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Document 52009IP0024
Equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions European Parliament resolution of 15 January 2009 on transposition and application of Directive 2002/73/EC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (2008/2039(INI))
Parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2008/2039(INI))
Parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2008/2039(INI))
OJ C 46E, 24.2.2010, p. 95–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 46/95 |
Parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
P6_TA(2009)0024
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2008/2039(INI))
(2010/C 46 E/13)
Il Parlamento europeo,
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visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003«Legiferare meglio» (1) concluso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, |
— |
vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (2), |
— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0491/2008), |
A. |
considerando che i principi della democrazia e dello Stato di diritto, sanciti dal trattato CE, rendono opportuno un controllo da parte del legislatore sull'attuazione della legislazione che ha adottato, |
B. |
considerando che il compito del Parlamento di controllare, in veste di co-legislatore, l'attuazione della direttiva 2002/73/CE è reso più complesso a causa delle scarse informazioni rese disponibili dalla Commissione; considerando che, per tale ragione, sono state inviate richieste di informazioni alle commissioni competenti dei parlamenti nazionali e agli organismi specializzati in questioni di parità, cui hanno risposto 27 parlamenti nazionali e 16 organismi, |
C. |
considerando che la direttiva 2002/73/CE è una pietra miliare nel processo teso a realizzare l'uguaglianza tra donne e uomini e ad affrontare le discriminazioni basate sul genere nella società nel suo complesso, |
D. |
considerando che la direttiva 2002/73/CE definisce le nozioni di discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie e molestie sessuali, vieta la discriminazione nei confronti delle donne per motivi legati alla gravidanza o al congedo di maternità e sancisce il diritto di essere reintegrati nel medesimo posto di lavoro o in uno equivalente, dopo il congedo di maternità, di paternità o per adozione, laddove tali diritti siano riconosciuti dagli Stati membri, |
E. |
considerando che gli Stati membri si sono assunti una serie di obblighi nel recepimento della direttiva 2002/73/CE entro il 5 ottobre 2005, tra cui:
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F. |
considerando che l'attuazione lenta o di scarsa qualità della direttiva 2002/73/CE rischia di mettere a repentaglio il risultato ottenuto dalla strategia di Lisbona e lo sviluppo del pieno potenziale della capacità sociale ed economica dell'Unione europea, |
G. |
considerando le difficoltà incontrate da molti Stati membri nel recepire la direttiva 2002/73/CE, soprattutto nell'introdurre nella legislazione nazionale misure specifiche e appropriate per migliorare la parità di genere e ridurre la discriminazione per quanto riguarda l'ottenimento di un lavoro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro, |
H. |
considerando che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere presa in considerazione in tali settori, |
I. |
considerando che la discriminazione di genere in altri aspetti sociali e politici è peggiorata dal persistere del divario retributivo tra i sessi, soprattutto tra i settori economici cosiddetti femminili e maschili, |
J. |
considerando che l'indipendenza economica delle donne è fondamentale per la loro emancipazione e che, pertanto, un'occupazione con tutela dei diritti costituisce una garanzia per il loro sviluppo personale e per l'inclusione sociale, e che occorre quindi migliorare la legislazione in materia di parità di trattamento, |
1. |
invita la Commissione a controllare con attenzione il recepimento della direttiva 2002/73/CE nonché la conformità con la normativa derivante da tale recepimento e a continuare a esercitare pressioni sugli Stati membri; sottolinea la necessità di mettere a disposizione risorse adeguate al raggiungimento di tali obiettivi; |
2. |
rammenta il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e, in particolare, l'impegno del Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a elaborare e rendere pubbliche tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; ritiene che la disponibilità di tavole di concordanza faciliterebbe il compito della Commissione di controllare il recepimento della direttiva 2002/73/CE; |
3. |
sottolinea che la stretta collaborazione tra le commissioni competenti dei parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per controllare il recepimento e l'attuazione della normativa in materia di uguaglianza di genere avvicinerebbe tale tematica ai cittadini e ai responsabili politici; |
4. |
apprezza il gran numero di risposte dettagliate inviate, in breve tempo, dai parlamenti nazionali e dagli organismi specializzati in questioni di parità circa la fase di completamento dell'attuazione e i relativi problemi; |
5. |
si rammarica che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, basata sulle informazioni comunicate dagli Stati membri entro la fine del 2005, non sia ancora disponibile; |
6. |
deplora il fatto che talune normative nazionali non riprendano con sufficiente chiarezza e in modo esplicito le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, nonché di molestie e molestie sessuali; |
7. |
manifesta preoccupazione per il fatto che in vari Stati membri l'ambito di applicazione dei divieti di discriminazione non sia sufficientemente ampio da risultare conforme alla direttiva 2002/73/CE; rammenta che le tipologie di discriminazione vietate colpiscono sia il settore privato che quello pubblico; |
8. |
si rammarica del fatto che alcune legislazioni nazionali contravvengano al principio di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, con la definizione di tetti massimi per il pagamento di indennità o risarcimenti alle vittime di discriminazioni; |
9. |
attira l'attenzione sul fatto che il trattamento meno favorevole delle donne relativamente al congedo di maternità costituisce una discriminazione; deplora il fatto che alcuni Stati membri non abbiano riconosciuto in modo esplicito il diritto a ritornare alla medesima attività lavorativa, o a un impiego equivalente, dopo il concedo di maternità; |
10. |
invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni della direttiva 2002/73/CE siano recepite in modo completo, corretto ed effettivo e che siano attuate adeguatamente; |
11. |
accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri che hanno esteso o rafforzato i requisiti previsti dalla direttiva 2002/73/CE, in particolare le iniziative che hanno introdotto la tutela contro le discriminazioni in nuove categorie; |
12. |
chiede agli Stati membri di prendere provvedimenti per incoraggiare i datori di lavoro a promuovere condizioni di lavoro che prevengano le molestie sessuali e le molestie legate al sesso di una persona e a definire procedure specifiche per prevenire siffatti comportamenti; |
13. |
sollecita gli Stati membri a sviluppare le capacità e ad assicurare risorse adeguate agli organismi specializzati in questioni di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne previsti dalla direttiva 2002/73/CE e rammenta che la direttiva prevede il requisito della garanzia di indipendenza di tali organismi; |
14. |
sottolinea i diversi approcci adottati nei confronti dell'attuazione dell'articolo 8 bis della direttiva 2002/73/CE, che evidenziano la necessità di cooperare e scambiare buone prassi tra Stati membri; ritiene che la Rete di organismi nazionali per l'uguaglianza di genere della Commissione ed Equinet siano entrambi strumenti importanti per rafforzare tale cooperazione e promuovere l'attuazione uniforme del diritto comunitario nel settore della parità di trattamento tra donne e uomini; |
15. |
accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di condurre uno studio sull'organizzazione degli organismi specializzati in questioni di parità nel corso del 2009; invita la Commissione e gli Stati membri a misurare il livello di conoscenza, da parte dei cittadini dell'Unione, dei servizi offerti da tali organismi e di avviare campagne di informazione per diffondere la conoscenza degli organismi stessi; |
16. |
attira l'attenzione sull'insufficiente livello di consapevolezza dei diritti previsti dalla direttiva 2002/73/CE tra le donne, come si deduce dal basso numero di procedimenti in materia di uguaglianza di genere e di denunce presentate; invita gli Stati membri, le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro e le ONG a intensificare gli sforzi per informare le donne circa le possibilità offerte alle vittime di discriminazioni dalla normativa vigente dal 2005; |
17. |
sottolinea la limitata fiducia nella tutela giudiziaria manifestata dalle vittime di discriminazioni; invita gli Stati membri ad accertarsi che l'assistenza accordata sia indipendente e agevolmente disponibile, a rafforzare le garanzie per le vittime di discriminazione e a provvedere alla tutela giudiziaria delle persone che difendono una persona tutelata ai sensi della direttiva 2002/73/CE, o che forniscono elementi probatori per conto di tale persona; |
18. |
invita la Commissione a esaminare se gli Stati membri fanno in modo di evitare che ostacoli giuridici o di altra natura, come ad esempio scadenze eccessivamente ravvicinate, impediscano alle vittime, alle associazioni e alle organizzazioni che hanno un legittimo interesse al rispetto della direttiva 2002/73/CE, di adire le vie legali in caso di violazione delle norme sul diritto all'eguaglianza e alla protezione contro la discriminazione, o nel caso delle vittime di rivendicare i pieni diritti ai sensi della direttiva 2002/73/CE in altre procedure amministrative; |
19. |
prende atto degli effetti positivi sulla prevenzione e l'accertamento dell'esistenza di prassi discriminatorie che possono derivare dalla stretta collaborazione tra organismi specializzati in questioni di parità e ispettori del lavoro; invita gli Stati membri a continuare a formare gli ispettori del lavoro alla luce delle nuove responsabilità derivanti dalla trasposizione della direttiva 2002/73/CE, oltre ad utilizzare i nuovi strumenti creati, come l'inversione dell'onere della prova; |
20. |
mette in evidenza il ruolo essenziale delle ONG nel fornire assistenza alle vittime di discriminazioni; chiede alle autorità pubbliche di stanziare risorse per progetti di mediazione e assistenza, la cui realizzazione è più complessa di quella delle campagne di informazione; |
21. |
sottolinea l'importanza di indicatori quantitativi e qualitativi affidabili, confrontabili e disponibili, nonché di statistiche basate sul genere, per garantire l'attuazione e il seguito da dare alla direttiva; sollecita gli organismi specializzati in questioni di parità a intensificare gli sforzi nel condurre indagini indipendenti e ad avanzare raccomandazioni circa eventuali questioni legate alla discriminazione; rammenta il ruolo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, a cui è stato affidato il compito di raccogliere e analizzare le informazioni in materia di uguaglianza di genere, sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea in merito a tale tematica e sviluppare strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione di genere; |
22. |
evidenzia la necessità di promuovere il dialogo tra le parti sociali per applicare il principio di parità di trattamento, attraverso il controllo delle pratiche adottate sul luogo di lavoro, gli accordi collettivi, i codici di condotta, le ricerche e lo scambio di esperienze e buone prassi; |
23. |
invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro a fornire regolarmente ai dipendenti e ai loro rappresentanti informazioni basate sul rispetto del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne; |
24. |
invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro a fornire regolarmente ai dipendenti e ai loro rappresentanti informazioni sulle questioni di genere; |
25. |
insiste sulla necessità di sviluppare meccanismi nazionali volti a controllare l'attuazione del principio della parità di retribuzione e del reinserimento nel posto di lavoro dopo un congedo di maternità o paternità o per l'assistenza ai familiari dipendenti; |
26. |
rileva che il divario retributivo persiste, dato che le donne percepiscono stipendi che sono in media il 15% più bassi di quelli degli uomini, che tale divario si è ridotto solo dell'1% tra il 2000 e il 2006 e che la percentuale di donne in funzioni manageriali è ancora molto inferiore a quella degli uomini; insiste sulla necessità di mettere a punto meccanismi nazionali volti a monitorare l'applicazione del principio della parità di retribuzione e invita la Commissione a rinnovare la programmazione delle apposite misure di sostegno, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà; |
27. |
sottolinea la necessità di incentivare iniziative che contribuiscano a sviluppare e a realizzare nelle imprese azioni positive e politiche in materia di risorse umane che promuovano la parità di genere; invita gli Stati membri a raccomandare alle imprese di sviluppare e attuare piani aziendali in materia di uguaglianza e di promuovere una rappresentanza equilibrata, dal punto di vista del genere, negli organi direttivi e decisionali; |
28. |
rammenta agli Stati membri l'importanza di realizzare attivamente l'integrazione di genere e di adoperarsi per conciliare la vita familiare e quella professionale nella fase di definizione e di attuazione delle leggi; |
29. |
sottolinea l'esigenza di combattere gli ostacoli concreti cui sono confrontate le donne e le ragazze affette da disabilità e i genitori di bambini disabili per quanto riguarda la parità di accesso all'istruzione e al mercato del lavoro nonché la necessità di adattare le azioni alle esigenze particolari di tali gruppi e di adeguarle in modo da inserire la dimensione di genere in tutte le politiche; |
30. |
sottolinea la necessità di garantire maggiore flessibilità in materia di congedo parentale, specie per i genitori con figli disabili; |
31. |
invita gli Stati membri a eliminare la discriminazione a danno delle ragazze e delle giovani donne nel passaggio dalla scuola alla formazione e dalla formazione alla vita professionale attraverso interventi mirati ed anche nella fase di reinserimento nel mercato del lavoro dopo un'interruzione dovuta alla cura dei figli o di famigliari; rileva la necessità di servizi pubblici di custodia dei bambini, cure mediche e assistenza per gli anziani; ricorda agli Stati membri l'impegno che hanno assunto su queste problematiche in occasione del Vertice di Barcellona del 2002; |
32. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e agli organismi nazionali specializzati in questioni di parità. |
(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(2) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.