti di un sistema concepito da governi o da organizzazioni private,

riconoscere il sistema a prescindere dal fatto che un altro sistema riconosciuto riguardi già lo stesso tipo di materie prime, lo stesso settore o altro,

in generale, riconoscere il sistema per un periodo massimo consentito di 5 anni (21),

indicare, nella decisione, quale parte o quali parti dei criteri di sostenibilità della direttiva rientrano nel sistema,

indicare, nella decisione, per quali altri eventuali aspetti della sostenibilità il sistema contiene dati accurati (22),

inserire un rimando alla decisione sulla piattaforma per la trasparenza della Commissione dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Se dalla valutazione risulta che un sistema non soddisfa i requisiti, la Commissione ne informa di conseguenza l’organizzazione che presenta la domanda.

Se, una volta ottenuto il riconoscimento, un sistema volontario subisce modifiche dei contenuti tali da alterare la base che ne ha consentito il riconoscimento iniziale, la Commissione si attende che tali modifiche le siano notificate. In tal modo essa potrà essere in grado di valutare se il riconoscimento iniziale continua ad essere valido.

2.2.   Requisiti in materia di valutazione e riconoscimento

Un sistema volontario dovrebbe riguardare, in tutto o in parte, i criteri di sostenibilità fissati nella direttiva (23). Il sistema dovrebbe comprendere un sistema di verifica (24) i cui requisiti sono istituiti nel presente capitolo.

2.2.1.   Gestione della documentazione

Ai fini della partecipazione ai sistemi volontari, gli operatori economici devono preventivamente:

disporre di un sistema verificabile per i dati su cui si basano le asserzioni che presentano o a cui fanno riferimento,

conservare i dati per almeno 5 anni e

accettare il compito di preparare eventuali informazioni connesse alla verifica di tali dati.

Di norma, il sistema verificabile dovrebbe essere un sistema di qualità basato sui punti 2 e 5.2 del modulo D1 («Garanzia della qualità del processo di produzione») di cui all’allegato II della decisione relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (25).

2.2.2.   Livello adeguato di verifica indipendente

In generale, un sistema volontario deve garantire che, prima di potervi partecipare, gli operatori economici siano sottoposti a audit (26).

A tal fine è possibile effettuare un «audit di gruppo», in particolare per gli agricoltori di piccole imprese agricole, per le organizzazioni di produttori e le cooperative. In tal caso, per tutte le unità interessate la verifica può avvenire sulla base di un campione di unità (27), eventualmente tenendo conto di una norma adeguata formulata a tale scopo (28). Gli audit di gruppo effettuati per verificare la conformità ai criteri relativi ai terreni previsti dal sistema possono essere accettati solo se le zone interessate sono vicine tra loro e se presentano caratteristiche simili. Gli audit di gruppo effettuati al fine di calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra sono accettabili solo se le unità presentano sistemi di produzione e prodotti simili tra loro.

Il sistema volontario deve inoltre prevedere, almeno una volta all’anno, un audit periodico retrospettivo di un campione di asserzioni presentate nell’ambito del sistema medesimo (29). È compito dei verificatori definire la dimensione del campione necessaria che permetterà loro di raggiungere il livello di confidenza richiesto per rilasciare una dichiarazione di verifica.

Per i due tipi di audit indicati in precedenza il verificatore selezionato deve essere:

esterno: l’audit non deve essere effettuato dall’operatore economico o dal sistema medesimo,

indipendente: il verificatore deve essere indipendente rispetto all’attività sottoposta a verifica e non deve avere conflitti di interesse,

in possesso di competenze generiche: l’organismo che effettua la verifica dispone delle competenze generiche per effettuare gli audit e

in possesso delle competenze specifiche adeguate: i verificatori dispongono delle competenze necessarie a svolgere l’audit rispetto ai criteri previsti dal sistema.

Nelle domande di riconoscimento che presentano, i sistemi volontari devono dimostrare come intendono garantire le caratteristiche illustrate in precedenza nella selezione dei verificatori. La tabella 2 indica alcune modalità per farlo.

È preferibile, ma non essenziale, che i verificatori, ove possibile e opportuno, siano accreditati per il tipo di mansioni di verifica che sono chiamati a svolgere (30).

Tabella 2:   Esempi di modalità per dimostrare la conformità dei verificatori ai requisiti

Attributo del verificatore

Requisiti interessati

Esperienza nella conduzione di audit conformemente alla norma ISO (31) 19011 che istituisce linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

Indipendenza

Competenze generiche

Competenze specifiche connesse ai criteri fissati dalla direttiva e ad altri aspetti ambientali

Accreditamento rispetto alla norma ISO 14065 che istituisce requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento (32).

Indipendenza

Competenze generiche

Competenze specifiche in materia di gas serra

Esperienza nella conduzione di audit conformemente alla norma ISO 14064-3 che istituisce specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.

Indipendenza

Competenze generiche

Competenze specifiche in materia di asserzioni relative ai gas serra

Esperienza nella conduzione di audit conformemente alla norma ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000 sugli impegni di affidabilità diversi dalle revisioni o dai riesami di informazioni finanziarie storiche.

Indipendenza

Competenze generiche

Accreditamento rispetto alla Guida 65 dell’ISO (33) che istituisce requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti (34).

Indipendenza

Competenze generiche

Le domande di riconoscimento inviate alla Commissione devono dimostrare che gli audit saranno programmati, svolti e documentati adeguatamente. A tal fine il verificatore in genere:

individua le attività svolte dall’operatore economico che sono attinenti ai criteri previsti dal sistema,

individua i sistemi interessati dell’operatore economico e l’organizzazione generale rispetto ai criteri del sistema e verifica che i sistemi di controllo siano effettivamente applicati,

istituisce almeno un «livello di garanzia limitato» (35) nel contesto del tipo di attività svolte dall’operatore economico e della relativa complessità,

analizza i rischi che potrebbero determinare inesattezze materiali, in base alle conoscenze professionali del responsabile della verifica e alle informazioni fornite dall’operatore economico,

stila un piano di verifica adeguato corrispondente all’analisi dei rischi nonché all’estensione e alla complessità delle attività dell’operatore economico, in cui siano definiti i metodi di campionamento da utilizzare per le attività dell’operatore economico,

attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare la conclusione della verifica, più tutti gli ulteriori elementi aggiuntivi di interesse, conformemente ai metodi di campionamento definiti,

chiede all’operatore economico di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di audit, di spiegare le variazioni oppure rivedere le asserzioni o i calcoli, prima di giungere a una conclusione finale sulla verifica.

2.2.3.   Sistema dell’equilibrio di massa

In genere la catena di produzione dei biocarburanti/bioliquidi presenta molti elementi, dal giacimento alla distribuzione del carburante. Le materie prime (feedstock) sono spesso trasformate in un prodotto intermedio e successivamente nel prodotto finale. La conformità alla direttiva deve essere dimostrata rispetto al prodotto finale; a tal fine occorre presentare asserzioni sulla materia prima e/o sui prodotti intermedi utilizzati.

Il metodo che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali è noto sotto il nome di «catena di rintracciabilità» (chain of custody o CoC), cioè un sistema che in genere comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del carburante destinato al consumo. Il metodo istituito nella direttiva per la catena di rintracciabilità è il metodo dell’equilibrio di massa (36).

Il sistema volontario deve prevedere che la verifica del sistema dell’equilibrio di massa venga svolta contestualmente alla verifica della correttezza relativa al rispetto dei criteri del sistema (37). È inclusa la verifica di qualsiasi dato o sistema utilizzato per conformarsi ai requisiti del sistema di equilibrio di massa.

Per «sistema di equilibrio di massa» s’intende (38) un sistema in cui le «caratteristiche di sostenibilità» rimangono associate alle «partite». Tra le caratteristiche di sostenibilità possono figurare:

dati comprovanti la conformità ai criteri di sostenibilità della direttiva e/o

dichiarazione che le materie prime utilizzate sono state ottenute in modo conforme ai criteri di sostenibilità associati ai terreni fissati nella direttiva e/o

una cifra corrispondente alle emissioni di gas serra e/o

una descrizione delle materie prime utilizzate (39) e/o

la dichiarazione «la produzione ha ottenuto un certificato di tipo X dal sistema volontario riconosciuto Y» ecc.

Le caratteristiche di sostenibilità dovrebbero comprendere informazioni sul paese di origine delle materie prime, tranne per i bioliquidi (40).

Quando partite che presentano caratteristiche di sostenibilità diverse (o che non presentano tali caratteristiche) sono mescolate (41), le diverse dimensioni (42) e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela (43). Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità (44) (corredata di dimensioni) purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela. Una «miscela» può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto, ad esempio in un container, un sito o un impianto logistico o di trattamento (definito come luogo geografico precisamente delimitato all’interno del quale i prodotti possono essere mescolati).

L’equilibrio nel sistema può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che non si verifichi un «deficit», cioè che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta. Oppure l’equilibrio può essere raggiunto in un lasso di tempo adeguato e regolarmente verificato. In entrambi i casi è necessario predisporre adeguati sistemi volti a garantire che l’equilibrio sia rispettato.

2.3.   Sistemi volontari atipici

Il capitolo 2.2 descrive i requisiti che la Commissione intende valutare per il riconoscimento dei sistemi volontari «tipici» che riguardano direttamente uno o più criteri indicati nella direttiva. I sistemi «atipici» possono presentarsi sotto forme diverse, ad esempio mappe indicanti che determinate aree geografiche sono conformi o non conformi, strumenti di calcolo per valutare le riduzioni di gas serra o i valori regionali dei gas serra di origine agricola associati ad una particolare materia prima. Per sistemi di questo tipo la Commissione stabilirà la procedura di valutazione più opportuna nel momento in cui riceverà una domanda di riconoscimento. In quell’occasione la Commissione verificherà se applicare i principi e i requisiti illustrati in precedenza o se sarà necessario adottare un approccio diverso.

2.4.   Aggiornamento

Poiché si potrà fare esperienza solo dopo aver cominciato le valutazioni, potrebbe essere necessaria una certa flessibilità. La Commissione potrà rivedere la procedura istituita nel presente documento sulla base dell’esperienza acquisita o degli sviluppi del mercato, compresi i lavori svolti dagli organismi di normazione. In tal caso la Commissione intende riferirsi opportunamente alla piattaforma per la trasparenza.

2.5.   Schemi volontari per i bioliquidi

Per i bioliquidi la Commissione non può riconoscere esplicitamente un sistema volontario come fonte di dati accurati per i criteri relativi ai terreni (45). Tuttavia, ove la Commissione decida che un sistema volontario fornisce dati accurati per i biocarburanti, incoraggia gli Stati membri ad accettarlo anche per i bioliquidi.

2.6.   Riconoscimento di accordi bilaterali o multilaterali

L’Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva (46). Dopo essere stati conclusi, accordi di questo tipo devono ancora essere riconosciuti ai fini della direttiva, analogamente a quanto avviene per i sistemi volontari (47). Questo processo potrebbe anche prevedere di tener conto delle parti pertinenti del punto 2.2.2.

3.   VALORI STANDARD

La direttiva prevede che gli operatori economici possano utilizzare dei «valori standard» per dimostrare la conformità al criterio di sostenibilità sulla riduzione dei gas serra; in tal modo dovrebbe essere possibile ridurre l’onere amministrativo per gli operatori, visto che le imprese potranno decidere di utilizzare tali valori predefiniti piuttosto che calcolare il valore reale (48). I valori standard sono fissati ad un livello conservativo, per evitare che, scegliendo questa possibilità, gli operatori economici dichiarino valori migliori di quelli reali. I valori standard possono essere aggiornati in base al progresso scientifico e tecnico (49).

3.1.   Contesto per il calcolo dei valori standard

I valori standard fissati nella direttiva sono determinati in base a tre elementi: set di dati scientifici, metodologia indicata nella direttiva (50) e una regola di conversione dei valori tipici in valori standard. I dati scientifici per una particolare filiera di produzione dei biocarburanti/bioliquidi sono elaborati secondo la metodologia che consente di ottenere il valore tipico per quella filiera. Successivamente si applica un fattore di + 40 % alle emissioni prodotte dall’elemento «lavorazione» per convertire i valori tipici in valori standard conservativi. Nel caso del «trasporto e distribuzione» tale fattore non viene applicato visto che le emissioni legate a tale elemento danno un contributo limitato alle emissioni complessive (51); lo stesso vale per la «coltivazione», perché in tal caso l’elemento conservativo è rappresentato da alcune restrizioni all’uso dei valori standard (52).

3.2.   Futuri aggiornamenti e aggiunta di valori standard

I dati scientifici sono compilati da esperti indipendenti (53) e pubblicati sul sito web del CCR (54). Per commentare i dati con argomentazioni scientifiche sarà necessario mantenere un contatto diretto con gli esperti; ciò permetterà di rivedere i dati come opportuno nel successivo esercizio di aggiornamento (55).

La direttiva prevede:

«filiere generali», cioè filiere caratterizzate dal tipo di materia prima e dal tipo di biocarburante/bioliquido (ad esempio, «etanolo da barbabietola») e

«filiere specifiche», cioè caratterizzate da descrizioni più specifiche rispetto a quelle utilizzate per le filiere generali [ad esempio «etanolo da frumento (paglia come combustibile di processo in un impianto di cogenerazione)»].

La Commissione provvederà a inserire valori standard per altre filiere generali se:

questi sono rilevanti nel mercato dell’UE ed esiste almeno un impianto/filiera o ci si può ragionevolmente attendere che una filiera generale entri in uso nell’UE entro tempi brevi e

gli esperti indipendenti ritengono che ci siano dati rilevanti di qualità e certezza sufficienti.

Per l’introduzione di filiere specifiche la Commissione intende tener conto di due altri criteri:

se la differenza tra i valori standard per le filiere specifiche e generali è notevole per dimensione e

(nel caso delle filiere specifiche con valori standard delle riduzioni dei gas serra inferiori a quelli validi per le filiere generali) se si stima che almeno un decimo del consumo UE della filiera generale dei biocarburanti/bioliquidi interessata è prodotto con pratiche che causano emissioni superiori a quelle rappresentate dal valore standard per la filiera generale in questione.

La Commissione non intende introdurre valori standard per le filiere specifiche sulla base dell’origine geografica in cui sono prodotti le materie prime o i biocarburanti/bioliquidi, ma piuttosto in relazione a pratiche o tecnologie specifiche ecc.

Se lo riterrà opportuno, la Commissione si propone di aggiornare o aggiungere valori standard ogni due anni a partire dal 2010 e successivamente contestualmente alla relazione che deve presentare sui valori standard per i futuri biocarburanti prevista per il 2012 e successivamente ogni due anni (56). Tuttavia, se occorre sarà possibile aggiornare i valori standard anche nel periodo intermedio. A tal fine, la Commissione valuterà se sussistono le condizioni per l’inserimento di filiere specifiche, secondo quanto illustrato in precedenza. Le parti interessate potranno proporre modifiche alle filiere o suggerirne di nuove secondo le stesse modalità applicate per i commenti sui dati (cfr. sopra).

4.   CONCLUSIONI

L’UE ha introdotto nel 2009 il regime vincolante di sostenibilità più completo e avanzato al mondo nel suo genere. Nella presente comunicazione la Commissione spiega in che modo intende utilizzare nei prossimi anni due strumenti del regime di sostenibilità destinati a ridurre l’onere amministrativo per gli operatori economici: la valutazione e il riconoscimento di sistemi volontari e accordi bilaterali o multilaterali, da un lato, e l’aggiunta e l’aggiornamento dei valori standard, dall’altro. Ciò dovrebbe agevolare il funzionamento del regime di sostenibilità. I sistemi volontari potrebbero avere un impatto su mercati delle materie prime ben più ampi dei mercati dei biocarburanti e dei bioliquidi, con potenziali effetti collaterali quali il rafforzamento della produzione sostenibile di materie prime agricole; a loro volta gli accordi bilaterali e multilaterali potrebbero rafforzare ulteriormente questo processo. Oltre ai processi descritti che vengono avviati dalla nuova politica dell’UE nel campo delle energie rinnovabili, la Commissione si attiverà anche nelle sedi internazionali per promuovere i criteri di sostenibilità in ambito mondiale.


(1)  Direttiva 2009/28/CE.

(2)  Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2009/30/CE.

(3)  Per ulteriori precisazioni cfr. http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm

(4)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 443/2009.

(6)  Cfr. pag 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Consultabile online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm

(8)  La Commissione intende pubblicare gli eventuali documenti importanti per la direttiva sulla qualità dei carburanti anche nel sito web relativo alla direttiva in questione.

(9)  Articolo 17, paragrafi 2-5.

(10)  Articolo 18, paragrafo 1.

(11)  Articolo 18, paragrafo 3.

(12)  Articolo 18, paragrafo 4, secondo comma; articolo 18, paragrafo 7.

(13)  Articolo 18, paragrafo 4, primo comma; articolo 18, paragrafo 7.

(14)  I sistemi volontari non devono necessariamente riguardare il criterio riguardante i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali per gli agricoltori dell’UE (articolo 17, paragrafo 6). Cfr. il punto 2.2 della comunicazione sull’applicazione pratica del regime di sostenibilità.

(15)  Potrebbe, ad esempio, trattarsi degli aspetti di cui all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma.

(16)  Gli Stati membri non possono utilizzare l’inclusione di tali altri criteri di sostenibilità in un sistema volontario come motivo per rifiutare di tener conto dei biocarburanti/bioliquidi che non rientrano nel sistema se tali biocarburanti/bioliquidi soddisfano i criteri di sostenibilità fissati nella direttiva.

(17)  Le organizzazioni che presentano la domanda devono indicare i criteri (o gli aspetti ad essi connessi) di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e le informazioni di cui alla futura decisione della Commissione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma, per i quali chiedono il riconoscimento.

(18)  Cfr. articolo 18, paragrafo 4, secondo comma. Le organizzazioni che presentano la domanda devono indicare se tali aspetti rientrano nel sistema da loro presentato.

(19)  In funzione della praticabilità, la Commissione potrebbe non procedere subito in tal senso ma in ogni caso lo farà al più presto.

(20)  Con l’assistenza del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi istituito dall’articolo 25, paragrafo 2.

(21)  Articolo 18, paragrafo 6.

(22)  Per lo meno in relazione ai criteri indicati all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma.

(23)  Cfr. nota [15].

(24)  Ai fini della presente comunicazione i termini «audit»/«verificatore» e «verifica» sono considerati intercambiabili.

(25)  Decisione n. 768/2008/CE.

(26)  Ci potranno essere eccezioni alla regola dovute alla peculiarità di alcuni sistemi (per esempio quelli che prevedono solo valori standard per il calcolo dei gas serra); in tal caso, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento sarà necessario spiegare chiaramente la situazione specifica.

(27)  È compito dei verificatori definire la dimensione del campione necessaria per raggiungere il livello di confidenza richiesto.

(28)  Ad esempio la norma P035 della International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) che istituisce requisiti comuni per la certificazione dei gruppi di produttori.

(29)  Gli operatori economici che fanno parte del campione dovrebbero essere diversi da un periodo all’altro.

(30)  L’accreditamento dovrebbe essere fatto da membri del Forum internazionale per l’accreditamento, dagli organismi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dagli organismi che hanno concluso un accordo bilaterale con la Cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

(31)  Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

(32)  L’accreditamento rispetto a questa norma comprende spesso anche l’accreditamento rispetto a un «programma per i gas serra» specifico come il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. In tal caso, gli eventuali requisiti supplementari richiesti da un tale programma non devono essere considerati ai fini della presente tabella; non vanno inoltre considerati se sono incompatibili con la direttiva.

(33)  Equivalente alla norma europea EN 45011.

(34)  L’accreditamento rispetto a questa norma comprende spesso anche l’accreditamento rispetto a requisiti specifici connessi, ad esempio, ad un prodotto. In tal caso, gli eventuali requisiti supplementari richiesti da un tale programma non devono essere considerati ai fini della presente tabella; non vanno inoltre considerati se sono incompatibili con la direttiva.

(35)  Per «livello di garanzia limitato» s’intende una riduzione del rischio ad un livello accettabile che determini una formulazione in negativo da parte dei verificatori come «sulla base della nostra valutazione non sono venuti alla luce elementi che ci portino a ritenere che vi siano errori nei dati», mentre un «livello di garanzia accettabile» comporta una riduzione del rischio ad un livello sufficientemente basso da poter essere considerato come base per una formulazione espressa in positivo da parte dei verificatori, quale «sulla base della nostra valutazione i dati sono esenti da inesattezze materiali». (Cfr. ISEA 3000)

(36)  Articolo 18, paragrafo 1.

(37)  Un sistema volontario non dovrebbe prevedere ciò se riguarda solo un unico elemento della catena (ad esempio il luogo di produzione delle materie prime).

(38)  Cfr. articolo 18, paragrafo 1.

(39)  Ad esempio per dichiarare un valore standard.

(40)  Cfr. articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva sulla qualità dei carburanti.

(41)  Quando vengono mescolate partite aventi le stesse caratteristiche di sostenibilità, si adegua di conseguenza solo la dimensione della partita. Le caratteristiche di sostenibilità sono tendenzialmente le stesse quando si usano le stesse materie prime e quando si ricorre a «valori standard» o a «valori regionali reali».

(42)  Quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite, occorre applicare fattori di conversione opportuni per adeguare di conseguenza la dimensione della partita.

(43)  Pertanto, se le caratteristiche comprendono cifre diverse sulle emissioni di gas serra, queste rimangono separate e non possono essere calcolate come media al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità.

(44)  In altri termini, quando una «caratteristica di sostenibilità» è la descrizione della materia prima, ad esempio «olio di colza», tale caratteristica può essere diversa da ciò che la partita contiene fisicamente, ad esempio una miscela di olio di colza e di girasole.

(45)  Cfr. articolo 18, paragrafo 4, e il riferimento all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, ivi contenuto.

(46)  L’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea istituisce il meccanismo che consente all’Unione di concludere accordi internazionali.

(47)  Articolo 18, paragrafo 4.

(48)  Articolo 19, paragrafo 1.

(49)  Articolo 19, paragrafo 7.

(50)  Allegato V, parte C.

(51)  Cfr. articolo 19, paragrafo 7, lettera a).

(52)  Articolo 19, paragrafi da 2 a 4.

(53)  L’Istituto per l’ambiente e la sostenibilità del Centro di ricerca (CCR) della Commissione, nell’ambito del Consorzio JEC, composto dal Centro comune di ricerca della Commissione, dall’associazione dei costruttori automobilistici per la ricerca e lo sviluppo in Europa (EUCAR) e dall’associazione europea per l’ambiente, la salute e la sicurezza della raffinazione (CONCAWE) delle compagnie petrolifere.

(54)  http://re.jrc.ec.europa.eu/biof/html/input_data_ghg.htm la Commissione intende pubblicare, nella piattaforma per la trasparenza, un foglio elettronico indicante il calcolo dei valori standard ricavati dai dati disponibili.

(55)  Cfr. considerando 83 della direttiva sulle energie rinnovabili.

(56)  I biocarburanti di cui all’allegato V, parti B ed E. Cfr. articolo 19, paragrafo 5.


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