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Document 52009AE0878

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio COM(2008) 812 def. — 2008/0229 (COD)

GU C 277 del 17.11.2009, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/72


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio

COM(2008) 812 def. — 2008/0229 (COD)

(2009/C 277/14)

Relatore: Francis DAVOUST

Il Consiglio, in data 20 gennaio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio

COM(2008) 812 def. - 2008/0229 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 aprile 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore DAVOUST.

Alla sua 453a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 maggio (seduta del 13 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 194 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.   Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione, che è stata preparata a seguito degli impegni assunti:

nella Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico,

nella proposta della Commissione di modifica della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, destinata ad agevolare una maggiore diffusione dei biocarburanti (in particolare del bioetanolo) attenuando i requisiti di tensione di vapore della benzina. La Commissione ha riconosciuto che la conseguenza potrebbe essere un aumento delle emissioni di composti organici volatili e ha espresso l'intenzione di proporre la fase II del recupero dei vapori di benzina per compensare l'eventuale aumento delle emissioni,

in una dichiarazione che accompagna una nuova direttiva riguardante la qualità dell'aria ambiente in cui la Commissione ha riconosciuto l'importanza di affrontare alla fonte il problema dell'inquinamento atmosferico per conseguire gli obiettivi in materia di qualità dell'aria e ha proposto una serie di nuove misure comunitarie per ridurre l'inquinamento alla fonte, fra cui la fase II del recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio.

1.2.   Il CESE ricorda che la direttiva 94/63/CE riguarda il recupero dei vapori emessi nell'atmosfera derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (la cosiddetta «fase I del recupero dei vapori della benzina»). I vapori spostati quando una stazione di servizio riceve una nuova consegna di benzina sono riconvogliati all'autocisterna o alla cisterna mobile e riportati al terminal, dove possono essere ridistribuiti.

1.3.   Il CESE esprime soddisfazione per la scelta della Commissione di installare attrezzature per la fase II del recupero dei vapori di benzina:

a.

in tutte le stazioni di servizio nuove e completamente ristrutturate con un flusso annuo di benzina superiore a 500 m3;

b.

in tutte le stazioni di servizio nuove e completamente ristrutturate con un flusso annuo di benzina superiore a 500 m3 e nelle stazioni di servizio esistenti di grandi dimensioni (con un flusso annuo di benzina superiore a 3 000 m3);

c.

nei casi previsti dall'opzione di cui alla lettera b) e nelle stazioni di servizio situate in edifici residenziali;

d.

nei casi previsti dall'opzione di cui alla lettera c) con l'aggiunta di sistemi di controllo automatico delle attrezzature della fase II per limitare la vendita di benzina se l'attrezzatura non funziona correttamente.

1.4.   La valutazione dettagliata delle opzioni è inclusa nella valutazione di impatto che accompagna la proposta in esame ed è disponibile anche on line (1).

1.5.   Il CESE raccomanda quindi l'adozione della presente direttiva con le modifiche suggerite agli articoli 3, 4 e 5.

2.   Osservazioni generali

2.1.   La proposta in esame riguarda il recupero dei vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (la cosiddetta «fase II del recupero dei vapori di benzina»).

2.2.   Il CESE è consapevole del fatto che le emissioni di composti organici volatili contenuti nella benzina contribuiscono ad aggravare a livello locale e regionale i problemi di qualità dell'aria, dovuti al benzene e all'ozono, per i quali esistono norme e obiettivi comunitari. L'ozono troposferico è una sostanza inquinante che attraversa i confini nazionali ed è anche il terzo gas a effetto serra per ordine di importanza. Il benzene ha sull'uomo un effetto cancerogeno comprovato. Gli idrocarburi vengono suddivisi in diverse famiglie a seconda del tipo di struttura molecolare: lineare, ciclica, ecc. Gli idrocarburi aromatici, in primis il benzene con formula C6H6, presentano strutture cicliche non sature il cui elemento di base è costituito da sei atomi di carbonio. Il valore massimo di esposizione al benzene fissato a tutela della salute umana dal Parlamento e dalla Commissione era pari a una media annua di 9 µg/m3 nel 2006, con l'obiettivo di ridurlo a 5 µg/m3 nel 2010. Il CESE è quindi particolarmente consapevole dell'esigenza di proteggere sia i consumatori che si riforniscono regolarmente nelle stazioni di servizio, sia i lavoratori che operano continuamente all'interno di tali strutture.

2.3.   La principale fonte delle emissioni di composti organici volatili è rappresentata dalle perdite di vapori di benzina dai serbatoi dei veicoli o durante i rifornimenti. Le modifiche apportate recentemente alla direttiva relativa alla qualità della benzina, che consentono la presenza di una più elevata percentuale di etanolo nella benzina, accentuano il problema delle suddette emissioni, perché ne risulta un aumento della pressione dei vapori nelle cisterne di stoccaggio. È quindi opportuno studiare nuove soluzioni per ridurre tali emissioni.

2.4.   Il CESE raccomanda con insistenza alla Commissione di valutare rapidamente la possibilità di modificare i veicoli cosicché possano trattenere e recuperare i vapori di benzina dei propri serbatoi, come già è obbligatorio negli Stati Uniti, nonché di presentare sin da ora proposte in materia.

2.5.   Nel frattempo, il CESE sostiene le attuali proposte della Commissione intese a ridurre le emissioni di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli.

2.6.   Il CESE sottolinea che le pratiche correnti in materia di recupero dei vapori di benzina durante le operazioni di rifornimento variano significativamente tra gli Stati membri. Per questo motivo è favorevole alla proposta della Commissione di ricorrere all'articolo 175 per assicurare a livello europeo norme minime di recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento, lasciando agli Stati membri che lo desiderano la facoltà di imporre norme più restrittive.

2.7.   Il recupero dei vapori derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione alle stazioni di servizio (la cosiddetta «fase I del recupero dei vapori della benzina») è già disciplinato dalla direttiva 94/63/CE.

2.8.   Il CESE ritiene del tutto coerente che, per salvaguardare la qualità dell'aria, venga previsto il recupero dei vapori emessi durante la fase II.

2.9.   Per di più il CESE rileva che la proposta in esame è compatibile sia con il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente che con i tre pilastri della strategia di Lisbona. Essa favorirà infatti la domanda e lo sviluppo delle tecnologie necessarie per il recupero dei vapori della fase II.

3.   Osservazioni specifiche

Articolo 3

Stazioni di servizio

3.1.   Paragrafo 1

3.1.1.   Nella prima frase si dovrebbe chiarire la parola «previsto». Il CESE considera difficile, al momento dell'apertura di una stazione di servizio, essere certi che il flusso di carburante sarà esattamente quello previsto nel progetto.

3.1.2.   Il CESE chiede che dopo le parole «500 m3 allanno» venga aggiunta la seguente frase: «La stazione di servizio è tenuta a dichiarare detto flusso entro tre mesi dall'apertura».

3.1.3.   Il CESE ritiene necessario che tutte le stazioni di servizio di nuova costruzione il cui flusso sia inferiore a 500 m3 debbano dichiarare un eventuale aumento di tale flusso che lo porti a superare i 500 m3 annui. Tale dichiarazione deve avere luogo entro tre mesi dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento. In questo caso, l'attrezzatura dev'essere installata entro la fine del sesto mese dello stesso anno.

3.1.4.   Nella seconda frase, dopo le parole «o di lavoro» aggiungere «…, fatta eccezione per gli uffici dell'impresa,». Gli uffici adibiti alla gestione della stazione servizio possono trovarsi nello stesso edificio.

3.1.5.   La formulazione del paragrafo 1 diverrebbe quindi:

Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all'anno. La stazione di servizio è tenuta a dichiarare detto flusso entro tre mesi dall'apertura. Le stazioni di servizio di nuova costruzione il cui flusso sia inferiore a 500 m3 devono dichiarare un eventuale aumento di tale flusso che lo porti a superare i 500 m3 annui. Tale dichiarazione deve avere luogo entro tre mesi dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento. In questo caso, l'attrezzatura dev'essere installata entro la fine del sesto mese dello stesso anno . Tuttavia, tutte le stazioni di servizio nuove situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro, fatta eccezione per gli uffici dell'impresa , devono essere equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina indipendentemente dal flusso effettivo o previsto.

3.2.   Paragrafo 2

3.2.1.   Il CESE ritiene che si debba chiarire l'espressione «ristrutturazione completa». Dovrebbe trattarsi, a suo avviso, di un cambiamento di rilievo, per esempio un aumento di oltre il 20 % della portata delle pompe di erogazione di carburante rispetto al flusso corrispondente iniziale, oppure il passaggio da un impianto self-service sorvegliato a uno non sorvegliato.

3.2.2.   Il CESE chiede che non vengano considerati come ristrutturazioni complete, e quindi come cambiamenti di rilievo, il cambiamento di marca di una stazione di servizio, il passaggio da impianto tradizionale a impianto self-service sorvegliato, o l'adeguamento dell'impianto alle normative in vigore.

3.2.3.   La formulazione del paragrafo 2 diverrebbe quindi:

Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 500 m3 all'anno, oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento della ristrutturazione. Per ristrutturazione completa si intende un cambiamento di rilievo, per esempio un aumento di oltre il 20 % della portata delle pompe di erogazione di carburante rispetto al flusso corrispondente iniziale, oppure il passaggio da un impianto self-service sorvegliato a uno non sorvegliato. Non possono essere invece considerati come ristrutturazioni complete, e quindi come cambiamenti di rilievo, il cambiamento di marca di una stazione di servizio, il passaggio da impianto tradizionale a impianto self-service sorvegliato, o l'adeguamento dell'impianto alle normative in vigore .

3.3.   Paragrafo 3

3.3.1.   Il CESE raccomanda di aggiungere quanto segue: «Le stazioni di servizio il cui flusso è inferiore a 3 000 m3 all'anno sono tenute a dichiarare l'aumento di tale flusso qualora questo superi i 3 000 m3 nel corso dell'anno civile. In questo caso, l'attrezzatura dev'essere installata entro la fine del sesto mese dello stesso anno.»

3.3.2.   La formulazione del paragrafo 3 diverrebbe quindi:

Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3 000 m3 all'anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2020. Le stazioni di servizio il cui flusso è inferiore a 3 000 m3 all'anno sono tenute a dichiarare l'aumento di tale flusso qualora questo superi i 3 000 m3 nel corso dell'anno civile. In questo caso, l'attrezzatura dev'essere installata entro la fine del sesto mese dello stesso anno .

Articolo 4

Livello minimo autorizzato di recupero dei vapori di benzina

3.4.   Paragrafo 1

3.4.1.   Il CESE propone di sostituire il tasso dell'85 % con quello del 90 %. Tale quota minima di recupero è infatti già prevista in un certo numero di Stati membri.

3.4.2.   La formulazione del paragrafo 1 diverrebbe quindi:

Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura di idrocarburi di un sistema della fase II di recupero dei vapori di benzina sia pari o superiore all'85 90 %.

3.5.   Nuovo paragrafo

3.5.1.   Il CESE raccomanda di fornire una definizione più chiara delle attrezzature per la fase II del recupero dei vapori di benzina.

Articolo 5

Ispezione periodica e conformità

3.6.   Paragrafo 1

3.6.1.   Il CESE ritiene che il controllo annuale sia ancora più importante nel caso delle stazioni di servizio che dispongono di un sistema di controllo automatico perché gli eventuali malfunzionamenti avvengono in assenza di un controllo umano.

3.6.2.   La formulazione del paragrafo 1 diverrebbe quindi:

Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura di idrocarburi sia verificata almeno una volta all'anno, quando sia stato installato un dispositivo di controllo automatico .

3.7.   Paragrafo 2

3.7.1.   Il CESE propone di sopprimere la prima frase.

3.7.2.   Nella seconda frase si raccomanda di sostituire le parole «e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro 7 giorni» con «il segnale di malfunzionamento del sistema di recupero della fase II comporta l'arresto della distribuzione di carburante qualora la riparazione non venga effettuata entro 72 ore».

3.7.3.   Il termine di sette giorni è infatti troppo lungo. Questo dispositivo andrebbe applicato anche alle stazioni con sorveglianza.

3.7.4.   La formulazione del paragrafo 2 diverrebbe quindi:

In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura di idrocarburi sia verificata almeno una volta ogni tre anni . Il sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, e indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro 7 giorni . Il segnale di malfunzionamento del sistema di recupero della fase II comporta l'arresto della distribuzione di carburante qualora la riparazione non venga effettuata entro 72 ore .

Bruxelles, 13 maggio 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  http://ec.europa.eu/environment/air/transport/petrol.htm


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