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Document 52009PC0685

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati

/* COM/2009/0685 def. - NLE 2009/0182 */

52009PC0685




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 16.12.2009

COM(2009)685 definitivo

2009/0182 (NLE)

.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati

RELAZIONE

(1) L'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Armenia costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e l'Armenia.

(2) Il 14 novembre 2006, il consiglio di cooperazione UE-Armenia ha adottato una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d’azione della politica europea di vicinato (PEV). Come indicato nella raccomandazione, il piano d'azione delinea misure concrete volte a permettere alle Parti l'assolvimento degli obblighi definiti nell'APC e offre un quadro più ampio atto a rinsaldare ulteriormente le relazioni UE-Armenia per raggiungere un notevole livello di integrazione economica e approfondire la cooperazione politica, in linea con gli obiettivi generali dell'APC.

(3) Il Consiglio europeo del marzo 2009 si è compiaciuto dell'istituzione di un ambizioso partenariato orientale, che comporterà un impegno più profondo nei confronti dei partner orientali a livello bilaterale e multilaterale onde creare i presupposti necessari per accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica, cercando di sostenere le riforme politiche e socioeconomiche dei paesi partner in modo da facilitarne l'avvicinamento all'UE. La dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7 maggio ha confermato che gli Stati membri dell'UE e i partner dell'Europa orientale intendono portare le loro relazioni a un nuovo livello perseguendo gli obiettivi suddetti.

(4) Il piano d’azione UE-Armenia della politica europea di vicinato (PEV) (capitolo 5) (Monitoraggio) stabilisce l'istituzione, nel quadro dell'APC, di organi congiunti preposti a garantire l'avanzamento e la sorveglianza dei piani d'azione e prevede che le strutture istituite nel quadro degli accordi pertinenti vengano riesaminate, all'occorrenza, in modo da garantire che tutte le priorità della PEV siano prese adeguatamente in considerazione.

(5) Per l'attuazione di altri accordi e piani d'azione analoghi con paesi partner PEV, come la Giordania (ad oggi 11 sottocomitati), il Marocco (10), l'Ucraina (7) e la Repubblica di Moldova (4), è stata creata una struttura istituzionale che comprende diversi sottocomitati settoriali. La presente proposta ha un'impostazione analoga e intende predisporre una struttura istituzionale per consentire all'UE e all'Armenia di ampliare le sedi di discussione nel contesto delle loro relazioni bilaterali. Finora è stato creato solo un sottocomitato (Commercio, questioni economiche e aspetti giuridici connessi) incaricato di assistere il comitato di cooperazione UE-Armenia nell'esercizio delle sue funzioni.

(6) L'Armenia è disposta ad intensificare la cooperazione negli altri settori contemplati dall'APC e si è impegnata a puntare a relazioni più ambiziose secondo i principi del partenariato orientale.

(7) Nell'intento di ampliare il quadro istituzionale per il dialogo, di sorvegliare l'attuazione del piano d'azione PEV e di rafforzare le relazioni UE-Armenia, la Commissione europea propone al Consiglio di istituire tre sottocomitati supplementari, denominati come segue: 1) sottocomitato per la giustizia, libertà e sicurezza; 2) sottocomitato per i trasporti, l'ambiente, l'energia e la sicurezza nucleare; 3) sottocomitato per l'occupazione, gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza e la tecnologia. Questi sottocomitati saranno istituiti nell'ambito dell'APC.

(8) La struttura sopra descritta permetterebbe di portare avanti e di sorvegliare l'attuazione del piano d'azione PEV. Il dialogo nell'ambito dei sottocomitati consentirà scambi di informazioni e di pratiche migliori tra esperti e contribuirà a far regnare la fiducia e a creare legami più stretti tra gli esperti della Commissione europea e dei paesi partner.

(9) Il dialogo nei sottocomitati rafforzerà l'interazione con l'Armenia, fornirà informazioni coerenti sui progressi e sulle ambizioni del paese e permetterà di individuare i settori in cui l'Armenia ha bisogno di assistenza (ad esempio per migliorare la capacità amministrativa mediante i programmi globali di potenziamento istituzionale del partenariato orientale).

(10) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione, del 31 maggio 1999, relativa alla conclusione del suddetto APC, si allega il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione UE-Armenia in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati. Gli obiettivi, gli argomenti di competenza di ciascun sottocomitato e le modalità di attuazione sono indicati nei regolamenti interni allegati.

2009/0182 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 31 maggio 1999[1], relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2006, il consiglio di cooperazione UE-Armenia ha adottato una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione UE-Armenia.

(2) A norma dell’articolo 80 del suddetto APC, nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione.

(3) Il 12 ottobre 1999, il consiglio di cooperazione UE-Armenia ha adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione[2], delegando a quest'ultimo le competenze per l'istituzione di sottocomitati del comitato di cooperazione UE-Armenia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

La posizione che l'Unione dovrà adottare nel comitato di cooperazione istituito dall’articolo 80 dell’accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall’altro, in merito all'istituzione di nuovi sottocomitati viene stabilita conformemente all’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

IL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro (l'"accordo"), in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10 del suo regolamento interno[3], il comitato di cooperazione può istituire sottocomitati e definirne il mandato.

(2) Il piano d’azione UE-Armenia della politica europea di vicinato (PEV) (capitolo 5) stabilisce l'istituzione, nel quadro dell'accordo, di organi congiunti preposti a garantire l'avanzamento e la sorveglianza dei piani d'azione e prevede che le strutture istituite nel quadro degli accordi pertinenti vengano riesaminate, all'occorrenza, in modo da garantire che tutte le priorità della PEV siano prese adeguatamente in considerazione.

(3) La dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7 maggio sottolinea il desiderio comune di approfondire e intensificare le relazioni bilaterali tra l'UE e i partner dell'Europa orientale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

Sono istituiti i sottocomitati elencati nell'allegato A e sono adottati i mandati dei sottocomitati di cui all'allegato B.

Fatto a

Per il comitato di cooperazione UE-Armenia

Per l'Armenia

Per l’Unione europea

Allegato A

Comitato di cooperazione UE-Armenia

Nuovi sottocomitati istituiti

(1) Sottocomitato per la giustizia, libertà e sicurezza;

(2) sottocomitato per i trasporti, l'ambiente, l'energia e la sicurezza nucleare;

(3) sottocomitato per l'occupazione, gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza e la tecnologia.

Allegato B

Mandato del sottocomitato per la giustizia, libertà e sicurezza istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro,

visto il regolamento interno del comitato di cooperazione adottato dal consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999 quale allegato al proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

ha istituito un sottocomitato per la giustizia, libertà e sicurezza conferendogli il seguente mandato:

Articolo 1

Il sottocomitato esamina l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione e del piano d’azione della politica europea di vicinato UE-Armenia ad esso connesso, nei seguenti settori:

- gestione delle frontiere;

- gestione della migrazione legale e illegale (comprese le questioni connesse a riammissione, visti, sicurezza dei documenti di viaggio, asilo);

- sfollati interni;

- lotta alla criminalità organizzata (tra cui tratta di esseri umani, cibercriminalità, abusi su minori, criminalità finanziaria ed economica, compresi riciclaggio del denaro, frodi fiscali e contraffazioni, corruzione nei settori privato e pubblico, droghe illecite, traffico di armi e altre forme di attività illecite);

- lotta al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo);

- cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie;

- Stato di diritto e riforma del settore giudiziario;

- protezione dei dati personali;

- sviluppo della cooperazione transfrontaliera e regionale in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi all'attuazione del partenariato orientale, della sinergia del Mar Nero o di altre iniziative collegate alla cooperazione bilaterale pertinente.

Il comitato di cooperazione ha facoltà di aggiungere altri settori a quelli sopra elencati.

Articolo 2

Il sottocomitato è sottoposto all'autorità del comitato di cooperazione, cui rende conto del suo operato e trasmette le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

Articolo 3

Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle Parti.

Previo accordo di entrambe le Parti, è possibile ricorrere, ove necessario, ad esperti in riferimento a punti specifici all'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato è presieduto alternativamente dalle Parti, conformemente alle norme in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione[4].

Articolo 5

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Repubblica di Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente del sottocomitato. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse al segretario permanente.

Articolo 6

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Il sottocomitato si riunisce per la prima volta solo una volta espletate le seguenti procedure:

- risposta dell'Armenia a un questionario sulla situazione per quanto riguarda le questioni di giustizia, libertà e sicurezza;

- un seminario sulla mobilità, riguardante tra l'altro la prevenzione della migrazione illegale, la gestione della migrazione legale, la riammissione e lo scambio di informazioni sulle questioni relative ai visti;

- una relazione agli Stati membri.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Durante le riunioni, il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più settori elencati all'articolo 1.

Articolo 9

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 10

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

Mandato del sottocomitato per i trasporti, l'ambiente, l'energia e la sicurezza nucleare istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro,

visto il regolamento interno del comitato di cooperazione adottato dal consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999 quale allegato al proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

ha istituito un sottocomitato per i trasporti, l'ambiente, l'energia e la sicurezza nucleare conferendogli il seguente mandato:

Articolo 1

Il sottocomitato esamina l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione e del piano d’azione della politica europea di vicinato UE-Armenia ad esso connesso, nei seguenti settori:

- trasporti, in particolare: strategie di trasporto, compresa la modernizzazione delle infrastrutture, e ravvicinamento dei quadri legislativo e normativo agli standard europei e internazionali; misure e riforme nei settori stradale, ferroviario e aereo; sicurezza in tutti i modi di trasporto; promozione di sistemi di trasporto intelligenti e uso delle tecnologie dell'informazione in tutti i modi di trasporto; cooperazione regionale nel settore dei trasporti; applicazione dell'accordo orizzontale UE-Armenia nel settore dell'aviazione;

- ambiente, in particolare: buona governance ambientale, compresa la legislazione ambientale orizzontale; ravvicinamento dei quadri legislativo e normativo agli standard europei e internazionali; cambiamento climatico; qualità dell'aria; gestione dei rifiuti; qualità dell'acqua e gestione integrata delle risorse idriche; protezione della natura e biodiversità; desertificazione; inquinamento industriale e gestione dei rischi; prodotti chimici e organismi geneticamente modificati; rumore; cooperazione regionale, anche per quanto riguarda le questioni idriche e il Centro ambientale regionale per il Caucaso (CER Caucaso);

- energia e sicurezza nucleare, in particolare: convergenza a livello di politica energetica; convergenza legislativa e normativa; reti energetiche; infrastrutture energetiche, sicurezza nucleare e sicurezza delle fonti radioattive; efficienza energetica e uso delle fonti energetiche rinnovabili; cooperazione regionale nel settore dell'energia;

- assistenza pertinente dell'UE.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi all'attuazione del partenariato orientale, della sinergia del Mar Nero o di altre iniziative collegate alla cooperazione bilaterale pertinente.

Il comitato di cooperazione ha facoltà di aggiungere altri settori a quelli sopra elencati.

Articolo 2

Il sottocomitato è sottoposto all'autorità del comitato di cooperazione, cui rende conto del suo operato e trasmette le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

Articolo 3

Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle Parti.

Previo accordo di entrambe le Parti, è possibile ricorrere, ove necessario, ad esperti in riferimento a punti specifici all'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato è presieduto alternativamente dalle Parti, conformemente alle norme in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione[5].

Articolo 5

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Repubblica di Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente del sottocomitato. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse al segretario permanente.

Articolo 6

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Durante le riunioni, il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più settori elencati all'articolo 1.

Articolo 9

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 10

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

Mandato del sottocomitato per l'occupazione e gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza e la tecnologia istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro,

visto il regolamento interno del comitato di cooperazione adottato dal consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999 quale allegato al proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

Ha istituito un sottocomitato per l'occupazione, gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione e la politica audiovisiva, la scienza e la tecnologia conferendogli il seguente mandato:

Articolo 1

Il sottocomitato esamina l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione e del piano d’azione della politica europea di vicinato UE-Armenia ad esso connesso, nei seguenti settori:

- politica sociale e occupazionale, comprese le riforme sociali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, nonché la promozione delle donne nella vita sociale, economica e politica;

- pubblica sanità;

- istruzione, formazione e gioventù (in particolare: riforma e modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, programmi di formazione professionale, sviluppo delle competenze e mobilità);

- cultura;

- società dell'informazione;

- politica audiovisiva;

- scienza e tecnologia, ricerca e sviluppo;

- cooperazione regionale negli ambiti suddetti;

- quadro normativo pertinente e assistenza dell'UE negli ambiti suddetti.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi all'attuazione del partenariato orientale, della sinergia del Mar Nero o di altre iniziative collegate alla cooperazione bilaterale pertinente.

Il comitato di cooperazione ha facoltà di aggiungere altri settori a quelli sopra elencati.

Articolo 2

Il sottocomitato è sottoposto all'autorità del comitato di cooperazione, cui rende conto del suo operato e trasmette le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

Articolo 3

Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle Parti.

Previo accordo di entrambe le Parti, è possibile ricorrere, ove necessario, ad esperti in riferimento a punti specifici all'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato è presieduto alternativamente dalle Parti, conformemente alle norme in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione[6].

Articolo 5

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Repubblica di Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente del sottocomitato. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse al segretario permanente.

Articolo 6

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Durante le riunioni, il sottocomitato può discutere di questioni relative ad uno o più settori elencati all'articolo 1.

Articolo 9

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 10

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

[1] GU L 239 del 9.9.1999, pagg. 1-2.

[2] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 24.

[3] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 28.

[4] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 27.

[5] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 27.

[6] GU L 297 del 18.11.1999, pag. 27.

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