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Document 52009AP0255

Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

OJ C 184E, 8.7.2010, p. 232–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/232


Mercoledì 22 aprile 2009
Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca *

P6_TA(2009)0255

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

2010/C 184 E/60

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0721),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0510/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0253/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, il che comporta l'applicazione di misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca e compromette in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

(4)

Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, e la Commissione non ha proposto tutti i regolamenti di attuazione richiesti dal regolamento (CEE) n. 2847/93. Ne consegue che vengono applicate misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca , compromettendo in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

La politica comune della pesca concerne la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, per cui tutti i tipi di attività che sfruttano tali risorse sono posti sullo stesso piano, che si tratti di attività commerciali o non commerciali. Sarebbe discriminatorio sottoporre la pesca commerciale a controlli e limiti rigorosi esentandone ampiamente la pesca non commerciale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che venga fatto uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata.

(19)

È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che gli Stati membri facciano uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata. È altresì necessario che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 24

(24)

È necessario creare una rete di sorveglianza marittima integrata che colleghi i sistemi di sorveglianza, monitoraggio, identificazione e tracciabilità utilizzati ai fini della sicurezza marittima, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca, del controllo delle frontiere, dell'applicazione generale della legge e della facilitazione degli scambi. La rete deve essere in grado di mettere a disposizione in modo continuo le informazioni relative alle attività nel settore marittimo al fine di consentire un tempestivo processo decisionale. Ciò a sua volta consentirebbe alle autorità pubbliche impegnate in attività di sorveglianza di fornire un servizio più efficace ed efficiente in termini di rapporto costi/benefici. A tal fine è essenziale che i dati dei sistemi di identificazione automatica, dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, e dei dispositivi di rilevamento dei pescherecci raccolti nel quadro del presente regolamento siano trasmessi alle altre autorità pubbliche incaricate di svolgere le attività di sorveglianza sopra menzionate affinché queste ultime possano utilizzarli.

(24)

È necessario creare una rete di sorveglianza marittima integrata , adattata alle diverse realtà degli Stati membri, che colleghi i sistemi di sorveglianza, monitoraggio, identificazione e tracciabilità utilizzati ai fini della sicurezza marittima, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca, del controllo delle frontiere, dell'applicazione generale della legge e della facilitazione degli scambi. La rete deve essere in grado di mettere a disposizione in modo continuo le informazioni relative alle attività nel settore marittimo al fine di consentire un tempestivo processo decisionale. Ciò a sua volta consentirebbe alle autorità pubbliche impegnate in attività di sorveglianza di fornire un servizio più efficace ed efficiente in termini di rapporto costi/benefici. A tal fine è essenziale che i dati dei sistemi di identificazione automatica, dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, e dei dispositivi di rilevamento dei pescherecci raccolti nel quadro del presente regolamento siano trasmessi alle altre autorità pubbliche incaricate di svolgere le attività di sorveglianza sopra menzionate affinché queste ultime possano utilizzarli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 29

(29)

Occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un'attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC. La Commissione deve essere inoltre abilitata a detrarre contingenti e a rifiutare trasferimenti o scambi di contingenti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(29)

Occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un'attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 34

(34)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

(34)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione , quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 . Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 39

(39)

Conformemente al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire un'attuazione efficace della politica comune della pesca è necessario e opportuno istituire un regime completo e uniforme di controlli. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(39)

Conformemente al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire un'attuazione efficace della politica comune della pesca è necessario e opportuno istituire un regime completo e uniforme di controlli , tenendo conto del fatto che la piccola pesca e la pesca artigianale sono chiaramente diverse dalla pesca industriale, di sussistenza e ricreativa e che un sistema di regolamenti di controllo dovrebbe rispecchiare in modo adeguato tali differenze . Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo, monitoraggio, sorveglianza, ispezione ed esecuzione (in appresso: «regime comunitario di controllo») delle norme della politica comune della pesca.

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo, al fine di assicurare il rispetto della normativa della politica comune della pesca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1

(1)

«attività di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento e alla messa in gabbia di pesci e prodotti della pesca;

(1)

«attività di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, allo sbarco, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia e all'ingrasso di pesci e prodotti della pesca;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

«infrazione grave»: le attività elencate all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche viventi per fini ricreativi o sportivi e che comprendono, tra l'altro, la pesca ricreativa con canna, la pesca sportiva, i tornei di pesca e altre forme di pesca ricreativa;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 8

(8)

«autorizzazione di pesca»: un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare l'attività di pesca nelle acque comunitarie in generale e/o attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

(8)

«autorizzazione di pesca»: un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare l'attività di pesca e/o attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 17

(17)

«trasformazione»: il processo di preparazione della presentazione. Include la pulizia, la sfilettatura, la refrigerazione, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

(17)

«trasformazione»: il processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, in particolare la pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca.

1.   Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, in particolare la pesca, le attività di acquacoltura, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

4.   Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l'ispezione, il monitoraggio, la sorveglianza e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne la scelta dei settori, dei pescherecci o delle persone da sottoporre a ispezione e sulla base della gestione dei rischi.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l'ispezione, il monitoraggio, la sorveglianza e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne i settori, i pescherecci o le persone e sulla base della gestione dei rischi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro e la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d) , del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro e la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all'articolo 45, punto 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

4.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all'articolo 45, punto 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

f)

attività di pesca con attrezzi di fondo in zone non soggette alla responsabilità di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;

f)

attività di pesca con attrezzi di fondo in acque internazionali non soggette alla responsabilità di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ; è redatta una lista degli attrezzi di cui alla presente disposizione ;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2.   Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012 .

2.   Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o luglio 2013 .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     L'assistenza finanziaria per l'installazione dei dispositivi collegati al sistema di controllo dei pescherecci è ammissibile a al finanziamento a titolo dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunitario è pari all'80 %.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera a

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, e

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

2.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di utilizzare un sistema di rilevamento delle navi con riguardo ad un determinato tipo di pesca e in un particolare momento.

2.   La Commissione , dopo aver documentalmente comprovato il mancato rispetto delle misure di controllo o dei rapporti scientifici, può chiedere a uno Stato membro di utilizzare un sistema di rilevamento delle navi con riguardo ad un determinato tipo di pesca e in un particolare momento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 5 % .

3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 10 % .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     L'assistenza finanziaria per l'installazione di giornali di bordo elettronici è ammissibile a finanziamento a titolo dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunitario è pari all'80 %.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo

2.   Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o gennaio 2012 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

2.   Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o luglio 2013 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, e

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti , aventi a bordo specie soggette a limiti di cattura o di sforzo, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

d)

le date della bordata di pesca e le zone in cui sono state effettuate le catture;

d)

le date della bordata di pesca e le zone in cui sono state effettuate le catture; la zona interessata è definita allo stesso livello di dettaglio che nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 1;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

f)

i quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo , anche se il quantitativo è pari a zero ;

f)

quantitativi di ogni specie detenuti a bordo;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

4.    La Commissione , conformemente alla procedura prevista all'articolo 111, può esonerare talune categorie di pescherecci dall' obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, che può essere rinnovato, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

4.    Il Consiglio, su proposta della Commissione , può stabilire, per talune categorie di pescherecci, l' obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, che può essere rinnovato, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Le autorità competenti dello Stato membro di cui il comandante di un peschereccio desideri utilizzare il porto o le strutture per lo sbarco, dopo averne fatto domanda almeno quattro ore prima dell'ora prevista per l'arrivo in porto, rilasciano al comandante del peschereccio l'autorizzazione richiesta entro due ore dalla ricezione della domanda.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

3.   La dichiarazione di trasbordo indica il quantitativo di prodotti della pesca per specie che è stato trasbordato, la data e il luogo di ciascuna cattura, i nomi dei pescherecci coinvolti e i porti di trasbordo e di destinazione. I comandanti di entrambi i pescherecci sono responsabili dell'accuratezza delle dichiarazioni.

3.   La dichiarazione di trasbordo indica il quantitativo di prodotti della pesca per specie che è stato trasbordato, la data e il luogo di ciascuna cattura, i nomi dei pescherecci coinvolti e i porti di trasbordo e di destinazione. I comandanti di entrambi i pescherecci sono responsabili dell'accuratezza delle dichiarazioni. La zona interessata è definita allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

4.     La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 111, può esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

4.     Al momento di concedere l'autorizzazione di sbarco, le autorità competenti attribuiscono un numero unico di sbarco (NUS) all'operazione di sbarco e ne informano il comandante del peschereccio. Se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro due ore dal completamento dello sbarco.

Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro sei ore dal completamento dello sbarco.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

4.   Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o gennaio 2012 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 2:

4.   Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o luglio 2013 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 2:

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, e

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

5.   Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco.

5.   Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco , che la trasmettono senza indugio allo Stato membro di bandiera .

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

1.   Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di catture che di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

1.   Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi in termini di catture , di rigetti in mare e di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale. I dati in formato elettronico sono conservati per almeno dieci anni.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

3.   Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

3.   Tutte le catture e i rigetti in mare di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché nessun quantitativo dei pesci in questione venga conservato a bordo, sbarcato, messo in gabbia o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione, che informa gli altri Stati membri. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri verificano, mediante la relativa documentazione, che nessun quantitativo dei pesci in questione , pescato dopo la data di chiusura, venga conservato a bordo, sbarcato, messo in gabbia o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

3.   Le detrazioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi .

3.   Le detrazioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno successivo .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 28 bis (nuovo)

 

Articolo 28 bis

Trasferimento di contingenti non utilizzati

1.     Qualora i contingenti di uno Stato membro non siano utilizzati, per intero o parzialmente, durante l'anno per il quale sono stati concessi, potranno essere utilizzati, nel corso dello stesso anno, da altri Stati membri. La Commissione informa in primo luogo gli Stati interessati, chiedendo loro di confermare che non intendono utilizzare dette possibilità di pesca. A seguito di tale conferma, la Commissione valuta il totale delle possibilità di pesca non utilizzate e ne informa gli Stati membri, prima di adottare la decisione sulla loro riassegnazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

2.     La trasmissione delle richieste ai sensi del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.     Modalità dettagliate di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alle condizioni di utilizzo o trasferimento dei contingenti, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 111.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 33

Articolo 33

Trasbordi in porto

I pescherecci comunitari che praticano attività di pesca su specie oggetto di un piano pluriennale non trasferiscono le proprie catture a bordo di un altro peschereccio o di un veicolo senza averle precedentemente sbarcate affinché vengano pesate in un centro per la vendita all'asta o in un altro organismo autorizzato dagli Stati membri.

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Gli Stati membri possono designare un porto che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 al fine di evitare che pescherecci debbano percorrere una distanza superiore alle 50 miglia per entrare in porto.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – alinea

2.   Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di due tipi di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

2.   Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di un tipo di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

1.   Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo.

1.   Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo per retata e per bordata di pesca e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo. La Commissione prende in considerazione un programma per l'installazione di attrezzature di controllo tramite video al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento. I pesci rilasciati nelle attività di pesca ricreativa non costituiscono rigetti o mortalità alieutica ai fini del presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 42

Per i pescherecci equipaggiati di sistema di controllo dei pescherecci, gli Stati membri verificano sistematicamente che le informazioni ricevute dai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo, servendosi dei dati del sistema di controllo e, ove disponibili, dei dati forniti da osservatori. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni .

Per i pescherecci equipaggiati di sistema di controllo dei pescherecci, gli Stati membri verificano sistematicamente che le informazioni ricevute dai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo, servendosi dei dati del sistema di controllo e, ove disponibili, dei dati forniti da osservatori. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di dieci anni .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Capitolo IV – sezione 4

L'intera sezione 4 è soppressa.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

1.   La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave nelle acque comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale è soggetta al rilascio di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera .

La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave nelle acque marittime comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale di ricostituzione può essere valutata dallo Stato membro nelle cui acque è praticata . Non è compresa la pesca con canna/mulinello da riva.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

2.    Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa su stock oggetto di un piano pluriennale sono registrate dallo Stato membro di bandiera.

2.    Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono stimare l'impatto della pesca ricreativa praticata nelle loro acque e trasmettono le informazioni alla Commissione. Lo Stato membro interessato e la Commissione, sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, stabiliscono quali attività di pesca ricreativa esercitano un impatto significativo sugli stock ittici. Per le attività con un impatto significativo, lo Stato membro in questione, in stretta collaborazione con la Commissione, mette a punto un sistema di controllo che consente di stimare con accuratezza le catture totali effettuate nell'ambito della pesca ricreativa per ciascuno stock ittico. La pesca ricreativa rispetta gli obiettivi della politica comune della pesca.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

3.   Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di specie oggetto di un piano pluriennale sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati determinano la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa.

3.    Quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo, le catture sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro interessato può determinare la parte di tale contingente da riservare esclusivamente a quell'attività di pesca ricreativa.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

3.    Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto devono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria .

3.   Gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto devono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti espressa allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1 .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

d bis)

la zona di cattura, definita allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

1.   Entro due ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

1.   Entro sei ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 55 – lettera e

e)

il nome o il codice Alpha FAO di ogni specie, nonché la relativa origine geografica espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria ;

e)

il nome o il codice Alpha FAO di ogni specie, nonché la relativa origine geografica espressa allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1 ;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 55 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

la quantità di ciascuna specie espressa in chilogrammi di peso vivo;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 6

6.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori delle navi battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata.

6.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera e della Commissione .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 69

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza , compresi i rapporti degli osservatori, compilati dai loro funzionari.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 78

Lo Stato membro di ispezione può altresì trasferire il perseguimento dell'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera , dello Stato membro di immatricolazione o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d'intesa con quest'ultimo Stato membro e sempre che ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

Lo Stato membro di ispezione può altresì trasferire il perseguimento dell'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d'intesa con quest'ultimo Stato membro e sempre che ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano colpite in linea di principio da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dichiarati responsabili di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca non siano ammessi a beneficiare del Fondo europeo per la pesca, degli accordi di partenariato nel settore della pesca e degli altri aiuti pubblici. Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare la restituzione degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche percepite da pescherecci INN durante il periodo di finanziamento in questione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri applicano un sistema di punti di penalità in base al quale la commissione di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare dell'autorizzazione di pesca.

1.   Gli Stati membri applicano un sistema di punti di penalità in base al quale la commissione di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca dà luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare dell'autorizzazione di pesca.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2

2.   Se una persona fisica ha commesso un'infrazione o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, al titolare dell'autorizzazione di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. Il titolare dell'autorizzazione di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

2.   Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare dell'autorizzazione di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. Il titolare dell'autorizzazione di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Il titolare di un'autorizzazione di pesca non è ammesso al beneficio delle sovvenzioni comunitarie e degli aiuti pubblici nazionali durante il periodo in cui gli sono stati assegnati punti di penalità.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 4

4.     Nel caso di un'infrazione grave i punti di penalità assegnati corrispondono ad almeno la metà dei punti di cui al paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 5

5.   Se il titolare di un'autorizzazione sospesa non commette una nuova infrazione nei tre anni successivi all'ultima infrazione, tutti i punti figuranti sull'autorizzazione di pesca sono annullati.

5.   Se il titolare di un'autorizzazione sospesa non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave , tutti i punti figuranti sull'autorizzazione di pesca sono annullati.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 7

7.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale al comandante e agli ufficiali di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

7.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale al comandante o capitano di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri registrano in una base di dati nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l'indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri registrano nella base di dati nazionale anche le infrazioni commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 82.

1.   Gli Stati membri registrano in una base di dati nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da responsabili di navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l'indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri registrano nella base di dati nazionale anche le infrazioni commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 82.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3

3.   Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione al perseguimento di un'infrazione, quest'altro Stato membro fornisce le pertinenti informazioni sulle navi e sulle persone in questione.

3.   Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione al perseguimento di un'infrazione, quest'altro Stato membro fornisce senza indugio le pertinenti informazioni sulle navi e sulle persone in questione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le informazioni relative alle infrazioni commesse e per le quali è stata pronunciata una condanna nei confronti dei pescherecci e delle persone in questione saranno pubblicate nell'area del sito web accessibile al pubblico di cui all'articolo 107.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 4

4.   All'ispezione possono presenziare funzionari dello Stato membro interessato, i quali, su richiesta, assistono i funzionari della Commissione nello svolgimento delle loro mansioni.

4.   All'ispezione presenziano sempre funzionari dello Stato membro interessato, i quali, su richiesta, assistono i funzionari della Commissione nello svolgimento delle loro mansioni.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera a

a)

le disposizioni del presente regolamento sono state disattese in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili allo Stato membro interessato, e che

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1

1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha motivo di ritenere che tale inosservanza comporti conseguenze particolarmente rilevanti per lo stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate.

1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha le prove che tale inosservanza comporti conseguenze particolarmente rilevanti per lo stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – alinea

1.   Se constata che uno Stato membro ha superato il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock ad esso assegnati, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

1.   Se constata che uno Stato membro ha superato il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock ad esso assegnati, la Commissione, nell'anno successivo , procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – tabella

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Fino al 5 %

Superamento * 1,0

Dal 5 al 10 %

Superamento * 1,1

Dal 10 al 20 %

Superamento * 1,2

Dal 20 al 40 %

Superamento * 1,4

Dal 40 al 50 %

Superamento * 1,8

Superamento di oltre il 50 %

Superamento * 2,0

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Primo 10 %

Detrazione = superamento x 1,00

Successivo 10 % sino al 20 % in totale

Detrazione = superamento x 1,10

Successivo 20 % sino al 40 % in totale

Detrazione = superamento x 1,20

Superamento di oltre il 40 %

Detrazione = superamento x 1,40

Nota: Gli intervalli percentuali sono sostituiti da quelli fissati all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Se il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro non sono superiori a 100 tonnellate, la riduzione per superamento del contingente è attuata in modo lineare piuttosto che percentuale, tranne nel caso di specie soggette a un piano pluriennale, nel qual caso si applica il paragrafo 1.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2

2.   Il fattore di cui al paragrafo 1 è raddoppiato se nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e se tale superamento ha ripercussioni particolarmente negative per lo stock considerato o se allo stock si applica un piano pluriennale.

2.   Il fattore di cui al paragrafo 1 è raddoppiato se nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock particolarmente sensibili al sovrasfruttamento o soggetti a un piano pluriennale.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 3

3.     Se uno Stato membro effettua catture da uno stock soggetto a contingenti senza disporre di un contingente, di una quota o di una parte di detto stock o gruppo di stock, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro, conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 98

Articolo 98

Detrazioni di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1.     Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione previste nell'ambito della politica comune della pesca e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro.

2.     La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3.     Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4.     Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 111.

soppresso

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 100

Articolo 100

Rifiuto di scambio di contingenti

La Commissione può escludere la possibilità di effettuare scambi di contingenti conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002:

a)

per i contingenti che hanno formato oggetto di un superamento di oltre il 10 % del contingente assegnato ad uno degli Stati membri considerati in uno dei due anni immediatamente precedenti, oppure

b)

se lo Stato membro in questione non adotta misure atte a garantire una corretta gestione delle possibilità di pesca degli stock considerati, in particolare in quanto non si avvale di un sistema informatizzato di convalida ai sensi dell'articolo 102 o non utilizza in misura sufficiente i sistemi che forniscono i dati a tale sistema di convalida.

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 1

1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere la politica comune della pesca o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a un anno . La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere la politica comune della pesca o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi . La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 2 – lettera g

g)

il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g)

il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri o di un paese terzo, oppure in alto mare ;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3

3.   Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3.   Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 5

5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 104 – paragrafo 2

2.   I nomi delle persone fisiche sono comunicati alla Commissione o a un altro Stato membro solo se tale comunicazione è esplicitamente prevista dal presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire infrazioni o verificare violazioni presunte. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi solo se sono aggregati ad altri dati in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche.

2.   I dati personali sono comunicati alla Commissione o a un altro Stato membro solo se tale comunicazione è esplicitamente prevista dal presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire infrazioni o verificare violazioni presunte. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi solo se sono aggregati ad altri dati in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato dei dati raccolti e ricevuti nell'ambito del presente regolamento e l'osservanza di tutte le norme in materia di segreto professionale e commerciale dei dati.

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato dei dati raccolti e ricevuti nell'ambito del presente regolamento e l'osservanza di tutte le norme in materia di segreto professionale e commerciale dei dati , conformemente a tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 4

4.     I dati trasmessi nell'ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l'organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

a)

la tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo, conformemente alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,

b)

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,

c)

i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale, oppure

d)

l'obiettivo di ispezioni o indagini,

possono essere comunicati solo se ciò è necessario per far cessare o vietare un'infrazione alle norme della politica comune della pesca e se l'autorità che li comunica ne autorizza la divulgazione.

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 3

3.   Ogni Stato membro fornisce alla Commissione e all'organismo da essa designato un accesso remoto alla zona protetta del proprio sito web. Lo Stato membro concede l'accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall'organismo da essa designato.

3.   Ogni Stato membro fornisce alla Commissione e all'organismo da essa designato un accesso remoto alla zona protetta del proprio sito web. Lo Stato membro concede l'accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall'organismo da essa designato.

 

I paesi terzi ricevono i dati di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e f) relativamente ai pescherecci comunitari che presentano domanda per ottenere la licenza a pescare nelle loro acque. I dati sono forniti su richiesta del paese terzo interessato e senza indugi, a condizione che quest'ultimo garantisca per iscritto la riservatezza di detti dati. Il trasferimento di dati personali in conformità della presente disposizione si considera conforme alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 112

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1

1.   Fatte salve le competenze di esecuzione attribuite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nella valutazione e nel controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. L'Agenzia può procedere ad ispezioni presso pubbliche autorità e operatori privati negli Stati membri. A tal fine, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti nello Stato membro interessato, l'Agenzia può:

1.   Fatte salve le competenze di esecuzione attribuite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nella valutazione e nel controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. L'Agenzia può procedere , con i suoi propri mezzi, ad ispezioni presso pubbliche autorità e operatori privati negli Stati membri. A tal fine, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti nello Stato membro interessato, l'Agenzia può:


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