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Document 52007PC0626
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 889/2005 imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
/* COM/2007/0626 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo /* COM/2007/0626 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 17.10.2007 COM(2007) 626 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (presentato dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC) conformemente alla posizione comune 2005/440/PESC, alla risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle successive risoluzioni pertinenti. 2. Con la risoluzione 1771 (2007) del 10 agosto 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, che le misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica non devono applicarsi alla prestazione di assistenza tecnica pertinente, notificata preventivamente al comitato istituito dal paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004) e approvata dal governo dell'RDC, quando tale assistenza sia destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005. 3. Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 889/2005 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la competenza. 4. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2007/654/PESC del 9 ottobre 2007, che modifica la posizione comune 2005/440/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo[1], vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio[2] ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC) conformemente alla posizione comune 2005/440/PESC, alla risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle successive risoluzioni pertinenti. (2) Con la risoluzione 1771 (2007) del 10 agosto 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, che le misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica non devono applicarsi alla prestazione di assistenza tecnica pertinente, notificata preventivamente al comitato istituito dal paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004) e approvata dal governo dell'RDC, quando tale assistenza sia destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005. (3) Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 889/2005 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la competenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato. 5. L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell'allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di: a) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'RDC ("MONUC") o ad aiutare la MONUC; b) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC o ad aiutare dette unità purché: i) abbiano portato a termine il processo di integrazione, ii) operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale dell'RDC oppure iii) siano in fase di integrazione nel territorio dell'RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri; c) assistenza tecnica approvata dal governo dell'RDC e destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell’esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri, purché l'assistenza o i servizi in questione siano stati notificati preventivamente al comitato per le sanzioni, nonché d) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza tecnica o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. 2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.” 6. È inserito il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis Il divieto di cui all'articolo 2, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto." 7. È inserito il seguente articolo 6 bis: "Articolo 6 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le indicano nei siti web elencati nell'allegato. 2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente articolo e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento." 8. L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità." 9. L'allegato del regolamento (CE) n. 889/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il presidente "ALLEGATO Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 6 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea (da completare da parte degli Stati membri) BELGIO BULGARIA REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA GRECIA SPAGNA FRANCIA IRLANDA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO UNGHERIA MALTA PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti CHAR 12/108 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 29 91176/55585 Fax: (32 2) 299 0873 " [1] GU L 264 del 10.10.2007, pag. 11. [2] GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).