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Document 52009AE1193

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quinta parte — COM(2009) 142 def. — 2009/0048 (COD)

OJ C 317, 23.12.2009, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/72


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quinta parte

COM(2009) 142 def. — 2009/0048 (COD)

(2009/C 317/12)

Relatore generale: RETUREAU

Il Consiglio, in data 14 maggio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quinta parte

COM(2009) 142 def. - 2009/0048 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 12 maggio 2009, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, di preparare i lavori in materia.

Conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 455a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 luglio 2009 (seduta del 16 luglio), ha nominato relatore generale RETUREAU e ha adottato il presente parere con 122 voti favorevoli e 2 voti contrari.

1.   Conclusioni

1.1.   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accetta le proposte della Commissione riguardanti la procedura di regolamentazione con controllo, ma si interroga sulla necessità di prendere in considerazione una procedura specifica quando le modifiche, senza alterare l'oggetto e le finalità dello strumento, vanno un po' oltre il criterio della modifica non fondamentale e comportano ripercussioni significative sul piano sociale ed economico o su quello della salute.

1.2.   Ritiene tuttavia che il controllo sia difficile da realizzare per ragioni legate all'organizzazione dei lavori parlamentari.

1.3.   Il valore aggiunto della nuova procedura non è ancora chiaro agli occhi dei cittadini, perché le organizzazioni della società civile interessate dalla regolamentazione «suppletiva» realizzata attraverso la comitatologia possono incontrare difficoltà a seguire le successive modifiche regolamentari dello strumento originale.

2.   Riepilogo delle procedure di adeguamento alla regolamentazione con controllo nel 2007 e 2008

2.1.   Negli ultimi due anni la procedura di regolamentazione con controllo del Parlamento ha subito un'accelerazione per effetto di un adeguamento «omnibus» degli strumenti giuridici adottati in passato mediante la procedura di comitatologia «normale». Quest'ultima resta valida quando non si applicano le condizioni della procedura con controllo.

2.2.   La decisione del Consiglio 2006/512/CE, del 17 luglio 2006, ha modificato la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE), in particolare aggiungendovi un articolo 5 bis che istituisce una nuova procedura detta di «regolamentazione con controllo». Questa procedura permette al Parlamento di esercitare un controllo sulle modifiche apportate agli atti in questione attraverso la comitatologia, nel caso in cui si tratti di modifiche non fondamentali o nel caso in cui esse consistano nell'aggiunta o nella soppressione di disposizioni o di elementi di carattere non fondamentale.

2.3.   Le procedure di comitatologia che assicurano il seguito di ciascun atto legislativo comporteranno quindi un'opzione supplementare, che rafforzerà il controllo del Parlamento sull'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dall'atto stesso alla Commissione, nel caso di certi atti sottoposti a questa nuova opzione e che rientrano nella codecisione e nell'articolo 251 del Trattato, o nella procedura Lamfalussy in materia finanziaria (1).

Con una dichiarazione congiunta, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno stabilito un elenco di atti che a loro giudizio è urgente adattare alla decisione modificata per introdurvi la procedura di regolamentazione con controllo in sostituzione di quella prevista inizialmente. Nella dichiarazione congiunta si afferma inoltre che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata.

2.4.1.   La Commissione ha deciso di procedere all'allineamento degli atti già esistenti interessati dalla nuova procedura mediante proposte di regolamento «omnibus», ossia riguardanti una serie di atti, piuttosto che adottando un regolamento distinto per ciascuno degli atti in questione.

2.4.2.   Le prime tre serie sono state adottate alla fine del 2007, la quarta il giorno 11 febbraio 2008 (2). La Commissione ha quindi proposto di modificare retroattivamente tutti gli atti che a suo parere rientravano nella nuova procedura di comitatologia con controllo, per introdurre quest'ultima nel testo degli atti stessi e, ove necessario, sopprimere le limitazioni temporali alle competenze di esecuzione.

2.5.   Il Parlamento, dal canto suo, con una risoluzione del 23 settembre 2008, ha raccomandato alla Commissione di esaminare un elenco di 14 atti per i quali il Parlamento stesso propone di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo in sostituzione della comitatologia senza controllo originariamente prevista. Il presente parere riguarda la risposta data dalla Commissione alla risoluzione e le azioni da essa proposte di conseguenza.

2.6.   Il Parlamento considera d'altronde che le procedure per l'attuazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio sono molto insoddisfacenti e che, ad eccezione delle modalità della nuova procedura con controllo, restano tali, inter alia a causa del modo di funzionamento della base dati «comitatologia». Considera altresì che i documenti sono spesso trasmessi in modo raffazzonato, senza una chiara spiegazione del loro status, talvolta con un'indicazione fuorviante, ad esempio progetti di misure di esecuzione che non sono stati ancora oggetto di una votazione in commissione sono inviati con l'indicazione «diritto di controllo», quando invece dovrebbero essere inviati con l'indicazione «diritto d'informazione», il che suscita dubbi sulle scadenze applicabili (3).

3.   Proposte della Commissione

3.1.   Nella proposta di regolamento in oggetto, la Commissione propone un adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo di due degli atti presentati dal Parlamento. Per quanto riguarda i restanti atti, la Commissione spiega il rifiuto adducendo motivazioni giuridiche concernenti la natura degli stessi, che non risponderebbe alle condizioni di applicazione della regolamentazione con controllo.

Si tratta dei seguenti atti:

Strumenti il cui allineamento è già stato realizzato o proposto

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante modifica della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (4).

Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, recante modifica della direttiva 92/23/CEE del Consiglio (5).

Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE del Consiglio. Secondo la Commissione, le due direttive rientrano automaticamente nella PRCC (6).

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (7).

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (8).

Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, recante modifica della direttiva 1999/32/CE del Consiglio (9).

Strumento che non rientra nella codecisione

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (10).

Strumento adottato dopo l'entrata in vigore della riforma del 2006

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. Adottato dopo il 23 luglio 2006, ossia dopo l'entrata in vigore della riforma che ha istituito la PRCC, questo strumento non deve essere oggetto di nessun adeguamento (11).

Strumenti che non contengono alcuna disposizione rientrante nella PRCC

Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio (12).

Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio (13).

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (14).

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (15).

3.3.   Infine, la Commissione riconosce che deve essere adeguata alla PRCC una serie di disposizioni degli atti di base seguenti:

Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, recante modifica della direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (16), e

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (17).

3.4.   La proposta di regolamento è volta a realizzare l'adeguamento dei due atti di base summenzionati alla procedura di regolamentazione con controllo.

4.   Osservazioni generali del Comitato

4.1.   Il CESE ha seguito con interesse l'introduzione di una nuova procedura di comitatologia, denominata procedura di regolamentazione con controllo.

4.2.   Il CESE accetta le proposte della Commissione, ma si interroga sulla necessità di prendere in considerazione una procedura specifica quando le modifiche, senza alterare l'oggetto e le finalità dello strumento, vanno un po' oltre il criterio della modifica non fondamentale e comportano ripercussioni significative sul piano sociale ed economico o su quello della salute, come nel caso del regolamento RAEE.

4.3.   Il CESE ritiene che la comitatologia con controllo costituisca un passo avanti sotto il profilo della democrazia per quanto riguarda il seguito della gestione di alcuni strumenti evolutivi, in quanto permette di evitare procedure più onerose, come la revisione, che sovraccaricherebbero inutilmente le istituzioni. Ritiene tuttavia che il controllo resti di difficile realizzazione per il Parlamento, per ragioni legate all'organizzazione dei lavori parlamentari.

4.4.   Il valore aggiunto della nuova procedura non è ancora chiaro agli occhi dei cittadini, perché le organizzazioni della società civile interessate dalla regolamentazione «suppletiva» realizzata attraverso la comitatologia possono incontrare difficoltà a seguire le successive modifiche regolamentari dello strumento originale.

4.5.   La situazione si complica ulteriormente se le modifiche regolamentari hanno in realtà una portata che va ben al di là del criterio di «modifica non fondamentale», concetto che rimane poco preciso rispetto a determinate applicazioni. È il caso, per esempio, della nuova regolamentazione relativa ai prodotti tossici nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'aggiunta o la soppressione di sostanze tossiche dall'elenco è proposta secondo la procedura con controllo, ma il Comitato, nel suo parere (18), ha chiesto che in caso di modifica dell'elenco siano consultati le industrie e i lavoratori interessati, nonché le organizzazioni dei consumatori, e che si effettui una valutazione d'impatto, in quanto modifiche di questa natura appaiono fondamentali nel caso specifico di questa regolamentazione.

4.6.   Con questa osservazione, che può riguardare alcuni casi pratici ed essere utilizzata nella pratica senza che sia necessaria una modifica delle regole attuali, il CESE può accettare le proposte della Commissione.

Bruxelles, 16 luglio 2009.

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto una nuova procedura di regolamentazione con controllo (in appresso «PRCC») per le misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(2)  COM(2008) 71 def.; COM(2007) 740 def.; COM(2007) 741 def.; COM(2007) 822 def. e COM(2007) 824 def., GU C 224 del 30.8.2008.

(3)  PE, commissione Affari costituzionali, relatrice: Monica Frassoni, A6-0107/2008. Proposta di decisione, considerando B.

(4)  GU L 173 del 12.7.2000.

(5)  GU L 211 del 4.8.2001.

(6)  GU L 49 del 19.2.2004.

(7)  GU L 310 del 25.11.2005.

(8)  GU L 161 del 14.6.2006.

(9)  GU L 191 del 22.7.2005.

(10)  GU L 210 del 31.7.2006.

(11)  GU L 378 del 27.12.2006.

(12)  GU L 234 dell’1.9.2001.

(13)  GU L 315 del 19.11.2002.

(14)  GU L 157 del 30.4.2004.

(15)  GU L 108 del 24.4.2002.

(16)  GU L 105 del 3.5.2000.

(17)  GU L 204 dell’11.8.2000.

(18)  COM(2008) 809 def. e CESE 1032/2009 del 10 giugno 2009.


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