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Document 52005IP0045
European Parliament resolution on the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (2004/2132(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2004/2132(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2004/2132(INI))
GU C 304E del 1.12.2005, pp. 264–269
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2004/2132(INI))
Gazzetta ufficiale n. 304 E del 01/12/2005 pag. 0264 - 0269
P6_TA(2005)0044 Agenzia comunitaria di controllo della pesca * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2004)0289 — C6-0021/2004 — 2004/0108(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0289) [1], - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0021/2004), - visto l'articolo 51 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A6-0022/2005), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. TESTO DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO | Emendamento 1 CONSIDERANDO 2 (2) Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nelle acque comunitarie e internazionali in relazione alle attività dei pescherecci comunitari, tenendo conto, in particolare, degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi. | (2) Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nelle acque comunitarie, internazionali e di paesi terzi con i quali la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione in relazione alle attività dei pescherecci comunitari, tenendo conto, in particolare, degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi. | Emendamento 2 CONSIDERANDO 3 (3) Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza. | (3) Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, minimizzando in questo modo le distorsioni di concorrenza, in particolare quelle derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Essa dovrebbe altresì essere volta a creare condizioni in base alle quali gli Stati membri possano adempiere ai loro obblighi in modo quanto più efficace possibile sotto il profilo dei costi. | Emendamento 3 CONSIDERANDO 16 (16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia. | (16) È opportuno che la Commissione, gli Stati membri e il settore alieutico siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia. | Emendamento 4 CONSIDERANDO 18 (18) Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell'Agenzia. È opportuno disporre che il consiglio di amministrazione comprenda un numero limitato di rappresentanti del settore alieutico privi di diritto di voto. | (18) Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri, la Commissione e il settore alieutico, il corretto funzionamento dell'Agenzia. | Emendamento 5 ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo) | L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione il supporto tecnico e scientifico necessario per assisterli nella corretta applicazione delle norme della politica comune della pesca, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. | Emendamento 6 ARTICOLO 2, ALINEA Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo e l'ispezione, fino al primo punto di vendita dei prodotti della pesca, delle attività di pesca praticate | Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo e l'ispezione delle attività di pesca — inclusi l'importazione, il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, fino al primo punto di vendita di tutti questi prodotti - praticate | Emendamento 7 ARTICOLO 2, LETTERA C) c) al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari. | c) al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari, incluse le acque di paesi terzi con i quali la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione, | Emendamento 8 ARTICOLO 2, LETTERA C BIS) (nuova) | c bis) da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi che esercitino la propria attività in modo illegale, non dichiarato e non regolamentato, | Emendamento 9 ARTICOLO 2, LETTERA C TER) (nuova) | c ter) nel territorio di paesi terzi, allorché esistano protocolli di cooperazione bilaterali tra servizi di ispezione ovvero nell'ambito delle organizzazioni regionali della pesca. | Emendamento 10 ARTICOLO 4, LETTERA B BIS) (nuova) | b bis) coordinare le operazioni di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in conformità delle norme comunitarie; | Emendamento 11 ARTICOLO 4, LETTERA D BIS) (nuova) | d bis) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell'applicazione della politica comune della pesca in tutta l'Unione europea; | Emendamento 12 ARTICOLO 4, LETTERA D TER) (nuova) | d ter) coordinare le autorità nazionali nella raccolta dei dati fondamentali per il funzionamento dell'Agenzia; | Emendamento 13 ARTICOLO 4, LETTERA D QUATER) (nuova) | d quater) collaborare con gli Stati membri e la Commissione nell'investigare e sviluppare soluzioni tecniche in relazione al controllo e alle ispezioni; | Emendamento 14 ARTICOLO 4, LETTERA D QUINQUIES) (nuova) | d quinquies) informare sull'applicabilità e il rapporto costo/efficacia delle norme della politica comune della pesca in relazione al controllo e alle ispezioni. | Emendamento 15 ARTICOLO 7 L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati. | L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri e alla Commissione, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che gli Stati membri sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati. | Emendamento 16 ARTICOLO 8, LETTERA A) a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e, se del caso, predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali ispettori; | a)istituisce un centro di formazione, stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e, se del caso, predispone seminari per tali ispettori; | Emendamento 18 ARTICOLO 14 L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di conservazione di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio alla Commissione. | L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di conservazione di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione, agli Stati membri e al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA). | Emendamento 19 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1 1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali. | 1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi con cui la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali. | Emendamento 20 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4 4. La sede dell'Agenzia è stabilita a [...], Spagna. | 4. La sede dell'Agenzia è stabilita a Vigo, Spagna. | Emendamento 21 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo) | 4 bis. Lo Stato membro ospitante può fornire un contributo all'istituzione dell'Agenzia, segnatamente sotto forma di edifici, terreni edificabili e infrastrutture. | Emendamento 22 ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA C), COMMA 1 c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. | c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e al CCPA. | Emendamento 23 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 1 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro le cui navi praticano la pesca di risorse biologiche marine e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro rappresentanti del settore alieutico designati dalla Commissione e privi di diritto di voto. | 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro le cui navi praticano la pesca di risorse biologiche marine e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro rappresentanti del settore alieutico designati dal CCPA. | Emendamento 24 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2 2. Gli Stati membri e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza. | 2. Gli Stati membri, la Commissione e il CCPA nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza. | Emendamento 25 ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3 3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione. | 3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione, di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione o della maggioranza dei rappresentanti del settore. | Emendamento 26 ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4 4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati dalla Commissione quali rappresentanti del settore alieutico. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno. | soppresso | Emendamento 27 ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, COMMA 1 2. Ogni membro nominato da uno Stato membro dispone di un voto. I membri nominati dalla Commissione dispongono complessivamente di dieci voti. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto. | 2. Ogni membro dispone di un voto, fatta eccezione per i membri che rappresentano la Commissione, che dispongono complessivamente di dieci voti. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto. | Emendamento 28 ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1 1. I membri del consiglio di amministrazione nominati dalla Commissione in qualità di rappresentanti del settore alieutico rilasciano una dichiarazione di impegno e di interesse che indichi l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza o specifichi eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto. | 1. I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di impegno e di interesse che indichi l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza o specifichi eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto. | Emendamento 29 ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2 2. I membri del consiglio di amministrazione nominati dalla Commissione in qualità di rappresentanti del settore alieutico dichiarano ad ogni riunione eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza relativamente ai punti all'ordine del giorno. | 2. I membri del consiglio di amministrazione dichiarano ad ogni riunione eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza relativamente ai punti all'ordine del giorno e non hanno il diritto di votare su tali punti. | Emendamento 30 ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3, LETTERA G BIS) (nuova) | g bis) riferisce annualmente al Parlamento europeo sulle attività e il funzionamento dell'Agenzia. | Emendamento 31 ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1 1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica della pesca, tra una terna di candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, su altri organi di informazione, di un invito a manifestare interesse. | 1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca nonché di controllo e di ispezione della pesca, tra una terna di candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, su altri organi di informazione, di un invito a manifestare interesse. | Emendamento 32 ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3 3. Su proposta della Commissione, il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo. | 3. Su proposta di uno dei suoi membri, il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo. La decisione viene adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. | Emendamento 33 ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 1. Entro [cinque] anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione. | 1. Entro [tre] anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione. | Emendamento 34 ARTICOLO 41Articolo 34 quater, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2847/93) 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. | 1. La Commissione, assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nel quadro della politica comune della pesca e agendo conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e di concerto con gli Stati membri interessati, determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi. | [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. --------------------------------------------------