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Document 52009DC0359

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Relazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano

/* COM/2009/0359 def. */

52009DC0359




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.7.2009

COM(2009) 359 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Relazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Relazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano

1. INTRODUZIONE

Gli accordi monetari sono stati conclusi tra la Comunità europea e Monaco, San Marino e il Vaticano per garantire continuità giuridica agli accordi che esistevano tra questi paesi da un lato e Francia ed Italia dall'altro prima dell'introduzione dell'euro. La rinegoziazione degli accordi esistenti in vista dell'introduzione dell'euro è prevista in una dichiarazione allegata al trattato di Maastricht[1].

Dieci anni dopo che l'euro ha sostituito le valute di Italia e Francia utilizzate da Monaco, San Marino e il Vaticano, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari[2]. La presente comunicazione esamina nel dettaglio il contenuto degli accordi, descrive i vantaggi e gli svantaggi emersi nella loro attuazione e suggerisce di apportare modifiche al contenuto dei tre accordi.

2. DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEGLI ACCORDI

2.1. Caratteristiche comuni degli accordi

Dopo che le valute nazionali degli Stati membri dell'area dell'euro sono state sostituite dall'euro il 1° gennaio 1999 e le competenze degli Stati membri partecipanti in merito alle questioni monetarie e di cambio sono state trasferite alla Comunità, il Consiglio ha deciso che dovevano essere modificati gli accordi vigenti in materia monetaria tra gli Stati membri dell'area dell'euro ed i paesi terzi[3]. Il nuovo accordo tra la Comunità e il Principato di Monaco è stato negoziato dalla Francia (in associazione con la Commissione e la Banca centrale europea (BCE)[4], mentre gli accordi con la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano sono stati negoziati dall'Italia (in associazione con la Commissione e la BCE)[5]. Gli accordi monetari abilitavano Monaco, San Marino e il Vaticano ad utilizzare l'euro come valuta ufficiale e a concedere corso legale alle banconote e alle monete in euro.

A partire dal 1° gennaio 2002 il Principato di Monaco ha la facoltà di emettere monete in euro per un volume annuo di 1/500 della quantità di monete coniate in Francia. La Repubblica di San Marino ha facoltà di emettere monete in euro per un valore facciale annuo massimo di 1 994 000 EUR. Il valore facciale annuo massimo delle monete in euro che possono essere emesse dal Vaticano è stato fissato inizialmente a 670 000 EUR. In aggiunta è stato concesso alla Città del Vaticano il diritto di coniare monete supplementari in Sede Vacante nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico, per un importo massimo di 201 000 EUR in ciascuna occasione. I massimali sono stati modificati con decisione del Consiglio del 7 ottobre 2003 a 1 000 000 di euro per un'emissione annua massima "ordinaria" e ad un supplemento di 300 000 EUR in circostanze particolari. I massimali di San Marino e del Vaticano vengono rivisti ogni due anni per riflettere le modifiche dell'indice italiano dei prezzi al consumo.

I volumi annuali delle monete in euro di Monaco (San Marino e Vaticano) vengono aggiunti ai volumi delle monete coniati dalla Francia (Italia) ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE.

Le monete in euro destinate alla circolazione di Monaco, San Marino e Vaticano sono identiche alle monete in euro destinate alla circolazione emanate dagli Stati membri dell'area dell'euro rispetto al valore facciale, al corso legale, alle caratteristiche tecniche e ai disegni delle facce comuni e alle caratteristiche comuni dei disegni delle facce nazionali. Le autorità comunitarie competenti ricevono preventivamente una notifica delle caratteristiche dei disegni delle facce nazionali. Monaco, San Marino e il Vaticano hanno inoltre la facoltà di coniare monete in euro da collezione conformemente alle stesse regole applicate agli Stati membri dell'area dell'euro, il cui valore viene computato entro i limiti dell'emissione annua massima dei paesi. La Repubblica di San Marino può inoltre emettere monete di oro denominate in scudi[6]. Monaco, San Marino e il Vaticano non hanno titolo ad emettere banconote in euro e le loro monete da collezione non hanno corso legale al di fuori dei loro territori.

Tutti i tre paesi si sono impegnati ad adottare provvedimenti giuridici interni per applicare ai loro rispettivi territori le disposizioni comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e collaborare strettamente con la Comunità europea per combattere la contraffazione delle banconote e monete in euro.

2.2. Caratteristiche specifiche dell'accordo con Monaco

In aggiunta alle disposizioni descritte in precedenza, contenute in tutti e tre gli accordi monetari, l'accordo con Monaco contiene alcuni requisiti aggiuntivi.

L'accordo include l'obbligo esplicito di Monaco ad attuare la legislazione comunitaria intesa a combattere la contraffazione delle banconote e delle monete in euro.

Gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari che esercitano attività nel Principato di Monaco possono partecipare al sistema di regolamenti e pagamenti interbancari e regolamento titoli alle stesse condizioni degli istituti analoghi stabiliti in Francia se adempiono alle condizioni previste per l'accesso a tali sistemi. Gli enti creditizi di Monaco sono soggetti alle stesse misure adottate dalla Banque de France ad attuazione delle disposizioni della BCE sugli strumenti e le procedure di politica monetaria.

Il Principato ha la responsabilità di emanare disposizioni giuridiche applicabili volte a garantire la protezione e la stabilità dell'euro e del sistema finanziario della CE nel suo territorio. In base all'articolo 11 dell'accordo monetario, si applicano nel territorio del Principato di Monaco gli atti comunitari vigenti nei seguenti settori: raccolta di dati statistici da parte della BCE, riserve minime detenute dagli enti creditizi, sanzioni imposte alle imprese per il mancato rispetto dei regolamenti e delle decisioni della BCE, emissione di banconote, operazioni di mercato, strumenti di controllo monetario, sistemi di compensazione e regolamento. Il Principato di Monaco applica altresì ai sistemi di pagamento e regolamento titoli le misure adottate dalla Francia per attuare gli atti comunitari relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici. Inoltre Monaco deve adottare misure di effetto equivalente alle direttive comunitarie contro il riciclaggio di capitali illeciti e ai provvedimenti giuridici relativi ai servizi di investimento.

L'accordo monetario con Monaco prevede un comitato congiunto che faciliti l'attuazione ed il funzionamento dell'accordo.

3. VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ACCORDI E SUGGERIMENTI PER POSSIBILI SVILUPPI DEL CONTENUTO DEGLI ACCORDI

3.1. Recepimento della pertinente normativa comunitaria

L'ambito di applicazione della normativa comunitaria da recepire nei tre Stati che hanno firmato un accordo monetario con la Comunità varia significativamente da un accordo all'altro.

Tutti i tre Stati si sono impegnati ad adottare provvedimenti giuridici interni per applicare ai loro rispettivi territori le disposizioni comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro. Le disposizioni riguardanti le specifiche tecniche ed i disegni delle monete in euro sono in genere applicate correttamente. Poiché le monete in euro di Monaco, San Marino e Vaticano sono disegnate in collaborazione con le zecche certificate dell'area dell'euro e da esse prodotte (ovvero le zecche nazionali di Francia e Italia), l'applicazione delle disposizioni comunitarie più recenti è nel complesso garantita. Per quanto riguarda le banconote in euro, non sono state previste né autorità competenti né procedure di follow-up per verificare che siano attuate le disposizioni applicabili (ad esempio regole sul cambio e il ritiro delle banconote in euro).

I firmatari degli accordi monetari si sono inoltre impegnati a cooperare strettamente con la Comunità nel settore della lotta alla contraffazione delle banconote e monete in euro. L'accordo con Monaco va oltre gli altri due accordi specificando che il Principato dovrebbe adottare le misure appropriate previste dalla legislazione comunitaria[7] per prevenire la contraffazione. L'attuazione dell'accordo con Monaco nel settore della contraffazione viene valutata periodicamente e l'elenco degli strumenti legislativi da adottare viene aggiornato durante le riunioni del comitato congiunto (cfr. sezione 3.2.). Sebbene persistano alcune carenze (ad esempio la mancata firma di un accordo con Europol) vi sono stati nel complesso notevoli progressi in questo settore.

Gli accordi con San Marino e il Vaticano non comportano un obbligo specifico di recepire la normativa dell'UE nel settore della protezione del contante in euro contro la contraffazione e modalità di collaborazione con la Comunità. In base alle informazioni della Commissione, entrambi i paesi si sono adoperati per allineare le loro legislazioni agli standard comunitari, ma poiché manca un meccanismo di follow-up per questi due accordi analogo a quello esistente per Monaco, la Comunità non è periodicamente informata sull'attuazione degli accordi monetari applicati da San Marino e dal Vaticano.

L'accordo monetario con Monaco contiene diversi elementi aggiuntivi, la maggior parte dei quali hanno già costituito parte dei precedenti accordi con la Francia. A differenza degli accordi monetari con il Vaticano e San Marino, l'accordo con Monaco stabilisce le condizioni di accesso degli enti creditizi e degli altri istituti autorizzati a svolgere le loro attività sul territorio di Monaco al sistema di pagamenti e regolamenti interbancari e al sistema di regolamento titoli nell'Unione europea. Gli accordi con il Vaticano e San Marino specificano che gli istituti finanziari ubicati in questi due Stati possono avere accesso al sistema di pagamento all'interno dell'area dell'euro alle condizioni che saranno determinate dalla Banca d'Italia con l'accordo della Banca centrale europea. Il Vaticano e San Marino non hanno finora manifestato interesse a partecipare direttamente ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro, nonostante San Marino disponga di un settore finanziario rilevante (attualmente le banche operanti a San Marino accedono ai sistemi di pagamento tramite le banche italiane). Date le dimensioni del settore bancario a San Marino e la sua stretta interazione con le banche attive nell'area dell'euro, sarebbe logico chiedere alla Repubblica di San Marino di allineare la sua legislazione del settore bancario e finanziario a quella applicabile negli Stati membri dell'area dell'euro.

Gli obblighi in materia di recepimento della pertinente normativa comunitaria nell'ordinamento giuridico interno e/o di adozione di misure equivalenti variano ampiamente nei tre paesi che hanno firmato un accordo monetario con la Comunità. Per garantire un'adeguata protezione delle banconote e monete in euro contro la contraffazione, l'attuazione della pertinente normativa comunitaria dovrebbe essere controllata in tutti e tre i paesi. Le banche e gli istituti finanziari di San Marino dovrebbero essere soggetti alle stesse regole delle loro controparti nell'area dell'euro. Si dovrebbe pertanto chiedere a San Marino di recepire la pertinente normativa comunitaria vigente nel settore bancario e finanziario, nonché tutti gli aggiornamenti e i nuovi atti normativi in questo settore. Si potrebbe prevedere un periodo di transizione di due anni in vista sia della complessità di questa normativa che delle limitate capacità amministrative della Repubblica. |

3.2. Meccanismi di follow-up

Gli accordi monetari hanno sostituito le convenzioni che esistevano tra Francia e Italia da un lato e Monaco, il Vaticano e San Marino dall'altro. Non si tratta più di accordi bilaterali, bensì di accordi tra paesi terzi e la Comunità europea adottati sulla base dell'articolo 111 del trattato. Monaco, Vaticano e San Marino hanno ottenuto il diritto di coniare monete che hanno corso legale per i 325 milioni di abitanti dell'area dell'euro. Gli Stati membri dell'area dell'euro devono osservare norme rigorose la cui attuazione è monitorata attentamente dalle istituzioni dell'UE, le quali dovrebbero pertanto avere un ruolo appropriato nel monitoraggio dell'attuazione degli accordi monetari.

L'accordo monetario con Monaco prevede un comitato congiunto che ha il compito di facilitare l'attuazione ed il funzionamento dell'accordo. Esso è composto da rappresentanti del Principato di Monaco, della Francia, della Commissione europea e della Banca centrale europea e si riunisce in generale una volta all'anno. Durante le riunioni le parti discutono i progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo e possibili modifiche agli allegati contenenti gli atti normativi da recepire. Il comitato esamina periodicamente anche i risultati della cooperazione nella lotta alla contraffazione delle banconote e monete in euro e nell'attuazione delle pertinenti misure legislative.

A differenza che per l'accordo con Monaco, non è prevista alcuna procedura di follow-up negli accordi firmati con San Marino e il Vaticano. In assenza di un follow-up formale regolare, San Marino e il Vaticano non presentano relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi. Non è stata esaminata la compatibilità della loro legislazione con gli obblighi che gli accordi monetari comportano ed essi non sono informati correttamente circa gli sviluppi nei settori coperti da tali accordi.

Ai fini della preparazione della presente comunicazione, la Commissione e la BCE hanno organizzato una riunione informale con i rappresentanti dei tre Stati nel marzo 2009. Il dialogo con i rappresentanti di Monaco e San Marino è stato costruttivo mentre vi è stata minore apertura allo scambio di pareri ed informazioni da parte della Città del Vaticano.

Gli accordi con il Vaticano e San Marino non offrono una piattaforma per una discussione periodica del loro funzionamento. Senza riunioni regolari le autorità di San Marino e del Vaticano faticano a tenersi aggiornate sui nuovi atti normativi adottati nei settori coperti dagli accordi e le istituzioni comunitarie non sono in grado di monitorare correttamente l'attuazione degli accordi. La Commissione suggerisce pertanto di istituire due comitati congiunti — simili a quello esistente per il Principato di Monaco — con la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. I comitati sarebbero composti dai rappresentanti di San Marino/Vaticano, Italia, Commissione e BCE e si riunirebbero almeno una volta all'anno per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione degli accordi ed eventuali loro modifiche. |

3.3. Clausola di salvaguardia in caso di grave mancanza nell'attuazione degli accordi

Firmando gli accordi monetari con la Comunità, i tre Stati hanno assunto una serie di impegni in cambio del diritto di utilizzare l'euro come loro moneta nazionale e coniare monete in euro. Mentre l'UE ha la possibilità di lanciare una procedura d'infrazione quando uno Stato membro manca di adempiere ai propri obblighi, gli attuali accordi non forniscono alla Comunità alcuna leva qualora il paese che ha firmato l'accordo non adempia ai propri obblighi (oltre alla possibilità ultima — e pertanto improbabile — di recedere unilateralmente dall'accordo).

La Commissione suggerisce che l'UE debba essere autorizzata a decidere una sospensione temporanea del diritto di coniare monete in euro nel caso di persistente (ad esempio di 2 anni) e grave violazione degli obblighi che gli accordi monetari comportano. La sospensione temporanea del diritto di conio (ad esempio per il persistente mancato recepimento della pertinente normativa comunitaria) sarebbe preceduta da diversi avvertimenti e scambi di pareri. |

3.4. Massimali per il conio di monete in euro

Monaco, il Vaticano e San Marino hanno il diritto di coniare monete in euro recanti le facce nazionali dei loro paesi e aventi corso legale in tutta l'area dell'euro.

Per ragioni storiche i massimali di conio annuo sono stati fissati in modi molto diversi[8]. Monaco è autorizzato a coniare monete in euro per un volume massimo pari a 1/500 del quantitativo di monete coniate in Francia (ovvero delle monete in euro con faccia nazionale francese). Nel 2009 è stato autorizzato ad emettere monete in euro per un valore facciale totale di 221 094 EUR.

I massimali di San Marino e del Vaticano sono costituiti da importi fissi rivisti ogni due anni per riflettere le modifiche dell'indice italiano dei prezzi al consumo. Essi si basano sui massimali di conio utilizzati negli accordi pre-euro con l'Italia e non sono collegati ad alcuna variabile reale come il numero di abitanti, il PIL o il conio di monete in euro negli Stati membri dell'area dell'euro. Per il 2008 e il 2009, sono fissati a 2 183 112 EUR per San Marino e a 1 074 000 EUR per il Vaticano. Lo Stato della Città del Vaticano può emettere quantitativi aggiuntivi di monete in euro destinate alla circolazione in occasioni speciali (cfr. sezione 2.1.).

Tutti e tre i paesi hanno rispettato finora rigorosamente i loro massimali di conio.

I dati effettivi pro capite suggeriscono che i massimali di conio per i paesi che hanno firmato gli accordi monetari con la Comunità sono generosi. A partire dal settembre 2008 il valore delle monete emesse per abitante è ammontato a 7 028 EUR in Vaticano, 422 EUR a San Marino e 190 EUR a Monaco. Durante lo stesso periodo (2002-2008) la media di conio negli Stati membri dell'area dell'euro ha raggiunto 63 EUR pro capite (cfr. allegato I per informazioni dettagliate). Quote di emissione più elevate di quelle proporzionali al numero di abitanti possono essere tuttavia giustificate dalla domanda e dall'assorbimento relativamente più elevati di queste monete dovuti al mercato delle monete da collezione.

Le monete in euro destinate alla circolazione sono tuttavia soprattutto uno strumento di pagamento: dovrebbero circolare liberamente nel mercato ed essere utilizzate per i pagamenti. Le monete destinate alla circolazione assorbite dai collezionisti di monete non servono al loro obiettivo originario bensì sono utilizzate esclusivamente come pezzi da collezione.

Per consentire un certo grado di circolazione delle loro monete, la Commissione suggerisce di incrementare i massimali di emissione dei tre paesi che hanno firmato un accordo monetario. I nuovi massimali verrebbero calcolati in base ad un nuovo metodo uniforme che assicura pari trattamento a tutti e tre i paesi. Gli accordi monetari originari concedevano de facto un trattamento molto meno favorevole a Monaco che a San Marino e al Vaticano. Di conseguenza Monaco emette attualmente circa un decimo del numero di monete coniate da San Marino e un quinto di quelle emesse dal Vaticano, sebbene la popolazione di Monaco sia la più elevata dei tre paesi ed il suo accordo monetario comprende il maggior numero di obblighi.

Il nuovo massimale per l'anno (n) sarebbe composto di una parte fissa e di una variabile:

1. la parte fissa dovrebbe mirare a coprire la domanda di monete da collezione. In base a stime comuni, un valore totale di 2 100 000 EUR dovrebbe essere sufficiente per coprire la domanda del mercato dei collezionisti[9];

2. la parte variabile si baserebbe sull'emissione media procapite nell'area dell'euro. Il numero medio di monete pro capite emesse nel (n-1) nell'area dell'euro verrebbe moltiplicato per il numero di abitanti di un paese che ha firmato un accordo monetario.

Una simulazione dei massimali per il 2009 calcolati sulla base di questo metodo figura alla tabella 1.

Tabella 1: massimali di emissione calcolati sulla base di un metodo uniforme (esempio del 2009)

San Marino | 30 324 | 109 470 | 2 100 000 | 2 209 470 | 2 183 112 |

Vaticano | 826 | 2 952 | 2 100 000 | 2 102 952 | 1 074 000 |

Il nuovo metodo aumenterebbe significativamente il massimale per il conio di monete di Monaco: da circa 220 000 EUR a quasi 2 220 000 EUR. Il massimale del Vaticano praticamente raddoppierebbe, passando da 1 074 000 EUR ad oltre 2 100 000 EUR.

L'incremento dei massimali di emissione sarebbe tuttavia subordinato al rispetto della nuova raccomandazione della Commissione su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale[11], approvata dal Consiglio il 10 febbraio 2009. Di conseguenza tutte le monete in euro destinate alla circolazione dovrebbero essere messe in circolazione al loro valore facciale, ad eccezione di una modesta percentuale di monete coniate che può essere venduta ad un prezzo più elevato se ciò è giustificato da ragioni quali una qualità o un imballaggio particolare. Sia Monaco che San Marino rispettano questa regola: Monaco distribuisce la maggior parte delle sue monete in euro alle banche monegasche in rotoli in cui le sue monete sono mescolate con quelle di altri paesi dell'area dell'euro. San Marino fornisce circa il 70% delle sue monete in euro alle banche sul suo territorio senza mescolarle alle monete in euro di altri paesi. Per prevenire massicci acquisti di monete di San Marino nelle banche locali da parte dei collezionisti di monete, una soluzione possibile sarebbe di mescolarle con le monete in euro di altri paesi prima di fornirle alle banche. Le modifiche principali dal punto di vista delle pratiche attuali saranno necessarie da parte dello Stato della Città del Vaticano, che emette virtualmente tutte le monete destinate alla circolazione in set per collezionisti (nell'area dell'euro meno dell'1% delle monete sono vendute al di sopra del loro valore facciale in set di monete).

Un nuovo metodo comune sarebbe altresì applicabile a qualsiasi potenziale accordo monetario futuro[12].

La Commissione suggerisce di introdurre un nuovo metodo per calcolare i massimali di emissione, che assicurerebbe condizioni di parità a tutti i paesi che hanno firmato un accordo monetario con la Comunità. Il metodo comune garantirebbe un trattamento uniforme e terrebbe conto della domanda derivante dai collezionisti di monete, al fine di assicurare un certo grado di circolazione delle monete in euro destinate alla circolazione emesse da questi paesi. |

3.5. Norme per il conio di monete in euro

L'accordo monetario con Monaco riserva alla zecca nazionale di Francia il diritto di produrre le monete in euro di Monaco, mentre le monete del Vaticano e di San Marino possono essere coniate solo dalla zecca d'Italia. Questa norma è stata introdotta per ragioni storiche in un'epoca in cui il contante in euro non era ancora in circolazione e quasi tutti i paesi dell'area dell'euro coniavano monete in euro solo a copertura del proprio fabbisogno e la collaborazione nella produzione e gestione delle scorte era scarsissima. La situazione è evoluta: oggi una serie di paesi dell'area dell'euro fa coniare le proprie monete in un altro paese dell'area dell'euro ed alcuni acquistano monete da scorte estere. De facto, un gran numero di zecche dell'area dell'euro ha avviato un'ampia e dinamica attività commerciale di produzione di monete per altri paesi europei e non europei[13].

Sebbene gli attuali accordi di Monaco, San Marino e Vaticano con le zecche di Francia e Italia sembrano funzionare bene, non vi è oggi alcuna ragione dal punto di vista del diritto comunitario di mantenere un monopolio di talune zecche nazionali per la produzione delle monete necessarie per attuare un accordo tra la Comunità ed un paese terzo. Tale monopolio va completamente contro lo spirito del trattato e crea de facto una discriminazione tra Stati membri, poiché alle altre zecche dell'area dell'euro viene negato il diritto legittimo di presentare un'offerta per il conio delle monete di cui necessitano Monaco, Vaticano e San Marino.

Le zecche dell'area dell'euro dovrebbero avere la possibilità di presentare un'offerta ai tre paesi in questione per la produzione delle loro monete in euro, e Monaco, Vaticano e San Marino dovrebbero essere autorizzati a selezionare liberamente tra di esse il contraente di loro scelta[14]. |

4. CONCLUSIONI

La Commissione è stata invitata dal Consiglio a riesaminare il funzionamento degli accordi monetari esistenti. A seguito di un esame dettagliato degli accordi la Commissione suggerisce di modificarli al fine di includervi i seguenti elementi:

3. garantire condizioni operative più uniformi per quanto riguarda gli obblighi dei paesi che hanno firmato gli accordi monetari con la Comunità;

4. creare un meccanismo adeguato di follow-up per tutti e tre gli accordi;

5. introdurre la possibilità di sospendere il diritto di emettere monete in euro in caso di violazione grave e persistente degli obblighi che l 'accordo comporta;

6. introdurre un metodo comune per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro e rivederli di conseguenza;

7. consentire alle zecche dell 'area dell'euro di presentare un'offerta per la produzione delle monete di Monaco, Vaticano e San Marino e lasciare a questi ultimi la possibilità di concludere liberamente un contratto con una di esse.

Alla Commissione e alla Francia, in collaborazione con la BCE, potrebbe essere assegnato un mandato per la rinegoziazione degli accordi monetari con Monaco, mentre gli accordi monetari con San Marino e il Vaticano potrebbero essere rinegoziati dalla Commissione e dall'Italia, sempre in collaborazione con la BCE.

ALLEGATO I — Emissione cumulativa di monete a fine 2008[15]

San Marino | 30 324 | 24 074 | 794 | 12 808 | 422,38 |

Vaticano | 826 | 5 461 | 6 611 | 5 806 | 7 028,77 |

Area dell'euro | 323 186 285 | 82 033 879 | 254 | 20 399 071 | 63,12 |

BE | 10 741 048 | 3 227 578 | 300 | 1 168 911 | 108,83 |

DE | 82 062 249 | 23 406 690 | 285 | 5 689 889 | 69,34 |

IE | 4 517 758 | 4 096 719 | 907 | 697 268 | 154,34 |

EL | 11 262 539 | 2 190 838 | 195 | 661 998 | 58,78 |

ES | 45 853 045 | 14 198 243 | 310 | 3 419 593 | 74,58 |

FR | 64 105 125 | 12 485 491 | 195 | 2 439 620 | 38,06 |

IT | 60 090 430 | 11 526 576 | 192 | 3 635 354 | 60,50 |

CY | 801 622 | 217 011 | 271 | 73 282 | 91,42 |

LU | 491 702 | 513 019 | 1043 | 181 312 | 368,74 |

MT | 412 614 | 110 173 | 267 | 31 244 | 75,72 |

NL | 16 481 139 | 2 829 555 | 172 | 539 189 | 32,72 |

AT | 8 356 707 | 3 918 946 | 469 | 959 720 | 114,84 |

PT | 10 631 800 | 2 012 771 | 189 | 416 684 | 39,19 |

SI | 2 053 393 | 159 550 | 78 | 39 906 | 19,43 |

FI | 5 325 115 | 1 140 716 | 214 | 445 100 | 83,59 |

[1] Dichiarazione N° 6 sulle relazioni monetarie con San Marino, il Vaticano e Monaco.

[2] Conclusioni del Consiglio su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, 2922° sessione del Consiglio ECOFIN del 10 febbraio 2009.

[3] I franchi francesi avevano corso legale a Monaco dal 1925. Il Principato utilizzava le banconote e le monete in franchi francesi ed aveva diritto ad emettere le proprie monete in franchi fino ad un determinato massimale (avevano corso legale solo all'interno del territorio di Monaco). I rapporti monetari tra l'Italia e San Marino erano disciplinati dalla convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata nel 1939 e la convenzione monetaria che disciplina i rapporti monetari tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano è stata firmata nel 1929. Entrambe le convenzioni erano rinnovabili ogni dieci anni e abilitavano San Marino e il Vaticano ad emettere monete in lire aventi corso legale in Italia.

[4] Accordo monetario tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (GU L 142 del 31 maggio 2002).

[5] Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino (GU C 209 del 27.7.2001). Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede (GU C 299 del 25.10.2001).

[6] Unità monetaria utilizzata nella penisola appenninica fino al 19° secolo.

[7] Decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni (2000/383/GAI, GU L 140 del 14.6.2000) e regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001).

[8] Gli accordi monetari incorporano la metodologia utilizzata per fissare i massimali di conio nelle convenzioni monetarie esistenti prima dell'introduzione dell'euro.

[9] San Marino si è concentrato ad esempio sul conio di monete selezionate denominate in euro con un certo successo: tali monete vengono attualmente utilizzate al valore facciale per le transazioni.

[10] Nel 2008 l'emissione netta media nell'area dell'euro è stata di 3,61 EUR pro capite.

[11] Cfr. nota 2.

[12] È in discussione un accordo con il Principato di Andorra.

[13] 10 zecche dell'area dell'euro esportano monete.

[14] Il paese la cui zecca produrrebbe monete in euro per un paese che ha firmato un accordo monetario aggiungerebbe tali monete al volume delle monete che intende emettere per il proprio uso ai fini dell'ottenimento dell'approvazione del volume totale di emissione da parte della BCE, in linea con la prassi attuale. I diritti di emissione dello Stato membro dell'area dell'euro in questione non sarebbero ridotti in quanto il volume di emissione non è soggetto ad un limite a priori.

[15] Fonti: BCE (emissione netta cumulativa) per i paesi dell'UE; istituzioni competenti in Francia e in Italia per i tre paesi terzi.

[16] Fonti: Eurostat per i paesi dell'UE; CIA fact book (stime luglio 2009) per i tre paesi terzi.

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