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Document 52005AE0852

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto COM(2005) 136 def. — 2005/0051 (CNS)

OJ C 294, 25.11.2005, p. 54–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/54


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

COM(2005) 136 def. — 2005/0051 (CNS)

(2005/C 294/10)

Il Consiglio, in data 27 aprile 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 giugno 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore BURANI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 luglio 2005, nel corso della 419a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 91 voti favorevoli, nessuno voto contrario e 2 astensioni.

1.   Premessa

1.1

A norma dell'art. 12, par. 3, lettera a), secondo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, fissa all'unanimità il livello dell'aliquota normale dell'IVA. Nel gennaio 1993 la Commissione aveva presentato alcune proposte miranti a creare un regime di armonizzazione fiscale definitivo, ma il Consiglio non poté adottarle in mancanza della necessaria unanimità.

1.2

Fu invece raggiunto un accordo su un ravvicinamento delle aliquote, istituendo con la direttiva 92/77/CEE un'aliquota minima del 15 %; la data di scadenza di tale decisione, inizialmente stabilita al 31 dicembre 1996, fu prorogata tre volte; la data ultima è quella del 31 dicembre 2005.

2.   La proposta della Commissione

2.1

In vista della scadenza ormai prossima, la Commissione ha presentato una proposta di proroga della direttiva in vigore fino alla nuova data del 31 dicembre 2010. Rimangono per contro invariate le disposizioni in vigore: l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 % e la base imponibile è identica per la cessione di beni e per la prestazione di servizi.

3.   Osservazioni del Comitato

3.1

Considerata la situazione attuale delle politiche degli Stati membri in materia fiscale, e particolarmente nel campo dell'IVA, il Comitato non può che dichiararsi d'accordo sull'iniziativa della Commissione, che è in pratica un atto dovuto.

3.2

Il Comitato coglie peraltro l'occasione per formulare talune considerazioni supplementari, nella speranza che esse raccolgano l'attenzione degli Stati membri.

3.3

La mancanza di unità d'intenti fra gli Stati membri in materia fiscale, e nel campo dell'IVA in particolare, non costituisce certamente una novità: essa perdura sin dalla fondazione dell'Unione europea, e i successivi allargamenti dagli originali 6 Stati agli attuali 25 non hanno fatto che allargare il dissenso. Non si è riusciti, negli anni, nemmeno ad accettare le proposte della Commissione che prevedevano almeno una forcella, fra tasso minimo e massimo, compresa tra il 15 % e il 25 % (anche se nella pratica tale forcella esiste); tanto meno si è raggiunto un accordo sull'applicazione uniforme del principio del pagamento dell'IVA nel paese d'origine, né si è mai seriamente affrontato l'argomento della soppressione delle numerose esenzioni e deroghe concesse a tutti i Paesi, con giustificazioni diverse di volta in volta e con scadenze — quand'anche indicate — quasi mai rispettate.

3.4

In questa situazione parlare di un «regime provvisorio» dell'IVA, alludendo a un regime che dura da decenni in attesa di un «regime definitivo» quanto mai problematico, è una mistificazione che il CESE non è più disposto ad accettare. Il Consiglio dovrebbe dichiarare, in virtù della trasparenza nei confronti del cittadino più volte evocata e invocata, che continuerà a perseguire l'obiettivo strategico dell'armonizzazione fiscale in materia di IVA, il quale non è peraltro realisticamente raggiungibile nel breve-medio termine. Si eviterà in tal modo di disperdere energie e risorse nel vano tentativo di acquisire l'unanimità in indirizzi che rivestono un'importanza fondamentale per la politica fiscale e sociale di ciascuno Stato membro, e che ognuno di essi intende quindi mantenere senza concessioni.

Bruxelles, 14 luglio 2005.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


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