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Document 52004AE1436

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) COM(2004) 384 def. - 2004/0122 (CNS)

OJ C 120, 20.5.2005, p. 76–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/76


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

COM(2004) 384 def. - 2004/0122 (CNS)

(2005/C 120/14)

Il Consiglio, in data 10 giugno 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 settembre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore PARIZA CASTAÑOS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2004, nel corso della 412a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 172 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Il Trattato di Amsterdam ha aggiunto alla politica comunitaria un nuovo pilastro, fondato sulla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, che include politiche comunitarie in materia di controlli alle frontiere esterne, visti, asilo e immigrazione.

1.2

Il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha elaborato diverse proposte riguardanti una politica comune in materia di immigrazione e di asilo nell'Unione europea.

1.3

Fra le proposte presentate a Tampere vi era quella di rafforzare la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca fra i servizi di controllo alle frontiere degli Stati membri: una proposta ribadita ai Consigli europei di Siviglia (2002) e Salonicco (2003).

2.   Proposta della Commissione

2.1

Il programma ARGO è finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione. È stato approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002, vale a dire il medesimo giorno in cui è stato adottato anche il Piano per la gestione delle frontiere esterne.

2.2

Gli obiettivi del programma sono quelli di promuovere la cooperazione e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea, migliorare l'efficacia dell'attuazione della normativa comunitaria, garantire la dimensione comunitaria nell'organizzazione di servizi e favorire la trasparenza delle misure adottate.

2.3

Per raggiungere tali obiettivi, si prevedono azioni concrete nei quattro settori che riguardano rispettivamente le frontiere esterne, i visti, l'asilo e l'immigrazione.

2.4

Nel settore delle frontiere, si aspira a organizzare controlli conformi alle disposizioni legislative dell'Unione europea, e in particolare all'acquis Schengen, uniformare i criteri di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e potenziare l'efficacia degli strumenti.

2.5

Per quanto riguarda i visti, si mira a garantire procedure di rilascio conformi alla normativa comunitaria, la quale prevede di: promuovere un livello equivalente di controllo e di sicurezza nel rilascio dei visti; armonizzare i documenti per la presentazione delle domande, i requisiti e le disposizioni derogatorie al regime generale per il rilascio dei visti; rafforzare la cooperazione consolare fra gli Stati membri.

2.6

In materia di asilo, si prevede di: instaurare un regime comune europeo, con l'obiettivo di raggiungere uno status uniforme per i rifugiati; determinare, mediante una procedura adeguata, lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo; armonizzare le legislazioni nazionali, prescrivendo norme minime per le procedure di asilo.

2.7

Nel settore dell'immigrazione, l'obiettivo è quello di elaborare una normativa comune che determini le condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini dei paesi terzi e di definire uno status europeo di residente di lungo periodo. Si tratta di aprire canali legali per l'immigrazione economica e di lottare contro l'immigrazione clandestina.

2.8

A Siviglia, il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di studiare i problemi connessi alla ripartizione degli oneri finanziari nel quadro della gestione integrata delle frontiere esterne. La Commissione ritiene che, per trovare una soluzione adeguata, si dovrà attendere fino alle prospettive finanziarie relative al periodo successivo al 2006. Reputa pertanto che la proposta di modifica del programma ARGO abbia un valore limitato nel tempo, fino all'approvazione del prossimo quadro di bilancio.

2.9

Nella valutazione del primo anno di funzionamento (2003), la Commissione ha potuto constatare che il programma è sotto utilizzato. È stato infatti utilizzato meno del 50 % dei fondi disponibili, a causa delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni nazionali nel concertarsi con i servizi omologhi negli altri Stati membri per elaborare i progetti promossi e finanziati dal programma.

2.10

Grazie alla modifica proposta, potranno fruire del finanziamento anche i progetti nazionali afferenti al settore delle frontiere esterne, purché mirino ad ovviare a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, da individuare con gli Stati membri sulla base di criteri obiettivi (valutazione dei rischi), stabiliti nel programma di lavoro annuale fissato dalla Commissione d'intesa con il comitato ARGO.

2.11

La dotazione di bilancio del programma ARGO sarà di 46,1 milioni di euro fino al 2006: 21,3 milioni saranno concentrati nel 2004.

2.12

L'interesse comunitario è garantito dagli articoli 62, 63 e 66 del Trattato e dall'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda adotteranno la decisione corrispondente nel quadro del Trattato.

3.   Osservazioni

3.1

Il CESE considera opportuna la modifica del programma ARGO finalizzata ad estenderne i finanziamenti anche ai progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne. Rileva tuttavia che il carattere strategico dei progetti va concordato in seno al comitato ARGO, su proposta della Commissione, mediante una valutazione dei rischi, effettuata in base a criteri obiettivi stabiliti dalla maggioranza degli Stati membri.

3.2

Le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni nazionali nel concertarsi nell'ambito del programma hanno messo in evidenza la mancanza di collaborazione fra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne.

3.3

A giudizio del CESE, in futuro sarà necessario andare oltre la semplice cooperazione amministrativa e costruire un sistema di solidarietà comunitaria nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione, nel quadro di una politica comune. Le prospettive finanziarie a partire dal 2007 dovranno tener conto di questa esigenza.

3.4

Il CESE non comprende i ritardi e i problemi incontrati dal Consiglio nell'istituzione dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (1).

3.5

Il CESE chiede che nell'ambito della cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione, le autorità garantiscano sempre un trattamento umano e dignitoso a tutte le persone, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo.

3.6

Includiamo nel presente documento le seguenti osservazioni, contenute nel parere del CESE in merito all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (2):

3.6.1

Il Comitato chiede che l'efficacia dei controlli alle frontiere non pregiudichi il rispetto del diritto di asilo. Molte delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale giungono alle nostre frontiere esterne attraverso canali clandestini. Le autorità devono garantire a queste persone la possibilità di presentare la loro richiesta di protezione, la quale dovrà essere analizzata conformemente alle convenzioni internazionali, alla legislazione comunitaria e alle normative nazionali. In attesa della conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie relative alla richiesta di asilo, queste persone non possono essere allontanate e devono godere della necessaria protezione.

3.6.2

Molto spesso, le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani approfittano dell'inefficacia dei controlli alle frontiere esterne e non esitano a mettere in grave pericolo la vita delle persone per incrementare i loro guadagni illeciti. Nel parere riguardante il Titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime dell'immigrazione illegale o della tratta di esseri umani (3), il Comitato ha affermato che le autorità devono proteggere le vittime, soprattutto quelle più vulnerabili (i minori, le vittime della tratta o dello sfruttamento sessuale), con la stessa determinazione con cui combattono le reti criminali che portano avanti la tratta e lo sfruttamento di esseri umani.

3.6.3

In precedenti pareri, il CESE ha sostenuto che per una buona gestione delle frontiere esterne sono necessarie un'intensa cooperazione tra le autorità di confine degli Stati membri e la collaborazione delle autorità dei paesi di origine e dei paesi di transito, attraverso i funzionari di collegamento.

Bruxelles, 27 ottobre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2003) 687 def. – 2003/0273 (CNS).

(2)  Parere del CESE del 29 gennaio 2004 in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (GU C 108 del 30.4.2004 - relatore: PARIZA CASTAÑOS)

(3)  GU C 221 del 17.9.2002 (relatore: PARIZA CASTAÑOS).


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