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Document 52007PC0824

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Seconda parte - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

/* COM/2007/0824 def. - COD 2007/0293 */

52007PC0824

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Seconda parte - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2007/0824 def. - COD 2007/0293 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.12.2007

COM(2007) 824 definitivo

2007/0293 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Seconda parte

(presentata dalla Commissione)

INDICE

ALLEGATO 8

1. Aiuto umanitario 8

1.1. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario 8

2. Imprese 9

2.1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol 9

2.2. Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile 10

2.3. Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto 11

2.4. Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi 12

2.5. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata) 13

2.6. Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) 14

2.7. Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe 15

2.8. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti 16

2.9. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali 18

3. Ambiente 21

3.1. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio 21

3.2. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 21

3.3. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 22

3.4. Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE 24

3.5. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 25

3.6. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio 25

3.7. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE 28

3.8. Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente 30

3.9. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti 31

4. Eurostat 34

4.1. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale 34

4.2. Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 36

4.3. Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto 37

4.4. Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari 39

4.5. Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta 41

4.6. Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 43

5. Mercato interno 43

5.1. Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto 43

6. Salute e tutela dei consumatori 44

6.1. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali 44

6.2. Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali 45

6.3. Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE 47

6.4. Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali 48

6.5. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio 50

6.6. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio 52

6.7. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 53

6.8. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 54

6.9. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 56

6.10. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi 57

7. Energia e trasporti 58

7.1. Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada 58

7.2. Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell’11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri 59

7.3. Direttiva 1999/35/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea 61

7.4. Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio 62

7.5. Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi 63

7.6. Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE 65

7.7. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità 66

7.8. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali 67

7.9. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio 69

7.10. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità 70

7.11. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti 71

Indice cronologico 73

2007/0293 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Seconda parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 175, paragrafo 1, l’articolo 179 e l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere della Banca centrale europea[3],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(2) In ottemperanza alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[6] relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(3) Le modifiche da apportare agli atti a tal fine riguardano soltanto le procedure di comitato e, nel caso delle direttive, non richiedono quindi il recepimento da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

Le disposizioni degli atti ripresi in allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

1. AIUTO UMANITARIO

1.1. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario[7]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1257/96, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare i regolamenti di applicazione di tale atto. Trattandosi di misure di portata generale intese a integrare il regolamento (CE) n. 1257/96 con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

(1) All’articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e nei limiti dell’articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, decide in merito al proseguimento delle azioni adottate secondo la procedura d’urgenza.”

(2) L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

1. La Commissione adotta i regolamenti di applicazione del presente regolamento. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 4.

2. La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 3:

- decide in merito al finanziamento comunitario delle azioni di protezione di cui all’articolo 2, lettera c), nel quadro dell’attuazione dell’azione umanitaria,

- decide in merito agli interventi diretti della Commissione o al finanziamento degli interventi degli organismi specializzati degli Stati membri.

3. La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2:

- approva i piani globali, destinati a fornire un quadro coerente d’azione in un paese o in una regione determinata in cui la crisi umanitaria è tale da protrarsi, segnatamente a causa della sua entità e della sua complessità, nonché le relative dotazioni finanziarie. In tale contesto, la Commissione e gli Stati membri esaminano le priorità da accordare nel quadro dell’attuazione di tali piani globali,

- decide in merito ai progetti di importo superiore a 2 milioni di ECU, fatte salve le disposizioni dell’articolo 13.”

(3) L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

2. IMPRESE

2.1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol[8]

Per quanto riguarda la direttiva 75/324/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare i necessari adeguamenti tecnici della direttiva e le modifiche necessarie per adeguare l’allegato al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 75/324/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l’allegato della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

(3) L’articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione può adottare i necessari adeguamenti tecnici alla presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all’entrata in vigore di tali adeguamenti.”

2.2. Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[9]

Per quanto riguarda la direttiva 93/15/CEE , viene conferita in particolare alla Commissione la facoltà di adeguare la direttiva per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e stabilire le condizioni d’applicazione dell’articolo 14, secondo comma. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/15/CEE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 93/15/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Il comitato esamina le questioni relative all’applicazione della presente direttiva.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

5. La Commissione adotta misure d’esecuzione secondo la procedura di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.”

(2) All’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. La Commissione può adottare misure volte a stabilire le condizioni d’applicazione del presente comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 4.”

2.3. Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto[10]

Per quanto riguarda la direttiva 2000/14/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di stabilire le condizioni da rispettare nell’adozione delle modifiche necessarie per tener conto dell’adeguamento al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

(1) L’articolo 18 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

(2) È inserito il seguente articolo 18 bis:

“Articolo 18 bis

La Commissione adotta misure d’esecuzione per adeguare l’allegato III al progresso tecnico, a condizione che esse non abbiano un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine ed attrezzature elencate nell’articolo 12, in particolare attraverso l’inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

(3) All’articolo 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) assistere la Commissione nell’adeguamento dell’allegato III al progresso tecnico.”

2.4. Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi[11]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2003/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, adeguare i metodi di misurazione, campionamento e analisi, adottare norme relative alle misure di controllo e includere nuovi tipi di concimi CE. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2003/2003, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

(1) L’articolo 29, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione adegua e aggiorna i metodi di misurazione, campionamento e analisi ricorrendo, ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3. La stessa procedura si applica per l’adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.”

(2) L’articolo 31 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione adegua l’allegato I per includervi nuovi tipi di concimi.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione adegua gli allegati per tener conto del progresso tecnico.”

c) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“Articolo 32

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

2.5. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata)[12]

Per quanto riguarda la direttiva 2004/9/CE , viene conferita in particolare alla Commissione la facoltà di adeguare l’allegato I al progresso tecnico e di cambiare la formula di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/9/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

(1) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE (*) (nel prosieguo: “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3 Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_________________________________

(*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003, GU L 122 del 16.5.2003.”

(2) L’articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione adotta misure d’esecuzione per quanto riguarda:

a) l’adeguamento della formula di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

b) l’adeguamento dell’allegato I per tener conto del progresso tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.”

2.6. Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata)[13]

Per quanto riguarda la direttiva 2004/10/CE , viene conferita in particolare alla Commissione la facoltà di adeguare l’allegato al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/10/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/10/CE è così modificata:

(1) È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

La Commissione può adeguare al progresso tecnico i principi di BPL enunciati nell’allegato.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_____________________

(*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003, GU L 122 del 16.5.2003.”

(3) All’articolo 5, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione può adottare misure d’esecuzione per introdurre i necessari adeguamenti tecnici della presente direttiva.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Nel caso di cui al terzo comma, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all’entrata in vigore di detti adeguamenti.”

2.7. Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe[14]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 273/2004, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione del regolamento. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 273/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:

(1) L’articolo 14 è così modificato:

a) l’alinea è sostituito dal seguente:

“Ove necessario, la Commissione adotta misure di applicazione per quanto riguarda:”

b) sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

“Le misure di cui alle lettere a) ed e), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Le misure di cui alla lettera f) sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_______________________

(*) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.”

2.8. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti[15]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 648/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguarne gli allegati e di adottare, all’occorrenza, le modifiche o le aggiunte necessarie per applicare le norme del regolamento ai detergenti a base di solventi. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 648/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

(1) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

(2) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1. La Commissione adotta gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati ricorrendo, per quanto possibile, alle norme europee.

2. La Commissione adotta le modifiche o le aggiunte necessarie all’applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.”

(3) All’allegato VII, punto A, il terzultimo comma è sostituito dal seguente:

“Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l’adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.”

2.9. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali[16]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 726/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare talune disposizioni e determinati allegati, adottare modalità, principi e orientamenti, nonché stabilire condizioni specifiche d’applicazione. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 726/2004 e/o ad integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato:

(1) L’articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Previa consultazione del comitato competente dell’agenzia, la Commissione può riesaminare l’allegato alla luce del progresso tecnico e scientifico e può adottare le modificazioni necessarie senza estendere l’ambito di applicazione della procedura centralizzata.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(2) All’articolo 14, paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione adotta un regolamento relativo alle modalità di rilascio di tale autorizzazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(3) L’articolo 16, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione, sentita l’agenzia, adotta misure adeguate per l’esame delle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(4) L’articolo 24 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all’agenzia, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell’esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(5) L’articolo 29 è sostituito dal seguente:

“Articolo 29

La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(6) L’articolo 41, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Commissione, sentita l’agenzia, adotta misure adeguate per l’esame delle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(7) L’articolo 49 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso, ogni presunto effetto collaterale negativo per l’uomo e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all’agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell’esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(8) L’articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Articolo 54

La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(9) L’articolo 70, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tuttavia, la Commissione adotta disposizioni per stabilire le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(10) All’articolo 84, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“In caso di inosservanza di taluni obblighi correlati alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione, su richiesta dell’agenzia, può imporre penali ai titolari di tali autorizzazioni. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali penali sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 87, paragrafo 2 bis.”

(11) L’articolo 87 è così modificato:

a) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

3. AMBIENTE

3.1. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio[17]

Per quanto riguarda la direttiva 82/883/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna “determinazione facoltativa” ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/883/CEE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 82/883/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna “determinazione facoltativa” ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

3.2. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura[18]

Per quanto riguarda la direttiva 86/278/CEE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 86/278/CEE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 86/278/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati della direttiva, esclusi i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

3.3. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio[19]

Per quanto riguarda la direttiva 94/62/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di esaminare e, se necessario, rivedere gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio e di determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non si applicano ad alcuni materiali e circuiti di produzione, i tipi di imballaggio esonerati dal requisito in materia di livelli di concentrazione, nonché le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della direttiva. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/62/CE o ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 94/62/CE è così modificata:

(1) All’articolo 3, punto 1), il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle adottate in base all’allegato III, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”

(4) L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

a) Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e all’articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e all’allegato III) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

b) La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all’allegato I). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.”

(5) L’articolo 20, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, commercializzati in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nella Comunità, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.”

(6) L’articolo 21, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

3.4. Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE[20]

Per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di stabilire i criteri per l’impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità e di adottare modifiche necessarie per apportare adeguamenti tecnici ad alcune disposizioni alla luce del progresso scientifico e tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/32/CE o ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/32/CE è così modificata:

(1) L’articolo 4 quater, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione stabilisce i criteri per l’impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all’IMO.”

(2) L’articolo 7, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione adotta gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all’articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all’articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili in essa specificati.”

(3) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

3.5. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici[21]

Per quanto riguarda la direttiva 2001/81/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare le metodologie da utilizzare conformemente all’allegato III. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche integrandola, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/81/CE è così modificata:

(1) L’articolo 7, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all’allegato III sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 13, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

3.6. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[22]

Per quanto riguarda la direttiva 2003/87/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di: adottare disposizioni necessarie per l’applicazione dell’articolo 11 ter, paragrafo 5; adottare un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri contenente disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto; modificare l’allegato III come previsto all’articolo 22; approvare l’inserimento di attività e di gas a effetto serra non elencati nell’allegato I; adottare le disposizioni necessarie per quanto attiene al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da accordi con paesi terzi, nonché misure standard o riconosciute per controllare le emissioni di altri gas a effetto serra. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87/CE o ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/87/CE è così modificata:

(1) L’articolo 11 ter, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione del paragrafo 5, laddove la parte ospitante soddisfi tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell’attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l’accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Detto regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 22 è sostituito dal seguente :

“Articolo 22

Modifiche dell’allegato III

La Commissione può modificare l’allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.”

(4) L’articolo 23, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

(5) L’articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambientale del sistema e l’affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto, a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva:

a) a impianti che non sono elencati nell’allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, e

b) ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell’allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell’allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.”

(6) L’articolo 25, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.”

(7) All’allegato IV, la frase contenuta al titolo “Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra” è sostituita dalla seguente:

“Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.”

3.7. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[23]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/2004 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di: indicare alcuni valori limite di concentrazione negli allegati; modificare gli allegati ogniqualvolta una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo; modificare le voci esistenti e adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 850/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:

(1) L’articolo 7 è così modificato:

a) Al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell’allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l’autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;”

b) Al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell’allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Modificazioni degli allegati

1. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

2. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l’allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati da I a III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

4. La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all’allegato IV e le modifiche all’allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 16 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE (*) per tutte le questioni ai sensi del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative ai rifiuti.

____________________________

(*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003, GU L 122 del 16.5.2003.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

(4) L’articolo 17, paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

3.8. Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente[24]

Per quanto riguarda la direttiva 2004/107/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare alcune disposizioni e taluni allegati al progresso scientifico e tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/107/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/107/CE è così modificata:

(1) L’articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100000 km2 per la misura indicativa, nell’aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura; gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell’“European Monitoring and Evaluation of Polluants” (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell’allegato III.”

b) Il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

“15. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell’allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Esse non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.”

(2) L’articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.”

(3) L’articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

(4) All’allegato V, il punto V è sostituito dal seguente:

“V. Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell’aria

Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell’aria non possono essere specificate al momento. La Commissione può apportare modifiche per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.”

3.9. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[25]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1013/2006 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di determinare l’esito di una questione come descritto all’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento n. 1013/2006, modificare gli allegati come indicato all’articolo 58 del regolamento n. 1013/2006 e adottare misure supplementari come previsto all’articolo 59 del regolamento n. 1013/2006. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1013/2006 o ad integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

(1) All’articolo 11, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L’esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 58 è sostituito dal seguente:

“Articolo 58

1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 3. Inoltre:

a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;

c) su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l’inclusione provvisoria nell’allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III, nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. L’allegato III A può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;

d) sono determinati i casi eccezionali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall’allegato III;

e) l’allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

f) l’allegato VIII è modificato per tener conto delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti.

2. Al momento di modificare l’allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio è pienamente associato alle deliberazioni.”

(3) L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59

Misure supplementari

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti misure supplementari relative all’attuazione del presente regolamento:

a) orientamenti per l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera g);

b) orientamenti sull’applicazione dell’articolo 15 riguardo all’individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;

c) orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all’articolo 24;

d) disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 4;

e) ulteriori orientamenti relativi all’uso delle lingue di cui all’articolo 27;

f) ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;

g) ulteriori orientamenti relativi ai termini giuridici non definiti.

2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per quanto riguarda:

a) un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all’articolo 6;

b) ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 14.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 3.”

(4) È inserito il seguente articolo 59 bis:

“Articolo 59 bis

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_______________________

(*) GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9 – 21.”

(5) L’articolo 63 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.”

b) Al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.”

c) Il paragrafo 5 è così modificato:

i) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.”

ii) Il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.”

4. EUROSTAT

4.1. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale[26]

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3924/91, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di determinare e aggiornare l’elenco dei prodotti da esso contemplati. È inoltre opportuno conferirle la facoltà di adottare modalità di applicazione in materia di rappresentatività e periodicità per determinati prodotti, nonché di definire le modalità relative al contenuto delle indagini e misure di esecuzione, comprese le misure di adeguamento all’evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l’elaborazione dei risultati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3924/91, anche integrandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:

(1) L’articolo 2, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Commissione determina e aggiorna l’elenco PRODCOM, le informazioni che devono essere raccolte per ciascuna rubrica e altre modalità di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 3 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, i termini “all’articolo 10” sono sostituiti da “all’articolo 10, paragrafo 2”.

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Commissione adotta, all’occorrenza, le modalità di applicazione del presente articolo, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Periodicità

L’indagine verte su un periodo di un anno civile.

Tuttavia, per talune rubriche dell’elenco PRODCOM, la Commissione può adottare una periodicità mensile o trimestrale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.”

(4) L’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l’ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.”

(5) All’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafo 2, i termini “all’articolo 10” sono sostituiti da “all’articolo 10, paragrafo 2”.

(6) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 9

Misure di esecuzione

La Commissione adotta le misure di adeguamento all’evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l’elaborazione dei risultati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Altre misure di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

____________________________

(*) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.”

4.2. Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[27]

Per quanto riguarda la direttiva 96/16/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le definizioni relative alle aziende agricole presso le quali gli Stati membri procedono alla rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego, adottare l’elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini e stabilire le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati alla Commissione. Trattandosi di misure di portata generale intese a integrare la direttiva 96/16/CE con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/16/CE è così modificata:

(1) All’articolo 1, il punto 2) è sostituito dal seguente:

“2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, quali definite dalla Commissione, la rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego; le misure riguardanti la definizione delle aziende agricole, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.”

(2) All’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Commissione adotta l’elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3. La Commissione stabilisce le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.”

(3) All’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 1, i termini “dall’articolo 7” sono sostituiti da “dall’articolo 7, paragrafo 2.”

(4) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

____________________

(*) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.”

4.3. Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto[28]

Per quanto riguarda la direttiva 2001/109/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare l’elenco delle specie di alberi da frutto e la tabella contenente le specie oggetto di indagine nei vari Stati, adottare le modalità di applicazione di taluni articoli e determinare i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/109/CE e ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/109/CE è così modificata:

(1) All’articolo 1, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione può modificare l’elenco di tali specie e detta tabella. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.”

(3) L’articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.”

(4) L’articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. I risultati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per zone di produzione. La Commissione adotta i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.”

(5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

(*) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.”

4.4. Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari[29]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 91/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare le definizioni esistenti ed adottare ulteriori disposizioni, adeguare il contenuto degli allegati e definire istruzioni per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 91/2003 e ad integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:

(1) L’articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione può rettificare le definizioni di cui al paragrafo 1 e adottare ulteriori definizioni necessarie per garantire l’armonizzazione delle statistiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 4 è così modificato :

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali dati particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Procedure di applicazione

1. Le disposizioni per la trasmissione dei dati all’Eurostat sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le seguenti misure di applicazione:

a) rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4);

b) rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3, paragrafo 2);

c) rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4);

d) definizione delle istruzioni per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articoli 8 e 9).

Tali misure intese a modificare o a integrare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(4) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_____________________

(*) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.”

(5) All’allegato H, punto 5) e all’allegato J, i termini “all’articolo 11, paragrafo 2” sono sostituiti da “all’articolo 11, paragrafo 3.”

4.5. Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta[30]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 437/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare le definizioni del regolamento, nonché di adottare ulteriori disposizioni e adeguare il contenuto degli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 437/2003, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 437/2003 è così modificato:

(1) L’articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ogni Stato membro raccoglie tutti i dati di cui all’allegato I per tutti gli aeroporti comunitari nel suo territorio con un traffico superiore a 150000 unità di passeggeri all’anno.

La Commissione elabora un elenco degli aeroporti comunitari di cui al primo comma e, se del caso, lo aggiorna. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell’allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.”

(4) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Modalità di attuazione

1. Le seguenti misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2:

— descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),

— diffusione dei risultati statistici (articolo 8).

2. La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:

— adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,

— adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),

— elenco degli aeroporti comunitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2,

— precisione delle statistiche (articolo 5),

— descrizione dei file di dati (articolo 7).

Tali misure intese a modificare o a integrare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(5) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

___________________________

(*) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.”

4.6. Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009[31]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 48/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di elaborare e aggiornare l’elenco delle caratteristiche da esso contemplate. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 48/2004, anche integrandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 48/2004 è così modificato:

(1) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Misure d’attuazione

1. Le misure d’attuazione del presente regolamento riguardanti la definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

2. Le misure d’attuazione del presente regolamento riguardanti qualsiasi modifica all’elenco delle caratteristiche a condizione che agli Stati membri non venga imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

5. MERCATO INTERNO

5.1. Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto[32]

Per quanto riguarda la direttiva 2004/25/CE , è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare le modalità di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, riguardante il contenuto del documento d’offerta. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola o aggiungendovi nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La direttiva 2004/25/CE prevede un limite di durata per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione comune relativa alla decisione 2006/512/CE, che modifica la decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire alla Commissione competenze di esecuzione senza limiti di durata. In seguito all’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/25/CE che contempla un limite di durata.

Pertanto, la direttiva 2004/25/CE è così modificata:

(1) L’articolo 6, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 18 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

6. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

6.1. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali[33]

Per quanto riguarda la direttiva 79/373/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare deroghe alle disposizioni in materia di imballaggio degli alimenti e di modificare l’allegato. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/373/CEE e ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 79/373/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione adotta le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, sempreché siano garantite la qualità e l’identificazione degli alimenti composti.”

(2) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

In considerazione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

a) vengono stabilite, entro il 22 gennaio 1991, categorie che raggruppano varie materie prime per mangimi secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

b) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico di mangimi composti secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

c) la Commissione adotta le modifiche da apportare all’allegato; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 13, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

6.2. Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali[34]

Per quanto riguarda la direttiva 82/471/CEE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare modifiche e stabilire i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella direttiva. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/471/CEE e ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di urgenza, occorre applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adottare le modifiche della direttiva.

Pertanto, la direttiva 82/471/CEE è così modificata:

(1) L’articolo 6 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione decide le modifiche dell’allegato rese necessarie dall’evoluzione scientifica o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. A tale scopo, e per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l’alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l’alimentazione umana.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere “Candida” coltivati su n-alcani di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l’alimentazione umana.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione può adottare i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.”

(2) All’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, i termini “dall’articolo 13” sono sostituiti da “dall’articolo 13, paragrafo 2”.

(3) L’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa adotta siffatte misure. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all’entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.”

(4) L’articolo 13 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

(5) L’articolo 14 è soppresso.

6.3. Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE[35]

Per quanto riguarda la direttiva 96/25/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di stabilire e modificare l’elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l’alimentazione animale sono limitati o vietati, nonché di modificare l’allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/25/CE e ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per modificare l’elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l’alimentazione animale sono limitati o vietati.

Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adozione delle modifiche da apportare all’allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 96/25/CE è così modificata:

(1) All’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“- misure comunitarie comprese in un elenco che la Commissione deve redigere; tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

1. Può essere adottato secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all’origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l’identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni dell’articolo 3, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l’alimentazione animale sono limitati o vietati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

3. La Commissione modifica l’elenco di cui al paragrafo 2 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 5, ai fini dell’adozione delle suddette misure.

4. La Commissione adotta le modifiche dell’allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 4.”

(3) L’articolo 13 è così modificato :

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

6.4. Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali[36]

Per quanto riguarda la direttiva 2002/32/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare gli allegati I e II e di adeguarli alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché di definire ulteriori criteri per i processi di detossificazione. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/32/CE e ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adeguare gli allegati I e II alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 2002/32/CE è così modificata:

(1) All’articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.”

(2) All’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Commissione, in considerazione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche.

2. Inoltre, la Commissione:

- adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2,

- può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all’alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall’articolo 1 della decisione 70/372/CEE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_________________________________

(*) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.”

(4) L’articolo 12 è soppresso.

6.5. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio[37]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 998/2003 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare l’elenco delle specie di animali di cui all’allegato I, parte C e l’elenco dei paesi e territori di cui all’allegato II, parti B e C. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adozione dell’elenco di alcuni paesi terzi.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

(1) L’articolo 10 è così modificato:

a) L’alinea è sostituito dal seguente:

“[Prima della data di cui all’articolo 25, secondo comma,] la Commissione stabilisce l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:”

b) È aggiunto il seguente secondo comma:

“Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 5.”

(2) L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

La Commissione può modificare l’allegato I, parte C e l’allegato II, parti B e C, per tenere conto dell’evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 4.”

(3) L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

La Commissione può adottare eventuali disposizioni di applicazione transitorie per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 4.”

(4) L’articolo 24 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.”

6.6. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio[38]

Per quanto riguarda la direttiva 2003/99/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di fissare programmi coordinati di sorveglianza per zoonosi e/o agenti zoonotici. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva e a integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di urgenza, occorre applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adottare modifiche dell’allegato I della direttiva 2003/99/CE al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano.

Pertanto, la direttiva 2003/99/CE è così modificata:

(1) L’articolo 4, paragrafo 4 è così modificato:

a) L’alinea è sostituito dal seguente:

“La Commissione può modificare l’allegato I al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:”

b) È aggiunto il seguente secondo comma:

“Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.”

(2) L’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all’articolo 4 non sono sufficienti, la Commissione può fissare programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici, in particolare quando sono identificate esigenze specifiche, per valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Modifiche agli allegati e misure transitorie o di attuazione

La Commissione può modificare gli allegati II, III e IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Idonee misure transitorie o di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.”

(4) L’articolo 12 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

6.7. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari[39]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 852/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare disposizioni relative a misure igieniche specifiche e al riconoscimento degli stabilimenti, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati I e II. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento e ad integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato :

(1) L’articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.”

(2) All’articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) da una decisione adottata dalla Commissione; tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al l’articolo 14, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 13 è così modificato :

a) Il paragrafo 1 è così modificato :

i) L’alinea è sostituito dal seguente:

“Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati dalla Commissione, tenendo conto di quanto segue:”

ii) È aggiunto il seguente secondo comma:

“Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.”

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l’applicazione dell’articolo 5 per le piccole imprese tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.”

(4) L’articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

6.8. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[40]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 853/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare disposizioni relative agli obblighi generali degli operatori del settore alimentare e alle garanzie speciali per la commercializzazione di alimenti in Svezia e il Finlandia, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento e ad integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

(1) All’articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse dall’acqua potabile – o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l’uso, dall’acqua pulita – per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l’uso sia stato approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.”

(2) L’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.

a) La Commissione può aggiornare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per tener conto in particolare di modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell’adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

b) Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, le norme di cui al paragrafo 2 riguardanti un qualsiasi prodotto alimentare di cui al paragrafo 1 possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.”

(3) L’articolo 10 è così modificato :

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) L’alinea è sostituito dal seguente:

“La Commissione può adattare o aggiornare gli allegati II e III tenendo conto:”

ii) È aggiunto il seguente secondo comma:

“Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.”

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati II e III, purché esse non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.”

(4) All’articolo 11, l’alinea è sostituito dal seguente:

“Fatta salva la generalità dell’articolo 9 e dell’articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, o adottate modifiche degli allegati II e III, misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al l’articolo 12, paragrafo 3:”

(5) L’articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

6.9. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano[41]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 854/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificarne o adeguarne gli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

(1) All’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Commissione può modificare o integrare gli allegati I, II, III, IV, V e VI per tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, purché esse non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.”

(2) All’articolo 18, l’alinea è sostituito dal seguente:

“Fatta salva la generalità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI, misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al l’articolo 19, paragrafo 3, per specificare:”

(3) L’articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

6.10. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi[42]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 183/2005, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di definire i criteri microbiologici che gli operatori del settore dei mangimi devono soddisfare e gli obiettivi specifici che essi devono conseguire, adottare misure relative al riconoscimento degli stabilimenti, modificare gli allegati I, II e III e concedere deroghe a tali allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 183/2005 e ad integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato :

(1) All’articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione adotta i criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 31, paragrafo 3.”

(2) All’articolo 10, il punto 3) è sostituito dal seguente:

“3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato dalla Commissione; tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al l’articolo 31, paragrafo 3.”

(3) L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Modifica degli allegati I, II, e III

Gli allegati I, II e III possono essere modificati per tener conto:

a) dell’elaborazione di codici di corretta prassi;

b) dell’esperienza tratta dall’attuazione di sistemi basati sui principi HACCP in virtù dell’articolo 6;

c) degli sviluppi tecnologici;

d) di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;

e) della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;

e

f) della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 31, paragrafo 3.”

(4) L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

Deroghe agli allegati I, II e III

Per motivi particolari, la Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II e III, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 31, paragrafo 3.”

(5) L’articolo 31, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

7. ENERGIA E TRASPORTI

7.1. Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada[43]

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3821/85, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato :

(1) All’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all’allegato IB. La Commissione vigila affinché detto allegato preveda che l’omologazione CE possa essere rilasciata all’apparecchio di controllo solo se l’insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.”

(2) L’articolo 17, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.”

(3) L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

7.2. Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell’11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri[44]

Per quanto riguarda la direttiva 97/70/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare disposizioni riguardanti, da un lato, l’interpretazione armonizzata di alcune disposizioni dell’allegato del protocollo di Torremolinos e, dall’altro, l’attuazione della direttiva. È opportuno, altresì, conferire alla Commissione la facoltà di modificare alcune disposizioni della direttiva, nonché i suoi allegati, per consentire l’applicazione, ai fini della direttiva stessa, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l’adozione della direttiva. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/70/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 97/70/CE è così modificata:

(1) All’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), i termini “all’articolo 9” sono sostituiti da “all’articolo 9, paragrafo 2”.

(2) All’articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le seguenti modifiche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3:

a) possono essere adottate e inserite disposizioni atte a garantire:

– un’interpretazione armonizzata delle disposizioni dell’allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l’applicazione uniforme nella Comunità,

– l’attuazione della presente direttiva, purché non ne amplino il campo di applicazione.

b) gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente direttiva possono essere adeguati e gli allegati modificati per consentire l’applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l’adozione della presente direttiva.”

(3) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_______________

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.”

7.3. Direttiva 1999/35/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea[45]

Per quanto riguarda la direttiva 1999/35/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati, le definizioni, nonché i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per renderli conformi alla normativa comunitaria o dell’IMO entrata successivamente in vigore. È opportuno, altresì, conferire alla Commissione la facoltà di modificare gli allegati per migliorare il regime stabilito dalla direttiva. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/35/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/35/CE è così modificata:

(1) All’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ultima frase, all’articolo 11, paragrafi 6 e 8, e all’articolo 13, paragrafo 3, seconda e ultima frase, i termini “all’articolo 16” sono sostituiti da “all’articolo 16, paragrafo 2”.

(2) L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

___________________________

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.”

(3) L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Procedura di modifica

Gli allegati della presente direttiva, le definizioni, i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti dell’IMO possono essere modificati nella misura necessaria a renderli conformi alla normativa comunitaria o dell’IMO in vigore senza con questo ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Anche gli allegati possono essere modificati qualora ciò sia necessario per migliorare il regime stabilito dalla presente direttiva, ma senza ampliarne il campo di applicazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 2 possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.”

7.4. Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio[46]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 417/2002, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare alcuni rinvii alle regole pertinenti della convenzione MARPOL 73/78 e alle risoluzioni MEPC 111(50) e MEPC 94(46) al fine di adeguarli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall’IMO, purché detti emendamenti non amplino l’ambito di applicazione del regolamento. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 417/2002, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

(1) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

_______________

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.”

(2) All’articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione può modificare i rinvii degli articoli del presente regolamento alle regole dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, alla risoluzione MEPC 111(50) e alla risoluzione MEPC 94(46) nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50), al fine di adeguarli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall’IMO, purché detti emendamenti non amplino l’ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.”

7.5. Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi[47]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 782/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per determinate navi, adottare appropriate disposizioni riguardanti le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, stabilire procedure per i controlli effettuati dallo Stato di approdo, nonché modificare alcuni riferimenti e allegati per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare in seno all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), oppure per migliorare l’efficacia del regolamento alla luce dell’esperienza acquisita. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 782/2003, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 782/2003 è così modificato :

(1) L’articolo 6 è così modificato :

a) Al paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Se necessario, la Commissione può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per tali navi. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Se alla data del [1º gennaio 2007] la convenzione AFS non è entrata in vigore, la Commissione adotta appropriate disposizioni per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all’articolo 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.”

(2) All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Se la convenzione AFS non è entrata in vigore al [1º gennaio 2007], la Commissione stabilisce procedure appropriate per tali controlli. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.”

(3) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

La Commissione può modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e/o gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all’articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’IMO, oppure per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.”

(4) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

___________________________

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.”

7.6. Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE[48]

Per quanto riguarda la direttiva 2004/8/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, adeguare al progresso tecnico i valori soglia di cui all’articolo 13, nonché stabilire e adeguare al progresso tecnico le linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/8/CE e ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/8/CE è così modificata:

(1) L’articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione procede, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, all’aggiornamento dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Le misure resesi necessarie in seguito a tale aggiornamento, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Aggiornamento

1. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per calcolare l’elettricità da cogenerazione di cui all’allegato II, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

2. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per calcolare il rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all’allegato III, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

3. La Commissione adegua al progresso tecnico le linee guida per determinare il rapporto energia/calore di cui all’allegato II, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.”

(3) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

(4) All’allegato II, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) La Commissione stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.”

7.7. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità[49]

Per quanto riguarda la direttiva 2004/52/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare l’allegato, adottare le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio entro il [1º luglio 2006] e, qualora esse non fossero adottate entro tale data, stabilire una nuova data. È opportuno altresì conferire alla Commissione la facoltà di adottare le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/52/CE o ad integrarla con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/52/CE è così modificata:

(1) All’articolo 4, i paragrafi 2, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Laddove opportuno, detto allegato può essere modificato per ragioni tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

4. La Commissione adotta le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio entro il [1º luglio 2006]. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Dette decisioni sono adottate solo se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, tali da consentire l’interoperabilità da tutti i punti di vista, compresi quello tecnico, giuridico e commerciale.

5. Se le decisioni di cui al paragrafo 4 non sono adottate entro il [1º luglio 2006], la Commissione stabilisce una nuova data entro la quale tali decisioni devono essere adottate. Tale misura intesa a modificare un elemento non essenziale della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

6. La Commissione adotta le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.”

(2) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato telepedaggio, in seguito denominato “comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.”

7.8. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali[50]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 725/2004 , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di decidere se le modifiche degli allegati, riguardanti alcune misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) e del Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS), che si applicano automaticamente al traffico marittimo internazionale, debbano applicarsi anche alle navi che effettuano servizi di linea in traffico nazionale e ai relativi impianti portuali. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 725/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Il regolamento (CE) n. 725/2004 stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adeguamento degli allegati.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 725/2004 è così modificato:

(1) L’articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione decide in merito all’integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all’articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 non si applica in questi casi.”

(2) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 6, lettere b) e c), rispettivamente, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.”

7.9. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio[51]

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 789/2004, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di modificare alcune definizioni per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita e del progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 789/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato :

(1) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

________________________________

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.”

(2) L’articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita e del progresso tecnico, la Commissione può modificare le definizioni di cui all’articolo 2 sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.”

7.10. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità[52]

Per quanto riguarda la direttiva 2005/44/CE, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/44/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

(1) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Procedura di modifica

Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al l’articolo 11, paragrafo 4.”

(2) L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

5. La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.

____________________________

(*) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.”

7.11. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti[53]

Per quanto riguarda la direttiva 2005/65/CE , è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/65/CE, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La direttiva 2005/65/CE stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adeguamento degli allegati.

Pertanto, la direttiva 2005/65/CE è così modificata:

(1) Gli articoli 14 e 15 della direttiva 2005/65/CE sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 14

Adattamenti

La Commissione può modificare gli allegati da I a IV, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 725/2004.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.”

Indice cronologico

(1) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (pag. 9)

(2) Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (pag. 44)

(3) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (pag. 45)

(4) Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio (pag. 21)

(5) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, quale recentemente modificato, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (pag. 58)

(6) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (pag. 21)

(7) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (pag. 34)

(8) Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (pag. 10)

(9) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (pag. 22)

(10) Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (pag. 36)

(11) Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (pag. 47)

(12) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario (pag. 8)

(13) Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell’11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (pag. 59)

(14) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (pag. 24)

(15) Direttiva 1999/35/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (pag. 61)

(16) Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (pag. 11)

(17) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (pag. 25)

(18) Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (pag. 37)

(19) Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (pag. 62)

(20) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (pag. 48)

(21) Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (pag. 39)

(22) Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (pag. 41)

(23) Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (pag. 63)

(24) Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (pag. 50)

(25) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (pag. 12)

(26) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (pag. 25)

(27) Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (pag. 52)

(28) Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (pag. 43)

(29) Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata) (pag. 13)

(30) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (pag. 15)

(31) Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (pag. 14)

(32) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (pag. 65)

(33) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (pag. 16)

(34) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (pag. 18)

(35) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (pag. 67)

(36) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (pag. 43)

(37) Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (pag. 69)

(38) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (pag. 28)

(39) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (pag. 53)

(40) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (pag. 54)

(41) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (pag. 56)

(42) Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (pag. 66)

(43) Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (pag. 30)

(44) Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (pag. 57)

(45) Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (pag. 70)

(46) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (pag. 71)

(47) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (pag. 31)[pic][pic]

[1] GU C del , pag. .

[2] GU C del , pag. .

[3] GU C del , pag. .

[4] GU C del , pag. .

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[7] GU L 163 del 2.7.1996, pagg. 1 – 6.

[8] GU L 147 del 9.6.1975, pagg. 40 – 47.

[9] GU L 121 del 15.5.1993, pagg. 20 – 36.

[10] GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

[11] GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

[12] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

[13] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

[14] GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

[15] GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

[16] GU L 136 del 30.4.2004, pagg. 1–33.

[17] GU L 378 del 31.12.1982, pagg. 1-14.

[18] GU L 181 del 4.7.1986, pagg. 6-12.

[19] GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.

[20] GU L 121 dell’11.5.1999, pagg. 13 – 18.

[21] GU L 309 del 27.11.2001, pagg. 22 – 30.

[22] GU L 275 del 25.10.2003, pagg. 32-46.

[23] GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 7-49.

[24] GU L 23 del 26.1.2005, pagg. 3 – 16.

[25] GU L 190 del 12.7.2006, pagg. 1 – 98.

[26] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[27] GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40).

[28] GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/110/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).

[29] GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).

[30] GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[31] GU L 7 del 13.1.2004, pagg. 1 – 6.

[32] GU L 142 del 30.4.2004, pagg. 12 – 23.

[33] GU L 86 del 6.4.1979, pagg. 30 – 37.

[34] GU L 213 del 21.7.1982, pagg. 8-14.

[35] GU L 125 del 23.5.1996, pagg. 35-58.

[36] GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

[37] GU L 146 del 13.6.2003, pagg. 1-7.

[38] GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

[39] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

[40] GU L 139 del 30.4.2004; versione rettificata GU L 226 del 25.6.2004, pagg. 22-82.

[41] GU L 139 del 30.4.2004; versione rettificata GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

[42] GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

[43] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

[44] GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

[45] GU L 138 del 1º.6.1999, pag. 1.

[46] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

[47] GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

[48] GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

[49] GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 124-143.

[50] GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

[51] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

[52] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

[53] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

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