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Document 52007PC0634

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

/* COM/2007/0634 def. */

52007PC0634

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia /* COM/2007/0634 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.10.2007

COM(2007) 634 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio[1] relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio[2] (di seguito "il regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. |

120 | Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio[3], che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia. Proposta volta a concedere a nuovi produttori esportatori nella Comunità il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

219 | I richiedenti che hanno collaborato e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell'impatto La presente proposta discende dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia. Nel corso dell'inchiesta iniziale, considerato l'alto numero di produttori esportatori del prodotto in esame nella RPC e in Thailandia, è stato selezionato un loro campione. Alle società inserite nel campione sono state applicate aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8% e il 14,3%, mentre nei confronti delle altre società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione è stata fissata un'aliquota di dazio pari all'8,4% per la RPC e al 7,9% per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8% per la RPC e del 14,3% per la Thailandia. A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, i produttori esportatori cinesi e thailandesi che soddisfano le condizioni ivi stabilite possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato ma non state inserite nel campione ("status di nuovo esportatore"). Una società thailandese che ha richiesto lo status di nuovo produttore esportatore ha dimostrato, fornendo elementi di prova sufficienti, di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio e pertanto il suo nome deve essere aggiunto all'elenco delle società assoggettate al dazio medio ponderato del 7,9% applicato alle società thailandesi. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale non appena possibile. È stato inoltre fatto rilevare ai servizi della Commissione che il termine "spessore" riferito ai sacchetti potrebbe ingenerare confusione nel corso dello sdoganamento. Si propone pertanto di utilizzare il regolamento relativo alla concessione dello status di nuovo esportatore per chiarire tale questione. La Commissione propone infine di cogliere l'occasione del regolamento relativo alla concessione dello status di nuovo esportatore per rettificare un riferimento errato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. |

310 | Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

331 | Il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia non consente decisioni nazionali. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

332 |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Il regolamento di base di cui sopra non prevede opzioni alternative. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

1. Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito il "regolamento di base")[4],

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio[5], del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

2. Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006 ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20). Considerato l'alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8% e il 14,3% nei confronti delle società inserite nel campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell'8,4% per la RPC e del 7,9% per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8% per la RPC e del 14,3% per la Thailandia.

3. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio prevede la possibilità, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che esso non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005) (prima condizione), che non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento (seconda condizione), e che ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o che ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione), di modificare l'articolo 1, dello stesso regolamento, concedendo al nuovo produttore esportatore l'aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all'8,4% per le società cinesi e al 7,9% per le società thailandesi.

B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

4. Nove società (sei cinesi e tre thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").

5. È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti soddisfacessero le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. Per ogni richiedente si è verificato che:

6. nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005) non avesse esportato verso la Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

7. non fosse collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento;

8. avesse esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o che avesse sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità.

9. A tutti e nove i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra.

10. Alle società che soddisfano queste tre condizioni può essere riconosciuta, mediante una modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1425/2006, l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all'8,4% per le società cinesi e al 7,9% per le società thailandesi.

11. Quattro (due cinesi e due thailandesi) delle società che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno restituito il modulo di domanda ad esse inviato. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfacessero le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, la loro richiesta non è stata accolta.

12. Due società hanno fatto pervenire informazioni risultate incomplete. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfacessero le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, la loro richiesta non è stata accolta.

13. Una società cinese è risultata collegata a una società nei confronti della quale si applicano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio e pertanto, non sussistendo una delle condizioni di cui sopra, la sua richiesta volta a ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta.

14. La domanda di un'altra società cinese è stata respinta in quanto essa non dispone di un proprio stabilimento di produzione e non può essere considerata un produttore esportatore.

15. Gli elementi di prova forniti dall'ultimo produttore esportatore (una società thailandese) sono ritenuti sufficienti per concedere ad esso l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione (pari al 7,9% per le società thailandesi) e per inserirlo quindi nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio ("l'allegato").

16. I richiedenti che hanno collaborato e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

17. Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione,

C. CHIARIMENTO E RETTIFICA

18. È stato fatto rilevare ai servizi della Commissione che il termine "spessore" riferito ai sacchetti potrebbe ingenerare confusione nel corso dello sdoganamento. È stato quindi deciso di utilizzare il presente regolamento per chiarire questo punto e per rettificare un riferimento errato contenuto nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aggiunta la seguente società all'elenco dei produttori thailandesi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio:

Società | Città |

POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD | Samutsakorn |

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1425/2006, dove è scritto "aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri" leggasi "in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri ((m)".

Articolo 3

Il riferimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, è così rettificato: anziché "articolo 1, paragrafo 3" leggasi "articolo 1, paragrafo 2".

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU L 340 del 23.11.2005, pag. 17.

[3] GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

[4] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[5] GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

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