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Document 52009AE0875

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca COM(2008) 721 def. — 2008/0216 (CNS)

OJ C 277, 17.11.2009, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/56


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

COM(2008) 721 def. — 2008/0216 (CNS)

(2009/C 277/11)

Relatore: ADAMS

Il Consiglio, in data 15 dicembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

COM(2008) 721 def. - 2008/0216 (CNS).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 aprile 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore ESPUNY MOYANO.

Alla sua 453a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 maggio 2009 (seduta del 13 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha respinto il parere della sezione e adottato il seguente controparere, elaborato da ADAMS, con 98 voti favorevoli, 75 voti contrari e 11 astensioni.

1.1.   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia la riforma sostanziale del regime di controllo della pesca proposta dalla Commissione e la riconosce sia come elemento centrale della politica comune della pesca (PCP) sia come ristrutturazione altamente rilevante e urgente, che migliorerà l'efficacia della PCP in vista della successiva grande riforma proposta.

1.2.   Il CESE ritiene che l'attuale regime comunitario di controllo della pesca soffra di sostanziali carenze. È inefficiente, costoso e complesso, e non produce risultati. Un insuccesso che ha conseguenze gravi per la sostenibilità delle risorse della pesca, per il settore, per le regioni che da esso dipendono e per l'ambiente. Il CESE prende atto del fatto che questa convinzione è condivisa dalla Commissione.

1.3.   In particolare, la PCP ha generato in certe parti interessate una cultura che provoca ritardi, prevaricazioni, riluttanza ad applicare le regole o non conformità alle stesse. La riforma del regime di controllo ha il fine di cambiare questa cultura antagonista, di non collaborazione, e rispecchia il nuovo approccio delineato nel Libro verde dell'aprile 2009 sulla riforma della PCP. La riforma metterà quindi alla prova l'effettiva disponibilità delle parti interessate a impegnarsi per il cambiamento.

1.4.   Il 75 % degli stock mondiali di pesce è pienamente sfruttato o addirittura sovra sfruttato. L'88 % degli stock dell'UE è sfruttato oltre il livello massimo di sostenibilità.

1.5.   L'attuale regime di controllo dell'UE è inadeguato e mina alla base l'affidabilità dei dati su cui si fondano i pareri scientifici. A causa dell'inaffidabilità dei dati, si continua a pescare a livelli insostenibili. Le pratiche fraudolente sono difficili da individuare e le sanzioni pecuniarie comminate sono spesso molto inferiori rispetto ai potenziali profitti della pesca eccessiva. La Commissione deve inoltre far fronte a una carenza di strumenti giuridici, che ne pregiudica la capacità di reazione rapida ed efficace nei casi in cui individua problemi nel funzionamento dei regimi di controllo nazionali. Allo stesso tempo, nuove tecnologie offrono un potenziale non ancora pienamente utilizzato.

1.6.   Il CESE ritiene che il nuovo regime introdurrebbe un approccio globale e integrato in materia di controllo, che si applicherebbe a tutti gli aspetti della PCP e all'intera catena di produzione: cattura, sbarco, trasporto, trasformazione e commercializzazione, dal peschereccio al consumatore.

1.7.   A giudizio del CESE, la Commissione ha assolto correttamente i suoi compiti in materia di consultazione delle maggiori parti interessate, ha presentato una valutazione d'impatto fondata su ricerche esaurienti e giustamente intende procedere immediatamente alla riforma, senza attendere che venga stabilito quale sarà il futuro della PCP dopo il 2012.

Bruxelles, 13 maggio 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


ALLEGATO

Il seguente parere della sezione, che è stato respinto in favore del controparere adottato dall'Assemblea, ha ottenuto più di un quarto dei voti espressi.

1.   Conclusioni

1.1.   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) riconosce la necessità di semplificare il regime di controllo della politica comune della pesca (PCP) e concorda con i principi della riforma proposta.

1.2.   Il CESE ritiene tuttavia che questo non sia il momento più appropriato per realizzare la suddetta riforma, essendosi appena aperto il dibattito sul futuro della PCP dopo il 2012 ed essendo molto probabile che la stessa subisca modifiche che interesseranno direttamente il regime di controllo. Il Comitato raccomanda pertanto di realizzare prima uno studio rigoroso degli elementi fondamentali della PCP e dei diversi modelli di gestione applicabili, e di basare successivamente su questi ultimi le nuove misure di controllo.

1.3.   Il Comitato si rammarica del fatto che la Commissione, nella fretta di affrontare la riforma, non abbia provveduto alla necessaria consultazione previa delle diverse parti interessate. A giudizio del CESE il successo della riforma non può prescindere da un più profondo coinvolgimento dei soggetti economici e sociali interessati.

1.4.   Il Comitato ritiene inoltre che le modifiche ai meccanismi di controllo proposte dalla Commissione, invece di semplificare il regime di controllo, aumentino notevolmente gli obblighi imposti sia ai pescherecci che alle amministrazioni della pesca rispetto alla situazione attuale, e raccomanda quindi di prevedere un sufficiente periodo di transizione.

1.5.   A giudizio del CESE, le conseguenze sociali ed economiche delle misure proposte non sono state debitamente valutate.

1.6.   Al fine di agevolare il rispetto delle norme, il CESE invita la Commissione a pubblicare un allegato che descriva in dettaglio le scadenze e gli obblighi che i vari tipi di imbarcazione devono rispettare.

1.7.   Per quanto riguarda le questioni tecniche specifiche, il CESE esorta la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a tenere conto delle osservazioni particolari riprese al punto 4.

2.   Introduzione

2.1.   Il 14 novembre 2008 la Commissione europea ha pubblicato tre documenti concernenti la riforma del regime di controllo della PCP: la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP (1), la proposta di regolamento stessa (2) e la valutazione d'impatto (3).

2.2.   La Commissione ritiene che il regime di controllo istituito nel 2002 presenti gravi carenze che rischiano di comprometterne l'efficacia globale: il regime è inefficiente, costoso, complesso e non produce i risultati auspicati. Per questo motivo propone una riforma radicale del regime di controllo della PCP.

Secondo la Commissione, l'obiettivo principale della riforma sarà l'istituzione di un sistema comunitario di ispezione, monitoraggio, controllo, sorveglianza ed esecuzione della normativa, che crei le condizioni necessarie a un'attuazione efficace delle norme della PCP.

2.3.1.   Più in particolare, la Commissione ritiene che la sua proposta di riforma possa permettere di conseguire i seguenti obiettivi:

semplificazione del quadro giuridico. La proposta fissa alcuni standard di controllo comuni per tutte le norme della PCP e definisce i principi, ma non i dettagli, che saranno precisati da un unico regolamento di attuazione,

ampliamento dell'ambito di controllo. La proposta copre ambiti finora ignorati (trasporti, commercializzazione, tracciabilità) e ne affronta altri per i quali è aumentata la necessità di controlli (rigetti, pesca ricreativa, zone marine protette),

parità di condizioni rispetto al controllo. L'introduzione di procedure di ispezione armonizzate, accompagnate da un sistema di sanzioni dissuasivo e armonizzato, garantirà il trattamento equo di tutti i pescatori, indipendentemente dalla zona in cui operano, e rafforzerà la fiducia nell'intero sistema,

razionalizzazione dell'approccio al controllo e alle ispezioni. L'uso sistematico della gestione del rischio permetterà agli Stati membri e alla Commissione di concentrare le loro risorse di controllo sugli ambiti nei quali è più elevato il rischio di infrazioni,

riduzione degli oneri amministrativi,

un'applicazione più efficace delle norme della PCP. La Commissione definirà un approccio di macrogestione e si concentrerà sul controllo e sulla verifica del rispetto delle norme da parte degli Stati membri.

2.4.   La proposta di regolamento è complementare al regolamento sulla pesca INN (4) e al regolamento relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie (5). Insieme, i tre regolamenti costituiranno il nuovo regime di controllo.

2.5.   Nelle intenzioni della Commissione, il nuovo regolamento sarà d'applicazione a partire dal 1o gennaio 2010.

3.   Osservazioni generali

3.1.   Il CESE riconosce che il successo della PCP dipende dall'applicazione di un sistema di controllo efficace, generale, integrato e non discriminatorio «dalla rete al piatto», che permetta di garantire che lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi avvenga in condizioni sostenibili.

3.2.   Il CESE ritiene necessario riformare, migliorandolo, il regime di controllo comunitario e concorda con i principi generali sui quali si fonda la proposta.

3.3.   Il CESE considera tuttavia essenziale una riflessione seria sull'opportunità di procedere a questa importante riforma al momento attuale. Nel 2008 la Commissione ha aperto il dibattito sul futuro della PCP dopo il 2012, e nei prossimi anni saranno riesaminati gli elementi fondamentali della politica stessa. Il CESE ritiene che la riforma del regime di controllo dovrebbe essere subordinata al contenuto della nuova PCP.

3.4.   Il principale strumento di gestione della pesca di cui si avvale la PCP attuale è il sistema basato sui TAC (6) e sui contingenti, sistema messo in discussione da più parti (7). Posto che uno dei principali obiettivi del regolamento in esame è il rispetto dei TAC e dei contingenti nazionali, e che le istituzioni hanno riconosciuto la necessità di migliorare considerevolmente il sistema, appare più opportuno che la revisione dei suddetti sistemi di gestione preceda la riforma del regime di controllo. In definitiva, il CESE raccomanda di procedere prima a una revisione rigorosa e approfondita degli elementi fondamentali della PCP e a un'analisi dei diversi modelli di gestione applicabili, e di adattare successivamente a questi ultimi le nuove misure di controllo.

3.5.   Il Comitato si rammarica del fatto che la Commissione abbia presentato la comunicazione, la proposta di regolamento e la valutazione d'impatto nello stesso momento, sotto forma di pacchetto legislativo. Di norma, infatti, la Commissione presenta prima di tutto la comunicazione, che in questo modo può fungere da documento di orientamento per il dibattito sulla proposta. Il CESE ritiene che il successo della riforma non possa prescindere dal coinvolgimento dei soggetti economici interessati e da una discussione approfondita con gli stessi. Una riforma ampia come quella proposta dalla Commissione non può essere intrapresa alla leggera.

3.6.   La proposta di regolamento aumenta notevolmente il numero degli obblighi imposti ai pescherecci e alle amministrazioni della pesca. Il CESE ritiene che ciò possa provocare gravi problemi di carattere pratico, visto che né la Commissione né gli Stati membri dispongono delle strutture e del personale sufficienti per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni che la proposta prevede. Analogamente, cresceranno gli obblighi per gli operatori economici. Secondo il Comitato è inopportuno, in un momento di crisi, aumentare gli oneri amministrativi ed economici a carico degli Stati membri e degli operatori, in quanto l'impatto sulle imprese e sull'occupazione, in particolare su quella generata dalla flotta da 10 a 15 metri, può essere molto negativo.

3.7.   Il CESE ritiene che il processo di semplificazione debba essere graduale, per la complessità dell'analisi e della successiva applicazione, per gli elevati costi economici dei sistemi introdotti e per motivi legati all'inesperienza e al disorientamento iniziali. I cambiamenti proposti sono molto ampi e, secondo il Comitato, richiedono un dibattito più approfondito e prolungato. Per questo motivo, perché sia possibile adeguarsi ai cambiamenti che verranno introdotti nella normativa sul controllo, il Comitato considera opportuno prevedere, all'articolo 16, un sufficiente periodo transitorio.

3.8.   Secondo il CESE, una cultura del rispetto delle norme deve basarsi sulla cooperazione, la comprensione e la disponibilità delle parti interessate, e non sull'aumento delle misure e delle procedure di controllo e di sanzione. Una normativa più semplice e più comprensibile per gli operatori può favorire il rispetto delle norme.

3.9.   La Commissione intende attribuirsi maggiori competenze in materia di controllo. Il Comitato ritiene opportuno tenere conto dell'equilibrio tra il Consiglio e la Commissione per evitare in futuro possibili conflitti di competenze.

3.10.   A giudizio del CESE, il regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di esaurire le rimanenze dei contingenti che non sono state pescate e che potrebbero essere offerte ad altri Stati membri per migliorare la redditività della loro attività di pesca.

4.   Osservazioni particolari

4.1.   Il Comitato ritiene che un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario non debba limitarsi alle acque comunitarie, e raccomanda quindi di sopprimere il riferimento «nelle acque comunitarie in generale» all'articolo 4, paragrafo 8).

4.2.   Per quanto riguarda il paragrafo 10) dell'articolo 4, il CESE ritiene che la definizione di «zona marina protetta» che si trovi in acque comunitarie e che comporti conseguenze per l'attività di pesca dovrebbe comprendere una procedura comunitaria per la creazione, l'uso, il controllo e il monitoraggio delle zone in questione.

4.3.   L'articolo 4, paragrafo 17) stabilisce la definizione di «trasformazione» e vi include le procedure di pulizia, eviscerazione, refrigerazione o congelazione. Secondo il Comitato, la definizione di trasformazione deve essere vincolata al cambiamento delle caratteristiche organolettiche delle risorse marine e non alla conservazione del prodotto, destinata invece a offrire ai consumatori prodotti della pesca con maggiori garanzie sanitarie, e quindi propone di escludere le suddette attività dalla definizione di trasformazione.

4.4.   Il CESE ritiene che il punto f) dell'articolo 7 debba far riferimento alle zone «di alto mare» non soggette alla responsabilità di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

4.5.   Secondo il Comitato, il sistema di controllo dei pescherecci via satellite previsto dall'articolo 9 e funzionante attraverso un dispositivo che trasmetta a intervalli regolari i dati relativi alla loro posizione e identificazione non deve riguardare le imbarcazioni di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri. Le attività di questi pescherecci, infatti, sono limitate dalle loro stesse caratteristiche alle zone vicine alla costa e quindi di facile controllo. D'altro canto, i costi dovuti all'introduzione del sistema sarebbero considerevoli e quindi sproporzionati per questo segmento della flotta, composto di un gran numero di piccole e medie imprese che mantengono un alto livello di occupazione.

Il CESE considera eccessive le disposizioni in materia di giornale di bordo di cui all'articolo 14. La verifica del loro rispetto comporta pesanti oneri burocratici, e il CESE ritiene che esse vadano applicate esclusivamente in casi debitamente motivati.

4.6.1.   Il paragrafo 1 del suddetto articolo stabilisce l'obbligo di registrare nel giornale di bordo i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare. Secondo il Comitato, la registrazione di queste catture dovrebbe essere obbligatoria a partire da una determinata quantità, per es. 50 kg.

4.6.2.   Il paragrafo 3 dell'articolo 14 fissa al 5 % la tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo. A giudizio del CESE già il valore attuale, fissato all'8 % nel caso più restrittivo dei piani di ricostituzione, è già difficile da rispettare. L'obiettivo di semplificazione dei sistemi di controllo è contraddetto dagli elevati oneri burocratici derivanti da un margine di tolleranza troppo ridotto e dalle complicazioni che esso causerà ai pescatori, che non saranno in grado di rispettarlo e saranno oggetto di numerosi procedimenti sanzionatori. Di conseguenza se ne sconsiglia l'applicazione.

4.6.3.   Secondo il CESE, per stabilire i fattori di conversione necessari per convertire il peso del pesce immagazzinato in peso di pesce vivo, che variano da uno Stato membro all'altro e quindi incidono sul calcolo delle catture di ciascun paese, non ci si deve basare semplicemente su un calcolo aritmetico medio dei valori applicati negli Stati membri, ma si deve tenere conto anche delle caratteristiche peculiari delle singole attività di pesca. Devono inoltre essere presi in considerazione gli effetti che potrà avere sul principio della stabilità relativa il passaggio dai fattori di conversione nazionali a quelli comunitari.

4.7.   Il regolamento che disciplina l'uso del giornale di bordo elettronico (8) non prevede che questa misura si applichi ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 15 metri. Secondo il CESE, non è opportuno includere i pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 15 metri finché le autorità degli Stati membri non avranno valutato il suo funzionamento e le conseguenze della sua applicazione ai pescherecci di dimensioni maggiori e non si sia acquisita una sufficiente esperienza pratica. Va inoltre ricordato che il giornale di bordo elettronico non sarà obbligatorio fino al 1o gennaio 2010 per i pescherecci di oltre 24 metri e fino al 1o luglio 2011 per quelli di oltre 15 metri. L'articolo 15 della proposta di regolamento, inoltre, non riprende le deroghe alle procedure elettroniche attualmente in vigore per i pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri, per cui il Comitato chiede che vi sia coerenza tra le due disposizioni.

4.8.   Il CESE ritiene che la notifica preventiva di cui all'articolo 17 debba avvenire soltanto ove necessaria: la normativa attuale la rende obbligatoria soltanto nel caso di pescherecci che trasportano catture di specie oggetto di piani di ricostituzione, evitando così di imporre un carico di lavoro supplementare che in molti casi non apporterebbe informazioni utili, come avviene nei casi di catture zero. Secondo il Comitato, la notifica delle catture deve essere obbligatoria a partire da una quantità minima rappresentativa.

4.9.   Il Comitato ritiene che le notifiche preventive da parte dei comandanti dei pescherecci o dei loro rappresentanti debbano essere inviate sempre allo Stato di bandiera e non agli Stati costieri o di sbarco. Attualmente, la comunicazione deve avvenire sempre tra il peschereccio e il centro di comunicazione del suo Stato di bandiera, e sono i centri di comunicazione a dover trasmettere le informazioni agli altri Stati membri (9).

4.10.   A giudizio del CESE, il divieto di trasbordare pesce in mare stabilito dall'articolo 18 può causare gravi problemi ad alcune modalità di pesca, in quanto rischia di ridurre la redditività delle flotte interessate. Il fatto di vietare i trasbordi di pesce per la successiva trasformazione o congelazione in mare o nei pressi delle zone di pesca può inoltre rendere il pesce meno idoneo al consumo.

4.11.   Per quanto riguarda l'articolo 21, il CESE considera troppo breve, e quindi difficile da rispettare, il limite di due ore per trasmettere per via elettronica i dati della dichiarazione di sbarco. Propone quindi di portare il suddetto limite dalle 48 ore attuali a 24 ore.

4.12.   Secondo il comitato, l'articolo 28 dovrebbe stabilire le procedure affinché i contingenti che uno Stato membro non è in grado di esaurire possano essere utilizzati, a determinate condizioni, da altri Stati membri, nonché le procedure per il trasferimento dei contingenti di uno Stato membro da un anno all'anno successivo. Analogamente, nel caso delle misure correttive, la compensazione di uno Stato membro per la chiusura delle attività di pesca deve avvenire attraverso meccanismi rapidi e di facile applicazione.

4.13.   Il CESE ritiene che l'articolo 33 possa causare problemi a determinate flotte che catturano piccoli pelagici e che trasbordano in porto le catture per la successiva trasformazione a bordo di navi congelatrici. Analogamente, esso rischia di danneggiare quelle flotte che, appartenendo a un determinato Stato membro, sbarcano le loro catture in un altro Stato membro per il successivo trasporto su strada verso porti di altri Stati membri, in cui esse sono infine commercializzate.

4.14.   Per quanto riguarda l'articolo 35, il CESE concorda con l'obbligo di conservare le catture di specie oggetto di un piano di ricostituzione in casse diverse da quelle delle altre catture e contrassegnate da etichette apposite. Il Comitato ritiene tuttavia che l'obbligo di stivare le suddette catture separatamente non comporti un migliore controllo delle catture, in quanto le casse che contengono le specie oggetto di un piano di ricostituzione dovranno essere comunque etichettate con il codice FAO della specie.

4.15.   Per quanto riguarda il registro dei rigetti di cui all'articolo 41, il CESE lo considera essenziale per la conservazione delle risorse e per il miglioramento qualitativo delle valutazioni scientifiche, in particolare nel caso di attività di pesca multispecifiche. Il Comitato crede infatti nella riduzione dei rigetti come elemento fondamentale della sostenibilità. Ciò nonostante, ritiene che i requisiti di registrazione dei rigetti siano sproporzionati e incompatibili con la stessa attività di pesca, in quanto causano un sovraccarico di lavoro che rischia di compromettere la sicurezza delle imbarcazioni, il benessere dei pescatori o le condizioni igieniche. L'espressione «senza indugio» è inoltre troppo vaga e fonte di incertezza giuridica.

4.16.   In merito alla chiusura di attività di pesca in tempo reale, oggetto degli articoli da 43 a 46, il Comitato ritiene che si tratti di una misura delicata, la cui adozione presuppone una valutazione approfondita. Dato che sarà il regolamento sulle misure tecniche (10) a stabilire il quadro normativo specifico, il CESE considera più coerente attendere fino alla conclusione delle analisi realizzate in quel contesto. In ogni caso, i meccanismi per chiudere e per riaprire una zona temporaneamente chiusa dovrebbero essere agili e di facile applicazione. In questo senso il Comitato ritiene che la procedura prevista per riaprire zone temporaneamente chiuse, procedura che richiede la presenza a bordo di un osservatore scientifico, sia difficile da espletare con la celerità necessaria a non causare un danno ingiustificato ai pescatori.

4.17.   Il Comitato non considera ragionevole che all'articolo 47, paragrafo 3, si stabilisca che le catture di specie oggetto di un piano pluriennale effettuate nell'ambito della pesca ricreativa siano imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera, in quanto detta misura danneggerebbe i pescatori professionisti che vivono della loro attività. Il Comitato ritiene inoltre che, per proteggere le risorse della pesca, sia opportuno regolamentare e controllare adeguatamente la pesca ricreativa in tutti gli Stati membri.

4.18.   L'articolo 84 introduce un sistema innovativo di punti di penalizzazione per sanzionare i pescatori che violino le norme della PCP. Secondo il Comitato il sistema proposto non è adeguato, da un lato per la sua natura discriminatoria rispetto alle flotte dei paesi terzi, che non sarebbero sottoposte al sistema e che coprono più del 60 % del consumo interno dell'UE, dall'altro per la considerazione scarsa, o nulla, in cui tiene il principio di proporzionalità quando propone il ritiro dell'autorizzazione di pesca, che comporta la chiusura dell'impresa in questione e la conseguente perdita di posti di lavoro.

4.19.   Il CESE considera eccessive le misure finanziarie previste all'articolo 95. La sospensione e la soppressione dell'aiuto finanziario comunitario a uno Stato membro che abbia difficoltà a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento avrebbero gravi conseguenze per gli operatori del settore della pesca, che ne sarebbero particolarmente penalizzati.

4.20.   L'articolo 96 prevede la chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri. A giudizio del CESE, il testo dell'articolo utilizza termini molto vaghi, che rischiano di indurre in errore. Ritiene inoltre che la chiusura di un'attività di pesca debba avvenire in via eccezionale e soltanto quando sussistano ragioni fondate e confermate. Vanno quindi fissate con chiarezza le soglie che definiscono l'applicazione di questa misura.

4.21.   Il Comitato esprime preoccupazione per la difficoltà di garantire la riservatezza e il segreto professionale o commerciale, data la quantità di comunicazioni elettroniche e di mittenti e destinatari delle informazioni e la moltitudine di strumenti di comunicazione, posizionamento e identificazione richiesti.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 75

Voti contrari: 98

Astensioni: 11


(1)  COM(2008) 718 def.

(2)  COM(2008) 721 def.

(3)  SEC(2008) 2760.

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008).

(5)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008).

(6)  Totali ammissibili di catture.

(7)  Relazione speciale n. 7/2007 della Corte dei conti dell'UE.

(8)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (GU L 409 del 30.12.2006).

(9)  Regolamento della Commissione (CE) n. 1077/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2008. (GU L 295 del 4.11.2008).

(10)  Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (COM(2008) 324 def.).


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