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Document 52003PC0827

Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

/* COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326 */

52003PC0827

Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario /* COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

(presentata dalla Commissione)

INDICE

1. Premessa

2. Il brevetto comunitario

3. La giurisdizione sul brevetto comunitario

4. Periodo transitorio

5. Necessità di un intervento comunitario

6. Norme proposte

DECISIONE DEL CONSIGLIO che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

4. BASE GIURIDICA

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

5.3. Modalità d'attuazione

6. INCIDENZA FINANZIARIA

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

9. MISURE ANTIFRODE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Numero di riferimento del documento

La proposta

L'impatto sulle imprese

Consultazione

RELAZIONE

1. Premessa

Nella Comunità la tutela brevettuale è stata a lungo assicurata in due modi, nessuno dei quali basato su strumenti comunitari. I brevetti nazionali vengono rilasciati dagli Uffici nazionali dei brevetti a norma della legislazione dei rispettivi Stati membri. La corrispondente tutela vale solo sul territorio dello Stato membro interessato ed in caso di controversia l'esecuzione forzata del diritto brevettuale spetta all'organo giudiziario nazionale competente. I brevetti europei vengono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti istituito dalla Convenzione sulla concessione dei brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, che ha introdotto un diritto dei brevetti ed una procedura unica di rilascio. La tutela del brevetto europeo così ottenuto vale sul territorio degli Stati contraenti designati dal titolare del diritto. Il diritto armonizzato dei brevetti della Convenzione sul brevetto europeo è essenzialmente limitato alla fase del rilascio del brevetto europeo, mentre gli effetti successivi vengono stabiliti a norma del diritto brevettuale nazionale di ciascun Stato contraente designato. In caso di controversia occorre adire anche le giurisdizioni nazionali competenti. Questa situazione - in cui il brevetto viene rilasciato o vale solo in singoli Stati membri dell'Unione europea, con il rischio per il titolare del diritto di dover adire per la stessa controversia le giurisdizioni di vari Stati membri con esiti eventualmente diversi - è stata criticata come inopportuna ed inadeguata alle esigenze dell'industria europea che opera nel mercato comune. Già in passato gli Stati membri si erano notevolmente impegnati per rimediare a questa situazione in un contesto comunitario. Alla Convenzione sul brevetto comunitario, che intendeva creare un brevetto comunitario unitario, sottoscritta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, ha fatto seguito il 15 dicembre 1989 un Accordo sul brevetto comunitario comprendente un protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari. Tali accordi tuttavia non sono mai entrati in vigore.

2. Il brevetto comunitario

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha dato avvio ad un programma generale volto ad accrescere la competitività dell'economia dell'Unione ed ha affrontato nuovamente il problema. Come provvedimento migliorativo concreto il Consiglio ha chiesto la creazione di un sistema di brevetto comunitario per rimediare alle carenze esistenti in materia di protezione giuridica delle invenzioni, che incentivasse in tal modo gli investimenti in ricerca e sviluppo e contribuisse alla competitività dell'economia nel suo complesso. A seguito del Consiglio europeo di Lisbona, il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario [COM(2000) 412 def.] in cui figurano le disposizioni pertinenti in materia di brevetti comunitari, in particolare quelle relative alla creazione di un brevetto comunitario unitario, riguardanti anche i diritti da esso conferiti, le eventuali azioni di esecuzione forzata, i motivi d'invalidità nonché i meccanismi di gestione dei brevetti comunitari rilasciati, come ad esempio i rinnovi annuali. Si prevede che il rilascio dei brevetti comunitari competa all'Ufficio europeo dei brevetti. A questo scopo la Comunità deve aderire alla Convenzione sul brevetto europeo ed assegnare all'Ufficio europeo dei brevetti il compito di rilasciare i brevetti comunitari. Di conseguenza l'Ufficio europeo dei brevetti rilascerà brevetti europei e comunitari in base ai medesimi standard previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, garantendo uniformità e certezza del diritto dei brevetti in Europa. Al tempo stesso le notevoli competenze dell'Ufficio europeo dei brevetti in qualità di ente esaminatore possono essere utilizzate anche per il brevetto comunitario.

3. La giurisdizione sul brevetto comunitario

L'istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario è un elemento fondamentale del sistema di brevetto comunitario. Il brevetto comunitario valido sul territorio di tutti gli Stati membri non sarà solo disciplinato dalle disposizioni uniformi del diritto comunitario, di cui al regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, ma al più tardi entro il 2010 - dopo un periodo transitorio durante il quale gli organi giudiziari nazionali rimangono competenti - sarà passibile di esecuzione forzata ad opera di una giurisdizione comunitaria, le cui decisioni valgono in tutta la Comunità.

La base giuridica per l'istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario è stata introdotta nel trattato CE dall'articolo 2 (paragrafo 26 e seguenti) del trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, che ha inserito nel trattato CE l'articolo 229 A e l'articolo 225 A. Si propone che la giurisdizione sul brevetto comunitario venga istituita con due decisioni del Consiglio basate su tali articoli.

Affinché la Corte di giustizia possa assumere responsabilità giurisdizionali in materia di brevetto comunitario, occorre che tale competenza le venga attribuita. L'articolo 229 A del trattato CE consente al Consiglio di adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al trattato CE che creano titoli comunitari di proprietà industriale. La presente decisione dispone l'attribuzione di competenza in materia di brevetto comunitario ed al tempo stesso ne specifica l'ambito (articoli 1 e 2). Ai sensi dell'articolo 229 A del trattato 1CE, il Consiglio raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni che attribuiscono la competenza sulla base di tale articolo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (articolo 3).

La Commissione ha presentato al Consiglio una distinta proposta di decisione in base agli articoli 225 A e 245 del trattato CE, che prevede l'istituzione di una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario", che presso la Corte di giustizia sia competente a conoscere in primo grado delle controversie in materia di brevetto comunitario. Tale decisione prevede anche le disposizioni necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni di giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado - ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE - nei ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

4. Periodo transitorio

Come concordato dal Consiglio nell'approccio politico comune del 3 marzo 2003, la giurisdizione comunitaria verrà istituita al più tardi entro il 2010. Fino ad allora restano competenti gli organi giudiziari degli Stati membri. Si tratta di una disposizione importante per i brevetti comunitari destinati ad entrare in vigore prima dell'istituzione della giurisdizione sul brevetto comunitario. Il regolamento relativo al brevetto comunitario conterrà disposizioni specifiche per regolare questo periodo transitorio. È previsto che ogni Stato membro designi un numero limitato di organi giudiziari nazionali ad esercitare tale competenza, che alla fine del periodo transitorio verrà attribuita alla Corte di giustizia. Ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione, i procedimenti pendenti dinanzi alla giurisdizione nazionale al momento del passaggio della competenza alla Corte di giustizia vengono decisi dagli organi giudiziari nazionali competenti.

5. Necessità di un intervento comunitario

La presente decisione relativa agli aspetti giurisdizionali del sistema di brevetto comunitario intende rimediare alle carenze esistenti nell'attuale situazione di tutela brevettuale nell'Unione. Essa si propone d'istituire una tutela brevettuale su scala comunitaria possibile di esecuzione forzata ad opera di un'unica giurisdizione che procede in base a standard uniformi. Tale obiettivo può essere realizzato solo a livello comunitario.

6. Norme proposte

Articolo 1 - Attribuzione di competenza alla Corte di giustizia

Il presente articolo definisce la materia della competenza esclusiva attribuita alla Corte di giustizia.

Il punto a) attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di contraffazione e validità del brevetto comunitario. Le azioni consentite attinenti a tali controversie sono disciplinate dal regolamento relativo al brevetto comunitario. Il progetto di regolamento relativo al brevetto comunitario prevede al riguardo un'azione per impedire la contraffazione (articoli 33 e 43) nonché un'azione di accertamento negativo della contraffazione (articolo 34). La Corte può anche ordinare il sequestro delle contraffazioni o altre sanzioni adeguate (articolo 43). Per quanto attiene alla validità del brevetto comunitario, il progetto di regolamento prevede un'azione di nullità (articolo 31) ed un'azione riconvenzionale di nullità (articolo 32).

Qualora sia stato rilasciato un certificato protettivo complementare comunitario che estende il periodo di protezione di un'invenzione tutelata da un brevetto comunitario, la Corte di giustizia è competente a conoscere anche delle controversie in materia di contraffazione o validità di tale certificato. A questo proposito la Commissione intende presentare una proposta di istituzione di un certificato protettivo complementare comunitario che estende la protezione conferita dai brevetti comunitari analogamente a quanto avviene per i brevetti nazionali ai sensi del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [GU L 182 del 2.7.1992, pagg. 1-5] e del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari [GU L 198 dell'8.8.1996, pagg. 30-35].

Il punto b) attribuisce la competenza a conoscere delle controversie in materia sia di uso dell'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario, che di diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione. A questo proposito il progetto di regolamento relativo al brevetto comunitario consente di richiedere un risarcimento ragionevole a chiunque, nell'intervallo tra la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e il rilascio del brevetto comunitario, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che sarebbe vietato a norma del brevetto comunitario rilasciato (articoli 11 e 35). Il progetto di regolamento relativo al brevetto comunitario inoltre prevede un diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione (articoli 12 e 36). Qualora l'invenzione sia stata utilizzata prima della data di deposito di un brevetto comunitario, l'utilizzatore anteriore ha il diritto di continuare ad utilizzare l'invenzione ai fini della propria impresa e può opporre tale diritto al brevetto comunitario o ad un certificato protettivo complementare comunitario.

Il punto c) attribuisce anche la competenza per i provvedimenti provvisori attinenti alla materia attribuita. Nella misura in cui la Corte di giustizia ha competenza in materia di brevetto comunitario, le circostanze possono esigere che vengano adottati provvedimenti provvisori adeguati ai sensi dell'articolo 243 del trattato CE prima della decisione sulla causa principale. L'attribuzione di competenza per provvedimenti provvisori non è limitata solo alle ordinanze di provvedimenti provvisori in giudizi in corso, ma autorizza le ordinanze anche prima che venga avviata la causa principale. Alla Corte di giustizia viene anche attribuita la competenza in materia di misure di protezione delle prove, che verranno previste nel quadro della proposta della Commissione di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e relativa alla giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado.

Il punto d) attribuisce la competenza ad accordare risarcimenti o compensi nei casi di cui ai numeri da 1 a 3 del presente articolo. Le richieste che rientrano in questa categoria figurano all'articolo 44 del progetto di regolamento relativo al brevetto comunitario, che prevede ad esempio risarcimenti per il titolare del brevetto comunitario, soprattutto in caso di contraffazione di un brevetto comunitario, ma anche risarcimenti per terzi a carico del titolare del diritto, se quest'ultimo lo ha indebitamente esercitato danneggiandoli. Infine, nel quadro della proposta della Commissione di decisione del consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e relativa alla giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado, è prevista la richiesta di risarcimento dei danni causati da misure provvisorie o di protezione delle prove.

Il punto e) attribuisce la competenza ad ordinare penalità in caso di inosservanza di una decisione o ordinanza del Tribunale del brevetto comunitario che costituisce un obbligo ad agire o ad astenersi dall'agire. Il Tribunale stesso deve essere competente ad ordinare le penalità per inosservanza delle sue ordinanze o decisioni. Se ad esempio il Tribunale del brevetto comunitario ordina ad un convenuto di astenersi dal contraffare, deve essere nel contempo competente ad emettere un'ordinanza che ne sanzioni l'inosservanza con l'obbligo a pagare una somma di denaro. Se per tale ordinanza si dovessero adire le giurisdizioni nazionali, si perderebbe tempo utile a garantire l'osservanza della decisione del Tribunale del brevetto comunitario.

Le competenze che la presente decisione non attribuisce alla Corte di giustizia rimangono alle giurisdizioni nazionali. L'articolo 46 del progetto di regolamento relativo al brevetto comunitario chiarisce a questo proposito che le giurisdizioni nazionali restano competenti a conoscere delle azioni che non rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia, come ad esempio le controversie sulla proprietà di un brevetto comunitario.

Articolo 2 - Disposizione transitoria

L'articolo 2 consiste in una disposizione transitoria relativa all'ambito di competenza attribuito. La giurisdizione comunitaria viene istituita solo dopo un periodo transitorio durante il quale restano competenti gli organi giudiziari nazionali. Occorre quindi stabilire in che misura l'attribuzione di competenza alla Corte di giustizia si applichi alle controversie pendenti al momento del passaggio della competenza. L'articolo 2 dispone inequivocabilmente che il passaggio di competenza alla Corte di giustizia non si applica alle controversie già pendenti dinanzi alla giurisdizione nazionale, che vengono pertanto decise dal rispettivo organo giudiziario nazionale competente.

Articolo 3 - Adozione da parte degli Stati membri

All'articolo 3 il Consiglio raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni che attribuiscono la competenza, di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, ai sensi dell'articolo 229 A del trattato CE. Per favorire la trasparenza e consentire al Consiglio di verificare i progressi, gli Stati membri comunicano al più presto al Consiglio le misure che ritengono necessarie e la loro adozione.

Articolo 4 - Entrata in vigore

L'articolo regola l'entrata in vigore della presente decisione e l'attribuzione della competenza alla Corte di giustizia da essa prevista. L'entrata in vigore dipende da due eventi. La prima condizione è la notifica da parte degli Stati membri dell'accettazione dell'attribuzione di competenza, dopo l'adozione conforme alle loro rispettive norme costituzionali di cui all'articolo 229 A del trattato CE e all'articolo 3 della presente decisione. Tuttavia, dopo la notifica da parte degli Stati membri, la decisione non può entrare automaticamente in vigore e trasferire la competenza dagli Stati membri alla Corte di giustizia. Nell'approccio politico comune del 3 marzo 2003 il Consiglio ha concordato che gli organi giudiziari nazionali rimangano competenti durante il periodo transitorio in cui i brevetti comunitari vengono già rilasciati, ma non esiste ancora la giurisdizione comunitaria da istituire al più tardi entro il 2010. Per evitare che vengano rilasciati brevetti comunitari che non sono passibili di esecuzione forzata per assenza di giurisdizione competente, l'attribuzione della competenza non deve avvenire quando la giurisdizione comunitaria non è ancora operativa. In secondo luogo pertanto l'entrata in vigore della presente decisione dipende dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della dichiarazione del presidente della Corte di giustizia che il Tribunale del brevetto comunitario e la giurisdizione d'appello presso il Tribunale di primo grado sono stati costituiti conformemente alla legge.

2003/0326 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 229 A,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

[3] GU C

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo tenutosi a Lisbona nel marzo 2000 ha sollecitato l'adozione delle misure necessarie ad accrescere la competitività dell'Unione in un'economia moderna basata sulla conoscenza, sottolineando l'importanza di un'efficace tutela dei brevetti su scala comunitaria.

(2) Il sistema di tutela dei brevetti è stato caratterizzato dal rilascio degli stessi da parte di un Ufficio nazionale dei brevetti in uno Stato membro, oppure da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti con validità in uno Stato membro e controllo dell'applicazione ad opera degli organi giudiziari nazionali dello Stato membro interessato.

(3) L'industria innovativa europea deve contare su di un'efficace protezione giuridica su scala comunitaria delle proprie invenzioni. La creazione di un sistema di brevetto comunitario, comprendente un brevetto comunitario unitario e la possibilità di far valere in giudizio il corrispondente diritto dinanzi a una giurisdizione comunitaria, da istituire al più tardi entro il 2010, dopo un periodo transitorio nel quale restano competenti gli organi giudiziari nazionali, fornisce gli elementi mancanti per completare il sistema di tutela dei brevetti nell'Unione.

(4) Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio del ... sul brevetto comunitario [4] istituisce un titolo comunitario per i brevetti. I titolari del brevetto fruiscono di una protezione dell'invenzione su scala comunitaria, in virtù degli standard uniformi fissati dal regolamento.

[4] GU L

(5) Alla Corte di giustizia deve essere attribuita la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario.

(6) La competenza attribuita alla Corte di giustizia è esercitata dal Tribunale del brevetto comunitario, in forza della decisione n. .../2003 del Consiglio [5], adottata in base agli articoli 225 A e 245 del trattato. Detti articoli permettono l'istituzione di camere giurisdizionali presso il Tribunale di primo grado, incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

[5] GU L

(7) A norma dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato, il Tribunale di primo grado è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A del trattato. Le decisioni del Tribunale di primo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario possono eccezionalmente, a norma dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato, essere sottoposti a riesame da parte della Corte di giustizia ove sussistano gravi rischi per l'unità o la coerenza del diritto comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

Attribuzione di competenza alla Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza esclusiva a pronunciarsi nelle seguenti materie:

a) contraffazione o validità del brevetto comunitario e del certificato protettivo complementare comunitario,

b) uso dell'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario o diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione,

c) provvedimenti provvisori e misure di conservazione delle prove attinenti a controversie in materia di brevetti,

d) risarcimento danni o indennizzi nei casi di cui alle lettere a), b) e c),

e) sanzioni pecuniarie per inottemperanza a una decisione o ordinanza che imponga un obbligo di fare o di non fare.

Articolo 2

Disposizione transitoria

La Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sulle controversie pendenti dinanzi ad una giurisdizione nazionale alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Adozione da parte degli Stati membri

Il Consiglio raccomanda l'adozione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le loro rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri comunicano al più presto al Consiglio le misure ritenute necessarie e la loro adozione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Previa notifica al Consiglio, da parte dell'ultimo Stato membro, della sua accettazione delle disposizioni della presente decisione, essa entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della dichiarazione del presidente della Corte di giustizia relativa alla costituzione a norma di legge del Tribunale del brevetto comunitario e della sezione d'appello presso il Tribunale di primo grado.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): Proprietà industriale

Attività: Istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario

Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

La giurisdizione sul brevetto comunitario viene creata con due decisioni del Consiglio. La presente decisione, basata sull'articolo 229 A del trattato CE, attribuisce alla Corte di giustizia la competenza in materia di brevetto comunitario. La seconda decisione - basata sugli articoli 225 A e 245 del trattato CE, per la quale la Commissione avanza una proposta distinta - prevede le misure necessarie ad istituire il Tribunale del brevetto comunitario e relative alla giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado. La seconda decisione è destinata a produrre conseguenze sul bilancio in termini di spese amministrative e per risorse umane. Occorre assumere giudici, cancelliere, relatori aggiunti ed altro personale e predisporre aule giudiziarie, uffici e attrezzature. La presente proposta tuttavia riguarda esclusivamente l'attribuzione di competenza alla Corte di giustizia ed in quanto tale non impegna il bilancio della Comunità. La decisione entra in vigore solo dopo l'istituzione del sistema giudiziario, cioè alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della dichiarazione del presidente della Corte di giustizia che il Tribunale del brevetto comunitario e la giurisdizione d'appello presso il Tribunale di primo grado sono stati costituiti conformemente alla legge.

La presente proposta pertanto non riporta dati sull'incidenza finanziaria della giurisdizione sul brevetto comunitario. Dati dettagliati al riguardo sono riportati nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta della Commissione di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e relativa alla giurisdizione d'appello del tribunale di primo grado.

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

Non applicabile (si veda n. 1).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Non applicabile (si veda n. 1).

4. BASE GIURIDICA

Articolo 229 A del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

La presente proposta di decisione del Consiglio fa parte del progetto complessivo di istituire il sistema di brevetto comunitario. A seguito di una revisione della Convenzione sul brevetto europeo e dell'adesione della Comunità alla medesima, l'Ufficio europeo dei brevetti potrà rilasciare brevetti comunitari che attribuiranno ai titolari i diritti prevista dal regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario. In particolare le controversie in materia di contraffazione e validità di tali diritti dopo un periodo transitorio saranno di competenza di una giurisdizione comunitaria. Tali misure si propongono di riformare il sistema di tutela brevettuale in Europa, che è caratterizzato da brevetti nazionali la cui esecuzione forzata compete agli organi giudiziari nazionali, e provvedono agli adeguamenti necessari a soddisfare le esigenze dell'industria europea, che opera sempre più a livello transnazionale nel mercato comune. Le misure sono intese ad accrescere la competitività delle industrie innovative dell'Unione europea mediante l'istituzione di una tutela brevettuale uniforme su scala comunitaria, passibile di esecuzione forzata ad opera di un'unica giurisdizione comunitaria, le cui decisioni valgono in tutta la Comunità.

Nel quadro di questo progetto complessivo la giurisdizione sul brevetto comunitario viene creata da due decisioni del Consiglio. La Commissione ha presentato una proposta distinta per istituire il Tribunale del brevetto comunitario e relativa alla giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado. La presente proposta intende attribuire alla Corte di giustizia la competenza in materia di brevetto comunitario, che verrà esercitata in primo grado dal Tribunale del brevetto comunitario di nuova istituzione ed in appello dal Tribunale di primo grado.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

L'esigenza di creare un sistema brevettuale esteso alla Comunità nel suo complesso viene riconosciuta da decenni. Dalla prima iniziativa volta a creare tale sistema deriva la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, che armonizzava il rilascio del brevetto europeo da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, ma non comprendeva disposizioni relative ai diritti conferiti da tale brevetto e non istituiva una giurisdizione unica competente a conoscere delle controversie. Mantenevano tali competenze gli organi legislativi e giudiziari degli Stati contraenti. Con una seconda iniziativa, mediante un accordo internazionale gli Stati membri della Comunità europea tentarono di creare un brevetto comunitario che prevedeva una giurisdizione integrata. La Convenzione sul brevetto comunitario venne sottoscritta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 e fu seguita il 15 dicembre 1989 da un accordo sul brevetto comunitario comprendente un protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei prodotti comunitari. La Convenzione tuttavia non è mai entrata in vigore. Nel contesto del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 (piano d'azione per il mercato interno), la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulla promozione dell'innovazione mediante i brevetti. Dalle consultazioni sul Libro verde e dai commenti durante le audizioni del 25 e 26 novembre 1997 è emerso un netto appoggio alla creazione di un sistema di brevetto comunitario. Infine il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha affrontato il problema e chiesto la creazione di un sistema di brevetto comunitario. Nell'approccio politico comune del 3 marzo 2003 il Consiglio ha raggiungo un accordo su alcuni temi essenziali del sistema di brevetto comunitario, compresi gli aspetti giurisdizionali che richiedono l'istituzione del Tribunale del brevetto comunitario in base all'articolo 225 A del trattato CE.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Non applicabile (si veda n. 1).

5.3. Modalità d'attuazione

Non applicabile (si veda n. 1).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

Non applicabile (si veda n. 1).

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Non applicabile (si veda n. 1).

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003 (punto 5) il Consiglio prospetta un meccanismo di riesame del sistema di brevetto comunitario comprendente anche gli aspetti giurisdizionali. Quanto alla presente decisione, la materia per cui viene attribuita competenza alla Corte di giustizia dovrà essere riesaminata alla luce delle esperienze acquisite. La Commissione dovrà consultare la Corte di giustizia e gli ambienti interessati per raccogliere dati sul funzionamento della giurisdizione sul brevetto comunitario, dovrà valutare i dati raccolti e, se del caso, proporre modifiche alla presente decisione.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Sulla base dell'approccio politico comune adottato dal Consiglio il 3 marzo 2003, cinque anni dopo il rilascio del primo brevetto comunitario la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento di tutti gli aspetti del brevetto comunitario, compresi quelli giurisdizionali. Ulteriori riesami verranno effettuati periodicamente.

9. MISURE ANTIFRODE

Non si applica. La proposta concerne l'attribuzione alla Corte di giustizia della competenza in materia di brevetto comunitario e non attiene a politiche pubbliche che comportano il rischio di frode.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza in materia di brevetto comunitario.

Numero di riferimento del documento

[...]

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

Il sistema di brevetto comunitario si propone di fornire una tutela brevettuale su scala comunitaria passibile d'esecuzione forzata ad opera di un'unica giurisdizione che proceda in base a standard uniformi e le cui decisioni valgano in tutta la Comunità. Tale obiettivo può essere realizzato solo a livello comunitario.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta:

- su vari settori d'attività

Il sistema di brevetto comunitario incide su tutti i settori d'attività aventi a che fare con invenzioni tecniche eventualmente soggette a tutela brevettuale. Nell'ambito della competenza attribuita alla Corte di giustizia, in caso di controversia le imprese sono ammesse come parti al procedimento dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario e in sede d'appello dinanzi al Tribunale di primo grado.

- sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese)

Potenzialmente le imprese di qualsiasi dimensione possono essere parti in procedimenti in materia di brevetto comunitario dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Il titolare di un brevetto comunitario ad esempio in qualità di attore può chiedere l'esecuzione forzata dei diritti derivanti dal medesimo al Tribunale del brevetto comunitario. Un terzo in qualità di attore può contestare la validità d'un brevetto comunitario che attribuisce al titolare diritti esclusivi, perché lo ritiene invalido. In qualità di convenuto il titolare può difendere la validità del suo brevetto, o un terzo può difendersi per l'accusa di contraffazione di un brevetto comunitario.

Il sistema di brevetto comunitario mira a rendere il brevetto delle invenzioni più interessante soprattutto per le PMI, accrescendone la rilevanza in particolare per tale categoria. A tutt'oggi il brevetto viene rilasciato o vale solo in singoli Stati membri e l'esecuzione forzata compete agli organi giudiziari dei corrispondenti Stati membri, conformemente alle norme nazionali sui brevetti e sulla procedura, che per le PMI sono particolarmente ostiche. La giurisdizione sul brevetto comunitario consentirà l'esecuzione forzata di un diritto brevettuale unitario valido in tutta la Comunità con un procedimento giudiziario unico sulla base di standard comuni.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

Gli effetti sulle imprese si avvertiranno solo in caso di controversia in materia di brevetto comunitario. In tale caso esse devono acquisire familiarità con la procedura della giurisdizione sul brevetto comunitario.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta.

La proposta avrà un'incidenza economica solo unitamente agli altri strumenti giuridici che istituiscono un sistema di brevetto comunitario. Nel complesso il sistema di brevetto comunitario avrà un impatto economico positivo. In particolare:

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese

Il sistema di brevetto comunitario avrà un impatto positivo sugli investimenti grazie alla miglior protezione giuridica delle invenzioni su scala comunitaria. Il rendimento del capitale investito sarà più garantito e incentiverà ulteriori investimenti. Inoltre, con una protezione giuridica più efficace e meno costosa, le imprese potranno far un uso più efficiente degli stanziamenti per ricerca e sviluppo di cui dispongono, con conseguente aumento degli investimenti e stimolo ad investire per sfruttare economicamente le invenzioni. Poiché una tutela brevettuale efficace spesso costituisce la base giuridica di un'impresa che opera con successo, una tutela brevettuale più completa, più agevole e meno costosa è destinata a favorire la creazione di nuove imprese.

- sulla competitività delle imprese

Il sistema di brevetto comunitario non solo renderà la tutela brevettuale più efficace, più agevole e meno costosa per le imprese che già ricorrono alla protezione dei brevetti, ma agevolerà anche l'accesso ai brevetti di altre imprese, ed in particolare delle PMI. La possibilità di proteggere un'invenzione e relativi investimenti su scala comunitaria aumenterà la capacità delle imprese che sfruttano questa possibilità di competere nel mercato comune. Sul piano mondiale inoltre la competitività dell'industria europea crescerà rispetto a quella dei principali partner e concorrenti commerciali. Oggi ad esempio negli Stati Uniti o in Giappone la tutela brevettuale costa molto meno che in Europa, dove vige il sistema dei brevetti nazionali ed europei. Di conseguenza le imprese di Stati Uniti e Giappone possono fabbricare nuovi prodotti brevettati a costi molto più bassi e successivamente commercializzarli su scala mondiale. Il sistema di brevetto comunitario si propone di eliminare questo ostacolo alla competitività dell'industria europea.

- sull'occupazione

L'aumento degli investimenti in tecnologie inventive ed il rafforzamento della competitività dell'industria europea promuoveranno la creazione di nuovi posti di lavoro. Si prevede che nuovi posti di lavoro vengono creati in tutti i campi tecnici e nelle industrie che vi operano. Ne trarranno particolare vantaggio le nuove tecnologie innovative che in un'economia globale basata sulla conoscenza svolgono un ruolo sempre più importante.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse etc.).

Non si applica. Per quanto attiene alla materia della competenza attribuita alla Corte di giustizia non si possono fare distinzioni tra imprese in base alla dimensione.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni:

L'esigenza di creare un sistema brevettuale esteso alla Comunità nel suo complesso viene riconosciuta da decenni. Dalla prima iniziativa volta a creare tale sistema deriva la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, che armonizzava il rilascio del brevetto europeo da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, ma non comprendeva disposizioni relative ai diritti conferiti da tale brevetto e non istituiva una giurisdizione unica competente a conoscere delle controversie. Mantenevano tali competenze gli organi legislativi e giudiziari degli Stati contraenti. Con una seconda iniziativa, mediante un accordo internazionale gli Stati membri della Comunità europea tentarono di creare un brevetto comunitario che prevedeva una giurisdizione integrata. La Convenzione sul brevetto comunitario venne sottoscritta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 e fu seguita il 15 dicembre 1989 da un accordo sul brevetto comunitario comprendente un protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei prodotti comunitari. La Convenzione tuttavia non è mai entrata in vigore. Nel contesto del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 (piano d'azione per il mercato interno), la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulla promozione dell'innovazione mediante brevetti. Dalle consultazioni sul Libro verde e dai commenti durante le audizioni del 25 e 26 novembre 1997 è emerso un netto appoggio alla creazione di un sistema di brevetto comunitario. Infine il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha affrontato il problema e chiesto la creazione di un sistema di brevetto comunitario. Nell'approccio politico comune del 3 marzo 2003 il Consiglio ha raggiungo un accordo su alcuni temi essenziali del sistema di brevetto comunitario, compresi gli aspetti giurisdizionali che richiedono l'istituzione del Tribunale del brevetto comunitario in base all'articolo 225 A del trattato CE.

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