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Document 52007PC0637

Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati {SEC(2007) 1382} {SEC(2007) 1403}

/* COM/2007/0637 def. - CNS 2007/0228 */

52007PC0637




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.10.2007

COM(2007) 637 definitivo

2007/0228 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

(presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1382}{SEC(2007) 1403}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta si inserisce tra le iniziative dell’UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. Nel programma dell’Aia del novembre 2004 si riconosce che “la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così all'attuazione della strategia di Lisbona” e si invita la Commissione a presentare un “programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione, che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro”. Il Consiglio europeo del dicembre 2006 ha deciso una serie di iniziative da prendere nel 2007, tra cui “elaborare, per quanto riguarda la migrazione legale, politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future”, precisando che “sarebbe opportuno esaminare rapidamente le prossime proposte della Commissione nel quadro del piano d'azione sull'immigrazione legale del dicembre 2005”. Questa proposta è presentata - insieme alla proposta di una “direttiva quadro” – in conformità della comunicazione della Commissione del dicembre 2005 “Piano d’azione sull’immigrazione legale” (COM(2005)669), che prevede l’adozione di cinque proposte legislative sull’immigrazione per motivi di lavoro tra il 2007 e il 2009. L’impostazione è diretta, da un lato, a stabilire condizioni di ammissione per alcune categorie specifiche di migranti (lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, tirocinanti retribuiti e lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali) e, dall’altro, a garantire lo status giuridico dei lavoratori provenienti da paesi terzi già ammessi ed a semplificare le procedure di domanda. La presente proposta intende adempiere questi compiti. In particolare, vuole rendere l’UE più capace di attrarre e, laddove necessario, trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, in modo che l’immigrazione legale contribuisca maggiormente alla competitività dell’economia comunitaria, completando le altre misure che l’UE sta attuando per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona. Più specificamente, mira a rispondere in modo effettivo e puntuale alla domanda fluttuante di lavoratori immigrati altamente qualificati (ed a compensare le carenze di competenze attuali e future), creando condizioni di concorrenza uniformi nell'intera Unione per facilitare e armonizzare l’ammissione di questa categoria di lavoratori e promuovendone una distribuzione e ridistribuzione efficace sul mercato del lavoro dell’UE. La presente proposta vuole ottenere tali fini in modo tale da non compromettere la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali di base e progredire verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. A tale scopo, comprende misure volte a promuovere la migrazione circolare. Per conseguire questi obiettivi, la Commissione propone di istituire una procedura comune accelerata e flessibile per l’ammissione di immigrati altamente qualificati provenienti da paesi terzi, nonché condizioni di soggiorno vantaggiose per loro e per i loro familiari, in particolare alcune agevolazioni per coloro che intendono spostarsi in un secondo Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato. |

Contesto generale Per quanto riguarda l’immigrazione economica, la situazione attuale e le prospettive dei mercati del lavoro dell’UE possono essere rappresentate come uno scenario di ‘necessità’. Alcuni Stati membri stanno già sperimentando, in determinati settori economici, gravi carenze di manodopera e di competenze, che non possono essere compensate facendo ricorso al mercato nazionale del lavoro e che riguardano l’intera gamma delle qualifiche. Secondo le proiezioni di Eurostat, nell’UE la popolazione totale diminuirà entro il 2025 e la popolazione in età lavorativa entro il 2011, anche se il declino non riguarderà nella stessa misura tutti gli Stati membri. Un altro elemento da considerare è la continua crescita dell’occupazione in settori caratterizzati da un livello di istruzione elevato, piuttosto che in altri settori dell’economia dell’UE. Le analisi rivelano quindi che l’UE avrà sempre più bisogno di lavoratori altamente qualificati per sostenere la sua economia, anche se l’immigrazione di per sé non può costituire l’unica soluzione. In un contesto internazionale fortemente concorrenziale, non sembra però che l’UE nel suo insieme sia considerata interessante dai professionisti altamente qualificati: ad esempio, l’UE costituisce la principale destinazione dei lavoratori privi di qualifiche o in possesso di qualifiche medie provenienti dal Maghreb (l’87% di questi immigrati), mentre il 54% degli immigrati altamente qualificati provenienti dagli stessi paesi si trova negli Stati Uniti o in Canada. Rispetto a quella di Stati Uniti e Canada, l’attrattiva dell’UE soffre del fatto che attualmente gli immigrati altamente qualificati devono affrontare 27 sistemi di ammissione diversi, non hanno la possibilità di spostarsi facilmente da un paese all’altro per motivi di lavoro e in molti casi devono adempiere procedure lunghe e gravose, che li inducono a scegliere paesi terzi che offrono condizioni di ingresso e soggiorno più favorevoli. È difficile misurare la dimensione del problema: oggi soltanto dieci Stati membri dispongono di regimi specifici per l’ammissione dei lavoratori altamente qualificati e, poiché si tratta di regimi diversi tra loro, i dati non sono confrontabili. Per gli altri Stati membri, le statistiche in questo particolare settore sono inesistenti o parziali. Si possono fornire soltanto stime molto approssimative: nel 2003, ad esempio, sono stati ammessi circa 74 300 professionisti in 15 Stati membri. Anche laddove esistono regimi specifici, essi sono esclusivamente nazionali e non offrono alcuna agevolazione ai lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi che devono o desiderano spostarsi in un altro Stato membro per ragioni di lavoro: di conseguenza, il mercato del lavoro dell'UE è segmentato e non consente di distribuire e ridistribuire in modo più efficace la forza lavoro necessaria. A partire dal Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999, la Commissione ha cercato di raggiungere un’intesa su regole comuni in materia di immigrazione economica, pietra miliare di ogni politica di immigrazione. Nel 2001 ha proposto una direttiva “relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo”. Nonostante i pareri positivi delle altre istituzioni comunitarie, la discussione in seno al Consiglio si è limitata a una prima lettura del testo, che è stato ufficialmente ritirato nel 2006. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, determina le condizioni per il conferimento di tale status ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro e stabilisce a quali condizioni un soggiornante di lungo periodo può spostarsi in un secondo Stato membro. La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, fissa le condizioni per l’esercizio di tale diritto. La presente proposta costituisce una deroga a tali strumenti, in quanto stabilisce regole per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo-CE tali da non penalizzare i lavoratori altamente qualificati autorizzati a spostarsi in Stati membri diversi per svolgervi un lavoro altamente qualificato, e prevede condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e un diritto prioritario di spostarsi in un secondo Stato membro dopo avere acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. Parallelamente, la Commissione presenterà una proposta di direttiva relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Le due proposte sono state redatte in modo da essere reciprocamente compatibili e coerenti tra loro. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Misure volte ad attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi in funzione del fabbisogno sono previste nel contesto generale delineato dalla strategia di Lisbona e negli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, che definiscono chiaramente politiche sia macroeconomiche che microeconomiche destinate a favorire la competitività dell’UE, fra l’altro attirando un maggior numero di persone nel mondo del lavoro, aumentando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità dei mercati del lavoro. Queste iniziative, però, richiedono tempo per produrre risultati, mentre d’altro canto la formazione della forza lavoro già disponibile (o altre azioni analoghe) non può rappresentare, nella maggior parte dei casi, una risposta adeguata alle esigenze delle imprese dell’UE in termini di medici, ingegneri ecc. Gli immigrati altamente qualificati possono quindi costituire una risorsa preziosa. La presente proposta è inoltre coerente con la politica di sviluppo dell’UE, i cui fini principali sono l’eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Da questo punto di vista, riconoscendo che il suo impatto al di fuori dell’UE può variare da un paese all’altro, essa cerca quanto più possibile di ridurre le conseguenze negative, e di aumentare quelle positive, della migrazione di lavoratori altamente qualificati su paesi in via di sviluppo che già soffrono di carenze di risorse umane in alcuni settori. Lo strumento va considerato nel contesto generale delle politiche dell’UE in materia di sviluppo e immigrazione, ivi compresi le misure operative, i finanziamenti e gli accordi già conclusi o previsti. La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in quanto riconosce e tutela i diritti degli immigrati altamente qualificati (e dei loro familiari) in quanto lavoratori e soggiornanti nell’UE, anche per quanto riguarda le garanzie procedurali e il diritto alla vita familiare. I dati personali necessari alle autorità per l’attuazione della presente proposta dovranno essere trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Il Libro verde sull'approccio dell'UE alla gestione della migrazione economica ha avviato una consultazione pubblica, i cui risultati principali sono consultabili via Internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_contributions_economic_migration_en.htm. Il 14 giugno 2005 ha avuto luogo un’audizione pubblica. Altre consultazioni si sono tenute nell’ambito di seminari e gruppi di lavoro, mentre gli Stati membri sono stati consultati in sede di comitato della Commissione per l'immigrazione e l'asilo. Nel quadro dello studio esterno commissionato a sostegno della valutazione d'impatto le principali parti interessate sono state ancora consultate tramite questionari e colloqui. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione L’analisi dei contributi pervenuti ha messo in luce un consenso generale a favore di una politica comune dell'UE in materia di immigrazione economica, sebbene sussistano notevoli divergenze in relazione all'approccio da seguire e al risultato finale atteso. Sono emersi con chiarezza alcuni elementi, come la necessità di norme comuni a livello dell’UE che disciplinino l’intero settore dell’immigrazione a fini occupazionali, o quanto meno che fissino le condizioni di ammissione per alcune categorie fondamentali di immigrati economici: i lavoratori altamente qualificati e i lavoratori stagionali, considerati vitali per la competitività dell’UE. È stata inoltre espressa chiaramente la richiesta di proporre soluzioni semplici, non burocratiche e flessibili. Poiché molti Stati membri si sono dichiarati contrari a un’impostazione orizzontale, la Commissione ha ritenuto che un approccio settoriale sarebbe stato più realistico e avrebbe risposto meglio alle esigenze di flessibilità. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle osservazioni presentate in merito al suo piano d'azione sull'immigrazione legale e allo studio sulla valutazione d’impatto. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione d'impatto Sono state prese in esame le seguenti possibilità: Opzione A: status quo. Le politiche degli Stati membri in materia di immigrazione presentano profonde divergenze per quanto riguarda l’ammissione di lavoratori altamente qualificati. Benché tali lavoratori siano sempre più necessari per colmare le carenze attuali ed emergenti del mercato del lavoro, l’UE non riesce fondamentalmente ad attirarli. In mancanza di un’azione comune in questo campo, la situazione potrebbe restare praticamente immutata. Opzione B: stabilire una politica comune di base per l’ammissione di lavoratori altamente qualificati. Si tratterebbe di proporre un insieme minimo di condizioni d’ingresso, lasciando agli Stati membri un’ampia autonomia nel definire gli elementi distintivi della loro legislazione nazionale e senza affrontare le condizioni di soggiorno e di lavoro. Questa opzione avrebbe soltanto un effetto limitato nell’attirare i lavoratori in questione e nel migliorare l’efficienza del mercato del lavoro dell’UE: il suo impatto generale sul contesto macroeconomico sarebbe molto ridotto. Opzione C: semplificare il sistema di ammissione, istituendo nell’UE un sistema a punti e una procedura di ammissione accelerata, autorizzando ricongiungimenti familiari immediati e creando una banca dati per la ricerca delle competenze richieste. Questa opzione potrebbe promuovere e facilitare in maniera decisiva l’immigrazione nell’UE di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. Tuttavia, a meno che i punti siano fissati a livello dell’UE (il che attualmente potrebbe entrare in contrasto con il principio di sussidiarietà), gli immigrati continuerebbero a trovarsi di fronte a condizioni di ammissione molto diverse tra loro. Opzione D: determinare un insieme comune di criteri e una procedura d’ingresso accelerata, nonché condizioni di soggiorno favorevoli (diritti di lavoro e di soggiorno, ricongiungimenti familiari immediati, acquisizione più rapida dello status di soggiornante di lungo periodo-CE, ecc.). L’effettiva integrazione dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi sul mercato del lavoro e nella società costituirebbe il modo migliore per massimizzare il loro contributo alla crescita economica e alla competitività, e migliorerebbe realmente la capacità dell’UE di affrontare le sfide presenti e quelle previste. Tuttavia, gli effetti di questa politica rimarrebbero limitati ai singoli Stati membri. Opzione E1: incentivare la mobilità all’interno dell’UE, coordinando le liste di priorità nazionali e creando una Carta blu UE, i cui titolari sarebbero registrati in una banca dati. La mobilità all’interno dell’UE rappresenterebbe per i lavoratori altamente qualificati provenienti dai paesi terzi un forte incentivo a inserirsi sul mercato del lavoro dell’UE, e svolgerebbe un ruolo fondamentale nel colmare le carenze di lavoratori in determinate zone o in determinati settori. Altri strumenti (la banca dati relativa alla Carta blu UE) potrebbero favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro. Questa opzione potrebbe esercitare un effetto positivo decisivo sul mercato del lavoro e sull’ambiente macroeconomico dell’UE. Opzione E2: estendere ai lavoratori altamente qualificati le disposizioni relative alla mobilità all’interno dell’UE previste dalla direttiva 2003/109/CE. Anche questa opzione prevede il sistema a punti proposto nell’opzione C. D’altra parte, essa potrebbe consentire una mobilità all’interno dell’UE più limitata di quella prevista dall’opzione E1. Di conseguenza, potrebbe risultare meno pertinente ed efficace. Opzione F: comunicazione, coordinamento e cooperazione. Le iniziative previste potrebbero contribuire, entro una certa misura, alla creazione di un terreno comune che consenta di attrarre lavoratori altamente qualificati e, in misura maggiore, di ripartirli efficacemente sul mercato del lavoro dell’UE. Avrebbero però un’efficacia limitata. |

La Commissione ha svolto la valutazione d’impatto prevista nel programma di lavoro: la relazione è consultabile all’indirizzo [da completare]. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte La presente proposta istituisce una procedura accelerata per l’ammissione di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi sulla base di una definizione comune e di criteri comuni: contratto di lavoro, qualifiche professionali e salario superiore a una soglia minima stabilita a livello nazionale. È previsto un regime specifico per “giovani professionisti”. I lavoratori ammessi otterranno un permesso di soggiorno che permetterà loro di lavorare (la Carta blu UE): tale permesso conferirà ai lavoratori in questione e ai loro familiari una serie di diritti, fra cui condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare. Per i primi due anni, l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui i lavoratori soggiornano sarà limitato. La proposta comprende anche la possibilità, per i titolari di Carta blu UE, di spostarsi per motivi di lavoro in un secondo Stato membro, a determinate condizioni e dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro. Per agevolare la mobilità all’interno dell’UE, sono previste deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, in particolare la possibilità di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. Una volta concesso tale status, si applicheranno le disposizioni in materia di mobilità previste dalla direttiva 2003/109/CE, ma gli Stati membri dovranno accordare la preferenza ai professionisti in questione rispetto ad altri lavoratori di paesi terzi che presentano domanda di ammissione. |

Base giuridica La presente proposta riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi e le norme relative alle procedure di concessione dei permessi necessari. Stabilisce inoltre a quali condizioni i cittadini di paesi terzi possano soggiornare in un secondo Stato membro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l’articolo 63, punto 3, lettera a), e punto 4, del trattato CE. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono. |

Se gli Stati membri agiscono da soli, vi è il rischio che non riescano a far fronte alla concorrenza internazionale per l’assunzione di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. |

Con tanti sistemi nazionali chiusi e in competizione tra loro, i lavoratori in questione si troveranno di fronte a una serie di condizioni diverse di ingresso e di soggiorno. Ciò potrebbe condurre a distorsioni delle scelte degli immigrati e, soprattutto, complicherebbe in modo eccessivo la ridistribuzione della forza lavoro resa necessaria dai cambiamenti dei mercati del lavoro, con la possibilità di perdere una forza lavoro altamente qualificata già presente nell’UE. |

L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito. |

La principale attrattiva offerta dell’UE rispetto ai suoi concorrenti è la possibilità di accedere a 27 mercati del lavoro e quindi di crescere professionalmente, rispondendo al tempo stesso alle concrete esigenze delle imprese europee. Questa opportunità, però, può realizzarsi solo grazie all’iniziativa della Comunità (necessaria anche per derogare all’acquis comunitario in modo da creare condizioni agevolate per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo-CE) e solo se esiste un sistema comune di ammissione per tali lavoratori. |

Un’azione comune garantirà che tali lavoratori: 1) siano ammessi secondo norme comuni; 2) godano dello stesso livello di diritti in tutta l’UE; 3) abbiano la possibilità di spostarsi da uno Stato membro a un altro, in modo da adeguarsi e reagire rapidamente alla domanda fluttuante di lavoratori immigrati altamente qualificati; 4) siano pienamente integrati nell’UE. |

La presente proposta lascerà agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per adeguare il regime alle esigenze dei loro mercati del lavoro, e non lederà la loro responsabilità di stabilire i numeri di immigrati economici che possono entrare nell’UE in cerca di lavoro. |

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi che seguono. |

Lo strumento prescelto è una direttiva, cioè un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di flessibilità nella sua attuazione. A norma dell’articolo 63, penultimo comma, del trattato CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre misure diverse da quelle stabilite dalla direttiva, purché siano compatibili con il trattato e con gli accordi internazionali. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: direttiva. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono. La direttiva è lo strumento più appropriato per l’azione prevista, in quanto stabilisce norme minime vincolanti ma lascia agli Stati membri un margine di flessibilità in funzione delle esigenze dei mercati del lavoro e del quadro giuridico. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

La proposta contiene una clausola di riesame. |

Tabella di concordanza Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tabella di concordanza fra le disposizioni nazionali e la direttiva. |

Illustrazione dettagliata della proposta Articolo 1 La proposta ha due scopi. Il primo è introdurre una procedura speciale per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare nell’UE per svolgervi un lavoro altamente qualificato, per un periodo superiore a tre mesi. Il secondo è applicare l’articolo 63, punto 4, del trattato CE, definendo a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro ai termini della presente proposta possono soggiornare, con i loro familiari, in altri Stati membri. Articolo 2 La proposta fa riferimento alla nozione di “lavoro altamente qualificato”. La definizione si basa su due elementi: il primo è l’obbligo di esercitare un’attività economica a titolo dipendente, il che esclude i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un’attività autonoma. Il secondo riguarda le “qualifiche professionali superiori” richieste. Da questo punto di vista, al fine di includere professionisti che non hanno necessariamente bisogno di un diploma post-secondario per esercitare la loro attività (dirigenti affermati, alcuni professionisti nel settore dell’informatica ecc.), la proposta consente di tener conto di un triennio minimo di esperienza nella professione in questione, invece che dei titoli di istruzione superiore. Articoli 3 e 4 La proposta non riguarda i cittadini dell’UE né i loro familiari, compresi coloro il cui accesso all’impiego in un determinato Stato membro è limitato da disposizioni transitorie. Non riguarda nemmeno i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo-CE o rifugiati, coloro che soggiornano in uno Stato membro su base strettamente temporanea in base alla normativa comunitaria o ad impegni sanciti da accordi internazionali, e altre categorie specifiche. La proposta non autorizza gli Stati membri ad accordare condizioni più favorevoli per il primo ingresso nella Comunità, per non compromettere il campo di applicazione della direttiva. Dato che le condizioni di soggiorno (anche ai fini del ricongiungimento familiare) incidono sulla situazione dei cittadini di paesi terzi interessati esclusivamente per quanto riguarda lo Stato membro in cui soggiornano, gli Stati membri rimangono liberi di accordare condizioni più favorevoli. Articolo 5 L’articolo stabilisce le condizioni che i richiedenti devono soddisfare. Quelle specifiche della presente proposta sono elencate qui di seguito. 1) Poiché l’ammissione è in funzione della domanda, è necessario presentare un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante. 2) Il salario specificato nel contratto di lavoro non dev’essere inferiore a una determinata soglia, stabilita a livello nazionale. Gli Stati membri sono liberi di fissare tali soglie a un livello compatibile con il loro mercato del lavoro e le loro politiche di immigrazione. Tuttavia, si è ritenuto necessario stabilire una soglia minima relativa – collegata in primo luogo al salario minimo previsto dalle leggi nazionali – in modo da impedire che gli Stati membri vanifichino questo criterio fissando un livello troppo basso perché un lavoratore qualificato nazionale o dell’UE accetti l’offerta, benché corrispondente alle sue qualifiche. Inoltre, la proposta prevede una maggiore mobilità all’interno dell’UE per i lavoratori immigrati altamente qualificati che abbiano ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE: la determinazione di un livello minimo comune mira a garantire che le decisioni di ammissione di uno Stato membro non influenzino negativamente gli altri a medio termine. Dovrebbe inoltre assicurare che il richiedente abbia i mezzi per mantenersi – e, se necessario, per sostenere i costi di rientro – senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. 3) Per le professioni non regolamentate, il richiedente deve dimostrare di avere i necessari titoli di istruzione superiore, o almeno un triennio di esperienza nella professione in questione che possa essere considerata equivalente a tali titoli; gli Stati membri non devono esigere le prove di entrambe queste condizioni. Nel caso delle professioni regolamentate, il richiedente deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione nazionale o comunitaria. Articolo 6 Questa deroga riguarda i giovani professionisti di età inferiore a 30 anni, che presumibilmente non dispongono dell’esperienza professionale necessaria per ambire a salari elevati. Nel loro caso, la condizione obbligatoria accessoria è quella di aver completato gli studi di istruzione superiore in un campo collegato all’attività da svolgere secondo il contratto di lavoro. Si propone di attenuare ulteriormente il criterio salariale per i giovani professionisti che abbiano studiato nell’UE. Articoli 7, 9 e 10 La proposta non dà luogo a un diritto di ammissione. Queste disposizioni elencano i motivi obbligatori e possibili per il rifiuto (nonché per la revoca e il mancato rinnovo), in particolare il mancato rispetto dei criteri, l’esistenza di quote e la possibilità per gli Stati membri di esaminare la situazione dei loro mercati del lavoro. Quest’ultima possibilità, in particolare, fa riferimento alla risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994, sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione. Il principio della preferenza comunitaria enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005 costituisce diritto primario e pertanto la direttiva viene automaticamente applicata in conformità degli atti di adesione dagli Stati membri che si attengono ancora alle disposizioni transitorie, finché vi si attengono. Articoli 8, 11 e 12 I richiedenti (ma non i loro familiari) per i quali lo Stato membro interessato ha preso una decisione positiva ricevono un permesso di soggiorno denominato Carta blu UE, che specifica le condizioni alle quali sono autorizzati a lavorare. Si prevedono una procedura accelerata (30 giorni) e il diritto, per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente, di chiedere di beneficiare di questo regime e di cambiare il loro status giuridico in caso di decisione positiva. Articoli 13, 14 e 15 La proposta considera i lavoratori altamente qualificati un potenziale per l’economia dell’UE, ma ritiene che i loro diritti debbano dipendere dalla durata del soggiorno. Per integrare progressivamente i lavoratori altamente qualificati sul mercato del lavoro, è necessario che qualsiasi cambiamento della posizione lavorativa di un titolare di Carta blu UE nei primi due anni del suo soggiorno legale sia autorizzato dalle autorità dello Stato membro interessato, al pari del primo ingresso. Una volta terminato questo periodo, la persona interessata non dovrebbe essere più tenuta a dimostrare che rispetta i requisiti in termini di salario e qualifiche per assumere un lavoro altamente qualificato: tale assunzione sarà determinata dalla valutazione del datore di lavoro e dal mercato. Per evitare abusi, viene introdotto un obbligo di notifica. È consentito un periodo di disoccupazione di tre mesi: le condizioni alle quali può essere autorizzato un nuovo rapporto di lavoro dipendono, come specificato sopra, dalla durata del soggiorno. Queste disposizioni si applicano qualunque sia lo Stato membro (il primo o il secondo) in cui i lavoratori soggiornano, fino all’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo-CE. L’articolo 15 stabilisce i settori in cui dev’essere riconosciuta parità di trattamento, allo scopo di fissare le condizioni più favorevoli possibile. Sono limitati soltanto gli assegni scolastici e le borse di studio, le procedure per ottenere assistenza abitativa e l’assistenza sociale, in quanto non sono diritti di cui il lavoratore potrebbe beneficiare sulla base dei suoi contributi. Inoltre, si suppone che i lavoratori in questione percepiscano salari relativamente alti e che pertanto non possano beneficiare di tali forme di assistenza secondo le leggi nazionali. Articolo 16 Questo articolo stabilisce le deroghe alla direttiva 2003/86/CE considerate necessarie al fine di creare un regime vantaggioso per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, e segue una logica diversa da quella della direttiva sul ricongiungimento familiare, strumento destinato a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che potrebbero verosimilmente diventare residenti permanenti. Sul modello di regimi analoghi già esistenti negli Stati membri e in altri paesi, prevede il ricongiungimento familiare immediato anche in caso di soggiorno temporaneo, e l’accesso dei coniugi al mercato del lavoro. A questo scopo, prevede anche che le eventuali misure di integrazione nazionale siano imposte soltanto una volta che i familiari abbiano raggiunto il territorio dell’UE. Articolo 17 Obiettivo della proposta è favorire la mobilità geografica dei lavoratori altamente qualificati. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE sono quindi destinate a non penalizzare i lavoratori mobili, permettendo loro di cumulare periodi di soggiorno in due (o al massimo tre) Stati membri al fine di soddisfare la condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. Le deroghe relative ai periodi di assenza dall’UE devono essere soggette a condizioni rigorose, per sostenere la politica relativa alla migrazione circolare e per limitare i possibili effetti di fuga dei cervelli. Articoli 18, 19, 20 e 21 L’articolo 19 delinea le condizioni relative alla mobilità all’interno dell’UE prima dell’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo-CE, secondo gli orientamenti della direttiva 2003/109/CE, ma consentendo agli Stati membri di applicare le stesse condizioni del primo ingresso. L’articolo 20 riguarda la mobilità all’interno dell’UE dopo la concessione di tale status: tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questa categoria di lavoratori e del loro numero limitato in termini assoluti, esso applica la direttiva senza le limitazioni del numero totale di persone che gli Stati membri possono fissare riguardo ad altri soggiornanti di lungo periodo-CE. Stabilisce inoltre che gli Stati membri accordino la preferenza ai soggiornanti di lungo periodo-CE che sono altamente qualificati, rispetto ad altri lavoratori provenienti da paesi terzi che chiedono di essere ammessi per gli stessi scopi. L’articolo 18 crea un nuovo permesso di soggiorno, per definire lo status specifico del titolare. Le modalità per ottenere il ricongiungimento familiare in un secondo Stato membro prima che colui che richiede tale ricongiungimento abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE si basano sull’articolo 16 della direttiva 2003/109/CE. Capo VI L’unica disposizione specifica di questa proposta riguarda l’obbligo per gli Stati membri di scambiarsi reciprocamente le informazioni sulle eventuali quote e sulle statistiche annuali relative all’applicazione della direttiva, tramite la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE del Consiglio. Questi dati permetteranno anche di sorvegliare le assunzioni nei paesi in via di sviluppo che soffrono di carenze di risorse umane qualificate. |

(Explanatory memorandum validated - 22 451 characters - not complying with DGT norm.) |

1. 2007/0228 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e punto 4,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2) Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell’immigrazione relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e permessi di soggiorno, e misure che definiscano con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

(4) Nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, si riconosce che “la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così all'attuazione della strategia di Lisbona” e si invita la Commissione a presentare un “programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione, che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro”.

(5) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da prendere nel 2007, tra cui l’elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future.

(6) Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all’interno dell’Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell’UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 e nel 2007. Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

(7) La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l’ammissione e la mobilità – ai fini di attività lavorative altamente qualificate – di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per lavoratori di questa categoria provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell’Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l’ammissione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. Per quanto riguarda tali diritti, la presente direttiva si basa sulle disposizioni corrispondenti della direttiva [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro][5].

(8) Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all’accesso dei coniugi al mercato del lavoro costituiscono un elemento fondamentale di qualsiasi regime volto ad attrarre lavoratori altamente qualificati. A tale scopo, occorre prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare[6].

(9) La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di determinare quote di ammissione, nei loro territori, di cittadini di paesi terzi che cercano lavoro. In tale categoria devono rientrare anche i cittadini di paesi terzi che intendono rimanere sul territorio di uno Stato membro per esercitare un’attività economica retribuita e che soggiornano legalmente in tale Stato membro in virtù di altri regimi, come gli studenti che hanno appena completato gli studi o i ricercatori che sono stati ammessi a norma della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[7], e della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[8], ma che non beneficiano di un diritto consolidato di accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro in virtù della legislazione comunitaria o nazionale.

(10) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l’UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.

(11) Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.

(12) Allorché uno Stato membro decide di ammettere un cittadino di un paese terzo che rispetta tali criteri comuni, quest’ultimo deve ricevere uno specifico permesso di soggiorno, da denominare Carta blu UE, che gli consenta di accedere progressivamente al mercato del lavoro, e deve beneficiare di diritti di soggiorno e di mobilità concessi a lui e alla sua famiglia.

(13) Il modello della Carta blu UE dev’essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi[9], che permette agli Stati membri di fare riferimento alle opportune informazioni, in particolare di conoscere a quali condizioni il titolare è autorizzato a lavorare. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni orizzontali previste dalla direttiva [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].

(14) È opportuno che i cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e della Carta blu UE rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen siano autorizzati a entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen, per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[10], e dell’articolo 21 dell’Acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen)[11].

(15) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dev’essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. Per rispettare il principio della preferenza comunitaria e per impedire eventuali abusi del sistema, la mobilità occupazionale di un lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese terzo dev’essere limitata durante i primi due anni in cui egli soggiorna legalmente in uno Stato membro.

(16) Durante il primo periodo di soggiorno legale di un lavoratore di un paese terzo, la mobilità geografica di quest’ultimo all’interno dell’UE dev’essere controllata e basata sulla domanda. Una volta che l’interessato ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE, gli Stati membri devono accordargli la preferenza quando esercita il suo diritto alla mobilità all’interno dell’UE. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[12], allo scopo di non penalizzare i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati che sono geograficamente mobili ma che non hanno ancora acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE, e di incoraggiare la migrazione geografica e circolare.

(17) Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine per svolgervi attività di lavoro, di studio o di volontariato.

(18) Occorre che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi beneficino della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità[13]. Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità[14], applica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea e che sono in una situazione transfrontaliera. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. Tuttavia, la presente direttiva non deve conferire più diritti di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.

(19) Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro devono essere riconosciute come lo sono quelle di un cittadino dell’Unione e le qualifiche acquisite in un paese terzo devono essere considerate secondo le disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[15].

(20) Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d’azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007–2013). Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell’immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi. Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

(21) Occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l’attuazione del regime applicabile ai lavoratori altamente qualificati, anche per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di fuga dei cervelli nei paesi in via di sviluppo, specialmente nell’Africa subsahariana. È quindi opportuno che gli Stati membri trasmettano annualmente i dati sulle professioni e sulle nazionalità degli immigrati altamente qualificati da loro ammessi, mediante la rete creata a tale scopo dalla decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d’informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione[16].

(22) Gli obiettivi dell’azione proposta, in particolare l’introduzione di una procedura speciale di ammissione e l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi che intendano soggiornare per periodi superiori a tre mesi negli Stati membri per svolgervi lavori altamente qualificati, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la mobilità tra gli Stati membri stessi, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e deve essere attuata di conseguenza.

(24) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[17], e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[18].

(25) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.]

(26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva intende determinare:

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, nel territorio degli Stati membri, di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e dei loro familiari;

b) le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dal primo Stato membro.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "cittadino di un paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b) “lavoro altamente qualificato”, l’esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o almeno tre anni di esperienza professionale equivalente;

c) “Carta blu UE”, l’autorizzazione recante il termine “Carta blu UE”, che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva;

d) “primo Stato membro”, lo Stato membro che per primo ha concesso la Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo;

e) “secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;

f) “familiari”, i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;

g) “titolo di istruzione superiore”, qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un’autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;

h) “qualifiche professionali superiori”, qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente;

i) “esperienza professionale”, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.

Articolo 3 Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato.

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea;

b) che sono rifugiati o che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

c) che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nella Comunità;

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;

f) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

g) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto.

3. La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

Articolo 4 Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli:

a) della legislazione comunitaria, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;

b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, tranne per quanto riguarda l’ingresso nel primo Stato membro.

Capo II

Condizioni di ammissione

Articolo 5 Criteri di ammissione

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

a) deve presentare un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

b) deve rispettare i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro;

c) per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l’attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro;

d) deve esibire un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e, se del caso, la prova di possedere un permesso di soggiorno valido. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata iniziale del permesso di soggiorno;

e) deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

f) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale.

Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell’assistenza sociale.

Articolo 6 Deroghe

Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:

a) gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2;

b) gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;

c) gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.

Articolo 7 Quote di ammissione

Gli articoli 5 e 6 si applicano fatta salva la competenza degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate.

Capo III

Carta blu UE, procedura e trasparenza

Articolo 8 Carta blu UE

1. Chiunque rispetti i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, e abbia ricevuto una decisione positiva da parte delle autorità competenti, ottiene una Carta blu UE.

2. La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni, la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.

3. La Carta blu UE viene rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente all’allegato di tale regolamento, lettera a), punto 7.5-9, gli Stati membri indicano sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all’articolo 13, paragrafo 1 o 2, della presente direttiva, secondo i casi. Nella rubrica "tipo di permesso", gli Stati membri indicano "Carta blu UE".

4. Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare:

a) ad entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE;

b) a passare attraverso il territorio di altri Stati membri al fine di esercitare i diritti di cui alla lettera a).

5. I titolari di Carta blu UE beneficiano dei diritti riconosciuti a loro e ai loro familiari in virtù degli articoli 8, 10, paragrafo 2, 12, 13-19 e 21 della presente direttiva.

Articolo 9 Motivi di rifiuto

1. Gli Stati membri rifiutano una richiesta di Carta blu UE se il richiedente non soddisfa le condizioni previste agli articoli 5 e 6, o se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

2. Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

Articolo 10 Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva, nei seguenti casi:

a) se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;

b) se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione;

c) se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 14.

2. La mancanza della notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 2, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE.

3. Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Articolo 11 Domande di ammissione

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino del paese terzo interessato o dal suo datore di lavoro.

2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso, oppure quando soggiorna già legalmente nel territorio di tale Stato membro.

3. Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda è stata accettata nell’ottenimento del visto necessario.

4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo interessato non possiede un permesso di soggiorno ma è già legalmente presente sul loro territorio.

Articolo 12 Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda completa e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In casi eccezionali che implicano domande complesse, tale termine può essere prorogato per un massimo di sessanta giorni supplementari.

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

3. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Capo IV

Diritti

Articolo 13 Accesso al mercato del lavoro

1. Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere autorizzati per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all’articolo 12, paragrafo 1.

2. Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso al lavoro altamente qualificato. Il titolare di Carta blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali.

3. I titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto uno status di soggiornante di lungo periodo-CE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali in materia di accesso al lavoro subordinato e autonomo.

4. Gli Stati membri possono limitare l’accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo se tali attività comportano, anche in via occasionale, la partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, nei casi in cui, conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria vigente, tali attività siano riservate ai cittadini nazionali.

5. Gli Stati membri possono limitare l'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatto salvo il principio della preferenza comunitaria enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Articolo 14 Disoccupazione temporanea

1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi.

2. Durante tale periodo, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all’articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

3. Gli Stati membri autorizzano il titolare di Carta blu UE a rimanere sul loro territorio finché non sia stata concessa, o rifiutata, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. La notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 2, mette fine automaticamente al periodo di disoccupazione.

Articolo 15 Parità di trattamento

1. I titolari di Carta blu UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto concerne:

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

f) l’assistenza sociale quale definita dalla legislazione nazionale;

g) il pagamento dei diritti pensionistici acquisiti quando si spostano in un paese terzo;

h) le agevolazioni fiscali;

i) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza fornita dai centri per l’impiego;

j) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.

2. Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.

3. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda l’assistenza sociale ai titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE conformemente all’articolo 17.

Articolo 16 Familiari

1. Si applica la direttiva 2003/86/CE del Consiglio con le deroghe previste dal presente articolo.

2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, o che abbia soggiornato nell’UE per un periodo minimo.

3. In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, il permesso di soggiorno per i familiari è concesso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. Il deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le misure di integrazione ivi previste si applicano soltanto dopo che le persone interessate hanno ottenuto il ricongiungimento familiare.

5. In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, gli Stati membri non applicano il termine di dodici mesi.

6. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per l’acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, possono essere cumulati periodi di soggiorno in diversi Stati membri.

7. Se gli Stati membri ricorrono all’opzione prevista al paragrafo 6, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 17 per quanto riguarda il cumulo di periodi di soggiorno in diversi Stati membri da parte del titolare di Carta blu UE.

8. In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità del permesso di soggiorno dei familiari è uguale a quello dei permessi di soggiorno rilasciati al titolare di Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta.

Articolo 17 Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE

1. Si applica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio con le deroghe previste dal presente articolo.

2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che ha fatto ricorso alla possibilità prevista all’articolo 19 è autorizzato a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio della Comunità in quanto titolare di Carta blu UE;

b) soggiorno legale e ininterrotto in quanto titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE per i due anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.

3. Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nella Comunità e in deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/109/CE, i periodi di assenza dal territorio della Comunità non interrompono il periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), e sono inclusi nel computo dello stesso quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente sedici mesi nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a). Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui il titolare di Carta blu UE non abbia fatto ricorso alla possibilità prevista all’articolo 19.

4. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.

5. Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un’attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare nel paese di origine.

6. Gli articoli 13, 15 e 16 continuano ad applicarsi, ove del caso, dopo che il titolare di Carta blu UE ha ottenuto un permesso di soggiorno in virtù dell'articolo 18.

Articolo 18 Permesso di soggiorno “Soggiornante di lungo periodo–CE / titolare di Carta blu UE”

1. Ai titolari di Carta blu UE che rispettano le condizioni previste all’articolo 17 per l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo-CE viene rilasciato un permesso di soggiorno a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio.

2. Nella rubrica "tipo di permesso", gli Stati membri indicano "soggiornante di lungo periodo–CE / titolare di Carta blu UE".

3. I titolari del permesso di soggiorno “soggiornante di lungo periodo–CE / titolare di Carta blu UE” sono soggetti alle disposizioni concernenti loro e i loro familiari previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 2003/109/CE.

Capo V

Soggiorno in altri Stati membri

Articolo 19 Condizioni

1. Dopo due anni di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari sono autorizzati a spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un’attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE notifica la sua presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presenta tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per il secondo Stato membro.

3. Secondo le procedure previste all’articolo 12, il secondo Stato membro esamina la notifica e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

a) rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il richiedente a soggiornare nel suo territorio per svolgere un lavoro altamente qualificato, se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente articolo e le condizioni previste agli articoli da 8 a 15;

b) rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.

4. Il richiedente è responsabile delle spese relative al rientro e alla riammissione sua e dei suoi familiari e deve fra l’altro rimborsare le eventuali spese a carico dei fondi pubblici, a norma del paragrafo 3, lettera b).

5. In applicazione del presente articolo, gli Stati membri possono continuare ad applicare quote ammissione come specificato all’articolo 7.

Articolo 20 Accesso al mercato del lavoro del secondo Stato membro per i titolari del permesso di soggiorno “soggiornante di lungo periodo–CE / titolare di Carta blu UE”

1. L’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/109/CE non si applica ai titolari del permesso di soggiorno “soggiornante di lungo periodo–CE / titolare di Carta blu UE”.

2. Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all’accesso al mercato del lavoro di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso dà la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno "soggiornante di lungo periodo-CE / titolare di Carta blu UE" rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.

Articolo 21 Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1. Allorché un titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro secondo le disposizioni dell’articolo 19 e allorché la famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo o raggiungerlo.

2. Entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati notificano la loro presenza alle autorità competenti di tale Stato membro e presentano una domanda di permesso di soggiorno.

3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido;

b) la prova che hanno soggiornato nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE;

c) la prova che dispongono di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro, o che il titolare di Carta blu UE dispone di tale assicurazione per loro.

4. Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l’articolo 16.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 22 Misure di esecuzione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all’articolo 7, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 5, e all’articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la descrizione dettagliata delle misure in questione, tradotta in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea diversa dalla lingua dello Stato membro interessato.

3. Annualmente, e per la prima volta entro il 1º aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione. Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi. Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

Articolo 23 Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta entro [tre anni dalla data di recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 24 Punti di contatto

1. Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 19.

2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al primo comma.

Articolo 25 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 26 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 27 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L...

[6] GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

[7] GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

[8] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

[9] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

[10] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[11] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

[12] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

[13] GU L 149 del 15.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

[14] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

[15] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[16] GU L 283 del 14.10.2006, pag. 40.

[17] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

[18] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

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