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Document 52009AG0010

Posizione comune (CE) n. 10/2009, del 9 gennaio 2009 , adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ C 75E, 31.3.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 75/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2009

adottatata dal Consiglio il 9 gennaio 2009

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 su «Una politica energetica per l'Europa» ha evidenziato l'importanza di portare a compimento il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

(2)

Con la decisione 2003/796/CE della Commissione (4) è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il «Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'energia elettrica» («ERGEG»), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica (5), e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale (6).

(3)

Il lavoro intrapreso dall'ERGEG sin dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell'energia elettrica e del gas. È tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità nazionali di regolamentazione si svolga ormai nell'ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.

(4)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.

(5)

Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. È opportuno quindi istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia («l'Agenzia»).

(6)

È opportuno che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (7), e della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (7), e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza, le competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.

(7)

L'Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (la «REGST dell'energia elettrica»), e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (la «REGST del gas»). Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

(8)

L'Agenzia svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro non vincolanti cui i codici di rete devono conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei codici di rete (sia al momento della loro introduzione sia in caso di modifica) per garantirne la conformità agli orientamenti quadro non vincolanti, prima di raccomandare eventualmente l'adozione di tali codici da parte della Commissione.

(9)

È opportuno precostituire una struttura entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione possano cooperare. Tale struttura dovrebbe facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia dovrebbe poter adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo determinate condizioni, comprendere le questioni tecniche, il regime di regolamentazione per l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

(10)

Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità nazionali di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione non è conforme agli orientamenti, non si conforma al parere dell'Agenzia.

(11)

L'Agenzia dovrebbe inoltre poter emanare orientamenti non vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone prassi.

(12)

La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità nazionali di regolamentazione e della loro autonomia.

(13)

Il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il Direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione.

(14)

L'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte del governo di uno Stato membro, dalla Commissione o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

(15)

Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione della stessa.

(16)

Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe essere avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione europea e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello comunitario. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8).

(17)

L'Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità nazionali di regolamentazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'Agenzia si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominati rispettivamente «Statuto dei funzionari»e «regime applicabile», definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (9), nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

(18)

L'Agenzia dovrebbe applicare le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

(19)

La partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Agenzia dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(21)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Costituzione e natura giuridica

Articolo 1

Costituzione

1.   Il presente regolamento istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»).

2.   Lo scopo dell'Agenzia è di assistere le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 34 della direttiva 2009/…/CE e all'articolo 38 della direttiva 2009/…/CE nell'esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione.

3.   Fino a quando la sede dell'Agenzia non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 2

Natura giuridica

1.   L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2.   L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

Articolo 3

Composizione

L'agenzia è composta da:

a)

un Consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 12;

b)

un Comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 14;

c)

un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 16;

d)

una Commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 18.

Articolo 4

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

a)

esprimere pareri e formulare raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

esprimere pareri rivolti alle autorità di regolamentazione;

c)

esprimere pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;

d)

adottare le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 7, 8 e 9.

CAPITOLO II

Compiti

Articolo 5

Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 6

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della REGST dell'energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (7), e su quelli della REGST del gas a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (7).

2.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti da parte della REGST dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 9 del regolamento (CE) n. …/2009 e della REGST del gas, come prevede l'articolo 9 del regolamento (CE) n. …/2009.

3.   L'Agenzia può presentare un parere:

a)

alla REGST dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009, e alla REGST del gas, come prevede l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009, sui codici di rete; e

b)

alla REGST dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. …/2009, e alla REGST del gas, come prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. …/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete decennale non vincolante.

4.   L'Agenzia presenta un parere debitamente motivato alla Commissione e delle raccomandazioni alla REGST del gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete decennale non vincolante che le sono stati presentati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. …/2009, non contribuiscano ad un trattamento non-discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009. L'Agenzia riesamina il progetto di orientamento quadro non vincolante e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. …/2009.

L'Agenzia presenta un parere motivato alla REGST dell'energia elettrica e alla REGST del gas sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. …/2009.

L'Agenzia presenta alla Commissione il codice di rete e può raccomandarne l'adozione a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2009. L'Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. …/2009.

5.   L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/2009, qualora la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, di tali regolamenti, ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, dei regolamenti stessi.

6.   L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. …/2009 e all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. …/2009 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

7.   L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. …/2009 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. …/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 7

Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1.   L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dalla direttiva 2009/…/CE, dalla direttiva 2009/…/CE, dal regolamento (CE) n. …/2009 o dal regolamento (CE) n. …/2009.

2.   L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.

3.   L'Agenzia promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

4.   L'Agenzia può esprimere un parere, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2009/…CE, alla direttiva 2009/…CE, al regolamento (CE) n. …/2009 o al regolamento (CE) n. …/2009.

5.   Se un'autorità nazionale di regolamentazione non dà seguito adeguato al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione.

6.   Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2009/…/CE, alla direttiva 2009/…/CE, al regolamento (CE) n. …/2009 o al regolamento (CE) n. …/2009, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia esprime il proprio parere entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta.

7.   L'Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell'energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri, e di sicurezza operativa delle stesse, in seguito denominate «infrastrutture transfrontaliere», a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse

1.   Per le infrastrutture transfrontaliere l'Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni di accesso e di sicurezza operativa, soltanto:

a)

se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; oppure

b)

su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

Per mettere a punto la decisione l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

2.   Le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere includono:

a)

la procedura di assegnazione della capacità;

b)

i tempi di assegnazione;

c)

la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione;

d)

i corrispettivi imposti agli utenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. …/2009 e all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/…/CE.

3.   Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia:

a)

emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto;

b)

può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell'infrastruttura in questione.

4.   La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 9

Altri compiti

1.   L'Agenzia può decidere sulle deroghe in ultima istanza, come prevede l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. …/2009. L'Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2009/…/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

2.   L'Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. …/2009 o dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. …/2009, sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione relative alla certificazione.

Articolo 10

Consultazioni

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

CAPITOLO III

Organizzazione

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri. Ogni membro ha un supplente. Un membro e il rispettivo supplente sono designati dalla Commissione, cinque membri e i rispettivi supplenti dal Consiglio La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, la durata del mandato è di sei anni per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti.

2.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore dell'Agenzia partecipano alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5.   Ogni membro dispone di un solo voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione fissa in modo dettagliato:

a)

le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum;

b)

le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

6.   Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori.

7.   I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine ciascuno rende una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

Articolo 12

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, nomina il direttore conformemente all'articolo 15, paragrafo 2.

2.   Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

3.   Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

4.   Il consiglio di amministrazione assicura che l'Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

5.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.

7.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 20 a 23.

8.   Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.

9.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

10.   Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

11.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 29.

12.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 16, paragrafo 8, e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione annuale comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione.

13.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.

Articolo 13

Comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori è composto da:

a)

rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE e all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità;

b)

un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

3.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro o supplente dispone di un voto.

4.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

5.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da altri soggetti pubblici o privati.

6.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

Articolo 14

Compiti del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

2.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 2. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

3.   Il comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto preliminare di bilancio a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il 1o settembre per adozione al consiglio di amministrazione.

4.   Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, come prevede l'articolo 12, paragrafo 12, e l'articolo 16, paragrafo 8.

Articolo 15

Il direttore

1.   L'Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione o da alcun soggetto pubblico o privato.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione riguardante in particolare:

a)

la prestazione del direttore;

b)

gli obblighi e le necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l'assistenza di un esperto esterno indipendente.

4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della valutazione e del parere del comitato dei regolatori su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 16

Compiti del direttore

1.   Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha il compito di provvedere alla sua gestione.

2.   Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.

3.   Il direttore adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, che hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

4.   Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.

5.   Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento.

6.   Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

7.   Il direttore redige un progetto preliminare di bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 23.

8.   Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

9.   Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 17

Commissione dei ricorsi

1.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

2.   I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

4.   I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

5.   Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

6.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

7.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

Articolo 18

Ricorsi

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli 7, 8 e/o 9, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

2.   Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'Agenzia.

Articolo 19

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1.   Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall'Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.

2.   Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.

3.   L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

CAPITOLO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 20

Bilancio dell'Agenzia

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite in particolare da:

a)

una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);

b)

le tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 21;

c)

i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 12, paragrafo 8;

d)

lasciti, donazioni o sovvenzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 8.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.   Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Articolo 21

Tasse

1.   È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

2.   La tassa di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è stabilita dalla Commissione.

Articolo 22

Formazione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto preliminare di bilancio elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.

2.   Tale stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, in seguito denominati «l'autorità di bilancio», con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente all'articolo 272 del trattato.

4.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5.   Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

6.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto immobiliare in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 23

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (il «regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell'esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 24

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 25

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (12).

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Agenzia.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 26

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 27

Personale

1.   Al personale dell'Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 28

Responsabilità dell'Agenzia

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 29

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14), si applica ai documenti detenuti dall'Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro … (15).

3.   Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 30

Partecipazione di paesi terzi

1.   L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore dell'energia e, se pertinente, nei settori dell'ambiente e della competitività.

2.   Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

Articolo 31

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 32

Disposizioni in materia linguistica

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (16), si applicano all'Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'Agenzia.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 33

Valutazione

1.   La Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.

2.   I risultati sono comunicati al comitato dei regolatori, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni cinque anni.

Articolo 34

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano a decorrere da … (17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 9 gennaio 2009, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(6)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(7)  GU L …

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(15)  Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(17)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, basata sull'articolo 95 del trattato e parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte riguardanti il mercato interno dell'energia.

2.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso il loro parere sull'intero pacchetto rispettivamente il 10 (1) e 22 aprile 2008 (2).

3.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere (3) in prima lettura il 18 giugno 2008, approvando 73 emendamenti. La Commissione non ha presentato alcuna proposta modificata.

4.

Il 9 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5.

La proposta fa parte del terzo pacchetto relativo al mercato interno dell'energia unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Contribuisce all'istituzione del quadro normativo necessario per rendere pienamente efficace l'apertura del mercato e creare un mercato unico del gas e dell'energia elettrica mediante l'istituzione di un'Agenzia intesa ad assistere le autorità di regolamentazione nell'esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale e, se necessario, a coordinarne l'azione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6.   Osservazioni generali

6.1.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche introdotte dal Consiglio alla sua proposta.

6.2.

Per quanto riguarda i 73 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il Consiglio si è associato alla Commissione

accettando i 25 emendamenti seguenti:

integralmente (alcuni con riformulazione del testo): 9, 12, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 e 66

parzialmente/in linea di massima/nella sostanza: 3, 4, 11 (prima parte), 13, 15, 16, 40, 44, 51, 57, 61, 64, 68 e 76; nonché

respingendo i 25 emendamenti seguenti: 8, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 67, 69, 71 e 73, per motivi sostanziali, di forma o di coerenza.

6.3.

Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

accettando quanto al merito l'emendamento 65 e

respingendo i 23 emendamenti seguenti: 5, 6, 7, 10, 11 (seconda parte), 14, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 70, 72, 74 e 75.

7.   Osservazioni specifiche

7.1.

Quanto agli emendamenti del PE riguardo ai quali il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione:

a)

Il Consiglio ha accettato l'emendamento 65 (secondo cui il direttore agisce attenendosi rigorosamente alle istruzioni del comitato dei regolatori).

b)

il Consiglio ha respinto i 23 emendamenti sopraelencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:

i)

emendamento 5: rappresenta una duplicazione di compiti già svolti dalla Commissione e non è in linea con le funzioni previste nella proposta della Commissione;

ii)

emendamento 6: non comporta alcun valore aggiunto e non è corretto in quanto la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione continuerà al di fuori del quadro fornito dall'Agenzia;

iii)

emendamento 7: rende poco chiaro il campo di attività dell'Agenzia ed è in contraddizione con il carattere non vincolante di alcuni dei suoi atti;

iv)

emendamento 10: fa confusione tra l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali, prevista dalle direttive sull'energia elettrica e sul gas, e quelle degli organi dell'Agenzia;

v)

emendamento 11 (seconda parte): non apporta alcun valore aggiunto e non è in linea con i compiti del direttore;

vi)

emendamento 14: non è in linea con le disposizioni operative del regolamento;

vii)

emendamento 19: confonde gli atti dell'Agenzia con i suoi compiti elencati negli articoli da 5 a 10;

viii)

emendamento 24: l'articolo 30 (partecipazione dei paesi terzi) è sufficiente ad assicurare l'adeguato coinvolgimento dei paesi terzi nei lavori dell'Agenzia;

ix)

emendamento 26: il Consiglio rileva che la Commissione potrebbe accettare questo emendamento solo per singole decisioni, in casi specifici, a condizioni ben definite; Il Consiglio non vede inoltre il presupposto per delegare le competenze della Commissione in queste materie e rileva altresì che l'emendamento limiterebbe le competenze dell'Agenzia ai soli codici tecnici mentre i pareri dell'Agenzia dovrebbero riguardare anche i codici commerciali;

x)

emendamenti 27 e di 28: ampiamente disciplinati dall'articolo 6, paragrafo 6, dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma;

xi)

emendamento 31: l'Agenzia non può assicurare la cooperazione fra le autorità di regolamentazione;

xii)

emendamenti 32 e 33: questi compiti rientrano di norma nelle sfera di competenza della Commissione;

xiii)

emendamento 39: crea un doppione con i compiti previsti dalla direttiva 2004/67 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e dalla direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;

xiv)

emendamento 42: l'articolo 7 della proposta riguarda le autorità nazionali di regolamentazione e non i gestori dei sistemi di trasmissione;

xv)

emendamenti 35, 41 e 43: gli emendamenti 35 e 41 sono ridondanti e, al pari dell'emendamento 43, duplicano compiti che la Commissione già svolge in applicazione delle direttive sull'energia elettrica e sul gas;

xvi)

emendamento 70: c): contrario al carattere volontario dei contributi nazionali e c bis): non realizzabile nella pratica;

xvii)

emendamento 72: dovrebbe essere il regolamento interno del comitato di regolamentazione a stabilire le modalità di formulazione del parere;

xviii)

emendamento 74: dovrebbe essere la Commissione a decidere se e in che misura procedere a una consultazione nell'elaborazione della sua valutazione;

xix)

emendamento 75: il termine previsto in questo emendamento è troppo breve per consentire un'adeguata valutazione.

7.2.

Per quanto concerne la proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto un certo numero di ulteriori modifiche (sostanziali e/o formali) allo scopo di prevedere un'Agenzia di regolamentazione indipendente dagli Stati membri e dalla Commissione, con compiti ben definiti, rispecchiando rigorosamente i compiti conferiti all'Agenzia dalle direttive e dai regolamenti sull'energia elettrica e sul gas. L'Agenzia si concentra su questioni che interessano più di uno Stato membro nella misura in cui riguardano decisioni vincolanti; il suo coinvolgimento in aspetti tecnici (redazione di codici di rete) è stato rafforzato ma è ancora di natura consultiva; consente in generale ai livelli nazionali di svolgere il loro ruolo (ad esempio impostazione in due fasi per definire le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse (art. 8). Per tutti questi compiti i soggetti partecipanti al mercato e le autorità a livello nazionale sono debitamente consultati (art. 8, par. 1, e art. 10) e i risultati della cooperazione regionale tra GST e tra regolatori debitamente considerati (art. 6, par. 6, e art. 7, par. 3).

La posizione comune prevede (art. 13) un comitato di regolamentazione forte, composto da rappresentanti ad alto livello dei regolatori nazionali, e da un direttore dell'Agenzia che agisca di concerto con il comitato di regolamentazione. Prevede inoltre un consiglio di amministrazione snello ed efficiente (art. 11) composto da sei membri (come proposto dal PE, em. 44), cinque dei quali nominati dal Consiglio e uno dalla Commissione, con una rotazione parziale capace di assicurare l'adeguata partecipazione nel corso degli anni degli Stati membri. Nell'ottica di migliorare la responsabilità democratica le disposizioni sulla trasparenza, ad esempio riguardo agli interessi dei membri del consiglio e del comitato, sono state rafforzate in misura significativa (per es. art. 11, par. 7).

Al fine di adattare l'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita, la posizione comune introduce un meccanismo di revisione (art. 33, par. 2) con un impulso deciso del comitato di regolamentazione.


(1)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(2)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


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