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Document 52009AP0094
Statute for a European private company * European Parliament legislative resolution of 10 March 2009 on the proposal for a Council regulation on the Statute for a European private company (COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS))
Statuto della società privata europea * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società privata europea (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))
Statuto della società privata europea * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società privata europea (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))
OJ C 87E, 1.4.2010, p. 300–321
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 87/300 |
Martedì 10 marzo 2009
Statuto della società privata europea *
P6_TA(2009)0094
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società privata europea (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))
2010/C 87 E/46
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0396),
visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0283/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0044/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 11 |
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Emendamento 74 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 |
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Emendamento 75 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 76 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 16 |
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Emendamento 77 |
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Proposta di regolamento Considerando 17 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 - paragrafo 1 |
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1. La SPE rispetta i seguenti obblighi: |
1. La SPE è un ente dotato di personalità giuridica che rispetta i seguenti obblighi: |
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Emendamento 70 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 |
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La SPE ha la propria sede legale e amministrazione centrale o sede operativa principale nella Comunità. |
La SPE ha la propria sede legale e amministrazione centrale o sede operativa principale nella Comunità. |
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La SPE non ha l'obbligo di avere la propria amministrazione centrale o sede operativa principale nello Stato membro in cui ha la propria sede legale. |
La SPE non ha l'obbligo di avere la propria amministrazione centrale o sede operativa principale nello Stato membro in cui ha la propria sede legale. Se l'amministrazione centrale o la sede operativa principale è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede legale, la SPE presenta nel registro dello Stato membro in cui è situata l'amministrazione centrale o la sede operativa principale i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Le informazioni inserite nel registro sono ritenute esatte. La presentazione di documenti in un registro centrale europeo soddisferà i requisiti per la presentazione dei documenti ai sensi del secondo comma . |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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La sede legale è l'indirizzo cui devono essere inoltrati tutti gli atti giuridici concernenti la SPE. |
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Emendamenti 20 e 79 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 - paragrafi 2 e 3 |
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2. L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è firmato da ogni azionista fondatore. |
2. L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è firmato da ogni azionista fondatore. Ulteriori formalità possono essere necessarie ai sensi del diritto nazionale applicabile, a meno che la SPE non utilizzi l'atto costitutivo tipo ufficiale. |
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3. L'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche sono opponibili come segue: |
3. L'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche sono opponibili come segue: |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Una copia di ciascuna registrazione di una SPE e di tutte le modifiche successive è inviata dai rispettivi registri nazionali a un registro europeo gestito dalla Commissione e dalle competenti autorità nazionali ed è conservata in tale registro. La Commissione controlla i dati inseriti nel registro, in particolare al fine di evitare possibili errori e abusi. Se la SPE non è in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera (e bis) entro due anni dalla registrazione, essa deve essere convertita nell'adeguata forma societaria nazionale. |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 |
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1. La richiesta di registrazione è presentata dagli azionisti fondatori della SPE o da qualsiasi altra persona da loro autorizzata. Essa può essere presentata per via elettronica. |
1. La richiesta di registrazione è presentata dagli azionisti fondatori della SPE o da qualsiasi altra persona da loro autorizzata. Essa può essere presentata per via elettronica in conformità delle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE . |
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2. Al momento della richiesta di registrazione della SPE, gli Stati membri non richiedono dati e documenti diversi dai seguenti: |
2. Al momento della richiesta di registrazione della SPE, gli Stati membri non richiedono dati o documenti diversi dai seguenti: |
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3. I documenti e i dati di cui al paragrafo 2 sono forniti nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile. |
3. I documenti e i dati di cui al paragrafo 2 sono forniti nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile. |
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4. La registrazione della SPE può essere subordinata solo a uno dei seguenti obblighi: |
4. La registrazione della SPE è subordinata ad almeno uno dei seguenti obblighi: |
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5. La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato. |
5. La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato. Il paragrafo 1, seconda frase, e il paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis . |
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6. La registrazione della SPE è oggetto di pubblicità. |
6. La registrazione della SPE è oggetto di pubblicità. |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 15 |
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1. L'organo di gestione della SPE redige un elenco degli azionisti. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni: |
1. L'organo direttivo di gestione della SPE redige un elenco degli azionisti. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni: |
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2. Salvo dimostrato altrimenti, l'elenco degli azionisti costituisce prova dell' autenticità delle informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a g). |
2. Salvo dimostrato altrimenti, l'elenco degli azionisti , registrato ai sensi dell'articolo 10, costituisce prova dell' esattezza delle informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da (a) a (g). |
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3. L'elenco degli azionisti e le relative modifiche sono tenuti dall'organo di gestione e possono essere esaminati dagli azionisti o da terzi su richiesta. |
3. L'elenco degli azionisti , registrato ai sensi dell'articolo 10, e le relative modifiche sono tenuti dall'organo direttivo di gestione e possono essere esaminati dagli azionisti o da terzi su richiesta. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 - paragrafo 3 |
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3. Al momento della notifica di una cessione, l'organo di gestione iscrive l'azionista senza indebiti ritardi nell'elenco di cui all'articolo 15, purché la cessione sia stata eseguita conformemente al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE e l'azionista presenti prove ragionevoli in merito alla legittima proprietà dell'azione. |
3. Al momento della notifica di una cessione da parte dell'azionista , l'organo esecutivo di gestione iscrive l'azionista senza indebiti ritardi nell'elenco di cui all'articolo 15 e registrato ai sensi dell'articolo 10 , purché la cessione sia stata eseguita conformemente al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE e l'azionista presenti prove ragionevoli in merito alla legittima proprietà dell'azione. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera a |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 - paragrafo 1 |
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1. Un azionista ha il diritto di recedere dalla SPE se le attività della SPE vengono o sono state condotte in un modo che causa gravi danni agli interessi dell'azionista a seguito di uno o più eventi seguenti : |
1. Il diritto di recesso compete agli azionisti che non hanno concorso alle risoluzioni riguardanti : |
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L'atto costitutivo della SPE può prevedere ulteriori cause di recesso. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 - paragrafo 3 |
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3. Al momento del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 2 l'organo di gestione della SPE richiede, senza ritardi indebiti, una risoluzione degli azionisti in merito all'acquisto delle azioni dell'azionista da parte degli altri azionisti o della SPE stessa. |
3. Al momento del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 2 l'organo direttivo di gestione della SPE richiede, senza ritardi indebiti, una risoluzione degli azionisti in merito all'acquisto delle azioni dell'azionista da parte degli altri azionisti o della SPE stessa. |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 - paragrafo 4 |
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4. Quando gli azionisti della SPE non adottano una risoluzione di cui al paragrafo 3 o non accettano le ragioni del recesso indicate dall'azionista entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, l'organo di gestione notifica tale fatto all'azionista senza ritardi indebiti. |
4. Quando gli azionisti della SPE non adottano una risoluzione di cui al paragrafo 3 o non accettano le ragioni del recesso indicate dall'azionista entro trenta giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, l'organo direttivo di gestione notifica tale fatto all'azionista senza ritardi indebiti. |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 19 - paragrafo 4 |
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4. Il capitale della SPE è di almeno 1 EUR. |
4. Il capitale della SPE è di almeno 1 EUR , purché l'atto costitutivo richieda che l'organo direttivo di gestione sottoscriva una dichiarazione di solvibilità come previsto dall'articolo 21 . Qualora l'atto costitutivo non preveda disposizioni al riguardo, il capitale della SPE è di almeno 8 000 EUR. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 20 - paragrafo 3 |
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3. Senza pregiudizio dei paragrafi 1 e 2, la responsabilità degli azionisti per il corrispettivo pagato o fornito è disciplinata dal diritto nazionale applicabile . |
3. Se il valore del corrispettivo non raggiunge l'importo della quota acquisita, l'azionista deve apportare un contributo in denaro pari alla differenza. Il diritto della società al pagamento si esaurisce otto anni dopo l'iscrizione della società . |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 21 - paragrafo 1 |
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1. Senza pregiudizio dell'articolo 24, la SPE può, sulla base di una proposta dell'organo di gestione, compiere una distribuzione agli azionisti purché, dopo tale distribuzione, le attività della SPE coprano pienamente le sue passività. La SPE non può distribuire le riserve che non possono essere distribuite conformemente al suo atto costitutivo. |
1. Senza pregiudizio dell'articolo 24, la SPE può, sulla base di una proposta dell'organo direttivo di gestione, compiere una distribuzione agli azionisti purché, dopo tale distribuzione, le attività della SPE coprano pienamente le sue passività. La SPE non può distribuire le riserve che non possono essere distribuite conformemente al suo atto costitutivo. Una distribuzione è consentita solo qualora il saldo del deposito non risulti inferiore all'importo minimo definito all'articolo 19, paragrafo 4. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 21 - paragrafo 2 |
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2. Se l'atto costitutivo lo richiede, l'organo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, firma una dichiarazione, nel seguito «certificato di solvibilità», prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27. |
2. Se l'atto costitutivo lo richiede, l'organo direttivo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, firma una dichiarazione, nel seguito «certificato di solvibilità», prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27. |
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Emendamento 37 |
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Proposta di regolamento Articolo 22 |
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Qualsiasi azionista che abbia ricevuto distribuzioni compiute in violazione dell'articolo 21 deve restituire tali distribuzioni alla SPE purché la SPE dimostri che l'azionista era a conoscenza o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza delle irregolarità . |
Qualsiasi azionista che abbia ricevuto distribuzioni compiute in violazione dell'articolo 21 deve restituire tali distribuzioni alla SPE. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di regolamento Articolo 24 - paragrafo 1 |
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1. In caso di riduzione del capitale sociale della SPE, gli articoli 21 e 22 si applicano mutatis mutandis. |
1. In caso di riduzione del capitale sociale della SPE, gli articoli 21 e 22 si applicano mutatis mutandis. Una riduzione del capitale societario è consentita solo qualora il saldo del deposito non risulti inferiore all'importo minimo definito all'articolo 19, paragrafo 4. |
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Emendamento 39 |
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Proposta di regolamento Articolo 25 - paragrafo 1 |
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1. Una SPE è soggetta agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti. |
1. Una SPE è soggetta agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti obbligatori . |
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Emendamento 40 |
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Proposta di regolamento Articolo 25 - paragrafo 2 |
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2. L'organo di gestione tiene la contabilità della SPE. La contabilità della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile. |
2. L'organo direttivo di gestione tiene la contabilità della SPE. La contabilità della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile. |
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Emendamento 41 |
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Proposta di regolamento Articolo 26 - paragrafo 1 |
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1. La SPE ha un organo di gestione che è responsabile della gestione della SPE. L'organo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono agli azionisti. |
1. La SPE ha un organo direttivo di gestione che è responsabile della gestione della SPE. L'organo direttivo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono agli azionisti. Le risoluzioni dei membri vincolano a livello interno l'organo direttivo di gestione. |
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Emendamento 42 |
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Proposta di regolamento Articolo 27 - paragrafo 2 |
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2. Le risoluzioni sulle materie indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), l), m), n), o) e p) sono prese a maggioranza qualificata. |
2. Le risoluzioni sulle materie indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), l), m), n), o) e p) sono prese a maggioranza qualificata. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di regolamento Articolo 27 - paragrafo 3 |
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3. L'adozione di risoluzioni non richiede l'organizzazione di un'assemblea generale. L'organo di gestione fornisce a tutti gli azionisti le proposte di risoluzioni con le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione informata. Le risoluzioni sono registrate per iscritto. Copie delle decisioni adottate vengono inviate a ciascun azionista. |
3. L'adozione di risoluzioni non richiede l'organizzazione di un'assemblea generale. L'organo direttivo di gestione fornisce a tutti gli azionisti le proposte di risoluzioni con le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione informata. Le risoluzioni sono registrate per iscritto. Copie delle decisioni adottate vengono inviate a ciascun azionista. |
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Emendamento 44 |
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Proposta di regolamento Articolo 27 - paragrafo 4 |
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4. Le risoluzioni degli azionisti sono conformi al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE. |
4. Le risoluzioni degli azionisti sono conformi al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE. |
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Il diritto degli azionisti di contestare le risoluzioni è disciplinato dal diritto nazionale applicabile. |
Le risoluzioni prese dagli azionisti possono essere dichiarate nulle e non avvenute in caso di violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente regolamento o del diritto applicabile solo tramite ricorso presso il tribunale che ha la giurisdizione in relazione alla sede della SPE . Il ricorso può essere presentato entro un mese dalla data della risoluzione da ogni azionista che non abbia votato per essa, a meno che la società non corregga il difetto della risoluzione e il ricorrente non si esprima successivamente a favore. L’atto costitutivo può prevedere un termine più lungo per il ricorso. |
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Emendamento 45 |
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Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7 – lettera a |
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Emendamento 46 |
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Proposta di regolamento Articolo 28 - paragrafo 1 |
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1. Gli azionisti hanno il diritto di essere debitamente informati e di porre domande all'organo di gestione in merito a risoluzioni, conti annuali ed altre questioni relative alle attività della SPE. |
1. Gli azionisti hanno il diritto di essere debitamente informati e di porre domande all'organo direttivo di gestione in merito a risoluzioni, conti annuali ed altre questioni relative alle attività della SPE. |
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Emendamento 47 |
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Proposta di regolamento Articolo 28 - paragrafo 2 |
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2. L'organo di gestione può negare l'accesso alle informazioni solo se, in caso contrario, potrebbe provocare gravi danni agli interessi della SPE. |
2. L'organo direttivo di gestione può negare l'accesso alle informazioni solo se, in caso contrario, potrebbe provocare gravi danni agli interessi della SPE. |
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Emendamento 48 |
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Proposta di regolamento Articolo 29 - paragrafo 1 |
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1. Gli azionisti che detengono il 5 % dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo di gestione di presentare agli azionisti una proposta di risoluzione. |
1. Gli azionisti che detengono il 5 % dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo direttivo di gestione di presentare agli azionisti una proposta di risoluzione. |
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Emendamento 49 |
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Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 |
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Se la richiesta è rifiutata o se l'organo di gestione non presenta una proposta entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, gli azionisti interessati possono presentare una proposta di risoluzione agli azionisti sulle materie in questione. |
Se la richiesta è rifiutata o se l'organo direttivo di gestione non presenta una proposta entro quattordici giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, gli azionisti interessati possono presentare una proposta di risoluzione agli azionisti sulle materie in questione. |
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Emendamento 50 |
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Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 |
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L'esperto può avere accesso ai documenti e alle registrazioni della SPE e può richiedere informazioni all'organo di gestione. |
L'esperto può avere accesso ai documenti e alle registrazioni della SPE e può richiedere informazioni all'organo direttivo di gestione. |
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Emendamento 51 |
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Proposta di regolamento Articolo 31 - paragrafo 4 |
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4. Un amministratore della SPE è responsabile nei confronti della società per qualsiasi atto od omissione che configuri una violazione dei doveri che gli derivano dal presente regolamento, dall'atto costitutivo della SPE o da una risoluzione degli azionisti e che provochi perdite o danni alla SPE . Qualora tale violazione sia stata commessa da più di un amministratore, tutti gli amministratori interessati sono responsabili in solido. |
4. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dal presente regolamento, dall'atto costitutivo della SPE o da una risoluzione degli azionisti. Tale responsabilità non si estende agli amministratori che possono dimostrare di essere esenti da colpa e abbiano reso noto il loro dissenso nei confronti dell'inosservanza dei doveri imposti. |
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Emendamento 52 |
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Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 |
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5. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente regolamento, la responsabilità degli amministratori è disciplinata dal diritto nazionale applicabile. |
5. Gli amministratori sono tenuti in particolare alla compensazione qualora siano stati effettuati pagamenti in violazione dell'articolo 21 o siano state acquisite azioni proprie della società in violazione dell'articolo 23, paragrafo 2. Una richiesta nei confronti degli amministratori di compensare i creditori della società non può essere respinta in virtù del fatto che essi hanno agito a seguito di una risoluzione degli azionisti. |
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Emendamento 53 |
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Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Il diritto al ricorso ai sensi del presente articolo si prescrive decorsi quattro anni dalla data in cui è sorto . |
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Emendamento 54 |
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Proposta di regolamento Articolo 33 |
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1. La SPE è rappresentata nei confronti dei terzi da uno o più amministratori . Gli atti compiuti dagli amministratori sono vincolanti per la SPE anche se esulano dal suo oggetto sociale. |
1. La SPE è rappresentata nei confronti dei terzi da uno o più membri dell'organo direttivo di gestione . Gli atti compiuti dai membri dell'organo direttivo di gestione sono vincolanti per la SPE anche se esulano dal suo oggetto sociale. |
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2. L'atto costitutivo della SPE può prevedere che gli amministratori debbano esercitare congiuntamente il potere generale di rappresentanza. Qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall'atto costitutivo, da una risoluzione degli azionisti o da una decisione dell'organo di gestione o di sorveglianza, se esistente, non può essere opposta a terzi anche se è stata oggetto di pubblicità. |
2. L'atto costitutivo della SPE può prevedere che membri dell'organo direttivo di gestione debbano esercitare congiuntamente il potere generale di rappresentanza. Qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall'atto costitutivo, da una risoluzione degli azionisti o da una decisione dell'organo di gestione o di sorveglianza, se esistente, non può essere opposta a terzi anche se è stata oggetto di pubblicità. |
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3. Gli amministratori possono delegare il diritto di rappresentare la SPE conformemente all'atto costitutivo. |
3. I membri dell'organo direttivo di gestione possono delegare il diritto di rappresentare la SPE conformemente all'atto costitutivo. |
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Emendamento 71 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 |
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1. La SPE è soggetta alle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha la propria sede legale, fatte salve le disposizioni del presente articolo. |
1. La SPE è soggetta alle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha la propria sede legale, fatte salve le disposizioni del presente articolo. Tali regole, se esistenti si applicano a tutti i lavoratori della SPE. |
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1 bis. Il paragrafo 1 non si applica quando:
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Emendamento 72 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo) |
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Articolo 34 bis Clausola di adattamento In assenza di disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti, si applica l'articolo 34, paragrafo 1 bis, se, a seguito di modifiche del numero dei lavoratori, le condizioni ivi contemplate sono soddisfatte. Se le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1 bis, cessano di essere soddisfatte, il consiglio di amministrazione della SPE può applicare l'articolo 34, paragrafo 1. Le regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, restano in vigore fino all'entrata in vigore di nuove regole. |
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Emendamento 56 |
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Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea |
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1. L'organo di gestione della SPE che progetta il trasferimento redige una proposta di trasferimento che includa quanto meno le informazioni seguenti: |
1. L'organo direttivo di gestione della SPE che progetta il trasferimento redige una proposta di trasferimento che includa quanto meno le informazioni seguenti: |
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Emendamento 57 |
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Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea |
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2. Almeno un mese prima dell'adozione della risoluzione degli azionisti di cui al paragrafo 4, l'organo di gestione della SPE: |
2. Almeno un mese prima dell'adozione della risoluzione degli azionisti di cui al paragrafo 4, l'organo direttivo di gestione della SPE: |
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Emendamento 58 |
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Proposta di regolamento Articolo 36 - paragrafo 3 |
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3. L'organo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento. |
3. L'organo direttivo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento. |
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Emendamento 59 |
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Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 2 |
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Qualora l'organo di gestione riceva in tempo il parere dei rappresentanti dei dipendenti in merito al trasferimento, tale parere è presentato agli azionisti. |
Qualora l'organo direttivo di gestione riceva in tempo il parere dei rappresentanti dei dipendenti in merito al trasferimento, tale parere è presentato agli azionisti. |
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Emendamento 73 |
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Proposta di regolamento Articolo 38 |
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1. A partire dalla data di registrazione la SPE è soggetta alle eventuali regole in vigore nello Stato membro ospitante in materia di accordi per la partecipazione dei dipendenti. |
1. A partire dalla data di registrazione la SPE è soggetta alle eventuali regole in vigore nello Stato membro ospitante in materia di accordi per la partecipazione dei dipendenti. |
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2. Il paragrafo 1 non si applica se i dipendenti della SPE nello Stato membro di origine costituiscono almeno un terzo del numero totale dei dipendenti della SPE, incluse le controllate o succursali della SPE in qualsiasi Stato membro, e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
3. Quando è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), l'organo di gestione della SPE adotta quanto prima le misure necessarie, dopo la comunicazione della proposta di trasferimento, per avviare i negoziati con i rappresentanti dei dipendenti della SPE ai fini del raggiungimento di un accordo sulle modalità per la partecipazione dei dipendenti. 4. L'accordo tra l'organo di gestione della SPE e i rappresentanti dei dipendenti specifica:
5. I negoziati sono limitati ad un periodo di sei mesi. Le parti possono accettare di estendere i negoziati oltre questo periodo per un periodo aggiuntivo di sei mesi. I negoziati sono altrimenti disciplinati dalla legge dello Stato membro di origine. 6. In assenza di accordo, sono mantenute le disposizioni di partecipazione esistenti nello Stato membro di origine. |
2. Il paragrafo 1 non si applica se le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1 bis, sono soddisfatte. In tal caso l'articolo 34, paragrafo 1 bis, si applica per analogia. |
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Emendamento 60 |
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Proposta di regolamento Articolo 42 - paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. La SPE può altresì esprimere il suo capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE. |
1. Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. Tali SPE esprimono inoltre il proprio capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE. |
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Emendamento 61 |
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Proposta di regolamento Articolo 42 - paragrafo 2 |
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2. La SPE può preparare e pubblicare in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tuttavia tali Stati membri possono altresì richiedere alle SPE di preparare e pubblicare i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati nella moneta nazionale conformemente al diritto nazionale applicabile. |
2. La SPE prepara e pubblica sia nella valuta nazionale che in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). |
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Emendamento 62 |
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Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo) |
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Articolo 42 bis Clausola compromissoria 1. L'atto costitutivo può prevedere, mediante clausola compromissoria, la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra gli azionisti o tra gli azionisti e la SPE relative al rapporto sociale. L'atto costitutivo può anche prevedere che la clausola compromissoria abbia ad oggetto controversie con gli amministratori. In questo caso, la clausola compromissoria è vincolante per gli amministratori a seguito dell'accettazione dell'incarico. 2. Qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, introduttiva o soppressiva di clausole compromissorie, mediante risoluzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 27, deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. |
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Emendamento 63 |
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Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo) |
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Articolo 43 bis Clausola di salvaguardia Qualsiasi clausola nulla dell'atto costitutivo è separabile e la restanti clausole dell'atto costitutivo continuano ad avere efficacia. Fino alla rettifica tramite risoluzione degli azionisti, la clausola nulla è coperta da una corrispondente clausola dell'atto costitutivo tipo. Se l'atto costitutivo tipo non prevede alcuna clausola corrispondente, la clausola nulla è sostituita dalla legislazione sulle società a responsabilità limitata dello Stato membro in cui è situata la sede della SPE. |
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Emendamento 64 |
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Proposta di regolamento Articolo 45 |
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Gli Stati membri notificano alla Commissione la forma nazionale di società a responsabilità limitata avente carattere chiuso di cui all'articolo 4, secondo comma, entro il 1o luglio 2010 . La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione , entro il 1o luglio 2010, la forma nazionale di società a responsabilità limitata avente carattere chiuso di cui all'articolo 4, secondo comma, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento in base al diritto nazionale e qualsiasi ulteriore disposizione del proprio diritto societario applicabile a una SPE . La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, gli Stati membri predispongono pagine web che elenchino le SPE registrate nel proprio territorio e le sentenze dei tribunali relative alla gestione delle SPE nel loro territorio. La Commissione predispone una pagina web corredata di un link elettronico verso le singole pagine web nazionali. |
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Emendamento 65 |
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Proposta di regolamento Allegato I – Capo IV – Capitale – trattino 7 |
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Emendamento 66 |
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Proposta di regolamento Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 10 |
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Emendamento 67 |
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Proposta di regolamento Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 13 |
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Emendamento 68 |
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Proposta di regolamento Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 20 |
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Emendamento 69 |
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Proposta di regolamento Allegato I – Capo V – Organizzazione della SPE – trattino 21 |
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(1) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(2) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.